Interministerial Decree No. 317 implementing Directive 1999/29/EC on the undesirable substances and products in animal nutrition
صدر في 2002-12-23 · النص بتاريخ 2026-10-01
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- Livestock
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- animal feed/feedstuffs, MRL-maximum residue limit, toxicity/poisoning, internal trade, international trade
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DECRETO 23 dicembre 2002, n.317 Regolamento interministeriale recante norme di attuazione della direttiva 1999/29/CE, relativa alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali. Gazzetta Ufficiale n. 155 del 7-7-2003 IL MINISTRO DELLA SALUTE di concerto con IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI e con IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183; Vista la legge 15 febbraio 1963, n. 281, e successive modificazioni, sulla disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi, in particolare, l'articolo 1, comma 8, lettera f); Visto il regolamento emanato con decreto interministeriale 11 maggio 1998, n. 241, recante norme di attuazione delle direttive 92/88/CEE, 94/16/CE e 96/6/CE, relative alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali; Visto il decreto 21 maggio 1999, attuazione delle direttive 97/8/CE e 98/60/CE della Commissione, relative alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali; Vista la direttiva 1999/29/CE del Consiglio del 22 aprile 1999 relativa alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali; Sentita la Commissione tecnica mangimi, prevista dall'articolo 9 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, che ha espresso parere favorevole nella seduta del 3 novembre 1999; Considerato che la suddetta direttiva 1999/29/CE, codifica tutte le direttive fino ad ora emanate relativamente alle sostanze ed ai prodotti indesiderabilinell'alimentazione degli animali, abrogando contestualmente le direttive CEE n. 74/63 del 17 dicembre 1973, n. 76/14 del 15 dicembre 1975, n. 76/934 del 1° dicembre 1976, n. 80/502 del 6 maggio 1980, n. 83/381 del 28 luglio 1983, n. 86/299 del 3 giugno 1986, n. 86/354 del 21 luglio 1986, n. 87/238 del 1° aprile 1987, n. 91/126 del 13 febbraio 1991, n. 91/132 del 4 marzo 1991, n. 92/63 del 10 luglio 1992, n. 92/88 del 26 ottobre 1992, n. 94/16 del 22 aprile 1994, n. 96/6/CE del 16 febbraio 1996, n. 97/8 del 7 febbraio 1997 e n. 98/60 del 24 luglio 1998; Ritenuto di dare attuazione alla direttiva 1999/29/CE, procedendo contestualmente alla abrogazione del citato regolamento 11 maggio 1998, n. 241, e del citato decreto 21 maggio 1999; Visto l'articolo 17, commi 3 e 4 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 15 maggio 2000; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata con nota n. 600.11/24315/AG80/1032 del 6 giugno 2000; Adotta il seguente regolamento: Art. 1. 1. Il presente regolamento disciplina le sostanze ed i prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali. 2. Sono fatte salve le disposizioni relative: a) agli additivi nell'alimentazione degli animali, disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica del 2 novembre 2001, n. 433; b) alla commercializzazione dei mangimi disciplinata dalla legge 15 febbraio 1963, n. 281, e successive modificazioni ed integrazioni; c) alla fissazione di contenuti massimi di residui antiparassitari sui e nei prodotti destinati all'alimentazione degli animali sempre che detti residui non siano menzionati nell'allegato I, parte B; d) ai microorganismi nei mangimi; e) ai prodotti impiegati nell'alimentazione degli animali, di cui all'allegato B del decreto ministeriale del 13 novembre 1985, pubblicato nel supplemento ordinario n. 102 alla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 13 dicembre 1985 e successive modificazioni ed integrazioni; f) ai mangimi dietetici per animali disciplinati dal decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 45. Art. 2. 1. Ai fini del presente regolamento si intendono per «animali» gli animali appartenenti a specie normalmente nutrite e tenute o consumate dall'uomo nonche' gli animali che vivono allo stato brado se sono nutriti con mangimi. 2. Ai prodotti disciplinati dal presente regolamento si applicano le definizioni di cui all'allegato I, lettere a), b), c), d), e), f), n), della legge 15 febbraio 1963, n. 281, e successive modificazioni. 3. Le materie prime sono messe in circolazione soltanto se sono di qualita' sana, leale e mercantile. 4. Fatte salve le disposizioni di cui all'allegato II, parte A, non possono, in particolare, essere considerate di qualita' sana, leale e mercantile le materie prime il cui contenuto di sostanze o prodotti indesiderabili sia cosi' alto da rendere impossibile il rispetto dei contenuti massimi fissati nell'allegato I per i mangimi composti per animali. Art. 3. 1 .Le sostanze e i prodotti elencati nell'allegato I sono tollerati nei mangimi soltanto alle condizioni previste in tale allegato. 2. Fatto salvo l'articolo 2, comma 3, il Ministro della salute, con decreto adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 8, lettera f) della legge 15 febbraio 1963, n. 281, e successive modificazioni, puo' prevedere che le quantita' massime previste nell'allegato I per i mangimi possono essere superate, esclusivamente nel caso in cui si tratti di foraggi prodotti in un'azienda agricola e utilizzati nella stessa come tali ed a condizione che tale superamento sia reso necessario da condizioni particolari e che non ne derivino effetti nocivi per la salute dell'uomo e degli animali. 3. Nel decreto di cui al comma 2, previa individuazione dei fattori di rischio, sono definite le procedure di controllo, nonche' determinati i tempi e le zone di applicazione nell'ambito dell'azienda. 