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Decree of the President of the Regional Executive No. 60: Regulation implementing article 5 of Regional Act No. 80 of 2015 laying down provisions for the protection of soil, water resources and coastal waters

صدر في 2016-08-12 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

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العنوان الأصلي
Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 60: Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni.
اللغة
Italian
النوع
لائحة
الدولة
إيطاليا · Toscana
الموضوعات
Water
الكلمات المفتاحية
water resources management, public water, coastal zone management, concession, sustainable development

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  1. 28/02/2017 *** ATTO COMPLETO *** http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/regioni/originario 1/22 REGIONE TOSCANA DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 agosto 2016, n. 60 Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri" recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni. (GU n.8 del 25­2­2017) Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI (Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 36 del 17 agosto 2016) LA GIUNTA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Emana il seguente regolamento: (Omissis). Visto l'art. 117, comma sesto, della Costituzione; Visto l'art. 117, comma secondo, lettera s), e comma terzo della Costituzione; Visto l'art. 42 dello Statuto; Visto l'art. 4, comma 1, lettera l), dello Statuto; Visto il regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie); Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale); Vista la legge n. 37/94 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche); Vista la legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) ed in particolare gli articoli 5 e 6; Visto il parere del comitato di direzione espresso nella seduta del 19 maggio 2016; Visti i pareri delle competenti strutture di cui all'art. 17 comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale 3 febbraio 2014, n. 4; Vista la preliminare deliberazione di adozione dello schema di regolamento n. 569 del 14 giugno 2016; Visto il parere favorevole della quarta commissione consiliare «territorio, ambiente» espresso nella seduta del 12 luglio 2016 e di dover adeguare conseguentemente il testo alle osservazioni ivi 28/02/2017 *** ATTO COMPLETO *** http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/regioni/originario 2/22 formulate; Visto il parere favorevole del consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 12 luglio 2016; Vista la deliberazione della Giunta regionale 1° agosto 2016, n. 812; Considerato quanto segue: 1. Il presente regolamento recepisce, dandone attuazione, le finalita' ed i contenuti dei commi 1 e 2 dell'art. 5 della legge regionale n. 80/2015. In particolare disciplina, su tutto il territorio regionale con carattere di omogeneita', il procedimento di rilascio della concessione e le modalita' di rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e regionale e delle relative aree, garantendo la funzionalita' idraulica, la salvaguardia ambientale e la finalita' conservativa del bene. 2. Tale disciplina si rende necessaria al fine di omogeneizzare l'esercizio delle funzioni nei vari ambiti territoriali, in conseguenza del trasferimento delle competenze in materia di demanio idrico dalle Province alla Regione attuata con legge regionale 3 marzo 2015 n. 22. 3. Le disposizioni del presente regolamento si applicano al demanio idrico e alle aree appartenenti al demanio idrico, fluviale e lacuale e a tutto il reticolo idrografico di cui all'art. 22, comma 2 lettera e) della legge regionale 27 dicembre 2012 (Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla legge regionale n. 69/2008 e alla legge regionale n. 91/1998. Abrogazione della legge regionale n. 34/1994), alle opere idrauliche e di bonifica, nonche' alle aree del demanio regionale su cui insistono le suddette opere. 4. Ai sensi dell'art. 822 del codice civile, «appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico (...) i fiumi, i torrenti, i laghi e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia ...». Pertanto ai sensi della normativa statale di riferimento fanno parte del demanio idrico i fiumi, laghi e torrenti compresi gli alvei e le rive che li delimitano; i rivi, fossati e colatori; i terreni abbandonati dalle acque correnti; le isole e le unioni di terra che si trovano nel letto dei fiumi e dei torrenti; le spiagge lacuali, superfici e pertinenze dei laghi; le proiezioni aeree e sotterranee delle proprieta' demaniale; tutti i canali demaniali. 5. Fatto salvo quanto disposto dall'art. 27 della legge regionale del 1998 n. 88, il presente regolamento si applica alle aree demaniali prospicienti le vie navigabili, pertanto rientra nelle funzioni della Regione rilasciare le concessioni nelle aree demaniali prospicienti le vie navigabili. 6. Fatta salva la competenza dei consorzi di bonifica di cui all'art. 31‐bis della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79 «Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica ‐ Modifiche alla legge regionale n. 69/2008 e alla legge regionale n. 91/1998. Abrogazione della legge regionale n. 34/1994», rientra nella competenza regionale il rilascio, ai sensi del presente regolamento, delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e delle relative aree demaniali, anche per quelle aree sulle quali insistono le opere di bonifica o per l'uso delle medesime e sulle quali sono rilasciati gli atti di cui al citato art. 31‐bis della legge regionale n. 79/2012. 7. Fatta salva la possibilita' della Regione di disporre direttamente delle aree demaniali per opere di maggiore interesse pubblico o per esigenze di salvaguardia idraulico‐ambientale, l'uso del demanio e delle relative aree di cui al presente regolamento e' soggetto al rilascio di concessione amministrativa, temporanea ed onerosa. 8. Le concessioni del demanio idrico e regionale, nonche' delle relative aree sono rilasciate e, ove previsto, rinnovate, previa valutazione della compatibilita' dell'uso richiesto con lo stato dei luoghi e con le finalita' previste dalle norme per la corretta regimazione idraulica, di tutela e igiene ambientale, la conformita' a particolari normative di tutela da contemperarsi con la funzionalita' dell'alveo, nonche' nel rispetto dei principi del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie), delle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (norme in materia ambientale) e delle ulteriori disposizioni nazionali e regionali in materia ed in coerenza con gli strumenti di 28/02/2017 *** ATTO COMPLETO *** http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/regioni/originario 3/22 regionali in materia ed in coerenza con gli strumenti di pianificazione di bacino e di atti di pianificazione e programmazione regionale. 9. Le concessioni sono onerose e temporanee e sono rilasciate nel rispetto dei principi comunitari di parita' di trattamento, non discriminazione, trasparenza tra gli operatori economici e pubblicita', a tutela della concorrenza e della liberta' di stabilimento. Alle concessioni soggette a Valutazione di impatto ambientale (VIA) si applicano le disposizioni in materia di procedimento amministrativo di cui alla legge regionale n. 241/1990. 10. Non si procede al rilascio della concessione nei casi in cui l'uso del demanio e delle relative aree sia connesso e funzionale alla loro manutenzione ordinaria e straordinaria da parte di soggetti pubblici istituzionalmente competenti. E' fatto salvo il rilascio delle concessioni per usi diversi dall'occupazione dell'area finalizzata alla manutenzione. 