Ministerial Decree concerning the transfer to the State Agency for Intervention in the Agricultural Market (AIMA) of assignments and requirements concerning the sugar-beet and sugar sectors
صدر في 1991-03-12 · النص بتاريخ 2026-10-01
القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.
البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.
عن هذا القانون
- اللغة
- Italian
- النوع
- لائحة
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- إيطاليا
- الموضوعات
- Agricultural and rural development
- الكلمات المفتاحية
- institution, legal proceedings/administrative proceedings, governance, agricultural commodities
- الفئات
- softs
أين تقرؤه
لا يوجد رابط مصدر مسجل لهذا القانون.
النص
نص القانون نفسه، مادةً مادة، كما هو محفوظ. لكل مادة رابطها.
DM 12/03/1991 Decreto Ministeriale 12 marzo 1991 (in Gazz. Uff., 25 marzo, n. 71). -- Trasferimento all'AIMA di compiti e adempimenti riguardanti il settore bieticolo-saccarifero. Preambolo Il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: Visto il decreto-legge n. 391 del 21 dicembre 1990, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 48 del 18 febbraio 1991; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1972, n. 853; Vista la legge 14 agosto 1982, n. 610, concernente il riordinamento dell'AIMA; Visto il regolamento CEE n. 1552/89 del Consiglio del 29 maggio 1989, recante applicazione della decisione n. 88/376/CEE relativa al sistema delle risorse proprie della Comunità; Decreta: Articolo 1 Art. 1. 1. A decorrere dal 1° luglio 1990 gli adempimenti ed i compiti derivanti dall'attuazione del sistema delle <<Risorse proprie>> CEE per il settore bieticolo-saccarifero, nonchè i compiti di pagamento e di rimborso previsti dalla normativa comunitaria del medesimo settore sono trasferiti all'AIMA, che subentra in tutte le relative funzioni, della soppressa Cassa conguaglio zucchero. 2. Il Comitato di gestione della soppressa Cassa conguaglio zucchero provvede alla consegna all'AIMA di tutti gli atti, beni mobili e disponibilità della gestione comunitaria, nonchè alla compilazione della situazione contabile amministrativa, economica e patrimoniale alla data di entrata in vigore del presente decreto. La consegna ha luogo previa verifica di apposita commissione nominata dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste e composta da un rappresentante dell'AIMA, da un funzionario della cessata Cassa conguaglio zucchero e da un rappresentante del Ministero del tesoro, con funzioni di Presidente. Articolo 2 Art. 2. 1. Per l'espletamento dei compiti di cui all'art. 1 l'AIMA provvede: a) a tutti gli adempimenti previsti dalla normativa nazionale e comunitaria verso la CEE ed i Ministeri interessati, in particolare: all'accertamento e riscossione dei contributi gravanti sulla produzione dello zucchero e dell'isoglucosio, dei contributi dovuti a titolo di spese di magazzinaggio, del contributo di riassorbimento ordinario speciale e della penale sullo zucchero <<C>> non esportato entro il 31 dicembre dell'anno successivo a <<quello di produzione>>, nonchè al successivo versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme pari agli importi accertati; al rimborso delle spese di magazzinaggio ed alle restituzioni alla produzione per l'utilizzo dello zucchero nell'industria chimica; b) alla formazione delle previsioni annuali e trimestrali di entrata e di uscita necessarie per la determinazione del <<contributo e del rimborso>> di cui ai regolamenti comunitari vigenti; c) alla predisposizione della documentazione contabile e finanziaria sulla base delle disposizioni della Comunità economica europea; d) alla formazione del bilancio in conformità alle norme di contabilità previste dalla legge 14 agosto 1982, n. 610, e relativo regolamento per gli interventi nel mercato agricolo, comprendendo, in fase di prima applicazione, nel bilancio consuntivo 1991 il semestre 1° luglio-31 dicembre 1990; e) alla regolarizzazione dei rapporti ed all'assegnazione del personale occorrente per le operazioni di liquidazione della Cassa conguaglio zucchero, sentito il liquidatore nominato con decreto 10 novembre 1990 del Ministro del tesoro; f) a rimborsare alla Cassa conguaglio zucchero in liquidazione gli oneri sostenuti per il trattamento economico del personale e per le spese di funzionamento relativi all'espletamento dei compiti attribuiti all'AIMA dal 1° luglio 1990 e svolti dalla Cassa stessa. Articolo 3 Art. 3. 1. Per le operazioni di riscossione e di pagamento di cui ai precedenti articoli, l'AIMA provvede mediante gli appositi conti correnti infruttiferi di tesoreria intestati alle rispettive gestioni, nazionale e comunitaria, che saranno alimentati con somministrazioni a cura del Ministero del tesoro su richiesta del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, mediante giro conto dal conto corrente infruttifero n. 415/23205. 2. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.