4. Le materie prime elencate nell'allegato II, parte A, possono essere immesse in circolazione soltanto se la quantita' della sostanza o del prodotto indesiderabile che figura nella colonna n. 1 non supera quella massima fissata nella colonna n. 3 dello stesso allegato. 5. Qualora la quantita' della sostanza o del prodotto indesiderabile di cui alla colonna n. 1, dell'allegato II, parte A, superi quella fissata nella colonna n. 3 dell'allegato I, per materie prime per mangimi, la materia prima per mangimi di cui alla colonna 2 dell'allegato II, parte A, puo' essere immessa in circolazione, fatto salvo quanto previsto al comma 4, a condizione che sia: a) destinata a stabilimenti che soddisfano le condizioni previste dal decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 123, che fissa le condizioni e le modalita' per il riconoscimento e la registrazione di taluni stabilimenti ed intermediari operanti nel settore dell'alimentazione degli animali; b) accompagnata da un documento che deve indicare: 1) che la materia prima e' destinata a fabbricanti di mangimi composti che soddisfano la condizione prevista alla lettera a); 2) che la materia prima non puo' essere utilizzata come tale nell'alimentazione diretta degli animali; 3) la quantita' della sostanza o del prodotto indesiderabile presenti. 6. Il comma 5, lettere a) e b) si applica anche alle materie prime per mangimi ed alle sostanze o ai prodotti indesiderabili elencati nell'allegato II, parte B, la cui quantita' massima non sia limitata nella parte A, se la quantita' della sostanza o del prodotto indesiderabile presente nella materia prima per mangimi e' superiore a quella massima fissata nell'allegato I, colonna 3 per i mangimi semplici corrispondenti. 7. Una partita di una materia prima per mangimi elencata nell'allegato II, parte A, con un contenuto di una sostanza o di un prodotto indesiderabile superiore al contenuto massimo fissato nella colonna n. 3 dello stesso allegato non puo' essere mescolata con altre partite di materia prima per mangimi o con partite di mangimi. Art. 4. 1. I mangimi complementari, tenuto conto della diluizione prevista per la loro utilizzazione, non possono contenere le sostanze e i prodotti elencati nell'allegato I, in quantita' superiori a quelle fissate per i mangimi completi. Art. 5. 1. Qualora il Ministero della salute constati, in base a motivi circostanziati in seguito a nuovi dati o ad una nuova valutazione dei dati esistenti, che una quantita' massima stabilita nell'allegato I o II oppure che una sostanza o un prodotto non menzionati in tali allegati presentano un pericolo per la salute degli animali o degli uomini o per l'ambiente puo' provvisoriamente ridurre tale quantita', stabilire una quantita' massima o vietare la presenza di tale sostanza o prodotto nei mangimi per gli animali o nelle materie prime per mangimi e ne informa immediatamente gli altri Stati membri e la commissione CE, nonche' le amministrazioni interessate, precisando i motivi della decisione. 2. La decisione di cui al comma 1 e' mantenuta fino alla adozione di apposite disposizioni da parte del Consiglio o della Commissione CE. Art. 6. 1. Il servizio veterinario delle ASL competenti effettua, a campione, il controllo ufficiale dei mangimi e delle materie prime per accertare l'osservanza delle norme previste dal presente regolamento. 2. Il servizio veterinario competente deve essere immediatamente informato dall'importatore, dal produttore, dall'operatore o da qualsiasi persona che, nello svolgimento delle proprie attivita' professionali, possieda o abbia posseduto o abbia avuto contatto diretto con una partita di materie prime per mangimi o di mangimi e che sia a conoscenza delle seguenti circostanze: a) la partita di materia prima per mangimi e' inadatta per qualsiasi impiego nell'alimentazione degli animali a causa della contaminazione dovuta a sostanze o prodotti indesiderabili contemplati dal presente regolamento e non e' pertanto conforme all'articolo 2, comma 3, costituendo di conseguenza un grave pericolo per la salute degli animali o dell'uomo; b) la partita di mangime non e' conforme alle disposizioni dell'allegato I e costituisce pertanto un grave pericolo per la salute degli animali o dell'uomo. 3. L'informazione di cui al comma 2 deve essere fornita anche nel caso in cui e' prevista la distruzione della partita. 4. Previa verifica delle informazioni ricevute ai sensi del comma 2, il servizio veterinario, informato il Ministero della salute, prende, nel caso di partite contaminate, le misure necessarie perche' queste non siano utilizzate nell'alimentazione degli animali. 5. Il servizio veterinario controlla che la destinazione finale delle partite contaminate compresa l'eventuale distruzione, non abbia effetti nocivi sulla salute umana, o animale o sull'ambiente. 6. Nel caso in cui una partita di materie prime per mangimi o una partita di mangimi per gli animali sia inviata in uno Stato membro benche' sia stata giudicata non conforme alle disposizioni del presente regolamento a causa di un contenuto troppo elevato di sostanze o prodotti indesiderabili, il Ministero della salute comunica immediatamente agli altri Stati membri e alla commissione tutte le informazioni utili concernenti la partita. Art. 7. 1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche ai mangimi destinati all'esportazione verso Paesi terzi. 2. Il Ministero della salute puo' respingere verso il Paese terzo esportatore le partite di mangimi non conformi ai requisiti del presente regolamento. Art. 8. 1. E' abrogato il decreto interministeriale 11 maggio 1998, n. 241, e il decreto 21 maggio 1999. Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. Roma, 23 dicembre 2002 Il Ministro della salute Sirchia Il Ministro delle politiche agricole e forestali Alemanno Il Ministro delle attivita' produttive Marzano Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 20 febbraio 2003 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 128