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قوانين إيطاليا

Ministerial Decree 27 April 1993 concerning the establishment within the Ministry of the Environment of the Scientific Commission for the application of the Washington Convention

صدر في 1993-04-27 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

العنوان الأصلي
Decreto Ministeriale 27 aprile 1993 Istituzione presso il Ministero dell'ambiente della commissione scientifica per l'applicazione della convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione.
اللغة
Italian
النوع
لائحة
المنظمة
European Union
الدولة
إيطاليا
الموضوعات
Wild species and ecosystems
الكلمات المفتاحية
institution, research, governance, international trade, trade in species, authorization/permit, certification, protection of species, endangered species, biodiversity
الفئات
*

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النص

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  1. Art. 1. 1. E' istituita presso il Ministero dell'ambiente la commissione scientifica per l'applicazione della convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975 n. 874; https://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario 1/3 10/3/23, 6:21 PM *** ATTO COMPLETO *** 2. La commissione e' composta da: a) cinque zoologi specializzati rispettivamente in mammiferi, uccelli, anfibi e rettili, invertebrati e pesci, dei quali tre scelti tra esperti designati dal Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) e due scelti tra esperti designati dall'Unione zoologica italiana (UZI); b) quattro botanici, di cui due designati dalla Societa' botanica italiana (SBI) e due designati dal CNR; c) un esperto designato dall'Istituto nazionale della fauna selvatica (INFS); d) un esperto designato dall'Associazione nazionale dei musei scientifici, orti botanici, giardini zoologici ed acquari (ANMS); e) un esperto designato dall'Unione italiana giardini zoologici ed acquari (UIZA); f) due esperti designati dalle associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi dell'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, di cui uno designato dal World Wildlife Fund for nature-Italia (WWF); g) un rappresentante del Corpo forestale dello Stato. 3. La commissione e' presieduta dal Ministro dell'ambiente o da un funzionario da lui delegato. 4. Le funzioni di segreteria sono affidate alla divisione II del Servizio conservazione della natura ed il coordinamento della stessa sara' affidato ad un funzionario della carriera direttiva di grado non inferiore all'ottavo.

  2. Art. 2. 1. Le designazioni dei componenti della commissione sono effettuate entro venti giorni dalla richiesta del Ministro dell'ambiente. 2. La commissione e' legittimamente insediata quando sia nominata la maggioranza dei suoi membri. 3. I componenti della commissione durano in carica per tre anni e possono essere rieletti una sola volta. Gli eventuali componenti che entrano a far parte della commissione in sostituzione di altri, rimangono in carica fino alla scadenza originaria del componente sostituito.

  3. Art. 3. 1. I membri della commissione possono essere delegati a rappresentare le autorita' di gestione italiane della convenzione di Washington in sede nazionale ed internazionale, su incarico specifico del Presidente della commissione stessa.

  4. Art. 4. 1. La commissione svolge i compiti ad essa assegnati dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, e successive modificazioni, dalla convenzione di Washington del 3 marzo 1973, dalla risoluzione 8.6 adottata dalla VIII Conferenza degli Stati Parte della convenzione di Washington di cui all'allegato I, che costituisce parte integrante del presente decreto, e dalle altre risoluzioni delle Conferenze degli Stati Parte della convenzione stessa. 2. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e con il Ministro della sanita', si provvede alle modifiche dell'allegato I al presente decreto che si renderanno necessarie a seguito dell'approvazione di apposite risoluzioni della Conferenza degli Stati Parte della convenzione di Washington.

  5. Art. 5. 1. Le norme per l'organizzazione ed il funzionamento della commissione sono stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente.

  6. Art. 6. 1. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 2. Il presente decreto sara' comunicato alla commissione delle Comunita' europee per la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee. Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione. Roma, 27 aprile 1993 https://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario 2/3 10/3/23, 6:21 PM *** ATTO COMPLETO *** Il Ministro dell'ambiente SPINI Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste DIANA Il Ministro della sanita' COSTA Registrato alla Corte dei conti il 19 luglio 1993 Registro n. 2 Ambiente, foglio n. 67 ALLEGATO 1 COMPITI DELL'AUTORITA' SCIENTIFICA DESIGNATA AI SENSI DELLA CONVENZIONE DI WASHINGTON L'autorita' scientifica esprime i pareri necessari affinche' l'autorita' amministrativa possa rilasciare permessi di importazione o di esportazione o certificati di introduzione dal mare per le spe- cie riportate nelle appendici della convenzione. L'autorita' scientifica esprime parere concernenti il rilascio di permessi di esportazione o di certificati per l'introduzione dal mare per le specie dell'appendice 1 o 2 della convenzione di Washington, attestando che tali azioni non sono dannose per la sopravvivenza delle specie in questione. I pareri ed i dati conoscitivi dell'Autorita' Scientifica del Paese di esportazione devono essere basati sulla rassegna scientifica delle informazioni disponibili riguardanti lo status delle popolazioni, la loro distribuzione, tendenza ed il relativo prelievo, su fattori biologici ed ecologici idonei nonche' su altre informazioni sul commercio delle specie interessate. L'autorita' scientifica del Paese importatore esprime parere sull'emissione dei permessi per l'importazione delle specie dell'appendice 1, attestando che l'importazione non abbia scopi nocivi e che non sia dannosa alla sopravvivenza della specie. L'autorita' scientifica controlla lo stato in natura delle specie appartenenti alla fauna italiana e i dati relativi all'esportazione, allo scopo di raccomandare opportune misure atte a porre limiti alle esportazioni di esemplari ad un livello che sia adeguato al loro ruolo nell'ecosistema e che sia ben al di sopra del livello, raggiunto il quale, quella specie potrebbe essere proposta per l'inclusione nell'appendice 1. L'autorita' scientifica procede alla verifica dell'adeguatezza delle strutture atte ad alloggiare e mantenere stabilmente esemplari vivi delle specie di appendice 1 presso colui che richiede il permesso di importazione o di introduzione dal mare di tali esemplari ovvero fa raccomandazioni all'autorita' amministrativa prima che questa effettui tali verifiche e rilasci permessi o certificati. L'autorita' scientifica esprime il parere all'autorita' amministrativa sul soddisfacimento dei criteri fissati dalla risoluzione 2.14, di altri standards o di qualsiasi norma nazionale piu' restrittiva da parte delle istituzioni scientifiche che richiedono la registrazione al fine del rilascio di etichette, previste dalla citata risoluzione 2.14, per gli scambi scientifici. L'autorita' scientifica esamina tutte le domande presentate ai sensi dell'articolo VII, paragrafi 4 e 5, della convenzione di Washington ed indica all'autorita' amministrativa se l'allevamento risponde ai criteri di produzione degli esemplari considerati come riprodotti in cattivita' o propagati artificialmente, in conformita' con quanto previsto dalla convenzione di Washington e dalle risoluzioni delle conferenze delle Parti. L'autorita' scientifica raccoglie e analizza le informazioni sullo stato biologico delle specie nel loro Paese di origine ed interessate dal commercio internazionale, al fine di collaborare alla preparazione delle proposte necessarie ad emendare le appendici della Convenzione. L'autorita' scientifica esamina le proposte di emendamento delle appendici presentate dagli altri Stati Parte ed esprime raccomandazioni sulla modalita' con la quale la delegazione italiana debba trattare ciascuna proposta. https://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario 3/3

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