Ministerial Circular No. 36141 implementing Legislative Decree of 30 December 1992, No. 536, as regards the enhancement of the regional plant protection services
صدر في 1994-10-26 · النص بتاريخ 2026-10-01
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17-11-1994 GAZZETIA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 269 CIRCOLARI MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALi CIRCOLARE 26 ottobre 1994, n. 36141. Attuazione decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536: potenziamento servizi fitosanitari regionali. Ai presidenti de/le giunte de/le regioni a statuto ordinario, a statuto speciale e de/le province autonome Agli'assessori per /'agricoltura de/le regioni a statuto ordinario, a statuto speciale e de/le province autonome Ai servizi fitosanitari regionali e, per conoscenza: Ai commissari di Governo Con l'entrata in vigore de! mercato unico europeo sono state modificate le misure di protezione fitosanitaria contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali ed ai prodotti vegetali, per evitare la diffusione di parassiti.e malattie che si ripercuotono sui requisiti qualitativi delle produzioni agricole. Come e noto, infatti, a codeste amministrazioni ii decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536, ha costituito ii quadro normativo per la trasposizione nell'ordinamen to nazionale delle direttive fitosanitarie adottate in sede comunitaria. In merito all'applicazione del sopra citato decreto legislativo questa Amministrazione ritiene di doversi soffermare su alcuni punti essenziali, quali lo stato di attuazione dell'adeguamento dei servizi fitosanitari 68 17-11-1994 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generate - n. 269 regionali, le sanzioni amministrative, ii registro degli ispettori fitosanitari ed ii registro nazionale dei pro duttori. 1. Stato di attuazione de/l'adeguamento dei servizi fitosanitari regionali. Con circolare n. 32692 del 22 dicembre 1993 veniva richiesto, tra l'altro, alle regioni ed alle province autonome lo stato . dell'arte sulla riorganizzazione dei propri servizi fitosanitari, ai sensi dell'art." 10, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536. Al riguardo, si fa presente che a tutt'oggi sono pervenute pochissime segnalazioni in proposito e, tra l'altro, poco rispondenti alle esigenze normative e tecniche richieste dalla legislazione fitosanitaria. Si richiama pertanto ancora una volta l'attenzione di codeste regioni e province autonome, alle quali competl! la responsabilita nell'applicazione della normativa fitosa nitaria, sulla necessita de! potenziamento delle proprie strutture, per far fronte agli obblighi derivanti dalle direttive fitosanitarie relative ai controlli fitopatologici che debbono essere effettuati sia presso i produttori che presso i punti di entrata. Ne! ricordare altresi a codeste amministrazioni che e gia scaduto ii termine per l'adeguamento dei propri servizi fitosanitari, previsto dall'art. 10, comma 2, de! decreto legislativo n. 536/1992 gia citato, si rimane in attesa di conoscere entro ii 30 novembre p.v. lo stato di applicazione della normativa fitosanitaria in ciascuna regione unitamente ad un quadro riepilogativo concer nente: a) la dotazione organica; b) le attrezzature tecniche (laboratori diagnostici, nematologici, entomologici, ecc.); c) le professionalita specialistiche per ottemperare alle esigenze dei controlli fitosanita:ri; d) la localizzazione delle strutture di controllo (personale, uffici, ecc.). Si fa rilevare, tra I'altro, che in sede comunitaria e attualmente all'esame del comitato fitosanitario perma nente una proposta di direttiva della commissione UE, di cui si allega copia, che stabilisce le condizioni minime necessarie in termini di strutture tecniche ed operative per l'effettuazione dei controlli fitosanitari, presso i punti di entrata esterni del territorio comunitario, dei vegetali e dei prodotti vegetali provenienti dai Paesi terzi. Pertanto, quando si dara corso all'attuazione ctella direttiva in questione questo Ministero sarebbe costretto, qualora codeste amministrazioni non si fossero ancora adeguate alle misure sopra indicate, ad eliminare i pun ti di entrata (porti, aeroporti, ecc.) non conformi ai requisiti minimi necessari. Si segnala infine che potrebbe essere imputabile a codeste amministrazioni ogni tipo di responsabilita, quando vengono immessi in commercio vegetali e prodotti vegetali, contaminati da organismi nocivi, perche noh sono stati controllati efficacemente a causa di carenza di personale e di adeguati mezzi tecnici. In particolare, si porta a conoscenza di codeste amministrazioni che da alcuni Paesi dell'Unione europea sono gia pervenute contestazioni in merito alla presenza di organismi nocivi sui vegetali e prodotti vegetali provenienti dal nostro Paese. 