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قوانين إيطاليا

Legislative Decree 13 October 2010, n. 190. Implementation of Directive 2008/56 / EC which establishes a framework for community action in the field of marine environment policy

صدر في 2010-10-13 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

العنوان الأصلي
Decreto Legislativo 13 ottobre 2010, n. 190. Attuazione della direttiva 2008/56/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria nel campo della politica per l’ambiente marino.
اللغة
Italian
النوع
لائحة
الدولة
إيطاليا
الموضوعات
Sea, General
الكلمات المفتاحية
sustainable use, biodiversity, ecosystem conservation, environmental audit, international cooperation, local government, marine area, marine pollution, marine protected areas, monitoring, research, protected area, pollution control

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  1. Art. 2. e) strategia per l’ambiente marino: strategia da svi- luppare ed attuare per ciascuna regione o sottoregione Ambito di applicazione marina interessata conformemente all’articolo 7; 1. Il presente decreto si applica alle acque marine della regione del Mare Mediterraneo, come definita all’artico- f) stato ambientale: stato generale dell’ambiente lo 3, comma 1, lettera c). nelle acque marine, tenuto conto della struttura, della funzione e dei processi degli ecosistemi marini che lo 2. Il presente decreto non si applica alle attività il cui compongono, nonché dei fattori fisiografici, geografici, unico fine sia la difesa e la sicurezza militare dello Stato. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del biologici, geologici e climatici naturali e delle condizioni mare, di seguito denominato Ministero dell’ambiente, in- fisiche, acustiche e chimiche, comprese quelle risultanti dividua, ove necessario, con decreto adottato di concerto dalle attività umane all’interno o all’esterno della zona con i Ministeri della difesa, delle infrastrutture e traspor- considerata; ti, dell’economia e finanze e con le altre amministrazioni competenti, apposite modalità per l’applicazione delle di- g) buono stato ambientale: stato ambientale delle sposizioni del presente decreto a tali attività. acque marine tale per cui le stesse preservano la diver- sità ecologica e la vitalità di mari ed oceani puliti, sani e

  2. Art. 3. produttivi nelle proprie condizioni intrinseche e tale per cui l’utilizzo dell’ambiente marino si svolge in modo so- Definizioni stenibile, salvaguardandone le potenzialità per gli usi e le attività delle generazioni presenti e future. Il buono stato 1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti ambientale è definito in relazione a ciascuna regione o definizioni: sottoregione marina, sulla base dei descrittori qualitativi a) acque marine: dell’allegato I; 1) acque, fondali e sottosuolo situati oltre la li- nea di base che serve a misurare l’estensione delle acque h) traguardo ambientale: determinazione qualitativa territoriali, fino ai confini della zona su cui lo Stato ha o quantitativa delle condizioni da conseguire per le diver- o esercita diritti giurisdizionali, in conformità al diritto se componenti delle acque marine, agendo sulle pressioni internazionale del mare, quali il mare territoriale, la zona e al fine di ridurre gli impatti, in relazione a ciascuna re- economica esclusiva, zone di pesca protette, la piattafor- gione o sottoregione marina; ma continentale e, laddove istituite, le zone di protezione ecologica; i) criteri: caratteristiche tecniche distintive, anche in- 2) acque costiere già definite nella parte terza dividuate dalla Commissione europea, strettamente colle- del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive gate ai descrittori qualitativi; modificazioni, i loro fondali e sottosuolo, per gli aspetti specifici dello stato ambientale dell’ambiente marino non l) inquinamento: introduzione diretta o indiretta, trattati nel decreto legislativo n. 152/2006 o in altra nor- conseguente alle attività umane, di sostanze o energia mativa nazionale di settore; nell’ambiente marino, compreso il rumore sottomarino b) regione marina: le seguenti regioni, individuate prodotto dall’uomo, che provoca o che può provocare a livello comunitario, tenuto conto dei fattori idrologici, effetti negativi come danni alle risorse biologiche e agli oceanografici e bio/geografici: ecosistemi marini, inclusa la perdita di biodiversità, peri- 1) Mar Baltico; coli per la salute umana, limitazioni alle attività maritti- 2) Oceano Atlantico nordorientale; me, compresi la pesca, il turismo, l’uso ricreativo e altri utilizzi legittimi del mare, alterazioni della qualità delle 3) Mare Mediterraneo; acque marine che ne pregiudichino l’utilizzo e ne riduca- 4) Mar Nero; no la funzione ricreativa e o, in generale, la compromis- c) regione del Mare Mediterraneo: le acque marine sione dell’uso sostenibile dei beni e dei servizi marini; del Mare Mediterraneo propriamente intese, inclusi i suoi golfi e mari, come delimitate a ovest dal meridiano pas- m) cooperazione regionale: cooperazione e coordi- sante attraverso il faro di Capo Spartel, all’entrata dello namento delle attività tra gli Stati membri e, ove possibi- Stretto di Gibilterra ed a est dal limite meridionale dello le, tra i Paesi terzi che hanno in comune la stessa regione Stretto dei Dardanelli tra Mehmetcik e Kumkale, secondo o sottoregione marina, ai fini dello sviluppo e dell’attua- quanto previsto dall’articolo 1, comma 1, della Conven- zione di strategie per l’ambiente marino; zione per la protezione dell’ambiente marino e la regione costiera del Mediterraneo (Convenzione di Barcellona); n) convenzioni marittime regionali: convenzioni o d) sottoregioni marine del Mare Mediterraneo: accordi internazionali e rispettivi organi direttivi, finaliz- 1) il Mare Mediterraneo occidentale; zati alla protezione dell’ambiente marino della regione o delle sottoregioni marine e, in particolare, la Convenzio- 2) il Mare Adriatico; ne per la protezione dell’ambiente marino e la regione 3) il Mar Ionio e il Mare Mediterraneo centrale; costiera del Mediterraneo del 1995. — 2 — 18-11-2010 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 270

  3. Art. 4. 8. Il Comitato può avvalersi, ai fini dello svolgimento dei compiti attribuiti, del supporto tecnico scientifico di Autorità competente esperti indicati dalle amministrazioni e associazioni che 1. Il Ministero dell’ambiente esercita la funzione di compongono il Comitato medesimo. Alle riunioni del Co- Autorità competente per il coordinamento delle attività mitato possono essere invitati a partecipare rappresentanti previste dal presente decreto. di enti ed istituti di ricerca, di associazioni ambientaliste riconosciute e di associazioni di categoria. Agli esperti ed 2. Per l’esercizio dell’attività di coordinamento di cui al ai rappresentanti degli enti, degli istituti di ricerca e delle comma 1, l’Autorità competente si avvale di un apposito associazioni di cui al presente comma non è dovuto alcun Comitato tecnico, di seguito denominato Comitato, di cui compenso o rimborso spese, ovvero altro tipo di emolu- all’articolo 5, istituito presso il Ministero dell’ambiente mento per tale partecipazione. con apposito decreto, che opera senza nuovi o maggiori 9. Il Comitato riferisce al Parlamento, con cadenza se- oneri a carico della finanza pubblica. mestrale, sulla attività svolta, nonché sulle risorse utiliz- zate per il conseguimento delle finalità di cui al presente

