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قوانين إيطاليا

Ministerial Decree 9 July 1998 on fishing closed season for the year 1998

صدر في 1998-07-09 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
Italian
النوع
لائحة
المنظمة
European Union
الدولة
إيطاليا
الموضوعات
Fisheries and aquaculture
الكلمات المفتاحية
enforcement/compliance, seasons, fishing gear/fishing method, fishing vessel, fishery management and conservation

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  1. DECRETO 9 luglio 1998. Disposizioni in materia di interruzione tecnica della pesca nel 1998 IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modifiche concernente la disciplina della pesca marittima; Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modifiche, riguardante il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima; Visto il quinto Piano triennale della pesca marittima, adottato con decreto ministeriale 24 marzo 1997, che contempla, tra le misure tendenti a limitare lo sforzo di pesca, anche la previsione di periodi di interruzione tecnica; Vista la legge 21 maggio 1998, n. 164, recante misure in materia di pesca ed acquacoltura; Visti i decreti ministeriali 16 giugno 1998 con i quali sono state rispettivamente fissate le interruzioni tecniche dell'attività di pesca per l'anno 1998 e disciplinate le modalità di attuazione delle relative misure sociali di accompagnamento; Ritenuto necessario apportare alcune modifiche ai predetti decreti ministeriali 16 giugno 1998, al fine di unificare il periodo di interruzione tecnica della pesca nel mare Adriatico; Ritenuta la opportunità di chiarire la portata della misura di accompagnamento sociale per l'armatore nel senso che il diritto alla corresponsione della indennità si perfeziona con la produzione di una autocertificazione attestante che l'unità è adeguata alla normativa vigente in materia di sicurezza del lavoro; Sentiti la Commissione consultiva centrale della pesca e il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare che, nella seduta dell'8 luglio 1998, hanno reso, all'unanimità, parere favorevole; Decreta: Art. 1. 1. L'art. 2 del decreto ministeriale 16 giugno 1998 disciplinante le modalità di interruzione tecnica della pesca è sostituito dal seguente: "1. Per tutte le navi da pesca, autorizzate ad operare con i sistemi a strascico e/o volante, iscritte nei compartimenti marittimi da Trieste a Brindisi compresi, è prevista un'interruzione tecnica obbligatoria della pesca dal 20 luglio al 2 settembre 1998. Durante il periodo di interruzione tecnica della pesca è vietato l'esercizio della pesca a strascico e/o volante anche alle navi provenienti da altri compartimenti marittimi. 2. Le imprese di pesca, armatrici di navi autorizzate ad operare con i sistemi a strascico e/o volante ed iscritte nei compartimenti marittimi da Gallipoli ad Imperia compresi, hanno facoltà di aderire con ciascuna nave all'interruzione tecnica della pesca nel periodo dal 14 settembre al 28 ottobre 1998. 3. Le navi iscritte nei compartimenti marittimi dell'Adriatico, adibite per consuetudine alla pesca dei gamberi di profondità nello Ionio e nel Tirreno secondo le risultanze agli atti del Ministero per le politiche agricole, sospendono obbligatoriamente la pesca dal 14 settembre al 28 ottobre 1998. Gli adempimenti di cui all'art. 5, comma 1, possono essere effettuati anche in un porto diverso da quello d'iscrizione, purché in esso sia presente l'autorità marittima.". 2. Le zone di tutela biologica, di cui all'art. 9 del decreto ministeriale 16 giugno 1998 disciplinante le modalità di interruzione tecnica della pesca, hanno effetto a partire dal 1 dicembre 1998. Entro il 10 novembre 1998, avuto riguardo alle indicazioni parlamentari derivanti dalla indagine conoscitiva sugli strumenti di politica della pesca ed alle risultanze della ricerca scientifica, saranno adeguate le previsioni del medesimo art. 9. Art. 2. 1. Il comma 4 dell'art. 2 del decreto ministeriale 16 giugno 1998, in premessa citato, disciplinante l'attuazione delle misure sociali di accompagnamento, è così sostituito: "4. La rispondenza ai requisiti di cui ai commi 1 e 2 è dichiarata dall'armatore nell'ambito della domanda di cui all'allegato A ai sensi delle leggi 15 maggio 1997, n. 127 e 4 gennaio 1968, n. 15.". 2. All'art. 3, comma 1, del decreto ministeriale 16 giugno 1998 di cui al comma 1 alla lettera b), sono aggiunte alla fine le seguenti parole: "Nell'ambito della domanda di cui all'allegato A l'armatore si impegna ad effettuare nei termini di legge il versamento di detti oneri; la dichiarazione fa fede al fine della corresponsione degli oneri da parte della capitaneria di porto.". 3. Il comma 2 dell'art. 3 del decreto ministeriale 16 giugno 1998 di cui al comma 1 è così sostituito: "2. La misura sociale consiste altresì nella corresponsione all'armatore o società di armamento, di un'indennità per l'adeguamento della nave da pesca alla normativa vigente in materia di sicurezza del lavoro nella misura seguente: a) lire 3 milioni per le unità fino a 10 tsl; b) lire 6 milioni per le unità da 10,1 a 50 tsl; c) lire 11 milioni per le unità oltre le 50 tsl.". 