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Legislative Decree No. 108 implementing Directive No. 89/109/EEC on materials and tools destined to come into contact with food

صدر في 1992-01-25 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
Italian
النوع
قانون
المنظمة
European Union
الدولة
إيطاليا
الموضوعات
Food and nutrition
الكلمات المفتاحية
food safety and quality, packaging/labelling, standards, offences/penalties

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  1. I 7-2-1992 Supplemento ordinario alla GAZZETT A UFFICIALE Serie generate - n, 39 DECRETO LEGISLATIVO 25 gennaio 1992, n. 108. Attuazione della direttiva 89/109/CEE concernente i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto !'art. 50 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva 89/109/CEE de! Consiglio de! 21 dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari; Vista la deliberazione de! Consiglio <lei Ministri, adottata nella r1unione de! 26 luglio 1991; Acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari della Camera <lei deputati e de! Senato della Repubblica; Vista la deliberazione de! Consiglio <lei Ministri, adottata nella riunione de! 16 gennaio 1992; Sulla proposta <lei Ministro per ii coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, de! tesoro, dell'industria, de! commercio e dell'artigianato e della sanita; EM ANA ii seguente decreto legislativo: Art. I. I. II terzo comma dell'art. 2 de! decreto de! Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 777. e sostituito dal seguente: «Salvo che il fatto costituisca piu grave reato, i contravventori alle disposizioni di cui alla lettera a) del primo comma sono puniti con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda da lire cinquemilioni a lire quindicimilioni: i contravventori alle disposizioni di cui alla lettera b) del primo comma sono puniti con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquemilioni a lire quindicimilioni». Art. 2. I. Dopo l'articolo 2 de! decreto de! Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 777, e aggiunto ii seguente: «Art. 2-bis. - 1. E vietato produrre, detenere per vendere, porre in commercio o usare materiali e oggetti che allo stato di prodotti finiti siano destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari o con I'acqua destinata al consumo umano, che siano: a) di piombo, di zinco o di leghe contenenti piu de! 10 per cento di piombo: b) stagnati internamente con stagno contenente piombo al di sopra dell'l per cento: c) rivestiti internamente con strati vetrificati, verniciati o smaltati che, messi a contatto per 24 ore con una soluzione all' I per cento di acido acetico, cedano piombo alla temperatura ordinaria: d) costituiti da materiale nella cui composizione si trovi piu di tre centigrammi di arsenico per I 00 grammi di materiale. 2. Le prescrizioni di composizione e di cessione di cui al comma I si applicano fino a quando i materiali non vengano diversamente disciplinati con i decreti ministeriali di cui al primo comma dell'articolo 3. 3. I contravventori alle disposizioni di cui al comma I sono puniti con l'arresto fino ad 1 anno econ l'ammenda da lire cinquemilioni a lire quindicimil~ni». Art. 3. I. L'articolo 3 de! decreto de! Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 777, e sostituito dal seguentc: «Art. 3. - 1. Con decreti de! Ministro della sanita, sentito ii Consiglio superiore di sanita. sono indicati per i materiali e gli oggetti, destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari, di cui all'allegato I, da soli o in combinazione tra loro, i componenti consentiti nella loro produzione, e. ove occorrano, i requisiti di purezza e le prove di cessione alle quali i materiali e gli oggetti debbono essere sottoposti per determinare l'idoneita all'uso cui sono destinati nonche le limitazioni, le tolleranze e le condizioni di impiego sia per i limiti di contaminazione degli alimenti che per gli eventuali pericoli risultanti dal contatto orale. 39 17-2-1992 Supplemento ordinario alla GAZZETT A UFFICIALE Serie generate - n. 39 2. Peri materiali e gli oggetti di materia plastica, di gomma, di cellulosa rigenerata, di carta, di cartone, di vetro, di acciaio inossidabile, di banda stagnata, di ceramica e di banda cromata valgono le disposizioni contenute nei decreti ministeriali 21 marzo 1973, 3 agosto 1974, 13 setteinbre 1975, 18 giugno 1979, 2 dicembre 1980, 25 giugno 1981, 18 febbraio 1984, 4 aprile 1985 e l O giugno 1988, n. 243. 3. II Ministro della sanita, sentito ii Consiglio superiore di sanita, procede all'aggiornamento e alle modifiche da apportare ai decreti di cui ai commi l e 2. 4. Chiunque impieghi nella produzione materiali o oggetti destinati, da soli o in combinazione tra loro, a venire a contatto con le sostanze alimentari, in difformita da quanto stabilito nei decreti di cui ai commi l e 2, e punito per cio solo con l'arresto sino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquemilioni a lire quindicimilioni». Art. 4. l. L'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 777, e sostituito dal seguente: «Art. 4. - 1. I materiali e gli oggetti non ancora venuti a contatto con i prodotti alimentari devono riportare, all'atto della loro immissione in commercio, le seguenti indicazioni: a) la dicitura "per alimenti" ovvero "puo venire a contatto con gli alimenti" oppure una menzione specifica circa ii loro uso, quale "macchina per caffe", "bottiglia per vino", "cucchiaio per minestra" oppure ii simbolo di cui all'allegato 2; b) le condizioni particolari che devono essere osservate al momento de! loro impiego, qualora tali indicazioni si rendano necessarie; c) ii nome e la ragione sociale o ii marchio depositato e l'indirizzo o la sede sociale de! fabbricante o de! trasformatore o di un venditore stabilito nella Comunita. 