  4. Art. 5. decreto. Comitato tecnico

  5. Art. 6. 1. Il Comitato è composto da: Cooperazione regionale a) tre rappresentanti del Ministero dell’ambiente, di cui uno con funzioni di presidente; 1. Il Ministero dell’ambiente individua, ove necessario b) due rappresentanti del Ministero delle politiche d’intesa con il Ministero degli affari esteri, le procedu- re finalizzate ad assicurare la cooperazione con gli Stati agricole alimentari e forestali; membri che hanno in comune con l’Italia una regione o c) un rappresentante per ciascuno dei seguenti Mini- sottoregione marina al fine di consentire che gli adempi- steri: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Mini- menti previsti dagli articoli da 8 a 12 siano posti in essere stero della salute, Ministero della difesa, Ministero degli in modo coerente e coordinato presso l’intera regione o affari esteri, Ministero dell’istruzione, dell’università e sottoregione. della ricerca, Ministero per i beni e le attività culturali, 2. Ai fini previsti dal comma 1 si utilizzano anche, ove Ministero dello sviluppo economico e Dipartimento per opportuno, le sedi istituzionali esistenti in materia di co- gli affari regionali; operazione regionale, incluse quelle previste nel quadro d) un rappresentante per ciascuna Regione e Provin- delle convenzioni marittime regionali. Per gli adempi- cia autonoma; menti previsti dagli articoli da 8 a 12, si deve fare riferi- e) un rappresentante dell’Unione Province d’Italia; mento anche ai programmi, alle valutazioni ed alle attivi- tà condotti nell’ambito di accordi internazionali. f) un rappresentante dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani. 3. Ai fini previsti dal comma 1, le procedure di coo- perazione sono estese, per quanto possibile, ai Paesi ter- 2. Alla nomina dei componenti del Comitato provvede zi che esercitano la propria giurisdizione sulle acque di il Ministero dell’ambiente previa designazione da parte una regione o sottoregione marina di cui all’articolo 2 ed di ciascuna delle amministrazioni e associazioni di cui all’articolo 8, comma 6, in modo da coordinare i rispettivi al comma 1; tali designazioni devono pervenire entro 30 interventi. giorni dalla richiesta da parte dell’autorità competente. Decorso tale termine il Ministero dell’ambiente provvede Art. 7. comunque all’istituzione del Comitato. Azioni e fasi della strategia 3. La segreteria del Comitato è organizzata presso la per l’ambiente marino competente Direzione generale del Ministero dell’am- biente, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finan- 1. All’attuazione del presente decreto si procede sulla ziarie previste a legislazione vigente. base delle seguenti fasi: 4. Ai componenti del Comitato non è dovuto alcun a) la valutazione iniziale dello stato ambientale delle compenso o gettone di presenza ovvero altro tipo di emo- acque marine ai sensi dell’articolo 8; lumento per tale partecipazione. b) la determinazione dei requisiti del buono stato ambientale ai sensi dell’articolo 9; 5. Il Comitato concorre alla definizione degli atti ine- c) la definizione dei traguardi ambientali ai sensi renti la strategia dell’ambiente marino di cui all’articolo 7. dell’articolo 10; 6. Il Comitato, prima di avviare i lavori, adotta, a mag- d) l’elaborazione dei programmi di monitoraggio, ai gioranza dei due terzi dei componenti designati, il proprio sensi dell’articolo 11; regolamento interno di funzionamento. e) l’elaborazione dei programmi di misure per il con- 7. Il Comitato si riunisce almeno due volte all’anno, su seguimento e il mantenimento del buono stato ambientale convocazione del Presidente. ai sensi dell’articolo 12. — 3 — 18-11-2010 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 270 2. La valutazione iniziale di cui all’articolo 8, la deter- 6. A seguito della valutazione di cui al comma 1, il minazione del buono stato ambientale di cui all’artico- Ministero dell’ambiente, sentita la Conferenza unificata, lo 9, la definizione dei traguardi ambientali di cui all’ar- stabilisce con apposito decreto, se, al fine di tenere conto ticolo 10, l’elaborazione dei programmi di monitoraggio delle specificità di zone particolari, le strategie previste di cui all’articolo 11 e l’elaborazione dei programmi di dal presente decreto devono essere definite e adottate con misure di cui all’articolo 12 sono aggiornate, successiva- riferimento ad una o più sottodivisioni territoriali, da in- mente all’elaborazione iniziale, ogni sei anni per ciascuna dividuare in coerenza con l’elenco delle sottoregioni ma- regione o sottoregione marina, sulla base delle procedure rine del Mare Mediterraneo. Il Ministero dell’ambiente previste da tali articoli. comunica tempestivamente tale decreto alla Commissio- 3. Il Ministero dell’ambiente comunica, in forma com- ne europea. pleta e dettagliata, gli aggiornamenti di cui al comma 2 alla Commissione europea, agli organi direttivi delle con- venzioni marittime regionali ed agli altri Stati membri Art. 9. che condividono con l’Italia una regione o sottoregione marina, entro tre mesi dalla pubblicazione di cui all’arti- Determinazione del buon stato ambientale colo 16, comma 2. 1. Il buono stato ambientale è determinato sulla base

  6. Art. 8. dei descrittori qualitativi di cui all’allegato 1, ed è identi- ficato quando: Valutazione iniziale a) la struttura, la funzione ed i processi degli ecosi- 1. Il Ministero dell’ambiente promuove e coordina, av- stemi che compongono l’ambiente marino, unitamente ai valendosi del Comitato, la valutazione iniziale dello stato fattori fisiografici, geografici, geologici e climatici, con- ambientale attuale e dell’impatto delle attività antropiche sentano a tali ecosistemi di funzionare pienamente e di sull’ambiente marino, sulla base dei dati e delle informa- mantenere la loro resilienza ad un cambiamento ambien- zioni esistenti, inclusi quelli derivanti dall’attuazione del- tale dovuto all’attività umana; la parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni. b) le specie e gli habitat marini siano protetti in modo tale da evitare la perdita di biodiversità dovuta all’attività 2. Le amministrazioni dello Stato, i soggetti pubblici umana e da consentire che le diverse componenti biologi- e privati che, nell’esercizio delle proprie attività, produ- cono o detengono dati e informazioni utili ai fini della che funzionino in modo equilibrato; valutazione di cui al comma 1 sono tenuti, su richiesta del c) le caratteristiche idromorfologiche e fisico-chi- Ministero dell’ambiente, a metterli a disposizione. Resta- miche degli ecosistemi, incluse le modifiche alle stesse no ferme le vigenti disposizioni che prevedono l’invio o causate dalle attività umane nella zona interessata, siano la messa a disposizione di tali dati e informazioni. compatibili con le condizioni indicate nelle lettere a) e b); 3. La valutazione iniziale deve includere: d) gli apporti di sostanze ed energia, compreso il a) un’analisi degli elementi, delle caratteristiche rumore, nell’ambiente marino, dovuti ad attività umane, essenziali e dello stato ambientale attuale della regione non causino effetti inquinanti. marina, sulla base dell’elenco indicativo degli elementi riportati nella tabella 1 dell’allegato III; 2. Per conseguire un buono stato ambientale delle ac- b) un’analisi dei principali impatti e delle pressio- que marine si applica la gestione adattativa basata sull’ap- ni che influiscono sullo stato ambientale della regione o proccio ecosistemico. sottoregione marina, sulla base dell’elenco indicativo de- 3. Il Ministero dell’ambiente, avvalendosi del Comita- gli elementi di cui alla tabella 2 dell’allegato III, la quale tenga conto delle tendenze rilevabili e consideri i princi- to, determina, con apposito decreto, sentita la Conferen- pali effetti cumulativi e sinergici, nonché delle valutazio- za unificata i requisiti del buono stato ambientale per le ni pertinenti, effettuate in base alla vigente legislazione acque marine sulla base dei descrittori qualitativi di cui comunitaria; all’allegato I e tenuto conto delle pressioni e degli impatti di cui all’allegato III. c) un’analisi degli aspetti socio-economici dell’uti- lizzo dell’ambiente marino e dei costi del suo degrado. 4. Ai fini della determinazione dei requisiti del buono 4. Il Ministero dell’ambiente assicura, ove necessario stato ambientale si applicano anche i criteri e gli stan- d’intesa con il Ministero degli affari esteri, le opportune dard metodologici allo scopo adottati dalla Commissione azioni nel contesto delle vigenti convenzioni marittime europea. regionali, affinché ulteriori dati e informazioni utili ai fini 5. La determinazione dei requisiti del buono stato am- della valutazione di cui al comma 1 possano essere otte- nuti in sede di attuazione di tali convenzioni. bientale è effettuata entro il 15 luglio 2012. 5. La valutazione è effettuata in tempo utile per la de- 6. Il Ministero dell’ambiente comunica alla Commis- terminazione del buono stato ambientale di cui all’arti- sione europea gli esiti della valutazione di cui all’artico- colo 9 e per la definizione dei traguardi ambientali di cui lo 8 e della determinazione del buono stato ambientale di all’articolo 10. cui al presente articolo entro il 15 ottobre 2012. — 4 — 18-11-2010 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 270

  7. Art. 10. 5. Il Ministero dell’ambiente comunica alla Commis- sione europea i programmi di monitoraggio di cui al com- Definizione dei traguardi ambientali ma 1 entro il 15 ottobre 2014. 1. Sulla base della valutazione iniziale di cui all’artico- lo 8, il Ministero dell’ambiente, avvalendosi del Comita- Art. 12. to, definisce, con apposito decreto, sentita la Conferenza Programmi di misure unificata, i traguardi ambientali e gli indicatori ad essi associati, al fine di conseguire il buon stato ambientale, 1. A seguito della definizione dei traguardi ambientali tenendo conto delle pressioni e degli impatti di cui alla di cui all’articolo 10, il Ministero dell’ambiente, avvalen- tabella 2 dell’allegato III e dell’elenco indicativo delle dosi del Comitato, elabora uno o più programmi di misure caratteristiche riportate nell’allegato IV. finalizzati a conseguire o mantenere un buon stato am- 2. Il Ministero dell’ambiente procede ad una ricogni- bientale. A tal fine, tiene conto delle tipologie di misure zione dei traguardi ambientali definiti in relazione alle riportate all’allegato VI. acque marine dai vigenti strumenti normativi o di pianifi- 2. Ai fini dell’elaborazione dei programmi di cui al cazione e di programmazione esistenti a livello regionale, comma 1, il Ministero dell’ambiente: nazionale, comunitario o internazionale, al fine di indivi- duare i traguardi di cui al comma 1 in modo compatibile e a) procede ad una ricognizione dei programmi di integrato con gli altri traguardi ambientali vigenti. misure, anche aventi finalità diverse da quelle ambien- 3. La definizione dei traguardi ambientali è effettuata tali, esistenti a livello regionale, nazionale, comunitario entro il 15 luglio 2012. o internazionale in relazione alle acque marine, nonché delle autorità competenti alla relativa elaborazione ed at- 4. Il Ministero dell’ambiente comunica alla Commis- tuazione, tenendo conto, in particolare, degli strumenti di sione europea gli esiti della definizione dei traguardi di pianificazione e di programmazione aventi rilievo per le cui al comma 1 entro il 15 ottobre 2012. acque marine previsti dalla parte terza del decreto legisla- tivo 3 aprile 2006, n. 152;

