Decree on the national plan for the control of Salmonella Enteritidis and Typhimurium in laying hens, species Gallu Gallus
صدر في 2011-11-11 · النص بتاريخ 2026-10-01
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- العنوان الأصلي
- Decreto 11 novembre 2011: Piano nazionale di controllo di Salmonella Enteritidis e Typhimurium nelle galline ovaiole della specie Gallus Gallus - condizioni e modalita' di abbattimento.
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- Italian
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- إيطاليا
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- Livestock
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- poultry, animal health, pests/diseases, birds
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1 DECRETO 11 novembre 2011 Piano nazionale di controllo di Salmonella Enteritidis e Typhimurium nelle galline ovaiole della specie Gallus Gallus - condizioni e modalita' di abbattimento. (11A16776) (GU n. 3 del 4-1-2012 ) IL MINISTRO DELLA SALUTE Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265; Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320; Vista la legge 23 gennaio 1978, n. 833 e successive modificazioni; Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Vista la legge 2 giugno 1988, n. 218, che stabilisce misure di lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali; Visto il decreto ministeriale 20 luglio 1989, n. 298, regolamento per la determinazione dei criteri per il calcolo del valore di mercato degli animali abbattuti ai sensi della legge 2 giugno 1988, n. 218, recante misure per la lotta contro l'afta epizootica e altre malattie epizootiche degli animali; Visto il regolamento (CE) 17 novembre 2003, n. 2160/2003 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul controllo della salmonella e di altri agenti zoonotici specifici presenti negli alimenti; Visto il decreto legislativo 4 aprile 2006, n.191, recante attuazione della direttiva 2003/99/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio sulle misure di sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici; Vista la decisione 2008/940/CE della Commissione del 21 ottobre 2008 che stabilisce requisiti uniformi per la notifica dei programmi nazionali di eradicazione, di lotta e di sorveglianza relativi ad alcune malattie animali e zoonosi cofinanziati dalla Comunita'; Vista la decisione n. 2009/470/CE del Consiglio del 25 maggio 2009 relativa a talune spese nel settore veterinario, in particolare l'art. 27, paragrafo 5; Vista la nota prot. n. 12195/P del 30 giugno 2009 della Direzione generale della sanita' animale e del farmaco veterinario; Vista la decisione n. 2010/712/UE della Commissione del 23 novembre 2010 che approva i programmi annuali e pluriennali e il contributo finanziario della Comunita' al fine dell'eradicazione, della lotta e della sorveglianza delle malattie animali e zoonosi presentati dagli Stati Membri per il 2011, e in particolare l'art. 5; Visto il regolamento (UE) n. 517/2011 della Commissione del 25 maggio 2011recante disposizione di attuazione del regolamento (CE) 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un obiettivo dell'Unione per la riduzione della prevalenza di determinati sierotipi di Salmonella nelle ovaiole di Gallus gallus e che modifica il regolamento (CE) n. 2160/2003 e il regolamento (UE) n. 200/2010 della Commissione; Decreta: Art. 1 Campo di applicazione 1. E' resa obbligatoria su tutto il territorio nazionale l'esecuzione del piano di controllo di Salmonella Enteritidis e Typhimurium nelle galline ovaiole della specie Gallus Gallus, di 2 seguito denominato Piano. 2. In sede di prima applicazione, i criteri e le modalita' del suddetto Piano sono contenuti nell'allegato I. 3. A partire dall'anno 2012 le procedure operative d'intervento nell'ambito del Piano, nonche' i flussi informativi con la relativa documentazione riguardanti il medesimo, sono stabiliti con decreto del Direttore generale della sanita' animale e dei farmaci veterinari del Ministero della salute, pubblicato sul portale Internet del Ministero della salute (www.salute.gov.it). 4. Le regioni e le province autonome, nell'ambito delle attivita' di programmazione e di coordinamento, predispongono gli indirizzi per disciplinare l'attuazione degli interventi previsti nell'allegato I, verificandone l'applicazione. 5. Gli Istituti zooprofilattici sperimentali comunicano tempestivamente all'azienda sanitaria locale competente per territorio e alla regione gli esiti positivi di tutti gli esami di laboratorio da essi effettuati nel corso dell'espletamento delle attivita' del Piano. 6. Le regioni e le province autonome, o gli enti dalle stesse delegati, registrano i dati relativi all'attuazione del Piano nell'apposito sistema informativo del Ministero della salute con periodicita' trimestrale, completandone l'inserimento e provvedendo alla loro validazione alla scadenza annuale stabilita dallo stesso Ministero. Cio' per permetterne la valutazione e l'inoltro alla Commissione europea nei tempi previsti dalla normativa comunitaria. Art. 2 Indennizzi 1. Per gli oneri connessi all'applicazione del Piano, a partire dal 1° gennaio 2011, e' concesso al proprietario o al soccidario un indennizzo calcolato secondo le modalita' e i limiti stabiliti dall'art. 2, comma 4, della legge 2 giugno 1988, n. 218. 