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قوانين إيطاليا

Legislative Decree February 2, 2021, n. 32. Provisions for the adaptation of national legislation to the provisions of Regulation (EU) 2017/625 pursuant to of article 12, paragraph 3, letter g) of the law of 4 October 2019, n. 117

صدر في 2021-02-02 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

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عن هذا القانون

العنوان الأصلي
Decreto Legislativo 2 febbraio 2021 , n. 32. Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell’articolo 12, comma 3, lettera g) della legge 4 ottobre 2019, n. 117.
اللغة
Italian
النوع
قانون
الدولة
إيطاليا
الموضوعات
Livestock, Food and nutrition, Wild species and ecosystems, General
الكلمات المفتاحية
financing, animal production, inspection, monitoring, slaughtering, drugs, allocation/quota, alternative dispute settlement, animal health, beverages, consumer protection, milk/dairy products, oils/oilseeds/fats, food safety and quality, fruits/edible nuts, breastfeeding/infant food, processing/handling, vegetables/legumes, vending, nutrition, agricultural commodities, internal trade, hunting/capture, wild fauna, wildlife products
الفئات
agriculture, softs

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  1. Art. 5. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno succes- Verbale della prova di esame sivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la 1. Il segretario della sottocommissione redige il verba- conversione in legge. le della prova di esame, nel quale dà atto delle modalità di Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà identificazione del candidato, delle modalità e del corret- inserito nella Raccolta degli atti normativi della Repub- to funzionamento del collegamento con la sottocommis- blica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osser- sione, della identità dei membri della sottocommissione varlo e di farlo osservare. collegati, della materia prescelta dal candidato, del nume- ro della busta dalla quale il quesito è prelevato, del conte- Dato a Roma, addì 13 marzo 2021 nuto integrale del quesito letto al candidato, dell’orario di inizio e della fine della prova. 2. Al termine della prova, il segretario della sottocom- MATTARELLA missione dà atto nel verbale del punteggio conseguito dal DRAGHI, Presidente del Con- candidato distintamente per ogni materia e dell’esito della siglio dei ministri prova, come comunicato dal presidente della sottocom- missione, e dà lettura integrale del verbale alla presenza CARTABIA, Ministro della del candidato e in collegamento con la sottocommissione. giustizia 3. Una volta approvato dal presidente della sottocom- FRANCO, Ministro dell’eco- missione, il verbale è sottoscritto dal segretario della sot- nomia e delle finanze tocommissione e dal candidato. In caso di rifiuto della Visto, il Guardasigilli: CARTABIA sottoscrizione da parte del candidato, il segretario ne dà atto a verbale. 21G00041

  2. Art. 6. Compensi DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2021, n. 32. 1. Ferma la corresponsione del compenso fisso di cui Disposizioni per l’adeguamento della normativa naziona- all’articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro dell’uni- le alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi versità e della ricerca scientifica e tecnologica 15 ottobre dell’articolo 12, comma 3, lettera g) della legge 4 ottobre 1999, nonché, per la seconda prova orale di cui all’arti- 2019, n. 117. colo 2, comma 7, del compenso variabile di cui all’arti- colo 1, comma 2, del predetto decreto, ai componenti e IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA al segretario delle sottocommissioni, per la prima prova orale di cui all’articolo 2, comma 2, è corrisposto esclusi- Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; vamente un gettone di presenza di euro 70, a titolo di rim- Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina borso forfetario, per ciascuna seduta della durata minima dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza di ore quattro alla quale hanno effettivamente partecipato. del Consiglio dei ministri e, in particolare, l’articolo 14; Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme

  3. Art. 7. generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e Disposizioni finanziarie all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unio- ne europea e, in particolare, l’articolo 31; 1. Per l’attuazione delle disposizioni di cui al presente Vista la legge 4 ottobre 2019, n. 117, recante delega decreto è autorizzata la spesa di euro 1.820.000 per l’anno al Governo per il recepimento delle direttive europee e 2021, cui si provvede mediante corrispondente riduzione l’attuazione di altri atti dell’Unione europea - Legge di dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente delegazione europea 2018 e, in particolare, l’articolo 12, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell’am- comma 3, lettera g); — 7 — 13-3-2021 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 62 Visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento zione frontaliera a norma delle direttive del Consiglio europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabi- 91/496/CEE e 97/78/CE; lisce i principi ed i requisiti generali della legislazione Visto il regolamento (UE) 2019/2007 della Commis- alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza sione, del 18 novembre 2019, recante modalità di appli- alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza cazione del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento alimentare; europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli elenchi Visto il regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento di animali, prodotti di origine animale, materiale germi- europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull’igiene nale, sottoprodotti di origine animale e prodotti deriva- dei prodotti alimentari; ti, fieno e paglia soggetti a controlli ufficiali ai posti di Visto il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento controllo frontalieri e recante modifica della decisione europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce 2007/275/CE; norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di Visto il regolamento delegato (UE) 2019/1602 della origine animale; Commissione, del 23 aprile 2019, che integra il regola- Visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento mento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Con- europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai siglio per quanto riguarda il documento sanitario comune controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per di entrata che accompagna le partite di animali e merci garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti fino alla loro destinazione; e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui pro- della Commissione, del 22 ottobre 2019, relativo all’in- dotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) cremento temporaneo dei controlli ufficiali e delle misure n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) di emergenza che disciplinano l’ingresso nell’Unione di n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, determinate merci provenienti da alcuni Paesi terzi, e che (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento euro- attua i regolamenti (UE) 2017/625 e (CE) n. 178/2002 del peo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e Parlamento europeo e del Consiglio e abroga i regolamen- (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/ ti (CE) n. 669/2009, (UE) n. 884/2014, (UE) 2015/175, CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/ CE e 2008/120/ (UE) 2017/186 e (UE) 2018/1660 della Commissione; CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) Visto il regolamento delegato (UE) 2019/2126 della n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo Commissione, del 10 ottobre 2019, che integra il regola- e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, mento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Con- 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/ siglio per quanto riguarda le norme per i controlli ufficiali CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consi- specifici per alcune categorie di animali e merci, le misu- glio (Regolamento sui controlli ufficiali); re da adottare in seguito all’esecuzione di tali controlli e Visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento alcune categorie di animali e di merci esenti dai controlli europeo e del consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle ufficiali ai posti di controllo frontalieri; malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga ta- Visto il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamen- luni atti in materia di sanità animale («normativa in mate- to europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante ria di sanità animale»); disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradica- Visto il regolamento delegato (UE) 2019/2124 della zione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili; Commissione, del 10 ottobre 2019, che integra il regola- Visto il regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento mento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Con- europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, riguardante siglio per quanto riguarda le norme per i controlli ufficiali i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i delle partite di animali e merci in transito, trasbordo e prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE successivo trasporto attraverso l’Unione, e che modifica e 89/109/CEE; i regolamenti (CE) n. 798/2008, (CE) n. 1251/2008, (CE) Visto il regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento n. 119/2009, (UE) n. 206/2010, (UE) n. 605/2010, (UE) europeo e del Consiglio, del 12 gennaio 2005, che stabili- n. 142/2011, (UE) n. 28/2012 della Commissione, il rego- sce requisiti per l’igiene dei mangimi; lamento di esecuzione (UE) 2016/759 della Commissione Visto il regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento e la decisione 2007/777/CE della Commissione; europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante nor- Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2128 me sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e della Commissione, del 12 novembre 2019, che stabilisce ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che il modello di certificato ufficiale e le norme per il rilascio abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (Regolamento di certificati ufficiali per le merci consegnate a navi in sui sottoprodotti di origine animale); uscita dall’Unione e destinate all’approvvigionamento o Visto il regolamento (UE) n. 142/2011 della Commis- al consumo da parte dell’equipaggio e dei passeggeri op- sione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di ap- pure a una base militare della NATO o degli Stati Uniti; plicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Par- Vista la decisione 2007/275/CE della Commissione, lamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie del 17 aprile 2007, relativa agli elenchi degli animali e relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti prodotti da sottoporre a controlli presso i posti di ispe- derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva — 8 — 13-3-2021 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 62 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni cam- zione di taluni stabilimenti ed intermediari operanti nel pioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla settore dell’alimentazione degli animali, e, in particolare, frontiera; l’articolo 4, comma 3; Visto il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento Visto il decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 190, recante europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla disciplina sanzionatoria per le violazioni del regolamento fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, (CE) n. 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti ge- che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) nerali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la di- settore della sicurezza alimentare; rettiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/ Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193, CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Par- recante attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai lamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) dei regolamenti europei nel medesimo settore e, in parti- n. 608/2004 della Commissione; colare, l’articolo 2; Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione, del 30 settembre 2019, che stabilisce Visto il decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 69, re- norme per il funzionamento del sistema per il trattamento cante disciplina sanzionatoria per la violazione delle di- delle informazioni per i controlli ufficiali e dei suoi ele- sposizioni del regolamento (CE) n. 1107/2009 relativo menti di sistema («il regolamento IMSOC»); all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive 79/117/CEE e 91/414/CEE, nonché del Visto il regolamento (CE) n. 1332/2008 del Parlamento regolamento (CE) n. 547/2011 che attua il regolamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo (CE) n. 1107/2009 per quanto concerne le prescrizioni in agli enzimi alimentari e che modifica la direttiva 83/417/ materia di etichettatura dei prodotti fitosanitari; CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, la direttiva 2000/13/CE, la direttiva 2001/112/ Visto il decreto legislativo 10 febbraio 2017, n. 29, CE del Consiglio e il regolamento (CE) n. 258/97; recante disciplina sanzionatoria per la violazione di di- sposizioni di cui ai regolamenti (CE) n. 1935/2004, Visto il regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento n. 1895/2005, n. 2023/2006, n. 282/2008, n. 450/2009 e europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo n. 10/2011, in materia di materiali e oggetti destinati a agli additivi alimentari; venire a contatto con prodotti alimentari e alimenti; Visto il regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo Visto il decreto legislativo 7 febbraio 2017, n. 27, re- agli aromi e ad alcuni ingredienti alimentari con proprie- cante disciplina sanzionatoria per la violazione delle di- tà aromatizzanti destinati a essere utilizzati negli e sugli sposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1924/2006 rela- alimenti e che modifica il regolamento (CEE) n. 1601/91 tivo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 2232/96 e (CE) prodotti alimentari; n. 110/2008 e la direttiva 2000/13/CE; Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recan- Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, recante modifica te codice del terzo settore, a norma dell’articolo 1, com- degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del Testo unico ma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106; delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mi- 1934, n. 1265: disciplina igienica della produzione e della nistri 12 gennaio 2017, recante definizione e aggiorna- vendita delle sostanze alimentari e delle bevande; mento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’arti- Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modi- colo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre fiche al sistema penale; 1992, n. 502, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 110, 18 marzo 2017; recante attuazione della direttiva 89/108/CEE in materia Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recan- di alimenti surgelati destinati all’alimentazione umana, li- te Codice della protezione civile; mitatamente all’articolo 10 recante importazione alimenti Visto il decreto del Presidente della Repubblica surgelati provenienti da Paesi non appartenenti alla CEE; 19 maggio 1958, n. 719, recante regolamento per la di- Visto il decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194, sciplina igienica della produzione e del commercio delle recante disciplina delle modalità di rifinanziamento dei acque gassate e delle bibite analcooliche gassate e non controlli sanitari ufficiali in attuazione del regolamento gassate confezionate in recipienti chiusi; (CE) n. 882/2004; Visto il regolamento (UE) 2016/429 e, in particolare, la Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, parte IV: articoli da 84 a 228; e parte VI: articoli da 244 recante depenalizzazione dei reati minori e riforma del a 248 e da 252 a 256, che prevede un sistema nazionale sistema sanzionatorio, ai sensi dell’articolo 1 della legge di identificazione e registrazione degli operatori, inclusi 25 giugno 1999, n. 205; i trasportatori, degli stabilimenti, degli animali e dei loro Visto il decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 123, re- movimenti, sostituendo, a partire dal 21 aprile 2021, ogni cante attuazione della direttiva 95/69/CE che fissa le con- altra modalità di identificazione e registrazione, ivi com- dizioni e le modalità per il riconoscimento e la registra- presa quella prescritta per gli scambi; — 9 — 13-3-2021 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 62 Visto l’articolo 109, paragrafo 1 del regolamento (UE) in commercio e uso di prodotti fitosanitari, in attuazione 2016/429 che prevede una Banca Dati per la registrazione del titolo II, capo VI, del regolamento (UE) 2017/625, di delle informazioni per la registrazione e identificazione seguito «regolamento». Rientrano tra i controlli ufficiali degli animali; e le altre attività ufficiali di cui al presente comma anche Visto che il Ministero della salute gestiste la BDN, già quelli effettuati con mezzi di comunicazione a distanza istituita con l’articolo 12 del decreto legislativo 22 mag- o su documenti in formato elettronico, eseguiti secondo gio 1999, n. 196 per la tenuta del registro nazionale previ- procedure che garantiscano il rispetto degli articoli 8 e 11 sto all’articolo 101 del regolamento (UE) 2016/429; del regolamento. Il presente decreto determina altresì la Visto il decreto del Ministro della sanità 14 febbraio tariffa per l’ispezione in caso di macellazione di animali 1991, recante determinazione delle tariffe e dei diritti fuori dal macello per autoconsumo e in caso di animali spettanti al Ministero della sanità, all’Istituto superiore selvatici oggetto di attività venatoria per autoconsumo o di sanità e all’Istituto superiore per la prevenzione e si- per cessione diretta. curezza del lavoro, per prestazioni rese a richiesta e ad 2. Le Autorità competenti di cui all’articolo 2, com- utilità dei soggetti interessati, pubblicato nella Gazzetta ma 1, del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193, Ufficiale n. 63 del 15 marzo 1991; applicano e riscuotono le tariffe previste dal presente Visto il regolamento (UE) 2017/625, Titolo II, Capo decreto. VI, relativo al finanziamento dei controlli ufficiali e di 3. Le tariffe sono a carico degli operatori dei settori in- altre attività ufficiali e, in particolare, l’articolo 80 che teressati e sono destinate e vincolate alle Autorità compe- prevede che, per coprire i relativi costi, gli Stati membri tenti e agli altri enti di cui agli articoli 14 e 15, e concorro- possono riscuotere tariffe o diritti diversi da quelle obbli- no, in aggiunta alle risorse provenienti dal finanziamento gatorie armonizzate di cui all’articolo 79 del regolamento del Servizio sanitario nazionale, ad assicurare adeguate stesso; risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per or- Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei ganizzare, effettuare e migliorare il sistema dei controlli ministri, adottata nella riunione del 30 ottobre 2020; ufficiali e delle altre attività ufficiali, nel rispetto delle disposizioni dell’Unione europea. Vista l’intesa intervenuta in sede di Conferenza perma- nente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province 4. Il Ministero della salute, le regioni e le province au- autonome di Trento e di Bolzano, nella riunione del 3 di- tonome di Trento e Bolzano, per i controlli ufficiali e le cembre 2020; altre attività ufficiali per i quali non sono previste tariffe armonizzate nel presente decreto, possono determinare Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della proprie tariffe, nel rispetto del titolo II, capo VI, del re- Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; golamento e fatte salve le esclusioni di cui al comma 6 Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adot- e le maggiorazioni stabilite dall’articolo 8 del presente tata nella riunione del 29 gennaio 2021; decreto. Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gen- 5. In attuazione dell’articolo 78 del regolamento, naio 2021, recante accettazione delle dimissioni della se- per assicurare risorse finanziarie adeguate alle Autorità natrice Teresa Bellanova dalla carica di Ministro delle competenti per i controlli ufficiali e le altre attività uf- politiche agricole alimentari e forestali e conferimento ficiali, il presente decreto prevede l’applicazione delle dell’incarico di reggere, ad interim, il medesimo dicaste- tariffe obbligatorie di cui all’articolo 79 del regolamen- ro al Presidente del Consiglio dei ministri; to e determina tariffe diverse ai sensi dell’articolo 80 del Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e regolamento. del Ministro della salute, di concerto con i Ministri delle 6. Le tariffe di cui al presente decreto non si applicano: politiche agricole alimentari e forestali ad interim, della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione interna- a) agli enti del Terzo settore di cui al decreto legisla- zionale, dell’economia e delle finanze e dello sviluppo tivo 3 luglio 2017, n. 117; economico; b) alle associazioni di volontariato iscritte nel regi- stro regionale della Protezione civile di cui al decreto le- EMANA gislativo 2 gennaio 2018, n. 1. il seguente decreto legislativo: 7. Gli operatori che effettuano produzione primaria e operazioni associate, come definite all’articolo 2, com- ma 1, lettere b), c) e d), sono soggetti esclusivamente alle

  4. Art. 1. tariffe per: Finalità e campo di applicazione a) la registrazione di cui all’articolo 6, comma 13; 1. Il presente decreto stabilisce le modalità di finanzia- b) il riconoscimento di cui all’articolo 4 e all’artico- mento dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali lo 6, comma 13; effettuati per garantire l’applicazione della normativa in c) i controlli ufficiali originariamente non program- materia di alimenti e sicurezza alimentare, materiali e og- mati e i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali su ri- getti destinati a venire a contatto con alimenti (MOCA), chiesta di cui all’articolo 9; mangimi, salute animale, sottoprodotti di origine animale d) le autorizzazioni di cui all’articolo 6, comma 15 e prodotti derivati, benessere degli animali, immissione del presente decreto, ove previste. — 10 — 13-3-2021 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 62

  5. Art. 2. 1, lettere a) e b) del regolamento, applica le tariffe di cui allegato 1, sezione 1, Tabella A, Tabella D e Tabella E del Definizioni presente decreto, in conformità all’articolo 79, paragrafo 1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizio- 1, e all’articolo 80 del regolamento. ni del regolamento e le seguenti: 2. Il Ministero della salute, per i controlli ufficiali ese- a) «prodotti primari»: i prodotti della produzione guiti presso i PCF o i punti di controllo di cui all’artico- primaria compresi i prodotti della terra, dell’allevamento, lo 53, paragrafo 1, lettera a) del regolamento sugli ani- della caccia e della pesca, ai sensi del regolamento (CE) mali e sulle merci, ai sensi dell’articolo 47, paragrafo 1, n. 852/2004, articolo 2, paragrafo 1, lettera b); lettere d), e) e f) del regolamento, applica le tariffe di cui b) «produzione primaria»: tutte le fasi della produ- all’allegato 1, sezione 1, Tabella B del presente decreto, zione, dell’allevamento o della coltivazione dei prodotti in conformità all’articolo 79, paragrafo 2, lettera a) del primari, compresi il raccolto, la mungitura e la produzione regolamento. zootecnica precedente la macellazione e comprese la cac- 3. Per il finanziamento dei controlli periodici di cui cia e la pesca e la raccolta di prodotti selvatici, ai sensi del agli articoli da 44 a 46 del regolamento, la tariffa di cui regolamento (CE) n. 178/2002, articolo 3, punto 17. Per il all’allegato 1, sezione 1, Tabella C, del presente decreto, settore della pesca la produzione primaria comprende le si applica, in conformità all’articolo 80 del regolamen- operazioni di allevamento, pesca, raccolta di prodotti vivi to, a tutte le partite di merci diverse da quelle soggette della pesca in vista dell’immissione sul mercato, nonché ai controlli di cui agli articoli 47 e 48 del regolamento, le operazioni connesse di macellazione, dissanguamento, notificate dall’operatore attraverso il sistema informativo decapitazione, eviscerazione, taglio delle pinne, refrige- TRACES. razione e confezionamento, qualora svolte a bordo di navi 4. Le tariffe relative alle prestazioni rese per i controlli da pesca o in una azienda di acquacoltura; ufficiali di cui al titolo II, capo V del regolamento effet- c) «operazioni associate alla produzione primaria»: tuati dal PCF presso i depositi di cui all’articolo 23 del re- ai sensi del regolamento (CE) n. 852/2004, allegato I, par- golamento (UE) 2019/2124 sono stabilite nell’allegato 1, te A, capitolo I, paragrafo 1: sezione 2, in conformità all’articolo 80 del regolamento. 1) il trasporto, il magazzinaggio e la manipolazio- 5. Sono a totale carico dell’operatore responsabile del- ne di prodotti primari sul luogo di produzione, a condizio- la partita le analisi di laboratorio derivanti dai: ne che ciò non alteri sostanzialmente la loro natura; a) controlli intensificati di cui al regolamento di 2) il trasporto di animali vivi, ove necessario per esecuzione (UE) 2019/1873 della Commissione del 7 no- il raggiungimento degli obiettivi del regolamento (CE) vembre 2019; n. 852/2004; b) controlli di cui al regolamento di esecuzione (UE) 3) in caso di prodotti di origine vegetale, prodotti 2019/1793 della Commissione del 22 ottobre 2019; della pesca e della caccia, le operazioni di trasporto per la c) controlli di cui all’articolo 45, paragrafo 3, all’ar- consegna di prodotti primari, la cui natura non sia ancora ticolo 65, paragrafo 4 e agli articoli 66, 67, 137 e 138 del stata sostanzialmente modificata, dal luogo di produzione regolamento. ad uno stabilimento; 6. L’importo dei costi delle analisi deve essere corri- d) è considerata operazione associata alla produzio- sposto dall’operatore direttamente al laboratorio ufficiale ne primaria anche quella di deposito dei prodotti primari che effettua l’analisi. L’importo degli eventuali costi di eseguita da cooperative e consorzi di imprenditori agri- trasporto dei campioni al laboratorio deve essere corri- coli di cui all’articolo 2135 del Codice civile, quando sposto dall’operatore direttamente al PCF. effettuata esclusivamente per i propri imprenditori agri- coli associati. Qualora i prodotti primari depositati siano 7. Per i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali ese- commercializzati dalle stesse cooperative e consorzi ad guiti presso i PCF, i punti di controllo e i depositi dogana- altre imprese, non a nome e per conto dei produttori pri- li, l’operatore versa la tariffa di cui all’allegato 1, sezio- mari, i depositi sono soggetti alle tariffe di cui al presente ni 1 e 2 e fornisce anticipatamente al PCF l’attestazione decreto. dell’avvenuto versamento. 8. Le spese per il trattamento di trasferta del personale

  6. Art. 3. dei PCF impiegato su richiesta dell’operatore nelle atti- vità di controllo di cui agli articoli da 44 a 46 del regola- Tariffe per i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali mento, presso i depositi doganali di cui all’articolo 23 del di competenza del Ministero della salute eseguiti dai regolamento (UE) 2019/2124 e presso i punti di control- Posti di controllo frontaliero e per il riconoscimento lo, sono a totale carico dell’operatore interessato. dei depositi di cui all’articolo 23 del regolamento (UE) 2019/2124. 9. Le tariffe relative alle prestazioni rese dal Ministe- ro della salute per il riconoscimento dei depositi di cui 1. Il Ministero della salute, per i controlli ufficiali ese- all’articolo 23 del regolamento (UE) 2019/2124 sono sta- guiti presso i Posti di controllo frontaliero (PCF) sugli bilite nell’allegato 1, sezione 3, in conformità all’artico- animali e sulle merci ai sensi dell’articolo 47, paragrafo lo 80 del regolamento. — 11 — 13-3-2021 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 62 10. Ai fini del riconoscimento dei depositi di cui all’ar- 6. Il Ministero della salute per i controlli di cui ai com- ticolo 23 del regolamento (UE) 2019/2124 gli operatori mi 1 e 2 comunica all’operatore la data di esecuzione del presentano al Ministero della salute richiesta di ricono- controllo ufficiale. scimento e corrispondono le tariffe di cui all’allegato 1, sezione 3, del presente decreto. Gli operatori allegano Art. 5. all’istanza di riconoscimento l’attestazione di pagamen- Tariffe per i controlli ufficiali e le to. Il sopralluogo è effettuato entro novanta giorni dalla altre attività ufficiali per l’esportazione ricezione dell’istanza da parte del Ministero. 1. I controlli ufficiali e le altre attività ufficiali finaliz-