  8. Art. 11. b) comunica al Comitato l’esito della ricognizione di Programmi di monitoraggio cui alla lettera a) e promuove la partecipazione dei sog- getti cui alla stessa lettera a) alle riunioni del Comitato, 1. Sulla base della valutazione iniziale di cui all’arti- affinché i programmi di misure di cui al comma 1 possano colo 8, il Ministero dell’ambiente, avvalendosi del Co- essere elaborati anche attraverso il coordinamento con gli mitato, definisce, con apposito decreto, sentita la Confe- altri programmi di misure esistenti e, comunque, in modo renza unificata, programmi di monitoraggio coordinati compatibile e integrato con gli stessi. per la valutazione continua dello stato ambientale delle acque marine, in funzione dei traguardi ambientali pre- 3. I programmi di misure di cui al comma 1, elaborati visti dall’articolo 10, nonché per l’aggiornamento di tali nel rispetto delle competenze istituzionali previste dalla traguardi. legge, sono approvati con decreto del Presidente del Con- 2. I programmi previsti dal comma 1 sono definiti te- siglio dei Ministri, sentita la Conferenza unificata. nendo conto: 4. Il Ministero dell’ambiente assicura che i programmi a) degli elementi riportati negli elenchi degli allegati di misure di cui al comma 1 siano conformi ai principi III e V; di precauzione, azione preventiva, limitazione del danno ambientale e «chi inquina paga». b) delle attività di monitoraggio effettuate dal Mini- stero per le politiche agricole alimentari e forestali, del- 5. Nell’istruttoria diretta all’elaborazione dei program- la salute, delle infrastrutture e trasporti, dell’istruzione, mi di misure di cui al comma 1 si deve tenere in debita dell’università e della ricerca, nonché dalle altre ammini- considerazione il principio dello sviluppo sostenibile ed, strazioni competenti. in particolare, agli impatti socio-economici delle misure. 3. Il Ministero dell’ambiente, per la definizione dei I programmi devono individuare misure efficaci rispetto programmi di cui al comma 1, procede inoltre ad una ri- ai costi e tecnicamente fattibili, alla luce di un’analisi di cognizione degli attuali programmi di monitoraggio am- impatto che comprenda la valutazione del rapporto costi/ bientale esistenti a livello regionale, nazionale, comunita- benefici di ciascuna misura. rio o internazionale in relazione alle acque marine, al fine 6. I programmi di cui al comma 1 indicano le modalità di elaborare i programmi di monitoraggio anche attraver- attraverso cui si prevede che le misure contribuiscano al so l’integrazione ed il coordinamento dei risultati degli rispetto dei traguardi ambientali di cui all’articolo 10. altri programmi di monitoraggio esistenti e, comunque, in 7. Nell’istruttoria diretta all’elaborazione dei program- modo compatibile e integrato con gli stessi. mi di misure di cui al comma 1 si deve valutare anche 4. L’elaborazione e l’avvio dei programmi di monito- l’incidenza prodotta sulle acque situate oltre le acque ma- raggio sono effettuati entro il 15 luglio 2014. rine soggette alla giurisdizione nazionale, al fine di mini- — 5 — 18-11-2010 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 270 mizzare il rischio di danni e di produrre, se possibile, un di cui all’articolo 11, risulti che la gestione delle attività effetto positivo su tali acque. umane a livello comunitario o internazionale possa avere 8. All’elaborazione dei programmi di misure di cui al un impatto significativo sull’ambiente marino ed in par- comma 1 si procede entro il 31 dicembre 2015. All’avvio ticolare sulle zone previste dal comma 11, il Ministero dell’attuazione si provvede entro un anno da tale data. dell’ambiente, ove necessario d’intesa con il Ministero 9. Il Ministero dell’ambiente comunica alla Commis- degli affari esteri, promuove le opportune iniziative pres- sione europea ed agli Stati membri che condividono con so i competenti organismi internazionali al fine di valuta- l’Italia la stessa regione o sottoregione marina, i program- re e, se opportuno, adottare le misure necessarie al rispet- mi di misure di cui al comma 1 entro il 31 marzo 2016. Si to delle finalità del presente decreto. Tali misure devono procede, ove necessario, d’intesa con il Ministero degli consentire, in funzione dei casi, il mantenimento od il ri- affari esteri. pristino dell’integrità, della struttura e del funzionamento degli ecosistemi. 10. I programmi di cui al comma 1, ove necessario, includono anche le seguenti misure: 13. Tutte le informazioni utili in merito alle zone di cui ai commi 11 e 12, in relazione a ciascuna regione o sotto- a) salvaguardia, risanamento, restauro ambientale, regione marina, sono messe a disposizione del pubblico, ripopolamento e monitoraggio in relazione alle acque nei modi previsti dall’articolo 16, entro il 2013. marine; tutela degli habitat e della biodiversità; b) condizioni, limiti e divieti per l’esercizio di at- Art. 13. tività aventi incidenza sull’ambiente marino, da inserire negli strumenti di pianificazione, gestione e sviluppo ter- Interventi urgenti ritoriale di competenza di autorità nazionali, regionali o locali. Le autorità che elaborano tali strumenti devono in 1. Nel caso in cui risulti che, in una regione o sottore- tutti i casi prendere in considerazione le misure previste gione condivisa dall’Italia con altri Stati membri, lo stato dai programmi di cui al comma 1; del mare sia interessato da una criticità che richiede un in- c) condizioni, limiti e divieti da inserire negli atti di tervento urgente, deve essere elaborato, nei modi previsti autorizzazione, di concessione, di assenso o di nulla osta dall’articolo 6, in accordo con tali Stati, un piano d’azione previsti dalla vigente normativa per l’esercizio di attivi- in cui si preveda l’attuazione anticipata degli adempimen- tà aventi incidenza sull’ambiente marino, di competenza ti disciplinati dagli articoli da 8 a 11 e l’avvio anticipato di autorità nazionali, regionali o locali. Le autorità che dei programmi di misure, nonché l’introduzione di misu- rilasciano tali atti devono in tutti i casi prendere in con- re più restrittive di quelle individuabili ai sensi dell’arti- siderazione le misure previste dai programmi di cui al colo 12. Tale piano non deve impedire il conseguimento o comma 1; il mantenimento di un buono stato ambientale in un’altra regione o sottoregione marina. Il Ministero dell’ambiente d) condizioni, limiti e divieti da inserire nelle ordi- provvede ad informare la Commissione europea in merito nanze, anche urgenti, previste dalla vigente normativa per al piano d’azione adottato. l’esercizio di attività aventi incidenza sull’ambiente mari- no, di competenza di autorità nazionali, regionali o locali;