2. L'indennizzo di cui al comma 1 e' corrisposto soltanto alla condizione che il campionamento sia stato effettuato ufficialmente e secondo le modalita' descritte nel Piano. Il presente decreto e' inviato alla Corte dei Conti per la registrazione ed e' pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Roma, 11 novembre 2011 Il Ministro: Fazio Registrato alla Corte dei conti il 9 dicembre 2011 Ufficio di controllo sugli atti del Miur, Mibac, Ministero salute e Ministero del lavoro, registro n. 14, foglio n. 248 Piano nazionale di controllo di Salmonella Enteritidis e Typhimurium, nelle galline ovaiole della specie Gallus gallus Anno 2011 3 PARTE A Decisione 2008/425 DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA Questo programma di controllo nazionale e' stato presentato alla Commissione per l'approvazione in accordo a quanto stabilito dall'articolo 5 del Regolamento (CE) 2160/2003. Esso si propone di ridurre nel territorio nazionale la prevalenza dei sierotipi di Salmonella Enteritidis e Typhimurium nelle galline ovaiole. In accordo a quanto stabilito dal Regolamento CE 1168/2006, poiche' la prevalenza di S. Enteritidis e Typhimurium stimata sulla base dei criteri previsti dalla Decisione 2004/665/CE, e' risultata pari all'8%, il programma 2008 - 2010 ha avuto l'obiettivo di ridurre la prevalenza di infezione da 5'. Enteritidis e Typhimurium del 10% ogni anno, per i tre anni di applicazione. Con Documento SANCO\10627\2010\rev 6 approvato in sede di SCoFCAH in data 21/12/2010 e' stabilito che a partire dall'anno 2011 l'obiettivo di riduzione fa riferimento ai risultati dell'applicazione del programma dell'anno precedente. Il programma prevede campionamenti da effettuarsi su iniziativa dell'allevatore (autocontrollo) e controlli ufficiali da eseguirsi presso l'azienda. Le misure di controllo prevedono controlli sistematici in allevamento, l'abbattimento o nella macellazione dei gruppi risultati positivi per S. Enteritidis e/o Typhimurium e la vaccinazione degli animali utilizzati per ripopolare un capannone che ospitava nel precedente ciclo un gruppo risultato positivo per S. Enteritidis e/o Typhimurium. Obiettivi prefissati Le infezioni da salmonella rappresentano in Italia, come negli altri Paesi industrializzati, una delle principali cause di malattia a trasmissione alimentare nell'uomo, e gli alimenti di origine avicola, uova e ovoprodotti in particolare, vengono ascritti fra le principali cause di infezione. I piu' recenti atti normativi a livello europeo sulla sicurezza alimentare (Libro Bianco, Regolamento 178/2002) individuano nel controllo di filiera l'approccio piu' efficace per garantire la salubrita' degli alimenti per l'uomo, indicando nella produzione primaria un punto cardine per la sorveglianza e il controllo. Il Regolamento (CE) 2160/2003 stabilisce che deve essere fissato un obiettivo comunitario di riduzione della prevalenza di salmonella nelle galline ovaiole e conseguentemente identifica la necessita' di disporre di dati comparabili di prevalenza nei Paesi membri. A questo scopo e' stato effettuato uno specifico studio per stimare la prevalenza di Salmonella spp. nelle galline ovaiole: gli obiettivi, i criteri di campionamento, i metodi diagnostici, come pure la raccolta, validazione e divulgazione dei dati, e la tempistica di questo studio, sono specificati nella Decisione 2004/665/CE. In Italia la prevalenza di S. Enteritidis e Typhimurium stimata sulla base dei criteri definiti dalla Decisione 2004/665/CE e' risultata pari a 8.1% (95% IC 5.8-11.3). 11 programma si applica su tutto il territorio nazionale. Esso si propone di ridurre, entro il 31 dicembre 2011 la prevalenza dei sierotipi di Salmonella Enteritidis e Typhimurium (ivi compresa la variante monofasica con formula antigenica 1,4[5],12:i:-), nei gruppi 4 di ovaiole di Gallus gallus almeno del 10% rispetto ai risultati ottenuti nel 2010. Consistenza del patrimonio nazionale relativamente a galline ovaiole della specie Gallus gallus (anno 2009) - Nel territorio nazionale sono presenti 3249 allevamenti di galline ovaiole, di cui 959 con piu' di 250 capi, registrati nella Banca Dati Nazionale (BDN) al 31 marzo 2010 Fasi di produzione incluse nel programma: • pollastre; • adulti in deposizione. MISURE DEL PROGRAMMA • Controllo veterinario sistematico in allevamento • Campionamenti ufficiali e di autocontrollo • Vaccinazione • Misure in caso di riscontro di positivita'. Il programma di controllo nazionale e' stato adottato per la prima volta in Italia nel 2008. I risultati dell'applicazione del programma 2008, trasmessi alla Commissione europea e pubblicati dall'EFSA, indicano una prevalenza del 6,8% circa, riferito ai sierotipi rilevanti per la salute pubblica. I risultati (soli campioni ufficiali) dell'applicazione del programma 2009, trasmessi alla Commissione Europea ed all' dall'ELSA, indicano una prevalenza del 5,42 %( su una percentuale di copertura del 60,51 %), riferito ai sierotipi rilevanti per la salute pubblica. AUTORITA' COMPETENTI Il Ministero della Salute e' l'Autorita' centrale responsabile del controllo e del coordinamento del piano di controllo sanitario. A livello periferico le Regioni, attraverso i Servizi Veterinari delle Aziende Sanitarie Locali (A.S.L.), sono responsabili dell'applicazione del programma. Flusso informativo dei risultati dei controlli ufficiali Parte di provvedimento in formato grafico Flusso informativo dei autocontrolli L'isolamento dei sierotipi rilevanti deve essere notificato tempestivamente alla ASL competente per territorio. Qualora la positivita' in autocontrollo venga confermata ufficialmente, il flusso e' identico al precedente. LABORATORI Il Laboratorio Comunitario di riferimento per le Salmonelle e' sito in Bilthoven, Olanda. Il Centro di Referenza Nazionale per le Salmonellosi negli animali ha sede presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, 5 Legnaro (PD). Il Centro di Referenza Nazionale per l'Antibioticoresistenza ha sede presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana, Roma Le indagini di laboratorio dei campioni ufficiali sono eseguite dagli Istituti Zooprofilattici Sperimentali, accreditati in accordo alla versione piu' recente della norma EN/ISO 17025 come previsto dal Regolamento (CE) 2160/2003. Le indagini di laboratorio dei campioni su iniziativa dell'allevatore (autocontrollo) possono essere eseguite anche da laboratori privati, che devono essere accreditati allo stesso modo. Essi devono garantire la sierotipizzazione almeno di Salmonella Enteritidis e Typhimurium. (vedi Documento SANCO\10627\2010\rev 6 approvato in sede di SCoFCAH in data 21/12/2010) L'accreditamento e' certificato dagli Enti specifici e verificato dai Servizi Veterinari competenti che