تخطَّ إلى المحتوى
Nelum
قوانين إيطاليا

Interministerial Decree setting up the marine nature reserve of Miramare in the Trieste Gulf

صدر في 1986-11-12 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
Italian
النوع
لائحة
المنظمة
European Union
الدولة
إيطاليا
الموضوعات
Fisheries and aquaculture, Sea, Wild species and ecosystems
الكلمات المفتاحية
prohibited fishing area, fishery management and conservation, marine protected areas, marine area, ecosystem conservation, zoning, protected area

أين تقرؤه

    لا يوجد رابط مصدر مسجل لهذا القانون.

النص

نص القانون نفسه، مادةً مادة، كما هو محفوظ. لكل مادة رابطها.

  1. Decreto interministeriale 12 novembre 1986 Istituzione della Riserva naturale marina di Miramare nel Golfo di Trieste (G.U. della Repubblica Italiana n. 77 del 2 aprile 1987) Il Ministro dell'Ambiente di concerto con il Ministro della Marina Mercantile Previa intesa con il presidente della regione autonoma Friuli Venezia Giulia; Visti gli articoli 26,27,28, 30, 31 e 32 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante disposizioni per la difesa del mare, come modificate ed integrata dalla legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente; Sulla proposta della Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti formulata nella seduta del 7 febbraio 1985 che costituisce parte integrante del presente decreto; Sentito il comune di Trieste; Visto il conforme parere dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima; Ritenuta l'opportunità di provvedere all'istituzione della riserva naturale marina di Miramare; Decreta: Art. 1. E' istituita ai sensi della legge 31 dicembre 1982, n. 979, la "Riserva naturale marina di Miramare" nel Golfo di Trieste. Art. 2. I confini della riserva marina di cui al precedente art. 1, sono compresi tra la costa e i segmenti congiungenti i punti contrassegnati con le lettere "A" - "B" - "C" - "D" - "E" nell'allegata planimetria che fa parte integrante del presente decreto e come appresso indicati: punto A - situato sullo spigolo di ponente in testa al molo che delimita ad Ovest lo stabilimento balneare "Miramare - Castello"; punto B - rilevamento vero = 356°, distanza ml 200 dal punto A; punto C - rilevamento vero = 46°, distanza ml 200 dallo spigolo Sud-Ovest del castello di Miramare; punto D - rilevamento vero = 97°, distanza ml 200 dal punto E; punto E - situato in radice al molo - diga foranea del porticciolo di Grignano. Art. 3. Nell'ambito delle finalità di cui all'art. 27, terzo comma, lettere b) e c) della legge 31 dicembre 1982, n. 979 la "Riserva naturale marina di Miramare" nel Golfo di Trieste, in particolare persegue: a. la tutela e la valorizzazione dell'ambiente e delle caratteristiche geomorfologiche, della fauna e della flora bentonica e pelagica dell'area interessata; b. l'intensificazione e il proseguimento a carattere sistematico dei programmi di ricerca, in parte già in atto, a cura del laboratorio di biologia marina di Aurisina di Trieste, di istituti e dipartimenti universitari dell'Università degli studi di Trieste, del Museo civico di storia naturale di Trieste nonché dell'istituto talassografico di Trieste del Consiglio nazionale delle ricerche (C.N.R.); c. la diffusione della conoscenza della biologia degli ambienti marini e delle peculiari caratteristiche mineralogiche e geomorfologiche della zona; d. la realizzazione di programmi di carattere divulgativo-educativo per il miglioramento della cultura generale nel campo della biologia ed ecologia marina. Art. 4. Nell'area individuata nel precedente art. 2, sono vietate: a. l'asportazione, anche parziale, e il danneggiamento delle formazioni rocciose, dei minerali, della flora e della fauna subarea e subacquea costiera, tranne il caso di campionamenti a scopo di ricerca scientifica, sotto la sorveglianza di un responsabile della ricerca stessa ed autorizzati dall'ente responsabile della gestione della riserva; b. la navigazione, l'accesso, la sosta con navi