Legislative Decree No. 178 laying down corrigenda and addenda to Legislative Decree No. 114 of 2006 implementing Directives 2003/89/EC, 2004/77/EC and 2005/63/EC as regards indication of the ingredients present in foodstuffs, and implementing Directive 2006/142/EC
صدر في 2007-09-27 · النص بتاريخ 2026-10-01
القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.
البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.
عن هذا القانون
- العنوان الأصلي
- Decreto Legislativo n. 178: Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 8 febbraio 2006, n. 114, recante attuazione delle direttive 2003/89/CE, 2004/77/CE e 2005/63/CE, in materia di indicazione degli ingredienti contenuti nei prodotti alimentari, nonche' attuazione della direttiva 2006/142/CE.
- اللغة
- Italian
- النوع
- قانون
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- إيطاليا
- الموضوعات
- Food and nutrition
- الكلمات المفتاحية
- food safety and quality, packaging/labelling, food additives, internal trade
أين تقرؤه
لا يوجد رابط مصدر مسجل لهذا القانون.
النص
نص القانون نفسه، مادةً مادة، كما هو محفوظ. لكل مادة رابطها.
DECRETO LEGISLATIVO 27 Settembre 2007, n. 178 Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 8 febbraio 2006, n. 114, recante attuazione delle direttive 2003/89/CE, 2004/77/CE e 2005/63/CE, in materia di indicazione degli ingredienti contenuti nei prodotti alimentari, nonche' attuazione della direttiva 2006/142/CE. (GU n. 252 del 29-10-2007) testo in vigore dal: 13-11-2007 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni, recante attuazione della direttiva 89/395/CEE e della direttiva 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicita' dei prodotti alimentari; Vista la direttiva 2003/89/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 novembre 2003, che modifica la direttiva 2000/13/CE per quanto riguarda l'indicazione degli ingredienti contenuti nei prodotti alimentari; Vista la legge 18 aprile 2005, n. 62, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi comunitari derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee, ed in particolare gli articoli 1, comma 5, e 2, comma 1, lettera f), che prevedono la possibilita' di emanare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi di attuazione delle direttive di cui all'art. 1; Visto il decreto legislativo 8 febbraio 2006, n. 114, recante attuazione delle direttive 2003/89/CE, 2004/77/CE e 2005/63/CE, in materia di indicazione degli ingredienti contenuti nei prodotti alimentari; Vista la direttiva 2006/142/CE della Commissione, del 22 dicembre 2006, con la quale viene integrato l'elenco degli allergeni di cui alla direttiva 2003/89/CE; Ritenuta la necessita' di emanare disposizioni integrative del decreto legislativo 8 febbraio 2006, n. 114, sia per meglio precisare le condizioni di esenzione dall'obbligo di indicazione degli ingredienti in etichetta, sia per dare attuazione alla direttiva 2006/142/CE, in applicazione dell'articolo 4 della legge n. 62 del 2005; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 dicembre 2006; Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nella seduta del 25 gennaio 2007; Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 settembre 2007; Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, della salute, delle politiche agricole alimentari e forestali, e per gli affari regionali e le autonomie locali; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1. Casi di esenzione 1. L'articolo 6 del decreto legislativo 8 febbraio 2006, n. 114, e' sostituito dal seguente: "1. All'articolo 7 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 2-bis. Le esenzioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano nel caso di ingredienti indicati all'allegato 2, sezione III. L'indicazione degli ingredienti non e' richiesta nel caso di formaggi, del burro, del latte e delle creme di latte fermentati, solo se utilizzati come prodotti finiti.". Art. 2. Integrazione allegato 1 sez. III 1. All'allegato 1, sezione III, del decreto legislativo 8 febbraio 2006, n. 114, sono aggiunti i seguenti ingredienti: "Lupini e prodotti derivati; Molluschi e prodotti derivati.". Art. 3. Norme transitorie 1. Le etichette non conformi a quanto previsto dall'articolo 1 possono essere utilizzate fino al 30 giugno 2008 e i prodotti cosi' etichettati possono essere venduti fino al 23 dicembre 2008. 2. I prodotti di cui all'articolo 2 non conformi a quanto previsto dal presente decreto, etichettati prima del 23 dicembre 2008, possono essere venduti fino ad esaurimento delle scorte. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 27 settembre 2007 NAPOLITANO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Bonino, Ministro per le politiche europee Bersani, Ministro per lo sviluppo economico D'Alema, Ministro degli affari esteri Mastella, Ministro della giustizia Padoa Schioppa, Ministro dell'economia e delle finanze Turco, Ministro della salute De Castro, Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Lanzillotta, Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali Visto, il Guardasigilli: Mastella