autorizzano i piani di autocontrollo aziendali. I risultati ottenuti dai laboratori di cui al presente capitolo, sia per i controlli ufficiali che per gli autocontrolli, hanno validita' ed efficacia in tutto il territorio nazionale. L'elenco dei laboratori, pubblici e privati, accreditati per gli esami previsti dal programma, e' disponibile anche sul sito http://www.accredia.it/accredia labsearch.isp?ID LINK=293 & area=7 I test di conferma previsti in circostanze eccezionali devono essere effettuati dal Centro di Referenza Nazionale per le Salmonellosi, con le modalita' riportate a pagina 17. METODI UTILIZZATI PER L'ANALISI DEI CAMPIONI E' utilizzato il metodo raccomandato dal Laboratorio Comunitario di Referenza per le Salmonelle di Bilthoven, Olanda; il metodo e' descritto nella ISO 6579:2002 (2007) e prevede l'utilizzo di un terreno semisolido (MSRV) come unico terreno di arricchimento selettivo. La tipizzazione sierologica verra' eseguita seguendo lo schema di Kauffman - White - Le Minor presso i laboratori che partecipano regolarmente al circuito interlaboratorio organizzati dal Centro di Referenza Nazionale. METODI ALTERNATIVI Relativamente ai campioni eseguiti in autocontrollo, possono essere utilizzati metodi analitici diversi da quelli descritti nel Piano, se convalidati in conformita' con la versione piu' recente della norma EN/ISO 16140. CONSERVAZIONE DEGLI ISOLATI Almeno un isolato per gruppo per anno e' conservato dai Laboratori degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali che hanno effettuato l'isolamento. Il metodo di conservazione utilizzato deve garantire l'integrita' degli isolati per almeno due anni. SIEROTIPIZZAZIONE, FAGOTIPIZZAZIONE E ANALISI DEL PROFILO DI ANTIBIOTICORESISTENZA Per ogni campione positivo almeno una colonia sospetta dovra' essere sottoposta a identificazione biochimica e tipizzazione sierologica completa. La tipizzazione sierologica verra' eseguita seguendo lo schema di Kauffmann-White- Le Minor presso i laboratori che partecipano regolarmente al circuito interlabortatorio organizzato dal Centro Nazionale di Referenza. In caso di isolamento di salmonelle in gruppi vaccinati nei 6 confronti del sierotipo isolato, e' necessario eseguire il test discriminatorio relativo al tipi di vaccino utilizzato negli animali sottoposti a campionamento. I ceppi di S. Enteritidis e Typhimurium vengono successivamente inviati al Centro Nazionale di Referenza per le salmonellosi, che provvedera' ad allestire la collezione ed a sottoporli a tipizzazione fagica, secondo la metodica elaborata dall'HPA di Londra (UK). I risultati della tipizzazione fagica verranno inviati ai laboratori che hanno eseguito l'isolamento e la tipizzazione sierologica. Per ogni campione ufficiale positivo a S Enteritidis e Typhimurium, oltre che al Centro di Referenza per le Salmonellosi, almeno una colonia deve essere inviata dagli Istituti Zooprofilattici Sperimentali competenti per territorio anche al Centro di Referenza Nazionale per l'Antibioticoresistenza per l'analisi del profilo dell'antibiotico resistenza. CONTROLLI UFFICIALI IN ALLEVAMENTO E SUI MANGIMI Il campionamento ufficiale deve avvenire almeno: Campionamento per: a) Controllo routinario - entro 9 settimane (circa due mesi) dalla CAMPIONAMENTI data prevista per la macellazione UFFICIALI 2011 (o comunque nel gruppo piu' vicino GALLINE OVAIOLE alla data stessa) almeno un control lo in un gruppo una volta all'anno per azienda con capacita' uguale o superiore a 1000 capi b) Controllo nei gruppi presenti in capannoni in cui era stata isolata S. Enteritidis o Typhimurium nel ciclo precedente - campionamento all'eta' di 2226 settimane; c) Controllo in caso di sospetta infezione da S. Enteritidis o Typhimurium sulla base dell'indagine epidemiologica, anche riferita a focolai di tossinfezione alimentare, in questo caso il protocollo di campionamento e' quello di cui al punto 4(b), parte D dell'Allegato II del Regolamento (CE) 2160/2003) d) Controllo in tutti gruppi dell'allevamento in cui sia stata isolata S. Enteritidis o Typhimurium in un gruppo e) Controllo nei casi ritenuti appropriati dalla A.S.L. f) Controllo di conferma di esiti positivi riscontrati in autocontrollo g) Controllo di conferma, in casi eccezionali, di esiti positivi 7 riscontrati in campioni ufficiali di routine. h) Controllo ambientale dell'avvenuta disinfezione dei locali a seguito di precedente positivita' per S. Enteritidis o Typhimurium. i) Controllo per la riacquisizione dell'accreditamento precedentemente revocato j) Controllo della presenza di Salmonella spp nel muscolo pettorale profondo nei casi previsti k) Ricerca inibenti Un campionamento ufficiale di routine puo' sostituire un campionamento in autocontrollo. Controllo routinario - nel caso non siano presenti gruppi dell'eta' prevista, il campionamento deve avvenire nel gruppo di animali piu' vicino all'eta' di macellazione. Campionamento ufficiale di conferma in circostanze eccezionali Contestualmente alla scheda accompagnatoria dovra' essere trasmessa al Centro di Referenza anche una richiesta in cui venga descritto sinteticamente il motivo per cui l'Autorita' competente ricorre a questo tipo di campionamento. Tale richiesta deve essere trasmessa anche al Ministero della Salute. L'Autorita' competente deve inoltre verificare che non siano stati impiegati antimicrobici tali da poter inficiare il risultato delle analisi (RICERCA INIBENTI). Il campionamento di mangime deve essere eseguito in accordo a quanto previsto dal Piano Nazionale 2009-2011 di vigilanza e controllo sanitario sull'alimentazione degli animali (PNAA) e comunque ogni qualvolta il Servizio Veterinario lo consideri opportuno. MISURE IN CASO DI RISULTATI POSITIVI Riscontro di Salmonelle non appartenenti ai sierotipi S. Enteritidis e Typhimurium In tali casi il Servizio Veterinario di competenza deve condurre un'indagine epidemiologica. Nel caso in cui nel medesimo allevamento vengano isolate a seguito di campionamenti successivi salmonelle appartenenti a sierotipi non