Ministerial Circular No. 161 giving instructions for the implementation of Act No. 1002 of 31 July 1956 on breadmaking
صدر في 1997-07-18 · النص بتاريخ 2026-10-01
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l-8-l'.a7 GAZZETIA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generate - n. 178 CIRCOLARI MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO CIRCOLARE 18 luglio 1997, n. 161. Istruzioni relative agli adempimenti in materia di panifica zione di cui alla Iegge 31 Iuglio 1956, n. 1002. Alie camere di commercio, indu stria, artigianato e agricoltura Ag/i uffici provincia/i de/l'industria, de/ commercio e del/'artigianato All'Unione ita/iana de/le camere di commercio, industria, artigia nato e agricoltura Ai signori prefetti Alie regioni e province autonome di Trento e Balzano - Assessorato industria, commercio e artigia nato Alla Federpanificatori Alla Confesercenti Alla Confederazione naziona/e del /'artigianato - C.N.A. Alla Confartigianato A/l'A.Ll.P.A. I. La presente circolare ha lo scopo di chiarire alcuni aspetti della legge n. 1002/56, i comportamenti della commissione di cui all'art. 2 e di abrogare le circolari ed i pareri finora espressi al riguardo dal Ministero del l'industria, del commercio e dell'artigianato, fatta ecce zione della circolare n. 404 del 22 ottobre 1970. 2. La presente circolare tiene conto delle sentenze della Corte costituzionale, della Corte di cassazione, delle decisioni e dei pareri del Consiglio di Stato. 3. Ricadono nel campo di applicazione della legge i prodotti disciplinati dalla legge 4 luglio 1967, n. 580. Gli impianti, autorizzati per la panificazione, potranno essere adibiti anche alla produzione di prodotti alterna tivi al pane e di prodotti dolciari da forno. previsti dalla legge n. 1002 del 1956 se utilizzano mate rie prime prodotte e lavorate nella loro azienda e se ii pane e destinato al consumo interno connesso alla pro pria attivita. 6. La licenza va rilasciata all'effettivo esercente l'atti vita di panificazione. Nel caso di impianti concessi in affitto, sulla licenza deve essere riportato ii nome del titolare. La licenza deve essere unica per ogni panificio anche se questa e dotato di impianti di cottura diversi. 7. II visto annuale e subordinato alla esistenza e alla funzionalita dell'impianto, essendo questi i presupposti di fatto della licenza, nonche alla permanenza dei requisiti di legge. 8. La licenza puo essere trasferita per atti tra vivi o mortis causa, senza che venga sentita la commissione di cui all'art. 2 della legge, sempre che sussistano i requisiti previsti dall'art. 3. Per quanto riguarda l'auto rizzazione sanitaria, e sufficiente che ii nuovo titolare dimostri di aver presentato apposita domanda alla A.S.L. competente per territorio per le relative annota z1om. 9. I criteri di cui all'art. 2 della legge n. 1002/56 non si applicano alle aziende che producono pane da desti nare alla vendita fuori del territorio nazionale. Cio premesso, si invitano le camere di commercio di volersi dotare, ai fini dell'applicazione della legge n. 1002/56, di un apposito regolamento deliberato tenendo conto della configurazione territoriale e del tessuto economico del proprio ambito territoriale di competenza. A tale scopo si propone uno schema di riferimento che potrebbe essere in particolare adottato, con gli eventuali adattamenti, dalle camere di commer cio che ne risultassero sprovviste. Apertura di nuovi impianti. Al fine di valutare l'esigenza obiettiva di un nuovo impianto, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 1002 del 31 luglio 1956, si intende: I) per «Iocalita»: a) l'intero territorio comunale, nel caso dei comuni aventi una popolazione residente inferiore ai 50.000 abitanti, ovvero la «circoscrizione amministrativa» di cui all'art. 13 della legge n. 142 del 1990, ove istituita; 4. 11 potere relativo al rilascio delle autorizzazioni alla installazione di nuovi impianti e conferito dalla legge esclusivamente alle camere di commercio. Non v'e quindi alcuna necessita di inviare documentazione al Ministero dell'industria, del commercio e dell'arti b) l'intero territorio provinciale, qualora l'autoriz gianato. zazione venga richiesta per produrre pane destinato ad 5. Le aziende agrituristiche di cui alla legg~ 5 dicem- essere venduto al di fuori della localita di produzione bre 1985, n. 730, in possesso della licenza comunale (si veda sentenza della Corte costituzionale n. 63 all'esercizio di tale attivita, sono esenti dagli obblighi dell'8 febb-raio 1991); 51 1-8-1997 GAZZETIA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 178 2) per «densita» il rapporto tra il volume di produ zione «reale» (1) dei panifici autorizzati ad insediarsi nella localita e ii fabbisogno di pane della popolazione