  7. Art. 4. zati all’attività di esportazione, compresa la verifica dei requisiti richiesti dai Paesi terzi, costituiscono un compi- Tariffe per i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali to istituzionale delle autorità competenti e sono effettuati di competenza del Ministero della salute sulle navi da nell’interesse e su richiesta dell’operatore. pesca. 2. Il Ministero della salute per i controlli ufficiali fi- nalizzati all’abilitazione all’esportazione, incluso l’even- 1. Il Ministero della salute per i controlli ufficiali fina- tuale sopralluogo, applica la tariffa di cui all’allegato 1, lizzati al riconoscimento, di cui all’articolo 148 del rego- sezione 5, lettera a), del presente decreto. Tale tariffa è lamento, delle navi officina, delle navi frigorifero e delle determinata ai sensi dell’articolo 82, paragrafo 1, lettera navi reefer vessel che si trovano in acque internazionali, a) del regolamento. applica le tariffe individuate nell’allegato 1, sezione 4, 3. Il Ministero della salute, per i controlli ufficiali fina- Tabelle A e B del presente decreto. Le tariffe sono de- lizzati alla verifica della risoluzione di una non conformità terminate ai sensi degli articoli 81 e 82 del regolamento. rilevata nel corso del controllo ufficiale per l’esportazio- 2. Il Ministero della salute per i controlli ufficiali fina- ne, applica la tariffa di cui all’allegato 1, sezione 5, lettera lizzati alla verifica del mantenimento dei requisiti, come b) del presente decreto. Tale tariffa è determinata ai sensi previsto dall’articolo 148, paragrafo 5 del regolamento, dell’articolo 82, paragrafo 1, lettera a) del regolamento. delle navi officina, delle navi frigorifero e delle navi ree- 4. Il Ministero della salute, ai fini della ricertificazione fer vessel che si trovano in acque internazionali, applica annuale per il mantenimento dello stabilimento in liste le tariffe individuate nell’allegato 1, sezione 4, tabella A per l’esportazione applica la tariffa di cui all’allegato 1, del presente decreto. Le tariffe di cui all’allegato 1, sezio- sezione 5, lettera c) del presente decreto. Tale tariffa è ne 4, tabella A del presente decreto, sono determinate ai determinata ai sensi dell’articolo 82, paragrafo 1, lettera sensi degli articoli 81 e 82 del regolamento. a) del regolamento. È responsabilità dell’operatore prov- 3. Il Ministero della salute, per i controlli ufficiali fina- vedere a trasmettere al Ministero della salute l’evidenza lizzati al riconoscimento, di cui all’articolo 148 del rego- dell’avvenuto pagamento. lamento, delle navi officina, delle navi frigorifero e delle 5. L’Azienda sanitaria locale, per i controlli ufficia- navi reefer vessel che si trovano in acque nazionali, appli- li e le altre attività ufficiali, nell’interesse e su richiesta ca la tariffa individuata nell’allegato 1, sezione 4, tabella dell’operatore, finalizzati all’attività di esportazione, B, del presente decreto. Tale tariffa è determinata ai sensi applica la tariffa su base oraria ai sensi dell’articolo 10, degli articoli 81 e 82 del regolamento. comma 2. La tariffa di cui al presente comma deve essere calcolata separatamente rispetto alle altre tariffe. 4. Il Ministero della salute, per i controlli ufficiali fina- lizzati alla verifica del mantenimento dei requisiti, come 6. Rientrano tra i controlli ufficiali e le altre attività previsto dall’articolo 148, paragrafo 5, del regolamento, ufficiali di cui al comma 5 quelli per l’inserimento e il delle navi officina, delle navi frigorifero e delle navi re- mantenimento degli stabilimenti nelle liste export com- efer vessel che si trovano in acque nazionali, applica le presi il campionamento e i controlli ufficiali e le altre at- tariffe forfettarie annuali individuate in base a tre fasce tività ufficiali finalizzati al rilascio dei certificati e degli di rischio, di cui all’allegato 1, sezione 4, tabella C, del attestati ufficiali. presente decreto. Le tariffe forfettarie, ai sensi dell’arti- 7. Il costo delle verifiche analitiche, inclusi analisi, colo 80 del regolamento, sono determinate secondo quan- prove e diagnosi, finalizzate all’esportazione sono a cari- to previsto dall’articolo 82, paragrafo 1, lettera a) del co dell’operatore, che provvede al pagamento all’Azien- regolamento medesimo e sono differenziate in tre fasce da sanitaria locale. Tale costo è aggiunto alla tariffa di cui in relazione al livello di rischio riferito ad ogni stabili- al comma 5 del presente articolo. mento/nave. Tali tariffe vengono applicate a prescindere dall’esecuzione del controllo ufficiale. Art. 6. 5. Il Ministero della salute stabilisce la frequenza dei Tariffe per i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali controlli ufficiali successivi al riconoscimento di cui ai dell’Azienda sanitaria locale commi 2 e 4; in funzione della categoria di rischio asse- gnata allo stabilimento può essere previsto un sopralluo- 1. Ai sensi dell’articolo 79, paragrafo 1, del regola- go con periodicità variabile da uno all’anno fino ad uno mento, l’Azienda sanitaria locale, per i controlli ufficiali ogni cinque anni. effettuati nei macelli e negli stabilimenti di lavorazione — 12 — 13-3-2021 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 62 della selvaggina, applica su base mensile la tariffa più fa- 6. L’Azienda sanitaria locale, per i controlli ufficiali ef- vorevole all’operatore tra quelle previste rispettivamente fettuati sugli stabilimenti elencati nell’allegato 2, sezione all’allegato 2, sezioni 1 e 3 del presente decreto e quella 6, tabella A, del presente decreto che commercializzano calcolata su base oraria ai sensi dell’articolo 10, comma 2 all’ingrosso ad altri operatori o ad altri stabilimenti - di- del presente decreto. Per il calcolo della tariffa su base versi da quello annesso e da quello funzionalmente con- oraria, fatto salvo quanto previsto all’articolo 8, comma 1 nesso che vende o somministra al consumatore finale - e all’articolo 9, comma 1, del presente decreto si fa riferi- una quantità superiore al 50 per cento della propria merce mento alla somma del numero di ore del controllo ufficia- derivante da una o più attività di cui alla medesima tabella le eseguito dalle ore 6,00 alle ore 18,00 per la visita ante del presente decreto, applica le relative tariffe forfettarie mortem e l’ispezione post mortem, relativamente all’atti- annue differenziate in tre fasce di rischio, fatte salve le vità di macellazione o di lavorazione della selvaggina, e indicazioni previste nella medesima tabella. del numero di ore del controllo ufficiale programmato ef- fettuato nell’arco delle 24 ore. Fatto salvo quanto previsto 7. Ai fini dell’applicazione delle tariffe di cui al com- all’articolo 8, comma 1, del presente decreto l’operatore ma 6, il livello di rischio degli stabilimenti definito nella responsabile dello stabilimento come individuato dall’al- relativa categorizzazione regionale deve essere ricondotto legato 2, sezioni 1 e 3 del presente decreto deve concor- dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bol- dare con l’Azienda sanitaria locale la programmazione zano alle fasce di cui all’allegato 2, sezione 6, tabella A. delle giornate e degli orari rispettivamente di macellazio- 8. Le tariffe, determinate in conformità all’articolo 82, ne e di lavorazione della selvaggina, al fine di ottimizzare paragrafo 1, lettera a), del regolamento sono applicate a la programmazione dei controlli ufficiali. prescindere dall’esecuzione del controllo ufficiale. 2. Ai sensi dell’articolo 79, paragrafo 1, del regolamen- 9. Nel caso in cui uno stabilimento effettui una o più to l’Azienda sanitaria locale, per i controlli ufficiali effet- attività registrate o riconosciute di cui all’allegato 2, tuati nei laboratori di sezionamento e negli stabilimenti sezione 6, tabella A, l’Azienda sanitaria locale applica della produzione di latte e della produzione e immissione un’unica tariffa corrispondente a quella dell’attività della in commercio dei prodotti della pesca e dell’acquacol- medesima sezione con il livello di rischio maggiore tra tura, fatto salvo quanto previsto all’articolo 8, comma 1 quelli attribuiti allo stabilimento. e all’articolo 9, comma 1, del presente decreto, applica 10. Sono esclusi dal pagamento delle tariffe di cui al su base mensile la tariffa più favorevole all’operatore tra comma 6, i broker e gli intermediari di commercio con quelle individuate dall’allegato 2 del presente decreto, ri- sede diversa da uno stabilimento fisico. Le piattaforme spettivamente nelle sezioni 2, 4 e 5 e quella calcolata su di distribuzione alimenti della grande distribuzione orga- base oraria ai sensi dell’articolo 10, comma 2 del presente nizzata, i depositi conto terzi di alimenti, i depositi per decreto. La tariffa su base oraria, fatto salvo quanto previ- attività di commercio all’ingrosso di alimenti e bevande e sto all’articolo 8, comma 1 e all’articolo 9 comma 1, del i cash and carry sono comunque assoggettati alle tariffe presente decreto, è riferita al numero di ore del controllo di cui all’allegato 2, sezione 6, tabella A. ufficiale programmato effettuato nell’arco delle 24 ore. 11. È assoggettato alle tariffe di cui al comma 6 lo sta- 3. Per i laboratori di sezionamento annessi ai macelli bilimento che ha iniziato una o più attività di cui al me- o ai centri di lavorazione della selvaggina, l’Azienda sa- desimo comma in data antecedente al 1° luglio dell’anno nitaria locale, fatto salvo quanto previsto all’articolo 8, precedente a quello in cui l’operatore trasmette l’autodi- comma 1 e all’articolo 9, comma 1, applica la tariffa più chiarazione di cui all’allegato 4, modulo 6. favorevole all’operatore tra: 12. Qualora in uno stabilimento si effettuino sia at- a) la tariffa calcolata sommando gli importi ottenuti tività di cui all’allegato 2, sezioni da 1 a 5, sia attività dalle tariffe di cui all’allegato 2, sezione 2, sommate alle di cui all’allegato 2, sezione 6, tabella A, l’Azienda sa- tariffe delle sezioni 1 e 3 oppure delle sezioni 1 o 3, e nitaria locale applica rispettivamente quanto previsto al b) la tariffa su base oraria calcolata ai sensi dei com- comma 5, e la pertinente tariffa prevista all’allegato 2, mi 1 e 2 del presente articolo per il controllo ufficiale ri- sezione 6, tabella A, fatte salve le indicazioni nella me- spettivamente nel macello, nel centro di lavorazione della desima tabella A. Per gli stabilimenti riconosciuti per selvaggina e nel laboratorio di sezionamento. l’attività sia dell’allegato 2, sezione 2 sia dell’allegato 2, sezione 6, tabella A, «VI Prodotti a base di carne: Impian- 4. Ai fini del calcolo della tariffa di cui al comma 3, to di lavorazione - PP», la tariffa dell’allegato 2, sezione lettera a), del presente articolo l’Azienda sanitaria locale 2, fatto salvo quanto previsto all’articolo 8, comma 1, e calcola la tariffa di cui all’allegato 2, sezione 2, sulla base all’articolo 9, comma 1, viene calcolata sulla base delle dei quantitativi di carni introdotti da altri stabilimenti ed tonnellate di carne commercializzate come carne fresca effettivamente sezionati. anziché sulle tonnellate di carni introdotte; non si applica, 5. Qualora in uno stabilimento si effettuino diverse pertanto, la previsione di cui al comma 2, in relazione attività di cui all’allegato 2, sezioni da 1 a 5, l’Azienda all’applicazione della tariffa più favorevole all’operatore sanitaria locale applica come tariffa la somma delle ta- rispetto alla tariffa su base oraria. riffe determinate ai sensi dei commi 1, 2 e 3 per ciascuna 13. Sono calcolate su base forfettaria ai sensi dell’arti- sezione. colo 82, paragrafo 1, lettera a) del regolamento, inclusive — 13 — 13-3-2021 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 62 degli eventuali sopralluoghi, le tariffe di cui all’allegato Art. 7. 2, sezione 8 del presente decreto, per il riconoscimento condizionato e definitivo, per la registrazione e per i rela- Tariffe per l’ispezione effettuata dal veterinario tivi aggiornamenti degli stabilimenti dei settori: dell’Azienda sanitaria locale in caso di macellazione di animali fuori dal macello per autoconsumo e in caso a) degli alimenti di cui all’articolo 6, del regolamen- di animali selvatici oggetto di attività venatoria per to (CE) n. 852/2004 e di cui all’articolo 148, del regola- autoconsumo o per cessione diretta mento in relazione al riconoscimento degli stabilimenti conformemente ai regolamenti (CE) n. 852/2004 e (CE) n. 853/2004; 1. Per l’ispezione effettuata, su richiesta dell’inte- ressato, secondo la disciplina regionale, dal veterinario b) dei mangimi di cui agli articoli 9 e 10, del regola- dell’Azienda sanitaria locale in caso di macellazione di mento (CE) n. 183/2005 e di cui all’articolo 79, paragrafo animali fuori dal macello per autoconsumo, l’Azienda 2, lettera b) del regolamento; sanitaria locale applica, per seduta di macellazione, la c) dei sottoprodotti di cui agli articoli 23 e 24 del tariffa forfettaria di cui all’allegato 2, sezione 9, lettera regolamento (CE) n. 1069/2009; a), comprensiva dell’ispezione del primo animale e delle spese di viaggio. Per ogni animale successivo al primo, d) della sanità animale, limitatamente al riconosci- ispezionato nella stessa seduta di macellazione, l’Azienda mento condizionato e definitivo degli stabilimenti di cui sanitaria locale applica la tariffa forfettaria di cui all’al- agli articoli da 94 a 100 e da 176 a 184 del regolamento legato 2, sezione 9, lettera b). Nel caso dell’ispezione di (UE) 2016/429. cui al presente comma, gli importi per le analisi di la- 14. Ove previsto nella tabella di cui all’allegato 2, se- boratorio, ove previste, sono a carico del privato che li zione 8, ai sensi dell’articolo 82, paragrafo 1, lettera b), corrisponde all’Azienda sanitaria locale. del regolamento, alla tariffa forfettaria viene aggiunta la 2. Nel caso in cui il privato, per la macellazione di cui tariffa calcolata su base oraria di cui all’articolo 10, com- al comma 1, non richieda l’intervento dell’Azienda sani- ma 2 del presente decreto, qualora il tempo necessario taria locale, l’importo dell’esame per la ricerca delle Tri- per il controllo ufficiale ecceda le ore incluse nella tariffa chinelle, ove prevista, è a carico dello stesso privato che forfettaria, in relazione alla tipologia, all’organizzazione lo corrisponde al laboratorio. e alla capacità gestionale dello stabilimento. Le tariffe per gli aggiornamenti della registrazione e del riconoscimen- 3. Per l’ispezione effettuata dal veterinario dell’Azien- to non sono dovute nei seguenti casi: da sanitaria locale in caso di animali selvatici oggetto di attività venatoria per autoconsumo o per cessione diretta, a) sospensione o revoca del riconoscimento; l’Azienda sanitaria locale applica, per ogni intervento ri- b) sospensione o cessazione dell’attività di un opera- chiesto, la tariffa forfettaria di cui all’allegato 2, sezione tore o stabilimento registrato; 9, lettera a), comprensiva dell’ispezione del primo anima- c) variazione della toponomastica; le e delle spese di viaggio. Per ogni animale successivo al primo, ispezionato nello stesso intervento, l’Azienda d) variazione di rappresentate legale di società di sanitaria locale applica la tariffa forfettaria di cui all’alle- capitali. gato 2, sezione 9, lettera b). 15. La tariffa di cui all’allegato 2, sezione 8, per le 4. Ai fini del mantenimento del controllo della situa- autorizzazioni, diverse dai riconoscimenti di cui al com- zione epidemiologica sul territorio, nel caso di animali ma 13, previste dalle normative dei settori di cui all’ar- selvatici oggetto di attività venatoria o abbattuti nei pia- ticolo 1, comma 1, è determinata su base oraria, ai sensi ni di controllo, l’analisi per la ricerca delle Trichinelle dell’articolo 10, comma 2. è effettuata gratuitamente dall’Istituto zooprofilattico 16. Gli importi relativi alle analisi di laboratorio per la sperimentale. ricerca della Trichinella e gli importi delle analisi di labo- ratorio effettuate nell’ambito dell’ispezione post mortem Art. 8. degli animali sottoposti a macellazione d’urgenza fuori dal macello sono a carico dell’operatore dello stabilimen- Maggiorazioni to di macellazione o di lavorazione della selvaggina che li corrisponde all’Azienda sanitaria locale. Qualora l’ope- 1. Ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali, su ratore dello stabilimento di macellazione o di lavorazione richiesta dell’operatore, effettuati dall’Azienda sanitaria della selvaggina allestisca il laboratorio per la ricerca del- locale, si applica la tariffa su base oraria di cui all’arti- la Trichinella all’interno del proprio stabilimento, le spe- colo 10, comma 2, maggiorata del 30 per cento, quando se relative all’allestimento ed alla gestione dello stesso sono effettuati: restano a suo carico e nessuna riduzione è prevista sulle a) in orario compreso tra le ore 18.00 e le ore 6.00; tariffe per i controlli ufficiali calcolate ai sensi dell’artico- lo 6, commi 1 e 3 del presente decreto. b) nei giorni festivi; — 14 — 13-3-2021 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 62 c) nei giorni feriali con richiesta inferiore alle 24 ore Art. 9. rispetto all’orario previsto per l’effettuazione del control- lo ufficiale o dell’altra attività ufficiale. Controlli ufficiali originariamente non programmati, controlli ufficiali e altre attività ufficiali su richiesta 2. La maggiorazione di cui al comma 1 è calcolata degli operatori effettuati dall’Azienda sanitaria locale separatamente dalle altre tariffe, con le modalità di cui all’allegato 5, modulo 12. 1. Per i controlli ufficiali originariamente non pro- 3. Quando i controlli ufficiali di cui all’articolo 3, sono grammati di cui all’articolo 79, paragrafo 2, lettera c) del effettuati su richiesta dell’operatore fuori dalla fascia regolamento e per i controlli ufficiali e le altre attività oraria ordinaria di apertura degli uffici, come determi- ufficiali effettuati su richiesta degli operatori si applica, ai nata nell’articolo 1, commi 1 e 4 del decreto legislativo sensi dell’articolo 80 del regolamento, la tariffa calcolata 8 novembre 1990, n. 374, per gli uffici dell’Agenzia del- su base oraria, di cui all’articolo 10, comma 2, del presen- te decreto, inclusiva degli eventuali certificati e attestati le dogane e dei monopoli, le tariffe di cui all’allegato 1, ufficiali. sezioni 1 e 2 sono integrate dalla tariffa su base oraria di cui all’articolo 10, comma 3, maggiorata del 30 per 2. Ai fini del comma 1 per controlli ufficiali origina- cento. riamente non programmati, si intendono quelli che si sono resi necessari in caso di accertata non conformità, 4. La tariffa applicata all’operatore è maggiorata dello o sospetta non conformità successivamente confermata, 0,5 per cento per l’attuazione del Piano di controllo na- da parte dell’Autorità competente ufficiale o da parte zionale pluriennale previsto dall’articolo 109, paragrafo dell’operatore. Qualora il controllo ufficiale relativo alla 1, del regolamento. La maggiorazione di cui al presente verifica della risoluzione della non conformità, di cui al comma è calcolata con le modalità di cui all’allegato 5, comma 1, sia contestuale ad un controllo ufficiale già modulo 12, del presente decreto per le tariffe di compe- programmato, non si applica la tariffa prevista per i con- tenza dell’Azienda sanitaria locale e con le modalità di trolli ufficiali originariamente non programmati. cui allegato 5, modulo 14 del presente decreto per le ta- riffe di competenza dei PCF e non rientra nella ripartizio- 3. Ai fini del comma 1 per controlli ufficiali e altre attività ufficiali su richiesta, si intendono quelli richiesti ne di cui agli articoli 14 e 15 del presente decreto. Sono dall’operatore interessato, compresi quelli: escluse dalla maggiorazione dello 0,5 per cento: a) per il rilascio di certificati e attestati ufficiali; a) le tariffe forfettarie e la tariffa su base oraria per il riconoscimento condizionato e definitivo, per la registra- b) di cui all’articolo 5, commi 5, 6 e 7; zione e per i relativi aggiornamenti e per le autorizzazio- c) per l’ispezione ante mortem presso l’azienda di ni, di cui all’allegato 2, sezione 8, del presente decreto; provenienza. b) le tariffe forfettarie per l’ispezione effettuata dal 4. Nessuna riduzione delle tariffe determinate ai sensi veterinario dell’Azienda sanitaria locale in caso di macel- dell’articolo 6, commi 1 e 3 è prevista nel caso in cui lazione di animali fuori dal macello per autoconsumo e in l’ispezione ante mortem sia effettuata presso l’azienda di caso di animali selvatici oggetto di attività venatoria per provenienza. autoconsumo o per cessione diretta, di cui all’allegato 2, 5. Per l’ispezione ante mortem in caso di macellazione sezione 9 del presente decreto; d’urgenza al di fuori del macello, si applica la tariffa for- c) le tariffe per la controversia, di cui all’allegato 3, fettaria di cui all’allegato 2, sezione 7, che include la cer- sezione 3 del presente decreto; tificazione prevista. La tariffa di cui al presente comma è applicata indipendentemente dall’esito dell’ispezione d) le tariffe per i controlli ufficiali svolti dal Mini- ante mortem. Nessuna riduzione delle tariffe determinate stero della salute per il riconoscimento dei depositi di cui ai sensi dell’articolo 6, commi 1 e 3 è prevista nel caso di all’articolo 23 del regolamento (UE) 2019/2124, stabilite macellazione d’urgenza al di fuori del macello. nell’allegato 1, sezione 3 del presente decreto; 6. La tariffa di cui ai commi 1 e 5 si applica a tutti gli e) le tariffe per i controlli ufficiali svolti dal Ministe- operatori, senza esclusioni, compresi gli operatori della ro della salute sulle navi officina - FV, sulle navi deposito produzione primaria, gli operatori del settore dei MOCA, frigorifero - ZV e sulle navi reefer vessel, di cui all’alle- i broker e gli operatori responsabili della immissione gato 1, sezione 4 del presente decreto; in commercio e dell’uso dei prodotti fitosanitari, ove f) le tariffe per i controlli ufficiali e le altre attività pertinente. ufficiali ai fini export, di cui all’allegato 1, sezione 5 del 7. Le tariffe per i controlli ufficiali di cui al presente ar- presente decreto. ticolo sono aggiuntive alle altre tariffe, fatto salvo quanto 5. Per i controlli ufficiali richiamati all’articolo 3, com- previsto al comma 2. ma 5, le tariffe di cui allegato 1, sezione 1 del presente 8. I controlli ufficiali e le altre attività ufficiali, inclusi decreto sono integrate dalla tariffa calcolata su base ora- analisi, prove e diagnosi, effettuati sulla base di un re- ria ai sensi dell’articolo 10, comma 3 prima di ogni altra clamo o di un sospetto di non conformità sono tariffati a maggiorazione. carico dell’operatore solo a seguito di conferma della non — 15 — 13-3-2021 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 62 conformità ai sensi rispettivamente dell’articolo 83, para- 2. Ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 6 no- grafo 1, e dell’articolo 138, paragrafo 4, del regolamento. vembre 2007, n. 193, la tariffa di cui al comma 1, deve 9. Gli importi per le analisi di laboratorio a seguito di essere versata anticipatamente dall’operatore all’Istituto campionamenti effettuati in corso di controlli ufficiali Superiore di Sanità che esegue l’esame documentale e le e altre attività ufficiali di cui al comma 1 sono a carico eventuali altre analisi, prove o diagnosi sulla base delle dell’operatore. indicazioni di cui all’allegato 5, modulo 13 del presente decreto.

  8. Art. 10.

  9. Art. 12. Tariffa del controllo ufficiale e delle altre attività Modalità di applicazione e riscossione delle tariffe ufficiali su base oraria da parte del Ministero della salute 1. La tariffa oraria del controllo ufficiale e delle al- 1. Gli importi complessivi delle tariffe di cui all’allega- tre attività ufficiali è definita sulla base dei costi medi to 1, sezioni 1 e 2 sono versati dall’operatore interessato sostenuti dalle Autorità competenti, determinati ai sensi su conto corrente postale intestato all’Ufficio responsabi- dell’articolo 81 del regolamento. L’importo della tariffa le del PCF del Ministero della salute che effettua il con- oraria è riportato nell’allegato 3, sezione 1. trollo, anche avvalendosi del servizio telematico di conto 2. La tariffa del controllo ufficiale e delle altre attività corrente postale, gestione online. ufficiali su base oraria, effettuati dall’Azienda sanitaria 2. Gli importi di cui al comma 1 sono versati dall’ope- locale, è determinata con le modalità indicate nell’alle- ratore al momento della notifica effettuata tramite il siste- gato 5, modulo 11 del presente decreto, moltiplicando la ma TRACES. tariffa oraria di cui all’allegato 3, sezione 1 del presente 3. Ai fini del versamento delle tariffe di cui al com- decreto, per le ore o frazioni di ore impiegate da ciascun ma 1, i PCF possono consentire all’operatore che si av- addetto per l’esecuzione del controllo ufficiale, ai sensi vale in modo ricorrente dello stesso Ufficio, il ricorso al dell’articolo 14 del regolamento, per l’esecuzione delle criterio del «conto a scalare»; in tal caso l’operatore in- altre attività ufficiali di cui all’articolo 2, paragrafo 2, teressato versa in anticipo un importo calcolato dal PCF. del regolamento e per il rilascio di certificati e attestati ufficiali. La frazione oraria minima da considerare è il 4. Quando è adottato il criterio del «conto a scalare» e minuto. Ai fini della determinazione della tariffa di cui al l’operatore interessato cessa l’attività, il PCF restituisce, presente articolo non deve essere computato il tempo per su richiesta dell’operatore stesso, gli importi residui sul il viaggio. La richiesta di pagamento della tariffa di cui conto. al presente comma deve essere effettuata sulla base delle 5. Gli importi del «conto a scalare», che risultassero a indicazioni di cui all’allegato 5, modulo 11 del presente fine anno versati in eccedenza, sono restituiti all’operato- decreto. re interessato o accreditati per l’anno successivo. 3. La tariffa su base oraria del controllo ufficiale e delle 6. Le spese di cui all’articolo 3, comma 8, sono versate altre attività ufficiali, di competenza del Ministero della dall’operatore interessato su conto corrente postale inte- salute, è determinata con le modalità indicate nell’alle- stato all’Ufficio responsabile del PCF del Ministero della gato 5, modulo 14, moltiplicando la tariffa oraria di cui salute che effettua il controllo. all’allegato 3, sezione 1, per le ore e frazioni di ore im- 7. La tariffa di cui all’allegato 1, sezione 3, è versa- piegate da ciascun addetto per l’esecuzione del controllo ta dall’operatore interessato su conto corrente intestato ufficiale e delle altre attività ufficiali e per il rilascio di al Ministero della salute, al capo XX - capitolo n. 2583 certificati e attestati ufficiali. La frazione oraria minima - dell’entrata del bilancio di previsione dello Stato, me- da considerare è di quindici minuti. Ai fini della determi- diante bonifico intestato alla Tesoreria dello Stato, ripor- nazione della tariffa di cui al presente articolo non deve tando nella causale del versamento il riferimento al rico- essere computato il tempo per il viaggio. La richiesta di noscimento del deposito doganale. pagamento della tariffa di cui al presente comma deve es- 8. Le tariffe di cui all’allegato 1, sezione 4, sono ver- sere effettuata sulla base delle indicazioni di cui all’alle- sate, prima dell’erogazione della prestazione, sul conto gato 5, modulo 14. corrente postale 11281011 intestato alla Tesoreria provin- ciale dello Stato di Viterbo, riportando nella causale del

