Law No. 101 amending Law No. 503 of 23 June 1970, on the organization of the research and development institutes for zooprophylaxis
صدر في 1974-03-11 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- Italian
- النوع
- قانون
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- إيطاليا
- الموضوعات
- Livestock
- الكلمات المفتاحية
- animal health, pests/diseases, vaccination, institution, governance
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L. 11 marzo 1974, n. 101 (1). Modifica della L. 23 giugno 1970, numero 503, sull'ordinamento degli istituti zooprofilattici sperimentali. (1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 17 aprile 1974, n. 100. 1. (3). (3) Aggiunge un comma all'art. 6, L. 23 giugno 1970, n. 503, riportata al n. A/XLIV. 2. (4) (4/a). (4) Sostituisce il sesto comma dell'art. 11, L. 23 giugno 1970, n. 503, riportata al n. A/XLIV. (4/a) Abrogato dall'art. 10, D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 270,riportato al n. A/CCII. 3. (4/a) (5). (4/a) Abrogato dall'art. 10, D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 270,riportato al n. A/CCII. (5) Aggiunge un comma all'art. 18, L. 23 giugno 1970, n. 503, riportata al n. A/XLIV. 4. [Lo stanziamento annuo di L. 2.310.000.000 autorizzato dall'articolo 7 della legge 23 giugno 1970, n. 503 (2), quale concorso dello Stato a favore degli istituti zooprofilattici sperimentali, è elevato a lire 4.250 milioni per l'anno finanziario 1972 ed a lire 5.000 milioni a decorrere dallo anno 1973. A partire dallo stesso anno 1973, la somma di lire 5.000 milioni sarà annualmente ripartita, quanto a lire 1.000 milioni, con decreto del Ministro per la sanità mediante assegnazione di lire 100 milioni per ogni istituto e, quanto a lire 4.000 milioni, con decreto del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per il tesoro, tenuto conto delle necessità finanziarie degli istituti per l'assolvimento dei compiti istituzionali e della consistenza del patrimonio zootecnico esistente nel territorio di competenza] (4/a). (4/a) Abrogato dall'art. 10, D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 270,riportato al n. A/CCII. 5. [L'autorizzazione di spesa di cui alla lettera c) dell'articolo 8 della legge 23 gennaio 1968, numero 34 (6), è ridotta, a partire dall'anno 1973, da lire 1.000 milioni a lire 250 milioni] (4/a). (4/a) Abrogato dall'art. 10, D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 270,riportato al n. A/CCII. 6. (7). (7) Sostituisce la tabella A (articolo 2) annessa alla L. 23 giugno 1970, n. 503, riportata al n. A/XLIV. 7. Gli istituti interessati alle modificazioni territoriali introdotte con la presente legge nella tabella A di cui al precedente articolo determinano di concerto, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i trasferimenti patrimoniali conseguenti nonché il trasferimento del personale in servizio presso le sezioni provinciali interessate, concedendo allo stesso il diritto di opzione. 8. All'onere di lire 1.940 milioni derivante dall'applicazione dell'articolo 4 della presente legge per l'anno finanziario 1972, si provvede a carico del fondo speciale di cui al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, intendendosi prorogato a tal fine il termine per la utilizzazione delle disponibilità previste dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64. All'onere di lire 2.690 milioni annui derivante dallo stesso articolo 4 si provvede, per ciascuno degli anni finanziari 1973 e 1974, quanto a lire 750 milioni, con le disponibilità derivanti dalla riduzione di cui al precedente articolo 5 e, quanto a lire 1.940 milioni, rispettivamente a carico e mediante riduzione dei fondi speciali di cui ai capitoli 3523 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi. Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.