11. Sono definite forme di coordinamento e di snellimento procedurale per l'acquisizione dei pareri, nulla osta e atti di assenso comunque denominati necessari per il rilascio del titolo concessorio; in particolare si prevede che su richiesta dei concessionari di pubblici servizi proprietari di infrastrutture lineari che ricadono anche in aree non contigue, possono essere stipulate convenzioni con la competente Direzione, finalizzate alla semplificazione della procedura di rilascio delle concessioni e dell'applicazione degli oneri finanziari di cui agli articoli 28, 31 e 32 nonche' all'individuazione del settore competente al rilascio della concessione. Resta fermo con riferimento all'applicazione del canone quanto disposto dal comma 2 dell'art. 4 e dall'art. 29, comma 5. 12. Le concessioni non sono prorogabili e il rinnovo delle stesse non e' ammissibile per le concessioni rilasciate previo esperimento delle procedura di evidenza pubblica di cui agli articoli 11 e 12, nonche' per le concessioni rilasciate ai sensi dell'art. 13, comma 1 lettere d), e), f). Le concessioni non possono essere concesse a terzi o sub concesse nemmeno da parte degli enti pubblici. 13. Le procedure inerenti il carattere «dominicale» del bene demaniale statale, la determinazione dei limiti, la delimitazione delle aree, la sdemanializzazione e l'ampliamento demaniale restano di competenza dello Stato, in qualita' di soggetto proprietario dei beni del demanio idrico, previa acquisizione del parere dell'autorita' idraulica ai sensi della legge n. 37 del 1994. 14. Per le sdemanializzazioni di aree appartenenti al demanio idrico statale occorre rifarsi alla legge n. 37/1994, in particolare ai criteri di cui all'art. 5 comma 2 della medesima legge. In ordine alla procedura amministrativa si rinvia a quanto definito in sede di Conferenza Unificata del 20 giugno 2002, ai sensi della quale e' stato previsto uno specifico parere delle regioni per la sdemanializzazione delle aree appartenenti al demanio idrico nell'ambito del territorio di riferimento. 15. Per il rilascio delle concessioni delle aree e opere idrauliche e di bonifica appartenenti al demanio idrico e regionale non trovano applicazione le procedure per il rilascio delle concessioni di cui alla legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77 (Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 «Legge forestale della Toscana») e al D.P.G.R. 23 novembre 2005, n. 61/R regolamento di attuazione della legge sopra citata; la legge regionale n. 77/2004 e il relativo regolamento si applicano con riferimento alle procedure di sdemanializzazione delle aree appartenenti al demanio regionale e con riferimento ai contratti di locazione delle unita' immobiliari. 16. Il concessionario e' tenuto ad osservare le condizioni stabilite nel provvedimento di concessione e nel disciplinare allegato al provvedimento sottoscritto per accettazione dal solo concessionario. Al termine della concessione, il concessionario e' obbligato a ripristinare, a proprie spese e nel termine assegnato, i luoghi oggetto del provvedimento concessorio. 17. Il disciplinare di concessione, prevede gli obblighi, le condizioni e le clausole cui e' vincolato il concessionario e la sua sottoscrizione da parte del richiedente costituisce presupposto per il rilascio della concessione. 28/02/2017 *** ATTO COMPLETO *** http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/regioni/originario 4/22 il rilascio della concessione. 18. Viene prevista una disciplina di canoni ridotti e agevolati e viene introdotto, per casi eccezionali e limitati un canone ricognitorio. In particolare, il canone ricognitorio e' previsto qualora il concessionario sia un ente pubblico e l'area sia utilizzata per le sue finalita' istituzionali in casi eccezionali, debitamente motivati, allorche' il concessionario non persegua finalita' di lucro, svolga un'attivita' di interesse pubblico e si assuma l'onere della valorizzazione del bene oltre che della manutenzione dello stesso. Il presente regolamento stabilisce un limite massimo e minimo del canone ricognitorio. 19. Al fine di garantire l'amministrazione concedente in merito al soddisfacimento del pagamento del canone e al rimborso delle spese eventualmente anticipate in caso di inottemperanza del concessionario, viene introdotta la disciplina della cauzione. A copertura delle spese di ripristino dei luoghi da parte del concessionario, anche in relazione alla rimozione delle opere ed al ripristino dei luoghi, dell'alveo, delle sponde e delle pertinenze demaniali, puo' essere richiesta una garanzia finanziaria. 20. Si introduce una disciplina transitoria, volta in particolare, a consentire una procedura piu' celere per il rilascio delle concessioni in favore dei i soggetti che hanno gia' presentato istanza di rilascio della concessione alla provincia competente, riconoscendo l'eventuale pagamento effettuato da parte degli stessi a titolo di indennizzo. Le concessioni rilasciate con la procedura di cui all'art. 41 possono avere una durata massima di 24 mesi a decorrere dal 1° gennaio 2016. Nei casi in cui la tipologia di uso del demanio e delle relative aree rientri nei casi previsti all'art. 13, e pertanto comunque soggette alla procedura di rilascio con assegnazione diretta, la durata della concessione puo' essere stabilita ai sensi dell'art. 5 e, pertanto, potra' essere superiore ai 24 mesi stabiliti in via eccezionale dall'art. 41 per le concessioni conferite con una procedura straordinaria. 21. In attuazione di quanto disposto dall'art. 1 della legge regionale n. 81/2015, sono definite le modalita' di rideterminazione del canone per l'anno 2016. 22. Al di consentire una rapida attivazione delle procedure previste nel presente regolamento, e' necessario disporre la sua entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana. Si approva il presente regolamento: Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione 1. Il presente regolamento in attuazione dell'art. 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 «Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri» disciplina, con finalita' di semplificazione amministrativa, nel rispetto della legislazione statale concernente la tutela delle risorse idriche e la difesa del suolo, in particolare: a) le modalita' di rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e delle relative aree; b) la durata delle concessioni in relazione ai diversi usi; c) la specificazione dei criteri di cui all'art. 5 comma 2 per la determinazione dei relativi canoni; d) l'entita' delle garanzie finanziarie e delle cauzioni da presentare per la salvaguardia del bene demaniale; e) forme di coordinamento per l'acquisizione di piu' concessioni o autorizzazioni insistenti sulla medesima area o opera; f) forme di coordinamento e semplificazione procedurale. 2. Il presente regolamento si applica al demanio idrico, fluviale e lacuale e alle relative aree demaniali, a tutto il reticolo idrografico di cui all'art. 22, comma 2 lettera e) della legge regionale 27 dicembre 2012 (Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla legge regionale n. 69/2008 e alla legge regionale n. 91/1998. Abrogazione della legge regionale n. 34/1994), nonche' alle opere idrauliche, di bonifica e alle relative pertinenze e aree appartenenti al demanio regionale. 28/02/2017 *** ATTO COMPLETO *** http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/regioni/originario 5/22 e aree appartenenti al demanio regionale. 3. Il presente regolamento si applica, in particolare, a: a) fiumi, laghi e torrenti compresi gli alvei e le rive che li delimitano; b) rivi, fossati e colatori; c) terreni abbandonati dalle acque correnti; d) isole e le unioni di terra che si trovano nel letto dei fiumi e dei torrenti; e) spiagge lacuali, superfici e pertinenze dei laghi; f) proiezioni aeree e sotterranee delle proprieta' demaniale; g) canali demaniali. 