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Ministerial Decree 3 October 2014 (swordfish fishing authorization)

صدر في 2014-10-03 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

العنوان الأصلي
Decreto Ministeriale 3 ottobre 2014 (Autorizzazione e regolamentazione per la pesca di pesce spada).
اللغة
Italian
النوع
لائحة
الدولة
إيطاليا
الموضوعات
Fisheries and aquaculture
الكلمات المفتاحية
fishing authorization, fishing vessel, registration, total allowable catch, transshipment, fishing gear/fishing method, marine fisheries, data collection/reporting, legal proceedings/administrative proceedings, procedural matters, fishery management and conservation, authorization/permit

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  1. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 1 VISTO il Decreto Legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, recante misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell’art. 28 della Legge 4 giugno 2010, n. 96; VISTO il Decreto Legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante la modernizzazione del settore pesca e dell’acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della Legge 7 marzo 2003, n. 38; VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2013, n. 105, recante “Regolamento organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali” , a norma dell’art. 2, comma 10-ter, del Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012; VISTO il Decreto Ministeriale 26 gennaio 2012, recante “Adeguamento alle disposizioni comunitarie in materia di licenze di pesca”, che recepisce le disposizioni dell’art. 3, punto 3, allegato II del Regolamento di esecuzione (UE) della Commissione dell’8 aprile 2011, n. 404, con riferimento in particolare alla necessità di indicare in licenza di pesca non più i “sistemi di pesca”, ma “gli attrezzi di pesca” classificati secondo la statistica internazionale standardizzata (ISSCFGG –FAO del 29.7.1980); VISTO il Regolamento (CE) del Consiglio del 20 novembre 2009, n. 1224 che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i Regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i Regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006, ed in particolare l’art. 102; VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) della Commissione dell’8 aprile 2011, n. 404 recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca; VISTO il Regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2013, n. 1380 relativo alla politica comune della pesca, che modifica i Regolamenti (CE) n.1954/2003 e (CE) n.1224/2009 del Consiglio e che abroga i Regolamenti (CE) n.2371/2002 e (CE) n.639/2004 del Consiglio, nonché la Decisione 2004/585/CE del Consiglio; VISTA la Raccomandazione ICCAT n. 13-04 che sostituisce la Raccomandazione ICCAT n. 11-03, recante misure di gestione per la pesca del pesce spada nel Mediterraneo; VISTA la decisione della Commissione Europea n. C(2013) 8635 del 6 dicembre 2013 che istituisce il Piano d’Azione, concordato con l’Amministrazione italiana, per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca; VISTI, in particolare, i punti 14, 15 e 16 del citato Piano d’Azione, in virtù dei quali l’Amministrazione italiana deve adottare ulteriori misure tecniche per assicurare: Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 2  la progressiva riduzione del numero di imbarcazioni autorizzate alla pesca del pesce spada nel Mar Mediterraneo con l’attrezzo “palangaro derivante (LLD)”;  il controllo delle imbarcazioni autorizzate alla pesca del pesce spada nel Mar Mediterraneo con l’attrezzo “palangaro derivante (LLD)” di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri, che sono esentate dagli obblighi in materia di controllo satellitare dei pescherecci, nonché di registrazione e comunicazione delle catture, ovvero delle conseguenti operazioni di sbarco/trasbordo;  l’attuazione delle disposizioni internazionali in materia di taglia minima di cattura del pesce spada e caratteristiche