  10. Art. 11. versamento la rispettiva voce per la quale lo stesso viene Tariffe per la controversia effettuato; copia della ricevuta del versamento è spedita dall’interessato al competente Ufficio della Direzione ge- 1. In caso di controversia di cui all’articolo 35, pa- nerale della sicurezza degli alimenti e della nutrizione del ragrafo 3 del regolamento, qualora l’operatore richie- Ministero della salute. da all’Istituto Superiore di Sanità l’esame documentale 9. Ai fini del riconoscimento delle navi officina - FV, dell’analisi, della prova o della diagnosi iniziale e, se del delle navi deposito frigorifero - ZV e delle navi reefer caso, altre analisi, prove o diagnosi, si applicano le tariffe vessel in acque internazionali di cui all’articolo 4, com- di cui all’allegato 3, sezione 3 del presente decreto. ma 1, gli operatori presentano al Ministero della salute — 16 — 13-3-2021 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 62 richiesta di riconoscimento e corrispondono le tariffe di ticolo 8, comma 1, e dell’articolo 9 comma 1 ed emette la cui all’allegato 1, sezione 4, tabelle A e B. Gli operato- richiesta di pagamento sulla base delle indicazioni di cui ri allegano all’istanza di riconoscimento l’attestazione di ai relativi moduli 2, 4 e 5 dell’allegato 5, con periodicità pagamento. La visita è effettuata entro novanta giorni dal- almeno trimestrale. la ricezione dell’istanza da parte del Ministero. 3. Gli operatori che effettuano le attività di cui all’al- 10. Ai fini del riconoscimento delle navi officina - FV, legato 2, sezione 6, tabella A, trasmettono all’Azienda delle navi deposito frigorifero - ZV e delle navi reefer sanitaria locale nel mese di gennaio di ogni anno, l’auto- vessel in acque nazionali di cui all’articolo 4, comma 3, dichiarazione di cui all’allegato 4, modulo 6, compilata gli operatori presentano al Ministero della salute richie- con le informazioni riferite all’anno solare precedente. sta di riconoscimento e corrispondono la tariffa di cui Qualora negli anni successivi all’ultima autodichiarazio- all’allegato 1, sezione 4, tabella B. Gli operatori allegano ne resa ai sensi del presente decreto non ci fossero varia- all’istanza di riconoscimento l’attestazione di pagamento. zioni delle informazioni richieste nel modulo 6, non sarà Il sopralluogo è effettuato entro novanta giorni dalla rice- necessaria una nuova autodichiarazione. Sulla base delle zione dell’istanza da parte del Ministero. informazioni acquisite dall’autodichiarazione l’Azienda 11. Ai fini dei controlli ufficiali di cui all’articolo 4, sanitaria locale applica la tariffa relativa alla fascia di ap- comma 2, nei trenta giorni successivi alla comunicazione partenenza di cui all’allegato 2, sezione 6, tabella A rife- del Ministero della salute, di cui all’articolo 4, comma 6, rita all’anno in corso ed emette la richiesta di pagamento l’operatore corrisponde la tariffa relativa di cui all’alle- entro il 31 marzo. Per il primo anno di applicazione del- gato 1, sezione 4, tabella A. Ai fini dell’esecuzione del le disposizioni del presente decreto, tutti gli operatori di controllo ufficiale, l’operatore deve dare riscontro al Mi- cui all’allegato 2, sezione 6, tabella A, sono tenuti alla nistero della salute della corresponsione della tariffa. trasmissione dell’autodichiarazione con l’esclusione di 12. Ai fini dell’applicazione della tariffa forfettaria di quelli di cui alle sezioni da 1 a 5 dell’allegato 2. L’auto- cui all’articolo 4, comma 4, entro il 15 gennaio di ogni dichiarazione di cui al presente comma non deve essere anno, gli operatori responsabili delle navi-stabilimento trasmessa dagli operatori delle piattaforme di distribuzio- corrispondono al Ministero della salute la tariffa relativa al ne alimenti della grande distribuzione organizzata, dei livello di rischio di cui all’allegato 1, sezione 4, tabella C. depositi conto terzi di alimenti, dei depositi per attività di commercio all’ingrosso di alimenti e bevande e dei cash 13. Le tariffe di cui alla sezione 5 dell’allegato 1, sono and carry ai sensi dell’articolo 6, comma 10. versate, prima dell’erogazione della prestazione, sul con- to corrente postale 11281011 intestato alla Tesoreria pro- 4. Fatto salvo quanto previsto ai commi 1 e 2, l’Azien- vinciale dello Stato di Viterbo, riportando nella causale da sanitaria locale per i controlli ufficiali e le altre attività del versamento la rispettiva voce per la quale lo stesso ufficiali di cui all’articolo 9, comma 1, emette richiesta di viene effettuato; copia della ricevuta del versamento è pagamento sulla base delle indicazioni di cui all’allegato spedita dall’interessato al competente Ufficio della Dire- 5, modulo 10 del presente decreto. L’Azienda sanitaria lo- zione generale della sicurezza degli alimenti e della nutri- cale per l’ispezione ante mortem presso l’azienda di pro- zione del Ministero della salute. venienza di cui all’articolo 9, comma 3, lettera c), emette richiesta di pagamento sulla base delle indicazioni di cui

  11. Art. 13. all’allegato 5, modulo 6. Modalità di applicazione e riscossione delle tariffe 5. L’Azienda sanitaria locale per l’ispezione ante mor- da parte dell’Azienda sanitaria locale tem in caso di macellazione d’urgenza al di fuori del ma- cello di cui all’articolo 9, comma 5, emette richiesta di 1. L’Azienda sanitaria locale, per gli stabilimenti pagamento sulla base delle indicazioni di cui all’allegato dell’allegato 2, sezioni 1 e 3, sulla base dei dati produttivi 5, modulo 7. e delle ore impiegate per il controllo ufficiale presso lo 6. L’Azienda sanitaria locale per il riconoscimento stabilimento, comunicati dal veterinario ufficiale rispet- condizionato e definitivo e per i relativi aggiornamenti tivamente con i moduli 1 e 3 dell’allegato 4, determina di cui all’articolo 6, comma 13, emette richiesta di paga- mensilmente la tariffa ai sensi dell’articolo 6, comma 1, mento della relativa tariffa forfettaria di cui all’allegato dell’articolo 8, comma 1 e dell’articolo 9, comma 1 ed 2, sezione 8, all’atto della presentazione dell’istanza da emette la richiesta di pagamento sulla base delle indica- parte dell’operatore, sulla base delle indicazioni di cui zioni di cui ai relativi moduli 1 e 3 dell’allegato 5, con all’allegato 5, modulo 8. Qualora, al termine dei proce- periodicità almeno trimestrale. dimenti di cui ai punti 1 e 3 dell’allegato 2, sezione 8, 2. Gli operatori degli stabilimenti di cui all’allegato le ore impiegate eccedano quelle comprese nella tariffa 2, sezioni 2, 4 e 5, entro il 15 di ogni mese, comunica- forfettaria, l’Azienda sanitaria locale, relativamente alle no all’Azienda sanitaria locale i dati produttivi del mese ore aggiuntive, ai sensi dell’articolo 6, comma 14, calcola precedente, utilizzando rispettivamente i moduli 2, 4 e 5 la tariffa come indicato rispettivamente ai punti 2 e 4 del- dell’allegato 4. L’Azienda sanitaria locale, sulla base dei la medesima sezione 8 ed emette richiesta di pagamento dati produttivi e delle ore impiegate per il controllo uf- sulla base delle indicazioni di cui all’allegato 5, modulo ficiale presso lo stabilimento, determina mensilmente la 10. L’Azienda sanitaria locale per le autorizzazioni, di- tariffa ai sensi dell’articolo 6, commi 2, 3, 4 e 12, dell’ar- verse dai riconoscimenti, di cui all’articolo 6, comma 15, — 17 — 13-3-2021 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 62 emette richiesta di pagamento della tariffa di cui all’alle- di apertura degli uffici, di cui all’allegato 3, sezione 2, gato 2, sezione 8, punto 6, sulla base delle indicazioni di nonché per ogni altro onere correlato; cui all’allegato 5, modulo 10. L’Azienda sanitaria locale b) la quota del 5 per cento agli Istituti zooprofilattici per la registrazione e per i relativi aggiornamenti di cui sperimentali competenti per territorio per l’attività di sup- all’articolo 6, comma 13, verifica il pagamento da parte porto sulle importazioni; qualora l’analisi richiesta non dell’operatore della tariffa forfettaria di cui all’allegato 2, possa essere eseguita, l’Istituto zooprofilattico sperimen- sezione 8, punto 7. tale si avvale di un altro Istituto zooprofilattico sperimen- 7. L’Azienda sanitaria locale, per l’ispezione di cui tale, rimborsandone al medesimo il costo; all’articolo 7, commi 1 e 3, emette richiesta di pagamento c) la rimanente quota del 15 per cento all’entrata del sulla base delle indicazioni di cui all’allegato 5, modulo 9. bilancio dello Stato con versamento alla sezione della Te- 8. L’Istituto Superiore di Sanità, per le attività di cui soreria provinciale dello Stato competente per territorio all’articolo 11, comma 1, emette richiesta di pagamento sul capitolo di entrata del bilancio dello Stato n. 2226/ sulla base delle indicazioni di cui all’allegato 5, modulo 13. articolo 01, capo XX. 9. Gli importi relativi alle analisi di laboratorio di cui 2. Gli introiti derivanti dalla maggiorazione di cui all’articolo 6, comma 16 devono essere aggiunti alla tarif- all’articolo 8, comma 4 sono versati alla sezione della Te- fa di cui al comma 1. soreria provinciale dello Stato competente per territorio 10. Gli importi relativi alle analisi di laboratorio di cui sul capitolo di entrata del bilancio dello Stato n. 2582/ all’articolo 9, commi 8 e 9, sono corrisposti dall’operato- articolo 17 del capo XX. re all’Azienda sanitaria locale. 3. I PCF provvedono mensilmente alla ripartizione 11. Gli operatori provvedono al pagamento della tarif- delle quote di cui al presente articolo. La ripartizione in fa entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta di quote percentuali, a favore degli aventi diritto, deve avve- pagamento. nire su base mensile e anche il relativo versamento deve 12. Qualora l’importo della richiesta di pagamento sia avere cadenza mensile, da effettuare entro il giorno 5 del inferiore a 20 euro, è possibile emettere tale richiesta al mese successivo a quello in cui le suddette quote sono raggiungimento dell’importo di 20 euro entro l’anno di state riscosse. riferimento. Qualora l’importo complessivo annuale sia 4. Le tariffe di cui all’allegato 1 sezioni 3, 4 e 5, non inferiore a 10 euro, la riscossione non viene effettuata in rientrano nella ripartizione di cui al presente articolo. quanto antieconomica ai sensi dell’articolo 79, paragrafo 4 del regolamento. Art. 15. 13. Le tariffe dell’allegato 2, sezione 6, non sono resti- tuite all’operatore in caso di cessazione dell’attività nel Ripartizione delle tariffe riscosse corso dell’anno. Le tariffe di cui all’allegato 2, sezione 6, dall’Azienda sanitaria locale non sono applicate all’operatore che subentra nel corso 1. Le tariffe riscosse dall’Azienda sanitaria locale sulla dell’anno solare. base del presente decreto, sono ripartite in relazione al 14. Le somme relative alle richieste di pagamento livello di compartecipazione ai controlli ufficiali e alle al- emesse dall’Azienda sanitaria locale sono rilevate su tre attività ufficiali come indicato nel comma 2. conti di contabilità generale dedicati. Le somme riscosse sono contabilizzate con periodicità trimestrale. 2. Gli introiti derivanti dalla riscossione delle tariffe dell’allegato 2, sezioni da 1 a 7, e della tariffa su base oraria di cui all’articolo 10, comma 2, ad esclusione del-

  12. Art. 14. le tariffe delle sezioni 8 e 9, sono destinati e vincolati, Ripartizione delle tariffe riscosse ai sensi dell’articolo 1, comma 3, secondo la seguente dal Ministero della salute ripartizione: a) la quota del 90 per cento alle Aziende sanitarie 1. Gli introiti derivanti dalla riscossione delle tariffe di locali che la attribuiscono in proporzione all’attività svolta cui all’allegato 1, sezioni 1 e 2, sono destinati e vincolati: dalle singole strutture organizzative afferenti alle aree di- a) la quota dell’80 per cento all’entrata del bilancio partimentali di sanità pubblica, sanità pubblica veterinaria dello Stato con versamento alla sezione della Tesoreria e della sicurezza alimentare di cui all’articolo 7-quater, provinciale dello Stato competente per territorio sul ca- comma 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, pitolo n. 2582/articolo 14 del capo XX per essere rias- per la copertura delle spese correnti e di investimento re- segnata, con decreto del Ministro dell’economia e delle lative all’ottimizzazione e al miglioramento dell’efficacia finanze, ad appositi capitoli del programma «Sanità pub- della programmazione e dell’attuazione dei controlli uf- blica veterinaria» nell’ambito della missione «Tutela del- ficiali e delle altre attività ufficiali di cui al regolamento, la salute»- categoria «Funzionamento» di pertinenza del nell’ambito dei piani di controllo aziendali pluriennali, centro di responsabilità Direzione generale della sanità inclusa la copertura dei costi relativi al fabbisogno del animale e dei farmaci veterinari, per la copertura delle personale che esegue i controlli ufficiali e le altre attività spese connesse ai controlli ufficiali eseguiti dai PCF e ufficiali, anche su richiesta dell’operatore, in orario com- dai punti di controllo, anche fuori dall’orario ordinario preso tra le ore 18,00 e le ore 6,00 e nei giorni festivi; — 18 — 13-3-2021 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 62 b) la quota del 3,5 per cento alle regioni e alle pro- to, sulla base delle indicazioni di cui al modulo 1 dell’al- vince autonome di Trento e Bolzano per potenziare e mi- legato 6. gliorare l’efficacia della programmazione e dell’attuazio- 2. La regione o la provincia autonoma, entro il 31 mar- ne dei piani di controllo regionali pluriennali; zo di ciascun anno, pubblica sul Bollettino Ufficiale il c) la quota del 3,5 per cento agli Istituti zooprofilat- modulo 2 di cui all’allegato 6, con i dati relativi alle tici sperimentali o altri laboratori ufficiali designati dalle somme riscosse dalle Aziende sanitarie locali nell’anno regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, precedente. sulla base di quanto stabilito nei piani di controllo regio- 3. La regione o provincia autonoma trasmette, entro il nali pluriennali; 30 aprile, il modulo di cui al comma 2, al Ministero della d) la quota dell’1 per cento ai laboratori nazionali di salute ed al Ministero dell’economia e delle finanze per riferimento per attività correlate ai controlli ufficiali e alle la verifica degli adempimenti di cui al presente decreto. altre attività ufficiali; 4. Gli Istituti zooprofilattici sperimentali e gli altri la- e) la quota del 2 per cento è versata ad apposito boratori ufficiali designati, trasmettono al Ministero della capitolo dello stato di previsione dell’entrata del bilan- salute e al Ministero dell’economia e delle finanze, en- cio dello Stato e riassegnata al Ministero della salute tro il 31 marzo di ogni anno, i dati relativi alle somme per la copertura delle spese relative al potenziamento e percepite nell’anno precedente ai sensi dell’articolo 15, al miglioramento dell’efficacia della programmazione e comma 2, lettera c), sulla base delle indicazioni di cui dell’attuazione delle attività di controllo ufficiale e del- all’allegato 6, modulo 3. le altre attività ufficiali di competenza degli Uffici del Ministero. 5. I laboratori nazionali di riferimento trasmettono al 3. Entro la fine del mese successivo al semestre di rife- Ministero della salute e al Ministero dell’economia e rimento, l’Azienda sanitaria locale versa agli enti aventi delle finanze, entro il 31 marzo di ogni anno, i dati rela- diritto di cui al comma 2, gli importi spettanti a seguito tivi alle somme percepite nell’anno precedente ai sensi della ripartizione di cui al presente articolo. dell’articolo 15, comma 2, lettera d), sulla base delle indi- cazioni di cui all’allegato 6, modulo 4. 4. In caso di mancato riparto o trasferimento di cui al comma 2, da parte dell’Azienda sanitaria locale, la regio- 6. Le regioni e le province autonome di Trento e Bol- ne o la provincia autonoma provvede a diffidare l’Azienda zano vigilano sulla rendicontazione di cui al comma 1. sanitaria locale ad adempiere entro trenta giorni, dandone 7. Gli agenti incaricati della riscossione per la parte contestuale comunicazione al Ministero della salute e al versata al bilancio dello Stato, rendono il conto della ge- Ministero dell’economia e delle finanze; in caso di persi- stione ai sensi dell’articolo 74 del regio decreto 18 no- stente inadempimento, la regione o provincia autonoma vembre 1923, n. 2440, e degli articoli 621, 622 e 623 nomina un commissario ad acta abilitato ad avvalersi del- del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e comunicano le strutture dell’Azienda sanitaria locale medesima. semestralmente al Ministero della salute e al Ministero 5. La maggiorazione prevista all’articolo 8, comma 4, dell’economia e finanze la ripartizione, di cui all’artico- non rientra nella ripartizione di cui al presente articolo e lo 14 del presente decreto, delle tariffe riscosse, utilizzan- deve essere versata dall’Azienda sanitaria locale al Mini- do il modulo 5 dell’allegato 6 del presente. stero della salute. 6. L’importo relativo alle analisi di laboratorio riscosso Art. 17. dall’Azienda sanitaria locale ai sensi dell’articolo 6, com- ma 16, dell’articolo 7, comma 1, e dell’articolo 9, com- Provvedimenti per omessa comunicazione mi 8 e 9, non rientra nella ripartizione di cui al presente e per omesso pagamento articolo. Tale importo deve essere versato dall’Azienda sanitaria locale al laboratorio ufficiale al quale è stato in- 1. In caso di omessa comunicazione da parte dell’ope- viato il campione. ratore di cui all’articolo 13, comma 2, l’Azienda sanitaria 7. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolza- locale applica la tariffa calcolata sulla base della tariffa no dispongono, a livello regionale o di province autono- oraria ai sensi dell’articolo 10, comma 2. me, l’eventuale ripartizione tra regione e province auto- 2. In caso di omessa trasmissione della prima autodi- nome e Azienda sanitaria locale delle tariffe riscosse dalle chiarazione o dei successivi aggiornamenti, ove dovuti, Aziende sanitarie locali ai sensi dell’allegato 2, sezione 8. come da modulo 6 dell’allegato 4, da parte dell’operatore di cui all’articolo 13, comma 3, l’Azienda sanitaria locale

  13. Art. 16. applica, ai sensi dell’articolo 6, per ogni anno di riferi- mento in cui non è stata pagata, la tariffa dovuta dell’alle- Modalità di rendicontazione delle tariffe gato 2, sezione 6, tabella A. 1. L’Azienda sanitaria locale rendiconta alla regione o 3. Nel caso in cui l’operatore, entro sessanta giorni dal provincia autonoma le somme riscosse, ripartite e trasfe- ricevimento della richiesta di pagamento non adempia, rite ai sensi dell’articolo 15, con periodicità semestrale l’Azienda sanitaria locale applica la maggiorazione del entro la fine del mese successivo al semestre di riferimen- 30 per cento all’importo relativo alla richiesta di paga- — 19 — 13-3-2021 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 62 mento insoluta, oltre agli interessi legali ed emette nuova decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie richiesta di pagamento. disponibili a legislazione vigente. 4. Trascorsi sessanta giorni dalla richiesta di cui al comma 3, in caso di ulteriore inadempimento, l’Azienda Art. 21. sanitaria locale applica la procedura per il recupero credi- ti, inclusa la riscossione coattiva. Abrogazioni e disposizioni transitorie 5. Contestualmente all’avvio della procedura di cui al comma 4, per gli stabilimenti riconosciuti dell’allegato 1. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, è abrogato il 2, sezioni 1 e 3, l’Azienda sanitaria locale sospende il decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194 e cessano di controllo ufficiale e dispone, rispettivamente, la sospen- avere efficacia il decreto del Ministro della salute 24 gen- sione dell’attività di macellazione e di lavorazione della naio 2011, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 100 del selvaggina. 2 maggio 2011, il decreto del Ministro della salute 3 giu- 6. Contestualmente all’avvio della procedura prevista gno 2015, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 138 del al comma 4, per gli stabilimenti di cui all’allegato 2, se- 17 giugno 2015 e le tariffe di cui all’allegato 1, parte II, zioni 2, 4, 5 e 6, l’Azienda sanitaria locale sospende i settore «certificazioni e nulla osta», punto 17 del decreto controlli ufficiali su richiesta. del Ministro della sanità 14 febbraio 1991 pubblicato nel- la Gazzetta ufficiale n. 63 del 15 marzo 1991.

  14. Art. 18. 2. Fino alla data del 31 dicembre 2021 continuano ad Modalità di aggiornamento applicarsi le disposizioni e le tariffe di competenza del- e modifica degli allegati le regioni e province autonome e delle Aziende sanita- 1. Con decreto del Ministro della salute, di concerto rie locali di cui al decreto legislativo 19 novembre 2008, con il Ministro dell’economia e delle finanze, sulla base n. 194. di quanto previsto al titolo II, capo VI del regolamento Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà (UE) 2017/625, previa intesa della Conferenza perma- inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della nente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di autonome di Trento e di Bolzano, si può provvedere a: osservarlo e di farlo osservare. a) aggiornare gli importi delle tariffe di cui agli alle- gati 1 e 2, gli importi della tariffa oraria di cui all’allegato Dato a Roma, addì 2 febbraio 2021 3 nonché gli allegati 4, 5 e 6 del presente decreto relativi alle modalità di comunicazione, calcolo e rendicontazio- ne delle tariffe; MATTARELLA b) introdurre uno specifico contributo per la lotta alle malattie animali emergenti di cui all’articolo 6 del CONTE, Presidente del Con- regolamento (UE) 2016/429. siglio dei ministri e, ad in- 2. Con decreto del Ministro della salute previa intesa terim, Ministro delle poli- della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le tiche agricole alimentari regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si e forestali può provvedere ad aggiornare l’elenco delle attività di cui all’allegato 2, sezione 6, tabella A. AMENDOLA, Ministro per gli affari europei

  15. Art. 19. SPERANZA, Ministro della sa- Adempimenti dell’Unione lute 1. Ai sensi dell’articolo 113, paragrafo 1, lettera e) del BONAFEDE, Ministro della regolamento, il Ministero della salute entro il 31 agosto giustizia di ogni anno comunica alla Commissione, nella relazio- ne annuale, il link alla pagina web con le informazioni DI MAIO, Ministro degli af- pubbliche relative alle tariffe secondo quanto disposto fari esteri e della coope- dall’articolo 85 del regolamento. razione internazionale