2. Le indicazioni previste al comma l devono essere riportate in modo ben visibile, chiaramente leggibile ed indelebile: a) al momento della vendita al consumatore finale: sui materiali e sugli oggetti o sugli imballaggi oppure sulle etichette appostevi oppure sui cartellini, chiaramente visibili ai clienti, posti nelle immediate vicinanze <lei materiali e degli oggetti; le indicazioni di cui alla lettera c) de! comma l possono essere apposte sui cartellini solo nel caso in cui, per motivi tecnici di fabbricazione o di commercializzazione, tali indicazioni non possano essere apposte sui materiali e gli oggetti o mediante applicazione di etichetta; b) nelle fasi di commercializzazione diversa dalla vendita al consumatore finale: sui documenti di accompagnamento, oppure sulle etichette o sugli imballaggi, oppure sui materiali e sugli oggetti stessi. 3. Le indicazioni previste al comma l, Jett. a), non sono obbligatorie per i materiali e per gli oggetti che, per la loro stessa natura, sono chiaramente destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari. 4. Le indicazioni di cui alle lettere a) e b) de! comma l sono riservate ai materiali e agli oggetti conformi ai criteri di fabbricazione e di commercializzazione di cui all'articolo 2, primo comma, nonche a quelli indicati net comma 2 dell'articolo 3. 5. I materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari devono essere accompagnati, nelle fasi diverse dalla vendita al consumatore finale, da una dichiarazione che attesti la conformita alle norme loro applicabili rilasciata dal produttore. 6. In mancanza della dichiarazione di cui al comma 5, la dichiarazione di conformita deve essere rilasciata da un laboratorio pubblico di analisi. 7. Le indicazioni di cui alle lettere a) e b) del comma l vanno riportate in lingua italiana a meno che l'informazione dell'acquirente non sia altrimenti garantita. 8. Le indicazioni di cui al comma 7 possono essere riportate, oltre che in•!ingua italiana, anche in altre lingue. 9. I contravventori alle disposizioni di cui al presente articolo sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria de! pagamento di una somma da lire tremilioni a lire quindicimilioni». Art. 5. l. Dopo l'articolo 5 de! decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 777, sono aggiunti i seguenti: «Art. 5-bis. - 1. L'utilizzazione in sede industriale o commerciale dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari e subordinata aH'accertamento della loro conformita alle norme de! presente decreto nonche della idoneita tecnologica allo scopo cui sono destinati. 40 17-2-1992 Supplemento ordinario alla GAZZETT A UFFICIALE Serie generate - n. 39 2. L'impresa deve essere fornita della dichiarazione di conformita di cui all'art. 4, commi 5 e 6, ed esscre sempre in grado di consentire ai competenti organi di controllo di identificare il fornitore o ii produttore dei materiali o degli oggetti impiegati. 3. I contravventori agli obblighi di cui al comma 2 sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria de! pagamento di una somma da lire cinquemilioni a lire quindicimilioni». «Art. 5-ter - 1. Con decreto de! Ministro della sanita, sentito ii Consiglio superiore di sanita, puo essere autorizzato nel territorio italiano l'uso di una sostanza non prevista negli elenchi positivi delle sostanze autorizzate dalle Comunita europee, a condizione che sia accertato che, in condizioni di impiego normale e prevedibile, i materiali e gli oggetti fabbricati con la sostanza medesima non cedano ai prodotti alimentari costituenti in quantita tale da rappresentare un pericolo per la salute umana o da comportare una modifica inaccettabile. della composizione dei prodotti alimentari o una alterazione dei loro caratteri organolettici. 2. L'autorizzazione ha durata biennale. 3. Ai materiali e agli oggetti fabbricati con la sostanza autorizzata ai sensi de! comma I si applicano le disposizioni del presente decreto in materia di controlli e di etichettatura. I materiali e gli oggetti cosi fabbricati non ancora venuti a contatto con i prodotti alimentari devono altresi riportare, all'atto della loro immissione in commercio, le indicazioni specifiche prescritte nell'autorizzazione. 4. II Ministro della sanita, entro due mesi dalla data di decorrenza, comunica agli altri Stati membri e alla Commissione delle Comunita europee ii testo di ogni autorizzazione rilasciata, e puo chiedere, prima della scadenza del biennio di validita dell'autorizzazione, alla Commissione delle Comunita europee la iscrizione della sostanza medesima nell'elenco di quelle di cui e consentito l'impiego». Art. 6. I. II presente decreto entra in vigore sessanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. II presente decreto, munito del.sigillo dello Stato, sara inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi 25 gennaio 1992 Visto. ii Guurdasigi/li: MARl ELLI Materie plastiche, compresi \'crnici e rivcstimenti Cellulosa rigenerata Elastomeri e gomma naturale Carte e cartoni Ceramiche Vetro Metalli e leghe Legno, compreso ii sughero Prodotti tessili Cere di paraffina e cere microcristalline COSSIGA ANDREOTTI, Presidente def Consiglio dei 1vfinistri RoMJTA, i\-finistro per ii coordinamento de/le po/itiche co,nunitarie DE MICHELIS, Ministro degli aflari esteri MARTELLI, Ministro di gra::.ia c giusti::.ia CARLI, lvfinistro def tesoro BooRATO. Ministro de//'industria, def commcrcio c dcli'ani gianato DE LORENZO. M ini.1·trn dei!u sanilC) ALLl:G.·\TO I 41 17-2-1992 Supplemento ordinario alla GAZZETT A UFFICIALE Serie generate - n. 39 ALLEGATO II SIMBOLO 92G0I45 42

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