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قوانين إيطاليا

Ministerial Decree 21 April 2020 concerning organization and operation of the national register for waste collection authorizations and simplified recover procedures reports

صدر في 2020-04-21 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

العنوان الأصلي
Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 21 aprile 2020 Modalita' di organizzazione e di funzionamento del registro nazionale per la raccolta delle autorizzazioni rilasciate e degli esiti delle procedure semplificate concluse per lo svolgimento di operazioni di recupero.
اللغة
Italian
النوع
لائحة
الدولة
إيطاليا
الموضوعات
Waste and hazardous substances
الكلمات المفتاحية
recycling/reuse, registration, data collection/reporting, solid waste, waste management, innovation, business/industry/corporations
الفئات
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  1. Art. 1 Oggetto 1. Il presente decreto disciplina le modalita' di organizzazione e di funzionamento del registro nazionale per la raccolta delle autorizzazioni rilasciate e degli esiti delle procedure semplificate concluse per lo svolgimento di operazioni di recupero ai sensi dell'art. 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (di seguito: REcer).

  2. Art. 2 Modalita' di funzionamento del registro 1. Il REcer utilizza, per il suo funzionamento e per la sua https://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario 1/3 08/06/2020 *** ATTO COMPLETO *** organizzazione, la piattaforma telematica «Monitor-piani» istituita dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare presso l'Albo nazionale gestori ambientali. 2. Il REcer e' interoperabile con il Catasto rifiuti di cui all'art. 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e con il registro elettronico nazionale istituito dall'art. 6 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 convertito dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12.

  3. Art. 3 Modalita' di organizzazione del registro 1. Il REcer e' organizzato in due sezioni. Una prima sezione (denominata sezione «Autorizzazioni ordinarie») destinata a raccogliere i provvedimenti rilasciati ai sensi degli articoli 208, 209 e 211 e del Titolo III-bis della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; una seconda sezione (denominata sezione «Procedure semplificate») destinata a raccogliere gli esiti delle procedure semplificate concluse ai sensi dell'art. 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Le sezioni di cui al precedente periodo possono essere articolate in «Sotto-sezioni», ove esigenze tecniche o gestionali lo richiedano. 2. Nel rispetto della normativa vigente in materia di trasparenza e protezione dei dati personali, nel REcer e' pubblicato uno schema sintetico dei dati contenuti nei provvedimenti autorizzatori e degli esiti delle procedure semplificate.

  4. Art. 4 Modalita' di trasmissione dei dati, delle autorizzazioni e degli esiti delle procedure semplificate 1. Le autorita' competenti inseriscono all'interno del REcer, contestualmente alla comunicazione di cui al comma 3-septies, secondo periodo, dell'art. 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i dati delle autorizzazioni e degli esiti delle procedure semplificate utilizzando la procedura messa a disposizione sul portale web della piattaforma «Monitor-piani» secondo i contenuti previsti nell'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.

  5. Art. 5 Modalita' di trasmissione delle comunicazioni 1. Al fine di poter svolgere i controlli a campione di cui all'art. 184-ter, comma 3-ter, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. l52, l'ISPRA, o l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente delegata, hanno accesso alla sezione del REcer destinata a raccogliere i provvedimenti autorizzatori. 2. L'ISPRA, o l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente delegata, effettua la comunicazione di cui all'art. 184-ter, comma 3-ter, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per il tramite della piattaforma REcer. 3. Le autorita' competenti effettuano la comunicazione di conclusione del procedimento di cui all'art. 184-ter, comma 3-quater, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 per il tramite della piattaforma REcer. 4. L'ISPRA effettua la comunicazione di cui all'art. 184-ter, comma 3-sexies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 per il tramite della piattaforma REcer.

  6. Art. 6 Funzionalita' del registro 1. I dati del REcer sono resi disponibili alle amministrazioni pubbliche che lo richiedano al fine dello svolgimento dei propri compiti istituzionali, ai sensi dell'art. 50, comma 2, del decreto https://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario 2/3 08/06/2020 *** ATTO COMPLETO *** legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 2. I dati del registro nazionale sono messi a disposizione delle autorita' competenti che ne facciano richiesta anche al fine di essere valutati nell'istruttoria dei procedimenti finalizzati al rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 184-ter, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 3. I dati del registro nazionale possono essere utilizzati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per le istruttorie tecniche, volte a definire i criteri specifici per la cessazione della qualifica di rifiuto, di cui al comma 2 dell'art. 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonche' per richiedere ad ISPRA l'attivazione di specifici procedimenti di controllo ai sensi dell'art. 184-ter, comma 3-ter, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

  7. Art. 7 Disposizioni transitorie 1. L'effettiva operativita' del REcer e' comunicata con apposito link sul sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 2. Fino all'effettiva operativita' del REcer, la trasmissione delle autorizzazioni e' effettuata nel rispetto delle modalita' di cui al comma 3-bis dell'art. 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e del comma 9 dell'art. 14-bis, della legge 2 novembre 2019 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101. 3. Al momento di piena operativita' del REcer, l'ISPRA trasmette al medesimo le autorizzazioni raccolte ai sensi del comma 3-bis dell'art. 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonche' del comma 9 dell'art. 14-bis, della legge 2 novembre 2019 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101.

  8. Art. 8 Clausola di invarianza 1. Alle attivita' disposte dal presente decreto le amministrazioni provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 21 aprile 2020 Il Ministro: Costa Registrato alla Corte dei conti il 14 maggio 2020 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, n. 2340 Allegato 1 (articolo 4) Dati raccolti dal Registro nazionale Parte di provvedimento in formato grafico https://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario 3/3

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