  16. Art. 20. GUALTIERI, Ministro dell’eco- nomia e delle finanze Clausola di invarianza finanziaria PATUANELLI, Ministro dello 1. Dal presente decreto non devono derivare nuovi o sviluppo economico maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Am- ministrazioni provvederanno all’attuazione del presente Visto, il Guardasigilli: BONAFEDE — 20 — 13-3-2021 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 62 ALLEGATO 1 Tariffe per i controlli ufficiali e altre attività ufficiali effettuati dal Ministero della salute. Sezione 1 Tariffe per controlli ufficiali di cui al titolo II, capo V del regolamento (UE) 2017/625 effettuati presso il PCF e punto di controllo di cui all’articolo 53, paragrafo 1, lettera a) del regolamento su partite di animali e merci che entrano nell’Unione Tabella A PARTITE DI ANIMALI VIVI: a) Bovini, equini, suini, ovini, caprini, - 55 EURO per partita, fino a 6 volatili da cortile, conigli e piccola tonnellate, e selvaggina di penna o di pelo, cinghiali e - 9 EURO per tonnellata ruminanti supplementare, fino a 46 tonnellate, o - 420 EURO per partita, oltre le 46 tonnellate; o b) Altre specie animali - 55 EURO per partita, fino a 46 tonnellate, o - 420 EURO per partita, oltre le 46 tonnellate; PARTITE DI CARNI: - 55 EURO per partita, fino a 6 tonnellate, e - 9 EURO per tonnellata supplementare, fino a 46 tonnellate, o - 420 EURO per partita, oltre le 46 tonnellate. PARTITE DI PRODOTTI DELLA PESCA: a) Prodotti della pesca non alla rinfusa: - 55 EURO per partita, fino a 6 tonnellate, e - 9 EURO per tonnellata supplementare, fino a 46 tonnellate, o - 420 EURO per partita, oltre le 46 tonnellate; b) Prodotti della pesca trasportati come - 600 EURO per peschereccio, con un carico alla rinfusa: carico di prodotti della pesca fino a 500 tonnellate, - 1200 EURO per peschereccio, con un — 21 — 13-3-2021 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 62 carico di prodotti della pesca superiore a 500 tonnellate e fino a 1000 tonnellate, - 2400 EURO per peschereccio, con un carico di prodotti della pesca superiore a 1000 tonnellate e fino a 2000 tonnellate, - 3600 EURO per peschereccio, con un carico di prodotti della pesca superiore a 2000 tonnellate. PARTITE DI PRODOTTI A BASE DI CARNE, DI CARNI DI POLLAME, SELVAGGINA SELVATICA, CONIGLIO O SELVAGGINA DI ALLEVAMENTO: - 55 EURO per partita, fino a 6 tonnellate, e - 9 EURO per tonnellata supplementare, fino a 46 tonnellate, oppure - 420 EURO per partita, oltre le 46 tonnellate; PARTITE DI ALTRI PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE DIVERSI DAI PRODOTTI A BASE DI CARNE DESTINATI AL CONSUMO UMANO: a) Altri prodotti di origine animale -55 EURO per partita, fino a 6 destinati al consumo umano non alla rinfusa: tonnellate, e -9 EURO per tonnellata supplementare, fino a 46 tonnellate, oppure -420 EURO per partita, oltre le 46 tonnellate. b) Altri prodotti di origine animale -600 EURO per nave, con un carico di destinati al consumo umano trasportati come prodotti fino a 500 tonnellate, carico alla rinfusa: -1200 EURO per nave, con un carico di prodotti superiore a 500 tonnellate e fino a 1000 tonnellate, -2400 EURO per nave, con un carico di prodotti superiore a 1000 tonnellate e fino a 2000 tonnellate, -3600 EURO per nave, con un carico di prodotti superiore a 2000 tonnellate. PARTITE DI SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE O DI MANGIMI DI ORIGINE ANIMALE: a) Partite di sottoprodotti di origine - 55 EURO per partita, fino a 6 animale e mangimi di origine animale tonnellate, — 22 — 13-3-2021 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 62 trasportate non alla rinfusa: - 9 EURO per tonnellata supplementare, fino a 46 tonnellate, o - 420 EURO per partita, oltre le 46 tonnellate; b) Partite di sottoprodotti di origine - 600 EURO per nave, con un animale e mangimi di origine animale carico di prodotti fino a 500 tonnellate, trasportate come carico alla rinfusa: - 1200 EURO per nave, con un carico di prodotti superiore a 500 tonnellate e fino a 1000 tonnellate, - 2400 EURO per nave, con un carico di prodotti superiore a 1000 tonnellate e fino a 2000 tonnellate, - 3600 EURO per nave, con un carico di prodotti superiore a 2000 tonnellate. PARTITE DI ANIMALI E MERCI IN TRANSITO O TRASBORDATE PROVENIENTI DA PAESI TERZI O CHE SONO CONSEGNATE A NAVI IN USCITA DALL’UNIONE OPPURE A BASI MILITARI DELLA NATO O DEGLI STATI UNITI: - 30 EURO per partita, con una maggiorazione di 20 EURO per quarto d’ora di lavoro svolto da ogni addetto ai controlli. Qualora a seguito di un controllo ufficiale sono rilasciati più certificati ufficiali, è applicata la tariffa corrispondente ad una sola attività di controllo L'importo della tariffa per il rilascio del DSCE per l’importazione nell’Unione di partite di cui alla presente sezione lettera A) soggette al frazionamento al PCF è calcolato per ciascuna frazione sulla base degli stessi criteri di cui alle singole categorie Tabella B PARTITE DI MANGIMI DI ORIGINE NON ANIMALE, ALIMENTI DI ORIGINE NON ANIMALE E MATERIALI DESTINATI A VENIRE A CONTATTO CON ALIMENTI di cui all’articolo 47, paragrafo 1, lettere d), e) e f) del regolamento (UE) 2017/625: a) L'importo della tariffa per il controllo - 55 EURO per partita, fino a 60 sanitario ufficiale presso il PCF o il punto di tonnellate, controllo di mangimi di origine non animale - 0,9 EURO per tonnellata è fissata in: supplementare, fino a 460 tonnellate, - o 420 EURO per partita oltre le 460 tonnellate. b) L'importo della tariffa per il controllo -55 EURO per partita, fino a 60 sanitario ufficiale presso il PCF o il punto di tonnellate, controllo di una partita di alimenti di origine — 23 — 13-3-2021 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 62 non animale è fissata in: -0,9 EURO per tonnellata supplementare, fino a 460 tonnellate -o 420 EURO per partita oltre le 460 tonnellate. c) L'importo della tariffa per il controllo -55 EURO per partita. sanitario ufficiale presso il posto di controllo frontaliero o il punto di controllo di una partita di materiali destinati a venire a contatto con alimenti è fissata in: L'importo della tariffa per il rilascio del DSCE per l’importazione nell’Unione di partite di cui alla presente Tabella B) soggette al frazionamento al posto di controllo frontaliero è calcolato per ciascuna frazione sulla base degli stessi criteri di cui alle singole categorie. Tabella C Partite di mangimi di origine non animale, - 15 euro per partita alimenti di origine non animale e materiali destinati a venire a contatto con alimenti soggette ai controlli ufficiali e ad altre attività ufficiali presso i PCF e i punti di controllo in conformità alle disposizioni contenute negli articoli da 44 a 46 del regolamento (UE) 2017/625: Tabella D Partite controllate ai sensi dell’articolo 6 del regolamento delegato (UE) 2019/2126 della Commissione del 10 ottobre 2019: Controllo documentale su partite di prodotti - 55 EURO per partita della pesca destinati al consumo umano, catturati da navi battenti bandiera di uno Stato membro, scaricati in paesi terzi: — 24 — 13-3-2021 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 62 Tabella E Partite di sottoprodotti di origine animale soggette a controllo del sigillo da parte dei PCF - 30 EURO per partita, con una maggiorazione di 20 EURO per quarto d’ora di lavoro svolto da ogni addetto ai controlli Sezione 2 Tariffe per controlli ufficiali di cui al titolo II, capo V del Regolamento (UE) 2017/625 effettuati dal PCF presso i depositi di cui all’articolo 23 del Regolamento (UE) 2019/2124. L'importo della tariffa per il rilascio del certificato ufficiale che accompagna le partite di prodotti di origine animale, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale, prodotti derivati, fieno e paglia e prodotti - 55 EURO per partita composti provenienti da paesi terzi, che sono consegnate a navi in uscita dall’Unione oppure a basi militari della NATO o degli Stati Uniti è fissato in: L'importo della tariffa per il rilascio del DSCE che accompagna le partite di prodotti di origine animale, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale, prodotti derivati, fieno e paglia e prodotti composti - 55 EURO per provenienti da paesi terzi, che sono trasportate verso altri partita. paesi terzi, altri depositi e luoghi di smaltimento è fissato in: Sezione 3 Tariffe per i controlli ufficiali svolti dal Ministero della salute per il riconoscimento dei depositi di cui all’articolo 23 del regolamento (UE) 2019/2124 L’importo della tariffa relativa al riconoscimento dei depositi di cui all’articolo 23 del regolamento (UE) 2019/2124 da parte del 1.500,00 EURO Ministero della salute è fissata in: Le tariffe di cui alla presente sezione devono essere corrisposte dagli operatori al Ministero della salute. — 25 — 13-3-2021 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 62 Sezione 4 Tariffe per i controlli ufficiali svolti dal Ministero della salute sulle navi officina - FV, sulle navi deposito frigorifero – ZV e sulle navi reefer vessel. Le tariffe di cui alla presente sezione devono essere corrisposte dagli operatori al Ministero della salute. Tabella A – Costi complessivi delle missioni per il riconoscimento delle navi officina -FV, delle navi deposito frigorifero – ZV e delle navi reefer vessel in acque internazionali. Le tariffe forfettarie individuate nella presente tabella sono relative al controllo ufficiale di competenza del Ministero della salute ai fini del riconoscimento e della verifica del mantenimento dei requisiti delle navi officina -FV, delle navi deposito frigorifero – ZV e delle navi reefer vessel in acque internazionali, di cui agli articoli 4, comma 1 e 2. Le missioni di cui alla presente tabella durano ordinariamente tre giorni. In tal caso, si applicano le tariffe di cui alla seconda colonna. Per ciascun giorno successivo al terzo, fino ad un massimo di cinque giorni, si applicano le tariffe previste nella terza colonna. La missione è effettuata da due unità di personale del Ministero. COSTO PER COSTO PER OGNI GIORNO MISSIONE DI 3 DI MISSIONE SUCCESSIVO DESTINAZIONE GIORNI AL TERZO (EURO) (EURO) EUROPA DEL NORD 6272,11 1157,37 EUROPA 5472,11 957,37 MEDITERRANEA ASIA ORIENTALE 10972,11 1257,37 ASIA CENTRALE 8672,11 957,37 AFRICA DEL NORD 4572,11 957,37 AFRICA CENTRALE 10672,11 957,37 AFRICA DEL SUD 8272,11 957,37 AMERICA DEL NORD 9472,11 1157,37 AMERICA 9472,11 957,37 CENTRALE AMERICA DEL SUD 9472,11 957,37 OCEANIA 7972,11 1057,37 — 26 — 13-3-2021 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 62 Tabella B – Tariffa per il riconoscimento delle navi officina - FV, delle navi deposito frigorifero – ZV e delle navi reefer vessel. La tariffa forfettaria individuata nella presente tabella è relativa al controllo ufficiale di competenza del Ministero della salute ai fini del riconoscimento delle navi officina -FV, delle navi deposito frigorifero – ZV e delle navi reefer vessel di cui all’articolo 4, commi 1 e 3 ATTIVITA’ TARIFFA (EURO) Riconoscimento delle navi officina – FV, delle navi deposito frigorifero – ZV e delle navi e 1500,00 reefer vessel Tabella C - Tariffa annuale forfettaria per i controlli ufficiali sulle navi officina – FV, sulle navi deposito frigorifero - ZV e sulle navi reefer vessel in acque nazionali. Per i controlli ufficiali finalizzati alla verifica del mantenimento dei requisiti delle navi officina – FV, delle navi deposito frigorifero – ZV e delle navi reefer vessel, che si trovano in acque nazionali, di cui all’articolo 4, comma 4, il Ministero della salute applica le tariffe di cui alla presente tabella. Le tariffe forfettarie annue sono differenziate in tre livelli di rischio. Tali criteri sono riferiti ad ogni singolo stabilimento/nave. Le tariffe di cui alla presente tabella, in quanto forfettarie, si applicano a prescindere dall’esecuzione del controllo ufficiale. Livello di rischio Basso Medio Alto 100 200 300 Sezione 5 Tariffe per controllo ufficiale e le altre attività ufficiali per l’esportazione ATTIVITA’ TARIFFA (EURO) a) Controllo ufficiale finalizzato all’abilitazione 1500 all’esportazione, incluso eventuale sopralluogo b) Controllo ufficiale finalizzato alla verifica della risoluzione di non conformità per l’esportazione, incluso 1000 eventuale sopralluogo c) “Ricertificazione annuale” per il mantenimento 100 per dello stabilimento in liste export (il pagamento deve stabilimento/anno e per essere fatto entro il mese di giugno di ogni anno) paese terzo/anno — 27 — 13-3-2021 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 62 ALLEGATO 2 Tariffe per i controlli ufficiali effettuati negli stabilimenti ai sensi dell’allegato IV capo II del regolamento. Per le attività delle sezioni da 1 a 5 del presente allegato si considerano come dati produttivi: - il numero di capi macellati/lavorati al mese nello stabilimento per le sezioni 1 e 3; - i quantitativi come indicati nelle sezioni 2, 4 e 5 rispettivamente di carne, latte e prodotti della pesca e dell’acquacoltura. Sezione 1 - Tariffe per controlli ufficiali nei macelli. Le tariffe della tabella della presente sezione si applicano agli stabilimenti riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. 853/2004, allegato III: x Sezione I: macelli di ungulati domestici – SH x Sezione II: macelli di pollame e lagomorfi – SH x Sezione III: macelli di selvaggina di allevamento – SH Le tariffe si applicano anche quando l’ispezione ante mortem è effettuata al di fuori del macello. Tariffe per controlli ufficiali nei macelli Tariffa Specie e categoria Euro/capo BOVINI GIOVANI (1) 2 BOVINI ADULTI (1) 5 (di età uguale o superiore a 8 mesi) SOLIPEDI/EQUIDI 3 SUINI E CINGHIALI di peso inferiore a 25 Kg (2) 0,5 SUINI E CINGHIALI di peso uguale o superiore a 25 Kg (2) 1 OVINI, CAPRINI E ALTRI PICCOLI RUMINANTI 0,15 di peso inferiore a 12 Kg (2) OVINI, CAPRINI E ALTRI PICCOLI RUMINANTI 0,25 di peso uguale o superiore a 12 Kg (2) POLLAME (3), FARAONE E FAGIANI 0,005 ANATRE E OCHE 0,01 TACCHINI 0,025 CONIGLI E ALTRI LAGOMORFI 0,005 — 28 — 13-3-2021 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 62 QUAGLIE, PERNICI E PICCIONI 0,002 RATITI 0,5 (1) Bovini, inclusi gli ungulati domestici delle specie Bubalus e Bison (2) Peso riferito alla carcassa. (3) Pollame del genere Gallus Sezione 2 - Tariffe per controlli ufficiali nei laboratori di sezionamento. Le tariffe della tabella della presente sezione si applicano agli stabilimenti riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. 853/2004, allegato III: x Sezioni I, III e IV: laboratori di sezionamento di carni di ungulati domestici, di carni di selvaggina di ungulati selvatici allevati e di carni di selvaggina selvatica grossa – CP x Sezioni II, III e IV: laboratori di sezionamento di carni di pollame e lagomorfi e di carni di piccola selvaggina di penna e di pelo allevata o cacciata – CP Tariffe per controlli ufficiali nei laboratori di sezionamento. Euro/tonnellata introdotta ed Specie effettivamente sezionata (*) carni bovine (1), suine, equine, ovine e caprine (regolamento (CE) 2 n. 853/2004 allegato III, sezione I) domestiche carni di pollame (2) e di conigli di allevamento (regolamento (CE) n. 1,5 853/2004 allegato III, sezione II) di selvaggina di carni di piccola selvaggina di 1,5 allevamento penna (3) e di pelo (regolamento (CE) n. 853/2004 allegato III, sezione III) e carni di ratiti (4) 3 selvatica (regolamento (CE) n. 853/2004 allegato III, carni di cinghiali e ruminanti 2 sezione IV) (*) in caso di stabilimenti riconosciuti per l’attività sia dell’allegato 2, sezione 2 sia dell’allegato 2, sezione 6, tabella A, “VI Prodotti a base di carne: Impianto di lavorazione – PP”, la tariffa dell’allegato 2, sezione 2 viene calcolata sulla base delle tonnellate di carne commercializzate come carne fresca anziché sulle tonnellate di carni introdotte; non si applica, pertanto, la previsione — 29 — 13-3-2021 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 62 dell’articolo 6, comma 2, in relazione all’applicazione della tariffa più favorevole all’operatore rispetto alla tariffa su base oraria. (1) inclusi gli ungulati domestici delle specie Bubalus e Bison (2) incluse le carni: del genere Gallus e di faraona, anatra, oca e tacchino (3) incluse le carni delle specie: quaglie, piccioni, fagiani e pernici (4) incluse le carni delle specie: struzzo, emù, nandù Sezione 3 - Tariffe per controlli ufficiali nei laboratori di lavorazione della selvaggina. Le tariffe della tabella della presente sezione si applicano agli stabilimenti riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. 853/2004, allegato III, sezione IV: centri di lavorazione della selvaggina - GHE, relativamente alla selvaggina cacciata o abbattuta nell’ambito dei piani di controllo, come da normative nazionali e regionali sulla protezione della fauna omeoterma. Tariffe per controlli ufficiali nei laboratori di lavorazione della selvaggina. Specie di selvaggina cacciata o abbattuta nei piani di Euro/capo controllo Piccola selvaggina di penna 0,005 Piccola selvaggina di pelo 0,01 Ratiti 0,5 Cinghiali 1,5 Ruminanti 0,5 Sezione 4 - Tariffe per controlli ufficiali della produzione di latte. Le tariffe della tabella della presente sezione si applicano agli stabilimenti riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. 853/2004, allegato III, sezione IX: x Latte e prodotti a base di latte: Centro di standardizzazione - PP x Latte e prodotti a base di latte: Trattamento termico - PP Tariffe per controlli ufficiali della produzione di latte. Fasce produttive mensili Euro Per le prime 30 tonnellate (1) 1 Per ogni tonnellata supplementare (2) 0,5/tonnellata (1) Tonnellate introdotte e lavorate nello stesso stabilimento. (2) Ogni tonnellata supplementare introdotta e lavorata nello stesso stabilimento, oltre le prime 30 tonnellate. — 30 — 13-3-2021 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 62 Sezione 5 – Tariffe per controlli ufficiali della produzione e immissione in commercio dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura. Le tariffe della tabella della presente sezione si applicano agli stabilimenti riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. 853/2004, allegato III: a) Sezione VIII: prodotti della pesca – Impianti dei prodotti della pesca freschi - FFPP b) Sezione VIII: prodotti della pesca – mercato ittico all’ingrosso - WM c) Sezione VIII: prodotti della pesca – impianto collettivo per le aste - AH Tariffe per controlli ufficiali della produzione e immissione in commercio dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura. Euro/tonnellata Euro/per ogni Fase di esecuzione del controllo per le prime 50 tonnellata ufficiale tonnellate del mese supplementare mensile Prima immissione in commercio di prodotti della pesca e 1 0,5 dell'acquacoltura - FFPP Prima vendita nel mercato del pesce 0,5 0,25 – AH, WM Prima vendita in caso di mancanza o insufficienza del grado di freschezza e/o delle dimensioni, 1 0,5 conformemente al regolamento (CE) n. 2406/96 Sezione 6 - Stabilimenti assoggettati a tariffe forfettarie annue. Tabella A - Tipologia di attività produttiva dello stabilimento. Attività produttiva dello Livello di rischio stabilimento Note Basso Medio Alto Caccia Esclusione produzione primaria Attività registrate 852 Pesca Imprese registrate 852 che Esclusione Produzione effettuano attività di pesca Primaria Raccolta molluschi Imprese Esclusione Produzione registrate 852 che effettuano attività Primaria di produzione/raccolta molluschi — 31 — 13-3-2021 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 62 Produzione di alimenti in Esclusione Produzione allevamento per la vendita diretta al Primaria consumatore latte crudo e uova Raccolta vegetali spontanei Esclusione Produzione Primaria Coltivazioni permanenti ad uso Esclusione Produzione alimentare umano Primaria Coltivazioni non permanenti ad uso Esclusione Produzione alimentare umano Primaria Lavorazione di frutta e di ortaggi (esclusi i succhi di frutta e di 200 400 800 ortaggi) Produzione di bevande di frutta /ortaggi 200 400 800 Produzione di olii e grassi vegetali 200 400 800 Produzione di bevande alcoliche 200 400 800 Lavorazione di cereali, semi, legumi e tuberi 200 400 800 Produzione di zucchero 200 400 800 Lavorazione del caffè 200 400 800 Lavorazione del tè ed altri vegetali Inclusi i botanicals ai per infusi sensi delle LL.GG. Ministero della salute e 200 400 800 del DM 10 agosto 2018 Produzione di pasta secca e/o fresca 200 400 800 Produzione di pane, pizza e prodotti da forno e di pasticceria - freschi e 200 400 800 secchi Produzione di prodotti di gelateria (in impianti non riconosciuti) 200 400 800 Produzione e lavorazione del cioccolato, produzione pastigliaggi, 200 400 800 gomme, confetti, caramelle, ecc. Produzione di cibi pronti in genere Incluse le preparazioni alimentari (esempio: ingrediente o ingrediente composto ai sensi del regolamento (UE) 200 400 800 n.1169/2011) e gli alimenti in confezione non ricompresi nelle altre tipologie di attività. — 32 — 13-3-2021 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 62 Produzione delle bibite analcoliche, delle acque minerali e di altre acque 200 400 800 in bottiglia Sale Produzione, lavorazione e/o confezionamento del 200 400 800 sale Macellazione ed eviscerazione di Esclusione in quanto prodotti della pesca presso aziende connessa alla di acquacoltura produzione primaria in azienda/allevamento Macellazione di avicunicoli presso Esclusione in quanto aziende agricole connessa alla produzione primaria in azienda/allevamento Lavorazione e trasformazione di E’ escluso dal carne, prodotti a base di carne e pagamento della tariffa preparazioni di carne in impianti qualora questa sia non riconosciuti funzionalmente l’unica attività dello annessi a esercizio di vendita, stabilimento, in quanto contigui o meno ad essi come attività registrata 200 400 800 non può commercializzare all’ingrosso una quantità superiore al 50% della propria produzione Lavorazione e trasformazione di E’ escluso dal prodotti della pesca in impianti non pagamento della tariffa riconosciuti funzionalmente annessi qualora questa sia a esercizio di vendita, contigui o l’unica attività dello meno ad essi stabilimento, in quanto come attività registrata non può 200 400 800 commercializzare all’ingrosso una quantità superiore al 50% della propria produzione — 33 — 13-3-2021 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 62 Raccolta e lavorazione di prodotti dell'apiario inteso come centro di conferimento e non come Raccolta e lavorazione produzione primaria di prodotti dell'apiario (in stabilimenti registrati o riconosciuti): miele, propoli, pappa reale, polline, ecc. Sono compresi 200 400 800 stabilimenti registrati e riconosciuti che effettuano la lavorazione e/o miscelazione del miele e dei prodotti dell’apiario (attività post primaria) Imprese registrate 852 che effettuano attività di centro di 200 400 800 raccolta uova (CC) non annesso a stabilimento riconosciuto Produzione di prodotti a base di E’ escluso dal latte (in impianti non riconosciuti) pagamento della tariffa qualora questa sia l’unica attività dello stabilimento, in quanto come attività registrata 200 400 800 non può commercializzare all’ingrosso una quantità superiore al 50% della propria produzione Ristorazione collettiva (comunità ed Inclusa ristorazione di eventi) comunità ed eventi (catering e sale ricevimenti). Sono esclusi: 200 400 800  i terminali di sola somministrazione dei pasti; — 34 — 13-3-2021 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 62  i centri cottura che preparano il pasto (caldo o freddo in funzione della ricetta) e lo somministrano in loco in legame espresso (cook and serve), senza trasporto Ristorazione pubblica Esclusione dal pagamento della tariffa Commercio all'ingrosso di alimenti Sono assoggettati alla e bevande, cash and carry tariffa anche i mercati 200 400 800 generali e i mercati ortofrutticoli Commercio al dettaglio di alimenti Escluso dal pagamento e bevande della tariffa Commercio ambulante Escluso dal pagamento della tariffa Deposito conto terzi di alimenti non La tariffa deve essere soggetto a riconoscimento corrisposta dall’operatore che ha la proprietà o la disponibilità dello stabilimento di deposito, anche qualora lo subaffitti. 