rilevanti, l'Autorita' competente, valutando caso per caso anche sulla base dei risultati delle analisi eseguite in autocontrollo, aggiorna sinteticamente l'indagine epidemiologica gia' svolta. Riscontro di S. Enteritidis o S. Typhimurium Se viene riscontrata la presenza di S. Enteritidis o S. Typhimurium, a seguito di accertamenti eseguiti in autocontrollo, il responsabile dell'allevamento ed il laboratorio che ha effettuato l'analisi devono darne immediata comunicazione al Servizio Veterinario, che dichiara sospetto il gruppo, lo pone in vincolo sanitario e preleva nel piu' breve tempo possibile un nuovo campione per la conferma ufficiale che deve essere analizzato unicamente presso un laboratorio ufficiale. Se la positivita' e' ufficialmente confermata il gruppo e' 8 dichiarato positivo e sono applicate le misure previste. Nel tempo che intercorre tra il sospetto e l'eventuale conferma di positivita' il Regolamento (CE) 1237/2007 dispone che le uova possano essere utilizzate come uova da tavola per il consumo umano diretto solo se provengono da un gruppo di ovaiole soggetto ad un programma nazionale istituito a norma dell' art.5 del Reolamento (CE). 2160/2003 e non sottoposto a restrizioni ufficiali Pertanto le uova provenienti da gruppi di cui non sia nota la qualifica sanitaria, da gruppi che si sospetta siano infetti, da gruppi che presentano un'infezione da sierotipi di salmonella per i quali sia fissato un obiettivo di riduzione o che siano risultati essere fonte di infezione in uno specifico focolaio di tossinfezione alimentare nell'uomo sono considerate di categoria B, secondo la definizione dell'art. 2, comma 4 del Regolamento 557/2007 ed identificate come indicato all'articolo 10 dello stesso Regolamento. Inoltre non possono entrare in centri di imballaggio uova, a meno che il Servizio Veterinario non consideri soddisfacenti le misure applicate per prevenire contaminazioni crociate con uova di altri gruppi. In accordo a quanto previsto dal suddetto Regolamento 1237/2007, i gruppi di ovaiole identificati come positivi a sierotipi rilevanti, che producono uova destinate alla pastorizzazione, possono essere portati a fine ciclo, fatto salvo il mantenimento della destinazione delle uova. Inoltre opportune misure sanitarie devono essere intraprese in allevamento al fine di evitare o comunque limitare il diffondersi dell'infezione o contaminazione. Quando la ASL dispone il campione di conferma per casi eccezionali (opportunamente motivati e documentati), il gruppo e' dichiarato sospetto e posto in vincolo sanitario, sino al risultato delle analisi. Se viene riscontrata la presenza di S. Enteritidis o S. Typhimurium a seguito di campionamento ufficiale, il gruppo e' direttamente dichiarato positivo e le misure sono applicate immediatamente. Gli animali del gruppo positivo per S. Enteritidis o S. Typhimurium: devono essere posti sotto vincolo sanitario, abbattuti e distrutti in accordo a quanto previsto dal Regolamento (CE) 1774/2000, o in alternativa possono essere destinati alla macellazione, ferma restando l'applicazione del Regolamento (CE) 1237/2007, e successive modifiche ed integrazioni, per quanto riguarda il destino delle uova. Se il gruppo di animali e' di provenienza estera, il Servizio Veterinario che ha eseguito i controlli deve dare immediata comunicazione dell'esito dell'accertamento microbiologico al Ministero della Salute e al Servizio Veterinario Regionale, trasmettendo tutti i dati relativi al gruppo di animali e segnalando se intende eliminare gli animali oppure inviarli alla macellazione. In seguito al riscontro di positivita' il Servizio Veterinario, in collaborazione con il responsabile dell'allevamento e del veterinario aziendale, deve esegui re un'accurata indagine epidemiologica. Inoltre in allevamento devono essere adottate opportune misure sanitarie al fine di evitare o comunque limitare il diffondersi dell'infezione o contaminazione. Macellazione dei gruppi positivi - gli animali del gruppi risultati positivi per S. Enteritidis e/o S. Typhimurium sono inviati al 9 macello in vincolo sanitario. Il Veterinario Ufficiale dispone che la macellazione degli animali positivi avvenga a fine giornata di macellazione in modo da consentire la corretta separazione tra le partite, inoltre devono essere adottate misure atte a garantire procedure di sanificazione degli ambienti e delle attrezzature. Tutta la carne ottenuta dal gruppo positivo deve essere trattata termicamente a meno di esito negativo della ricerca di Salmonella spp. nel muscolo pettorale profondo di 15 animali del gruppo stesso. 11 costo dell'esame e' a totale carico del proprietario degli animali. (vedi anche nota 0003045-P-22/02/2010). Dopo la macellazione e l'eliminazione di un gruppo positivo per S. Enteritidis e/o Typhimurium il capannone che ospitava il gruppo positivo deve essere ripopolato solo con animali vaccinati e comunque solo dopo aver applicato quanto previsto dal capitolo "Disinfezione degli ambienti". Indagine epidemiologica Il Servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale competente per territorio avvia l'indagine epidemiologica nell'allevamento fin dal primo isolamento di Salmonelle. L'indagine epidemiologica e' volta a: a) determinare le possibili origini e vie di diffusione della malattia, attraverso l'esame delle movimentazioni in entrata ed uscita degli animali, alimenti, attrezzature; b) indagare se sono state infettati altri allevamenti correlati a quello positivo; c) verificare l'idoneita' delle misure di biosicurezza presenti; d) raccogliere informazioni relative: 1. ad eventuali vaccinazioni ( con indicazione del tipo di vaccino utilizzato); 2. ad eventuali trattamenti terapeutici effettuati negli ultimi quindici giorni (con indicazione dei farmaci utilizzati) Durante l'indagine potranno essere prelevati campioni di mangime con l'obiettivo di chiarirne il ruolo nell'ingresso/diffusione delle salmonelle. DISINFEZIONE DEGLI AMBIENTI I capannoni presso i quali erano stabulati gli animali positivi per S. Enteritidis e/o S. Typhimurium