  9. Art. 14. e) indicazione di misure atte a prevenire, elimina- re e porre rimedio ai danni causati all’ambiente marino Eccezioni dall’inquinamento tellurico, prioritariamente causato dal- lo sversamento in mare di reflui urbani non adeguatamen- 1. Costituiscono cause di eccezione, per il non raggiun- te trattati a causa, in particolare, dell’assenza, del malfun- gimento di un traguardo ambientale o di un buono stato zionamento o del fermo degli impianti di depurazione; ambientale: f) indicazione di misure di gestione volte a rende- a) un’azione o un’omissione non imputabile re economicamente conveniente per gli utilizzatori de- all’Italia; gli ecosistemi marini l’adozione di comportamenti fi- b) le cause naturali; nalizzati al conseguimento dell’obiettivo del buon stato ambientale. c) la forza maggiore; 11. I programmi di cui al comma 1 prevedono anche d) le modifiche o le alterazioni delle caratteristi- misure di protezione spaziale che contribuiscano ad or- che fisiche delle acque marine causate da provvedimen- ganizzare reti coerenti e rappresentative di aree marine ti adottati per motivi imperativi di interesse generale protette, previste dalla legislazione comunitaria o nazio- aventi rilevanza superiore rispetto alla tutela contro gli nale o dagli accordi internazionali, anche situate oltre il effetti negativi sull’ambiente, incluso qualsiasi impatto confine delle acque territoriali. Le reti devono essere tali transfrontaliero; da riflettere in modo idoneo la diversità degli ecosistemi. e) le condizioni naturali che non consentano miglio- 12. Nel caso in cui, alla luce della valutazione inizia- ramenti dello stato delle acque marine nei tempi previsti le di cui all’articolo 8 e dei programmi di monitoraggio dal presente decreto. — 6 — 18-11-2010 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 270 2. Alla luce della valutazione iniziale di cui all’artico- 2. Nei casi previsti dal comma 1, possono essere altresì lo 8 e dei programmi di monitoraggio di cui all’artico- sottoposte alla Commissione europea ed al Consiglio eu- lo 11, i programmi di misure di cui all’articolo 12 posso- ropeo apposite raccomandazioni ove vi sia la necessità di no individuare, presso la regione o le sottoregioni marine, attivare un’azione delle istituzioni comunitarie. situazioni nelle quali, ricorrendo una causa di eccezione del comma 1, i traguardi ambientali dell’articolo 10 ed il Art. 16. buono stato ambientale delle acque marine non possono Consultazione e informazione del pubblico essere conseguiti in tutto o in parte oppure, ricorrendo la causa del comma 1, lettera e), non possono essere con- 1. Il Ministero dell’ambiente assicura idonei strumen- seguiti entro le scadenze previste. Nell’individuare tali ti e procedure affinché tutti i soggetti interessati possano situazioni devono essere prese in considerazione anche le partecipare in modo effettivo e tempestivo all’esame de- conseguenze per gli Stati membri della regione o sottore- gli aspetti rilevanti per l’attuazione del presente decre- gione marina interessata. to. A tal fine possono essere previste forme di diffusione 3. I programmi di misure di cui all’articolo 12 devono delle informazioni, sedi di confronto o inchieste pubbli- indicare in modo specifico, fornendo un’adeguata moti- che e possono essere promosse, ove possibile, forme di vazione, se sussistono situazioni previste dal comma 2. In raccordo tra autorità, enti e strutture interessati, inclusi i tali casi, devono comunque essere individuate, nei modi comitati consultivi scientifici e gli organi direttivi delle previsti dall’articolo 12, specifiche misure volte ad assi- convenzioni marittime regionali. curare il continuo perseguimento dei traguardi ambientali 2. Il Ministero dell’ambiente assicura, con adeguate e ad impedire l’ulteriore degrado dello stato delle acque modalità operative, incluso l’uso del proprio sito internet, marine, ove ricorra una causa del comma 1, lettera b), c) che siano tempestivamente redatte, pubblicate e sottopo- o d), nonché volte ad attenuare l’impatto negativo nella ste alle osservazioni del pubblico, anche in forma sinteti- regione o sottoregione marina interessata o nelle acque ca, informazioni relative a: marine di altri Stati membri. Tali misure sono integrate, a) valutazione iniziale e determinazione del buon ove possibile, nei programmi di misure. Ove ricorra la stato ambientale; causa del comma 1, lettera d), tali misure devono per- b) traguardi ambientali; mettere che le modifiche o le alterazioni non precludano c) programmi di monitoraggio; o compromettano definitivamente il conseguimento di un buono stato ambientale nella regione o sottoregione mari- d) programmi di misure; na interessata o nelle acque marine di altri Stati membri. e) aggiornamenti di cui all’articolo 7, comma 2. 4. Nei casi in cui, alla luce della valutazione iniziale 3. Ai fini dell’accesso del pubblico alle informazioni di cui all’articolo 8, risulti che non sussistono rischi si- ambientali previste dal presente decreto si applica il de- gnificativi per l’ambiente marino o nei casi eccezionali creto legislativo 19 agosto 2005, n. 195. in cui risulti che le misure sono tali da implicare costi sproporzionati, alla luce dei rischi per l’ambiente marino, Art. 17. il Ministero dell’ambiente può decidere di non adottare Comunicazioni alla Commissione europea specifiche misure, purché questa decisione non causi un ulteriore deterioramento. In tali casi, il Ministero dell’am- 1. Il Ministero dell’ambiente, entro il 15 gennaio biente informa la Commissione europea circa la decisio- 2011, comunica alla Commissione europea il nominati- ne, fornendo la necessaria motivazione e dimostrando che vo dell’autorità competente, individuata nell’articolo 4, ciò non precluderà in modo definitivo l’eventuale succes- comma 1, unitamente alle informazioni di cui all’allegato sivo avvio di un processo di conseguimento di un buono II; le eventuali modifiche sono comunicate entro sei mesi stato ambientale delle acque marine. dalla loro applicazione. 2. A seguito delle comunicazioni di cui all’articolo 7,

  10. Art. 15. comma 3, articolo 9, comma 6, articolo 10, comma 4, articolo 11, comma 5, e articolo 12, comma 9, il Mini- Casi che richiedono un’azione comunitaria stero dell’ambiente trasmette alla Commissione europea le ulteriori informazioni richieste e che risultino disponi- 1. Nel caso in cui risulti che, presso una regione o sot- bili. Se la Commissione europea comunica indirizzi circa toregione marina, lo stato ambientale delle acque marine eventuali modifiche da apportare, il Ministero dell’am- è influenzato da uno o più fattori che non possono essere biente cura i conseguenti adempimenti con le procedure e adeguatamente gestiti a livello nazionale o la cui presenza le modalità previste dal presente decreto. è legata all’attuazione di politiche comunitarie o di ac- 3. Entro tre anni dalla pubblicazione di ciascun pro- cordi internazionali, il Ministero dell’ambiente informa gramma di misure o del relativo aggiornamento, ai sensi la Commissione europea, motivando le ragioni della ri- dell’articolo 16, comma 2, il Ministero dell’ambiente re- chiesta di intervento. dige, avvalendosi del Comitato, ed invia alla Commis- — 7 — 18-11-2010 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 270 sione europea una breve relazione intermedia nella quale Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà si illustrano i progressi realizzati nell’attuazione di tale inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della programma. Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di 4. Il Ministero dell’ambiente assicura alla Commis- osservarlo e di farlo osservare. sione europea, nel rispetto delle modalità previste dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32, l’accesso e Dato a Roma, addì 13 ottobre 2010 l’utilizzo dei dati e delle informazioni risultanti dalla va- lutazione iniziale di cui all’articolo 8 e dai programmi di monitoraggio di cui all’articolo 11. NAPOLITANO

  11. Art. 18. Disposizioni finali BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri 1. Alla modifica degli allegati del presente decreto si provvede mediante regolamenti da adottare sulla base RONCHI, Ministro per le poli- dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, tiche europee n. 400, su proposta del Ministero dell’ambiente, di con- certo con i Ministeri competenti per materia, sentita la PRESTIGIACOMO, Ministro Conferenza unificata. In caso di attuazione di successive dell’ambiente e della tu- direttive comunitarie che modificano le modalità esecuti- tela del territorio e del ve e le caratteristiche di ordine tecnico previste in tali al- mare legati, alla modifica si provvede mediante appositi decreti da adottare in base all’articolo 13 della legge 4 febbraio FAZIO, Ministro della salute 2005, n. 11, su proposta del Ministro dell’ambiente e del- la tutela del territorio e del mare. ROMANI, Ministro dello svi-

