تخطَّ إلى المحتوى
Nelum
قوانين إيطاليا

Legislative Decree No. 53 implementing Directive 2001/93/EC amending Directive 91/630/EEC laying down minimum standards for the protection of pigs

صدر في 2004-02-20 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
Italian
النوع
قانون
المنظمة
European Union
الدولة
إيطاليا
الموضوعات
Livestock
الكلمات المفتاحية
animal welfare, animal production, swine, offences/penalties

أين تقرؤه

    لا يوجد رابط مصدر مسجل لهذا القانون.

النص

نص القانون نفسه، مادةً مادة، كما هو محفوظ. لكل مادة رابطها.

  1. DECRETO LEGISLATIVO 20 Febbraio 2004, n. 53 Attuazione della direttiva n. 2001/93/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini. (Suppl. Ordinario n. 30) IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto l'articolo 117 della Costituzione; Vista la legge 3 febbraio 2003, n. 14, ed, in particolare l'articolo 1, commi 1 e 3, e l'allegato B; Vista la direttiva 2001/88/CE del Consiglio, del 23 ottobre 2001, recante modifica della direttiva 91/630/CEE, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini; Vista la direttiva 2001/93/CE della Commissione, del 9 novembre 2001, recante modifica della direttiva 91/630/CEE, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 534; Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 ottobre 2003; Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 febbraio 2004; Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della salute, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle politiche agricole e forestali e per gli affari regionali; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1. 1. L'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 534, e' sostituito dal seguente: «Art. 3. - 1. Tutte le aziende devono soddisfare almeno i seguenti requisiti: a) le superfici libere a disposizione di ciascun suinetto o suino all'ingrasso allevato in gruppo, escluse le scrofette dopo la fecondazione e le scrofe, devono corrispondere ad almeno: 1) 0,15 mq per i suini di peso vivo pari o inferiore a 10 kg; 2) 0,20 mq per i suini di peso vivo compreso tra 10 e 20 kg; 3) 0,30 mq per i suini di peso vivo compreso tra 20 e 30 kg; 4) 0,40 mq per i suini di peso vivo compreso tra 30 e 50 kg; 5) 0,55 mq per i suini di peso vivo compreso tra 50 e 85 kg; 6) 0,65 mq per i suini di peso vivo compreso tra 85 e 110 kg; 7) 1,00 mq per i suini di peso vivo superiore a 110 kg; b) le superfici libere totali a disposizione di ciascuna scrofetta dopo la fecondazione e di ciascuna scrofa qualora dette scrofette o scrofe siano allevate in gruppi, devono essere rispettivamente di almeno 1,64 mq e 2,25 mq. Se i suini in questione sono allevati in gruppi di: 1) meno di sei animali, le superfici libere disponibili devono essere aumentate del 10%; 2) 40 o piu' animali, le superfici libere disponibili possono essere ridotte del 10 %; c) le pavimentazioni devono essere conformi ai seguenti requisiti: 1) per le scrofette dopo la fecondazione e le scrofe gravide una parte della superficie di cui alla lettera b), pari ad almeno 0,95 mq per scrofetta e ad almeno 1,3 mq per scrofa, deve essere costituita da pavimento pieno continuo riservato per non oltre il 15% alle aperture di scarico; 2) qualora si utilizzano pavimenti fessurati per suini allevati in gruppo: a) l'ampiezza massima delle aperture deve essere di: 1) 11 mm per i lattonzoli; 2) 14 mm per i suinetti; 3) 18 mm per i suini all'ingrasso; 4) 20 mm per le scrofette dopo la fecondazione e le scrofe; b) l'ampiezza minima dei travetti deve essere di: 1) 50 mm per i lattonzoli e i suinetti; 2) 80 mm per i suini all'ingrasso, le scrofette dopo la fecondazione e le scrofe. 2. E' vietato costruire o convertire impianti in cui le scrofe e le scrofette sono tenute all'attacco, nonche' il relativo utilizzo. 