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قوانين إيطاليا

Ministerial Decree amending Ministerial Decree No. 322 of 24 September 1990, establishing undesirable substances and products in feedstuffs

صدر في 1991-12-14 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
Italian
النوع
لائحة
المنظمة
European Union
الدولة
إيطاليا
الموضوعات
Livestock
الكلمات المفتاحية
animal production, animal feed/feedstuffs

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  1. DM 14/12/1991 Decreto Ministeriale 14 dicembre 1991 (in Gazz. Uff., 23 dicembre, n. 300). -- Modificazioni al decreto ministeriale 24 settembre 1990, n. 322, recante norme in materia di sostanze e prodotti indesiderabili nei mangimi. Preambolo Il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato: Visto l'art. 1 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, modificata dalla legge 8 marzo 1968, n. 399, e dal decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 152, concernente la disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi; Visti gli allegati al decreto 24 settembre 1990, n. 322, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 264/1990 e recante norme in materia di sostanze e prodotti indesiderabili nei mangimi; Vista la direttiva CEE n. 74/63 del 17 dicembre 1973, pubblicata nella <<Gazzetta Ufficiale>> CEE n. L 38, del giorno 11 febbraio 1974, concernente le sostanze ed i prodotti indesiderabili nei mangimi modificata dalle direttive CEE numeri 76/14, 76/934, 80/502, 83/381, 86/299, 86/354 e 87/238 e con la quale è stato, tra l'altro, fissato un tenore massimo di piombo per i mangimi semplici diversi da quelli contenenti foraggi verdi, fosfati o lieviti; Viste le direttive CEE n. 91/126 del 13 febbraio 1991, pubblicata nella <<Gazzetta Ufficiale>> CEE n. L 60 del 7 marzo 1991 e n. 91/132 del 4 marzo 1991, pubblicata nella <<Gazzetta Ufficiale>> CEE n. L 66 del 13 marzo 1991, con le quali è stato, tra l'altro, modificato l'allegato I della direttiva CEE n. 74/63 del 17 dicembre 1973, sopracitata, con l'abbassare per taluni mangimi, il contenuto massimo di aflatossina B1 e con l'aggiungere altre voci; Visto, in particolare, l'art. 4 del citato decreto 24 settembre 1990, n. 322; Visto, altres l'art. 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183; Sentita la commissione tecnica per i mangimi, prevista dall'art. 9 della citata legge del 15 febbraio 1963, n. 281; Visto l'art. 6, sub u), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente le funzioni amministrative riservate allo Stato in materia sanitaria; Decreta: Articolo 1 Art. 1. L'allegato I al decreto 24 settembre 1990, n. 322, recante norme in materia di sostanze e prodotti indesiderabili nei mangimi, citato nelle premesse, è modificato conformemente all'allegato al presente decreto. Articolo 2 Art. 2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.(Si omette l'allegato).

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