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قوانين إيطاليا

Ministerial Decree approving the official methods for the analysis of musts, wine, vinegar and by-products of the wine industry

صدر في 1986-03-12 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
Italian
النوع
لائحة
المنظمة
European Union
الدولة
إيطاليا
الموضوعات
Food and nutrition
الكلمات المفتاحية
food safety and quality, inspection, viticulture/oenological practices, condiments/herbs/spices

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  1. DM 12/03/1986 Decreto Ministeriale 12 marzo 1986 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff. n. 161, del 14 luglio). Approvazione dei <<metodi ufficiali di analisi per i mosti, i vini, gli agri di vino, aceti e i sottoprodotti della vinificazione>>. Preambolo Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con i Ministri delle finanze, della sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato: Visti l'art. 43 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, riguardante la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari e l'art. 108 del regolamento per l'esecuzione dello stesso regio decreto-legge, approvato con regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 1361, i quali prescrivono che le analisi occorrenti in applicazione delle norme contenute nel regio decreto-legge e nel regolamento suddetti dovranno essere eseguite dai laboratori incaricati con i metodi di analisi prescritti da questo Ministero, di concerto con quelli delle finanze e della sanità; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, contenente le norme per la preparazione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti; Vista la legge 2 agosto 1982, n. 527, contenente le norme per la produzione e la commercializzazione degli agri; Visti i regolamenti CEE n. 337/79 del Consiglio del 5 febbraio 1979 e n. 338/79 del Consiglio del 5 febbraio 1979, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 54 del 5 marzo 1979, relativi, rispettivamente, all'organizzazione comune nel mercato vitivinicolo e alle disposizioni per i vini di qualità prodotti in regioni determinate; Visto il regolamento CEE n. 1108/82 della commissione del 21 aprile 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 133 del 14 maggio 1982, concernente i metodi di analisi comunitari applicabili al settore dei vini; Ritenuto opportuno porre a disposizione di tutti gli istituti e laboratori pubblici metodi di analisi idonei per verificare taluni parametri non ancora presi in considerazione dalla normativa comunitaria, di cui al citato regolamento CEE n. 1108/82, affinchè le analisi da essi compiuti risultino uniformi nei procedimenti e nei risultati; Ritenuto altresì di procedere all'aggiornamento di alcuni metodi ufficiali di analisi approvati con i decreti ministeriali 30 giugno 1958, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 193 dell'11 agosto 1958, 19 giugno 1965, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 168 del 9 luglio 1965, 18 maggio 1971, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 7 giugno 1971, 28 agosto 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 31 gennaio 1975 e 10 febbraio 1976, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 123 dell'11 maggio 1976, nonchè di procedere ad una raccolta sistematica dei metodi di analisi non previsti dalla normativa comunitaria; Sentito il parere della commissione per l'aggiornamento dei metodi ufficiali di analisi per i prodotti agrari e per le sostanze di uso agrario -- sottocommissione per i mosti, vini, aceti, sostanze tartariche e tanniche, di cui al decreto ministeriale 11 febbraio 1981, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 204 del 27 luglio 1981; Decreta: Articolo 1 Art. 1. Sono approvati i <<metodi ufficiali di analisi per i mosti, i vini, gli agri di vino-aceti e per taluni sottoprodotti della vinificazione>> descritti nell'allegato al presente decreto. Articolo 2 Art. 2. Sono abrogati i decreti ministeriali 30 giugno 1958, 19 giugno 1965, 19 maggio 1971, 28 agosto 1974 e 10 febbraio 1976. Allegato 1 (Si omette l'allegato).

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