200 400 800 Sono esclusi gli stabilimenti che rientrano nella fattispecie di cui all'articolo 1 comma 7 del presente decreto Piattaforma di distribuzione 200 400 800 alimenti Deposito funzionalmente ma non materialmente annesso ad esercizi di produzione e o vendita di 200 400 800 alimenti Trasporto di alimenti e bevande Escluso dal pagamento conto terzi della tariffa Produzione di germogli per l'alimentazione umana e di semi per 200 400 800 la produzione di germogli Industrie Produzione e/o Produzione/Trasformazione/Confez confezionamento di: ionamento Alimenti a fini medici 200 400 800 speciali e altri alimenti ex direttiva  integratori alimentari 2009/39/CE e modifiche e/o ex direttiva — 35 — 13-3-2021 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 62 aggiornamenti ad esclusione di 2002/46/CE quelli destinati a lattanti e a bambini  alimenti nella prima infanzia addizionati di vitamine e minerali ex regolamento (CE) n. 1925/2006 Industrie Produzione e/o Produzione/Trasformazione/confezi confezionamento di: onamento formule per lattanti e di  alimenti proseguimento (direttiva 141/2006, destinati alla prima modifiche e/o aggiornamenti), latti infanzia (direttiva destinati ai bambini e alimenti per 2009/39/CE; direttiva la prima infanzia (direttiva 2006/141/CE e 125/2006, modifiche e/o direttiva 125/2006/CE) aggiornamenti) alimenti a fini medici speciali e altri dietetici  alimenti (direttiva 2009/39, modifiche e/o destinati a fini medici aggiornamenti) destinati a lattanti e speciali compresi bambini nella prima infanzia quelli per la prima 200 400 800 infanzia (dir. 2009/39/CE; dir. 1999/21/CE, dir. 141/2006/CE)  alimenti destinati ad un’alimentazione particolare, ad esclusione delle categorie ii) e iii) (dir. 2009/39/CE) Produzione e confezionamento di Produzione e/o additivi alimentari, aromi alimentari confezionamento e/o ed enzimi alimentari deposito all’ingrosso di 200 400 800 additivi alimentari, aromi alimentari ed enzimi alimentari Deposito frigorifero autonomo – CS 200 400 800 Impianto autonomo di Sono compresi gli riconfezionamento –RW stabilimenti che effettuano cernita, frazionamento e 200 400 800 ghiacciatura dei prodotti della pesca Mercato all'ingrosso – WM Allegato 2, sezione 5 200 400 800 I Carni di ungulati domestici: Allegato 2, sezione 1 Macelli - SH bovini, suini, ovini, — 36 — 13-3-2021 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 62 caprini, equini, ratiti I Carni di ungulati domestici: Allegato 2, sezione 2 Laboratorio di sezionamento – CP II Carni di pollame e di lagomorfi: Allegato 2, sezione 1 Macello – SH II Carni di pollame e di lagomorfi: Allegato 2, sezione 2 Laboratorio di sezionamento – CP III Carni di selvaggina allevata: Allegato 2, sezione 1 Macello – SH III Carni di selvaggina allevata: Allegato 2, sezione 2 Laboratorio di sezionamento – CP IV Carni di selvaggina cacciata: Allegato 2, sezione 2 Laboratorio di sezionamento – CP IV Carni di selvaggina cacciata: Centro di lavorazione selvaggina- Allegato 2, sezione 3 GHE V Carni macinate, preparazioni di carni e carni separate meccanicamente: Carni macinate – 200 400 800 MM V Carni macinate, preparazioni di carni e carni separate 200 400 800 meccanicamente: Preparazioni di carni – MP V Carni macinate, preparazioni di carni e carni separate meccanicamente: Carni separate 200 400 800 Meccanicamente – MSM VI Prodotti a base di carne: Qualora lo Impianto di lavorazione – PP stabilimento sia riconosciuto anche per la sezione 2, dell’allegato 2, corrisponde la tariffa della sezione 6 e la 200 400 800 tariffa della sezione 2, dell’allegato 2, calcolata esclusivamente sulla base dei quantitativi commercializzati come carne fresca. VII Molluschi bivalvi vivi: Centro di depurazione – PC 200 400 800 VII Molluschi bivalvi vivi: Centro di spedizione – DC 200 400 800 — 37 — 13-3-2021 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 62 VII Prodotti della pesca: Nave Allegato 1, Sezione 4 officina - FV VII Prodotti della pesca: Nave Allegato 1, Sezione 4 deposito frigorifero – ZV VII Prodotti della pesca: Impianti Allegato 2, Sezione 5 prodotti della pesca freschi – FFPP VII Prodotti della pesca: Impianto per carni di pesce separate 200 400 800 meccanicamente – MSM VII Prodotti della pesca: Impianto 200 400 800 di trasformazione – PP VII Prodotti della pesca: Mercato Allegato 2, Sezione 5 ittico – WM VII Prodotti della pesca: Impianto Allegato 2, Sezione 5 collettivo delle aste – AH IX Latte e prodotti a base di latte: Tariffa della sezione 6 Centro di raccolta – CC prevista solo se il 200 400 800 Centro di raccolta – CC è autonomo IX Latte e prodotti a base di latte: Allegato 2, Sezione 4 Centro di standardizzazione – PP IX Latte e prodotti a base di latte: Allegato 2, Sezione 4 Trattamento termico – PP IX Latte e prodotti a base di latte: Stabilimento di trasformazione – PP 200 400 800 IX Latte e prodotti a base di latte: Stagionatura – PP 200 400 800 X Uova e ovo prodotti: Centro di imballaggio – EPC 200 400 800 X Uova e ovo prodotti: Stabilimento produzione uova 200 400 800 liquide – LEP X Uova e ovo prodotti: Stabilimento di trasformazione – PP 200 400 800 XI Cosce di rana e lumache: Macello – SH 200 400 800 XI Cosce di rana e lumache: Stabilimento di trasformazione – PP 200 400 800 XII Grassi animali fusi: Centro di raccolta – CC 200 400 800 XII Grassi animali fusi: Stabilimento di trasformazione – PP 200 400 800 XIII Stomaci, vesciche e intestini Sono compresi tutti gli 200 400 800 trattati: Stabilimento di stabilimenti che — 38 — 13-3-2021 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 62 trasformazione – PP procedono alla lavorazione delle trippe mediante lavaggio, sbiancatura e cottura per la successiva commercializzazione, nonché tutti gli stabilimenti che procedono alla lavorazione delle vesciche e delle budella per la produzione di involucri naturali per gli insaccati XIV Gelatine: Centro di raccolta 200 400 800 (ossa e pelli) – CC XIV Gelatine: Stabilimento di 200 400 800 trasformazione – PP XV Collagene: Centro di raccolta 200 400 800 (ossa e pelli) – CC XV Collagene: Stabilimento di 200 400 800 trasformazione – PP XVI Prodotti altamente raffinati – Solfato di condroitina PP altamente raffinato, acido ialuronico, altri prodotti di cartilagine 200 400 800 idrolizzata, chitosano, glucosamina, caglio, colla di pesce e amminoacidi Sezione 7 Tariffa forfettaria per l’ispezione ante mortem in caso di macellazione d’urgenza al di fuori del macello (in azienda/allevamento).  Tariffa Euro/capo Tariffa forfettaria per l’ispezione ante mortem in caso di macellazione d’urgenza al di fuori del macello (in 20 azienda/allevamento) La tariffa di cui alla presente sezione è applicata indipendentemente dall’esito dell’ispezione ante mortem. — 39 — 13-3-2021 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 62 Sezione 8 Tariffe per il riconoscimento (condizionato e definitivo), per la registrazione e per i relativi aggiornamenti e per le autorizzazioni. Attività Euro Tariffa forfettaria per il riconoscimento, inclusiva delle prime 3 ore di attività del controllo ufficiale e dei 1 300 sopralluoghi, indipendentemente dal numero di addetti al controllo ufficiale. Tariffa per ogni ora di controllo ufficiale successiva alle Tariffa su base 2 prime 3 ore di cui al punto 1, necessaria per concludere il oraria di cui all’art. procedimento di riconoscimento. 10, comma 2 Tariffa forfettaria per l’aggiornamento dell’atto di riconoscimento, inclusiva di 2 ore di attività del controllo 3 100 ufficiale e dei sopralluoghi, indipendentemente dal numero di addetti al controllo ufficiale. Tariffa per ogni ora di controllo ufficiale successiva alle 2 Tariffa su base ore di cui al punto 3, necessaria per concludere il 4 oraria di cui all’art. procedimento di aggiornamento dell’atto di 10, comma 2 riconoscimento. Tariffa forfettaria per l’aggiornamento dell’atto di 5 50 riconoscimento senza sopralluogo. Tariffa per ogni ora impiegata dall’Autorità Competente per il Tariffa su base 6 rilascio delle autorizzazioni, incluso l’eventuale sopralluogo, oraria di cui all’art. ai sensi dell’articolo 6, comma 15 del presente decreto 10, comma 2 Tariffa forfettaria per la registrazione e per 7 20 l’aggiornamento Sezione 9 Tariffe forfettarie per l’ispezione effettuata dal veterinario dell’Azienda sanitaria locale in caso di macellazione di animali fuori dal macello per autoconsumo e in caso di animali selvatici oggetto di attività venatoria per autoconsumo o per cessione diretta. Tariffa (per seduta di macellazione) Euro a) tariffa forfettaria, comprensiva dell’ispezione del primo animale e delle 15 spese di viaggio b) tariffa forfettaria per ogni animale ispezionato successivo al primo 5 Alle tariffe di cui alla presente sezione devono essere aggiunte le spese per analisi di laboratorio (ad esempio ricerca della Trichinella), ove previste. — 40 — 13-3-2021 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 62 ALLEGATO 3 Sezione 1 - Tariffa oraria. L’importo della tariffa oraria di cui all’articolo 10, comma 1 del presente decreto è di Euro 80. Sezione 2 - Fascia oraria ordinaria di apertura dei PCF del Ministero della salute. Per le finalità di cui al presente decreto, la fascia oraria ordinaria di apertura degli uffici è determinata in conformità a quanto stabilito per gli uffici del Dipartimento delle dogane e delle imposte dirette, nell'articolo 1, commi 1 e 4, del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374, e successive modificazioni. Sezione 3 – Tariffe per la controversia. Le tariffe di cui alla presente sezione dovranno essere versate anticipatamente dall’operatore all’Istituto Superiore di Sanità. Attività richiesta Tariffa (Euro) Esame documentale (dell’analisi, della prova o della 500 diagnosi iniziale) Altre analisi, prove o diagnosi 500 — 41 — 13-3-2021 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 62 ALLEGATO 4 MODULI PER COMUNICAZIONI Modulo 1 (articolo 13, comma 1) COMUNICAZIONE DEL VETERINARIO UFFICIALE ALL’AZIENDA SANITARIA LOCALE RELATIVA AI DATI PER IL CALCOLO DELLE TARIFFE PER CONTROLLI UFFICIALI NEI MACELLI (allegato 2, sezione 1) DATI PER IL CALCOLO DELLE TARIFFE PER CONTROLLI UFFICIALI NEI MACELLI (allegato 2, sezione 1) DATI IDENTIFICATIVI DELLO STABILIMENTO (a cura dell’Azienda sanitaria locale): PERIODO DI RIFERIMENTO (MESE/ANNO): NUMERO CAPI MACELLATI SPECIE/CATEGORIA DALLE ORE 6.00 ALLE ORE 18.00 TARIFFA EURO/CAPO (1) BOVINI GIOVANI (2) 2 BOVINI ADULTI (2) 5 (di età uguale o superiore a 8 mesi) SOLIPEDI/EQUIDI 3 SUINI E CINGHIALI, carcassa di peso < 25 Kg 0.5 SUINI E CINGHIALI, carcassa di peso > 25 Kg 1 OVINI, CAPRINI E ALTRI PICCOLI RUMINANTI, 0.15 carcassa di peso < 12 Kg OVINI, CAPRINI E ALTRI PICCOLI RUMINANTI, 0.25 carcassa di peso > 12 Kg POLLAME (3), FARAONE E FAGIANI 0.005 ANATRE E OCHE 0.01 TACCHINI 0.025 CONIGLI E ALTRI LAGOMORFI 0.005 QUAGLIE, PERNICI E PICCIONI 0.002 RATITI 0.5 DATI PER IL CALCOLO DELLA TARIFFA SU BASE ORARIA (articolo 10, comma 2) NUMERO ORE DEL CONTROLLO UFFICIALE/ALTRA ATTIVITA’ ORARIO TARIFFA ORARIA UFFICIALE (4) DALLE ORE 6.00 ALLE ORE 18.00 PER CONTROLLO UFFICIALE RELATIVO ALL’ATTIVITÀ DI MACELLAZIONE E NELL’ARCO DELLE 24 ORE PER CONTROLLO UFFICIALE PROGRAMMATO Allegato 3, sezione 1 DALL’AZIENDA SANITARIA LOCALE (esclusi: articolo 8, comma 1 e articolo 9, comma 1) DATI PER IL CALCOLO DELLA TARIFFA SU BASE ORARIA CON MAGGIORAZIONE 30% (articolo 8, comma 1) NUMERO ORE DEL CONTROLLO UFFICIALE/ALTRA ATTIVITA’ ORARIO TARIFFA ORARIA UFFICIALE (4) A RICHIESTA: in orario compreso tra le ore 18.00 e le ore 6.00 nei giorni festivi Allegato 3, sezione 1 nei giorni feriali con richiesta inferiore alle 24 ore, rispetto all’orario previsto per l’effettuazione del controllo ufficiale o dell’altra attività ufficiale DATI PER IL CALCOLO DELLA TARIFFA SU BASE ORARIA (articolo 9, comma 1) NUMERO ORE DEL CONTROLLO UFFICIALE/ALTRA ATTIVITA’ ORARIO TARIFFA ORARIA UFFICIALE (4) A RICHIESTA, DALLE ORE 6.00 ALLE ORE 18.00 Allegato 3, sezione 1 (escluso articolo 8, comma 1) NOTE: (1) Ai fini della determinazione del NUMERO DI CAPI MACELLATI si contano i capi presentati all’ispezione post mortem dalle ore 6.00 alle ore 18.00 — 42 — 13-3-2021 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 62 (2) Bovini, inclusi gli ungulati domestici delle specie Bubalus e Bison (3) Pollame del genere Gallus (4) Somma delle ore e/o frazioni di ore impiegate da ciascun addetto per l’esecuzione del controllo ufficiale e delle altre attività ufficiali Modulo 2 (articolo 13, comma 2) COMUNICAZIONE DELL’OPERATORE DELLO STABILIMENTO DI CUI ALL’ALLEGATO 2, SEZIONE 2 ALL’AZIENDA SANITARIA LOCALE RELATIVA AI DATI PER IL CALCOLO DELLE TARIFFE PER CONTROLLI UFFICIALI NEI LABORATORI DI SEZIONAMENTO (allegato 2, sezione 2) DATI PER IL CALCOLO DELLE TARIFFE PER CONTROLLI UFFICIALI NEI LABORATORI DI SEZIONAMENTO (allegato 2, sezione 2) DATI IDENTIFICATIVI DELLO STABILIMENTO: PERIODO DI RIFERIMENTO (MESE/ANNO): TONNELLATE DI CARNE INTRODOTTA TARIFFA SPECIE CARNI ED EURO/TON EFFETTIVAMENTE SEZIONATA (1) BOVINE, SUINE, EQUINE, OVINE E 2 DOMESTICHE CAPRINE DI POLLAME E DI CONIGLI DI 1,5 ALLEVAMENTO DI PICCOLA SELVAGGINA DI PENNA 1,5 E DI PELO SELVAGGINA DI ALLEVAMENTO E SELVATICA DI RATITI (STRUZZO, EMU’, NANDU’) 3 DI CINGHIALI E RUMINANTI 2 NOTE: (1) Quantitativi di carni introdotti da altri stabilimenti ed effettivamente sezionati. In caso di stabilimenti riconosciuti per l’attività sia dell’allegato 2, sezione 2 sia dell’allegato 2, sezione 6, tabella A, “VI Prodotti a base di carne: Impianto di lavorazione – PP”, la tariffa dell’allegato 2, sezione 2 viene calcolata sulla base delle tonnellate di carne commercializzate come carne fresca anziché sulle tonnellate di carni introdotte.  Modulo 3 (articolo 13, comma 1) COMUNICAZIONE DEL VETERINARIO UFFICIALE ALL’AZIENDA SANITARIA LOCALE RELATIVA AI DATI PER IL CALCOLO DELLE TARIFFE PER CONTROLLI UFFICIALI NEGLI STABILIMENTI DI LAVORAZIONE DELLA SELVAGGINA – GHE, cacciata o abbattuta nei piani di controllo (allegato 2, sezione 3) DATI PER IL CALCOLO DELLE TARIFFE PER CONTROLLI UFFICIALI NEGLI STABILIMENTI DI LAVORAZIONE DELLA SELVAGGINA, cacciata o abbattuta nei piani di controllo (allegato 2, sezione 3) DATI IDENTIFICATIVI DELLO STABILIMENTO (a cura dell’Azienda sanitaria locale): PERIODO DI RIFERIMENTO (MESE/ANNO): NUMERO CAPI LAVORATI TARIFFA SPECIE/CATEGORIA DALLE ORE 6.00 ALLE ORE 18.00 EURO/CAPO (1) PICCOLA SELVAGGINA DI PENNA 0,005 PICCOLA SELVAGGINA DI PELO 0,01 RATITI (STRUZZO, EMU’, NANDU’) 0,5 CINGHIALI 1,5 RUMINANTI 0,5 TARIFFA SU BASE ORARIA AI SENSI DELL’ARTICOLO 10, COMMA 2 NUMERO ORE DEL CONTROLLO TARIFFA ORARIO UFFICIALE/ALTRA ATTIVITA’ UFFICIALE ORARIA (2) DALLE ORE 6.00 ALLE ORE 18.00 PER CONTROLLO UFFICIALE RELATIVO ALL’ATTIVITÀ DI LAVORAZIONE DELLA SELVAGGINA E NELL’ARCO DELLE 24 ORE PER CONTROLLO UFFICIALE PROGRAMMATO — 43 — 13-3-2021 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 62 DALL’AZIENDA SANITARIA LOCALE (esclusi: articolo 8, comma 1 e articolo 9, comma 1) TARIFFA SU BASE ORARIA CON MAGGIORAZIONE 30% (articolo 8, comma 1) NUMERO ORE DEL CONTROLLO TARIFFA ORARIO UFFICIALE/ALTRA ATTIVITA’ UFFICIALE ORARIA (2) A RICHIESTA: in orario compreso tra le ore 18.00 e le ore 6.00 nei giorni festivi nei giorni feriali con richiesta inferiore alle 24 ore, rispetto all’orario previsto per l’effettuazione del controllo ufficiale o dell’altra attività ufficiale DATI PER IL CALCOLO DELLA TARIFFA SU BASE ORARIA (articolo 9, comma 1) NUMERO ORE DEL CONTROLLO TARIFFA ORARIO UFFICIALE/ALTRA ATTIVITA’ UFFICIALE ORARIA (2) A RICHIESTA, DALLE ORE 6.00 ALLE ORE 18.00 Allegato 3, sezione 1 (escluso articolo 8, comma 1) NOTE: (1) Ai fini della determinazione del NUMERO DI CAPI LAVORATI si contano i capi presentati all’ispezione post mortem dalle ore 6.00 alle ore 18.00 (2) Somma delle ore e/o frazioni di ore impiegate da ciascun addetto per l’esecuzione del controllo ufficiale e delle altre attività ufficiali   Modulo 4 (articolo 13, comma 2) COMUNICAZIONE DELL’OPERATORE DELLO STABILIMENTO DI CUI ALL’ALLEGATO 2, SEZIONE 4 ALL’AZIENDA SANITARIA LOCALE RELATIVA AI DATI PER IL CALCOLO DELLE TARIFFE PER CONTROLLI UFFICIALI NEGLI STABILIMENTI DI PRODUZIONE DI LATTE (allegato 2, sezione 4) TARIFFE PER CONTROLLI UFFICIALI NEGLI STABILIMENTI DI PRODUZIONE DI LATTE (allegato 2, sezione 4) DATI IDENTIFICATIVI DELLO STABILIMENTO: PERIODO DI RIFERIMENTO (MESE/ANNO): FASCE PRODUTTIVE MENSILI TONNELLATE EURO PER LE PRIME 30 TONNELLATE (1) 1 PER OGNI TONNELLATA SUPPLEMENTARE (2) 0.5 NOTE: (1) Inserire nella colonna “TONNELLATE” il numero di tonnellate di latte introdotte e lavorate nello stesso stabilimento nel mese di riferimento, fino alle 30 tonnellate (2) Inserire nella colonna “TONNELLATE” il numero di tonnellate supplementari introdotte e lavorate nello stesso stabilimento nel mese di riferimento, oltre alle prime 30 tonnellate  Modulo 5 (articolo 13, comma 2) COMUNICAZIONE DELL’OPERATORE DELLO STABILIMENTO DI CUI ALL’ALLEGATO 2, SEZIONE 5 ALL’AZIENDA SANITARIA LOCALE RELATIVA AI DATI PER IL CALCOLO DELLE TARIFFE PER CONTROLLI UFFICIALI NEGLI STABILIMENTI DI PRODUZIONE E IMMISSIONE IN COMMERCIO DEI PRODOTTI DELLA PESCA E DELL’ACQUACOLTURA (allegato 2, sezione 5) TARIFFE PER CONTROLLI UFFICIALI NEGLI STABILIMENTI DI PRODUZIONE E IMMISSIONE IN COMMERCIO DEI PRODOTTI DELLA PESCA E DELL’ACQUACOLTURA (allegato 2, sezione 5) DATI IDENTIFICATIVI DELLO STABILIMENTO: PERIODO DI RIFERIMENTO (MESE/ANNO): — 44 — 13-3-2021 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 62 EURO/TONNELLATA EURO/PER OGNI PER LE PRIME 50 TONNELLATA FASCE PRODUTTIVE MENSILI TONNELLATE/MESE TONNELLATE DEL SUPPLEMENTARE MESE MENSILE PRIMA IMMISSIONE IN COMMERCIO DI PRODOTTI DELLA PESCA E 1 0.5 DELL’ACQUACOLTURA - FFPP PRIMA VENDITA NEL MERCATO DEL PESCE (IMPIANTO COLLETTIVO PER LE ASTE 0.5 0.25 – AH, MERCATO ITTICO – WM) PRIMA VENDITA IN CASO DI MANCANZA O INSUFFICIENZA DEL GRADO DI 1 0.5 FRESCHEZZA E/O DELLE DIMENSIONI CONFORMEMENTE AL REG. (CE) 2406/96   Modulo 6 (articolo 13, comma 3) AUTODICHIARAZIONE PER TARIFFE FORFETTARIE PER CONTROLLI UFFICIALI NEGLI STABILIMENTI DI CUI ALL’ALLEGATO 2, SEZIONE 6 Azienda sanitaria locale ____________________________________  Oggetto: DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE AI FINI DELL’APPLICAZIONE DELLE TARIFFE ANNO___________ PREVISTE AI SENSI DEL D.LGS …….. /20….. (artt. 46-47 DPR n. 445/2000 e s.m.i.) Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________ nato/a a prov. |_|_| il |_|_| / |_|_| / |_|_|_|_| in qualità di Operatore/Titolare/Legale rappresentante dell’impresa (indicare Ragione Sociale): ____________________________________________________________________________________________________ codice fiscale |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| partita I.V.A. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Con sede legale sita in: Via/Piazza__________________________________________________ Comune di______________________________________________________________ Prov. |_|_| Cap.|_|_|_|_|_| Telefono / Cell. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Fax |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| indirizzo PEC________________________________________ @ ___________________________ _________________ e sede operativa sita in (indicare solo se diversa dalla sede legale): Comune di______________________________________________________________ Prov. |_|_| Cap.|_|_|_|_|_| Via/Piazza Telefono / Cell. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Fax |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Tipologia di/delle attività produttiva/e dello stabilimento (Allegato 2, Sezione 6, tabella A)____________________________ consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, — 45 — 13-3-2021 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 62 DICHIARA, sotto la propria responsabilità: |_| di essere soggetto, per l’anno in corso, al pagamento della tariffa forfettaria annua in quanto, nell’anno solare precedente, ha commercializzato all’ingrosso, ad altri operatori o ad altri stabilimenti diversi da quello annesso e da quello funzionalmente connesso, una quantità superiore al 50 per cento della propria merce derivante da una o più attività di cui all’allegato 2, sezione 6, tabella A, ai sensi dell’articolo 6, comma 6; |_| di NON essere soggetto, per l’anno in corso, al pagamento della tariffa forfettaria annua in quanto, nell’anno solare precedente: Ƒ NON ha commercializzato all’ingrosso, ad altri operatori o ad altri stabilimenti diversi da quello annesso e da quello funzionalmente connesso, una quantità superiore al 50 per cento della propria merce derivante da una o più attività di cui all’allegato 2, sezione 6, tabella A, ai sensi dell’articolo 6, comma 6; Ƒ ha svolto attività di broker o di intermediario di commercio con sede diversa da uno stabilimento fisico; Ƒ ha iniziato l’attività in data successiva al 1 luglio; Ƒ ha operato nell’ambito della produzione primaria e attività associate (Articolo 2, comma 1, lettere b, c, d) Ƒ l'attività è (specificare la motivazione e la data dell'evento, ad esempio “cessata”, “trasferita in territorio di competenza di altra Azienda sanitaria locale”): _______________________ In caso di omessa trasmissione della presente autodichiarazione entro il 31 gennaio, ai sensi dell’articolo 13 comma 3, l’Azienda sanitaria locale applica la tariffa prevista ai sensi dell’articolo 17 comma 2. IN FEDE (firma del titolare/legale rappresentante e timbro leggibile) Data, ___________________________ Privacy: autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del GDPR 679/2016 per gli adempimenti correlati alla procedura in oggetto. IN FEDE (firma del titolare/legale rappresentante e timbro leggibile) Ƒ Si allega copia fotostatica di valido documento di identità (art. 35 del DPR 445/2000 e s.m.i.) Esente da bollo ai sensi dell’art. 37 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. — 46 — 13-3-2021 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 62 ALLEGATO 5 MODULI PER IL CALCOLO DELLE TARIFFE Modulo 1 CALCOLO DELLE TARIFFE PER CONTROLLI UFFICIALI NEI MACELLI (allegato 2, sezione 1) DATI IDENTIFICATIVI DELLO STABILIMENTO: PERIODO DI RIFERIMENTO (MESE/ANNO): A. TARIFFE PER CONTROLLI UFFICIALI NEI MACELLI (allegato 2, sezione 1) NUMERO CAPI MACELLATI TOTALE SPECIE/CATEGORIA DALLE ORE 6.00 ALLE ORE 18.00 TARIFFA EURO/CAPO (EURO) (escluso articolo 8, comma 1) BOVINI GIOVANI 2 BOVINI ADULTI 5 (di età uguale o superiore a 8 mesi) SOLIPEDI/EQUIDI 3 SUINI E CINGHIALI, carcassa di peso < 25 Kg 0.5 SUINI E CINGHIALI, carcassa di peso > 25 Kg 1 OVINI, CAPRINI E ALTRI PICCOLI 0.15 RUMINANTI, carcassa di peso < 12 Kg OVINI, CAPRINI E ALTRI PICCOLI 0.25 RUMINANTI, carcassa di peso > 12 Kg POLLAME (2), FARAONE E FAGIANI 0.005 ANATRE E OCHE 0.01 TACCHINI 0.025 CONIGLI E ALTRI LAGOMORFI 0.005 QUAGLIE, PERNICI E PICCIONI 0.002 RATITI 0.5 PARZIALE A B. TARIFFA SU BASE ORARIA (articolo 10, comma 2) NUMERO ORE DEL CONTROLLO IMPORTO UFFICIALE/ALTRA ATTIVITA’ TARIFFA TOTALE ORARIO BASE UFFICIALE ORARIA (EURO) (2) (1) DALLE ORE 6.00 ALLE ORE 18.00 PER CONTROLLO UFFICIALE RELATIVO ALL’ATTIVITÀ DI MACELLAZIONE E NELL’ARCO DELLE 24 ORE PER CONTROLLO UFFICIALE PROGRAMMATO DALL’AZIENDA SANITARIA LOCALE (esclusi: articolo 8, comma 1 e articolo 9, comma 1) PARZIALE B C. TARIFFA SU BASE ORARIA CON MAGGIORAZIONE 30% (articolo 8, comma 1) NUMERO ORE DEL CONTROLLO IMPORTO UFFICIALE/ALTRA ATTIVITA’ TARIFFA MAGGIORAZIONE TOTALE ORARIO BASE UFFICIALE ORARIA 30% (EURO) (2) (1) A RICHIESTA: in orario compreso tra le ore 18.00 e le ore 6.00 nei giorni festivi nei giorni feriali con richiesta inferiore alle 24 ore, rispetto all’orario previsto per l’effettuazione del controllo ufficiale o dell’altra attività ufficiale PARZIALE C D. TARIFFA SU BASE ORARIA (articolo 9, comma 1) NUMERO ORE DEL CONTROLLO IMPORTO UFFICIALE/ALTRA ATTIVITA’ TARIFFA MAGGIORAZIONE TOTALE ORARIO BASE UFFICIALE ORARIA 30% (EURO) (2) (1) A RICHIESTA, DALLE ORE 6.00 ALLE ORE 18.00 (escluso articolo 8, comma 1) — 47 — 13-3-2021 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 62 PARZIALE D E. DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA TARIFFA PIU’ FAVOREVOLE PER L’OPERATORE (3) TARIFFA SU BASE ORARIA CON MAGGIORAZIONE 30% (PARZIALE C) TARIFFA SU BASE ORARIA, articolo 9, comma 1 (PARZIALE D) TARIFFA APPLICATA (4) MAGGIORAZIONE 0,5% (5) IMPORTO PER ANALISI DI LABORATORIO RICHIESTA DI PAGAMENTO (6) NOTE: (1) Somma delle ore e/o frazioni di ore impiegate da ciascun addetto per l’esecuzione del controllo ufficiale e delle altre attività ufficiali (2) NUMERO ORE DEL CONTROLLO UFFICIALE/ALTRA ATTIVITA’ UFFICIALE x TARIFFA ORARIA (3) Tariffa più favorevole per l’operatore tra il parziale A e il parziale B (4) Somma di: TARIFFA PIU’ FAVOREVOLE PER L’OPERATORE + TARIFFA SU BASE ORARIA CON MAGGIORAZIONE 30% (PARZIALE C) + TARIFFA SU BASE ORARIA, articolo 9, comma 1 (PARZIALE D) (5) Maggiorazione dello 0,5% (articolo 8, comma 4) calcolata sulla TARIFFA APPLICATA (6) Somma di: TARIFFA APPLICATA + MAGGIORAZIONE 0,5% + IMPORTO PER ANALISI DI LABORATORIO   Modulo 2 CALCOLO DELLE TARIFFE PER CONTROLLI UFFICIALI NEI LABORATORI DI SEZIONAMENTO (allegato 2, sezione 2)  DATI IDENTIFICATIVI DELLO STABILIMENTO: PERIODO DI RIFERIMENTO (MESE/ANNO): A. TARIFFE PER CONTROLLI UFFICIALI NEI LABORATORI DI SEZIONAMENTO (allegato 2, sezione 2) TONNELLATE DI CARNE TARIFFA TOTALE SPECIE CARNI INTRODOTTA ED EURO/TON (EURO) EFFETTIVAMENTE SEZIONATA (1) BOVINE, SUINE, EQUINE, OVINE E 2 CAPRINE DOMESTICHE DI POLLAME E DI CONIGLI DI 1,5 ALLEVAMENTO DI PICCOLA SELVAGGINA DI PENNA 1,5 E DI PELO SELVAGGINA DI