Legislative Decree No. 149 implementing Commission Directive 2008/62/EC providing for certain derogations for acceptance of agricultural landraces and varieties which are naturally adapted to the local and regional conditions and threatened by genetic erosion and for marketing of seed and seed potatoes of those landraces and varieties
صدر في 2009-10-29 · النص بتاريخ 2026-10-01
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- Decreto Legislativo n. 149: Attuazione della direttiva 2008/62/CE concernente deroghe per l'ammissione di ecotipi e varieta' agricole naturalmente adattate alle condizioni locali e regionali e minacciate di erosione genetica, nonche' per la commercializzazione di sementi e di tuberi di patata a semina di tali ecotipi e varieta'.
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- Italian
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- إيطاليا
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- Cultivated plants
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- seeds/planting material, genetic resources, certification, packaging/labelling, plant production
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DECRETO LEGISLATIVO 29 ottobre 2009, n. 149 Attuazione della direttiva 2008/62/CE concernente deroghe per l'ammissione di ecotipi e varieta' agricole naturalmente adattate alle condizioni locali e regionali e minacciate di erosione genetica, nonche' per la commercializzazione di sementi e di tuberi di patata a semina di tali ecotipi e varieta'. (09G0166) (GU n. 254 del 31-10-2009 ) testo in vigore dal: 15-11-2009 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la direttiva 2008/62/CE della Commissione, del 20 giugno 2008, recante deroghe per l'ammissione di ecotipi e varieta' di specie agricole naturalmente adattate alle condizioni locali e regionali e minacciate da erosione genetica, nonche' per la commercializzazione di sementi e di tuberi-seme di patata di tali ecotipi e varieta'; Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2008, ed in particolare l'articolo 1 e l'allegato A; Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 19-bis, relativo all'iscrizione nei registri nazionali delle varieta' da conservazione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 150; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 settembre 2009; Preso atto che la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano non ha reso il parere nei termini previsti dall'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 ottobre 2009; Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e per i rapporti con le regioni; E m a n a il seguente decreto legislativo: CAPO I Campo di applicazione e definizioni Art. 1. Campo di applicazione 1. Il presente decreto stabilisce le deroghe applicabili alle specie agricole disciplinate dalla legge 25 novembre 1971, n. 1096, e successive modificazioni, in merito alla conservazione in-situ e all'utilizzo sostenibile di risorse fitogenetiche attraverso la coltivazione e la commercializzazione: a) per l'iscrizione nei registri nazionali delle varieta' di specie di piante agricole di ecotipi e varieta' naturalmente adattate alle condizioni locali e regionali e minacciate da erosione genetica; b) per la commercializzazione di sementi e tuberi-seme di patata di tali ecotipi e varieta'. Art. 2. Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) conservazione in-situ: la conservazione di materiale genetico nel suo ambiente naturale e, nel caso delle specie vegetali coltivate, nell'ambiente di coltivazione dove tali specie hanno sviluppato le proprie caratteristiche distintive; b) erosione genetica: perdita, nel tempo, della diversita' genetica tra popolazioni o varieta' della stessa specie e all'interno di esse, o riduzione della base genetica di una specie a causa dell'intervento umano o di un cambiamento climatico; c) ecotipi: un insieme di popolazioni o cloni di una specie vegetale adatti alle condizioni ambientali della propria regione; d) sementi: sementi e tuberi-seme di patata. CAPO II Ammissione delle varieta' da conservazione Art. 3. Varieta' da conservazione 1. E' ammessa l'iscrizione, nei registri nazionali delle varieta' delle specie di piante agricole, degli ecotipi e delle varieta' locali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), alle condizioni previste agli articoli 4 e 5. Tali ecotipi o varieta' sono ammesse nei registri nazionali delle varieta' di specie di piante agricole come: «varieta' da conservazione». Art. 4. Condizioni essenziali per l'ammissione 1. Per essere ammesse in quanto varieta' da conservazione un ecotipo o una varieta' di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), deve presentare un interesse per la conservazione delle risorse fitogenetiche. 