4. Fatto salvo quanto disposto dall'art. 27 della legge regionale del 1998 n. 88, la Regione, ai sensi del presente regolamento rilascia le concessioni nelle aree demaniali prospicienti le vie navigabili. 5. Fatta salva la competenza dei consorzi di bonifica di cui all'art. 31‐bis della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79 «Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica ‐ Modifiche alla legge regionale n. 69/2008 e alla legge regionale n. 91/1998. Abrogazione della legge regionale n. 34/1994», sono rilasciate dalla Regione, ai sensi del presente regolamento, le concessioni relative all'occupazione del demanio idrico e delle relative aree demaniali. Art. 2 Finalita' 1. La Regione, nel rispetto dei principi e delle disposizioni di cui alla normativa statale e regionale di riferimento, provvede alla gestione del demanio idrico, dei relativi beni e delle aree demaniali garantendo la funzionalita' idraulica, la salvaguardia ambientale e la finalita' conservativa del bene. 2. Le concessioni di cui al presente regolamento sono rilasciate in coerenza con gli strumenti di pianificazione di bacino e degli atti di pianificazione e programmazione regionale e di tutela dei corsi d'acqua, nel rispetto dei principi comunitari di parita' di trattamento, non discriminazione, trasparenza tra gli operatori economici e pubblicita', a tutela della concorrenza e della liberta' di stabilimento. 3. Le concessioni sono rilasciate e, ove consentito ai sensi dell'art. 25, rinnovate previa valutazione della compatibilita' dell'uso richiesto con lo stato dei luoghi e con le finalita' previste dalle norme per la corretta regimazione idraulica, la tutela dei corsi d'acqua, la tutela dell'equilibrio geostatico e geomorfologico dei terreni interessati, la tutela degli aspetti naturalistici e ambientali coinvolti. Art. 3 Concessione 1. Salvo disporne per opere di maggiore interesse pubblico o per esigenze di salvaguardia idraulico‐ambientale, l'uso del demanio e delle relative aree di cui al presente regolamento e' soggetto al rilascio di concessione amministrativa, temporanea ed onerosa. 2. La concessione e' rilasciata con decreto del dirigente dell'Ufficio del genio civile competente per territorio, d'ora in poi denominato dirigente responsabile e, fatti salvi i casi di cui all'art. 13, previo esperimento di procedura conforme ai principi comunitari di evidenza pubblica finalizzati al rispetto della parita' di trattamento, non discriminazione, trasparenza, a tutela della concorrenza e della liberta' di stabilimento, previo pagamento del canone annuo. 3. Al provvedimento di concessione e' allegato, come parte integrante e sostanziale, il disciplinare di concessione sottoscritto dal soggetto interessato, nel quale sono indicati gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra amministrazione concedente e concessionario. 4. Il provvedimento di concessione e' pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana. 28/02/2017 *** ATTO COMPLETO *** http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/regioni/originario 6/22 5. Ai sensi del presente regolamento le concessioni si distinguono in: a) concessioni di aree demaniali; b) concessioni per l'utilizzo del demanio idrico. 6. Non e' soggetto al rilascio di concessione l'utilizzo del demanio idrico e delle relative aree connesso e funzionale alla loro manutenzione, rientrante nei fini istituzionali degli enti pubblici ai sensi della normativa vigente. E' fatto salvo il rilascio delle concessioni per usi diversi dall'occupazione finalizzata alla manutenzione dell'area demaniale. 7. Le concessioni non sono prorogabili e il rinnovo delle stesse e' ammesso esclusivamente nei casi di cui all'art. 13, comma 1, lettere a), b) c) e g). Art. 4 Accorpamento di concessioni 1. Nell'ipotesi in cui uno stesso soggetto sia titolare di piu' concessioni concernenti aree limitrofe e contigue nel territorio di uno stesso comune, l'Ufficio del genio civile competente per territorio, d'ora in poi il settore competente, su richiesta dell'interessato e previa verifica da parte dello stesso del rispetto dei principi di economicita', di efficacia, di imparzialita', di pubblicita' e di trasparenza, puo' accorpare le stesse in una sola concessione. 2. Il canone e' calcolato sulla base dei singoli usi. 3. Su richiesta dei concessionari di pubblici servizi proprietari di infrastrutture lineari che ricadono anche in aree non contigue, possono essere stipulate convenzioni con la competente direzione, finalizzate alla semplificazione della procedura di rilascio delle concessioni e alla semplificazione dell'applicazione degli oneri finanziari di cui agli articoli 28, 31 e 32. Resta fermo quanto disposto al comma 2 e all'art. 29, comma 5. Art. 5 Durata della concessione 1. La durata della concessione non puo' essere superiore a nove anni. 2. Qualora la concessione e' rilasciata ad enti pubblici o comunque per l'esercizio di una pubblica funzione o per garantire l'esercizio di un pubblico servizio, la concessione puo' essere rilasciata fino ad un massimo di diciannove anni. 3. Entro i termini di cui ai commi 1 e 2, e' determinata la durata, per ogni singola concessione, in relazione all'attivita' da svolgersi e alle finalita' da perseguire, alle eventuali opere da eseguirsi e in base all'investimento previsto per lo sfruttamento dell'area oggetto di concessione, anche in relazione all'ammortamento dei costi dello stesso. 4. Ai sensi del presente regolamento sono definite concessioni temporanee le concessioni con una durata pari o inferiore all'anno solare. 5. Le concessioni di cui all'art. 13, comma 1 lettere d), e) e f) sono temporanee, non rinnovabili e possono essere rilasciate allo stesso soggetto una sola volta nell'arco temporale di un anno. Art. 6 Compatibilita' idraulica e titolo per la concessione 1. Per l'utilizzo dell'area demaniale oggetto di concessione, l'autorizzazione idraulica, i pareri, i nulla osta comunque denominati di natura idraulica di cui alla normativa statale e regionale di riferimento di competenza della Regione, sono acquisiti nell'ambito del medesimo procedimento di concessione. 2. Il settore competente adotta un unico decreto che sostituisce tutti gli atti di cui al comma 1 necessari e connessi al rilascio della concessione. 28/02/2017 *** ATTO COMPLETO *** http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/regioni/originario 7/22 3. L'autorizzazione idraulica, i pareri, nulla osta, o atti di assenso comunque denominati di cui ai commi 1 e 2 sono condizione per il rilascio del provvedimento di concessione demaniale. Art. 7 Concessione per l'utilizzo delle aree demaniali 1. Le concessioni per l'utilizzo delle aree demaniali hanno ad oggetto l'occupazione e l'utilizzo di aree, in particolare, per i seguenti usi: a) realizzazione di opere pubbliche, di pubblica utilita' o destinate all'erogazione di pubblici servizi; b) agricolo: seminativo, pascolo, pioppicoltura, ricovero bestiame, orto, ed altri usi agricoli; c) non agricolo con sistemazione a verde quali parchi, parco fluviale, giardini, verde pubblico attrezzato anche per attivita' ludiche; d) transiti arginali, rampe di collegamento, accesso agli argini; e) strumentale e finalizzato in via esclusiva al godimento del diritto di proprieta' o di altro diritto reale; f) uso ricreativo tra cui, in particolare: 1) attivita' sportive; 2) appostamento fisso di caccia e pesca; 3) manifestazioni ed eventi collegati ad attivita' turistico‐ricreative; g) produttivo e commerciale: manifestazioni ed eventi collegati ad attivita' commerciali, aree, edifici e manufatti utilizzati o funzionali per attivita' di tipo commerciale e produttivo o comunque con finalita' di lucro; h) taglio legname; i) uso viabilistico; l) apposizione di cartelli; m) ponti, pontili e ormeggi; n) uso