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قوانين إيطاليا

Ministerial Circular No. 9891136 on the use of seed and propagating materials in organic agriculture

صدر في 1998-07-22 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
Italian
النوع
أخرى
المنظمة
European Union
الدولة
إيطاليا
الموضوعات
Cultivated plants
الكلمات المفتاحية
agricultural commodities, ecological production/organic production, fertilizers/nutrients, pesticides, seeds/planting material, plant production, plant protection
الفئات
agriculture

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  1. Aiab - Tutte le norme per l’agricoltura biologica - edizione 2000 (a cura di Roberto Pinton) 91 Oggetto: Impiego di sementi di riproduzione vegetativa e di piante in agricoltura biologica - artt.6 e 6 bis del Reg. 2092/91. Con Reg. CE n.1935 del 22 giugno 1995 del Consiglio sono state introdotte limitazioni in agricoltura biologica al materiale sementiero e vivaistico derivante dall’agri coltura convenzionale. Una tale scelta, che accrescerà la credibilità di un me todo di produzione diverso per convinzione e per voca zione agli occhi dei prodotti e dei consumatori, è stata decisa per rompere uno dei legami che, se a lungo mantenuti, rischiano di far perdere credibilità al mondo del biologico. Al momento dell’emanazione del Regolamento non ci sono state opposizioni alle determinazioni prese per l’in troduzione di tale materiale perché sostanzialmente si è condivisa la scelta operata ed anche perché la nor mativa prevedeva momenti di deroga per consentire agli operatori di attrezzarsi, organizzarsi e consentire, quin di, l’affrancamento dal convenzionale di un settore in costante crescita. Il tempo trascorso non ha risolto i problemi della con formazione alle nuove disposizioni dal 1 gennaio 1998 per quanto riguarda l’impiego del materiale di moltipli cazione definito come “piante” dall’art. 6 bis del Reg. CEE n. 2092/91. Ciò che risulta opportuno è un esame puntuale della situazione per comprendere come muoversi nei con fronti dell’acquisizione del materiale sementiero e di ri produzione vegetativa in base alle disposizioni del ri cordato Reg. CEE n.2092/91 artt. 6 e 6 bis. L’articolo 6, paragrafo 2 del citato regolamento, preve de che “per le sementi e i materiali di riproduzione ve getativa, il metodo di produzione biologica implica che la pianta porta-seme per le sementi e la pianta porta marza per i materiali di riproduzione vegetativa sono state ottenute conformemente al paragrafo 1, lettere a) e b) per almeno una generazione o, in caso di colture perenni, per almeno due cicli colturali”. In altre parole, per l’ottenimento di detti materiali, la pian ta porta seme e la pianta porta marze, per la rispettiva produzione di seme e materiale di produzione vegetati va, debbono essere coltivate con lo stesso metodo di coltivazione previsto per le colture biologiche in pieno campo per una generazione nel caso di piante erbacee per due cicli vegetativi nel caso di piante perenni nel l’accezione di quanto precisato dall’allegato III, lettera A, paragrafo 9, lettera a), che indica piante perenni le colture arboricole, vite e luppolo. Nel caso di sementi, la loro “biologicità” si può conside rare acquisita quando la pianta portaseme produce se menti che possono essere impiegate come biologiche nel successivo ciclo colturale. Nel caso di bulbose e/o tuberose che, per ragioni tecniche richiedono, per la produzione del seme, il reimpianto del bulbo o del tube Ministero delle Politiche Agricole e Forestali Circolare del 22 luglio 1998 n. 9891136 ro, il ciclo generazionale del reimpianto del bulbo o del tubero stesso. Nel caso di materiale di riproduzione vegetativo, la pianta madre per la produzione di marze, darà la marza “bio logica” dopo il secondo ciclo. Per detto materiale, come previsto dallo stesso articolo 6, paragrafi 3 a) si è tuttora in regime di deroga che scade il 31 dicembre 2000. L’articolo 6 bis definisce per piante “le piante intere de stinate a essere piantate per la produzione di vegetali” cioè le piante autoradicate nel caso di materiale che non abbisogna di portainnesti e/o piante innestate o di piantine ottenute a partire da seme per il trapianto in serra o pieno campo. Per tali piante la deroga è scaduta al 31 dicembre 1997 e quindi le produzioni vegetali ottenute da piante e pian tine provenienti da agricoltura convenzionale e trapian tate in unità produttive da agricoltura biologica, non po tranno essere etichettate ai sensi dell’art.5, paragrafi 1 e 3. Quanti abbisognano del predetto materiale di mol