2. Al fine della distinguibilita' e della stabilita' si applicano alle varieta' da conservazione almeno i caratteri previsti nei: a) questionari tecnici associati ai protocolli d'esame dell'Ufficio comunitario delle varieta' vegetali (UCVV), elencati nell'allegato I della direttiva 2003/90/CE per le specie in questione, o b) questionari tecnici delle linee guida dell'Unione internazionale per la protezione delle novita' vegetali (UPOV), elencate nell'allegato II della direttiva 2003/90/CE per tali specie. 3. Per la valutazione dell'omogeneita' si applica la direttiva 2003/90/CE. Se il livello di omogeneita' e' stabilito sulla base delle piante fuori tipo si applica un livello di popolazione standard del 10 per cento e una probabilita' di accettazione del 90 per cento. Art. 5. Norme procedurali 1. L'ammissione delle varieta' da conservazione nei registri nazionali delle varieta' non e' soggetta ad alcun esame ufficiale se, ai fini dell'adozione delle relative decisioni, risultano sufficienti le seguenti informazioni: a) descrizione della varieta' da conservazione e sua denominazione; b) risultati di esami non ufficiali; c) conoscenze acquisite con l'esperienza pratica durante la coltivazione, la riproduzione e l'impiego, cosi' come notificate dal richiedente l'iscrizione; d) altre informazioni, in particolare quelle ottenute dalle autorita' competenti in materia di risorse fitogenetiche o da organizzazione riconosciute a tale scopo. Art. 6. Inammissibilita' di varieta' da conservazione 1. Una varieta' da conservazione non e' ammessa al Registro nazionale delle varieta' se: a) figura gia' nel catalogo comune delle varieta' di specie di piante agricole, ma non come varieta' da conservazione, o e' stata cancellata dal medesimo catalogo comune nel corso degli ultimi due anni o da almeno due anni a partire dalla scadenza del periodo previsto dall'articolo 17-bis, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065; b) e' protetta da una privativa comunitaria per ritrovati vegetali prevista dal regolamento (CE) n. 2100/94 o da una privativa nazionale per ritrovati vegetali o sia stata presentata una domanda in tal senso. Art. 7. Denominazione 1. Per le denominazioni delle varieta' da conservazione conosciute prima del 25 maggio 2000 sono ammesse deroghe al regolamento (CE) n. 930/2000 salvo che tali deroghe violino i diritti pregressi di terzi protetti in virtu' dell'articolo 2 di tale regolamento. 2. E' ammesso l'uso di piu' denominazioni per la stessa varieta' nel caso in cui si tratti di denominazioni tradizionalmente conosciute. Art. 8. Zona di origine 1. Al momento dell'ammissione di una varieta' da conservazione viene determinata la zona o le zone di coltivazione tradizionale di tale varieta' alle cui condizioni la varieta' medesima sia naturalmente adattata, «zona di origine». Per procedere a tale determinazione si tiene conto delle informazioni fornite dalle autorita' competenti in materia di risorse fitogenetiche o da organizzazioni riconosciute a tal fine. 2. Se la zona d'origine e' situata, oltre che sul territorio nazionale, in altri Stati membri dell'Unione europea la determinazione e' stabilita di comune accordo. 3. La zona di origine identificata e' notificata alla Commissione (UE). Art. 9. Selezione conservatrice 1. La selezione conservatrice di una varieta' da conservazione ammessa al Registro nazionale deve essere effettuata nella sua zona di origine. CAPOIII Produzione e commercializzazione di sementi Art. 10. Certificazione 1. In deroga all'articolo 11 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, e' stabilito che le sementi di varieta' da conservazione possono essere oggetto di commercializzazione se soddisfano le condizioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6 del presente articolo. 2. Le sementi sono derivate da sementi prodotte secondo le modalita' previste per il mantenimento dalla selezione conservatrice. 3. Le sementi, con l'eccezione di quelle di Oryza sativa, devono soddisfare i requisiti per la certificazione delle sementi della categoria sementi certificate stabilite dalla legge n. 1096 del 1971 e dal decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, con esclusione di quelle riguardanti la purezza varietale minima e di quelle riguardanti l'esame ufficiale o l'esame effettuato sotto sorveglianza ufficiale di cui al decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 150. 4. Le sementi di Oryza sativa devono soddisfare i requisiti per la certificazione delle sementi della categoria sementi certificate seconda riproduzione stabilite dalla legge n. 1096 del 1971 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 1065 del 1973, con esclusione di quelle riguardanti la purezza varietale minima e di quelle riguardanti l'esame ufficiale o l'esame effettuato sotto sorveglianza ufficiale di cui al decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 150. 