cantieristico; o) occupazione in proiezione di sbalzi o terrazze di edifici. Art. 8 Concessione per l'utilizzo del demanio idrico 1. Le concessioni per l'utilizzo del demanio idrico hanno ad oggetto l'occupazione in alveo, in subalveo o in proiezione di superfici demaniali dell'alveo o delle rive fluviali e lacuali di un corso d'acqua, per la realizzazione, in particolare, delle seguenti opere o manufatti: a) attraversamenti o parallelismi aerei, in subalveo, alveo o utilizzando manufatti esistenti, quali condutture e linee di telecomunicazioni; b) attraversamenti o parallelismi di corsi d'acqua con elettrodotti aerei, con o senza infissione di pali o sostegni; c) opere di difesa spondale di corsi d'acqua realizzate ai sensi dell'art. 12 del regio decreto n. 523/1904; d) occupazioni di corsi d'acqua con occupazione, in particolare ponti, pontili fissi e galleggianti, manufatti assimilati e accessori; e) attraversamenti di corsi d'acqua con elettrodotti di qualunque tensione in subalveo, cabine elettriche di trasformazione; f) opere accessorie alla derivazione quali briglie, traverse, pennelli, derivazioni, vasche di carico e altre opere accessorie; g) immissioni e convogliamento di acque reflue; h) uso ittiogenico, impianti da pesca per la proiezione in alveo della rete da pesca; i) aree ormeggio; l) uso di opera idraulica esistente a fini idroelettrici. Art. 9 Elenco aree demaniali da affidare in concessione 28/02/2017 *** ATTO COMPLETO *** http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/regioni/originario 8/22 1. La Giunta regionale puo', con proprio atto, individuare le aree demaniali da affidare in concessione, definendo gli usi a cui destinarle e i criteri prioritari per la selezione delle domande di concessione. 2. L'elenco delle aree di cui al comma 1 e' pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (BURT) e sul sito internet della Regione, indicando per ciascuna di esse gli usi consentiti ed eventualmente stabilendo un ordine di priorita' tra i medesimi. Art. 10 Soggetto concessionario 1. La domanda di concessione e' presentata da persone fisiche in forma singola o associata, o giuridiche, pubbliche o private, al settore competente. 2. Nei casi di domanda di concessione presentata da piu' soggetti, i richiedenti, alla presentazione della domanda, individuano un unico referente per i rapporti con il settore competente. Titolo II PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE Art. 11 Assegnazione a seguito della pubblicazione delle aree 1. La concessione puo' essere rilasciata: a) a seguito della pubblicazione di un avviso a cura del settore competente, previa individuazione delle aree di cui all'art. 9 da parte della Giunta regionale; b) su istanza di parte. 2. Nei casi di cui al comma 1 lettera a), l'avviso e' pubblicato, almeno trenta giorni prima dell'espletamento della procedura di assegnazione, all'Albo Pretorio del Comune in cui si trova l'area, sul BURT, sul sito internet della Regione. 3. L'avviso contiene, in particolare, i seguenti elementi: a) individuazione dell'area; b) utilizzi compatibili con il regime idraulico e con gli strumenti urbanistici; c) criteri per la selezione delle domande; d) canone posto a base della procedura di assegnazione determinato con riferimento ai criteri di cui agli articoli 18 e 19 e della delibera della Giunta regionale di cui all'art. 6 della legge regionale n. 80/2015; e) elencazione degli elaborati progettuali richiesti, di livello preliminare o definitivo; f) schema di disciplinare, contenente le condizioni per il rilascio della concessione; g) termine per la presentazione delle domande nel rispetto del termine massimo di cui al comma 4. 4. Le domande devono pervenire al settore competente entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione sul BURT dell'avviso. Entro il medesimo termine i titolari di interessi pubblici o privati e dei portatori di interessi diffusi, costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio, possono presentare osservazioni e opposizioni al rilascio della concessione. 5. Sulle osservazioni presentate possono essere acquisite le controdeduzioni dell'istante. 6. Sono inammissibili le domande presentate: a) oltre la scadenza del termine indicato nell'avviso; b) per aree e/o usi diversi da quelli previsti dall'avviso; c) in assenza dei documenti di cui all'art. 15, comma 2; d) senza l'attestazione del pagamento degli oneri istruttori di cui all'art. 34. 28/02/2017 *** ATTO COMPLETO *** http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/regioni/originario 9/22 7. A conclusione della procedura di concorrenza, con decreto del dirigente del settore competente e' approvata la graduatoria delle domande selezionate, individuando tra loro quella da preferire sulla base dei criteri indicati nell'avviso e di quelli di cui all'art. 18 e 19. Art. 12 Procedura di assegnazione su istanza di parte 1. Nei casi di cui all'art. 11, comma 1, lettera b) il settore competente, verificata l'ammissibilita' della domanda rende di evidenza pubblica la domanda di concessione mediante pubblicazione di un avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e sull'albo pretorio del comune o dei comuni interessati per territorio, nonche' sui relativi siti istituzionali, ai fini della presentazione di eventuali ulteriori domande di concessione in concorrenza ovvero di opposizioni e osservazioni. 2. L'avviso di cui al comma 1 contiene, in particolare: a) i dati identificativi del richiedente comprensivi del codice fiscale e/o della partita I.V.A.; b) l'individuazione del bene demaniale richiesto in concessione ed i suoi dati catastali identificativi; c) la superficie e la destinazione dell'uso esclusivo del bene demaniale richiesto; d) gli usi consentiti delle aree o immobili oggetto di concessione, eventuali priorita' di uso consentiti; e) durata della concessione; f) utilizzi compatibili con il regime idraulico e con gli strumenti urbanistici; g) canone posto a base della procedura di assegnazione determinato con riferimento ai criteri di cui agli articoli 18 e 19 e della delibera della Giunta regionale di cui all'art. 6 della legge regionale n. 80/2015; h) elencazione degli elaborati progettuali richiesti, di livello preliminare o definitivo; i) schema di disciplinare, contenente le condizioni per il rilascio della concessione; l) criteri per la selezione delle domande; m) termine entro cui presentare le domande nel rispetto del termine massimo di cui all'art. 11 comma 4. 3. Delle domande presentate nel termine massimo di cui all'art. 11 comma 4 e' dato pubblico avviso sul BURT. La pubblicazione relativa alle domande concorrenti non da' luogo ad ulteriori concorrenze. 4. Nel caso in cui siano o presentate piu' domande di concessione riferite allo stesso bene demaniale o parte di esso, nel lasso di tempo intercorrente tra la ricezione della prima domanda di concessione e la pubblicazione dell'avviso sul BURT, il settore competente pubblica l'avviso comprendendo anche queste ultime. 