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قوانين إيطاليا

Ministerial Decree approving models, refundable expenses and execution of the 1994-1999 plan for fisheries and aquaculture

صدر في 1996-04-02 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
Italian
النوع
لائحة
المنظمة
European Union
الدولة
إيطاليا
الموضوعات
Fisheries and aquaculture
الكلمات المفتاحية
aquaculture, marine fisheries, policy/planning, subsidy/incentive

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  1. 29-5-1996 Supplemento ordinario alla GAZZETI A UFFICIALE Serie generate - n. 124 DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENT ARI E FOREST ALI DECRETO 2 aprile 1996. Modelli, spese ammissibili, esecuzione dei progetti in attuazione del piano settoriale deUa pesca ed acquacoltura 1994-1999. IL DIRETTORE GENERALE DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA Visto ii regolamento CEE n. 2080/93 de) Consiglio de) 20 luglio 1993, recante disposizioni di applicazione del regolamento CEE n. 2052/88 per quanto riquarda lo strumento finanziario di orientamento della pesca; Visto ii regolamento CEE n. 3699/93 de) Consiglio del 21 dicembre 1993, che definisce i criteri e le condizioni degli interventi comunitari a finalita strutturale nel settore della pesca, dell'acquacoltura e della trasformazione e commercializzazione dei relativi prodotti; · Visto ii piano settoriale per la pesca e l'acquacoltura 1994-1999, approvato con decisioni della Commissione europea 6 dicembre 1994 e 22 dicembre 1994; Considerato che occorre individuare la documentazione e la modulistica da esibire a corredo delle richieste di liquidazione dei ratei del saldo e della totalita dei contributi comunitari concessi; Considerato peraltro che occorre definire le voci di spesa ammissibili a finanziamento; Considerato che e altresi indispensabile fissare i criteri concernenti le richieste di proroghe, di adattamento o di modifiche dei progetti approvati; Ritenuta la opportunita di definire i suddetti adempimenti in conformita ai criteri seguiti dalla Commissione europea nell'attuazione dei previgenti regolamenti in materia di pesca ed acquacoltura con l'introduzione di talune semplificazioni nelle procedure al fine di rendere le stesse aderenti alla disciplina della legge n. 241/90; Decreta: Art. l. I. Sono approvati i modelli relativi alla presentazione delle domande di pagamento dei ratei o del saldo o della totalita del contributo (allegato 1). 2. E parimenti approvato l'elenco delle spese sostenute dai beneficiari da ritenersi ammissibili a contributo (allegato 2). Art. 2. I. Sono approvate le modalita di esecuzione dei progetti ammessi a contributo relative alle richieste di proroghe, adattamenti e modifiche dei progetti approvati (allegato 3). Art. 3. 1. Un'iniziativa si puo ritenere conclusa quando ii Iivello di realizzazione sia pari almeno al 70% della spesa ammessa. 2. Per l'ammodernamento dei pescherecci, l'iniziativa si puo ritenere conclusa anche con un tasso di realizzazione inferiore, ove i lavori ammessi e non realizzati non incidano sulla funzionalita dell'iniziativa; ii Iivello di realizzazione non pu6 comunque essere inferiore al 50%. In ogni caso la realizzazione deve essere coiiforme alle finalita produttive per le quali ii progetto e stato ammesso a finanziamento. Art. 4. I. In ogni domanda di pagamento ii beneficiario indica le coordinate bancarie dell'Istituto di credito prescelto (codice CAB e ABI, n. c/c, indirizzo esatto della banca). 5 29-5-1996 Supplemento ordinario alla GAZZETI A UFFICIALE Serie generate • n. 124 Art. 5. I. Le attrezzature e gli impianti finanziati con ii contributo comunitario nell'ambito delle misure impianti a terra, acquacoltura e attrezzature portuali non possono essere ceduti senza autorizzazione dell' Amministrazione, rispettivamente per sei o dieci anni dalla data di acquisto o fine lavori. 2. Le imbarcazioni da pesca finanziate con il contributo comunitario nell'ambito delle misure ammodemamento e costruzione non possono essere cedute fuori della Unione europea rispettivamente per 5 anni dalla fine lavori per l'ammodemamento e· 10 anni dall'entrata in esercizio per la costruzione. Detto vincolo e annotato a cura degli uffici marittimi competenti sul R.N.M.G., a seguito di apposita comunicazione da parte del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali; l'ufficio marittimo comunica al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali l'avvenuta annotazione. 3. Per le iniziative concementi le societa miste si applicano i vincoli ed i criteri indicati nel regolamento CE n. 3699/93 - allegato III, punto 1.2, lettera b). Art. 6. l. Alla domanda di pagamento presentata in duplice esemplare e allegata Ia modulistica richiesta, nonche i documenti giustificativi. 2. II contributo e corrisposto al massimo in due rate, ad eccezione dell'ammodemamento che e liquidato in una unica soluzione e degli impianti di trasformazione che sono erogati in tre rate. 3. Una domanda di pagamento parziale pu<'> essere presentata soltanto se il livello di realizzazione e pari almeno al 40% delle spese ammissibili (30% nel caso degli impianti di trasformazione e commercializzazione). 4. L' Amministrazione si riserva, in sede di liquidazione del contributo, di richiedere ogni altra documentazione ritenuta necessaria. Art. 7. I. Al fine di consentire la vigilanza tecnica sull'iniziativa ai sensi dell'art. 16 della legge n. 41/82, modificata dalla legge n. 165/92, il beneficiario comunica l'inizio dei lavori all'ufficio tecnico competente. A tale scopo l'inizio dei lavori e comunicato: a) al R.I.Na. (Registro Italiano Navale) per gli investimenti concementi l'ammodemamento e la costruzione di motopescherecci; b) all'Ufficio Genio Civile 00.MM. o all'Ufficio Genio Ci vile regionale o all'Ufficio Tecnico comunale competente per le iniziative riguardanti le attrezzature portuali, le barriere artificiali, l'acquacoltura e la trasformazione e commercializzazione dei prodotti ittici. Art. 8. I. L'inizio dei lavori antecedente la data di ricevimento della domanda di finanziamento da parte dell'Amministrazione comporta la soppressione del contributo; a detti fini per la costruzione delle navi da pesca, si fa riferimento all'entrata in esercizio della nave. 2. I Iavori devono essere completati entro ii termine di tre anni dalla data di notifica del provvedimento di concessione. II presente decreto e inviato alla Corte dei conti per la registrazione ed e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 2 aprile 1996 Registrato a/la Corte dei conli, /'8 maggio 1996 Registro n. 1 Risorse agricole, foglio n. 122 II direttore generale: AMBROSIO 6

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