residente nella localita stessa rilevato sulla base dei valori ISTAT (2); 3) per «volume» di produzione ii ~uantitativo di pane che ii forno produce in 6 ore perm pari a 60 kg. Nel caso di forni a tunnel, stanti le peculiari caratteristiche tecniche degli impianti, detto volume di produzione va considerato pari ai due quinti della potenzialita teo rica (3). Per ii calcolo del rapporto di densita, l'entita della popolazione fluttuante (4) va desunta da dati affidabili forniti in via ufficiale dal comune interessato e, in casi particolari, da altri enti preposti individuati dalla com missione consultiva. Vendita fuori provincia (5). Nel caso di vendita fuori della provincia l'autorizza zione prevista dall'art. 2 della legge n. 1002/56 e rila sciata, secondo i principi espressi dalla Corte costitu zionale con la citata sentenza n. 63/1991, previa valuta zione, caso per caso, dei programmi di specializ zazione della produzione di pane destinata inequivoca bilmente alla vendita al di fuori della provincia ove e stata chiesta l'autorizzazione. lnfatti per tale produzione secondo la citata sentenza deve intendersi la produzione di pane destinata a mer cati diversi da quello della localita considerata, restando ferma la definizione di localita fornita in pre messa alla presente circolare. Considerato che, nell'ambito di ciascuna localita, l'autorita preposta al rilascio dell'autorizzazione alla apertura di nuovi panifici deve impedire che l'offerta destinata alla stessa localita superi la domanda, la stessa autorita deve garantire la realizzazione di tale equilibria mediante l'imposizione, ne contesto dell'au torizzazione, dell'obbligo di destinare la parte di produ : zione ritenuta eccedente rispetto al fabbisogno locale, alla vendita in altra localita, con la conseguente possi bilita di interventi repressivi in via di autotutela in caso di inosservanza di una siff atta limitazione, che si appa lesa idonea di per se ad escludere la possibilita di ravvi sare una ragione di impedimenta, sotto ii profilo della opportunita ex art. 2 citato, all'apertura del nuovo panificio. Tutto cio premesso in osservanza e nella pratica applicazione della giurisprudenza soprarichiamata: 1) le istanze di nuova autorizzazione o amplia mento debbono contenere una analitica descrizione, anche in termini di quantita, della produzione destinata al mercato e al consumo della localita in cui e installato ii panificio, distinta da quella destinata ad altre loca lita; 2) ii rilascio dell'autorizzazione, che riguarda sia le quantita destinate all'uso locale che quelle destinate alle altre localita, avviene sulla base di una istruttoria e di una valutazione che devono tener canto esclusiva mente delle quantita dichiarate per ii consumo locale; l'autorizzazione dovra contenere l'esplicita previsione di condizioni di sospensione e di revoca dell'autorizza zione in caso di mancato rispetto degli impegni assunti circa le quantita destinate all'interno; 3) al fine di consentire alla camera di commercio l'esercizio dell'attivita di controllo circa ii rispetto della destinazione della produzione dichiarata nell'istanza, gli interessati sono tenuti a f ornire, a consuntivo di ogni anno di attivita, una dichiarazione, nella forma dell'au tocertificazione ai sensi della legge n. 15 del 1968, con tenente gli elementi quantitativi e qualitativi della pro duzione nonche notizie in ordine alla destinazione della stessa; al fine di conoscere la situazione di mercato esi stente nel territorio di competenza, le camere di com mercio possono scambiarsi reciprocamente i dati rela tivi alla destinazione accertata annualmente del pane prod~tto nella propria provincia e destinato ad altre provmce. 4) a seguito di tale attivita di controllo e di even tuali sopralluoghi di cui puo essere incaricato, ai sensi dell'art. 12 della legge n. 1002 del 1956, ii locale U.P.I.C.A., l'organo competente della camera di com mercio puo disporre con provvedimento motivato, pre via contraddittorio con la parte interessata, la sospen sione temporanea o, in caso di recidiva, la revoca dell'autorizzazione. Trasformazione e trasferimento di impianti esistenti (6). L'autorizzazione di cui all'art. 2 della Iegge n. 1002 de! 1956, nel caso di trasformazione o trasferimento di impianti esistenti, e richiesta soltanto quando la tra sformazione comporti un aumento della capacita pro duttiva tale da incidere significativamente sul rapporto produzione/consumo, o quando si tratti di trasferi mento fuori della localita. In particolare sono soggetti alla sola procedura di cui all'art. 3 della legge n. 1002 del 1956, previa comunicazione da darsi alla camera di commercio: 1) l'adeguamento di impianti che comporti ridu zione o mantenimento dei livelli produttivi esistenti; 2) gli aumenti di potenzialita produttiva fino ad una superficie massima di 12 m2• Tutti gli altri impianti esistenti di superficie superiore potranno essere ampliati di 4 m2; 3) ii trasferimento di un impianto nella stessa Ioca lita, intesa nell'accezione di cui al titolo «Apertura di nuovi impianti» punto 1, lettera a), che non comporti aumenti di potenzialita produttiva. Gli ampliamenti di cui al punto 2 sono consentiti una sola volta esclusivamente per esigenze di ammoderna mento dell'impianto dovendosi per successive integra zioni comunque attivare la procedura di cui all'art. 2 della legge n. 1002/1956. 