tiplicazione, debbono fare riferimento al mercato nazio nale ed europeo che ne ha disponibilità. Qualora tale materiale non risulti disponibile, l’operatore agricolo potrà utilizzare il materiale di riproduzione (portainnesto e nesto) per i quali è consentita la deroga e/o provvedere a costituire la pianta nell’azienda di destinazione finale. Al fine di facilitare la costituzione di piante e/o piantine si può ricorrere anche alla loro produzione in fitocella presso l’azienda del produttore od in vivaio con sub strati ammessi dall’allegato II A o con terreno biologico e semprechè, per la difesa, si utilizzino i prodotti di cui all’allegato II B. Tale pratica consentita per il materiale di moltiplicazio ne non è ammessa per le attività produttive ordinarie. Questo Ministero, al fine di facilitare la conoscenza del la disponibilità di materiali di moltiplicazione, ed una corretta concessione di deroghe per il materiale non disponibile di cui all’art,6, paragrafo 3, lettera a), ha sot toscritto una convenzione con l’Ense, che prevede la centralizzazione in questo Ente, delle informazioni di mercato sulla disponibilità di sementi e materiale di ri produzione vegetativa,m semplificando quanto già indi cato con la circolare del 15 febbraio 1996 prot.9690822 in merito alla costituzione di Centri distinti. Per effetto della predetta convenzione, l’Ense è altresì autorizzato, oltre ad acquisire informazioni sulla dispo nibilità di mercato del materiale di moltiplicazione, a concedere le deroghe nel caso di accertata non dispo nibilità di prodotto per il quale la deroga stessa è con sentita fino al 31 dicembre 2000. In ordine a ciò, le ditte sementiere ed i vivaisti vorranno comunicare all’Ense le proprie disponibilità di materiale di moltiplicazione e gli operatori a segnalare le proprie esigenze. Gli organismi di controllo, al fine di abbrevia re le fasi di acquisizione dei dati informativi, dovranno trasmettere allo scrivente Ministero, alle Regioni ed alle 92 Aiab - Tutte le norme per l’agricoltura biologica - edizione 2000 (a cura di Roberto Pinton) P.A. i nominativi degli operatori sementieri che produ cono materiale sementiero e di riproduzione vegetati va. L’Ense provvederà a dare periodiche informazioni al Ministero, alle Regioni e P.A., agli Organismi di control lo, alle Confederazioni Nazionali Professionali dell’agri coltura ed alle Associazioni di categoria per consentire agli operatori di conoscere la disponibilità di materiale sementiero e di riproduzione vegetativa sui mercati na zionale e comunitario. Ministero delle Politiche Agricole e Forestali Circolare del 22 dicembre 1999 n. 199992176 Oggetto: impiego di materiali di moltiplicazione e ripro duzione in Agricoltura Biologica, artt. 6 e 6 bis, Reg. CEE n. 2092/91. Con riferimento al Reg. CE n. 1084/99 e alla nota mini steriale n. 9891136 del 22/7/98, con la presente si in tendono fornire alcune precisazioni sull’impiego del ma teriale in oggetto. In primo luogo si fa presente che l’art. 1 punto 15 del Reg. di cui sopra, proroga ulteriormente al 31/12/2003 la data per l’impiego di materiali di moltiplicazione e ri produzione “convenzionali” di cui all’art. 6 parag. 3 let tera a) del Reg. CEE n. 2092/91. Si ritiene inoltre di dover precisare che, a seguito di chia rimenti intervenuti in sede comunitaria su richiesta di questa Amministrazione, relativamente al campo di applicazione dell’art. 6 e 6 bis del Reg. CEE n. 2092/91, si è appurato quanto di seguito si va ad indicare. Il campo di applicazione dell’art 6 bis del Reg. CEE n. 2092/91 è da riferirsi, oltre che alle sementi, alle marze e prodotti assimilati. Per quanto sopra, la nota ministeriale n. 9891123 del 22/7/98, va integrata e interpretata alla luce delle con siderazioni contenute nella presente. Si ricorda in fine che ai sensi dell’art. 1 punto 14 del Reg. CEE n. 1804/99, viene richiamato il divieto del l’uso di materiale di moltiplicazione e/o riproduzione ot tenuto attraverso l’impiego di organismi geniticamente modificati, disposizione, questa, in vigore dalla data di pubblicazione del Reg. CE n. 1804/99. Il direttore generale Per detto servizio, l’Ense può richiedere la correspon sione di un compenso alle Ditte sementiere e vivaisti che. Con tale operazione il Ministero intende dare un soste gno al mondo del biologico e favorire l’avvio e lo svilup po di iniziative provate per la produzione di materiale di moltiplicazione “biologico” e contribuendo in tal modo, a confermare la credibilità al comparto. Il direttore generale

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