Ministerial Circular No. 559/C-50.065-E-97 implementing article 13 of Act of 11 February 1992, No. 157 - Hunting methods
صدر في 1997-05-06 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- Italian
- النوع
- أخرى
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- إيطاليا
- الموضوعات
- Wild species and ecosystems
- الكلمات المفتاحية
- hunting/capture, hunting gear/hunting methods
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28-5-1997 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLJCA lTALIANA Serie generate - n. 122 l\.llNISTERO DELL'INTERNO CIRCOLARE 6 maggio 1997, n. 559/C-50.065-E-97. Art. 13 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 - Mezzi per l'esercizio dell'attivita venatoria. Ai prefetti de/la Repubblica Al commissario de/ Governo nel/a provincia di Trento Al commissario de/ Governo nella provincia di Bolzano Al presidente de/la giunta regionale de/la Valle d'Aosta Ai questori della Repubblica e, per conoscenza: Al Ministero degli affari esteri - Gabinetto Al Ministero della difesa - Gabinetto Al Ministero di grazia e giustizia - Gabinetto Al Ministero delle finanze - Gabinetto Al Ministero de/le finanze - Direzione generale de/le dogane Al Ministero de/ commercio con l'estero - Gabi netto Al Ministero del/'industria, de/ commercio e dell'artigianato - Gabinetto Al presidente de/la commissione di coordina mento nella Valle d'Aosta Al Comando generale dell'Arma dei carabinieri Al Comando generale de/la Gardia di f111anza Al Banco nazionale di prova de/le armi dafuoco portatili di Gardone V. T E stato chiesto l'avviso di questo Ministero in merito all'interpretazione dell'art. 13 della legge 11 febbraio 1992, n. 157. Norme per la protezione della fauna omeo terma e per il prelievo venatorio, laddove al comma primo testualmente statuisce: «L'attivita vnatorio e consentita ... (Omissis) ... con fucile con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica di calibro non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a millimetri 40». In particolare, e stato posto il quesito se entrambi i parametri dimensionali di cui sopra, riferiti al calibro ed alla lunghezza del bossolo delle cartucce camerabili nelle armi con le caratteristiche tecnico-funzionali spe cificate dalla norma, debbano sempre sussistere conte stualmente o se sia sufficiente uno solo dei due requisiti affinche dette armi possano essere annoverate fra quelle utilizzabili per l'esercizio dell'attivita venatoria. Al riguardo, si fa presente che la Commissione con sultiva centrale per il controllo delle armi, nella seduta n. 7 /96, ha espresso il parere, condiviso da questo Mini stero, che sono da ritenere rientranti tra i mezzi consen titi per l'esercizio dell'attivita venatoria: a) i fucili ovvero le carabine con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione 39 28-5-1997 GAZZETIA UFFICIALE DELLA REPUBBLlCA lTALlANA Serie generale - n. 122 semiautomatica, qualora siano in essi camerabili car tucce in calibro 5,6 millimetri con bossolo a vuoto di altezza uguale o superiore a millimetri 40; b) i fuc1li e le carabine dalle medesime caratteristi che tecnico-funzionali che utilizzano cartucce di calibro superiore a millimetri 5,6 anche se il bossolo a vuoto e di altezza inferiore a millimetri 40. Sono escluse dall'attivita venatoria le armi che came rano cartucce di calibro inferiore a millimetri 5,6, a pre scindere dalla lunghezza a vuoto del bossolo. La presente circolare sara pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. p. II Ministro: MASONE 97A4097 40