3. Le scrofe e le scrofette devono essere allevate in gruppo nel periodo compreso tra quattro settimane dopo la fecondazione e una settimana prima della data prevista per il parto. I lati del recinto dove viene allevato il gruppo di scrofe o di scrofette devono avere una lunghezza superiore a 2,8 m. Allorche' sono allevati meno di 6 animali i lati del recinto dove viene allevato il gruppo devono avere una lunghezza superiore a 2,4 m. 4. In deroga alle disposizioni di cui al comma 3, le scrofe e le scrofette allevate in aziende di meno di 10 scrofe possono essere allevate individualmente nel periodo indicato nel medesimo comma 3, a condizione che gli animali possano girarsi facilmente nel recinto. 5. Fatti salvi i requisiti di cui all'allegato, le scrofe e le scrofette devono avere accesso permanente al materiale manipolabile che soddisfi almeno i pertinenti requisiti elencati in detto allegato. 6. Le scrofe e le scrofette allevate in gruppo devono essere alimentate utilizzando un sistema idoneo a garantire che ciascun animale ottenga mangime a sufficienza senza essere aggredito, anche in situazione di competitivita'. 7. Per calmare la fame e tenuto conto del bisogno di masticare tutte le scrofe e le scrofette asciutte gravide devono ricevere mangime riempitivo o ricco di fibre in quantita' sufficiente, cosi' come alimenti ad alto tenore energetico. 8. I suini che devono essere allevati in gruppo, che sono particolarmente aggressivi, che sono stati attaccati da altri suini o che sono malati o feriti, possono essere temporaneamente tenuti in recinto individuale. 9. Il recinto individuale di cui al comma 8 deve permettere all'animale di girarsi facilmente se cio' non e' in contraddizione con specifici pareri veterinari. 10. Le aziende che, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, iniziano l'attivita' o sono ricostruite o adibite a tale uso per la prima volta, devono applicare le disposizioni di cui al comma 1, lettere b) e c), ed ai commi 3, 4, 5 e 9, a decorrere dal citato termine. A decorrere dal 1° gennaio 2013, le medesime disposizioni devono essere applicate da tutte le aziende. Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano alle aziende con meno di dieci scrofe. 11. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la disposizione di cui all'allegato, capitolo II, lettera A, punto 2, si applica a tutte le aziende nuove o ricostruite o adibite a tale uso per la prima volta dopo tale data; a decorrere dal 1° gennaio 2005, tale disposizione si applica a tutte le aziende.». Art. 2. 1. Dopo l'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 534 e' inserito il seguente: «Art. 5-bis. - 1. Qualsiasi persona che assuma, o comunque impieghi, personale addetto ai suini deve garantire che gli addetti agli animali abbiano ricevuto istruzioni pratiche sulle pertinenti disposizioni di cui all'articolo 3 e all'allegato. 2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano organizzano corsi di formazione per gli operatori del settore relativi, in particolare, al benessere degli animali, facendovi fronte con le risorse gia' stanziate nei propri bilanci.». Art. 3. 1. L'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 534, e' sostituito dal seguente: «Art. 11. - 1. Salvo che il fatto costituisca reato, chi viola le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 dell'articolo 3 e dell'articolo 4, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.550,00 euro a 9.296,00 euro.». Art. 4. 1. L'allegato al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 534, e' sostituito dall'allegato al presente decreto. Art. 5. 1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, il presente decreto legislativo si applica per le regioni e province autonome che non abbiano ancora provveduto al recepimento delle direttive 2001/88/CE e 2001/93/CE, fino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 20 febbraio 2004 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Buttiglione, Ministro per le politiche comunitarie Sirchia, Ministro della salute Frattini, Ministro degli affari esteri Castelli, Ministro della giustizia Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze Alemanno, Ministro delle politiche agricole e forestali La Loggia, Ministro per gli affari regionali Visto, il Guardasigilli: Castelli

Legislative Decree No. 53 implementing Directive 2001/93/EC amending Directive 91/630/EEC laying down minimum standards for the protection of pigs · Nelum