tecniche dell’attrezzo “palangaro derivante (LLD)”; VISTO l’art.191 del Trattato di funzionamento dell’Unione Europea che prevede il principio di precauzione come fondamento della politica ambientale comunitaria; RITENUTO pertanto, di dover emanare disposizioni che garantiscano l’attuazione delle predette misure tecniche contenute nel richiamato Piano d’Azione; DECRETA Articolo 1 Possesso dei requisiti 1. Al fine di ottenere l’autorizzazione alla pesca del pesce spada, gli interessati devono farne apposita richiesta, in bollo e con firma autenticata, al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali – Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e delle pesca – Direzione Generale della pesca marittima e dell’acquacoltura, Viale dell’Arte, 16 00144 Roma, di seguito indicata come “Direzione Generale”, entro e non oltre il 30 ottobre 2014, in conformità al modello in allegato 1. Gli interessati devono allegare all’istanza copia delle pertinenti pagine del giornale di pesca (log book), comprovanti che i quantitativi di pesce spada effettivamente catturati, nel corso del triennio 2011-2013, siano risultati superiori a 750 chilogrammi. Per le singole battute di pesca non soggette all'obbligo di registrazione, ovvero per tutte le imbarcazioni che, in virtù delle vigenti normative nazionali ed europee, sono esentate dagli obblighi in materia di registrazione e comunicazione delle catture, nonché delle conseguenti operazioni di sbarco/trasbordo, gli interessati potranno produrre, in alternativa alle predette pagine del giornale di pesca (log-book), copia delle dichiarazioni di sbarco/trasbordo e/o appropriata documentazione commerciale (fatture, documenti di trasporto, ecc.) in loro possesso. Gli interessati sono, altresì, tenuti ad allegare copia della licenza di pesca o dell’attestazione provvisoria, rilasciate prima del 26 gennaio 2012 e sotto vigenza dell’art. 11 del Decreto Ministeriale 26 luglio 1995, recante l’autorizzazione all’impiego dei sistemi “palangaro” e/o “arpione”, ovvero degli attrezzi “palangaro derivante (LLD)” e/o “arpione (HAR)”, così come identificati ai sensi dell’art. 2 del Decreto Ministeriale 26 gennaio 2012. Le istanze pervenute oltre il predetto termine, ovvero carenti dei requisiti richiesti, saranno dichiarate inammissibili. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 3 2. A decorrere dall’1 gennaio 2015, è istituito, presso la Direzione Generale, l’elenco delle unità autorizzate alla pesca del pesce spada. 3. La Direzione Generale, constatato il rispetto di quanto stabilito al precedente comma 1, nonché verificati i presupposti e le condizioni richiesti, provvederà al rilascio della prevista autorizzazione speciale di pesca (allegato 2) , ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’art. 7 del Regolamento (CE) del Consiglio del 20 novembre 2009, n. 1224 e del paragrafo 3 della Raccomandazione ICCAT n. 13-04. 4. La predetta autorizzazione ha validità triennale, con decorrenza dalla data di rilascio. Il rinnovo dovrà essere richiesto dagli interessati compilando il modello riportato nell'allegato 1, entro il termine perentorio di 60 giorni antecedenti la scadenza della suddetta autorizzazione. La verifica del possesso dei requisiti per il rilascio della nuova autorizzazione sarà a cura della Direzione Generale, sulla base delle dichiarazioni effettuate secondo le modalità previste dal successivo art. 2. 