DI RATITI (STRUZZO, EMU’, NANDU’) 3 ALLEVAMENTO E SELVATICA DI CINGHIALI E RUMINANTI 2 PARZIALE A B. TARIFFA SU BASE ORARIA (articolo 10, comma 2) NUMERO ORE DEL CONTROLLO UFFICIALE/ALTRA IMPORTO TARIFFA TOTALE ORARIO ATTIVITA’ UFFICIALE BASE ORARIA (EURO) (2) (3) NELL’ARCO DELLE 24 ORE PER CONTROLLO UFFICIALE PROGRAMMATO DALL’AZIENDA SANITARIA LOCALE (esclusi: articolo 8, comma 1 e articolo 9, comma 1) PARZIALE B C. TARIFFA SU BASE ORARIA CON MAGGIORAZIONE 30% (articolo 8, comma 1) NUMERO ORE DEL CONTROLLO UFFICIALE/ALTRA IMPORTO MAGGIORAZIONE TARIFFA TOTALE ORARIO ATTIVITA’ UFFICIALE BASE 30% ORARIA (EURO) (2) (3) (articolo 8, comma 1) A RICHIESTA: in orario compreso tra le ore 18.00 e le ore 6.00 nei giorni festivi nei giorni feriali con richiesta inferiore alle 24 ore, rispetto all’orario previsto per — 48 — 13-3-2021 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 62 l’effettuazione del controllo ufficiale o dell’altra attività ufficiale PARZIALE C D. TARIFFA SU BASE ORARIA (articolo 9, comma 1) NUMERO ORE DEL CONTROLLO UFFICIALE/ALTRA IMPORTO TARIFFA MAGGIORAZIONE TOTALE ORARIO ATTIVITA’ UFFICIALE BASE ORARIA 30% (EURO) (2) (3) A RICHIESTA, DALLE ORE 6.00 ALLE ORE 18.00 (escluso articolo 8, comma 1) PARZIALE D E. DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA TARIFFA PIU’ FAVOREVOLE PER L’OPERATORE (4) TARIFFA SU BASE ORARIA CON MAGGIORAZIONE 30% (PARZIALE C) TARIFFA SU BASE ORARIA, articolo 9, comma 1 (PARZIALE D) TARIFFA APPLICATA (5) MAGGIORAZIONE 0,5% (6) IMPORTO PER ANALISI DI LABORATORIO RICHIESTA DI PAGAMENTO (7) NOTE: (1) Quantitativi di carni introdotti da altri stabilimenti ed effettivamente sezionati. In caso di stabilimenti riconosciuti per l’attività sia dell’allegato 2, sezione 2 sia dell’allegato 2, sezione 6, tabella A, “VI Prodotti a base di carne: Impianto di lavorazione – PP”, la tariffa dell’allegato 2, sezione 2 viene calcolata sulla base delle tonnellate di carne commercializzate come carne fresca anziché sulle tonnellate di carni introdotte. (2) Somma delle ore e/o frazioni di ore impiegate da ciascun addetto per l’esecuzione del controllo ufficiale e delle altre attività ufficiali (3) NUMERO ORE DEL CONTROLLO UFFICIALE/ALTRA ATTIVITA’ UFFICIALE x TARIFFA ORARIA (4) Tariffa più favorevole per l’operatore tra il parziale A e il parziale B (5) Somma di: TARIFFA PIU’ FAVOREVOLE PER L’OPERATORE + TARIFFA SU BASE ORARIA CON MAGGIORAZIONE 30% (PARZIALE C) + TARIFFA SU BASE ORARIA, articolo 9, comma 1 (PARZIALE D) (6) Maggiorazione dello 0,5% (articolo 8, comma 4) calcolata sulla TARIFFA APPLICATA (7) Somma di: TARIFFA APPLICATA + MAGGIORAZIONE 0,5% + IMPORTO PER ANALISI DI LABORATORIO    Modulo 3 CALCOLO DELLE TARIFFE PER CONTROLLI UFFICIALI NEGLI STABILIMENTI DI LAVORAZIONE DELLA SELVAGGINA – GHE, cacciata o abbattuta nei piani di controllo (allegato 2, sezione 3)  DATI IDENTIFICATIVI DELLO STABILIMENTO: PERIODO DI RIFERIMENTO (MESE/ANNO): A. TARIFFE PER CONTROLLI UFFICIALI NEGLI STABILIMENTI DI LAVORAZIONE DELLA SELVAGGINA, cacciata o abbattuta nei piani di controllo (allegato 2, sezione 3) NUMERO CAPI LAVORATI TARIFFA TOTALE SPECIE/CATEGORIA DALLE ORE 6.00 ALLE ORE 18.00 EURO/CAPO (EURO) (escluso articolo 8, comma 1) PICCOLA SELVAGGINA DI PENNA 0,005 PICCOLA SELVAGGINA DI PELO 0,01 RATITI (STRUZZO, EMU’, NANDU’) 0,5 CINGHIALI 1,5 RUMINANTI 0,5 PARZIALE A B. TARIFFA SU BASE ORARIA AI SENSI DELL’ARTICOLO 10, COMMA 2 NUMERO ORE DEL CONTROLLO IMPORTO TARIFFA TOTALE ORARIO UFFICIALE/ALTRA ATTIVITA’ UFFICIALE BASE ORARIA (EURO) (1) (2) DALLE ORE 6.00 ALLE ORE 18.00 PER CONTROLLO UFFICIALE RELATIVO ALL’ATTIVITÀ DI LAVORAZIONE DELLA SELVAGGINA E NELL’ARCO DELLE 24 ORE PER CONTROLLO UFFICIALE — 49 — 13-3-2021 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 62 PROGRAMMATO DALL’AZIENDA SANITARIA LOCALE (esclusi: articolo 8, comma 1 e articolo 9, comma 1) PARZIALE B C. TARIFFA SU BASE ORARIA CON MAGGIORAZIONE 30% (articolo 8, comma 1) NUMERO ORE DEL CONTROLLO IMPORTO TARIFFA MAGGIORAZIONE TOTALE ORARIO UFFICIALE/ALTRA ATTIVITA’ UFFICIALE BASE ORARIA 30% (EURO) (1) (2) A RICHIESTA: in orario compreso tra le ore 18.00 e le ore 6.00 nei giorni festivi nei giorni feriali con richiesta inferiore alle 24 ore, rispetto all’orario previsto per l’effettuazione del controllo ufficiale o dell’altra attività ufficiale PARZIALE C D. TARIFFA SU BASE ORARIA (articolo 9, comma 1) NUMERO ORE DEL CONTROLLO IMPORTO TARIFFA MAGGIORAZIONE TOTALE ORARIO UFFICIALE/ALTRA ATTIVITA’ UFFICIALE BASE ORARIA 30% (EURO) (1) (2) A RICHIESTA, DALLE ORE 6.00 ALLE ORE 18.00 (escluso articolo 8, comma 1) PARZIALE D E. DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA TARIFFA PIU’ FAVOREVOLE PER L’OPERATORE (3) TARIFFA SU BASE ORARIA CON MAGGIORAZIONE 30% (PARZIALE C) TARIFFA SU BASE ORARIA, articolo 9, comma 1 (PARZIALE D) TARIFFA APPLICATA (4) MAGGIORAZIONE 0,5% (5) IMPORTO PER ANALISI DI LABORATORIO RICHIESTA DI PAGAMENTO (6) NOTE: (1) Somma delle ore e/o frazioni di ore impiegate da ciascun addetto per l’esecuzione del controllo ufficiale e delle altre attività ufficiali (2) NUMERO ORE DEL CONTROLLO UFFICIALE/ALTRA ATTIVITA’ UFFICIALE x TARIFFA ORARIA (3) Tariffa più favorevole per l’operatore tra il parziale A e il parziale B (4) Somma di: TARIFFA PIU’ FAVOREVOLE PER L’OPERATORE + TARIFFA SU BASE ORARIA CON MAGGIORAZIONE 30% (PARZIALE C) + TARIFFA SU BASE ORARIA, articolo 9, comma 1 (PARZIALE D) (5) Maggiorazione dello 0,5% (articolo 8, comma 4) calcolata sulla TARIFFA APPLICATA (6) Somma di: TARIFFA APPLICATA + MAGGIORAZIONE 0,5% + IMPORTO PER ANALISI DI LABORATORIO   Modulo 4 CALCOLO DELLA TARIFFE PER CONTROLLI UFFICIALI NEGLI STABILIMENTI DI PRODUZIONE DI LATTE (allegato 2, sezione 4)  DATI IDENTIFICATIVI DELLO STABILIMENTO: PERIODO DI RIFERIMENTO (MESE/ANNO): A. TARIFFE PER CONTROLLI UFFICIALI NEGLI STABILIMENTI DI PRODUZIONE DI LATTE (allegato 2, sezione 4) TOTALE FASCE PRODUTTIVE MENSILI TONNELLATE EURO (EURO) PER LE PRIME 30 TONNELLATE (1) 1 PER OGNI TONNELLATA SUPPLEMENTARE (2) 0.5 PARZIALE A — 50 — 13-3-2021 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 62 B. TARIFFA SU BASE ORARIA (articolo 10, comma 2) NUMERO ORE DEL CONTROLLO IMPORTO UFFICIALE/ALTRA ATTIVITA’ TARIFFA TOTALE ORARIO BASE UFFICIALE ORARIA (EURO) (4) (3) NELL’ARCO DELLE 24 ORE PER CONTROLLO UFFICIALE PROGRAMMATO DALL’AZIENDA SANITARIA LOCALE (esclusi: articolo 8, comma 1 e articolo 9, comma 1) PARZIALE B C. TARIFFA SU BASE ORARIA CON MAGGIORAZIONE 30% (articolo 8, comma 1) NUMERO ORE DEL CONTROLLO IMPORTO UFFICIALE/ALTRA ATTIVITA’ TARIFFA MAGGIORAZIONE TOTALE ORARIO BASE UFFICIALE ORARIA 30% (EURO) (4) (3) A RICHIESTA: in orario compreso tra le ore 18.00 e le ore 6.00 nei giorni festivi nei giorni feriali con richiesta inferiore alle 24 ore, rispetto all’orario previsto per l’effettuazione del controllo ufficiale o dell’altra attività ufficiale PARZIALE C D. TARIFFA SU BASE ORARIA (articolo 9, comma 1) NUMERO ORE DEL CONTROLLO IMPORTO UFFICIALE/ALTRA ATTIVITA’ TARIFFA MAGGIORAZIONE TOTALE ORARIO BASE UFFICIALE ORARIA 30% (EURO) (4) (3) A RICHIESTA, DALLE ORE 6.00 ALLE ORE 18.00 (escluso articolo 8, comma 1) PARZIALE D E. DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA TARIFFA PIU’ FAVOREVOLE PER L’OPERATORE (5) TARIFFA SU BASE ORARIA CON MAGGIORAZIONE 30% (PARZIALE C) TARIFFA SU BASE ORARIA, articolo 9, comma 1 (PARZIALE D) TARIFFA APPLICATA (6) MAGGIORAZIONE 0,5% (7) IMPORTO PER ANALISI DI LABORATORIO RICHIESTA DI PAGAMENTO (8) NOTE: (1) Prime 30 tonnellate di latte introdotte e lavorate nello stesso stabilimento nel mese di riferimento (2) Numero di tonnellate supplementari introdotte e lavorate nello stesso stabilimento nel mese di riferimento, oltre alle prime 30 tonnellate (3) Somma delle ore e/o frazioni di ore impiegate da ciascun addetto per l’esecuzione del controllo ufficiale e delle altre attività ufficiali (4) NUMERO ORE DEL CONTROLLO UFFICIALE/ALTRA ATTIVITA’ UFFICIALE x TARIFFA ORARIA (5) Tariffa più favorevole per l’operatore tra il parziale A e il parziale B (6) Somma di: TARIFFA PIU’ FAVOREVOLE PER L’OPERATORE + TARIFFA SU BASE ORARIA CON MAGGIORAZIONE 30% (PARZIALE C) + TARIFFA SU BASE ORARIA, articolo 9, comma 1 (PARZIALE D) (7) Maggiorazione dello 0,5% (articolo 8, comma 4) calcolata sulla TARIFFA APPLICATA (8) Somma di: TARIFFA APPLICATA + MAGGIORAZIONE 0,5% + IMPORTO PER ANALISI DI LABORATORIO   Modulo 5 CALCOLO DELLA TARIFFE PER CONTROLLI UFFICIALI NEGLI STABILIMENTI DI PRODUZIONE E IMMISSIONE IN COMMERCIO DEI PRODOTTI DELLA PESCA E DELL’ACQUACOLTURA (allegato 2, sezione 5)  DATI IDENTIFICATIVI DELLO STABILIMENTO: PERIODO DI RIFERIMENTO (MESE/ANNO): A. TARIFFE PER CONTROLLI UFFICIALI NEGLI STABILIMENTI DI PRODUZIONE E IMMISSIONE IN COMMERCIO DEI PRODOTTI DELLA PESCA E DELL’ACQUACOLTURA (allegato 2, sezione 5) EURO/TONNELLATA EURO/PER OGNI FASE DI ESECUZIONE DEL CONTROLLO PER LE PRIME 50 TONNELLATA TOTALE TONNELLATE/MESE UFFICIALE TONNELLATE DEL SUPPLEMENTARE (EURO) MESE MENSILE PRIMA IMMISSIONE IN COMMERCIO DI PRODOTTI 1 0.5 DELLA PESCA E DELL’ACQUACOLTURA — 51 — 13-3-2021 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 62 PRIMA VENDITA NEL MERCATO DEL PESCE (IMPIANTO COLLETTIVO PER LE ASTE – AH/MERCATO ITTICO – 0.5 0.25 WM) PRIMA VENDITA IN CASO DI MANCANZA O INSUFFICIENZA DEL GRADO DI FRESCHEZZA E/O 1 0.5 DELLE DIMENSIONI CONFORMEMENTE AL REG. (CE) 2406/96 PARZIALE A B. TARIFFA SU BASE ORARIA (articolo 10, comma 2) NUMERO ORE DEL CONTROLLO IMPORTO TOTALE ORARIO UFFICIALE/ALTRA ATTIVITA’ TARIFFA ORARIA BASE (EURO) UFFICIALE (2) (1) NELL’ARCO DELLE 24 ORE PER CONTROLLO UFFICIALE PROGRAMMATO DALL’AZIENDA SANITARIA LOCALE (esclusi: articolo 8, comma 1 e articolo 9, comma 1) PARZIALE B C. TARIFFA SU BASE ORARIA CON MAGGIORAZIONE 30% (articolo 8, comma 1) NUMERO ORE DEL CONTROLLO IMPORTO MAGGIORAZIONE TOTALE ORARIO UFFICIALE/ALTRA ATTIVITA’ TARIFFA ORARIA BASE 30% (EURO) UFFICIALE (2) (1) A RICHIESTA: in orario compreso tra le ore 18.00 e le ore 6.00 nei giorni festivi nei giorni feriali con richiesta inferiore alle 24 ore, rispetto all’orario previsto per l’effettuazione del controllo ufficiale o dell’altra attività ufficiale PARZIALE C D. TARIFFA SU BASE ORARIA (articolo 9, comma 1) NUMERO ORE DEL CONTROLLO IMPORTO MAGGIORAZIONE TOTALE ORARIO UFFICIALE/ALTRA ATTIVITA’ TARIFFA ORARIA BASE 30% (EURO) UFFICIALE (2) (1) A RICHIESTA, DALLE ORE 6.00 ALLE ORE 18.00 (escluso articolo 8, comma 1) PARZIALE D E. DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA TARIFFA PIU’ FAVOREVOLE PER L’OPERATORE (3) TARIFFA SU BASE ORARIA CON MAGGIORAZIONE 30% (PARZIALE C) TARIFFA SU BASE ORARIA, articolo 9, comma 1 (PARZIALE D) TARIFFA APPLICATA (4) MAGGIORAZIONE 0,5% (5) IMPORTO PER ANALISI DI LABORATORIO RICHIESTA DI PAGAMENTO (6) NOTE: (1) Somma delle ore e/o frazioni di ore impiegate da ciascun addetto per l’esecuzione del controllo ufficiale e delle altre attività ufficiali (2) NUMERO ORE DEL CONTROLLO UFFICIALE/ALTRA ATTIVITA’ UFFICIALE x TARIFFA ORARIA (3) Tariffa più favorevole per l’operatore tra il parziale A e il parziale B (4) Somma di: TARIFFA PIU’ FAVOREVOLE PER L’OPERATORE + TARIFFA SU BASE ORARIA CON MAGGIORAZIONE 30% (PARZIALE C) + TARIFFA SU BASE ORARIA, articolo 9, comma 1 (PARZIALE D) (5) Maggiorazione dello 0,5% (articolo 8, comma 4) calcolata sulla TARIFFA APPLICATA (6) Somma di: TARIFFA APPLICATA + MAGGIORAZIONE 0,5% + IMPORTO PER ANALISI DI LABORATORIO  — 52 — 13-3-2021 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 62 Modulo 6 (articolo 9, comma 3, lettera c) CALCOLO DELLA TARIFFA PER L’ISPEZIONE ANTE MORTEM PRESSO L’AZIENDA DI PROVENIENZA, esclusa macellazione d’urgenza  DATI IDENTIFICATIVI DELL’ALLEVAMENTO: DATA (GIORNO/MESE/ANNO): TARIFFA SU BASE ORARIA (articolo 10, comma 2) NUMERO ORE DEL CONTROLLO IMPORTO UFFICIALE/ALTRA ATTIVITA’ TARIFFA MAGGIORAZIONE 30% ORARIO BASE TOTALE (EURO) UFFICIALE ORARIA (articolo 8, comma 1) (2) (1) A RICHIESTA, DALLE ORE 6.00 ALLE ORE 18.00 (escluso articolo 8, comma 1) A RICHIESTA: in orario compreso tra le ore 18.00 e le ore 6.00 nei giorni festivi nei giorni feriali con richiesta inferiore alle 24 ore, rispetto all’orario previsto per l’effettuazione del controllo ufficiale o dell’altra attività ufficiale TARIFFA APPLICATA MAGGIORAZIONE 0,5% (3) RICHIESTA DI PAGAMENTO (4) NOTE: (1) Somma delle ore e/o frazioni di ore impiegate da ciascun addetto per l’esecuzione del controllo ufficiale e delle altre attività ufficiali (2) NUMERO ORE DEL CONTROLLO UFFICIALE/ALTRA ATTIVITA’ UFFICIALE x TARIFFA ORARIA (3) Maggiorazione dello 0,5% (articolo 8, comma 4) relativa alla TARIFFA APPLICATA (4) Somma: TARIFFA APPLICATA + MAGGIORAZIONE 0,5%  Modulo 7 (articolo 9, comma 5) CALCOLO DELLA TARIFFA PER L’ISPEZIONE ANTE MORTEM IN CASO DI MACELLAZIONE D’URGENZA AL DI FUORI DEL MACELLO (AZIENDA/ALLEVAMENTO) (allegato 2, sezione 7) ȱ DATI IDENTIFICATIVI DELL’AZIENDA/ALLEVAMENTO: DATA (GIORNO/MESE/ANNO): TARIFFA FORFETTARIA PER L’ISPEZIONE ANTE MORTEM IN CASO DI MACELLAZIONE D’URGENZA AL DI FUORI DEL MACELLO (IN AZIENDA/ALLEVAMENTO) : TARIFFA FORFETTARIA TOTALE EURO/CAPO (EURO) (Euro 20 x numero capi) TARIFFA APPLICATA MAGGIORAZIONE 0,5% (1) RICHIESTA DI PAGAMENTO (2) NOTE: (1) Maggiorazione dello 0,5% (articolo 8, comma 4) calcolata sulla tariffa applicata (2) TARIFFA APPLICATA + MAGGIORAZIONE 0,5%  Modulo 8 (articolo 6, comma 13) CALCOLO DELLA TARIFFA PER IL RICONOSCIMENTO (CONDIZIONATO E DEFINITIVO) E PER I RELATIVI AGGIORNAMENTI (allegato 2, sezione 8)ȱ ȱ DATI IDENTIFICATIVI DELLO STABILIMENTO: TARIFFA FORFETTARIA (articolo 6, comma 13) (1) TARIFFA SELEZIONARE CON UNA X TOTALE ATTIVITA’ FORFETTARIA L’ATTIVITA’ PERTINENTE (EURO) EURO TARIFFA FORFETTARIA PER IL RICONOSCIMENTO, INCLUSIVA DELLE PRIME 3 ORE DI ATTIVITÀ DEL CONTROLLO UFFICIALE E DEI SOPRALLUOGHI, INDIPENDENTEMENTE DAL 300 NUMERO DI ADDETTI AL CONTROLLO UFFICIALE (2) — 53 — 13-3-2021 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 62 TARIFFA FORFETTARIA PER L’AGGIORNAMENTO DELL’ATTO DI RICONOSCIMENTO, INCLUSIVA DI 2 ORE DI ATTIVITÀ DEL CONTROLLO UFFICIALE E DEI SOPRALLUOGHI, 100 INDIPENDENTEMENTE DAL NUMERO DI ADDETTI AL CONTROLLO UFFICIALE (2) TARIFFA FORFETTARIA PER L’AGGIORNAMENTO DELL’ATTO DI RICONOSCIMENTO SENZA SOPRALLUOGO (3) 50 TARIFFA APPLICATA RICHIESTA DI PAGAMENTO (3) NOTE: (1) L’Azienda sanitaria locale emette richiesta di pagamento della tariffa forfettaria all’atto della presentazione dell’istanza di riconoscimento o della richiesta di aggiornamento del riconoscimento da parte dell’operatore (2) Qualora al termine del procedimento di riconoscimento le ore impiegate eccedano quelle comprese nella tariffa forfettaria, l’Azienda sanitaria locale emette nuova richiesta di pagamento, relativa alle ore aggiuntive, calcolata ai sensi dell’articolo 10, comma 2 (3) La RICHIESTA DI PAGAMENTO coincide con la TARIFFA APPLICATA    Modulo 9 (articolo 7, commi 1 e 3) CALCOLO DELLA TARIFFA FORFETTARIA PER L’ISPEZIONE EFFETTUATA DAL VETERINARIO DELL’AZIENDA SANITARIA LOCALE IN CASO DI MACELLAZIONE DI ANIMALI FUORI DAL MACELLO PER AUTOCONSUMO E IN CASO DI ANIMALI SELVATICI OGGETTO DI ATTIVITÀ VENATORIA PER AUTOCONSUMO O PER CESSIONE DIRETTA (allegato 2, sezione 9) ȱ DATI IDENTIFICATIVI DEL PRIVATO/INTERESSATO: DATA (GIORNO/MESE/ANNO): TARIFFE FORFETTARIE PER L’ISPEZIONE EFFETTUATA DAL VETERINARIO DELL’AZIENDA SANITARIA LOCALE IN CASO DI MACELLAZIONE DI ANIMALI FUORI DAL MACELLO PER AUTOCONSUMO E IN CASO DI ANIMALI SELVATICI OGGETTO DI ATTIVITÀ VENATORIA PER AUTOCONSUMO O PER CESSIONE DIRETTA TARIFFA TOTALE EURO (per seduta di macellazione/intervento) (EURO) c) tariffa forfettaria, comprensiva dell’ispezione del primo animale 15 e delle spese di viaggio d) tariffa forfettaria per ogni animale ispezionato successivo al 5 primo TARIFFA APPLICATA IMPORTO PER ANALISI DI LABORATORIO (1) RICHIESTA DI PAGAMENTO (2) NOTE: (1) Ove previste (ad esempio ricerca della Trichinella) (2) Somma di: TARIFFA APPLICATA + IMPORTO PER ANALISI DI LABORATORIO ȱ ȱ Modulo 10 (articolo 10) CALCOLO DELLA TARIFFA SU BASE ORARIAȱȱ DATI IDENTIFICATIVI DELL’AZIENDA/ALLEVAMENTO/STABILIMENTO/IMPRESA: DATA (GIORNO/MESE/ANNO): TARIFFA SU BASE ORARIA (articolo 10, comma 2) NUMERO ORE DEL CONTROLLO IMPORTO UFFICIALE/ALTRA ATTIVITA’ TARIFFA MAGGIORAZIONE 30% ORARIO BASE TOTALE (EURO) UFFICIALE ORARIA (articolo 8, comma 1) (2) (1) CONTROLLO UFFICIALE/ALTRA ATTIVITA’ UFFICIALE NON PROGRAMMATO O SU RICHIESTA ESEGUITO DALLE ORE 6.00 ALLE ORE 18.00 (escluso articolo 8, comma 1) A RICHIESTA (articolo 8, comma 1): in orario compreso tra le ore 18.00 e le — 54 — 13-3-2021 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 62 ore 6.00 nei giorni festivi nei giorni feriali con richiesta inferiore alle 24 ore, rispetto all’orario previsto per l’effettuazione del controllo ufficiale o dell’altra attività ufficiale TARIFFA APPLICATA MAGGIORAZIONE 0,5% (3) RICHIESTA DI PAGAMENTO NOTE: (1) Somma delle ore e/o frazioni di ore impiegate da ciascun addetto per l’esecuzione del controllo ufficiale e delle altre attività ufficiali (2) NUMERO ORE DEL CONTROLLO UFFICIALE/ALTRA ATTIVITA’ UFFICIALE x TARIFFA ORARIA (3) È esclusa dalla MAGGIORAZIONE 0,5% la tariffa su base oraria per il riconoscimento (condizionato e definitivo) e per le autorizzazioni di cui all’allegato 2, sezione 8, punto 6 (articolo 8, comma 4, lettera a) ȱ Moduloȱ11ȱ (articoloȱ10,ȱcommaȱ2)ȱ MODALITA’ȱDIȱDETERMINAZIONEȱDELLAȱTARIFFAȱSUȱBASEȱORARIAȱ TARIFFA SU BASE ORARIA (articolo 10, comma 2) NUMERO ORE DEL CONTROLLO TARIFFA IMPORTO MAGGIORAZIONE 30% UFFICIALE/ALTRA ATTIVITA’ ORARIOȱ ORARIA BASE (articolo 8, comma 1) TOTALEȱ(EURO)ȱ UFFICIALE (2) (3) (4) (1) CONTROLLO UFFICIALE/ALTRA ATTIVITA’ UFFICIALE NON PROGRAMMATO O SU RICHIESTA Aȱ ESEGUITO DALLE ORE 6.00 ALLE ORE 18.00 (escluso articolo 8, comma 1) A RICHIESTA (articolo 8, comma 1): in orario compreso tra le ore 18.00 e le ore 6.00 nei giorni festivi Bȱ nei giorni feriali con richiesta inferiore alle 24 ore, rispetto all’orario previsto per l’effettuazione del controllo ufficiale o dell’altra attività ufficiale TARIFFA APPLICATA (5) ȱ MAGGIORAZIONE 0,5% (6) ȱ RICHIESTA DI PAGAMENTO (7) ȱ NOTE: (1) NUMERO ORE DEL CONTROLLO UFFICIALE/ALTRA ATTIVITA’ UFFICIALE: somma delle ore e/o frazioni di ore impiegate da ciascun addetto per l’esecuzione del controllo ufficiale o altra attività ufficiale (articolo 10, comma 2). La frazione minima oraria da considerare è di un minuto (2) TARIFFA ORARIA: tariffa riportata nell’allegato 3, sezione 1 (3) IMPORTO BASE: NUMERO ORE DEL CONTROLLO UFFICIALE/ALTRA ATTIVITA’ UFFICIALE (1) NON PROGRAMMATO O SU RICHIESTA ESEGUITO DALLE ORE 6.00 ALLE X TARIFFA ORARIA = IMPORTO BASE ORE 18.00 (escluso articolo 8, comma 1) NUMERO ORE DEL CONTROLLO UFFICIALE/ALTRA ATTIVITA’ UFFICIALE (1) A RICHIESTA (articolo 8, comma 1): in orario compreso tra le ore 18.00 e le ore 6.00 X TARIFFA ORARIA = IMPORTO BASE nei giorni festivi nei giorni feriali con richiesta inferiore alle 24 ore, rispetto all’orario previsto per l’effettuazione del controllo ufficiale o dell’altra attività ufficiale (4) MAGGIORAZIONE 30%: la maggiorazione ai sensi dell’articolo 8, comma 1 è determinata nel seguente modo: NUMERO ORE DEL CONTROLLO UFFICIALE/ALTRA ATTIVITA’ UFFICIALE (1) A RICHIESTA (articolo 8, comma 1): in orario compreso tra le ore 18.00 e le ore 6.00 X TARIFFA ORARIA = IMPORTO BASE nei giorni festivi nei giorni feriali con richiesta inferiore alle 24 ore, rispetto all’orario previsto per l’effettuazione del controllo ufficiale o dell’altra attività ufficiale — 55 — 13-3-2021 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 62 MAGGIORAZIONE IMPORTO BASE : 100 X 30 = 30% (5) TARIFFA APPLICATA: TOTALE A + TOTALE B = TARIFFA APPLICATA (6) MAGGIORAZIONE 0.5%: la maggiorazione ai sensi dell’articolo 8, comma 4 è determinata nel seguente modo: MAGGIORAZIONE TARIFFA APPLICATA (A + B) : 100 X 0.5 = 0.5% (7) RICHIESTA DI PAGAMENTO: somma di TARIFFA APPLICATA (A + B) + MAGGIORAZIONE 0,5% ȱ ȱ Moduloȱ12ȱ MODALITA’ȱDIȱDETERMINAZIONEȱDELLEȱMAGGIORAZIONIȱDELLEȱTARIFFEȱ ȱ ȱMAGGIORAZIONEȱ30%ȱDELLAȱTARIFFAȱSUȱBASEȱORARIAȱ(articoloȱ8,ȱcommaȱ1)ȱ NUMEROȱOREȱDELȱCONTROLLOȱUFFICIALE/ALTRAȱATTIVITA’ȱ UFFICIALEȱ(1)ȱ ȱ AȱRICHIESTAȱ(articoloȱ8,ȱcommaȱ1):ȱ IMPORTOȱBASEȱ inȱorarioȱcompresoȱtraȱleȱoreȱ18.00ȱeȱleȱoreȱ6.00ȱ Xȱ TARIFFAȱORARIAȱ =ȱ (2)ȱ neiȱgiorniȱfestiviȱ neiȱgiorniȱferialiȱconȱrichiestaȱinferioreȱalleȱ24ȱoreȱrispettoȱall’orarioȱ previstoȱperȱl’effettuazioneȱdelȱcontrolloȱufficialeȱo dell’altra attività ufficialeȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ MAGGIORAZIONEȱ IMPORTOȱBASEȱ(2)ȱ :ȱ 100ȱ Xȱ 30ȱ =ȱ ȱ 30%ȱ NOTE:ȱ (1) NUMEROȱOREȱDELȱCONTROLLOȱUFFICIALE/ALTRAȱATTIVITA’ȱUFFICIALE:ȱsommaȱdelleȱoreȱe/oȱfrazioniȱdiȱoreȱimpiegateȱdaȱciascunȱaddettoȱperȱl’esecuzioneȱdelȱ controlloȱufficialeȱoȱaltraȱattivitàȱufficialeȱ(articoloȱ10,ȱcommaȱ2).ȱLaȱfrazioneȱminimaȱorariaȱdaȱconsiderareȱèȱdiȱunȱminutoȱ ȱ (2) Vediȱnotaȱ3ȱdelȱModuloȱ11,ȱallegatoȱ5ȱ ȱ  ȱMAGGIORAZIONEȱ0,5%ȱDELLAȱTARIFFAȱ(articoloȱ8,ȱcommaȱ4)ȱ ȱ MAGGIORAZIONEȱ TARIFFAȱAPPLICATAȱ :ȱ 100ȱ Xȱ 0.5ȱ =ȱ ȱ 0.5%ȱ   Moduloȱ13ȱ (articoloȱ11)ȱ CALCOLOȱDELLAȱTARIFFAȱPERȱLAȱCONTROVERSIAȱ ȱ ȱ ȱDATIȱIDENTIFICATIVIȱDELL’OPERATORE:ȱ ȱTARIFFAȱPERȱLAȱCONTROVERSIAȱ(articoloȱ11)ȱ(1)ȱ SELEZIONAREȱCONȱ TARIFFAȱ TOTALEȱ UNAȱXȱȱL’ATTIVITA’ȱ ATTIVITA’ȱ FORFETTARIAȱ (EURO)ȱ PERTINENTEȱ EUROȱ ȱ A:ȱESAMEȱDOCUMENTALEȱ(DELL’ANALISI,ȱDELLAȱPROVAȱOȱDELLAȱDIAGNOSIȱINIZIALE)ȱ 500ȱ ȱ — 56 — 13-3-2021 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 62 B:ȱALTREȱANALISI,ȱPROVEȱOȱDIAGNOSIȱ ȱ 500ȱ ȱ TARIFFAȱAPPLICATAȱ(2)ȱ ȱ RICHIESTAȱDIȱPAGAMENTOȱ ȱ NOTE:ȱ (1) Laȱtariffaȱdeveȱessereȱversataȱanticipatamenteȱdall’operatoreȱall’IstitutoȱSuperioreȱdiȱSanitàȱ(articoloȱ11)ȱ (2) ATTIVITA’ȱAȱoppureȱATTIVITA’ȱBȱ ȱ ȱ Moduloȱ14ȱ MODALITA’ȱDIȱDETERMINAZIONEȱDELLEȱTARIFFEȱPCFȱ ȱ ȱ NUMEROȱOREȱDELȱCONTROLLOȱ TARIFFAȱ IMPORTOȱ MAGGIORAZIONEȱ30%ȱ UFFICIALE/ALTRAȱATTIVITA’ȱ ȱ ORARIAȱ BASEȱ (articoloȱ8,ȱcommaȱ3)ȱ TOTALEȱ(EURO)ȱ UFFICIALEȱ (2)ȱ (3)ȱ (4)ȱ (1)ȱ MAGGIORAZIONEȱORARIAȱDIȱCUIȱ ALL’ARTICOLOȱ8ȱCOMMAȱ3ȱEȱ ȱ ȱ ȱ ȱ Aȱ ARTICOLOȱ10ȱCOMMAȱ3ȱȱ TARIFFAȱALLEGATOȱ1ȱSEZ.ȱ1ȱEȱ2ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ Bȱ  ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ TARIFFAȱAPPLICATAȱ(5)ȱ ȱ MAGGIORAZIONEȱ0,5%ȱ(6)ȱ ȱ RICHIESTAȱDIȱPAGAMENTOȱ(7)ȱ ȱ NOTE:ȱ ȱ (1) NUMEROȱOREȱDELȱCONTROLLOȱUFFICIALE/ALTRAȱATTIVITA’ȱUFFICIALE:ȱsommaȱdelleȱoreȱoȱfrazioniȱdiȱoreȱimpiegateȱdaȱciascunȱaddettoȱperȱl’esecuzioneȱdelȱ controlloȱufficialeȱoȱaltraȱattivitàȱufficialeȱ(articoloȱ10,ȱcommaȱ3).ȱLaȱfrazioneȱminimaȱorariaȱdaȱconsiderareȱèȱdiȱ15ȱminuti.ȱ ȱ (2) TARIFFAȱORARIA:ȱtariffaȱriportataȱnell’allegatoȱ3,ȱsezioneȱ1.ȱ ȱ (3) IMPORTOȱBASE:ȱȱ ȱ ȱ NUMEROȱOREȱDELȱCONTROLLOȱUFFICIALE/ALTRAȱATTIVITA’ȱ UFFICIALEȱ(1)ȱ Articoloȱ10ȱcommaȱ3ȱ Xȱ TARIFFAȱORARIAȱ =ȱ IMPORTOȱBASEȱ ȱ ȱ ȱ (4) MAGGIORAZIONEȱ30%:ȱlaȱmaggiorazioneȱaiȱsensiȱdell’articoloȱ8,ȱcommaȱ3ȱèȱdeterminataȱnelȱseguenteȱmodo:ȱ ȱ NUMEROȱOREȱDELȱCONTROLLOȱUFFICIALE/ALTRAȱATTIVITA’ȱ UFFICIALEȱ(1)ȱ ȱ Xȱ TARIFFAȱORARIAȱ =ȱ IMPORTOȱBASEȱ AȱRICHIESTAȱ(articoliȱ8ȱeȱ10):ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ MAGGIORAZIONEȱ IMPORTOȱBASEȱ :ȱ 100ȱ Xȱ 30ȱ =ȱ 30%ȱ ȱ ȱ (5) TARIFFAȱAPPLICATA:ȱ ȱ TOTALEȱAȱ +ȱ TOTALEȱBȱ =ȱ TARIFFAȱAPPLICATAȱ ȱ ȱ ȱ (6) MAGGIORAZIONEȱ0.5%:ȱlaȱmaggiorazioneȱaiȱsensiȱdell’articoloȱ8,ȱcommaȱ4ȱèȱdeterminataȱnelȱseguenteȱmodo:ȱ ȱ MAGGIORAZIONEȱ TARIFFAȱAPPLICATAȱ(Aȱ+ȱBȱ)ȱ :ȱ 100ȱ Xȱ 0.5ȱ =ȱ 0.5%ȱ ȱ (7) RICHIESTAȱDIȱPAGAMENTO:ȱsommaȱdiȱTARIFFAȱAPPLICATAȱ(Aȱ+ȱB)ȱ+ȱMAGGIORAZIONEȱ0,5%ȱ — 57 — 13-3-2021 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 62 ALLEGATOȱ6ȱ MODULIȱPERȱRENDICONTAZIONEȱ ȱ Modulo 1 (articolo 16, comma 1) RENDICONTAZIONE ALLA REGIONE/PROVINCIA AUTONOMA DELLE SOMME RISCOSSE E RIPARTITE DALL’AZIENDA SANITARIA LOCALE SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE REGIONE/PROVINCIA AUTONOMA: AZIENDA SANITARIA LOCALE: ANNO: RENDICONTAZIONE (selezionare la voce pertinente): o PRIMO SEMESTRE o SECONDO SEMESTRE EURO TOTALE IMPORTO RICHIESTE DI PAGAMENTO EMESSE TOTALE SOMME RISCOSSE TOTALE COSTI ANALISI DI LABORATORIO (1) TOTALE IMPORTI MAGGIORAZIONE DELLO 0,5% (articolo 8, comma 4) (1) RIPARTIZIONE DELLE SOMME RISCOSSE DALL’AZIENDA SANITARIA LOCALE (articolo 15, comma 2) RIPARTIZIONE DELLE SOMME RISCOSSE (1) EURO AZIENDA SANITARIA LOCALE (articolo 15, comma 2, lettera a) 90% REGIONE/PROVINCIA AUTONOMA (articolo 15, comma 2, lettera b) 3.5% ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE/ALTRI LABORATORI UFFICIALI DESIGNATI (articolo 15, comma 2, lettera c) 3.5% LABORATORI NAZIONALI DI RIFERIMENTO (articolo 15, comma 2, lettera d) 1% MINISTERO DELLA SALUTE (articolo 15, comma 2, lettera e) 2% Note: (1)Le somme riscosse relative alla maggiorazione dello 0,5% ed al costo delle analisi di laboratorio non sono oggetto di ripartizione ai sensi dell’articolo 15, commi 5 e 6. (2)Il presente modulo deve essere datato e sottoscritto dal Direttore Generale e dal Responsabile Amministrativo dell’Azienda sanitaria locale.