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قوانين إيطاليا

Ministerial Decree amending Ministerial Decree of 15 July 1996 concerning the enforcement of the closed season during 1996

صدر في 1996-08-01 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
Italian
النوع
لائحة
المنظمة
European Union
الدولة
إيطاليا
الموضوعات
Fisheries and aquaculture
الكلمات المفتاحية
marine fisheries, seasons, fishery management and conservation

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  1. DM 01/08/1996 Decreto Ministeriale 1° agosto 1996 (in Gazz. Uff., 16 agosto, n. 191). -- Modificazioni al decreto ministeriale 15 luglio 1996 concernente le modalità di attuazione del fermo biologico della pesca per il 1996. Preambolo Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali: Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41 e successive modifiche, riguardante il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima; Visti i regolamenti CEE numeri 2080/93 e 3699/93, concernenti lo strumento finanziario di orientamento della pesca, che hanno disposto l'adeguamento dello sforzo di pesca prevedendo tra l'altro, la concessione di premi di fermo temporaneo delle navi da pesca per il raggiungimento degli obiettivi fissati dai piani di orientamento pluriennali; Visto il IV piano triennale della pesca marittima, adottato con decreto ministeriale 21 dicembre 1993 e pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 1994, che prevede, tra le varie misure tendenti a limitare lo sforzo di pesca, anche la concessione di premi di fermo temporaneo delle navi da pesca; Visto il decreto-legge 8 luglio 1996, n. 353, recante interventi urgenti nei settori agricoli e fermo biologico della pesca per il 1996; Visto il decreto ministeriale 15 luglio 1996 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 26 luglio 1996, concernente le modalità di attuazione del fermo biologico della pesca per il 1996; Decreta: Articolo 1 Art. 1. 1. Il comma 1 dell'art. 19 del decreto ministeriale 15 luglio 1996 è così modificato: <<1. Nelle otto settimane successive al periodo di fermo biologico le unità iscritte nei compartimenti marittimi dell'Adriatico, ivi operanti, abilitate allo strascico e volante, rimangono ferme il venerdì, sabato e domenica. Il venerdì è consentito il recupero dell'eventuale giornata di inattività per avverse condizioni meteo marine>>. Articolo 2 Art. 2. 1. L'allegato C del decreto ministeriale 15 luglio 1996 è sostituito dall'allegato C del presente decreto. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Allegato 1 (é omesso l'allegato).