2. Sanzioni amministrative. L'art. 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536, pr~vede che eventuali comportamenti degli operatori in contrasto con le · norme previste dal decreto legislativo medesimo (articoli 7 ed 8) dovranno essere sanzionati, a norma della legge 24 novembre 1981, n. 689. In proposito, si rileva che a tutt'oggi questo Ministero non ha avuto alcuna comunicazione in merito all'attua zione della normativa sanzionatoria regionale, nonostan te la rilevazione di diverse irregolarita sull'applicazione delle misure fitosanitarie previste dalla normativa nazionale. Pertanto nel ribadire la necessita che ii personale autorizzato ad effettuare i controlli fitosanitari (ispettori fitosanitari) provveda ad applicare le norme sanzionato rie, qualora ne ricorra ii caso, si invitano codeste regioni e province autonome a fornire dettagl iate istruzioni ai propri servizi fitosanitari in merito all'attuazione della disciplina sanzionatoria (atti di accertamento, contesta zione e notificazione, pagamento; ordinanza-ingiunzione, sequestro, ecc.). 3. Registro degli ispettori fitosanitari. L'art. 4, lettera g), de! decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536, prevede la tenuta de! registro degli addetti ai controlli fitosanitari da parte di questo Ministero. Per lo svolgimento dei controlli fitosanitari, codeste amministrazioni debbono avvalersi di personale qualifica to, ai sensi dell'art. 5 de! decreto Iegislativo n. 536/1992. · II personale anzidetto, con la qualifica di ispettore fito sanitario, ai sensi dell'art. 34 de! decreto ministeriale de! 22 dicembre 1993, concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali, deve essere provvisto di apposito documento comprovante l'appartenenza al servizio fitosanitario nazionale. Al riguardo si invia un fac-simile di detto documento al fine di uniformare a livello nazionale ii modello delle tessere rilasciate dalle regioni agli ispettori fitosanitari. 69 17-11-1994 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 269 II decreto legislativo sopracitato prevede che gli ispettori fitosanitari per lo svolgimento <lei compiti di controllo di cui all'art. 5, vengano iscritti J1el registro nazionale degli addetti ai controlli fitosanitari. In particolare si ricorda che, in fase di prima applicazione, possono essere iscritti al registro nazionale i pubblici dipendenti in possesso della tessera di delegato speciale per le malattie delle piante rilasciata in base alla legge 18 giugno 1931, n. 987. Ai fini della registrazione codeste amministrazioni, dopo aver rilasciato la tessera di riconoscimento ai propri ispettori fitosanitari, dovranno inviare l'elenco <lei nominativi a questo Ministero. La tessera di riconoscimento dovra contenere un numero progressivo di tre cifre seguito e separato con barra dal codice regionale 1ST AT di cui all'elenco allegato, che costituira nel suo complesso ii nurriero identificativo di iscrizione nel registro nazionale degli addetti ai controlli fitosanitari. Ai fini della tenuta di detto registro e necessario che vengano forniti i seguenti dati: cognome e nome; titolo di studio; luogo e data di nascita; codice fiscale; ufficio di appartenenza con relativo indirizzo; numero identificativo della tessera regionale di riconoscimento; numero dell'eventuale tessera di delegato speciale per le malattie delle piante. Si ricorda, altresi, che le tessere di delegato speciale per le malattie delle piante, rilasciate a suo tempo da questo Ministero, dovranno essere riconsegnate alla loro scadenza o appena sostituite con le nuove tessere da parte delle regioni. I timbri dello Stato, consegnati agli osservatori per le malattie delle piante, devono essere restituiti al piu presto possibile e sostituiti con timbri regionali. Si raccomanda per una certa uniformita, di predisporre detti timbri in forma rotonda e con le seguenti diciture, come da fac-simile: corona esterna: Italia - Servizio fitosanitario nazionale; corona interna: Regione ..... - Servizio fitosanitario regionale; centro: logo regionale. 