5. Le sementi devono presentare un grado di purezza varietale sufficiente. 6. Per la commercializzazione dei tuberi-seme di patata non sono applicabili le disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, allegato VI, punto IV, lettera A), capoverso 5, relativamente al calibro. Art. 11. Regione di produzione delle sementi 1. Le sementi di una varieta' da conservazione possono essere prodotte esclusivamente nella zona di origine. Se in tale zona risulta impossibile adempiere alle condizioni di certificazione di cui all'articolo 10, commi 3, 4 e 5, per un motivo specifico connesso all'ambiente, si puo' autorizzare la produzione di sementi in altre zone, tenendo conto delle informazioni fornite dalle autorita' responsabili delle risorse fitogenetiche o da organizzazioni riconosciute a tal fine. Le sementi prodotte in queste ulteriori zone possono essere utilizzate esclusivamente nelle zone di origine. 2. Le ulteriori zone di produzione delle sementi, individuate ai sensi del comma 1, devono essere notificate alla Commissione europea e agli Stati membri e sono autorizzate con procedura comunitaria. Art. 12. Analisi delle sementi 1. Le analisi delle sementi, effettuate per appurare che siano soddisfatte le prescrizioni di cui all'articolo 10, commi 3, 4 e 5, sono soggette a vigilanza ufficiale ai sensi del decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 150. Tali analisi vanno realizzate conformemente ai protocolli internazionali esistenti, o, in loro assenza, secondo metodi condivisi a livello nazionale. 2. Al fine delle analisi di cui al comma 1, i campioni devono essere prelevati da lotti omogenei. Il peso del lotto e del campione devono soddisfare le condizioni previste all'allegato II del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065. Art. 13. Condizioni di commercializzazione 1. Le sementi di una varieta' da conservazione possono essere commercializzate unicamente alle seguenti condizioni: a) sono state prodotte nella loro zona di origine o in una delle zone di cui all'articolo 11; b) sono commercializzate nella loro zona di origine. 2. In deroga al comma 1, lettera b), possono essere approvate ulteriori zone di commercializzazione a condizione che queste siano comparabili con le zone di origine quanto ad habitat naturali e semi-naturali della varieta' in questione. In tale caso il quantitativo di sementi necessario per la produzione della quantita' minima di cui all'articolo 14 e' riservato alla conservazione della varieta' nella sua zona d'origine. L'approvazione delle ulteriori zone di cui al presente comma e' oggetto di notifica alla Commissione europea e agli altri Stati membri. 3. Nel caso sia stata applicata la deroga di cui all'articolo 11, comma 1, non si puo' far ricorso all'ulteriore deroga prevista dal comma 2. Art. 14. Restrizioni quantitative 1. Per ciascuna varieta' da conservazione, la quantita' di sementi commercializzata non deve superare lo 0,5 per cento della quantita' di sementi, della stessa specie, utilizzata in ambito nazionale per una stagione di semina. Tale quantita' e' rapportata a quella necessaria per seminare 100 ha qualora quest'ultima risultasse maggiore. Per le specie Pisum sativum, Triticum spp., Hordeum vulgare, Zea mays, Solanum tuberosum, Brassica napus e Helianthus annuus la percentuale non deve superare lo 0,3 per cento. 2. La quantita' totale di sementi di varieta' da conservazione commercializzate non deve superare il 10 per cento delle sementi, della specie in questione, utilizzate annualmente sul territorio nazionale. Se tale percentuale corrisponde a una quantita' inferiore a quella necessaria per seminare 100 ha il valore massimo viene rapportato a tale superficie. Art. 15. Applicazione di restrizioni quantitative 1. I produttori di sementi di varieta' da conservazione, comunicano, all'Ente nazionale delle sementi elette e al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, prima dell'inizio della stagione di produzione, le superfici e l'ubicazione delle aree di produzione delle sementi. 2. Laddove, in base alle informazioni ricevute, sussista la possibilita' che siano superate le quantita' stabilite dall'articolo 14, l'Ente nazionale delle sementi elette, d'intesa con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, stabilisce, per ciascun produttore, la quota che puo' essere commercializzata nel corso della stagione di produzione in questione. Art. 16. Controllo delle colture di sementi 1. L'Ente nazionale delle sementi elette provvede al controllo ufficiale della conformita' delle sementi di varieta' da conservazione alle disposizioni del presente decreto, con particolare riguardo alla varieta', ai siti di produzione delle sementi e alle quantita'. Art. 17. Chiusura degli imballaggi e dei contenitori 1. Le sementi delle varieta' da conservazione possono essere commercializzate esclusivamente in imballaggi o contenitori chiusi e appositamente sigillati. 