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قوانين إيطاليا

Law Decree 14 December 1974, n. 657 Establishment of the Ministry for Cultural Heritage and Environment, converted with modifications by Law 29 January 1975, n. 5

صدر في 1974-12-14 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

العنوان الأصلي
Decreto Legge 14 dicembre 1974, n. 657 Istituzione del Ministero per i beni culturali e per l'ambiente convertito con modificazioni dalla Legge 29 gennaio 1975, n. 5.
اللغة
Italian
النوع
قانون
المنظمة
European Union
الدولة
إيطاليا
الموضوعات
Environment, General
الكلمات المفتاحية
cultural heritage, institution, governance

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النص

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  1. Art. 1. E' istituito il Ministero per i beni culturali e per l'ambiente, di seguito denominato il Ministero. Ad esso sono immediatamente attribuite le competenze indicate negli articoli seguenti. Altre competenze, anche in materia di spettacolo e archivi di Stato, saranno attribuite successivamente.

  2. Art. 2. Il Ministero provvede alla tutela ed alla valorizzazione del patrimonio culturale del Paese. Promuove la diffusione dell'arte e della cultura, coordinando e dirigendo iniziative all'interno e, salve le attribuzioni del Ministero degli affari esteri e d'intesa con lo stesso, all'estero. Ad esso sono devolute: a) le attribuzioni spettanti al Ministero della pubblica istruzione per le antichita' e belle arti, per le accademie e le biblioteche e la diffusione della cultura, nonche' quelle concernenti la sicurezza del patrimonio culturale; b) le attribuzioni spettanti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri relative ai servizi della discoteca di Stato, escluse quelle concernenti le registrazioni, rilevazioni sonore, ricerche e documentazioni. Il Ministro esercita la vigilanza sugli enti, istituti ed associazioni gia' attribuita nelle materie sopra indicate al Ministero della pubblica istruzione ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Ferme restando le competenze regionali, promuove, sentite le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, le iniziative necessarie per la protezione del patrimonio storico ed artistico della Nazione nonche' per la protezione dell'ambiente, con riguardo alle zone archeologiche e naturali, fatte salve le attribuzioni delle altre amministrazioni statali interessate e d'intesa, per le attivita' produttive, con i Ministri competenti. Ferme restando le attribuzioni esclusive spettantegli, ai sensi delle leggi 1 giugno 1939, n. 1089, 29 giugno 1939, n. 1497, e successive modificazioni, il Ministro per i beni culturali e per l'ambiente e' sentito dal Ministro per i lavori pubblici ai fini della formulazione, sotto il profilo artistico e ambientale, delle proposte di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8. Cura, d'intesa con i Ministri competenti, gli studi e la programmazione di scelte, iniziative e ricerche in materia di parchi e di riserve naturali, salve le competenze delle regioni.

  3. Art. 3. Le Direzioni generali delle antichita' e belle arti e delle accademie e biblioteche e per la diffusione della cultura, gli uffici periferici e gli istituti ad ordinamento speciale del Ministero della pubblica istruzione operanti nelle materie indicate all'art. 2, nonche' il servizio relativo alla discoteca di Stato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri sono trasferiti alle dipendenze del Ministero, che potra' continuare ad utilizzare le attuali sedi. Il Consiglio superiore delle antichita' e belle arti ed il Consiglio superiore delle accademie e delle biblioteche, mantenendo ferme le attuali competenze, diventano organi consultivi del Ministero e sono presieduti dal Ministro per i beni culturali e per l'ambiente. Sino alla costituzione del Consiglio nazionale delle pubblica istruzione, di cui all'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, le sezioni IV e V del Consiglio superiore delle antichita' e belle arti continuano ad esercitare le attuali competenze nelle materie scolastiche. Parimenti, continua ad esercitare le attuali competenze il consiglio di disciplina di cui all'art. 18 della legge 30 dicembre 1947 n. 1477.

  4. Art. 4. Fino a che non sara' provveduto alla definitiva organizzazione del Ministero, a disciplinarne la struttura degli uffici e degli organi collegiali e l'inquadramento dei dipendenti, il personale comunque assegnato alla data di entrata in vigore del presente decreto agli uffici indicati nel primo comma del precedente art. 3 e alle segreterie degli organi consultivi indicati nel secondo comma dello stesso articolo, e' di diritto collocato in posizione di comando presso il Ministero. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su congiunta proposta dei Ministri interessati, i sud detti dipendenti possono essere restituiti al Ministero di appartenenza previa sostituzione nella stessa posizione di comando con altrettanti dipendenti di pari carriera e qualifica. In relazione a particolari esigenze, il Ministro per i beni culturali e per l'ambiente autorizzato a conferire, di concerto con il Ministro per il tesoro, speciali incarichi professionali ad esperti estranei alla amministrazione dello Stato e docenti universitari, ne limiti, nei modi ed alle condizioni di cui all'art. 14 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, e successive modificazioni, comunque per non oltre cinque unita'. Il Ministro puo' avvalersi, altresi', di personale dipendente dalle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, da porre in posizione di comando o fuori ruolo. I collocamenti fuori ruolo sono limitati a sei unita' di cui tre con qualifica dirigenziale con esclusione de dirigenti generali, e tre appartenenti alle altre carriere. Le attrezzature ed i beni gia' destinati alle direzioni generali ed agli uffici indicati nel precedente articolo passano in dotazione al Ministero. Presso il Ministero e' istituita una ragioneria centrale dipendente dal Ministero del tesoro.

  5. Art. 5. Fino all'approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni culturali e per l'ambiente alle spese occorrenti sara' provveduto con gli stanziamenti gia' iscritti nello stato di previsione del Ministero del tesoro per le esigenze dell'ufficio per i beni culturali e per l'ambiente, nonche' con quelli relativi ai servizi di cui al precedente art. 3 e con gli altri stanziamenti riflettenti servizi e materia assegnati al nuovo Ministero, che saranno trasferiti, in uno con le disponibilita' esistenti in conto residui, ad apposita rubrica del detto stato di previsione del Ministero del tesoro. Alle nuove o maggiori spese di carattere generale sara' provveduto, fino ad un massimo di L. 50.000.000, mediante riduzione del fondo di cui al cap. 6855 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1975. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli anni 1974 e 1975, le occorrenti variazioni di bilancio.

  6. Art. 6. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 14 dicembre 1974 LEONE MORO - RUMOR - GUI COLOMBO - MALFATTI - BUCALOSSI - MARCORA - DONAT-CATTIN - SARTI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addi' 19 dicembre 1974 Atti di Governo, registro n. 7, foglio n. 98. DE ROSE