5. In presenza di piu' domande in concorrenza presentate ai sensi del comma 3, il primo istante, nei termini indicati nell'avviso di cui al comma 2, lettera m), ferma restando la domanda presentata, puo' integrare la medesima con un'offerta relativamente al canone a base della procedura di selezione. Art. 13 Assegnazione diretta 1. La concessione e' rilasciata senza procedura di assegnazione in concorrenza nei seguenti casi: a) istanza presentata da enti pubblici per uso diretto da parte degli stessi finalizzato al perseguimento del pubblico interesse o della pubblica utilita'; b) uso e occupazione strumentale e strettamente connessa e funzionale al godimento del diritto di proprieta' o di altro diritto reale, tra cui, in particolare l'accesso a fondi interclusi, scarichi, destinazione a verde; c) istanza presentata da soggetti pubblici o privati, per la realizzazione di impianti tecnici o di pertinenze di altre opere 28/02/2017 *** ATTO COMPLETO *** http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/regioni/originario 10/22 pubbliche principali ovvero di strutture ad esse funzionali; appartengono a tale fattispecie le condotte di gas, acqua, energia elettrica, le linee telefoniche, i ponti relativi alla viabilita' pubblica, i guadi e le immissioni; d) nei casi di occupazione occasionale quando il periodo continuativo di utilizzo e' inferiore o uguale a sessanta giorni e la sua destinazione d'uso non prevede la realizzazione di opere o manufatti; e) nei casi di transiti e occupazione occasionale, connessi ad eventi e manifestazioni di interesse culturale, sportivo, naturalistico e commerciale di durata non superiore a trenta giorni a condizione che la sua destinazione d'uso non preveda la realizzazione di opere o manufatti che comportino la mutazione permanente dello stato dei luoghi; f) sfalcio erba per un estensione fino a 5.000 metri quadri e/o taglio di piante per estensioni fino a 1.000 metri quadri per un periodo di utilizzo inferiore o uguale a sessanta giorni; g) occupazione per motivi cantieristici per la durata della connessa autorizzazione rilasciata. 2. Qualora nell'ambito di un provvedimento di concessione di derivazione rilasciato ai sensi dell'art. 6 comma 3 della legge regionale n. 80/2015, sia richiesta l'occupazione di un'area demaniale ulteriore rispetto a quella oggetto della concessione di derivazione gia' rilasciata, il settore competente procede al rilascio della concessione per l'utilizzo dell'area demaniale, a condizione che non siano apportate modifiche progettuali alle opere oggetto della concessione di derivazione. Art. 14 Domanda di concessione e trattamento dei dati personali 1. La domanda di concessione, unitamente al relativo progetto, e' presentata al settore competente nel cui territorio insistono le aree o la parte prevalente di esse ed e' redatta secondo la modulistica approvata con atto del Direttore competente per materia. 2. Fatti salvi i casi di cui all'art. 13, il rilascio della concessione e' subordinato all'espletamento delle procedure di assegnazione di cui agli articoli 11 e 12. 3. Il trattamento dei dati personali forniti dai soggetti richiedenti le concessioni, e' finalizzato unicamente all'espletamento dei procedimenti previsti dal presente regolamento ed e' a cura dei funzionari del settore competente, conformemente a quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 «Codice in materia di protezione dei dati personali». Art. 15 Oggetto e contenuto della domanda di concessione 1. I soggetti interessati presentano al settore competente una domanda nella quale sono indicate le generalita' del richiedente, i dati identificativi dell'area o del bene richiesto in concessione, le finalita' di utilizzo e la durata per la quale si richiede la concessione, secondo la modulistica predisposta ai sensi dell'art. 14 comma 1. 2. Alla domanda sono allegati, a pena di inammissibilita', i seguenti documenti: a) dichiarazioni sostitutive, ai sensi dell'art. 46, comma 1, lettere a), b) e aa) del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (testo unico sulla documentazione amministrativa) e successive modifiche; b) dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 della comunicazione antimafia di cui all'art. 89 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136) ovvero l'informazione antimafia nei casi di cui all'art. 91, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 159/2011 nei casi ivi 28/02/2017 *** ATTO COMPLETO *** http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/regioni/originario 11/22 previsti; c) attestazione dell'avvenuto pagamento degli oneri istruttori di cui all'art. 34. 3. Alla domanda sono allegati altresi': a) relazione tecnico‐descrittiva dello stato dei luoghi, in cui sia riportato chiaramente lo stato di fatto dell'area richiesta ed in cui sia specificato se il bene demaniale richiesto ricada all'interno dei confini di aree sottoposte a particolari vincoli; b) elaborati tecnici in scala adeguata del progetto delle eventuali nuove opere da realizzarsi, che comportino la mutazione dello stato dei luoghi; c) relazione tecnica che descriva il progetto che verra' realizzato sull'area, specificando le superfici e le eventuali volumetrie e che illustri la destinazione d'uso del bene demaniale richiesto in concessione in uso esclusivo, precisando per ogni singola voce, se siano consentiti dalle previsioni dei piani di bacino e le normative vigenti in materia idraulica, urbanistica, paesaggistica, ambientale e di pianificazione territoriale; per le opere puntuali, quali gli scarichi, le coordinate del punto di recapito; d) documentazione fotografica nella quale sia raffigurato, all'attualita', il bene demaniale interessato e comprendente uno schema che individui i punti di ripresa e tutte le immagini utili alla visualizzazione del contesto; e) corografia su Carta tecnica regionale (CTR); f) planimetria su base catastale che identifichi il bene demaniale richiesto in concessione in uso esclusivo, con la rispettiva perimetrazione dell'area di sedime dei manufatti esistenti e delle eventuali nuove opere che si intendono realizzare che comportino la variazione dello stato dei luoghi, e dalla quale si evinca in modo inequivocabile la compatibilita' della destinazione d'uso ipotizzata dell'area richiesta, con le previsioni dei piani di bacino e le normative vigenti in materia idraulica, urbanistica, paesaggistica, ambientale e di pianificazione territoriale; g) stima dei costi a garanzia delle opere di rimessa in pristino da effettuarsi a carico del concessionario al termine della concessione ai sensi dell'art. 23; h) documentazione di cui all'art. 29, comma 3 in caso di richiesta di riduzione del canone. 4. Qualora sia necessario, il settore competente procede alla perimetrazione delle aree demaniali oggetto di concessione. 5. Nei casi di assegnazione della concessione di cui all'art. 11 comma 1 lettera a), alla domanda non sono allegati gli atti di cui al comma 3 lettere a), e) ed f). 6. Valutata l'ammissibilita' della domanda di concessione ai sensi del comma 2, il settore competente ha, in ogni caso, facolta' di richiedere ulteriori informazioni e documentazione integrativa qualora cio' si renda necessario ai fini della procedibilita' dell'iter istruttorio, assegnando al richiedente un congruo termine per il relativo adempimento. In caso di inadempimento entro il termine richiesto, il settore competente dichiara la conclusione del procedimento per improcedibilita' dell'istruttoria. Per quanto non disposto si applicano le disposizioni in materia di procedimento amministrativo di cui alla normativa statale e regionale di riferimento. Art. 16 Domande di concessione soggette a valutazione di impatto ambientale 1. Le concessioni soggette alle procedure di verifica di assoggettabilita' ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 «Norme in materia di Valutazione ambientale strategica (VAS), di Valutazione di impatto ambientale (VIA), di Autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di Autorizzazione unica ambientale (AUA) «sono procedibili solo a seguito dell'adozione del provvedimento di esclusione dalla procedura di assoggettabilita'. 2. Alle concessioni soggette a Valutazione di impatto ambientale 28/02/2017 *** ATTO COMPLETO *** http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/regioni/originario 12/22 (VIA) si applicano le disposizioni in materia di procedimento amministrativo. 