2. Gli imballaggi e i contenitori sono sigillati dal produttore, in modo tale da non poter essere aperti senza danneggiare il sistema di sigillatura o senza lasciare tracce di manomissione sul cartellino del produttore sull'imballaggio o sul contenitore. 3. Al fine di garantire la sigillatura conformemente al comma 2, il sistema di chiusura prevede l'aggiunta dell'etichetta o l'apposizione di un sigillo come condizione minima. Art. 18. Etichettatura 1. Gli imballaggi e i contenitori di sementi delle varieta' da conservazione sono muniti di un cartellino del produttore o di una scritta stampata o apposta con un timbro comprendente le seguenti informazioni: a) la dicitura «norme CE»; b) il nome e l'indirizzo del responsabile del cartellino o il suo numero di identificazione; c) l'anno della chiusura, nei seguenti termini: «chiuso …», cui segue l'indicazione dell'anno, oppure, ad eccezione dei tuberi-seme di patata, l'anno dell'ultimo prelievo di campioni per l'ultima analisi di germinabilita', nei seguenti termini: «campione prelevato …», cui segue l'indicazione dell'anno; d) la specie; e) la denominazione della varieta' da conservazione; f) l'indicazione «varieta' da conservazione»; g) la zona di origine; h) se la zona di produzione delle sementi e' diversa dalla zona di origine, l'indicazione della zona di produzione delle sementi; i) il numero di riferimento del lotto indicato dalla persona responsabile dell'apposizione del cartellino; l) il peso netto o lordo dichiarato oppure, con esclusione dei tuberi-seme di patata, il numero dichiarato di semi; m) in caso di indicazione del peso e di utilizzazione di antiparassitari granulati, di sostanze di rivestimento o di altri additivi solidi, l'indicazione della natura del trattamento chimico o dell'additivo e il rapporto approssimativo tra il peso dei glomeruli o dei semi puri e il peso totale, fatta eccezione per i tuberi-semi di patata. Art. 19. Controlli ufficiali a posteriori 1. L'Ente nazionale delle sementi elette provvede al controllo ufficiale a posteriori delle sementi prodotte da varieta' da conservazione e mediante sondaggi per verificarne l'identita' e la purezza varietale. 2. L'Ente nazionale delle sementi elette vigila altresi' sulle modalita' di applicazione dell'etichettatura, stabilite ai sensi dell'articolo 18. CAPO IV Disposizioni generali e finali Art. 20. Notifiche 1. I produttori di sementi di varieta' da conservazione operanti sul territorio nazionale provvedono a notificare all'Ente nazionale delle sementi elette e al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per ogni stagione di produzione i quantitativi di sementi commercializzati per ciascuna varieta' da conservazione. 2. Su richiesta, i quantitativi di sementi di ciascuna varieta' da conservazione commercializzati sul territorio nazionale, sono notificati alla Commissione europea e agli altri Stati membri. Art. 21. Notifica delle organizzazioni riconosciute nel campo delle risorse fitogenetiche 1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali provvede a notificare alla Commissione (UE) e agli altri Stati membri, le organizzazioni riconosciute ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera d), dell'articolo 8, comma 1, e dell'articolo 11, comma 1. Art. 22. Disposizioni applicative 1. Con provvedimento del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, saranno emanate disposizioni applicative per stabilire le modalita' per l'ammissione al Registro nazionale delle varieta' da conservazione. Art. 23. Clausola di cedevolezza 1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, le norme del presente decreto, afferenti a materia di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, si applicano fino alla data di entrata in vigore della normativa adottata, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dei principi fondamentali desumibili dal presente decreto, da ciascuna regione e provincia autonoma. Art. 24. Clausola d'invarianza finanziaria 1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri, ne' minori entrate a carico della finanza pubblica. 2. Le Amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Art. 25. Abrogazioni 1. Sono abrogati i commi 1, 2, 3, 4, 5, e 7 dell'articolo 19-bis della legge 25 novembre 1971, n. 1096, e successive modificazioni. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi 29 ottobre 2009 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Ronchi, Ministro per le poliche europee Zaia, Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Frattini, Ministro degli affari esteri Alfano, Ministro della giustizia Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze Fitto, Ministro per i rapporti con le regioni Visto, il Guardasigilli: Alfano