5. Gli interessati possono, altresì, richiedere alla Direzione Generale, utilizzando il modello riportato nell'allegato 3, la cancellazione definitiva dall’elenco, ovvero la sostituzione, debitamente motivata e comprovata, dell’imbarcazione originariamente iscritta nel citato elenco. Articolo 2 Misure tecniche per la pesca professionale del pesce spada 1. I comandanti delle imbarcazioni da pesca inserite nell’elenco di cui al precedente art. 1 e soggette ai vigenti obblighi europei in materia di registrazione e comunicazione delle catture e delle conseguenti operazioni di sbarco (log-book cartaceo ed elettronico), sono tenuti a registrare e comunicare anche quantitativi di pesce spada inferiori ai 50 kg. 2. I comandanti delle imbarcazioni da pesca inserite nell’elenco di cui al precedente art. 1, che, in virtù delle vigenti normative nazionali ed europee, sono esentate dagli obblighi in materia di controllo satellitare dei pescherecci, nonché di registrazione e comunicazione delle catture, ovvero delle conseguenti operazioni di sbarco/trasbordo, devono compilare il modello riportato nell’allegato 4, per ogni uscita in mare e per qualsiasi quantitativo di pesce spada. I suddetti modelli compilati dovranno essere consegnati alla Autorità marittima competente, entro i primi 5 giorni lavorativi del mese successivo a quello cui si riferiscono. 3. I comandanti delle imbarcazioni da pesca inserite nell’elenco di cui al precedente art. 1, così come previsto al punto 15 del sopracitato Piano d’Azione, debbono notificare preventivamente alla Autorità marittima competente le operazioni di sbarco/trasbordo del pesce spada. 4. I pescherecci che non sono stati autorizzati e non risultano inseriti nell’elenco di cui al precedente art. 1 non possono catturare, detenere a bordo, trasportare, trasbordare ovvero sbarcare quantitativi di pesce spada superiori al 5 % delle catture totali presenti a bordo in peso e/o numero di esemplari. 5. È fatto divieto di pescare, anche in via accidentale, nonché detenere a bordo, trasbordare ovvero sbarcare, esemplari di pesce spada nei seguenti periodi dell’anno: a) dall’1 ottobre (incluso) al 30 novembre (incluso); b) dal’1 al 31 marzo (inclusi). 6. Durante i periodi di divieto di cui al precedente comma 5, è consentita la sola commercializzazione di esemplari e/o partite di pesce spada, in qualunque stato di presentazione, di cui ne sia debitamente comprovata la provenienza da zona FAO diversa dal Mediterraneo, ALLEGATO 1: Modulo d’iscrizione e/o rinnovo dell’iscrizione nell’elenco delle imbarcazioni autorizzate alla pesca professionale del pesce spada (art. 1, comma 1, lettere a e b, del D.M. ) Al Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali Dipartimento delle Politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca Direzione Generale della pesca marittima e dell’acquacoltura V. le dell’Arte, 16 00144 – Roma La/Il sottoscritto/a , nato/a , il , e residente in , alla via/piazza n. , legale rappresentante/amministratore unico della , con sede in , alla via/piazza n. , armatore/armatrice dell’imbarcazione da pesca denominata , iscritta al n. dei RR.NN.MM.GG o della Matricole di N° UE , ed avente le seguenti caratteristiche tecniche: LFT (Reg. CEE 2930/86) , GT (Reg. CEE 2930/86) , Kw (Reg. CEE 2930/86) . C H I E D E [ ] l’iscrizione della predetta imbarcazione nell’elenco in epigrafe. [ ] il rinnovo dell’iscrizione della predetta imbarcazione nell’elenco in epigrafe. A tal fine, allega: o copia della licenza di pesca n. rilasciata da il ; o copia della documentazione di cui all’art. 1, comma1, lettera b, del D.M. , così come elencata nell’Annesso alla presente istanza. DICHIARA, altresì, di essere a conoscenza di tutte le disposizioni di cui al D.M. , lì FIRMA Annesso al Modulo d’iscrizione e/o rinnovo dell’iscrizione nell’elenco delle imbarcazioni autorizzate alla pesca professionale del pesce spada (art. 1, comma 1, lettera b, del D.M. ) N. prog. Tipo di documento Data del documento Quantitativi di pesce spada N. allegato n. esemplari Kg. Unione Europea AUTORIZZAZIONE DI PESCA (par. 3 Racc. ICCAT 13-04 Art.7 Reg. (CE) 1224/2009 Art. 1, comma 2, D.M. ) N. SI AUTORIZZA Ditta Comune sede Indirizzo ARMAMENTO MEZZAPELLE E PIZZOLATO SNC 91020 PETROSINO VIA C N.77 R.I.P. Capitaneria di Porto TRAPANI Numero R.I.P. e Parte 195 / II Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali Dipartimento delle politiche competitive, della qualita' agroalimentare, ippiche e della pesca Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura ITA001/SWO/PAL/2014 Prov.TP Licenza di pesca