3. Nei casi di cui al comma 1 i termini del procedimento di rilascio della concessione sono sospesi fino alla conclusione dell'espletamento delle procedure di verifica di assoggettabilita'. Art. 17 Termine di conclusione del procedimento 1. Il procedimento si conclude in: a) centoventi giorni dalla presentazione della domanda nel caso di cui agli articoli 11 e 12; b) sessanta giorni dalla presentazione della domanda nel caso di concessioni di cui all'art. 13 e nei casi di rinnovo di cui all'art. 25. 2. Nei casi di cui all'art. 11, il termine di cui al comma 1 decorre dalla scadenza del termine assegnato per la presentazione delle domande di cui all'art. 11, comma 3, lettera f). Art. 18 Criteri per la selezione delle domande 1. Le aree oggetto di concessione ai sensi del presente regolamento possono essere concesse in uso esclusivo per i soli usi ammessi ai sensi della normativa vigente in materia idraulica, urbanistica, paesaggistica ed ambientale, e nel rispetto degli atti di programmazione e della pianificazione distrettuale e regionale. 2. I criteri di cui all'art. 11, comma 3, lettera c) e di cui all'art. 12 comma 2 lettera l), sono individuati, in particolare, tra i seguenti: a) caratteristiche del progetto che garantiscano funzionalita' idraulica, salvaguardia ambientale, finalita' conservativa del bene, riqualificazione dell'area; b) misura degli investimenti da realizzare e degli interventi di recupero ambientale; c) natura e standard degli eventuali servizi offerti; d) incremento dei livelli occupazionali; e) qualita' degli impianti e dei manufatti da realizzare nel corso della concessione; f) previsione di misure per la fruibilita' degli impianti e dei servizi per le persone con mobilita' ridotta; g) canone concessorio maggiormente remunerativo. 3. Il canone della concessione non costituisce l'unico criterio di valutazione dell'offerta; la sua valutazione e' ammessa esclusivamente quando sia stata verificata un'equivalenza tra le domande presentate. Art. 19 Criteri di priorita' 1. Le domande in concorrenza sono selezionate sulla base dei seguenti criteri di priorita': a) domanda presentata da enti pubblici finalizzati al perseguimento dell'interesse pubblico sotteso alla natura demaniale del bene; b) domanda avente finalita' di riqualificazione ambientale e di tutela della biodiversita'; c) domanda presentate da imprenditori agricoli e/o coltivatori diretti con diritto di preferenza di cui all'art. 51 della legge 3 maggio 1982, n. 203 «Norme sui contratti agrari»; d) domanda presentata da imprenditori agricoli e/o coltivatori diretti con diritto di prelazione di cui all'art. 4‐bis della legge n. 203/1982; e) domanda finalizzate all'uso agricolo di proprietario o affittuario di terreni confinanti con l'area demaniale. 28/02/2017 *** ATTO COMPLETO *** http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/regioni/originario 13/22 Art. 20 Modalita' di trasmissione delle domande e altre comunicazioni 1. La trasmissione delle istanze per il rilascio dei titoli abilitativi e della relativa documentazione tecnica allegata, nonche' di ogni altra comunicazione obbligatoria prevista dal presente regolamento e' effettuata in modalita' telematica. Art. 21 Coordinamento tecnico 1. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa statale in materia, qualora si renda necessario acquisire pareri, nulla osta, omologazione e atti di assenso comunque denominati da parte di altri settori regionali competenti nelle materie di riferimento, necessari al rilascio della concessione, il settore competente coordina, anche mediante un tavolo tecnico, l'acquisizione dei necessari atti. Art. 22 Oneri del concessionario 1. La concessione e' rilasciata previa corresponsione del canone annuale, della cauzione, delle spese istruttorie e dell'eventuale garanzia finanziaria. 2. Il concessionario e' tenuto ad osservare le condizioni stabilite nel provvedimento di concessione e nel disciplinare allegato al provvedimento medesimo. In particolare il concessionario: a) assume la custodia dell'area demaniale in concessione, oltre che' delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati, a propria cura e spese; b) consente l'accesso al personale di vigilanza incaricato dal settore competente, al fine di verificare lo stato di manutenzione dell'area e individuare in capo al concessionario interventi eventualmente necessari per garantire il buon regime delle acque; c) solleva la Regione Toscana da ogni onere e responsabilita' per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprieta' pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia delle aree, assumendosi gli oneri del risarcimento; d) rispetta le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonche' la normativa in materia di polizia delle acque di cui al regio decreto n. 523/1904, al regio decreto n. 1775/1933, tenendo indenne la Regione da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi; e) non muta la destinazione dell'area o del bene in concessione; f) assume gli oneri di qualsiasi natura gravanti sul bene, ivi compresi gli oneri tributari; g) non puo' cedere ne' sub concedere, neppure parzialmente, l'area e/o bene oggetto di concessione; h) assume gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni e delle aree demaniali interessate, nonche' delle opere e degli impianti ivi presenti. 3. Le opere addizionali e di miglioramento autorizzate sono acquisite al demanio senza che il concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi; qualora il concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione e' tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, fatte salve le sanzioni penali ai sensi della normativa vigente. Art. 23 Obblighi del concessionario al termine della concessione 1. Alla scadenza della concessione, per decorrenza del termine di durata, rinuncia, revoca o decadenza, il concessionario e' obbligato a ripristinare, a proprie spese, le aree e i luoghi occupati nel 28/02/2017 *** ATTO COMPLETO *** http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/regioni/originario 14/22 termine assegnato nel provvedimento di concessione. 2. Qualora il concessionario non provveda agli obblighi di cui al comma 1, il settore competente provvede all'esecuzione d'ufficio ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 (Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato) con diritto di rivalsa sul concessionario inadempiente. 3. Il settore competente, puo' d'ufficio o su istanza del concessionario valutare l'acquisizione al demanio dei manufatti realizzati dal concessionario medesimo, qualora non derivi alcun onere per la Regione e, senza che possa essere riconosciuto alcun compenso o indennizzo a favore del concessionario. Art. 24 Disciplinare di concessione 1. Il disciplinare di concessione prevede gli obblighi, le condizioni e le clausole, cui e' vincolata la concessione, e' redatto sulla base dello schema tipo approvato dalla Giunta regionale e contiene, in particolare, i seguenti elementi: a) i dati identificativi del concessionario; b) l'uso a cui l'area e' destinata; d) la localizzazione e la descrizione delle eventuali opere; e) i termini entro i quali il concessionario dovra' iniziare ed ultimare i lavori; f) le eventuali garanzie da mettere in atto durante l'esecuzione dei lavori; g) eventuali condizioni speciali e/o prescrizioni cui e' subordinata la concessione, ai fini della tutela dell'interesse pubblico e di soggetti terzi; h) le modalita' ed i termini per la richiesta di rinnovo della concessione nei casi di cui all'art. 34; i) l'importo del canone annuo, la cauzione e l'eventuale garanzia finanziaria a copertura delle spese di ripristino dei luoghi; l) obbligo di collocazione del cartello identificativo della concessione in prossimita' dell'area secondo le modalita' indicate dal settore competente; m) gli obblighi del concessionario, anche in relazione alla rimozione delle opere ed al ripristino dei luoghi, dell'alveo, delle sponde e delle pertinenze demaniali, qualora le stesse non siano acquisite al demanio. 