devono essere sottoposti ad un'accurata disinfezione e disinfestazione, effettuate sotto controllo ufficiale. L'avvenuta decontaminazione dovra' essere confermata da un controllo microbiologico ambientale da effettuarsi almeno 10 giorni prima dell'immissione dei nuovi gruppi. VACCINAZIONI La vaccinazione per il controllo delle salmonelle zoonotiche non e' obbligatoria in ottemperanza al Regolamento (CE) n. 1177/2006, ma consentita, con l'eccezione dell'uso di vaccini vivi non distinguibili dai ceppi di campo. La vaccinazione e' obbligatoria quale misura di controllo prevista nel presente piano per gli animali utilizzati per ripopolare un capannone che ospitava durante il ciclo precedente un gruppo positivo per S. Enteritidis o Typhimurium. In ogni caso l'uso di vaccini vivi e' vietato nelle galline ovaiole in fase di deposizione. Lo schema di vaccinazione e' scelto dal veterinario d'azienda. In ogni caso la prima dose dev'essere somministrata entro le prime 48 ore di vita. E' possibile utilizzare solo vaccini registrati. La legislazione in 10 vigore sui farmaci veterinari, ivi compresi i vaccini, prevede sorveglianza e controllo sulla distribuzione, detenzione e somministrazione da parte del Servizio Veterinario competente. ANTIMICROBICI L'uso di antibiotici per il controllo delle salmonelle nelle galline ovaiole e' vietato ma puo' essere consentito in deroga e a seguito dell'autorizzazione da parte dell'Autorita' Competente e sotto la supervisione del Centro di Referenza Nazionale per le Salmonellosi in circostanze eccezionali come riportato nel Regolamento (CE) 1177/2006. BASE NORMATIVA Norme comunitarie • Regolamento (CE) n 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, e successive modifiche ed integrazioni, sul controllo della salmonella e di altri agenti zoonotici specifici presenti negli alimenti • Direttiva 2003/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sulle misure di sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici, recante modifica della Decisione 90/424/CEE del Consiglio e che abroga la Direttiva 92/117/CEE del Consiglio • Decisione 2004/665/EC della Commissione, del 22 settembre 2004, relativa a uno studio di riferimento sulla diffusione della Salmonella fra gli esemplari ovaioli di Gallus gallus • Regolamento (CE) n 1177/2006, del 1 agosto 2006, che applica il regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni per l'impiego di metodi di controllo specifici nel quadro dei programmi nazionali per il controllo della salmonella nel pollame • Regolamento (CE) n. 1237/2007 della Commissione, del 23 ottobre 2007, che modifica il regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2006/696/CE per quanto concerne l'immissione in commercio di uova provenienti da branchi di galline ovaiole contaminati da salmonella • Decisione 2008/425/CE della Commissione del 25 aprile 2008, che stabilisce requisiti uniformi per la presentazione da parte degli Stati membri dei programmi nazionali di eradicazione, di lotta e di sorveglianza relativi ad alcune malattie animali e zoonosi in vista di un finanziamento comunitario • Documento SANCO\10627\2010\rev 6 approvato in sede di SCoFCAH in data 21/12/2010, bozza Regolamento di applicazione del regolamento (CE) n. 2160/2003 per quanto riguarda un obiettivo dell'Unione per riduzione della prevalenza di determinati sierotipi di salmonella nelle ovaiole di Gallus gallus e modific2 regolamento (CE) n. 2160/2003 e del regolamento (UE) n. 200/2010 Norme nazionali • Decreto ministeriale 04 Ottobre 1999, Centri di referenza nazionali nel settore veterinario • Decreto Legislativo n° 191 del 4 aprile 2006 che attua la direttiva 2003/99/CE sulle misure di sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici • Decreto Legislativo n 9 del 25 gennaio 2010 che attua la Direttiva 2005/94/CE relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e abroga la Direttiva 92/40/CEE • Decreto ministeriale 2 febbraio 2008, in via di revisione • Ordinanza Ministeriale 26 agosto 2005 e successive modifiche ed 11 integrazioni 'Misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffusive dei volatili da cortile'. Norme relative agli alimenti per animali • Piano Nazionale 2009-2011 di vigilanza e controllo sanitario sull'alimentazione degli animali. NORME DI BIOSICUREZZA Negli allevamenti di ovaiole i Servizi Veterinari, con frequenza stabilita a livello regionale, devono verificare la corretta applicazione delle misure di biosicurezza definite dal Decreto Legislativo n 9 del 25 gennaio 2010 e dall'Ordinanza Ministero della Salute 26 agosto 2005, e successive modifiche ed integrazioni. Le misure di biosicurezza hanno dei criteri, da rispettare obbligatoriamente, ben definiti dalla normativa vigente. E' opportuno che l'Autorita' Competente utilizzi proprie liste di riscontro in allevamento nella verifica dell'adozione di tali criteri. CONTROLLO VETERINARIO SISTEMATICO NELLE AZIENDE Il controllo mira ad assicurare l'idonea applicazione del programma. Se il Veterinario Ufficiale effettua ispezioni e visite nell'azienda per ragioni: di benessere; per eseguire altre tipologie di campionamento (esempio: piano residui); per i controlli sulla tenuta e utilizzo di farmaci, tali visite, se non integrate dall'applicazione di attivita' specifiche legate all'attuazione del presente Piano, non possono essere considerate ai fini del Piano stesso NORME RELATIVE ALLA REGISTRAZIONE DEGLI ALLEVAMENTI In accordo all'art. 4 del Decreto Legislativo n 9 del 25 gennaio 2010 e' obbligatoria la registrazione degli allevamenti avicoli nella Banca Dati Nazionale (BDN). Le Regioni, tramite i Servizi Veterinari Locali, sono responsabili della registrazione degli allevamenti avicoli in BDN e di qualsiasi modifica sopravvenuta (apertura e chiusura, variazione della ragione sociale) relativa agli allevamenti stessi e agli incubatoi nell'area di competenza. Al proprietario o detentore degli animali spetta il compito di comunicare alla BDN i dati riguardanti la consistenza dell'allevamento ed il numero di gruppi totale . DOCUMENTAZIONE TENUTA PRESSO GLI ALLEVAMENTI • Il programma di autocontrollo autorizzato dall'autorita' competente con gli esiti dei campionamenti effettuati in esecuzione dello stesso; • Registro delle movimentazioni degli animali entrati e di quelli usciti, oltre di quelli morti; • Registro trattamenti farmacologici; • Documentazione relativa a disinfezione e/o trattamenti sanificatori; • Registrazione dell'ovodeposizione; • Documentazione relativa allo smaltimento di rifiuti e sottoprodotti. DOCUMENTAZIONE DI TRASPORTO ANIMALE Gli avicoli si spostano sul territorio nazionale accompagnati dal modello di cui al Decreto ministeriale 16 maggio 2007, che prescrive la modulistica da utilizzare per tale documentazione, oltre che in osservanza a quanto previsto dal Regolamento di Polizia Veterinaria (DPR 320/54) per quanto riguarda animali potenzialmente infetti. 