52 1-8-1997 GAZZETrA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 178 Va/idita tempora/e de//'autorizzazione. Agli esercizi di panificazione per i quali la camera di commercio ha avuto notizia di inattivita, anche a seguito di decreto di chiusura emesso dal prefetto, viene comunicata la diffida a riattivare i medesimi entro centoventi giorni dalla notifica della diffida stessa. Trascorso inutilmente tale termine, salvo pro roga concessa per causa di forza maggiore adeguata mente motivata dall'interessato, verra adottato ii prov vedimento di revoca dell'autorizzazione. L'autorizzazione deve in ogni caso prevedere che la completa installazione dell'impianto o ii suo completo trasferimento o la sua trasfonnazione debbano essere eff ettuati, a pena di decadenza, nell'arco di un anno, prorogabile di sei mesi, dal rilascio dell'autorizzazione stessa. La revoca dell'autorizzazione, previo accertamento della decadenza, e adottata con detenninazione del segretario generale e tempestivamente notificata all'in teressato. Visto annua/e. Nel mese di dicembre di ogni anno la camera di com mercio invia agli operatori ii modulo (7) precompilato per la domanda di rinnovo della licenza di panifica zione che dovra essere restituito, arche per ii tramite delle associazioni di categoria possibilmente su sup porto infonnatico, in tempo utile per l'apposizione del visto di cui all'art. 7 della legge n. 1002 del 1956 entro ii 31 gennaio. In caso di mancata restituzione entro ii 31 gennaio la camera di commercio procede tramite i funzionari addetti alla redazione del verbale di accerta mento ai sensi dell'art. 14 della legge n. 689 del 1981. II Ministro: BERSANI NOTE (1) II volume di produzione «reale» complessivo dei panifici auto rizzati ad insediarsi nella localita e rappresentato dalla sommatoria dei volumi di produzione «reale» dei singoli fomi autorizzati nella localita stessa. (2) II fabbisogno e riferito al consumo medio mensile di pane nella regione di riferimento, pubblicato nel volume «I consumi delle famiglie» edito dall'ISTAT. Fa fede a tutti gli effetti ii dato piu recente ufficialmente pubblicato a cura dell'ISTAT. Tale valore mensile, espresso in grammi pro-capite, viene diviso per 30, per calcolare ii consumo giomaliero pro-capite, e viene arrotondato per eccesso alla prima decina superiore, tenuto conto che ii dato fomito dall'IST AT non risulta comprendere ii consumo di taluni prodotti (ad es. fette biscottate, pane biscottato, grissini, gallette) anch'essi qualificabili a tutti gli effetti come «pane». II valore come sopra arrotondato viene infine moltiplicato per la popolazione residente nella localita interes sata, al fine di calcolare ii fabbisogno giomaliero di pane della popo lazione stessa. 53 (3) II volume di produzione (o ~otenzialita) teorica nelle 24 ore corrisponde a circa 250 kg per m di superficie di cottura per gli impianti a risc;aldamento indiretto (150 kg per m2 per ~i impianti a riscaldamento diretto a legna allo stato naturale) ed e nportato sulla licenza; dato che la produzione teorica nelle 24 ore e di 250 kg circa per m2, la produzione oraria per m2 e pari a 10 kg circa, si puo quindi calcolare che la produzione «reale» per metro quadro e di 10 kg per ore 6 = 60 kg. Dall'esperienza risulta, infatti, che l'attivita di effettiva produzione di un fomo durante l'orario di lavoro degli addetti (che e normalmente di 8 ore) si svolge nell'arco di circa 6 ore, in quanto buona parte del tempo e impiegata nelle operazioni di infomamento e sfomamento e dissipata in tempi morti fra una infomata e l'altra. In definitiva la valutazione della camera ai fini della concessione del l'autorizzazione all'insediamento di un nuovo impianto di' panifica zione in una determinata localita deve essere intesa a «salvaguardare l'equilibrio locale di mercato tra domanda e offerta» (v. sentenza della Corte costituzionale n. 63 dell'8 febbraio 1991), ove la domanda e rappresentata dal fabbisogno dei cittadini residenti nella localita e l'offerta dalla produzione reale dei forni autorizzati ad insediarsi nella localita stessa, calcolate secondo i criteri sopra menzionati. Nel valu tare l'offerta