4. Il comma 2 dell'art. 5 del decreto ministeriale di cui al comma 1 è così sostituito: "2. L'armatore ed i membri dell'equipaggio, entro cinque giorni dal termine dell'interruzione tecnica, completano la documentazione relativa alla domanda per la corresponsione delle misure sociali di accompagnamento e presentano una dichiarazione, resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, concernente la composizione effettiva dell'equipaggio durante il periodo di interruzione tecnica e le eventuali variazioni intervenute. Dal completamento della pratica iniziano a decorrere i trenta giorni per il completamento dell'istruttoria". 5. Gli allegati A e B del decreto ministeriale di cui al primo comma dell'art. 5 del decreto ministeriale di cui al comma 1 sono sostituiti dagli allegati A e B del presente decreto. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 9 luglio 1998 Il Ministro: Pinto Registrato alla Corte dei conti il 9 luglio 1998 Registro n. 2 Politiche agricole, foglio n. 147 ALLEGATO A Alla Capitaneria di porto di ................ La sottoscritta ditta ............. con sede in ................. via .................... codice fiscale o partita I.V.A. n. ......... iscritta al n. .... del registro delle imprese di pesca di ......... armatrice del M/p ........... n. ......... di matricola del R.N.M.G. di ....., di ......... t.s.l., con apparato propulsore di ...... HP, dichiara di aver dato inizio all'interruzione tecnica della pesca in data .......... con l'equipaggio composto da (*): a) .................................................................; b) .................................................................; c) .................................................................. ..................................................................... ..................................................................... chiede le seguenti misure di accompagnamento all'interruzione tecnica: 1) il rimborso per gli oneri previdenziali ed assistenziali dovuti per ciascun membro dell'equipaggio suindicato nella misura di lire ....................... per a); di lire .......................... per b); di lire ......................... per c); 2) l'indennità per l'adeguamento della nave da pesca alla normativa vigente in materia di sicurezza del lavoro. A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità ai sensi delle leggi n. 15/1968 e n. 127/1997 che la nave oggetto della richiesta è adeguata alla normativa vigente in materia di sicurezza del lavoro. Dichiara, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi delle leggi n. 15/1968 e n. 127/1997: a) di possedere i requisiti di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 2 del decreto ministeriale 16 giugno 1998 in materia di misure di accompagnamento sociale; b) di impegnarsi a versare, alle scadenze previste per legge, gli oneri di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), dovuti per i membri dell'equipaggio. Lì, ................ Firma ........................... Visto, si attesta che il predetto motopeschereccio ha dato inizio all'interruzione tecnica in data .................................., che i predetti marittimi erano regolarmente imbarcati. Lì ................. Timbro e firma dell'autorità marittima ...................................... —————————— (*) La composizione dell'equipaggio da dichiarare è quella risultante alla data di inizio dell'interruzione tecnica. Nel caso in cui l'armatore è anche membro dell'equipaggio deve indicare il suo nominativo anche nell'elenco degli imbarcati. ALLEGATO B Alla Capitaneria di porto di ................. Il/sottoscritto/i ................................ imbarcato/i alla data .................................... di inizio dell'interruzione tecnica sul M/P ........................ iscritto al n. ......... del R.N.M.G. ............................................. di chiede/ono la corresponsione del minimo monetario garantito dovuto in relazione al periodo di interruzione tecnica e a tal fine allega/no la/e dichiarazione/i del/dei sottoscritto/i concernenti i dati anagrafici nonché il numero presumibile dei giorni d'imbarco durante il periodo della suddetta interruzione tecnica nonché i dati relativi al minimo monetario garantito ed agli oneri previdenziali ed assistenziali (*). Chiedono altresì di ricevere mandato cumulativo intestato a ..................................... ed altri (* *). Lì .................. Firma/e ..................... ..................... ..................... —————————— (*) Ogni movimento di imbarco e sbarco del singolo marittimo imbarcato, sia volontario che di causa di forza maggiore, avvenuto nel periodo di interruzione tecnica della pesca deve essere indicato nella dichiarazione integrativa della domanda, individualmente sottoscritta, da presentarsi, all'autorità marittima competente, entro cinque giorni dal termine dell'interruzione tecnica. (**) Da compilare solo in caso di richiesta cumulativa da parte dei componenti l'equipaggio. Può essere designato uno degli imbarcati.

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