2. Il disciplinare di concessione e' sottoscritto dal concessionario. 3. La sottoscrizione del disciplinare e' subordinata, al pagamento degli oneri istruttori di cui all'art. 34, comma 1. All'atto della firma del disciplinare il richiedente attesta l'avvenuto deposito, a favore della Regione Toscana, della cauzione, a garanzia del pagamento del canone di concessione e della garanzia finanziaria, ove richiesta. 4. La mancata sottoscrizione del disciplinare entro trenta giorni da parte del richiedente equivale a rinuncia della domanda di concessione. 5. L'efficacia del disciplinare decorre dalla data del decreto di concessione, di cui il disciplinare costituisce presupposto. 6. Nelle ipotesi di cui all'art. 13, previa valutazione del settore competente, la concessione e' rilasciata senza il disciplinare di cui al presente articolo. In tal caso il decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra amministrazione concedente e concessionario, in particolare con riferimento a quanto indicato al presente articolo e agli articoli 22 e 23. Art. 25 Rinnovo 1. Il rinnovo della concessione e' ammissibile solo nei casi di cui all'art. 13, comma 1 lettere a), b), c) e g). La concessione non e' rinnovabile tacitamente alla scadenza. 28/02/2017 *** ATTO COMPLETO *** http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/regioni/originario 15/22 2. La domanda di rinnovo e' presentata, a pena di inammissibilita', entro trenta giorni dalla scadenza del provvedimento di concessione, ai sensi e con le modalita' di cui all'art. 14. 3. Il settore competente nel valutare i presupposti per il rinnovo della concessione, verifica, in particolare, i criteri di cui agli articoli 18 e 19. 4. Nelle ipotesi di rinnovo di cui al comma 1, il settore competente adegua le prescrizioni idrauliche in relazione alle eventuali modificazioni dell'assetto idrogeologico del territorio di riferimento oggetto della domanda di rinnovo della concessione, alla tutela idraulica, ambientale e nel rispetto ed in coerenza con le vigenti normative di settore. 5. Con il provvedimento di rinnovo della concessione sono ridefinite le condizioni e prescrizioni mediante la sottoscrizione da parte del richiedente di un nuovo disciplinare. 6. Fino al rilascio della nuova concessione, il richiedente puo' continuare ad utilizzare l'area con le medesime modalita' e condizioni della concessione decaduta previo pagamento di un corrispettivo commisurato al canone, salvo conguaglio al rilascio della concessione. Art. 26 Diniego di rinnovo 1. Il rinnovo della concessione non e' ammesso, in particolare, per: a) ragioni di tutela idraulica, ambientale e/o altri motivi di pubblico interesse; b) sopraggiunte difformita' tra la tipologia d'uso richiesta e i vincoli posti dalle specifiche normative di settore; c) mancato rispetto degli obblighi previsti nel decreto di concessione e/o nel disciplinare allegato; d) richiesta dell'area da parte di enti pubblici territoriali per uso diretto da parte di essi per fini di interesse pubblico; e) mancato pagamento, totale o parziale, di tre annualita' del canone. 2. Il diniego del rinnovo e' comunicato al richiedente con le modalita' stabilite dall'art. 10‐bis della legge 7 agosto del 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). Art. 27 Registrazioni a fini fiscali e pubblicazioni 1. A seguito della sottoscrizione del disciplinare ai sensi dell'art. 24 commi 2 e 3, il settore competente provvede: a) nei casi previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 recante «Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro», alla registrazione fiscale del disciplinare presso il competente ufficio finanziario; b) ad avvenuta registrazione, a comunicare al concessionario il rilascio del provvedimento di concessione, data a decorrere dalla quale e' legittima l'utilizzazione dell'area demaniale; c) alla trasmissione per via telematica del provvedimento ai competenti uffici regionali per gli adempimenti relativi al canone, tra cui la riscossione anche coattiva e l'eventuale rateizzazione di quanto dovuto. Titolo III CANONI E GARANZIE FINANZIARIE Art. 28 Canoni di concessione 28/02/2017 *** ATTO COMPLETO *** http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/regioni/originario 16/22 1. Il primo canone annuo, unitamente all'imposta regionale sulle concessioni del demanio idrico, e' versato dal concessionario anticipatamente alla data del decreto di concessione. 2. Per ogni anno successivo al primo, la decorrenza della scadenza dei pagamenti, le modalita' di pagamento nonche' l'eventuale rateizzazione del canone sono stabilite dalla Giunta regionale con la deliberazione di cui all'art. 6 della legge regionale n. 80/2015. 3. I canoni sono dovuti per anno solare. 4. Il mancato versamento del canone nei termini richiesti comporta il pagamento degli interessi legali vigenti nel periodo, con decorrenza dal giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento. 5. Per le concessioni in scadenza rilasciate in corso d'anno, il canone e' dovuto in ragione di ratei mensili pari ad un dodicesimo per ciascun mese di validita' del provvedimento. La frazione di mese pari o superiore a quindici giorni e' considerata mese intero. 6. Il controllo delle riscossioni e' effettuato dal settore regionale competente in materia di tributi. 7. Nel caso di concessione di durata superiore ad un anno il canone e' aggiornato ogni dodici mesi mediante applicazione degli indici ISTAT relativi alla variazione del costo della vita. 8. In caso di rinuncia da parte del concessionario, il pagamento del canone e' dovuto fino e per tutta l'annualita' in cui e' stata richiesta la rinuncia. 9. L'importo del canone non puo' essere inferiore al valore minimo del canone ricognitorio. Art. 29 Canoni ridotti ed agevolati 1. Le associazioni onlus, gli istituti culturali, le associazioni sportive dilettantistiche, le associazioni di promozione sociale non a scopo di lucro, possono richiedere la riduzione del canone concessorio nella misura del 20% qualora l'area richiesta sia utilizzata esclusivamente per finalita' sociali, assistenziali dei propri associati, previste nello statuto. 2. La riduzione del canone di cui al comma 1 non puo' essere concessa per l'utilizzo delle aree a fini economico commerciali ed e' esclusa per i manufatti pertinenziali adibiti ad attivita' commerciali. 3. L'istanza di concessione deve contenere, anche copia dello statuto dell'associazione. 4. Agli enti pubblici territoriali il canone e' ridotto nella misura del 20%. 5. I concessionari di pubblici servizi proprietari di infrastrutture lineari possono richiedere la riduzione del canone concessorio nella misura del massima del 20%. Art. 30 Canone ricognitorio 1. La concessione puo' essere rilasciata dietro corresponsione di un canone ricognitorio nei seguenti casi: a) il concessionario e' un ente pubblico e l'area e' utilizzata per sue esclusive finalita' istituzionali; b) in casi eccezionali, debitamente motivati, allorche' il concessionario non persegua finalita' di lucro, svolga una attivita' di interesse pubblico, e si assuma l'onere della valorizzazione del bene, oltre che della manutenzione dello stesso. 2. Nei casi di cui al comma 1, il canone ricognitorio annuo e' determinato nella deliberazione di cui all'art. 6 della legge regionale n. 80/2015. Il canone ricognitorio non puo' essere inferiore a euro 250 e superiore a euro 600. Art. 31 Cauzione 28/02/2017 *** ATTO COMPLETO *** http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/regioni/originario 17/22 1. La cauzione e' rilasciata dal concessionario, al fine di garantire l'amministrazione concedente in ordine al regolare pagamento del canone e al rimborso delle spese eventualmente anticipate. 