4. Registro nazionale dei produttori. Per quanto concerne ii registro nazionale di produttori di cui all'art. 6 <lei decreto legislativo n. 536 del 30 dicembre 1992, e necessario che code·ste amministrazioni trasmettano, a questo Ministero, l'elenco dei produttori iscritti nel registro regionale. Al riguardo si comunica che quanto prima saranno trasmesse le modalita tecniche relative alla fornitura <lei dati de! registro ufficiale <lei produttori, che prevedono l'utilizzazione di pacchetti applicativi di larga diffusione come ii 0B3. Questo programma sara utilizzato sino a quando non sara realizzato ii definitivo collegamento informatico relativo all'aggiornamento e alla consultazione di detto registro da parte dei servizi fitosanitari regionali. Pertanto si invitano codeste amministrazioni a dotarsi <lei citato soft-ware, al fine di rendere possibile l'uniformazione <lei registri regionali <lei produttori con quello nazionale. Tutto cio premesso, si pregano altresi i commissari di Ooverno, cui la presente viene inviata per conoscenza, di attivarsi per quanto di competenza affinche le ammini strazioni interessate possano compiutamente adempiere agli obblighi comunitari e nazionali nel settore fitosa nitario. II Ministro: Pou BoRTONE Registrata a/la Corte dei conti ii 3 novembre 1994 Registro n. 2 Risorse agricole. foglio n. 240 COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE DIREITORATO GENERALE DELL'AGRICOLTURA UFFICIO COMUNITARIO DI CONTROLLO ED ISPEZIONE VETERINARIA E FITOSANITARIA UNITA 3 PROPOSTA DI DIRETTIVA DELLA COM MISS/ONE CHEF/SSA LE CONDIZION/ MIN/ME PER EFFETTUARE I CONTROL LI FITOSANITAR/ DEi VEGETALI. PRODOTT/ VEGETALI ED ALTRI OGGETTI PROVEN/ENT/ DAI PAES/ TERZI. AL MO MENTO DELLA LORO INTRODUZIONE NELLA CO MU N/TA. (Traduzione non ufficiale) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE Visto ii trattato che istituisce la Comunita europea; Vista la direttiva del Consiglio 77/93/CEE de! 21 dicembre 1976 concemente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunita di organismi nocivi ai vegetali e prodotti vegetali e contro la loro difTusione nella Comunit:i, modificata da ultimo dalla direttiva de! Consiglio 93/110/CEE ed in particolare !'art. 12, paragrafo 6, quarto sottoparagrafo; Considerando che ii funzionamento armonioso del sistema di ispezione fitosanitaria dei vegetali, prodotti vegetali ed altri oggetti elencati nell'allegato V, parte B, della direttiva de! Consiglio 77/93/CEE, 70 ~17-11-1994 GAZZETIA UFFTCIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generate - n. 269 provenienti dai Paesi terzi ed al momento della loro introduzione nella Comunita, e fondata sulla messa in atto fra l'altro di condizioni minime per efTettuare i controlli fitosanitari; Considerando che allo scopo di garantire controlli fitosanitari adeguati sui vegetali, prodotti vegetali ed altri oggetti provenienti dai Paesi tcrzi, al momento della loro introduzione nella Comunita, e opportuno che i servizi interessati siano infonnati sufficientemente in anticipo di queste importazioni; Considerando che i servizi interessati devono avere a disposizione personale sufficientemente qualificato allo scopo di garantire un controllo adeguato sui vegetali, prodotti vegetali ed altri oggetti provenienti dai Paesi terzi al momento della loro introduzione nella Comunita; Considerando che la definizione delle condizioni minimali allo scopo di efTettuare dei controlli fitosanitari adeguati sui vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti provenienti dai Paesi terzi efTettuati al momento della loro introduzione nella Comunita, deve tenere conto del tipo e della quantita di questi vegetali, prodotti vegetali ed altri oggetti importati; Considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente; HA ADOTTATO la presente direttiva: Articolo I. La presente direttiva stabilisce nel suo allegato le condizioni minime richieste per efTettuare i controlli fitosanitari sui vegetali, prodotti vegetali ed altri oggetti provenienti dai Paesi terzi al momento della loro introduzione nella Comunita. Articolo 2. Gli Stati membri provvedono affinche i controlli fitosanitari cosi come definiti all'art. I siano realizzati unicamente negli ambiti previsti all'art. 12, paragrafo 6, della direttiva de! Consiglio 77/93/CEE, la quale raggruppa le condizioni minime menzionate all'art. I. Articolo 3. I. Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni necessarie per attenersi alla presente direttiva al phi tardi cinque mesi dopo la data della sua pubblicazione nella «Gazzetta Ufficiale» delle Comunita europee. Essi ne informano immediatamente la commissione. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste ultime contengono un riferimento alla presente direttiva oppure sono corredate da tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalita di tale riferimento sono decise dagli Stati membri. 2. Gli Stati membri comunicano alla commissione ii testo delle disposizioni di diritto intemo chc essi adottano net settore disciplinato dalla presente direttiva. Articolo 4. La presente direttiva entrera in vigore ii ventesimo giomo successivo alla sua pubblicazione nella «Gazzetta Ufficiale» delle Comunita europee. Articolo 5. La presente direttiva e destinata a tutti gli Stati membri. ALLEGATO CONDIZIONI MIN/ME DA SODD/SFARE PER EFFETTUARE I CONTROLL/ F/TOSANITAR/ SUI VEGETAL/, PRODOTTI VEGETALI ED ALTRI OGGETTI PROVEN/ENT/ DAI PAESI TERZI AL MOMENTO DELLA LORD INTRODUZ/ONE NELLA COMUNITA. A) CONDIZIONI GENERALI. I. Allo scopo di assicurare la corretta applicazione dei controlli fitosanitari come previsto all'art. I della presente direttiva, gli ispettori incaricati della realizzazione dei controlli devono essere informati, sufficientemente in anticipo, da parte degli operatori direttamente oppure attraverso le autorita doganali locali di ogni arrivo di spedizioni di vegetali, prodotti vegetali ed altri oggetti provenienti dai Paesi terzi. 2. a) I controlli fitosanitari sono realizzati sotto la responsabilita di un ispettore debitamente qualificato che puo essere assistito da un assistente tecnico sufficientemente qualificato per i controlli fitosanitari. In attesa dell'armonizzazione della qualificazione degli ispettori a livello comunitario, l'ispettore debitamente qualificato dovrebbe avere un livello di istruzione universitario o equivalente, e una approfondita conoscenza dei controlli fitosanitari. b) Gli assistenti tecnici menzionati al paragrafo a) devono essere in numero sufficiente per efTettuare i controlli fitosanitari ed espletare i relativi incarichi amministrativi, in relazione con ii volume e la natura delle merci. 3. In attesa della messa in opera del sistema informativo Europhyt, allo scopo di efTettuare i controlli fitosanitari e necessario avere a disposizione almeno: a) istruzioni nazioaali aggiomate basate sulla legislazione nazionale dello Stato membro, come stabilito net contesto della legislazione fitosanitaria comunitaria, di cui: la direttiva 77/93/CEE e le sue modificazioni; tutti i regolamenti, direttive o decisioni che proibiscono o restringono per ragioni fitosanitarie le importazioni di vegetali, prodotti vegetali ed altri oggetti nella Comunita e che derogano dalla legislazione di base; b) ii vademecum comunitario aggiomato per gli ispettori fitosanitari; c) la legislazione fitosanitaria comunitaria aggiornata; d) la lista comunitaria aggiornata dei punti di entrata; e) la lista aggiornata dei laboratori specializzati incaricati di efTettuare le analisi nel corso dei controlli fitosanitari con le loro coordinate, riguardanti in particolare i loro mezzi di comunicazione e gli indirizzi postali presso cui inviare i campioni; f) le informazioni aggiornate riguardanti la spedizione di vegetali, prodotti vegetali ed altri oggetti provenienti dai Paesi terzi che comportano misure ufficiali di intercettazione, in relazione al fatto che dette,intercettazioni riguardano ii luogo dove ii controllo fitosanitario e stato compiuto; g) la lista di tutti i campionamenti efTettuati nel contesto dei controlli fitosanitari allo scopo di verifiche in laboratori specializzati, cosi pure un riepilogo dei risultati di dette analisi. 4. Le competenti autorita controllano per assicurare un coordinamento ottimale Ira i diversi servizi coinvolti al momento dell'importazione dei · vegetali, prodotti vegetali ed altri oggetti provenienti dai Paesi terzi e sottoposti ad ispezioni fitosantarie. 