N. ITA000016161/1 Rilasciata il 15/04/2005 per la nave 16161 - 01TP01092 - NUOVA STELLA DEL MARE Timbro dell'Ufficiomarca da bollo Roma, IL DIRETTORE GENERALE 06/05/2014 AD ESERCITARE la pesca del pesce spada (Kiphias Gladius-SWO) con l'attrezzo [ ] palangaro derivante-LLD - [ ] arpione-HAR nel periodo dal 03/01/2013 al 22/05/2016 nelle acque dei seguenti Compartimenti Marittimi TUTTI ALLEGATO 2: Modulo di Autorizzazione di pesca del pesce spada (art. 1, comma 4, del D.M. ) ALLEGATO 3: Modulo di cancellazione definitiva e/o sostituzione dall’elenco delle imbarcazioni autorizzate alla pesca professionale del pesce spada (art. 1, comma 5, del D.M. ) Al Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali Dipartimento delle Politiche competitive della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca Direzione Generale della pesca marittima e dell’acquacoltura V.le dell’Arte, 16 00144 – Roma La/Il sottoscritto/a , nato/a , il e residente in , alla via/piazza n. , legale rappresentante/amministratore unico della , con sede in , alla via/piazza n. , armatore/armatrice dell’imbarcazione da pesca denominata , iscritta al n. dei RR.NN.MM.GG o della Matricole di N° UE , nonché iscritta al n. dell’elenco in epigrafe. C H I E D E [ ] la cancellazione definitiva della predetta imbarcazione dall’elenco in epigrafe. A tale fine, restituisce, in allegato, l’originale dell’autorizzazione di pesca n. rilasciata da codesta Direzione Generale il . [ ] la sostituzione delle predetta imbarcazione con altra denominata iscritta al n. dei RR.NN.MM.GG o della Matricole di N° UE , avente le seguenti caratteristiche: LFT (Reg. CEE 2930/86) , GT (Reg. CEE 2930/86) , Kw (Reg. CEE 2930/86) . Per le seguenti motivazioni: A tal fine, allega: o copia della licenza di pesca e/o attestazione provvisoria n. rilasciata da il ; o copia della documentazione comprovante le motivazioni di cui sopra; o originale dell’autorizzazione di pesca n. rilasciata da codesta Direzione Generale il . DICHIARA, altresì, di essere a conoscenza di tutte le disposizioni di cui al D.M. . , lì FIRMA ALLEGATO 4: Modulo di dichiarazione delle catture, sbarco, trasbordo di pesce spada (art. 2, comma 2, del D.M. ) N. UE NOME UNITA’ MATR AUTORIZZAZIONE DI PESCA N. Attrezzo: Palangaro derivante (LLD) Partenza: gg mese anno ora da Lunghezza: mt Ritorno: gg mese anno ora a N. Ami: Sbarco: gg mese anno ora a Trasbordo: gg mese anno ora su: Data SWO (Pesce Spada) Catture accessorie AREA DI CATTURA (1) BFT (Tonno Rosso) ALB (Tonno Alalunga) OTH (Altro) N Kg Tot N Kg Tot N Kg Tot N Kg Tot N Kg Tot N Kg Tot N Kg Tot N Kg Tot Da compilare per quantitativi di sbarco/trasbordo parziali, diversi dalla somma di quelli indicati nelle righe precedenti. Sbarco Trasbordo (1): utilizzare i seguenti codici SARD = Area Sardegna N.ADR = Adriatico Settentrionale S.ADR = Adriatico Meridionale (2): compilare stampatello ADRI = Adriatico N.ION = Ionio Settentrionale S. ION = Ionio Meridionale (S.ION) S.SIC = Stretto di Sicilia TYRR = Tirreno LIGU = Ligure MEDI = Mediterraneo , lì (2) Comandante: Nome Nave Matr./n. UE Nazionalità Nome Cognome FIRMA ALLEGATO 5: Taglia minima di cattura FIGURA 1: ESEMPLARI MUNITI DI SPADA NOTE: ai sensi dell’art. 87 del D.P.R. n.1639/1968, la taglia minima del pesce spada è fissata in 140 cm, che, ai sensi del successivo art. 90, devono essere misurati dall’estremità del rostro (spada) fino all’estremità più lunga della pinna caudale. FIGURA 2: ESEMPLARI NON MUNITI DI SPADA NOTE: ai sensi del par. 8 della Raccomandazione ICCAT 11-03, la taglia minima del pesce spada è fissata in 90 cm di lunghezza alla forca (misurata, cioè, dall’estremità della mascella superiore all’estremità del raggio più corto della pinna caudale). O, come alternativa, in 10 Kg. di peso vivo, ovvero 9 Kg. di peso eviscerato, ovvero 7,5 Kg. di peso eviscerato e senza branchie. La percentuale di tolleranza consentita, nella sola fase di cattura e/o sbarco, è del 5%.

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