  12. Art. 19. luppo economico Disposizioni finanziarie MATTEOLI, Ministro delle infrastrutture e dei tra- 1. All’onere di cui all’articolo 8, pari ad euro 9.187.578 sporti per il 2011 e ad euro 9.000.000 per il 2012 si fa fronte, mediante utilizzo delle risorse del Fondo di rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie, di cui all’artico- GALAN, Ministro delle politi- lo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, che a tal fine sono che agricole alimentari e versate all’entrata del bilancio dello Stato e riassegnate forestali ai pertinenti capitoli del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. LA RUSSA, Ministro della difesa 2. All’onere derivante dall’attuazione dell’articolo 11, pari ad euro 16.087.578 annui, a decorrere dall’anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione ALFANO, Ministro della giu- dell’autorizzazione di spesa di cui alla legge n. 979/1982, stizia come determinata ai sensi dell’articolo 11, comma 3, let- tera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. FRATTINI, Ministro degli 3. All’attuazione dei programmi di misure di cui all’ar- affari esteri ticolo 12, ciascuna Amministrazione competente provve- de con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponi- TREMONTI, Ministro dell’eco- bili a legislazione vigente. nomia e delle finanze 4. Ad eccezione degli articoli 8 e 11, dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori FITTO, Ministro per i rappor- oneri per la finanza pubblica. Le Amministrazioni inte- ti con le regioni e per la ressate provvedono agli adempimenti di rispettiva com- coesione territoriale petenza, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Visto, il Guardasigilli: A LFANO — 8 — 18-11-2010 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 270 ALLEGATO I Descrittori qualitativi per la determinazione del buon stato ambientale 1. La biodiversità è mantenuta. La qualità e la presenza di habitat nonché la distribuzione e l’abbondanza delle specie sono in linea con le prevalenti condizioni fisiografiche, geografiche e climatiche. 2. Le specie non indigene introdotte dalle attività umane restano a livelli che non alterano negativamente gli ecosistemi. 3. Le popolazioni di tutti i pesci e molluschi sfruttati a fini commerciali restano entro limiti biologicamente sicuri, presentando una composizione per età e dimensioni della popolazione indicativa della buona salute dello stock. 4. Tutti gli elementi della rete trofica marina, nella misura in cui siano noti, sono presenti con normale abbondanza e diversità, e con livelli in grado di assicurare l’abbondanza a lungo termine delle specie e la conservazione della loro piena capacità riproduttiva. 5. È ridotta al minimo l’eutrofizzazione di origine umana, in particolare i suoi effetti negativi, come perdite di biodiversità, degrado dell’ecosistema, proliferazione dannosa di alghe e carenza di ossigeno nelle acque di fondo. 6. L’integrità del fondale marino è ad un livello tale da garantire che le strutture e le funzioni degli ecosistemi siano salvaguardate e gli ecosistemi bentonici, in particolare, non subiscano danni. 7. La modifica permanente delle condizioni idrografiche non influisce negativamente sugli ecosistemi marini. 8. Le concentrazioni dei contaminanti presentano livelli che non danno origine a effetti inquinanti. 9. I contaminanti presenti nei pesci e in altri frutti di mare destinati al consumo umano non eccedono i livelli stabiliti dalla legislazione comunitaria o da altre norme pertinenti. 10. Le proprietà e le quantità di rifiuti marini non provocano danni all’ambiente costiero e marino. 11. L’introduzione di energia, comprese le fonti sonore sottomarine, è a livelli che non hanno effetti negativi sull’ambiente marino. — 9 — 18-11-2010 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 270 ALLEGATO II Autorità Competenti 1. Nome e indirizzo della o delle autorità competenti – denominazione ufficiale e indirizzo della o delle autorità competenti identificate. 2. Forma giuridica della o delle autorità competenti – breve descrizione della forma giuridica della o delle autorità competenti. 3. Responsabilità – breve descrizione delle competenze giuridiche e amministrative della o delle autorità competenti e del ruolo della/e stessa/e in relazione alle acque marine interessate. 4. Partecipazione – quando la o le autorità competenti fungono da organo di coordinamento per le autorità competenti sono necessari un elenco di tali soggetti e una sintesi dei rapporti istituzionali creati per garantire il coordinamento. 5. Coordinamento regionale o subregionale – è richiesta una sintesi dei meccanismi istituiti per garantire il coordinamento tra gli Stati membri le cui acque marine appartengono alla stessa regione o sottoregione marina. — 10 — 18-11-2010 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 270 ALLEGATO III Elenchi indicativi di caratteristiche, pressioni ed impatti Tabella 1 – Caratteristiche Caratteristiche fisico-chimiche - Topografia e batimetria del fondo marino; - Regime annuo e stagionale delle temperature e copertura di ghiaccio, velocità della corrente, risalita di acque profonde, esposizione alle onde, caratteristiche di mescolamento, torbidità, tempo di residenza; - Distribuzione spaziale e temporale della salinità; - Distribuzione spaziale e temporale dei nutrienti (DIN, TN, DIP, TP, TOC) e dell’ossigeno; - Profilo di pH e di pCO2, o informazioni equivalenti utilizzate per misurare l’acidificazione marina Tipi di habitat - Tipo/i di habitat predominante/i sul fondo marino e nella colonna d’acqua con descrizione delle caratteristiche fisico-chimiche tipiche, quali profondità, regime delle temperature dell’acqua, correnti e altri movimenti delle masse d’acqua, salinità, struttura e composizione dei substrati del fondo marino. - Identificazione e mappatura di tipi di habitat particolari, segnatamente quelli riconosciuti o identificati nell’ambito della legislazione comunitaria (direttive Habitat e Uccelli selvatici) o delle convenzioni internazionali come habitat di particolare interesse sotto il profilo scientifico o della biodiversità. - Habitat in zone che, per le loro caratteristiche, ubicazione o importanza strategica, meritano una menzione particolare. Tra queste possono figurare aree soggette a pressioni intense o specifiche oppure aree che meritano un regime di protezione specifico. Caratteristiche biologiche - Descrizione delle comunità biologiche associate agli habitat predominanti sul fondo marino e nella colonna d’acqua. Sono comprese informazioni sulle comunità di fitoplancton e zooplancton, comprese le specie e la variabilità stagionale e geografica. - Informazioni su angiosperme, macrofite e invertebrati del fondo marino, in particolare la composizione delle specie, la biomassa e la variabilità annuale/stagionale. - Informazioni sulla struttura delle popolazioni ittiche, compresa l’abbondanza, la distribuzione e la struttura per età/dimensione delle popolazioni. - Descrizione della dinamica delle popolazioni, dell’area di distribuzione naturale ed effettiva e dello status delle specie di mammiferi e rettili marini presenti nella regione o sottoregione marina. - Descrizione della dinamica delle popolazioni, dell’area di distribuzione naturale ed effettiva e dello stato delle specie di uccelli marini presenti nella regione o sottoregione marina. - Descrizione della dinamica delle popolazioni, dell’area di distribuzione naturale ed effettiva e dello stato delle altre specie presenti nella regione o sottoregione marina e contemplate dalla legislazione comunitaria o da accordi internazionali. - Inventario relativo alla presenza, all’abbondanza e alla distribuzione territoriale di specie esotiche, non indigene o, se del caso, di varietà geneticamente distinte di specie indigene, presenti nella regione o sottoregione marina. — 11 — 18-11-2010 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 270 Altre caratteristiche - Descrizione della situazione riguardo alle sostanze chimiche, comprendente sostanze chimiche problematiche, contaminazione dei sedimenti, aree fortemente inquinate, aspetti riguardanti la salute e contaminazione del biota (in particolare il biota destinato al consumo umano) - Descrizione di altri aspetti o caratteristiche tipici o specifici della regione o sottoregione marina Tabella 2 - Pressioni e impatti Perdita fisica - Soffocamento (ad esempio con strutture antropiche o attraverso lo smaltimento di materiali di dragaggio) - Isolamento (ad esempio con costruzioni permanenti) Danni fisici - Cambiamenti dei tassi sedimetari (dovuti, ad esempio, a scarichi, aumento del dilavamento, dragaggio/smaltimento di materiali di dragaggio) - Abrasione (dovuti, ad esempio all’impatto sul fondo marino causato da pesca commerciale, navigazione, ancoraggio) - Estrazione selettiva (come esplorazione e sfruttamento delle risorse biologiche e non, sul fondo marino e nel sottosuolo) Altre perturbazioni fisiche - Rumore sottomarino (ad esempio causato da trasporti marittimi, impiego di strumenti di acustica sottomarina) - Rifiuti marini Interferenze con processi idrologici - Cambiamenti importanti del regime termico (ad esempio scarichi delle centrali elettriche) - Cambiamenti importanti del regime di salinità (ad esempio costruzioni che ostacolano la circolazione dell’acqua, estrazione di acqua) Contaminazione da sostanze pericolose - Introduzione di composti di sintesi (come sostanze prioritarie di cui alla direttiva 2000/60/CE che hanno pertinenza con l’ambiente marino, come pesticidi, agenti antivegetativi, prodotti farmaceutici, provenienti ad esempio da perdite da fonti diffuse, inquinamento provocato da navi, deposizione atmosferica e sostanze biologicamente attive) - Introduzione di sostanze e composti non di sintesi (come metalli pesanti, idrocarburi, provenienti ad esempio da inquinamento provocato da navi nonché da esplorazione e sfruttamento di giacimenti di petrolio, gas e minerali, deposizione atmosferica, apporti fluviali) - Introduzione di radio-nuclidi Emissione sistematica e/o intenzionale di sostanze - Introduzione di altre sostanze, siano esse solide, liquide o gassose, nelle acque marine, derivante dalla loro emissione sistematica e/o intenzionale nell’ambiente marino, consentita in conformità di altra legislazione comunitaria e/o di convenzioni internazionali — 12 — 18-11-2010 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 270 Arricchimento di nutrienti e sostanze organiche - Apporti di fertilizzanti e altre sostanze ricche di azoto e fosforo (ad esempio provenienti da fonti puntuali e diffuse anche di origine agricola, acquacoltura, deposizione atmosferica) - Apporti di materiale organico (ad esempio fognature, maricoltura, apporti fluviali) Perturbazioni biologiche - Introduzione di patogeni microbici - Introduzione di specie non indigene e traslocazioni - Estrazione selettiva di specie, comprese le catture accidentali non bersaglio (come quella derivante da attività di pesca commerciale e ricreativa) — 13 — 18-11-2010 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 270 ALLEGATO IV Elenco indicativo di caratteristiche di cui tener conto per definire i traguardi ambientali 1. Adeguata copertura degli elementi che caratterizzano le acque marine soggette alla sovranità o alla giurisdizione degli Stati Membri all’interno di una regione o sottoregione marina. 2. Necessità di definire: a) traguardi volti a conseguire le condizioni auspicate in base alla determinazione di buon stato ambientale; b) quantificabili e indicatori ad essi associati che ne consentano il monitoraggio e la valutazione; c) traguardi operativi riguardanti misure concrete di attuazione che contribuiscano al conseguimento degli stessi. 3. Indicazione dello stato ecologico da conseguire o mantenere e formulazione di tale stato in termini di proprietà quantificabili degli elementi che caratterizzano le acque marine di uno Stato membro all’interno di una regione o sottoregione marina. 4. Coerenza della serie di ; assenza di conflitti tra gli stessi. 5. Indicazione delle risorse necessarie per conseguire i traguardi. 