Ministerial Decree concerning the adoption of the 1996 plan for the official control of the trade in and use of pesticides
صدر في 1996-04-26 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
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- المنظمة
- European Union
- الدولة
- إيطاليا
- الموضوعات
- Cultivated plants
- الكلمات المفتاحية
- plant protection, pesticides, inspection, data collection/reporting
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- agriculture
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DM 26/04/1996 Decreto Ministeriale 26 aprile 1996 (in Gazz. Uff., 18 luglio, n. 167). -- Adozione del piano per l'anno 1996 per il controllo ufficiale dell'immissione in commercio e dell'utilizzazione dei prodotti fitosanitari. Preambolo Il Ministro della sanita':Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, gia' definiti fitofarmaci e presidi delle derrate alimentari immagazzinate; Visto l'art. 17, comma 1, del citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, con il quale Š disposto che il Ministro della sanita', sentiti i Ministri delle risorse agricole, alimentari e forestali, dell'ambiente e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro il 31 ottobre di ciascun anno, adotti piani nazionali annuali per il controllo ufficiale:a) dei prodotti fitosanitari in commercio, al fine di accertarne la rispondenza ai requisiti prescritti dalle norme vigenti e, in particolare, dai decreti di autorizzazione dei prodotti stessi;b) dell'utilizzazione dei prodotti fitosanitari autorizzati, la quale deve essere conforme a tutte le indicazioni riportate nelle etichette autorizzate, in applicazione dei princ�pi delle buone pratiche fitosanitarie nonchŠ, ove possibile, di lotta integrata;Visto l'art. 17, comma 2, del citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, con il quale Š disposto che le regioni e le province autonome trasmettano al Ministero della sanita', entro il 31 maggio di ciascun anno, i risultati dei controlli eseguiti per la realizzazione dei piani annuali di cui al primo comma del medesimo art. 17, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e secondo i rispettivi ordinamenti; Vista la circolare del Ministro della sanita' 10 giugno 1995, n. 17, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 1995, concernente gli aspetti applicativi delle nuove norme in materia di prodotti fitosanitari recate dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255, concernente il regolamento per la disciplina della produzione, del commercio e della vendita di fitofarmaci e di presidi delle derrate alimentari immagazzinate; Visto l'art. 25 del citato decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255, con il quale Š attribuita al Ministero della sanita' ed alle istituzioni sanitarie la competenza della vigilanza per l'applicazione del regolamento in materia di produzione, commercio e vendita dei fitofarmaci e dei presidi delle derrate alimentari immagazzinate, ferme restando le competenze delle altre amministrazioni dello Stato nell'ambito delle rispettive attribuzioni e secondo i rispettivi ordinamenti, nonchŠ la facolta' del Ministero della sanita' di avvalersi dell'opera dei nuclei dell'Arma dei carabinieri, ai sensi del decreto del Ministro della sanita' 17 marzo 1975; Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente l'istituzione del Servizio sanitario nazionale, e, in particolare, l'art. 7, relativo all'esercizio delle funzioni delegate alle regioni in materia di controlli; Visto l'art. 10 della legge 7 agosto 1986, n. 462, concernente l'istituzione presso il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali dell'Ispettorato centrale repressione frodi per l'esercizio delle funzioni inerenti la prevenzione e la repressione anche delle infrazioni nella preparazione e nel commercio delle sostanze di uso agrario o forestale; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536, concernente l'istituzione del Servizio fitosanitario nazionale; Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, cos� come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, recante il riordino della disciplina in materia sanitaria, prevedendo tra l'altro che le attivita' di indirizzo e coordinamento necessarie a garantire l'uniforme attuazione delle normative dell'Unione europea e di altre istituzioni internazionali siano assicurate dal Ministero della sanita'; Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, con la quale sono stati riordinati gli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, e con la quale tra l'altro Š stato istituito il registro delle imprese, incluse quelle agricole, di cui all'art. 2135 del codice civile; Vista la legge 21 gennaio 1994, n. 61, concernente l'istituzione dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente; Sentiti i Ministri delle risorse agricole, alimentari e forestali, dell'ambiente e dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Ritenuto di adottare per l'anno 1996 il primo piano di controllo ufficiale sul commercio e sull'impiego dei prodotti fitosanitari;Decreta: Articolo 1 Art. 1. Piani delle regioni e delle province autonome per l'anno 1996. 1. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto le regioni e le province autonome adottano per l'anno 1996, in conformita' a quanto previsto agli allegati 1 e 2, il Piano di controllo ufficiale:a) dei prodotti fitosanitari in commercio nel territorio di competenza, al fine di accertarne la rispondenza ai requisiti prescritti dalle norme vigenti e, in particolare, alle condizioni di autorizzazione dei prodotti stessi;b) dell'utilizzazione nel territorio di competenza dei prodotti fitosanitari autorizzati, in conformita' a tutte le indicazioni riportate nelle etichette autorizzate, in applicazione dei princ�pi delle buone pratiche fitosanitarie nonchŠ, ove possibile, di lotta integrata.2. Entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto le regioni e le province autonome trasmettono al Ministero della sanita' il piano, unitamente ad una relazione illustrativa dello stesso.3. Entro il 31 maggio 1997 le regioni e le province autonome trasmettono al Ministero della sanita' i risultati derivanti dall'attuazione del piano, conformandosi allo schema di cui agli allegati 1 e 2.4. Entro il 31 luglio 1997 il Ministero della sanita' presenta alla Commissione europea e agli Stati membri dell'Unione europea una relazione sui risultati conseguiti dai piani durante l'anno 1996, inclusi quelli relativi alle attivita' dei nuclei dell'Arma dei carabinieri e dell'Ispettorato centrale per la prevenzione e la repressione delle frodi. Di tale relazione sono, altres�, informate le regioni, le province autonome e le amministrazioni interessate. Articolo 2 Art. 2. Disposizioni generali. 1. I Piani delle regioni e delle province autonome:a) individuano dettagliatamente le attivita' oggetto del Piano;b) forniscono indirizzi per l'esecuzione delle attivita', nonchŠ per la raccolta e l'elaborazione dei risultati al fine di assicurare una presentazione uniforme dei risultati;c) individuano le priorita' tra le attivita' previste dal piano;d) individuano le istituzioni regionali, provinciali e territoriali competenti per le attivita' previste dal piano, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e secondo i rispettivi ordinamenti;e) definiscono le modalita' di coordinamento funzionale ed organizzativo tra le istituzioni, di cui alla lettera d), e, in particolare, tra le unita' sanitarie locali, i servizi fitosanitari regionali e le agenzie regionali per la protezione dell'ambiente; deve essere altres� individuata un'autorita' regionale responsabile del coordinamento e dei rapporti con il Ministero della sanita'.2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto le regioni e le province autonome provvedono:a) alla compilazione dell'elenco dei locali di deposito e degli esercizi di vendita, residenti nel territorio di propria competenza, autorizzati ai sensi degli articoli 9, 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255;b) all'individuazione degli utilizzatori di prodotti fitosanitari, residenti nel territorio di propria competenza, in possesso dell'autorizzazione all'uso di prodotti molto tossici, tossici e nocivi di cui all'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255, nonchŠ all'uso di gas tossici di cui al regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147.Le informazioni di cui al presente comma sono trasmesse al Ministero della sanita' e al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Ispettorato centrale repressione frodi, entro i successivi sessanta giorni.Il presente decreto, che sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Allegato 1 (Sono omessi gli allegati).