12 Ai fini dell'effettuazione degli scambi intracomunitari, la certificazione e' quella di cui alla Direttiva 2009/158. Essa e' compilata e firmata dal Servizio Veterinario della ASL competente per territorio sullo stabilimento di partenza del pollame Gli stabilimenti autorizzati ad effettuare scambi intracomunitari devono essere registrati negli elenchi internet di cui alla Decisione 2009/712 (www.vetinfo.sanita.it) Altre misure pertinenti che assicurano la rintracciabilita' degli animali Gli operatori del settore avicolo tengono e mettono a disposizione dell'Autorita' Competente le informazioni e le registrazioni di cui al capitolo "Documentazione tenuta presso gli allevamenti" da cui si possono ricavare le notizie (numero; data; provenienza; destinazione; ecc.) richieste dalla Direttiva 2009/158 Le stesse informazioni sono richieste anche per le movimentazioni sul territorio nazionale. PARTE B Dec. 2008/425 IDENTIFICAZIONE DEL PROGRAMMA Programma nazionale per il controllo di Salmonella Enteritidis e Typhimuriunm nelle galline ovaiole della specie Gallus gallus STATO Membro: ITALIA ZOONOSI: Salmonellosi nelle galline ovaiole Gallus gallus Anno di applicazione: 2011 Contatti: Ministero della Salute Dipartimento per la Sanita' Pubblica Veterinaria, la Nutrizione e la Sicurezza degli Alimenti Direzione Generale della Sanita' Animale e del Farmaco Veterinario Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma Dr. Donatella Capuano, tel : +39 06 59946864; fax: + 39 06 59946185 e.mail: d.capuano@sanita.it Dr Anna Sorgente, tel : +39 06 59942904; fax: +39 06 59946185; e-mail: a.sorgente@sanita.it Il Programma e' stato trasmesso alla Commissione con nota 13 00081144-P-30/04/2010 ai sensi articolo 5 del Regolamento (CE) 2160/2003 E' stato approvato con Decisione 2010/712/UE del 23 novembre 2010 (CUCE del 25 novembre 2010) 1) AREE GEOGRAFICHE ED AMMINISTRATIVE COINVOLTE NEL PROGRAMMA CAMPO DI APPLICAZIONE E OGGETTO DEL CAMPIONAMENTO Il Programma si applica su tutto il territorio nazionale. Il campionamento riguarda tutti i gruppi di galline ovaiole della specie Gallus gallus cosi' come previsto dall'articolo 1 del Regolamento (CE) n 2160/2003. Sono esclusi gli allevamenti con capacita' inferiore a 250 capi. Il gruppo o branco e' l'unita' epidemiologica del piano ed e' definito come l'insieme di animali allevati nello stesso ciclo, quindi con la medesima data di accasamento, nello stesso locale o recinto, per convenienza chiamato capannone. MISURE ATTUATE I gruppi di ovaiole Gallus gallus di tutti gli allevamenti oggetto del programma, sono sottoposti a campionamento nell'ambito di un programma di autocontrollo condotto su iniziativa dell'allevatore. Tali allevamenti sono sottoposti anche ad un programma di controlli ufficiali (vedi pagina 6) AUTOCONTROLLO Piano di autocontrollo Il proprietario dell'allevamento dovra' redigere il proprio piano di autocontrollo aziendale, che dovra' contenere indicazioni almeno in merito a: • dati anagrafici dell'azienda, veterinario responsabile del piano di autocontrollo; • struttura e descrizione dell'allevamento; • applicazione delle misure di biosicurezza; • informazioni sul mangime comprendenti garanzie microbiologiche richieste al produttore ed analisi microbiologiche effettuate in autocontrollo; • piano di campionamento per la ricerca di Salmonella spp.; • indicazione del laboratorio accreditato che esegue le analisi e indicazione dei metodi utilizzati; • gestione delle positivita'. Il piano di autocontrollo deve essere presentato all'Autorita' competente, che provvedera' alla sua approvazione, previa eventuale richiesta di modifiche o integrazioni. Copia del piano di autocontrollo approvato deve essere conservata oltre che dal responsabile dell'allevamento anche dall'Autorita' competente. Frequenza e modalita' di campionamento in autocontrollo I campioni di autocontrollo sono prelevati dal veterinario aziendale e sono essere esaminati presso un laboratorio accreditato. Il campionamento in autocontrollo dovra' essere effettuato almeno: PROGRAMMAZIONE In tutti gli allevamenti con capacita' superiore a 250 capi ed in tutti i gruppi, in presenza di Piani AUTOCONTROLLI autocontrolli approvati dall'Autorita' Competente. 2011 GALLINE OVAIOLE Controlli pulcini di un giorno all'arrivo in allevamento 14 gruppi di pollastre due settimane prima dell'entrata in deposizione gruppi di ovaiole adulte almeno ogni 15 settimane, a partire da quando gli animali hanno un'eta' di 22-26 settimane. PROTOCOLLO 1M CAMPIONAMENTO In autocontrollo Al fine di ottimizzare la sensibilita' del campionamento, devono essere prelevati sia materiale fecale che ambientale come di seguito descritto (a) Nei gruppi in gabbia devono essere prelevati due pool di feci fresche di 150 grammi l'uno, eventualmente dopo aver fatto azionare il sistema di rimozione della pollina per qualche minuto; nel caso in cui non siano presenti sistemi di rimozione della pollina devono essere prelevati due pool di feci fresche di 150 grammi l'uno da 60 posti diversi nelle fosse di deiezione al di sotto delle gabbie. (b) Nei gruppi allevati a terra le feci devono essere prelevate utilizzando almeno due paia