e natanti di qualsiasi genere e tipo, nonché la balneazione, salvo che per motivi di guardiania, di ricerca e di visita con l'autorizzazione e sotto il controllo diretto delle autorità di riserva; c. la pesca sia professionale sia sportiva con qualunque mezzo esercitata; d. la caccia, la cattura, la raccolta, il danneggiamento, e in genere qualunque attività che possa costituire rischio o turbamento per la tutela delle specie animali o vegetali, ivi compresa la immissione di specie estranee, salvo speciali autorizzazioni rilasciate per scopi di studio o ricerca; e. l'alterazione, con qualsiasi mezzo, diretta o indiretta, dell'ambiente geofisico e delle caratteristiche biochimiche dell'acqua, nonché la discarica di rifiuti solidi o liquidi e in genere l'immissione di qualsiasi oggetto o sostanza che possa modificare, anche transitoriamente le caratteristiche dell'ambiente marino costiero; f. l'introduzione di armi, anche subacque, esplosivi e di qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura nonché di sostanze tossiche o inquinanti; g. le attività che comunque possono arrecare danno, intralcio o turbativa alla realizzazione delle finalità di tutela e dei programmi di studio e di ricerca scientifica da attuarsi nell'area. Il regolamento di cui al successivo art. 8 prevederà le condizioni ed i limiti di eventuali deroghe ai divieti di cui al precedente comma, che risultino compatibili con il perseguimento delle finalità di cui al precedente art. 3. Sono fatti salvi gli eventuali ulteriori vincoli risultanti dal piano generale di cui all'art. 1 della legge n. 979 del 1982. Art. 5. La gestione della riserva di Miramare di Trieste è delegata, con apposita convenzione da stipularsi a parte, all'Associazione italiana per il World Wildlife Fund che dovrà avvalersi, per il perseguimento delle finalità scientifiche e didattiche di cui al precedente art. 3, della collaborazione del laboratorio di biologia marina di Aurisina di Trieste. Art. 6. All'onere finanziario per la gestione della riserva marina di Miramare nel Golfo di Trieste si provvede con: il contributo ordinario dello Stato, da disporsi con decreto del Ministro della marina mercantile a carico del cap. 2556 dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile; gli eventuali contributi di enti o di privati; i proventi derivanti dalla gestione dei servizi connessi alla fruizione della riserva stessa. Nella prima applicazione del presente decreto è disposta la erogazione di un contributo straordinario di 30 milioni di lire per la installazione di boe che delimitano i confini della riserva; la relativa spesa è imputata al cap. 2556 dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile. Art. 7. La vigilanza sulla riserva, il perseguimento delle eventuali violazioni alle norme di cui al presente decreto, e la conseguente irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 30 della legge 31 dicembre 1982, n. 979 sono affidati alla capitaneria di porto di Trieste. Art. 8. Il regolamento di esecuzione del presente decreto e di organizzazione della riserva sarà approvato ai sensi dell'art. 28 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, entro sessanta giorni dall'affidamento della riserva all'ente delegato. Art. 9. Con decorrenza dalla data di affidamento della riserva di Miramare nel Golfo di Trieste all'ente gestore, a cura della competente autorità, sarà revocata, ai sensi dell'art. 42 del codice della navigazione, la concessione demaniale marittima rilasciata all'Associazione italiana per il World Wildlife Fund, interessante l'area marina sulla quale è stata istituita la Riserva naturale marina di Miramare nel Golfo di Trieste. Roma, addì 12 novembre 1986 Il Ministro dell'Ambiente De Lorenzo Il Ministro della Marina Mercantile Degan Registrato alla Corte dei conti, addì 9 marzo 1987 Registro n. 1 Ambiente, foglio n. 23

Interministerial Decree setting up the marine nature reserve of Miramare in the Trieste Gulf · Nelum