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قوانين إيطاليا

Decree on conditions to be fulfilled by rice crops for purposes of seed certification

صدر في 2012-07-19 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

العنوان الأصلي
Decreto 19 luglio 2012: Condizioni che devono soddisfare le colture di riso ai fini della certificazione delle sementi: recepimento della direttiva 2012/1/UE della Commissione del 6 gennaio 2012.
اللغة
Italian
النوع
لائحة
الدولة
إيطاليا
الموضوعات
Cultivated plants
الكلمات المفتاحية
plant production, seeds/planting material, cereals/grains/rice, standards, crops, agricultural commodities
الفئات
agriculture

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النص

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  1. DECRETO 19 luglio 2012 Condizioni che devono soddisfare le colture di riso ai fini della certificazione delle sementi: recepimento della direttiva 2012/1/UE della Commissione del 6 gennaio 2012. (12A11406) (GU n. 253 del 29-10-2012 ) IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, e successive modifiche, recante disciplina dell'attivita' sementiera; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e successive modifiche, recante regolamento di applicazione della legge n. 1096/71; Vista la direttiva 66/402/CEE del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali e successive modifiche; Vista la direttiva 2012/1/UE della Commissione del 6 gennaio 2012, recante modifiche della direttiva 66/402/CEE del Consiglio per quanto riguarda le condizioni che devono essere soddisfatte dalle colture di Oryza sativa; Ritenuto necessario dare applicazione, in via amministrativa, alle norme contenute nella direttiva 2012/1/UE della Commissione del 6 gennaio 2012, che modifica caratteristiche tecniche di altra direttiva dell'Unione europea gia' recepita nell'ordinamento nazionale; Decreta: Art. 1 1. Alla lettera A) Cereali, punto 3, lettera C) Oryza sativa, dell'allegato VII del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065 «Condizioni alle quali devono soddisfare le colture ai fini della certificazione», il seguente testo: «Il numero di piante che sono manifestamente riconoscibili come piante spontanee o piante a grani rossi non deve superare: 0 per la produzione di sementi di base, 1 per 50 m² per la produzione di sementi certificate di 1ª e di 2ª generazione.» e' sostituito dal seguente: «Il numero di piante manifestamente riconoscibili come infette da Fusarium fujikuroi non deve superare: per la produzione di sementi di base: 2 per 200 m², per la produzione di sementi certificate di 1ª generazione: 4 per 200 m², per la produzione di sementi certificate di 2ª generazione: 8 per 200 m². Il numero di piante che sono manifestamente riconoscibili come piante spontanee o piante a grani rossi non deve superare: 0 per la produzione di sementi di base, 1 per 100 m² per la produzione di sementi certificate di 1ª e di 2ª generazione.» Il presente decreto, che sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, e' soggetto al controllo preventivo di legittimita' della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera c) della legge 14 gennaio 1994 n. 20, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. Roma, 19 luglio 2012 Il Ministro: Catania Registrato alla Corte dei conti il 24 settembre 2012 Ufficio di controllo atti MISE - MIPAAF registro n. 11, foglio n. 58

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