di sovrascarpe per gruppo e comunque in numero tale da garantire la rappresentivita' di tutta la superficie calpestabile del capannone, o dei locali separati all'interno dello stesso capannone, ospitante il gruppo campionato. Devono essere utilizzate sovrascarpe di materiale sufficientemente assorbente, umidificate prima dell'uso con soluzione fisiologica oppure acqua, peptonata o sterile, in ogni caso non contenenti antimicrobici o disinfettanti. .Nel rimuovere le sovrascarpe, fare attenzione a non disperdere il materiale adeso Nei campioni ufficiali In aggiunta ai campioni prelevati come sopra, ne deve essere prelevato almeno un altro usando il medesimo protocollo. Al fine di garantire la rappresentativita' del campionamento, in funzione del numero di animali costituenti il gruppo, sono prelevati ulteriori campioni. In caso di campionamenti riferiti ai punti b) c) d) ed e) della tabella "campioni ufficiali" di pagina 6, la ASL puo' effettuare ulteriori controlli, documentali e/o di laboratorio, per garantire che nel gruppo in esame non siano stati utilizzati antimicrobici. Se non e' stata identificata la presenza di S. Enteritidis e/o Typhimurium ma viene accertato l'uso di antimicrobici o inibitori di crescita batterica (RICERCA INIBENTI POSITIVA) il gruppo e' considerato positivo, con conseguente applicazione delle misure previste per i gruppi positivi. Il Servizio Veterinario puo' decidere di sostituire un campione fecale o un paio di sovrascarpe con un campione di polvere. Campione di polvere - consiste in 100gr di polvere prelevata da piu' punti. In alternativa e' costituito da uno o piu' tamponi di tessuto opportunamente idratato con superficie totale di almeno 900 cm2, assicurandosi che ciascun tampone sia ben coperto di polvere. L'Autorita' Competente puo' decidere di aumentare il numero minimo di campioni per assicurare la rappresentativita' del campionamento sulla base della valutazione, caso per caso, dei parametri 15 epidemiologici, delle condizioni di biosicurezza, delle dimensioni numeriche del gruppo e di altre condizioni rilevanti. Campione di conferma e in circostanze eccezionali - devono essere prelevati cinque campioni di feci (o cinque paia di soprascarpe) e 2 campioni di polvere per ciascun gruppo. I campioni per la ricerca di salmonelle sono analizzati al Centro di referenza nazionale per le salmonellosi, previo contatto con il Centro stesso Inoltre e' sempre necessaria la verifica contemporanea dell'eventuale uso di antimicrobici (RICERCA INIBENTI) che possano inficiare il risultato delle analisi. La scheda di accompagnamento dovra' riportare la dicitura: campione di conferma ai sensi del Programma nazionale di controllo 2011. Contestualmente alla scheda accompagnatoria deve essere trasmessa al Centro di Referenza anche una richiesta in cui venga descritto sinteticamente il motivo per cui l'Autorita' competente ricorre a questo tipo di campionamento. Tale richiesta deve essere trasmessa anche al Ministero della Salute, perche' richiesta dalla Commissione ESAME DEI CAMPIONI preparazione, trasporto ed esame dei campioni Trasporto I campioni sono inviati ai laboratori di analisi entro 24 ore dal prelievo. Trascorso tale termine, i campioni sono refrigerati anche durante il trasporto. I campioni prelevati in autocontrollo sono inviati preferibilmente per posta celere o tramite corriere; e' possibile la consegna diretta dei campioni, a condizione che siano stati presi accordi con il laboratorio e siano garantiti tempi e modalita' di conservazione del campione stesso. 11 trasporto puo' avvenire a temperatura ambiente, ma al riparo dal calore eccessivo (oltre i 25°) e dalla luce solare diretta. Presso il laboratorio, i campioni devono essere conservati a temperatura di refrigerazione fino all'analisi, che deve essere in ogni caso effettuata entro 48 ore dal ricevimento e comunque entro 96 ore dal prelievo. T campioni ufficiali, siano essi costituiti da sovrascarpe, polvere o tamponi, devono essere mantenuti separati. Nel caso di campioni in autocontrollo le differenti tipologia di campione per gruppo possono essere combinati in un unico test. Preparazione dei campioni I campioni devono essere analizzati singolarmente. Sovrascarpe e campioni di polvere Le sovrascarpe ed i tamponi di tessuto con cui si e' prelevata la polvere devono essere rimossi con cura dai rispettivi contenitori per non perdere del materiale fecale o della polvere e immersi completamente in acqua peptonata tamponata (APT), almeno 225 ml, a temperatura ambiente. Il campione deve essere agitato delicatamente ed in modo tale che l' APT venga a contatto con tutta la massa fecale/polvere. Dopo l'incubazione i campioni non devono essere agitati in alcun modo. T campioni sono analizzati seguendo il metodo descritto al capitolo 'metodo d'indagine'. Pool di feci Da ciascun pool di feci, accuratamente omogenato, e' prelevato un sottocampione di 25 grammi(oppure 50 ml di sospensione contenente 25 grammi del campione iniziale) che dopo essere stato addizionato con 225 ml di APTS a temperatura ambiente, viene successivamente analizzato seguendo il capitolo "Metodo d'indagine". 16 Qualora siano approvate norme IS0 relative alla preparazione di campioni utilizzati per l'individuazione di salmonella, esse sostituiscono le disposizioni di preparazione campioni di cui ai punti precedenti. RISULTATI Al fine di verificare il raggiungimento dell'obiettivo comunitario, un gruppo di galline ovaiole e' considerato positivo quando, indipendentemente dal motivo del campionamento, viene riscontrata la presenza di Salmonella Enteritidis e/o Typhimurium (ceppi diversi da ceppi vaccinali). I gruppi positivi devono essere conteggiati una sola volta per ciclo indipendentemente dal numero effettivo di campionamenti effettuati e devono essere notificati alla Commissione soltanto nell'anno del primo campionamento positivo. Tuttavia se il campionamento durante il periodo di produzione e' effettuato in due anni, i risultati di ciascun anno devono essere riportati separatamente. REPORTISTICA