6. Formulazione dei traguardi, compresi possibili traguardi intermedi, e indicazione dei tempi per il loro conseguimento. 7. Definizione degli indicatori finalizzati a monitorare i progressi e a orientare le decisioni di gestione per il conseguimento dei traguardi. 8. Se necessario, indicazione dei punti di riferimento (punti di riferimento, traguardo e limite ). 9. Adeguata considerazione degli aspetti socio-economici nella definizione dei traguardi. 10. Esame della serie di traguardi ambientali, dei relativi indicatori e dei punti di riferimento limite e traguardo, definiti in funzione degli obiettivi ambientali, al fine di valutare se il raggiungimento dei detti traguardi possa consentire alle acque marine soggette alla sovranità o alla giurisdizione degli Stati Membri all’interno di una regione o sottoregione marina di pervenire ad uno stato ad essi conforme. 11. Compatibilità tra i traguardi e gli obiettivi che la Comunità e i suoi Stati Membri si sono impegnati a rispettare nell’ambito di pertinenti accordi internazionali e regionali, utilizzando quelli più pertinenti per la regione o sottoregione marina interessata al fine di conseguire gli obiettivi ambientali definiti all’articolo 1. 12. Una volta fissata la serie dei traguardi e degli indicatori, questi devono essere esaminati rispetto agli obiettivi ambientali definiti all’articolo 1 per valutare se il raggiungimento dei traguardi possa consentire all’ambiente marino di pervenire ad uno stato ad essi conforme. — 14 — 18-11-2010 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 270 ALLEGATO V Elementi da considerare nella definizione dei programmi di monitoraggio 1. Necessità di fornire informazioni che consentano di valutare lo stato ambientale e di stimarne il divario rispetto al buono stato ambientalee i progressi al fine del conseguimento di tale stato, conformemente alle tabelle 1 e 2 e ai criteri e alle norme metodologiche. 2. Necessità di garantire la produzione di informazioni che consentano di individuare gli indicatori più adeguati per i traguardi ambientali. 3. Necessità di garantire la produzione di informazioni che consentano di valutare l’impatto delle misure. 4. Necessità di inserire attività volte a individuare le cause di eventuali cambiamenti e le misure di correzione che possono essere adottate per ripristinare il buon stato ambientale, qualora siano state rilevate deviazioni dall’intervallo di valori che definisce lo stato auspicato. 5. Necessità di fornire informazioni sui contaminanti chimici nelle specie destinate al consumo umano provenienti dalle zone di pesca commerciale. 6. Necessità di includere attività in grado di confermare che le misure correttive producano i cambiamenti auspicati, senza effetti collaterali indesiderati. 7. Necessità di aggregare le informazioni in base alle regioni o sottoregioni marine. 8. Necessità di garantire la comparabilità degli approcci e dei metodi di valutazione nelle e fra le regioni e/o sottoregioni marine. 9. Necessità di formulare specifiche tecniche e metodi standardizzati di monitoraggio a livello comunitario in modo da favorire la comparazione delle informazioni. 10. Necessità di garantire il più possibile compatibilità con i programmi esistenti predisposti a livello regionale e internazionale per incentivare la coerenza tra i programmi in questione ed evitare duplicazioni di sforzi, utilizzando le linee guida di monitoraggio più pertinenti per la regione o sottoregione marina interessata. 11. Necessità di includere, nell’ambito della valutazione iniziale, una valutazione dei principali cambiamenti delle condizioni ambientali e, se necessario, di aspetti nuovi ed emergenti. 12. Necessità di trattare, nell’ambito della valutazione iniziale, gli elementi pertinenti (tab. 1 e 2) compresa la relativa variabilità naturale e di valutare i progressi fatti per il raggiungimento dei traguardi ambientali, facendo ricorso, dove opportuno, agli indicatori definiti e ai relativi punti di riferimento limite o traguardo. — 15 — 18-11-2010 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 270 ALLEGATO VI Tipologie di misure 1. Controlli input: misure di gestione che influenzano l’entità consentita di un’attività umana. 2. Controlli output: misure di gestione che influenzano il grado di perturbazione consentito di un elemento di un ecosistema. 3. Controlli della distribuzione spaziale e temporale: misure di gestione che influenzano il luogo e il momento di conduzione di un’attività. 4. Misure di coordinamento della gestione: strumenti volti a garantire il coordinamento della gestione. 5. Misure atte a migliorare la tracciabilità, ove possibile, dell’inquinamento marino. 6. Incentivi economici: misure di gestione che rendano economicamente interessante per gli utilizzatori degli ecosistemi marini agire in modo da contribuire al conseguimento dell’obiettivo di buon stato ambientale. 7. Strumenti di mitigazione e bonifica: strumenti di gestione che orientano le attività umane a bonificare i componenti danneggiati degli ecosistemi marini. 8. Comunicazione, coinvolgimento degli interlocutori privilegiati e sensibilizzazione. — 16 — 18-11-2010 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 270 NOTE 5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascu- no dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può adottare, con AVVERTENZA: la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e cor- Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall’amministrazio- rettive dei decreti legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto ne competente per materia ai sensi dell’art. 10, comma 3 del testo unico salvo quanto previsto dal comma 6. delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei 6. I decreti legislativi, relativi alle direttive di cui agli allegati A decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficia- e B, adottati, ai sensi dell’art. 117, quinto comma, della Costituzione, li della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle autonome, si applicano alle condizioni e secondo le procedure di cui quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti all’art. 11, comma 8, della legge 4 febbraio 2005, n. 11. legislativi qui trascritti. 7. Il Ministro per le politiche europee, nel caso in cui una o più Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione deleghe di cui al comma 1 non risultino esercitate alla scadenza del nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE). termine previsto, trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica una relazione che dà conto dei motivi addotti a giustificazio- Note alle premesse: ne del ritardo dai Ministri con competenza istituzionale prevalente per la materia. Il Ministro per le politiche europee ogni sei mesi informa altresì — L’art. 76 della Costituzione stabilisce che l’esercizio della fun- la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sullo stato di attua- zione legislativa non può essere delegato al Governo se non con deter- zione delle direttive da parte delle regioni e delle province autonome minazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e nelle materie di loro competenza, secondo modalità di individuazione per oggetti definiti. delle stesse da definire con accordo in sede di Conferenza permanente — L’art. 87 della Costituzione conferisce, tra l’altro, al Presidente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti e di Bolzano. aventi valore di legge ed i regolamenti. 8. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamen- — L’art. 117 della Costituzione stabilisce che la potestà legislativa tari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute negli schemi è esercitata dallo Stato e dalle regioni nel rispetto della Costituzione, di decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese negli nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli ob- elenchi di cui agli allegati A e B, ritrasmette con le sue osservazioni e blighi internazionali. con eventuali modificazioni i testi alla Camera dei deputati e al Senato — Il testo dell’art. 1 e l’allegato B della legge 7 luglio 2009, n. 88 della Repubblica. Decorsi venti giorni dalla data di ritrasmissione, i de- (Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenen- creti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere.». za dell’Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2008), pubbli- cata nella Gazzetta Ufficiale 14 luglio 2009, n. 161, supplemento ordi- «Allegato B nario, così recitano: (Art. 1, commi 1 e 3) «Art. 1 (Delega al Governo per l’attuazione di direttive comuni- 2005/47/CE del Consiglio, del 18 luglio 2005, concernente l’accor- tarie) — 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro la scadenza del do tra la Comunità delle ferrovie europee (CER) e la Federazione euro- termine di recepimento fissato dalle singole direttive, i decreti legislativi pea dei lavoratori dei trasporti (ETF) su taluni aspetti delle condizioni recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese di lavoro dei lavoratori mobili che effettuano servizi di interoperabilità negli elenchi di cui agli allegati A e B. Per le direttive elencate negli transfrontaliera nel settore ferroviario; allegati A e B il cui termine di recepimento sia già scaduto ovvero scada 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure nei tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente leg- comunitarie di lotta contro l’influenza aviaria e che abroga la direttiva ge, il Governo è delegato ad adottare i decreti legislativi di attuazione 92/40/CEE; entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per le direttive elencate negli allegati A e B che non prevedono un termine di 2006/17/CE della Commissione, dell’8 febbraio 2006, che attua la recepimento, il Governo è delegato ad adottare i decreti legislativi entro direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. riguarda determinate prescrizioni tecniche per la donazione, l’approvvi- 2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell’art. 14 della gionamento e il controllo di tessuti e cellule umani; legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio 2006/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 mag- dei Ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro con gio 2006, che modifica la direttiva 1999/62/CE relativa alla tassazione competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell’economia e delle finanze l’uso di alcune infrastrutture; e con gli altri Ministri interessati in relazione all’oggetto della direttiva. 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 mag- 3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle di- gio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE rettive comprese nell’elenco di cui all’allegato B, nonché, qualora sia (rifusione); previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all’attuazione del- 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 mag- le direttive comprese nell’elenco di cui all’allegato A, sono trasmessi, gio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti conso- dopo l’acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera lidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio; il parere dei competenti organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio del parere. Qualora il termine per l’espressione del parere parlamentare 2006, riguardante l’attuazione del principio delle pari opportunità e del- di cui al presente comma ovvero i diversi termini previsti dai commi le parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione ed 4 e 8 scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini impiego (rifusione); previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati 2006/86/CE della Commissione, del 24 ottobre 2006, che attua la di novanta giorni. direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto 4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle diret- riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilità, la notifica di reazioni tive che comportino conseguenze finanziarie sono corredati della rela- ed eventi avversi gravi e determinate prescrizioni tecniche per la codifi- zione tecnica di cui all’art. 