71 17-11-1994 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 26~ 8) CONDIZIONI MINIME PER INFRASTRUTTURE E DOTAZ:ONE. lnfrastutturc I. Insrallazioni amminisrrarive. Accesso ad un locale ammini strativo (possibilmente parte di altri servizi o altri punti di entrata) 2. Jnsrallazioni recniche. a) Manipolazione dei lotti Accesso a strutture adeguate per lo scarico e ii campionamento delle merci e la separazione dei lotti differenti controllati nella stessa ispezione Dotazionc Sistema di comunicazione rapi da (telefono, telefono portati le, fax, PC) con i referenti competenti come: l'autorita unica e centrale ( direttamente o indiretta mente) laboratori specializzati servizi locali di dogana la commissione gli altri Stati membri macchina per le fotocopie per quanto possibile accesso all'utilizzo di veicoli o altri mezzi di trasporto allo scopo di effettuare i con trolli all'interno dell'area sotto ii controllo de! servi zio locale incaricato della realizzazione dei controlli fitosanitari e prelevamento dei campioni: Materiale adeguato per imbal laggio. per inviare i campioni ai laboratori special:zzati Sigilli Timbri ufficiali Impianto di luce ad alta inten sita Accesso ad impianti per la eliminazione dei rifiuti b) Controlli fitosanitari a vista: installazioni per verifica iniziale: Accesso ad un locale (diverso da Impianto luce a grande inten quello amministrativo) per sita controlli visivi rapidi al fine di Tavolo di ispezione rilevare la possibile presenza Adeguato equipaggiamento per: ,. di organismi nocivi, sulla controlli visivi base di segni, sintomi o ospiti preparazione dei campioni per ulteriori possibili tests in laboratori specializzati Apparecchio fotografico Attrezzatura adeguata per la disinfezione del materiale u sato per i controlli fitosani tari c) Conservazione e quarantena dei lotti sotto ispezione: Accesso a: unita o locali specifico e adatto a conservare i diver si tipi di vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti im portati (camera di refrige razione. congelatore, stufa e autoclave) questa unita o locale e isolato dall'esterno, con possibilita di separare i diversi lotti differenti importati (suddi visione di questa unita o locale) Accesso a: inceneritore o altro impianto idoneo alla distruzione di parte o tutto ii lotto inter cettato installazione di trattamento che protegga contto gli organismi nocivi da qua rantena .Nora: ii legame tra le installazioni amministrative e tecniche deve essere ii piu possibile operativo. lnfrastutture Dotazionc 3. Accesso ai laborarori specializzari locali regionali, nazionali o comunirari. Laboratori che devono essere specializzati almeno nelle se guenti aree di competenza: Equipaggiamento mm1mo per ciascun laboratorio in rela zione alle analisi specifiche effettuate secondo motodi ap propriati Patologia vegetale: batteriologia micologia virologia Zoo logia: acarologia entomologia nematologia Sistema di comunicazione rapi do con i servizi locali incari cati dei controlli fitosanitari (es.: telefono. fax, PC) Classificazione botanica Controllo degli organismi no civi Nora: ii legame tra le installazioni tecniche ed amministrative dei servizi locali incaricati dei controlli fitosanitari e questi laboratori specializzati deve essere ii piu possibile operativo. Fae-simile di ressera di riconoscimenro per gli ispellori sanirari I REGIONE UMBRIA SERVIZIO FITOSANITARIO Mllln d prdezlane c:onfl'o,,. av-w1'am/ noclvl lllve(1lltallep,odalMll9Qllfall(D.Lw, 53Ml2) TESSERA Dt RICONOSCIMENTO N.001/10 ISPETTORE FITOSANITARJO ........ ,,,..,,.. ....... Uflcialeclpolza~ al ., dlll'art. ~ dill C.p.p. FOTO ISPETTORE FITOSANITARIO Cogncne NolM l'llltol' Luogocllfludo • 0.. di rtlndo Dllil cl rlnnoYo L PRESIDENTE DELLA GIUNTA La ~ - , vallclll di aMI ~ dab cllllt cl IIIUcD O di" Codifica da urilizzare se e necessario disringuere le province auronome Codicc lstat regionc 01000 02000 03000 Nome rcgionc Piemonte Valle d'Aosta Lombardia 72 J7-l l-1994 GAZZETIA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 94A7260 Codie< lslal regione 04000 04021 04022 05000 06000 07000 08000 09000 10000 11000 12000 13000 14000 15000 16000 17000 18000 19000 20000 Nome regione Trentino-Alto Adige Provincia autonoma di Bolzano Provincia autonoma di Trento Veneto Friuli-Venezia Giulia Liguria Emilia-Romagna Toscana Umbria Marche Lazio Abruzzo Molise Campania Puglia Basilicata Calabria Sicilia Sardegna Codiflca da utilizzare se non e necessario distinguere le province autonome Codicc lstat regione Nome regione 01 Piemonte 02 Valle d'Aosta 03 Lombardia 04 Trentino-Alto Adige 05 Veneto 06 Friuli-Venezia Giulia 07 Liguria 08 Emilia-Romagna 09 Toscana 10 Umbria 11 Marche 12 Lazio 13 Abruzzo 14 Molise 15 Campania 16 Puglia 17 Basilica ta 18 Calabria 19 Sicilia 20 Sardegna Fae-simile timbro Servizio fitosanitario nazionale 73 Serie generate - n. 269