Informazioni da trasmettere al Ministero della salute attraverso gli appositi sistemi informatizzati: a) il numero totale di gruppi di ovaiole adulte presenti comprendenti almeno 250 capi; b) il numero totale di gruppi di ovaiole adulte comprendenti almeno 250 capi sottoposti a campionamento nel corso dell'anno; c) il numero totale di gruppi di ovaiole positive a S.Enteritidis ed a S. Typhimurium, e il numero di gruppi positivi per ciascuno di essi; d) il numero totale di gruppi di ovaiole positive a qualsiasi sierotipo di Salmonella (anche se diversi da Enteritidis e Typhimurium) o a Salmonelle non tipizzabili, e il numero di gruppi positivi per ciascuno di essi; Ulteriori informazioni da trasmettere al Ministero della salute: a) numero dei casi in cui la positivita' iniziale in campione di autocontrollo non e' stata confermata da campione ufficiale b) nota esplicativa sui risultati, con particolare riguardo ai casi eccezionali Nel sistema informativo dei programmi di controllo delle salmonellosi zoonotiche, con frequenza almeno trimestrale, devono essere registrati i dati relativi ai singoli controlli ufficiali. Per gli esami in autocontrollo i proprietari di ciascun allevamento sono obbligati alla tenuta del Piano di autocontrollo approvato dall'Autorita' Competente, comprensivo di tutti gli esiti dei campionamenti. Nei sistemi informativi, al solo fine di raccolta delle informazioni pertinenti alla gestione del piano, devono essere registrati i dati relativi al gruppo positivo per Salmonella Enteritidis e Typhimurium. Nei casi di riscontro di positivita' in seguito a campionamenti ufficiali a Salmonella Enteritidis e Typhimurium, o alla ricerca inibenti, il Sistema Informativo delle salmonellosi provvedera' a registrare in automatico un "sospetto focolaio" nel sistema di notifica delle malattie animali (SIMAN) disponibile all'indirizzo www.vetinfo.sanita.it. Le Autorita' Competenti devono verificare i dati registrati, confermare il focolaio e completarlo con le informazioni sulle azioni intraprese. 17 La registrazione della chiusura dell'episodio e' possibile solo dopo aver inserito nello stesso sistema, i seguenti dati: • Indicazione dell'avvenuto depopolamento del gruppo (Si/No) • Numero animali abbattuti e distrutti • Numero animali macellati • Quantita' di uova distrutte (numero) con distinzione uova da cova incubate e no • Quantita' di uova destinate alla trasformazione (numero) con distinzione uova da cova incubate e no • Numero dei test utilizzati per valutare l'efficacia delle disinfezioni • Numero dosi di vaccino utilizzate nel gruppo di ripopolamento (vaccinazioni obbligatorie secondo i Piani.) Nel sistema va registrato anche il riscontro di salmonelle diverse da Enteritidis e Typhimurium, indicando la denominazione del sierotipo. I gruppi positivi (caratterizzati da identificativo dell'allevamento; identificativo del capannone; data accasamento) devono essere conteggiati una sola volta, indipendentemente dal numero di campionamenti effettuati. Tutti i documenti relativi all'applicazione del presente piano devono essere conservati per almeno tre anni. NOTIFICA DELLE POSITIVITA' L'isolamento di S. Enteritidis e/o Typhimurium a seguito di accertamenti eseguiti in autocontrollo dovra' essere notificato tempestivamente all'Unita' Sanitaria Locale. L'isolamento di S. Enteritidis e/o Typhimurium a seguito di accertamenti eseguiti dall'Autorita' Competente dovra' essere notificato tempestivamente via fax direttamente al Servizio Veterinario Regionale. Inoltre dovranno essere inviati al Servizio Veterinario Regionale e al Centro di Riferimento Nazionale per le Salmonellosi gli esiti delle indagini epidemiologiche svolte e una relazione sintetica relativa alle misure sanitarie messe in atto in caso di isolamento di S. Enteritidis e/o Typhimurium. QUALIFICHE SANITARIE UFFICIALI DELLE AZIENDE Un allevamento e' accreditato se e' stato sottoposto ad un controllo ufficiale con le modalita' previste dal presente programma e se tale controllo ha dato esito negativo. Devono inoltre essere garantiti i campionamenti in autocontrollo con le modalita' precedentemente descritte. L'accreditamento e' mantenuto fino a che ulteriori controlli non facciano sospettare la presenza di salmonella in allevamento e a condizione che il veterinario ufficiale constati che nell'allevamento sono presenti i requisiti strutturali minimi. L'accreditamento e' sospeso nel caso in cui si manifesti una positivita' per Salmonella spp. La revoca sara' mantenuta fino alla conferma ufficiale della tipizzazione. Se il campione analizzato confermera' la presenza di S. Enteritidis e/o Typhimurium, l'accreditamento sara' revocato e il gruppo positivo verra' abbattuto e distrutto oppure inviato alla macellazione in vincolo sanitario. L'allevamento riacquistera' 1' accreditamento a seguito di un controllo ufficiale negativo effettuato su tutti i gruppi della stessa azienda. INDENNIZZI 18 Ai sensi dell'art.2 comma 4 della Legge n 218 del 02 giugno 1988 per gli animali abbattuti e distrutti da parte del servizio veterinario ufficiale e' concessa al proprietario un'indennita' pari al 100% del valore del mercato, calcolata sulla base del valore medio degli animale della stessa specie e categoria secondo i criteri stabiliti dal Ministero della Salute di concerto con il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. Ai sensi dell'art. 2 comma 5, qualora venga consentito l'utilizzo delle carni degli animali di cui e' stato disposto l'abbattimento, dall'indennita' prevista secondo le indicazioni riportate nel paragrafo precedente, viene detratto l'importo ricavato dall'utilizzo delle carni. L'ammontare dell'indennita' di abbattimento e' determinata in base all'eta' degli animali alla data della notifica ufficiale dell'abbattimento da parte dell'autorita' sanitaria competente. Le uova distrutte o trattate termicamente vengono indennizzate sulla base della stessa normativa. Le condizioni specifiche sono indicate nel Decreto ministeriale 2 febbraio 2008, attualmente in fase di revisione.