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, ca, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di n. 468, e successive modificazioni. Su di essi è richiesto anche il parere tessuti e cellule umani; delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al si- Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con ri- stema comune d’imposta sul valore aggiunto; ferimento all’esigenza di garantire il rispetto dell’art. 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 di- elementi integrativi d’informazione, per i pareri definitivi delle Com- cembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno; missioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che devono 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 di- essere espressi entro venti giorni. cembre 2006, concernente la patente di guida (rifusione); — 17 — 18-11-2010 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 270 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 mag- 2007, che istituisce un’Infrastruttura per l’informazione territoriale nel- gio 2008, relativa a determinati aspetti della mediazione in materia ci- la Comunità europea (Inspire); vile e commerciale; 2007/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 mag- 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giu- gio 2007, relativa all’immissione sul mercato di articoli pirotecnici; gno 2008, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria nel campo 2007/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno della politica per l’ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per 2007, che modifica la direttiva 89/391/CEE del Consiglio, le sue diret- l’ambiente marino); tive particolari e le direttive del Consiglio 83/477/CEE, 91/383/CEE, 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 92/29/CEE e 94/33/CE ai fini della semplificazione e della razionalizza- 2008, relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario comunitario zione delle relazioni sull’attuazione pratica; (rifusione); 2007/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 lu- 2008/59/CE del Consiglio, del 12 giugno 2008, che adegua la di- glio 2007, relativa all’esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società rettiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa i quotate; requisiti tecnici per le navi della navigazione interna a motivo dell’ade- sione della Repubblica di Bulgaria e della Romania; 2007/43/CE del Consiglio, del 28 giugno 2007, che stabilisce nor- me minime per la protezione dei polli allevati per la produzione di carne; 2008/63/CE della Commissione, del 20 giugno 2008, relati- va alla concorrenza sui mercati delle apparecchiature terminali di 2007/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settem- telecomunicazioni; bre 2007, che modifica la direttiva 92/49/CEE del Consiglio e le diret- 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 set- tive 2002/83/CE, 2004/39/CE, 2005/68/CE e 2006/48/CE per quanto tembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose; riguarda le regole procedurali e i criteri per la valutazione prudenziale di acquisizioni e incrementi di partecipazioni nel settore finanziario; 2008/71/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa all’identifi- cazione e alla registrazione dei suini; 2007/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 set- tembre 2007, che reca disposizioni sulle quantità nominali dei prodotti 2008/73/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, che semplifica le preconfezionati, abroga le direttive 75/106/CEE e 80/232/CEE del Con- procedure di redazione degli elenchi e di diffusione dell’informazione siglio e modifica la direttiva 76/211/CEE del Consiglio; in campo veterinario e zootecnico e che modifica le direttive 64/432/ CEE, 77/504/CEE, 88/407/CEE, 88/661/CEE, 89/361/CEE, 89/556/ 2007/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre CEE, 90/426/CEE, 90/427/CEE, 90/428/CEE, 90/429/CEE, 90/539/ 2007, che modifica la direttiva 91/440/CEE del Consiglio relativa allo CEE, 91/68/CEE, 91/496/CEE, 92/35/CEE, 92/65/CEE, 92/66/CEE, sviluppo delle ferrovie comunitarie e la direttiva 2001/14/CE relativa 92/119/CEE, 94/28/CE, 2000/75/CE, la decisione 2000/258/CE nonché alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria e all’imposi- le direttive 2001/89/CE, 2002/60/CE e 2005/94/CE; zione dei diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria; 2008/87/CE della Commissione, del 22 settembre 2008, che modi- 2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre fica la direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che 2007, relativa alla certificazione dei macchinisti addetti alla guida di fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna; locomotori e treni sul sistema ferroviario della Comunità; 2008/90/CE del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativa alla 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle pian- 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni; te da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 no- (rifusione); vembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 no- recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e vembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive; 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE; 2008/100/CE della Commissione, del 28 ottobre 2008, che modifi- 2007/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 di- ca la direttiva 90/496/CEE del Consiglio relativa all’etichettatura nutri- cembre 2007, che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio relati- zionale dei prodotti alimentari per quanto riguarda le razioni giornalie- va al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamen- re raccomandate, i coefficienti di conversione per il calcolo del valore tari e amministrative degli Stati membri concernenti l’esercizio delle energetico e le definizioni; 2008/117/CE del Consiglio, del 16 dicembre attività televisive; 2008, recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, per combattere la frode fiscale 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 di- connessa alle operazioni intracomunitarie; 2008/118/CE del Consiglio, cembre 2007, che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE del del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che Consiglio per quanto riguarda il miglioramento dell’efficacia delle pro- abroga la direttiva 92/12/CEE.». cedure di ricorso in materia d’aggiudicazione degli appalti pubblici; — Il testo dell’art. 14, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Discipli- 2008/5/CE della Commissione, del 30 gennaio 2008, relativa alla na dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio specificazione sull’etichetta di alcuni prodotti alimentari di altre indica- dei Ministri) così recita: zioni obbligatorie oltre a quelle previste dalla direttiva 2000/13/CE del «Art. 14 (Decreti legislativi). — 1. I decreti legislativi adottati dal Parlamento europeo e del Consiglio (versione codificata); Governo ai sensi dell’art. 76 della Costituzione sono emanati dal Pre- 2008/8/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, che modifica la sidente della Repubblica con la denominazione di “decreto legislativo” direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il luogo delle prestazioni di e con l’indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della servizi; deliberazione del Consiglio dei Ministri e degli altri adempimenti del 2008/9/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, che stabilisce nor- procedimento prescritti dalla legge di delegazione. me dettagliate per il rimborso dell’imposta sul valore aggiunto, previsto 2. L’emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il ter- dalla direttiva 2006/112/CE, ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato mine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo membro di rimborso, ma in un altro Stato membro; adottato dal Governo è trasmesso al Presidente della Repubblica, per la 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la di- 3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralità di ogget- rettiva 87/102/CEE; ti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo può esercitarla mediante più atti successivi per uno o più degli oggetti predetti. In re- 2008/49/CE della Commissione, del 16 aprile 2008, recante modi- lazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo fica dell’allegato II della direttiva 2004/36/CE del Parlamento europeo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell’organizza- e del Consiglio per quanto riguarda i criteri per l’effettuazione delle zione dell’esercizio della delega. ispezioni a terra sugli aeromobili che utilizzano aeroporti comunitari; 4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l’esercizio della 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 mag- delega ecceda i due anni, il Governo è tenuto a richiedere il parere del- gio 2008, relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita le Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere è espresso dalle in Europa; Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia en- 2008/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 mag- tro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni gio 2008, che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il al controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi; Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, — 18 — 18-11-2010 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 270 con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Com- regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al missioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.». giorni.». — L’art. 13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11 (Norme generali sul- — La direttiva 2008/56/CE è pubblicata nella G.U.U.E. 25 giugno la partecipazione dell’Italia al processo normativo dell’Unione europea 2008, n. L 164. e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari), pubblicata — La legge 31 dicembre 1982, n. 979 (Disposizioni per la difesa nella Gazzetta Ufficiale 15 febbraio 2005, n. 37, così recita: del mare) è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 gennaio 1983, n. 16, «Art. 13 (Adeguamenti tecnici). — 1. Alle norme comunitarie non supplemento ordinario. autonomamente applicabili, che modificano modalità esecutive e carat- — La legge 2 dicembre 1994, n. 689 (Ratifica ed esecuzione della teristiche di ordine tecnico di direttive già recepite nell’ordinamento Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto nazionale, è data attuazione, nelle materie di cui all’art. 117, secondo finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, nonché dell’accordo comma, della Costituzione, con decreto del Ministro competente per di applicazione della parte XI della convenzione stessa, con allegati, materia, che ne dà tempestiva comunicazione alla Presidenza del Consi- fatto a New York il 29 luglio 1994) è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale glio dei Ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie. 19 dicembre 1994, n. 295, supplemento ordinario. 