di pane occorre poi considerare ii quantitativo eventual mente proveniente da impianti operanti al di fuori della localita. La richiesta di una nuova autorizzazione, pertanto, potra essere soddi sfatta integralmente solo ove la superficie di cottura del nuovo impianto non determini l'esuberanza dell'offerta complessiva della produzione reale in quella localita rispetto alla domanda di pane nella stessa localita. N el caso la richiesta dell'utente, in termini di superficie di cottura del nuovo impianto, travalichi in parte la disponibilita resi dua in quella localita, essa potra essere soddisfatta solo per la parte residuale utile per raggiungere l'equilibrio tra domanda e offerta nella localita medesima. La camera potra discostarsi dal criterio suddetto solo in presenza di situazioni particolari, dalle quali emerga la pre senza dt una domanda (fabbisogno) supplementare di pane in una determi11ata localita derivante da una quota stabilizzata di popola zione non residente, fluttuante o provvisoria, degna di considera zione. (4) Per popolazione fluttuante si intende: a) l'affiusso di turisti (determinato sulla base delle presenze medie giornaliere nell'ultimo anno); b) l'affiusso medio giornaliero di pendolari, da considerarsi al 50%. (5) L'evoluzione produttiva industriale sul mercato panario ita Iiano, ha portato alla necessita di pervenire ad un'analisi distintiva fra produzione da consumare nella localita in cui e prodotta e produ zione destinata all'esportazione in altre zone al di fuori della localita stessa. Ed e appunto per la quantita di produzione ritenuta eccedente rispetto al fabbisogno della localita in cui e ubicato ii panificio che risulta opportuno predeterminare dei criteri al fine di non creare tur bativa nei mercati del pane. (6) Con trasformazione s'intende la richiesta di ampliamento (e ammodemamento) dei panifici superiore a quello risultante dal l'applicazione de! rapporto produzione-consumo nella localita inte ressata. La richiesta puo essere motivata, prima di tutto, dall'esigenza del panificatore di rendere economicamente giustificabile la spesa sostenuta per .l'ammodernamento dell'impianto. Per gli impianti di vecchia costruzione e di piccola dimensione che necessitano di una ristrutturazione ed adeguamento tecnologico non e pensabile, infatti, poter affrontare un sensibile impegno finanziario senza poter contare sull'autorizzazione ad installare un impianto di almeno 8 m2• In secondo luogo, ii sensibile cambiamento dei gusti del consumatore richiede al ranificio una notevole diversificazione del prodotto, sia come tipi dt pane che come prodotti affini. Quindi, una maggiore superficie consentirebbe di affrontare in modo piu organico ed effi ciente l'organizzazione di una produzione cosi variegata. A questo proposito la circolare del MICA n. 115/P.I. del 30 ottobre 1981, che tmpartisce direttive per la interpretazione della citata legge, consente di adottare dei criteri sufficientemente elastici per autorizzare anche un discreto ampliamento in occasione di ammodemamento dell'im pianto. La circolare specifica che possono essere accolte, previo accer tamento dei requisiti tecnici ed igienico-sanitari, le richieste di trasfor mazione e trasferimento che comportano un aumento molto modesto della capacita produttiva, tale da non creare turbativa nel rapporto produzione-consumo. (7) In allegato si riporta uno schema di modello. 1-8-1997 97A6184 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 178 ALLA CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI DOMANDA DI RINNOVO DELLA LICENZA DI PANIFICAZIONE PERL'ANNO II sottoscritto Natoa Domiciliato (domicilio fiscale) Nella sua qualita di Della ditta cognome nome Comune Prov. I I I I I I I I I I I giorno mesc anno comune prov. Via-Piazza (proprietario, affittuario, socio o amministratore) (cognome, nome o Denominazione) Cod.Fiscale 1 1 1 1 1 1 / I / I / I I / I I / Sede del Tel. laboratorio comune prov. Via-Piazza LicenzaN. Registro imprese N. DATI RELATIVI ALL'IMPIANTO DI PANIFICAZIONE Marca o Modello Tipodi Tipodi Camera di cottura Camera di recupero Potenzialita tecnica riscaldarnento alimentazione N. MQ. N. MQ istallata Kcal/Q 1 2 3 4 Produzione media giomaliera presunta kg Produzione destinata nel corso dell' anno alla vendita fuori provincia kg Localita di destinazione (nome del comune o circoscrizione arnministrativa qualora prevista) 'ai sensi della Iegge n. 15/1968 DICHIARA che sono tuttora esistenti i requisiti accertati dalla Commissione di cui all'art.3 della L.1002/56 CHIEDE ii rinnovo della Iicenza di panificazione per l'anno documentazione da allegare in caso di invio postale: attestazione de! versamento di L. sul c/c postale n. intestato alla Camera di Commercio data ( firma del richiedente) 54