Legislative Decree No. 388 implementing Directive 95/29/CE on animal protection during transport
صدر في 1998-10-20 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- Italian
- النوع
- قانون
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- إيطاليا
- الموضوعات
- Livestock
- الكلمات المفتاحية
- animal health, animal welfare, transport/storage, standards
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D.Lgs. 20 ottobre 1998, n. 388 (1). Attuazione della direttiva 95/29/CE in materia di protezione degli animali durante il trasporto. (1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 9 novembre 1998, n. 262. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128; Vista la direttiva 95/29/CE del Consiglio del 29 giugno 1995, che modifica la direttiva 91/628/CEE relativa alla protezione degli animali durante il trasporto; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 532; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 luglio 1998; Sentita la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome; Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 ottobre 1998; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; Emana il seguente decreto legislativo: Articolo 1 1. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 532, sono apportate le seguenti modifiche: a)(2). b) all'articolo 2, il comma 2 è così modificato: 1) alla lettera e) le parole:«stabulati per almeno dieci ore» sono sostituite dalle seguenti: »stabulati per ventiquattro ore»; 2) dopo la lettera g) sono aggiunte le seguenti: «h) ''periodo di riposo": un periodo continuo nel corso del viaggio, durante il quale gli animali non sono spostati con un mezzo di trasporto; i) ''trasportatore": qualsiasi persona fisica o giuridica che, per fini commerciali e a scopo di lucro trasporta animali per conto proprio o per conto terzi nonché chi mette a tal fine un mezzo di trasporto a disposizione di terzi.»; c)(3). d)(4). e)(5). g)(6). h) l'articolo 11: 1)(7). 2)(8). i) all'articolo 14, comma 1, le parole: «chi viola» sono sostituite dalle seguenti: «il trasportatore che viola»; l)(9). m) all'allegato sono apportate le modificazioni indicate nell'allegato I. (2) Sostituisce il comma 2, articolo 1, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 532. (3) Aggiunge, dopo la lettera a), la lettera a-bis) all'articolo 3, comma 1, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 532. (4) Sostituisce l'articolo 5, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 532. (5) Sostituisce l'articolo 8, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 532. (6) Sostituisce l'articolo 6, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 532. (7) Sostituisce il comma 2, articolo 11, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 532. (8) Aggiunge, dopo il comma 2, i commi 2-bis e 2-ter all'articolo 11, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 532. (9) Aggiunge, dopo l'articolo 14, l'art. 14-bis, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 532. Articolo 2 1. I rinvii a provvedimenti attuativi di direttive comunitarie contenuti negli articoli da 1 al 13 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 532, si intendono riferiti ai provvedimenti elencati qui di seguito a fianco delle direttive corrispondenti: a) direttiva 89/608/CEE, decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 27; b) direttiva 91/496/CEE, decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93; c) direttiva 89/662/CEE, decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28; d) direttiva 90/425/CEE, decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28; e) direttiva 90/675/CEE, decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93; f) direttiva 91/628/CEE, decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 532. Allegato I (10) (10) Modifica e aggiunge, dopo il capitolo V, i capitoli VI, VII e VIII agli allegati al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 532.