Ministerial Decree adding an active substance (Imazalil) in Annex I to Legislative Decree 17 March 1995 No. 194 concerning the placing of plant protection products on the market
صدر في 1998-12-16 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
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- Italian
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- المنظمة
- European Union
- الدولة
- إيطاليا
- الموضوعات
- Cultivated plants
- الكلمات المفتاحية
- plant protection, pesticides, authorization/permit
- الفئات
- agriculture
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D.M. 16 dicembre 1998 (1). Iscrizione della sostanza attiva «Imazalil» nell'allegato I del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 194, recante: «Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fito-sanitari» (2). (1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 24 marzo 1999, n. 69. (2) Per un panorama delle modifiche vedi nota all'allegato al D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 194. IL MINISTRO DELLA SANITÀ Visto l'art. 6 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo alla "Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fito-sanitari; Visto il regolamento della commissione 3600/92/CEE dell'11 dicembre 1992, relativo alle disposizioni per l'attuazione della prima fase del programma di cui all'art. 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414; Visto il regolamento della commissione 933/1994 del 27 aprile 1994 che determina le sostanze attive dei prodotti fito-sanitari e designa gli Stati membri relatori per l'attuazione del regolamento 3600/92/CEE; Tenuto conto che il Lussemburgo, individuato dal regolamento 933/94/CEE come Paese relatore per la sostanza attiva "Imazalil", ha effettuato il lavoro di valutazione su tale sostanza attiva; Vista la direttiva della Commissione 97/73/CE del 15 dicembre 1997 con cui la sostanza attiva "Imazalil" è stata inserita nell'allegato I della direttiva 414/91/CEE; Ritenuto di dover procedere al recepimento della direttiva 97/73/CE con l'inserimento della sostanza attiva "Imazalil" nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, ai sensi dell'art. 6 del citato decreto legislativo; Decreta: 1. 1. La sostanza attiva IMAZALIL è inserita, fino al 31 dicembre 2008, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, con la definizione chimica e alle condizioni riportate in allegato. 2. 1. Il Ministro della sanità, entro il 30 giugno 1999, adotta i provvedimenti amministrativi necessari ad adeguare alle disposizioni del presente decreto le autorizzazioni all'immissione in commercio di prodotti fito-sanitari contenenti "Imazalil". 2. Ai fini di cui al comma 1 i titolari di autorizzazioni di prodotti fito-sanitari aventi le caratteristiche prescritte dal presente decreto ed i titolari di quelle per le quali si intende richiedere una variazione, inviano al Ministero della sanità, entro il 31 gennaio 1999, un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, oppure un'autorizzazione all'accesso ad un fascicolo, di altro titolare, che soddisfi i requisiti del predetto allegato II. 3. Il Ministro della sanità revoca le autorizzazioni all'immissione in commercio di prodotti fito-sanitari contenenti "Imazalil" non aventi le caratteristiche di cui al presente decreto nonché quelle per le quali titolari non hanno provveduto conformemente al comma 2. 4. I richiedenti di nuove autorizzazioni all'immissione in commercio di prodotti fito-sanitari contenenti "Imazalil", sono tenuti ad allegare alla domanda anche la documentazione di cui al comma 2. 3. 1. L'immissione in commercio di prodotti fito-sanitari contenenti "Imazalil" è autorizzata, conformemente al presente decreto per gli impieghi ed alle condizioni seguenti: a) per il trattamento dopo la raccolta della frutta, degli ortaggi e delle patate, nel caso in cui il richiedente dimostri che è disponibile un adeguato sistema di decontaminazione oppure che lo scarico della soluzione di trattamento non costituisce un rischio inaccettabile per l'ambiente, ed in particolare per gli organismi acquatici; b) per il trattamento dopo il raccolto delle patate, nel caso in cui il richiedente dimostri che lo scarico dei reflui non costituisce un rischio inaccettabile per gli organismi acquatici; c) l'impiego per uso foliare in pieno campo, nel caso in cui il richiedente dimostri che l'impiego non ha effetti inaccettabili sulla salute dell'uomo, degli animali e sull'ambiente. 4. 1. Fatto salvo quanto previsto all'art. 2, comma 2, i titolari di autorizzazioni di prodotti fito-sanitari contenenti soltanto "Imazalil", non destinati all'impiego per uso foliare in pieno campo, presentano al Ministero della sanità, entro il 30 giugno 2002, un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194; tali autorizzazioni sono adeguate entro il 1° gennaio 2003. 5. 1. Fatto salvo quanto previsto all'art. 2, comma 2, i titolari di autorizzazioni di prodotti fito-sanitari contenenti "Imazalil" ed altre sostanze attive non ancora inserite nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, e non impiegati per uso foliare in pieno campo, presentano al Ministero della sanità un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del predetto decreto legislativo, entro quattro anni, a decorrere dall'inserimento dell'ultima delle predette sostanze attive nell'allegato I del medesimo decreto legislativo n. 194 del 1995. 6. 1. Le scorte dei prodotti fito-sanitari revocati possono essere immesse in commercio entro il 30 giugno 2000. Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, entra in vigore il 1° gennaio 1999. Allegato 1. Identità. (Nome IUPAC) ±-1 (beta-allilossi-2,4 diclorofeniletil) imidazolo, oppure: (CA) ± - allil 1 - (2,4 diclorofenil) - 2 - imidazolo-1 iletiletere. 2. Condizioni particolari da rispettare. 2.1. La purezza della sostanza attiva quale viene fabbricata deve corrispondere alle più recenti specifiche stabilite dalla FAO per la sostanza attiva stessa. 2.2 Può essere autorizzato il solo impiego come fungicida. 2.3. L'immissione in commercio di prodotti fito-sanitari contenenti Imazalil è autorizzata, conformemente al presente decreto, per gli impieghi ed alle condizioni seguenti: a) per il trattamento dopo la raccolta della frutta, degli ortaggi e delle patate, nel caso in cui il richiedente dimostri che è disponibile un adeguato sistema di decontaminazione oppure che lo scarico della soluzione di trattamento non costituisce un rischio inaccettabile per l'ambiente, ed in particolare per gli organismi acquatici; b) per il trattamento dopo il raccolto delle patate, nel caso in cui il richiedente dimostri che lo scarico dei reflui non costituisce un rischio inaccettabile per gli organismi aquatici; c) l'impiego per uso foliare in pieno campo, nel caso in cui il richiedente dimostri che l'impiego non ha effetti inaccettabili sulla salute dell'uomo e degli animali e sull'ambiente. 2.4. Per l'applicazione dei princìpi uniformi dell'allegato VI debbono essere tenute in conto le conclusioni della relazione della commissione sull'Imazalil, e in particolare i relativi allegati I e II, come finalizzati dal Comitato fito-sanitario permanente l'11 luglio 1997.