ȱȱ    — 58 — 13-3-2021 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 62 Modulo 2 (articolo 16, comma 2) COMUNICAZIONE DALLA REGIONE/PROVINCIA AUTONOMA AL MINISTERO DELLA SALUTE E AL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE DELLE SOMME RISCOSSE E RIPARTITE DALLE AZIENDE SANITARIE LOCALI REGIONEȱ ȱ ȱ ȱ RIPARTIZIONEȱDELLEȱSOMMEȱRISCOSSEȱDALLEȱAZIENDEȱSANITARIEȱLOCALIȱ(articoloȱ15,ȱcommaȱ2)ȱ ISTITUTOȱ ZOOPROFILATTICOȱ LABORATORIȱ RICHIESTEȱDIȱ AZIENDAȱ MINISTEROȱ REGIONE/PROVINCIAȱ SPERIMENTALE/ALTRIȱ NAZIONALIȱ AZIENDAȱ PAGAMENTOȱ IMPORTIȱ SANITARIAȱ DELLAȱ AUTONOMAȱ LABORATORIȱ DIȱ SANITARIAȱ EMESSEȱ RISCOSSIȱ LOCALEȱ SALUTEȱȱ UFFICIALIȱDESIGNATIȱ RIFERIMENTOȱ LOCALEȱ ȱ ȱ ȱ ȱ EUROȱ EUROȱ articoloȱ15,ȱ articoloȱ15,ȱ articoloȱ15,ȱ ȱ articoloȱ15,ȱcommaȱ2,ȱ articoloȱ15,ȱcommaȱ2,ȱȱ commaȱ2,ȱletteraȱ commaȱ2,ȱ commaȱ2,ȱ letteraȱbȱ letteraȱcȱ aȱ letteraȱdȱ letteraȱeȱ 90%ȱ 3.5%ȱ 3.5%ȱ 1%ȱ 2%ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ TOTALEȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ Modulo 3 (articolo 16, comma 4) COMUNICAZIONE DALL’ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE/ALTRO LABORATORO UFFICIALE DESIGNATO DALLA REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA AL MINISTERO DELLA SALUTE E AL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE DELLE SOMME PERCEPITE DALLE AZIENDE SANITARIE LOCALI SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE (specificare): ALTRO LABORATORIO UFFICIALE DESIGNATO DALLA REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA (specificare): ANNO EURO SOMME PERCEPITE (articolo 15, comma 2, lettera c) (indicare l’importo) NOTE: Il presente modulo, sottoscritto dal Direttore dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale/altro Laboratorio ufficiale designato dalla Regione o Provincia autonoma, deve essere trasmesso entro il 31 marzo di ciascun anno al Ministero della salute e al Ministero dell’economia e delle finanze — 59 — 13-3-2021 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 62 Modulo 4 (articolo 16, comma 5) COMUNICAZIONE DAL LABORATORIO NAZIONALE DI RIFERIMENTO AL MINISTERO DELLA SALUTE E AL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE DELLE SOMME PERCEPITE DALLE AZIENDE SANITARIE LOCALI SERVIZIOȱSANITARIOȱNAZIONALEȱ ȱ ȱ LABORATORIOȱNAZIONALEȱDIȱRIFERIMENTOȱ(specificare):ȱ ȱ ȱ ANNOȱ ȱ EUROȱ SOMMEȱPERCEPITEȱ(articoloȱ15,ȱcommaȱ2,ȱletteraȱd)ȱ (indicareȱl’importo)ȱ ȱ ȱ NOTE:ȱ Ilȱpresenteȱmodulo,ȱsottoscrittoȱdalȱDirettoreȱdelȱLaboratorioȱnazionaleȱdiȱriferimento,ȱdeveȱessereȱtrasmessoȱentroȱilȱ31ȱmarzoȱdiȱciascunȱ annoȱalȱMinisteroȱdellaȱsaluteȱeȱalȱMinisteroȱdell’economiaȱeȱdelleȱfinanzeȱȱ ȱ ȱ Modulo 5 (articolo 14) POSTO DI CONTROLLO FRONTALIERO ȱ POSTO DI CONTROLLO FRONTALIERO COMUNICAZIONI AL MINISTERO DELLA SALUTE E AL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE AI SENSI DELL’ARTICOLO 16, COMMA 7 ANNO RIPARTIZIONE DELLE TARIFFE RISCOSSE AI SENSI DELLA’ARTICOLO 14 ISTITUTO IMPORTI TESORERIA DELLO STATO TESORERIA DELLO STATO ZOOPROFILATTICO TESORERIA DELLO STATO RISCOSSI Capitolo 2582/14 Capitolo 2226/01 SPERIMENTALE Capitolo 2582/17 (EURO) articolo 14, comma 1, lettera a) articolo 14, comma 1, lettera c) articolo 14, comma 1, lettera b) articolo 14, comma 2 80% 15 % 5% 0,5% PRIMO SEMESTRE SECONDO SEMESTRE TOTALE IL DIRETTORE DELL’UFFICIO ȱ — 60 — 13-3-2021 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 62 N O T E sono accompagnati da una tabella di concordanza tra le disposizioni in essi previste e quelle della direttiva da recepire, predisposta dall’ammi- AVVERTENZA: nistrazione con competenza istituzionale prevalente nella materia. — Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall’amministra- 3. La legge di delegazione europea indica le direttive in relazione zione competente per materia ai sensi dell’articolo 10, commi 2 e 3 del alle quali sugli schemi dei decreti legislativi di recepimento è acquisito testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’ema- il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei nazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni deputati e del Senato della Repubblica. In tal caso gli schemi dei decreti ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente legislativi sono trasmessi, dopo l’acquisizione degli altri pareri previsti della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica af- la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il finché su di essi sia espresso il parere delle competenti Commissioni rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i de- trascritti. creti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l’espressione del parere parlamentare di cui al presente comma ovvero — Per gli atti dell’Unione europea vengono forniti gli estremi di i diversi termini previsti dai commi 4 e 9 scadano nei trenta giorni che pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea (GUUE). precedono la scadenza dei termini di delega previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi. Note alle premesse: 4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti recepimento delle di- — L’art. 76 della Costituzione stabilisce che l’esercizio della fun- rettive che comportino conseguenze finanziarie sono corredati della zione legislativa non può essere delegato al Governo se non con deter- relazione tecnica di cui all’articolo 17, comma 3, della legge 31 di- minazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e cembre 2009, n. 196. Su di essi è richiesto anche il parere delle Com- per oggetti definiti. missioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, — L’art. 87 della Costituzione conferisce, tra l’altro, al Presidente ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti all’esigenza di garantire il rispetto dell’articolo 81, quarto comma, del- aventi valore di legge ed i regolamenti. la Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi d’informazione, per i pareri definitivi delle Com- — Si riporta il testo dell’articolo 14 della legge 23 agosto 1988 missioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che devono n. 400 (Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presi- essere espressi entro venti giorni. denza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214: 5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di cia- scuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi «Art. 14. (Decreti legislativi). — 1. I decreti legislativi adottati dal e criteri direttivi fissati dalla legge di delegazione europea, il Governo Governo ai sensi dell’articolo 76 della Costituzione sono emanati dal può adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni Presidente della Repubblica con la denominazione di «decreto legislati- integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del citato vo» e con l’indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della comma 1, fatto salvo il diverso termine previsto dal comma 6. deliberazione del Consiglio dei ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione. 6. Con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 il Governo può adot- tare disposizioni integrative e correttive di decreti legislativi emanati ai 2. L’emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il ter- sensi del comma 1, al fine di recepire atti delegati dell’Unione europea mine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo di cui all’articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell’Unione euro- adottato dal Governo è trasmesso al Presidente della Repubblica, per la pea, che modificano o integrano direttive recepite con tali decreti legi- emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. slativi. Le disposizioni integrative e correttive di cui al primo periodo 3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralità di ogget- sono adottate nel termine di cui al comma 5 o nel diverso termine fis- ti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo può esercitarla sato dalla legge di delegazione europea. Resta ferma la disciplina di cui mediante più atti successivi per uno o più degli oggetti predetti. In rela- all’articolo 36 per il recepimento degli atti delegati dell’Unione europea zione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo che recano meri adeguamenti tecnici. (12) informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell’organizza- zione dell’esercizio della delega. 4. In ogni caso, qualora il termine pre- 7. I decreti legislativi di recepimento delle direttive previste dalla visto per l’esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo è tenuto legge di delegazione europea, adottati, ai sensi dell’articolo 117, quin- a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. to comma, della Costituzione, nelle materie di competenza legislativa Il parere è espresso dalle Commissioni permanenti delle due Camere delle regioni e delle province autonome, si applicano alle condizioni e competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente secondo le procedure di cui all’articolo 41, comma 1. le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della 8. I decreti legislativi adottati ai sensi dell’articolo 33 e attinenti a legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autono- il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modifica- me sono emanati alle condizioni e secondo le procedure di cui all’arti- zioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere colo 41, comma 1. espresso entro trenta giorni.». 9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamen- — Si riporta il testo dell’articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, tari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute negli schemi n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione di decreti legislativi recanti attuazione delle direttive, ritrasmette i testi, e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea), con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, alla Camera dei pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2013, n. 3.: deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni dalla data «Art. 31. (Procedure per l’esercizio delle deleghe legislative confe- di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo rite al Governo con la legge di delegazione europea). — 1. In relazione parere.». alle deleghe legislative conferite con la legge di delegazione europea per — Si riporta il testo dell’articolo 12, comma 3, lett. g), della legge il recepimento delle direttive, il Governo adotta i decreti legislativi entro 4 ottobre 2019, n. 117, recante delega al Governo per il recepimento il termine di quattro mesi antecedenti a quello di recepimento indicato in delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea - ciascuna delle direttive; per le direttive il cui termine così determinato Legge di delegazione europea 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale sia già scaduto alla data di entrata in vigore della legge di delegazione 18 ottobre 2019, n. 245: europea, ovvero scada nei tre mesi successivi, il Governo adotta i decre- «Art. 12. (Delega al Governo per l’adeguamento della normati- ti legislativi di recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore va nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, relativo della medesima legge; per le direttive che non prevedono un termine di ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire recepimento, il Governo adotta i relativi decreti legislativi entro dodici l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle nor- mesi dalla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea. me sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante 2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell’articolo 14 del- nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) la legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, dei Ministri o del Ministro per gli affari europei e del Ministro con com- (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 petenza prevalente nella materia, di concerto con i Ministri degli affari del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 esteri, della giustizia, dell’economia e delle finanze e con gli altri Mini- e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/ stri interessati in relazione all’oggetto della direttiva. I decreti legislativi CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che — 61 — 13-3-2021 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 62 abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parla- — La decisione 17 aprile 2007 n. 2007/275/CE della Commissione mento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, relativa agli elenchi di prodotti composti da sottoporre a controlli ai po- 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/ 93/CE e 97/78/CE del Consi- sti di controllo frontalieri, a norma delle direttive del Consiglio 91/496/ glio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio). — (Omissis). CEE e 97/78/CE, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione eu- 3. Nell’esercizio della delega di cui al comma 1. Il Governo è te- ropea del 4 maggio 2007, n. L 116. nuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all’arti- — Il regolamento (UE) 2019/2007 della Commissione, del 18 no- colo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi vembre 2019, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) e criteri direttivi specifici: 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda (Omissis). gli elenchi di animali, prodotti di origine animale, materiale germinale, g) rivedere le disposizioni del decreto legislativo 19 novembre sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati, fieno e paglia sog- 2008, n. 194, in coerenza con le modalità di finanziamento dei controlli getti a controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri e recante modi- sanitari ufficiali ivi previste all’articolo 7 e in conformità alle norme fica della decisione 2007/275/CE, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale contenute nel capo VI del titolo II del regolamento (UE) 2017/625, al dell’Unione europea del 3 dicembre 2019, n. L 312. fine di attribuire alle autorità competenti di cui alla lettera b) le risorse — Il regolamento delegato (UE) 2019/1602 della Commissione, umane, strumentali e finanziarie necessarie per organizzare ed effettuare del 23 aprile 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Par- i controlli ufficiali, nonché’ le altre attività ufficiali, al fine di miglio- lamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il documento sa- rare il sistema dei controlli e di garantire il rispetto delle disposizioni nitario comune di entrata che accompagna le partite di animali e merci dell’Unione europea in materia. fino alla loro destinazione, è pubblicato nella G.U.U.E. 30 settembre (Omissis).». 2019, n. L 250. — Il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del — Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 della Commis- Consiglio, del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi ed i requisi- sione, del 22 ottobre 2019, relativo all’incremento temporaneo dei con- ti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea trolli ufficiali e delle misure di emergenza che disciplinano l’ingresso per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza nell’Unione di determinate merci provenienti da alcuni paesi terzi, e che alimentare, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea attua i regolamenti (UE) 2017/625 e (CE) n. 178/2002 del Parlamento 1° febbraio 2002, n. L 31. europeo e del Consiglio e abroga i regolamenti (CE) n. 669/2009, (UE) — Il regolamento (CE) 29 aprile 2004, n. 852/2004/CE, regola- n. 884/2014, (UE) 2015/175, (UE) 2017/186 e (UE) 2018/1660 della mento del Parlamento europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti Commissione, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione euro- alimentari, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea pea del 29 ottobre 2019, n. L 277. del 30 aprile 2004, n. L 139. — Il regolamento delegato (UE) 2019/2126 della Commissione, — Il regolamento (CE) 29 aprile 2004, n. 853/2004/CE, regola- del 10 ottobre 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Par- mento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme lamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per i specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale, è controlli ufficiali specifici per alcune categorie di animali e merci, le pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 30 aprile misure da adottare in seguito all’esecuzione di tali controlli e alcune 2004, n. L 139. categorie di animali e di merci esenti dai controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione — Il regolamento (CE) 15 marzo 2017, n. 2017/625/UE, regola- europea del 12 dicembre 2019, n. L 321. mento del Parlamento europeo relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione — Il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi tra- recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, smissibili, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) del 31 maggio 2001, n. L 147. n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo — Il regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio, del 27 ottobre 2004, riguardante i materiali e gli oggetti del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le di- 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti rettive 80/590/CEE e 89/109/CEE, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Con- dell’Unione europea del 13 novembre 2004, n. L 338. siglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/ — Il regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (Testo rilevante Consiglio, del 12 gennaio 2005, che stabilisce requisiti per l’igiene dei ai fini del SEE), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione euro- mangimi, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del pea del 7 aprile 2017, n. L 95. 8 febbraio 2005, n. L 35. — Il regolamento (CE) 9 marzo 2016 n. 2016/429, regolamento — Il regolamento (CE) n 1069/2009 del Parlamento europeo e del del Parlamento europeo relativo alle malattie animali trasmissibili e che Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sot- modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in toprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al con- materia di sanità animale») (Testo rilevante ai fini del SEE), è pubbli- sumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (Regola- cato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 31 marzo 2016, mento sui sottoprodotti di origine animale), è pubblicato nella Gazzetta n. L 84. Ufficiale dell’Unione europea del 14 novembre 2009, n. L 300. — Il regolamento delegato (UE) 2019/2124 della Commissione, — Il regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del del 10 ottobre 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Par- 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamen- lamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per i con- to (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante trolli ufficiali delle partite di animali e merci in transito, trasbordo e suc- norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti cessivo trasporto attraverso l’Unione, e che modifica i regolamenti (CE) derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del n. 798/2008, (CE) n. 1251/2008, (CE) n. 119/2009, (UE) n. 206/2010, Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti (UE) n. 605/2010, (UE) n. 142/2011, (UE) n. 28/2012 della Commissio- a controlli veterinari alla frontiera, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale ne, il regolamento di esecuzione (UE) 2016/759 della Commissione e la dell’Unione europea del 26 febbraio 2011, n. L 54. decisione 2007/777/CE della Commissione, pubblicato nella Gazzetta — Il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e Ufficiale dell’Unione europea del 12 dicembre 2019, n. L 321. del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informa- — Il regolamento (CE) 12 novembre 2019, n. 2019/2128/UE, re- zioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) golamento di esecuzione della Commissione che stabilisce il modello n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Con- di certificato ufficiale e le norme per il rilascio di certificati ufficiali per siglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva le merci consegnate a navi in uscita dall’Unione e destinate all’approv- 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, vigionamento o al consumo da parte dell’equipaggio e dei passeggeri la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le di- oppure a una base militare della NATO o degli Stati Uniti (Testo rile- rettive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento vante ai fini del SEE), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione (CE) n. 608/2004 della Commissione, è pubblicato nella Gazzetta Uffi- europea del 12 dicembre 2019, n. L 321. ciale dell’Unione europea del 22 novembre 2011, n. L 304. — 62 — 13-3-2021 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 62 — Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissio- ternazionali, l’Autorità competente è il Ministero della difesa, che si av- ne, del 30 settembre 2019, che stabilisce norme per il funzionamento del vale delle strutture tecnico-sanitarie istituite presso gli organi di vigilan- sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali e dei za militare, al cui personale, nello svolgimento della specifica attività, suoi elementi di sistema («il regolamento IMSOC»), è pubblicato nella sono conferite le relative attribuzioni e le qualifiche di cui all’articolo 3 Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 14 ottobre 2019, n. L 261. della legge 30 aprile 1962, n. 283.». — Il regolamento (CE) n. 1332/2008 del Parlamento europeo e — Il decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 69, recante disciplina del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli enzimi alimentari sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) e che modifica la direttiva 83/417/CEE del Consiglio, il regolamento n. 1107/2009 relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanita- (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, la direttiva 2000/13/CE, la direttiva ri e che abroga le direttive 79/117/CEE e 91/414/CEE, nonché del rego- 2001/112/CE del Consiglio e il regolamento (CE) n. 258/97, è pubblica- lamento (CE) n. 547/2011 che attua il regolamento (CE) n. 1107/2009 to nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 31 dicembre 2008, per quanto concerne le prescrizioni in materia di etichettatura dei pro- n. L 354. dotti fitosanitari, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 maggio 2014, — Il regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e n. 103. del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari, è — Il decreto legislativo 10 febbraio 2017, n. 29, recante disciplina pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 31 dicem- sanzionatoria per la violazione di disposizioni di cui ai regolamenti (CE) bre 2008, n. L 354. n. 1935/2004, n. 1895/2005, n. 2023/2006, n. 282/2008, n. 450/2009 e — Il regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del n. 10/2011, in materia di materiali e oggetti destinati a venire a contatto Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli aromi e ad alcuni ingre- con prodotti alimentari e alimenti, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dienti alimentari con proprietà aromatizzanti destinati a essere utilizzati 18 marzo 2017, n. 65. negli e sugli alimenti e che modifica il regolamento (CEE) n. 1601/91 — Il decreto legislativo 7 febbraio 2017, n. 27, recante disciplina del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 2232/96 e (CE) n. 110/2008 e la sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento direttiva 2000/13/CE, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione (CE) n. 1924/2006 relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute europea del 31 dicembre 2008, n. L 354. fornite sui prodotti alimentari, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale — La legge 30 aprile 1962, n. 283, recante modifica degli articoli 17 marzo 2017, n. 64. 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie approva- — Il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante codice del to con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: disciplina igienica della terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande, è 6 giugno 2016, n. 106, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 agosto pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 giugno 1962, n. 139. 