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قوانين إيطاليا

Ministerial Decree adopting the third national plan for fisheries and aquaculture in marine and brackish waters

صدر في 1991-01-15 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
Italian
النوع
لائحة
المنظمة
European Union
الدولة
إيطاليا
الموضوعات
Fisheries and aquaculture
الكلمات المفتاحية
marine fisheries, mariculture, aquaculture, policy/planning, fishery management and conservation, fishing gear/fishing method, subsidy/incentive, fishing authorization, authorization/permit

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  1. DM 15/01/1991 Decreto Ministeriale 15 gennaio 1991 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff. n. 40, del 16 febbraio). Adozione del terzo piano nazionale della pesca e dell'acquacoltura nelle acque marine e salmastre 1991-93. Preambolo Il Ministro della marina mercantile: Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41; Visto il proprio decreto 9 novembre 1982, concernente le modalità tecniche per la concessione degli interventi finanziari previsti dalla legge 17 febbraio 1982, n. 341; Visti i propri decreti 18 febbraio 1985 e 12 giugno 1985 contenenti modifiche ed integrazioni al decreto 9 novembre 1982; Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 405, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1991); Considerato che nella riunione del 7 novembre 1990 il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare, di cui all'art. 3 della legge n. 41/82, ha elaborato il terzo piano nazionale della pesca marittima e dell'acquacoltura nelle acque marine e salmastre; Considerato che il predetto Piano è stato approvato dal Comitato interministeriale per la programmazione economica nella seduta del 20 dicembre 1990; Considerato che la tabella B allegata alla legge finanziaria reca l'accantonamento <<Pesca marittima ivi comprese le provvidenze per il fermo biologico della pesca>> in ragione di lire 100.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1991 al 1993; Decreta: Articolo 1 Art. 1. Al fine di promuovere lo sfruttamento razionale e la valorizzazione delle risorse biologiche del mare attraverso uno sviluppo equilibrato della pesca marittima, è adottato il terzo piano nazionale della pesca marittima e dell'acquacoltura nelle acque marine e salmastre 1991-1993 allegato al presente decreto. Per l'attuazione del Piano sono utilizzati: 1) gli stanziamenti resi disponibili dalla legge di finanziamento del Piano triennale il cui onere troverà copertura nell'accantonamento previsto dalla tabella B allegata alla legge finanziaria 1991 in premessa citata; 2) le somme disponibili sul fondo centrale per il credito peschereccio alla data del 31 dicembre 1990 provenienti dal pagamento delle rate scadute di ammortamento dei mutui. Articolo 2 Art. 2. Le domande concernenti le richieste di mutuo sul fondo centrale per il credito peschereccio e di contributo a fondo perduto debbono pervenire al Ministero della marina mercantile entro il 30 giugno di ciascun anno. Le domande presentate tra il 1° luglio e il 31 dicembre di ciascun anno sono esaminate unitamente a quelle presentate entro il 30 giugno dell'anno successivo. Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

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