2. In relazione a quanto disposto dall’art. 117, quinto comma, della — La legge 25 gennaio 1979, n. 30 (Ratifica ed esecuzione della Costituzione, i provvedimenti di cui al presente articolo possono essere Convenzione sulla salvaguardia del mar Mediterraneo dall’inquinamen- adottati nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle pro- to, con due protocolli e relativi allegati, adottata a Barcellona il 16 feb- vince autonome al fine di porre rimedio all’eventuale inerzia dei suddet- braio 1976) è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 9 febbraio 1979, n. 40, ti enti nel dare attuazione a norme comunitarie. In tale caso, i provvedi- supplemento ordinario. menti statali adottati si applicano, per le regioni e le province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la propria normativa di attuazione, — La legge 27 maggio 1999, n. 175 (Ratifica ed esecuzione a decorrere dalla scadenza del termine stabilito per l’attuazione della ri- dell’Atto finale della Conferenza dei plenipotenziari sulla Convenzione spettiva normativa comunitaria e perdono comunque efficacia dalla data per la protezione del Mar Mediterraneo dall’inquinamento, con relativi di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione e protocolli, tenutasi a Barcellona il 9 e 10 giugno 1995) è pubblicata provincia autonoma. I provvedimenti recano l’esplicita indicazione del- nella Gazzetta Ufficiale 17 giugno 1999, n. 140, supplemento ordinario. la natura sostitutiva del potere esercitato e del carattere cedevole delle — Il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, disposizioni in essi contenute.». n. 357 e successive modificazioni (Regolamento recante attuazione del- la direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali Note all’art. 19: e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 ottobre 1997, n. 248, supplemento ordinario. — L’art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183 (Coordinamento delle politiche riguardanti l’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee — Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di ed adeguamento dell’ordinamento interno agli atti normativi comunita- funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti ri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 maggio 1987, n. 109, supple- locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) è mento ordinario, così recita: pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1998, n. 92, supplemento ordinario. «Art. 5 (Fondo di rotazione). — 1. È istituito, nell’ambito del Mi- nistero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, un fondo di rota- — La legge 8 febbraio 2006, n. 61 (Istituzione di zone di prote- zione con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio, ai sensi zione ecologica oltre il limite esterno del mare territoriale) è pubblicata dell’art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041. nella Gazzetta Ufficiale 3 marzo 2006, n. 52. 2. Il fondo di rotazione di cui al comma 1 si avvale di un apposito — Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive mo- conto corrente infruttifero, aperto presso la tesoreria centrale dello Stato dificazioni (Norme in materia ambientale) è pubblicato nella Gazzetta denominato “Ministero del tesoro - fondo di rotazione per l’attuazione Ufficiale 14 aprile 2006, n. 88, supplemento ordinario. delle politiche comunitarie”, nel quale sono versate: a) le disponibilità residue del fondo di cui alla legge 3 ottobre Note all’art. 1: 1977, n. 863, che viene soppresso a decorrere dalla data di inizio della — Per la direttiva 2008/56/CE si veda nelle note alle premesse. operatività del fondo di cui al comma 1; b) le somme erogate dalle istituzioni delle Comunità europee per Nota agli articoli 3, 8 e 12: contributi e sovvenzioni a favore dell’Italia; — Per il decreto legislativo 3 aprile 2006, 152, si veda nelle note c) le somme da individuare annualmente in sede di legge finan- alle premesse. ziaria, sulla base delle indicazioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera Note all’art. 16: c), nell’ambito delle autorizzazioni di spesa recate da disposizioni di legge aventi le stesse finalità di quelle previste dalle norme comunitarie — Il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195 (Attuazione della da attuare; direttiva 2003/4/CE sull’accesso del pubblico all’informazione ambien- d) le somme annualmente determinate con la legge di approva- tale) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 settembre 2005, n. 222. zione del bilancio dello Stato, sulla base dei dati di cui all’art. 7. 3. Restano salvi i rapporti finanziari direttamente intrattenuti con Note all’art. 17: le Comunità europee dalle amministrazioni e dagli organismi di cui — Il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32 (Attuazione della all’art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, direttiva 2007/2/CE, che istituisce un’infrastruttura per l’informazione n. 321, ed alla legge 26 novembre 1975, n. 748.». territoriale nella Comunità europea - INSPIRE) è pubblicato nella Gaz- — Per i riferimenti della legge n. 979/1982 si veda nelle note alla zetta Ufficiale 9 marzo 2010, n. 56, supplemento ordinario. premesse. — Si riporta il testo del comma 3, dell’art. 11, della legge 31 di- Note all’art. 18: cembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), pubbli- — Il comma 3 dell’art. 17 della legge 17 agosto 1988, n. 400 (Di- cata nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2009, n. 303, supplemento sciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del ordinario: Consiglio dei Ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre «3. La legge di stabilità contiene esclusivamente norme tese a re- 1988, n. 214, supplemento ordinario, così recita: alizzare effetti finanziari con decorrenza nel triennio considerato dal «3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamen- bilancio pluriennale. Essa non può contenere norme di delega o di carat- ti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate tere ordinamentale ovvero organizzatorio, né interventi di natura locali- al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali stica o microsettoriale. In particolare, essa indica: regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono esse- a) il livello massimo del ricorso al mercato finanziario e del sal- re adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di do netto da finanziare in termini di competenza, per ciascuno degli anni apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali considerati dal bilancio pluriennale, comprese le eventuali regolazioni ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei contabili e debitorie pregresse specificamente indicate; — 19 — 18-11-2010 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 270 b) le variazioni delle aliquote, delle detrazioni e degli scaglio- g) l’importo complessivo massimo destinato, in ciascuno degli ni, le altre misure che incidono sulla determinazione del quantum della anni compresi nel bilancio pluriennale, al rinnovo dei contratti del pub- prestazione, afferenti a imposte dirette e indirette, tasse, canoni, tariffe blico impiego, ai sensi dell’art. 48, comma 1, del decreto legislativo e contributi in vigore, con effetto di norma dal 1° gennaio dell’anno 30 marzo 2001, n. 165, ed alle modifiche del trattamento economico cui essa si riferisce, nonché le correzioni delle imposte conseguenti e normativo del personale dipendente dalle amministrazioni statali in all’andamento dell’inflazione. È fatto salvo quanto previsto dalla legge regime di diritto pubblico. Il suddetto importo, per la parte non utiliz- 5 maggio 2009, n. 42, con riferimento ai tributi, alle addizionali e alle zata al termine dell’esercizio, è conservato nel conto dei residui fino compartecipazioni delle regioni e degli enti locali; alla sottoscrizione dei relativi contratti di lavoro o all’emanazione dei c) gli importi dei fondi speciali previsti dall’art. 18 e le corri- provvedimenti negoziali; spondenti tabelle; h) altre regolazioni meramente quantitative rinviate alla legge di d) gli importi, in apposita tabella, con le relative aggregazioni stabilità dalle leggi vigenti; per programma e per missione, della quota da iscrivere nel bilancio di i) norme che comportano aumenti di entrata o riduzioni di spesa, ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di restando escluse quelle a carattere ordinamentale ovvero organizzatorio, spesa permanente, la cui quantificazione è rinviata alla legge di stabilità, fatto salvo quanto previsto dalla lettera m); con esclusione delle spese obbligatorie; l) norme recanti misure correttive degli effetti finanziari delle e) gli importi, in apposita tabella, con le relative aggregazioni leggi di cui all’art. 17, comma 13; per programma e per missione, delle quote destinate a gravare su ciascu- no degli anni considerati per le leggi che dispongono spese a carattere m) le norme eventualmente necessarie a garantire l’attuazione pluriennale in conto capitale, con distinta e analitica evidenziazione dei del Patto di stabilità interno, come definito ai sensi degli articoli 8, com- rifinanziamenti, delle riduzioni e delle rimodulazioni; ma 2, e 10, comma 2, lettera f), nonché a realizzare il Patto di conver- f) gli importi, in apposita tabella, con le relative aggregazioni genza di cui all’art. 18 della legge 5 maggio 2009, n. 42, come modifi- per programma e per missione, delle riduzioni, per ciascuno degli anni cato dall’art. 51, comma 3, della presente legge.». considerati dal bilancio pluriennale, di autorizzazioni legislative di spe- sa di parte corrente; 10G0212 DECRETI PRESIDENZIALI DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI Vista la nota del 28 settembre 2010 con cui il Presi- MINISTRI 29 ottobre 2010. dente della Regione Veneto ha rappresentato l’esigenza di prorogare, per ulteriori dodici mesi, lo stato di emer- Proroga dello stato di emergenza in relazione alla crisi socio economico ambientale determinatasi nella laguna di genza, al fine di consentire il completamento delle attività Venezia in ordine alla rimozione dei sedimenti inquinati nei poste in essere dal Commissario delegato – Ing. Roberto canali portuali di grande navigazione. Casarin; Considerato che la predetta situazione di emergenza IL PRESIDENTE permane e comporta la necessità di portare a compimento DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI il piano degli interventi straordinari predisposti dal Com- missario delegato; Visto l’art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Tenuto conto della oggettiva necessità, allo stato, di re- Visto l’art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, alizzare il citato completamento delle iniziative commis- n. 112; sariali in atto in deroga alla normativa ambientale; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, con- vertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, Ritenuto, quindi, che ricorrono nel caso di specie i pre- n. 401; supposti di cui all’art. 5, comma 1, della legge 24 febbra- Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Mini- io 1992, n. 225, per la concessione di un’ulteriore proroga stri del 19 novembre 2009, con cui lo stato di emergenza dello stato di emergenza; inerente alla crisi socio-economico-ambientale determi- D’intesa con il Ministero dell’ambiente e della tutela natasi nella laguna di Venezia in ordine alla rimozione del territorio e del mare; dei sedimenti inquinati nei canali portuali di grande navi- gazione è stato prorogato, da ultimo, fino al 31 dicembre Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adot- 2010; tata nella riunione del 29 ottobre 2010; Vista la nota del 20 settembre 2010 con cui il Commis- sario delegato di cui all’art. 1 dell’ordinanza del Presiden- te del Consiglio dei ministri n. 3383 del 3 dicembre 2004 Decreta: e successive modificazioni ed integrazioni ha trasmesso la relazione in ordine alle attività poste in essere per fron- Ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 1, della leg- teggiare la situazione di crisi socio economico ambien- ge 24 febbraio 1992, n. 225, sulla base delle motivazio- tale determinatasi nella laguna di Venezia in ordine alla ni di cui in premessa, lo stato di emergenza inerente alla rimozione dei sedimenti inquinati nei canali portuali di crisi socio-economico- ambientale determinatasi nella grande navigazione, indicando gli ulteriori interventi da laguna di Venezia in ordine alla rimozione dei sedimenti porre in essere per il definitivo superamento dell’emer- inquinati nei canali portuali di grande navigazione, è pro- genza in questione; rogato fino al 31 dicembre 2011. — 20 —

Legislative Decree 13 October 2010, n. 190. Implementation of Directive 2008/56 / EC which establishes a framework for community action in the field of marine environment policy · Nelum