2017, n. 179. — La legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al si- — Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 genna- stema penale, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre 1981, io 2017, recante definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di n. 329. assistenza, di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 di- — Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 110, recante attuazio- cembre 1992, n. 502, è pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 65 del ne della direttiva 89/108/CEE in materia di alimenti surgelati destinati 18 marzo 2017. all’alimentazione umana, limitatamente all’articolo 10 recante importa- — Il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante Codice della zione alimenti surgelati provenienti da Paesi non appartenenti alla CEE, protezione civile, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 gennaio 2018, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 febbraio 1992, n. 39. n. 17. — Il decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194, recante disci- — Il decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1958, plina delle modalità di rifinanziamento dei controlli sanitari ufficiali in n. 719, recante regolamento per la disciplina igienica della produzione e attuazione del regolamento (CE) n. 882/2004, è pubblicato nella Gazzet- del commercio delle acque gassate e delle bibite analcooliche gassate e ta Ufficiale 11 dicembre 2008, n. 289. non gassate confezionate in recipienti chiusi, è pubblicato nella Gazzet- — Il decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, recante depena- ta Ufficiale 24 luglio 1958, n. 178. lizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi — Il regolamento (UE) 2016/429 e, in particolare, la parte IV: ar- dell’articolo 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205, è pubblicato nella ticoli da 84 a 228; e parte VI: articoli da 244 a 248 e da 252 a 256, che Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1999, n. 306. prevede un sistema nazionale di identificazione e registrazione degli — Si riporta il testo dell’articolo 4, comma 3, del decreto legisla- operatori, inclusi i trasportatori, degli stabilimenti, degli animali e dei tivo 13 aprile 1999, n. 123, recante «Attuazione della direttiva 95/69/ loro movimenti, sostituendo, a partire dal 21 aprile 2021, ogni altra mo- CE che fissa le condizioni e le modalità per il riconoscimento e la re- dalità di identificazione e registrazione, ivi compresa quella prescritta gistrazione di taluni stabilimenti ed intermediari operanti nel settore per gli scambi, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione euro- dell’alimentazione degli animali», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale pea 31 marzo 2016, n. L 84. 7 maggio 1999, n. 105: — Si riporta il testo dell’articolo 12 del decreto legislativo 22 mag- «Art. 4. (Procedura per il riconoscimento degli stabilimenti e degli gio 1999, n. 196, recante Attuazione della direttiva 97/12/CE che mo- intermediari). — (Omissis). difica e aggiorna la direttiva 64/432/CEE relativa ai problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie 3. La domanda per ottenere il riconoscimento di cui all’articolo 2, bovina e suina, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno comma 2, lettere b), c), d), e) ed f) e di cui all’articolo 3 deve esse- 1999, S.O.: re presentata alla regione o alla provincia autonoma competente per territorio.». «Art. 12. — 1. Presso il Ministero della sanità, le regioni e le pro- vince autonome di Trento e di Bolzano e le aziende unità sanitarie locali — Il decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 190, recante disciplina è istituita, nei limiti della spesa autorizzata da appositi provvedimenti sanzionatoria per le violazioni del regolamento (CE) n. 178/2002 che legislativi, una banca dati informatizzata collegata in rete che contiene stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, almeno le informazioni di cui ai commi 2, 3 e 4; tali informazioni sono istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa proce- trasmesse dalle aziende unità sanitarie locali, per via informatica, alle dure nel settore della sicurezza alimentare, è pubblicato nella Gazzetta regioni, alle province autonome e al Ministero della sanità; il Ministe- Ufficiale 23 maggio 2006, n. 118. ro perle politiche agricole è interconnesso, attraverso il proprio sistema — Si riporta il testo dell’articolo 2 del decreto legislativo 6 novem- informativo, alla banca dati, ai fini dell’espletamento delle funzioni di bre 2007, n. 193, recante attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa propria competenza. ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regola- 2. Per ciascun animale appartenente alla specie bovina sono menti europei nel medesimo settore, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale indicati: 9 novembre 2007, n. 261: a) il codice o i codici di identificazione unici per i casi di cui «Art. 2. (Autorità competenti). — 1. Ai fini dell’applicazione dei all’articolo 4, paragrafo 1, all’articolo 4-ter, all’articolo 4-quater, para- regolamenti (CE) 852/2004, 853/2004, 854/2004 e 882/2004, e succes- grafo 1, e all’articolo 4-quinquies del regolamento (CE) n. 1760/2000 sive modificazioni, per le materie disciplinate dalla normativa abrogata del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, e successive di cui all’art. 3, le Autorità competenti sono il Ministero della salute, le modificazioni; regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e le Aziende unità sanitarie locali, nell’ambito delle rispettive competenze. Per le forniture b) la data di nascita; destinate ai contingenti delle Forze armate impiegati nelle missioni in- c) il sesso; — 63 — 13-3-2021 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 62 d) la razza o il mantello; sive modificazioni, per le materie disciplinate dalla normativa abrogata e) il codice di identificazione della madre o, nel caso di un di cui all’art. 3, le Autorità competenti sono il Ministero della salute, le animale importato da un Paese terzo, il codice unico di identificazio- regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e le Aziende unità ne del mezzo di identificazione individuale assegnato all’animale dal- sanitarie locali, nell’ambito delle rispettive competenze. Per le forniture lo Stato membro di destinazione a norma del citato regolamento (CE) destinate ai contingenti delle Forze armate impiegati nelle missioni in- n. 1760/2000; ternazionali, l’Autorità competente è il Ministero della difesa, che si av- vale delle strutture tecnico-sanitarie istituite presso gli organi di vigilan- f) il numero di identificazione dell’azienda di nascita; za militare, al cui personale, nello svolgimento della specifica attività, g) i numeri di identificazione di tutte le aziende in cui l’animale sono conferite le relative attribuzioni e le qualifiche di cui all’articolo 3 è stato custodito e le date di ciascun cambiamento di azienda; della legge 30 aprile 1962, n. 283.». h) la data del decesso o della macellazione; — Per i riferimenti normativi del decreto legislativo 3 luglio 2017, i) il tipo di mezzo di identificazione elettronica, se applicato n. 117, vedi nelle note alle premesse. all’animale. — Per i riferimenti normativi del decreto legislativo 2 gennaio 3. In relazione agli animali della specie suina sono indicati: 2018, n. 1, vedi nelle note alle premesse. a) il numero di registrazione dell’azienda d’origine o dell’alle- vamento d’origine, nonché il numero del certificato sanitario, quando Note all’art. 2: prescritto; — Per i riferimenti del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parla- b) il numero di registrazione dell’ultima azienda o dell’ultimo mento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull’igiene dei pro- allevamento e, per gli animali importati da Paesi terzi, dell’azienda di dotti alimentari, vedi nelle note alle premesse. importazione. — Per i riferimenti del regolamento (CE) 178/2002, vedi nelle note 4. In relazione a ciascuna azienda sono indicati: alle premesse. a) il numero di identificazione che deve contenere, oltre la sigla IT che individua lo Stato italiano, un codice che non superi i dodici Note all’art. 3: caratteri; — Per i riferimenti del regolamento (UE) 2019/2124, vedi nelle b) il nome e l’indirizzo del proprietario, della persona fisica o note alle premesse. giuridica responsabile. — Per i riferimenti del regolamento (UE) 2017/625, vedi nelle note 4-bis. Le informazioni di cui al comma 4, limitatamente agli ani- alle premesse. mali della specie suina, sono fornite a decorrere dal 31 dicembre 2000. — Per i riferimenti del regolamento (CE) 7 novembre 2019, 5. La banca dati di cui al comma 1 è aggiornata in modo tale da n. 2019/1873/UE, vedi nelle note alle premesse. fornire a chiunque vi abbia interesse ai sensi della legge 7 agosto 1990, — Per i riferimenti del regolamento (CE) 22 ottobre 2019 n. 241, le seguenti informazioni: n. 2019/1793/UE, vedi nelle note alle premesse. a) il numero di identificazione degli animali della specie bovina presenti in una azienda o, in caso di animali della specie suina, le infor- Note all’art. 4: mazioni di cui al comma 3, lettera a); — Per i riferimenti del regolamento (UE) 2017/625, vedi nelle note b) un elenco dei movimenti di ciascun animale della specie bo- alle premesse. vina a partire dall’azienda di nascita o, per gli animali importati da paesi terzi, dall’azienda di importazione; per gli animali della specie suina le Note all’art. 5: informazioni di cui al comma 3, lettera b). 5-bis. Le informazioni di cui al comma 5, lettera b), limitatamente — Per i riferimenti del regolamento (UE) 2017/625, vedi nelle note agli animali della specie suina, sono fornite: alle premesse. a) per gli animali in partenza dall’azienda di nascita, entro il Note all’art. 6: 31 dicembre 2001; b) per gli animali in partenza da tutte le altre aziende, entro il — Per i riferimenti del regolamento (UE) 2017/625, vedi nelle note 31 dicembre 2002. alle premesse. 6. Le informazioni di cui al comma 5 sono conservate nella banca — Per i riferimenti del regolamento (CE) 29 aprile 2004 dati per almeno i tre anni successivi al decesso dell’animale, se di specie n. 852/2004/CE, vedi nelle note alle premesse. bovina, o successivi all’immissione delle informazioni nella banca dati — Per i riferimenti del regolamento (CE) 29 aprile 2004 nel caso di animali della specie suina. n. 853/2004/CE, vedi nelle note alle premesse. 6-bis. Limitatamente alla movimentazione degli animali della — Per i riferimenti del regolamento (CE) 12 gennaio 2005 specie suina, la registrazione nella banca dati di cui al comma 1 deve n. 183/2005/CE, vedi nelle note alle premesse. comprendere almeno: il numero dei suini spostati, il numero di identifi- — Per i riferimenti del regolamento (CE) 21 ottobre 2009 cazione dell’azienda o dell’allevamento di partenza, il numero di iden- n. 1069/2009/CE, vedi nelle note alle premesse. tificazione dell’azienda o dell’allevamento di arrivo, la data di partenza o la data di arrivo.». — Per i riferimenti del regolamento. (CE) 9 marzo 2016, n. 2016/429, vedi nelle note alle premesse. — Il decreto del Ministro della sanità 14 febbraio 1991, recante determinazione delle tariffe e dei diritti spettanti al Ministero della sa- Note all’art. 8: nità, all’Istituto superiore di sanità e all’Istituto superiore per la preven- zione e sicurezza del lavoro, per prestazioni rese a richiesta e ad utilità — Si riporta il testo dell’articolo 1, commi 1 e 4, del decreto le- dei soggetti interessati, è pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 63 del gislativo 8 novembre 1990, n. 374 recante riordinamento degli istituti 15 marzo 1991. doganali e revisione delle procedure di accertamento e controllo in at- tuazione delle direttive n. 79/695/CEE del 24 luglio 1979 e n. 82/57/ Note all’art. 1: CEE del 17 dicembre 1981, in tema di procedure di immissione in libera pratica delle merci, e delle direttive n. 81/177/CEE del 24 febbraio 1981 — Per i riferimenti del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamen- e n. 82/347/CEE del 23 aprile 1982, in tema di procedure di esporta- to europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, si veda nelle note alle zione delle merci comunitarie, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del premesse. 14 dicembre 1990, n. 291, S.O.: — L’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 6 novembre 2007, «Art. 1. (Orario degli uffici del dipartimento delle dogane e n. 193 recante «Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai con- delle imposte indirette). — 1. Ferme restando le disposizioni vigenti trolli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti sull’orario ordinario di lavoro degli impiegati civili dello Stato, l’orario comunitari nel medesimo settore, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale ordinario di apertura degli uffici del dipartimento delle dogane e delle 9 novembre 2007, n. 261, così recita: imposte indirette è fissato dalle ore 8,00 alle ore 18,00 nei giorni dal «Art. 2. (Autorità competenti). — 1. Ai fini dell’applicazione dei lunedì al venerdì e dalle ore 8,00 alle ore 14,00 nella giornata di sabato, regolamenti (CE) 852/2004, 853/2004, 854/2004 e 882/2004, e succes- con esclusione dei giorni festivi. — 64 — 13-3-2021 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 62 (Omissis). ai quali sia stato dato incarico di riscuotere entrate di qualunque natura 4. I direttori degli uffici possono disporre una diversa articola- e provenienza. zione ovvero una riduzione dell’orario di apertura degli uffici qualora le I conti giudiziali sono trasmessi dalle amministrazioni di cui ai esigenze di servizio lo consentano. commi precedenti per il controllo di rispettiva competenza alle ragio- (Omissis).». nerie centrali, regionali e provinciali dello Stato, a norma delle disposi- zioni legislative e regolamentari vigenti, entro i due mesi successivi alla — Per i riferimenti del regolamento (UE) 2017/625, vedi nelle note chiusura dell’esercizio cui il conto si riferisce. alle premesse. Le predette ragionerie, riveduti i conti ad esse pervenuti, qualora — Per i riferimenti del regolamento (UE) 2019/2124, vedi nelle non abbiano nulla da osservare, appongono sui singoli conti la dichia- note alle premesse. razione di aver eseguito il riscontro di loro competenza e li trasmettono alla Corte dei conti entro i due mesi successivi alla data della loro rice- Note all’art. 9: zione ovvero a quella della ricezione dei chiarimenti o dei documenti — Per i riferimenti del regolamento (UE) 2017/625, vedi nelle note richiesti.». alle premesse. — Si riporta il testo degli articoli 621, 622, 623 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 recante «Regolamento per l’amministrazione Note all’art. 10: del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato», pubblicato nel- la Gazzetta Ufficiale 3 giugno 1924, n. 130: — Per i riferimenti del regolamento (UE) 2017/625, vedi nelle note alle premesse. «Art. 621. — Gli agenti della riscossione di qualsiasi entrata debbono presentare il rispettivo conto giudiziale all’intendenza di fi- Note all’art. 11: nanza, o agli altri uffici provinciali e compartimentali da cui dipendono. Il conto giudiziale di ogni agente della riscossione deve essere di — Per i riferimenti del regolamento (UE) 2017/625, vedi nelle note regola distinto in due parti. alle premesse. La prima parte dimostra: — Si riporta il testo dell’articolo 8 del citato decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193: a) le somme rimaste da riscuotere alla fine dell’esercizio o della gestione precedente ed il carico successivamente dato al contabile, «Art. 8. (Clausola di invarianza finanziaria). — 1. Dal presente sia dal carico certo, sia proveniente da somme accertate all’atto stesso decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri, nè minori entrate a della riscossione; carico della finanza pubblica. b) il discarico per somme riscosse o per annullamenti, varia- 2. Le amministrazioni interessate svolgono le attività previste zioni e simili riferibili al carico accertato; dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali di- sponibili a legislazione vigente. c) i resti che per la competenza stessa risultano da riscuotere al termine dell’esercizio o della gestione. 3. Le spese relative alle registrazioni e ai riconoscimenti degli stabilimenti previsti dai regolamenti di cui all’articolo 2 sono a carico La parte seconda dimostra: delle imprese, secondo tariffe e modalità di versamento da stabilirsi con d) il debito o il credito dell’esercizio o della gestione prece- disposizioni regionali, sulla base del costo effettivo del servizio.». dente, quando non si tratti di prima gestione; e) il debito per somme incassate; Note all’art. 13: f) le somme versate; — Per i riferimenti del regolamento (UE) 2017/625, vedi nelle note g) i discarichi amministrativi; alle premesse. h) i resti per le somme rimaste da versare, o il credito per Note all’art. 15: quelle versate in più alla fine dell’esercizio o al termine della gestione. Il carico e il discarico ed i resti di cui alle lettere a), b) e c) — L’articolo 7-quater, comma 4 del decreto legislativo 30 dicem- del presente articolo, sono dimostrati distintamente secondo i capitoli bre 1992, n. 502 recante «Riordino della disciplina in materia sanitaria, iscritti nel bilancio. a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1992, n. 305, così recita: Agli effetti della responsabilità di cui agli articoli 189 e 190 del titolo V del presente regolamento, gli agenti anzidetti debbono unire al «Art. 7-quater. (Organizzazione del dipartimento di prevenzio- proprio conto, se ne sia fatta richiesta dalla Corte dei conti o dalla ragio- ne). — (Omissis). neria centrale, un elenco nominativo dei debitori dai quali non abbiano 4. Le strutture organizzative dell’area di sanità pubblica veteri- riscosse le somme dovute durante l’anno, con la indicazione delle cause naria e sicurezza alimentare operano quali centri di responsabilità, do- della mancata riscossione e col corredo dei documenti giustificanti le tati di autonomia tecnico-funzionale e organizzativa nell’ambito della diligenze usate, gli atti incoati e tutti gli altri mezzi adoperati, a tenore struttura dipartimentale, e rispondono del perseguimento degli obiettivi dei relativi regolamenti ed istruzioni, per riscuotere le dette partite. dipartimentali e aziendali, dell’attuazione delle disposizioni normative e Insieme col conto in denaro, gli agenti che hanno ricevuto in regolamentari regionali, nazionali e internazionali, nonché della gestio- consegna bollettari pel rilascio delle quietanze ai debitori, debbono ne delle risorse economiche attribuite. presentare il conto di carico e di scarico debitamente documentato dei (Omissis).». bollettari ricevuti e di quelli consumati. Questo conto, quanto al carico, dev’essere in relazione coll’uscita che per gli stessi bollettari risulta dal Note all’art. 16: conto del consegnatario presso l’intendenza di finanza.» — L’articolo 74 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 re- «Art. 622. — I conti giudiziali degli agenti della riscossione di cante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del patrimonio e sulla ogni provincia o compartimento, singolarmente parificati dagli uffici contabilità generale dello Stato», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale provinciali ai quali furono presentati, vengono da questi trasmessi alle 23 novembre 1923, n. 275, così recita: competenti ragionerie centrali con elenchi distinti per i vari rami di ser- vizio, corredati con i relativi documenti.» «Art. 74. — Gli agenti incaricati della riscossione delle entra- te e dell’esecuzione dei pagamenti delle spese, o che ricavano somme «Art. 623. — Le ragionerie centrali (332), riveduti i conti ad esse dovute allo Stato e altre delle quali lo Stato diventa debitore, o hanno pervenuti, in base ai documenti allegati e verificatili con gli elementi di maneggio qualsiasi di denaro ovvero debito di materia, nonché coloro riscontro in loro possesso, appongono sui singoli conti la dichiarazione che si ingeriscono negli incarichi attribuiti ai detti agenti, dipendono di avere eseguiti i suindicati riscontri e li spediscono, con gli elenchi direttamente, a seconda dei rispettivi servizi, dalle amministrazioni cen- degli uffici provinciali o compartimentali e con tutti i documenti, alla trali o periferiche dello Stato, alle quali debbono rendere il conto della Corte dei conti.». gestione e, sono sottoposti alla vigilanza del Ministero del tesoro e alla giurisdizione della Corte dei conti. Note all’art. 18: Sono anche obbligati alla resa del conto alle amministrazioni — Per i riferimenti del regolamento (UE) 2017/625, vedi nelle note centrali o periferiche dalle quali direttamente dipendono gli impiegati alle premesse. — 65 — 13-3-2021 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 62 Note all’art. 19: — Il decreto del Ministro della salute 3 giugno 2015, recante «Ta- riffe e modalità tecniche relative alle prestazioni fornite dal Ministero — Per i riferimenti del regolamento (UE) 2017/625, vedi nelle note della salute per il riconoscimento delle navi officina e delle navi frigo- alle premesse. rifero presenti in acque internazionali e per l’attività ispettiva di moni- toraggio delle stesse», abrogato dal presente decreto, è pubblicato nella Note all’art. 21: Gazzetta ufficiale n. 138 del 17 giugno 2015. — Il decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194, recante “Disci- plina delle modalità di rifinanziamento dei controlli sanitari ufficiali in — Il decreto del Ministro della sanità 14 febbraio 1991, recante: attuazione del regolamento (CE) n. 882/2004”, è abrogato, fatto salvo «Determinazione delle tariffe e dei diritti spettanti al Ministero della sa- quanto previsto al comma 2 dell’articolo 21 del presente decreto, pub- nità, all’Istituto superiore di sanità e all’Istituto superiore per la preven- blicato nella Gazzetta Ufficiale n. 289 dell’11 dicembre 2008. zione e sicurezza del lavoro, per prestazioni rese a richiesta e ad utilità — Il decreto del Ministro della salute 24 gennaio 2011, recante dei soggetti interessati», è pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 63 del «Modalità tecniche per il versamento delle tariffe e la rendicontazione 15 marzo 1991, S.O. delle somme riscosse ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194», abrogato dal presente decreto, è pubblicato nella Gazzetta uffi- ciale n. 100 del 2 maggio 2011. 21G00035 DECRETI PRESIDENZIALI DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 dicembre 2020. Riparto del Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, per l’annualità 2020. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI SU PROPOSTA DEL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE E IL MINISTRO DELLA SALUTE Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri; Vista la Convenzione delle Nazioni unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata dall’Italia ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, e, in particolare, l’art. 3, che definisce i principi generali, e l’art. 19, concernente la vita indipendente e l’inclusione nella società; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate, e, in particolare, l’art. 3, comma 3, che definisce la connotazione di gravità della condizione di disabilità, e l’art. 4, che ne definisce le modalità di accertamento; Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili; Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328, recante legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di inter- venti e servizi sociali, e, in particolare, l’art. 14, concernente i progetti individuali per le persone disabili; Visto l’art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, abroga l’art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386, relativo alla partecipazione delle Province autonome di Trento e Bol- zano alla ripartizione di fondi speciali istituiti per garantire livelli minimi di prestazioni in modo uniforme su tutto il territorio nazionale; Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante legge di contabilità e finanza pubblica; Vista la legge 22 giugno 2016, n. 112, recante disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, e, in particolare, l’art. 2, comma 2, che prevede che, nelle more del completamento del procedimento di definizione dei livelli essenziali delle prestazioni di cui all’art. 13 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro delegato per la famiglia e le disabilità, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definiscono, con proprio decreto, obiettivi di servizio per — 66 —

Legislative Decree February 2, 2021, n. 32. Provisions for the adaptation of national legislation to the provisions of Regulation (EU) 2017/625 pursuant to of article 12, paragraph 3, letter g) of the law of 4 October 2019, n. 117 · Nelum