2. L'importo della cauzione e' determinato in base al grado di rilievo degli obblighi assunti dal concessionario, al valore del bene demaniale concesso ed alla particolare tipologia della concessione rilasciata e, comunque non puo' essere inferiore a due annualita' e superiore a cinque annualita' del canone oggetto di concessione. Nelle concessioni temporanee aventi una durata inferiore o pari all'anno, la cauzione non dovra' essere di importo inferiore ad una annualita' di canone. 3. La cauzione e' rilasciata previo versamento su conto corrente bancario indicato dal settore competente o mediante garanzie rilasciate da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilita' previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attivita' o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attivita' di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una societa' di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilita' richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. 4. La restituzione della cauzione e lo svincolo della garanzia e' effettuata con decreto del dirigente responsabile, successivamente alla scadenza della concessione e previa verifica dell'adempimento da parte del concessionario del pagamento del canone e degli oneri di cui agli articoli 22, 23 nonche' di quelli definiti nell'atto di concessione. Le somme a titolo di deposito cauzionale sono infruttifere. Art. 32 Garanzie finanziarie 1. A copertura delle spese di ripristino dei luoghi, dell'alveo, delle sponde e delle pertinenze demaniali oggetto della concessione, anche in relazione alla rimozione delle opere medesime, nonche' a copertura delle spese per l'esecuzione dei lavori che improvvisamente dovessero rendersi necessari, il provvedimento di concessione puo' essere condizionato al rilascio di una garanzia finanziaria rilasciata ai sensi dell'art. 31 comma 3. 2. Dall'atto di garanzia deve risultare che il fideiussore si obbliga, incondizionatamente e senza alcuna riserva, dietro semplice richiesta scritta del settore competente ed entro il termine massimo di quindici giorni dal ricevimento della medesima, a versare la somma dovuta, con esclusione quindi in ogni caso del beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del codice civile e della decadenza di cui all'art. 1957 del codice civile. 3. Le garanzie finanziarie di cui al presente articolo, sono dovute anche nei confronti dei soggetti esonerati dal pagamento del canone ai sensi della normativa statale di riferimento, ad esclusione degli enti pubblici. Art. 33 Soggetti e attivita' esonerati dal pagamento del canone 1. La Regione Toscana e i propri enti strumentali, sono esonerati dal pagamento del canone. 2. Gli enti pubblici territoriali sono esonerati dal pagamento del canone con riferimento alle seguenti attivita': a) transiti sulle sommita' arginali quali i corridoi ambientali, le ciclo vie e i sentieri pedonali; b) attivita' didattiche e pulizia dei corsi d'acqua. 3. Le Forze Armate, i corpi di polizia, i vigili del fuoco sono esenti dal pagamento del canone quando la concessione e' rilasciata in relazione allo svolgimento di attivita' istituzionali. 28/02/2017 *** ATTO COMPLETO *** http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/regioni/originario 18/22 4. L'esenzione del canone non puo' essere concessa per l'utilizzo delle aree a fini economico commerciali ed e' esclusa per i manufatti pertinenziali adibiti ad attivita' economico commerciali. Art. 34 Oneri istruttori 1. Gli oneri occorrenti per l'espletamento di istruttorie tecnico amministrative, rilievi sopralluoghi e accertamenti relativi alle domande di concessione sono a carico del richiedente e sono determinati sulla base di tipologie di istruttorie e in proporzione al canone richiesto con deliberazione della Giunta regionale ai sensi dell'art. 23, commi 2 e 3 della legge regionale n. 80/2015. 2. La Giunta regionale, con la deliberazione di cui al comma 1, puo' determinare le ulteriori categorie di utenti o tipologie di utilizzo esenti dal pagamento degli oneri istruttori. Il pagamento dell'eventuale integrazione degli oneri istruttori richiesto dal settore competente in relazione alla maggiore complessita' dell'istruttoria e nel rispetto dei limiti stabiliti nella deliberazione di cui al comma 1, e' effettuato prima della sottoscrizione del disciplinare. 3. Gli enti pubblici territoriali, compresa la Regione e i propri enti strumentali, sono esonerati dal versamento degli oneri istruttori. Art. 35 Criteri per la determinazione dei canoni di concessione 1. I canoni per la concessione di cui al presente regolamento sono determinati sulla base dei criteri di cui all'art. 5, comma 1 lettera a) della legge regionale n. 80/2015, in particolare con riferimento: a) valore al metro quadro o lineare per tipologia di utilizzo di cui all'art. 7; b) valore al metro lineare per gli usi di cui all'art. 8, comma 1 lettere a), c), d) ed e); c) valore in base alla potenza della linea per gli elettrodotti; d) valore al metro quadro per gli usi di cui all'art. 8, comma 1 lettere f), h) ed i); e) stima di mercato per la definizione del valore del legname; f) costo ad unita' per pali/sostegni degli elettrodotti; g) valore ad unita' per gli scarichi; h) valore al chilometro per uso viabilistico; i) valore ad unita', differenziato anche per estensione di superficie per la cartellonistica; l) valore di mercato per superfici superiori a 5.000 metri quadri; n) nel caso di uso idroelettrico delle opere idrauliche appartenenti al demanio idrico esistenti il valore del canone e' rapportato alla producibilita' annua e incentivi spettanti per la produzione di energia elettrica degli impianti di cui al decreto ministeriale 6 luglio 2012. 2. Per producibilita' annua, ai sensi del presente regolamento, s'intende la producibilita' legata alle ore di funzionamento annuo dell'impianto idroelettrico. 3. Nei casi diversi cui all'art. 6 comma 3 della legge regionale n. 80/2015, il canone per la concessione di derivazione e' implementato con il valore del canone per l'utilizzo del demanio idrico e/o della relativa area, secondo i criteri di cui al presente regolamento, decurtato del 15 per cento. 4. In casi particolari, la Giunta regionale con la deliberazione di cui all'art. 6 della legge regionale n. 80/2015 puo' determinare il canone di concessione utilizzando anche i seguenti parametri: a) valore, anche paesaggistico ed ambientale, dell'area oggetto della concessione e della zona interessata; b) tipo di utilizzo connesso ad eventi e manifestazioni di particolare interesse storico o economico commerciale; c) estensione del bene occupato; d) importanza e caratteri della concessione; 28/02/2017 *** ATTO COMPLETO *** http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/regioni/originario 19/22 e) funzione produttiva o turistica delle aree; f) redditivita' presunta del bene concesso e dell'attivita' svolta; g) aggravi di manutenzione dell'area demaniale. 5. Ai contratti di locazione di unita' immobiliari si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77 (Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 «Legge forestale della Toscana») e al relativo regolamento di attuazione D.P.G.R. 23 novembre 2005, n. 61/R. 6. I canoni e la durata dei contratti di locazione di unita' immobiliari adibiti ad uso di civile abitazione sono determinati sulla base di quanto disposto dall'art. 53 del D.P.G.R. n. 61/R/2005. 7. I canoni dei contratti di locazione delle unita' immobiliari adibite ad uso diverso dalla civile abitazione sono determinati sulla base del valore di mercato secondo le modalita' di cui al comma 5. Titolo IV ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE Art. 36 Subentro nella titolarita' della concessione 1. La concessione ha carattere personale e non puo' essere trasferita, fatto salvo quanto previsto al comma 2. 2. E' ammesso il subentro di un nuovo concessionario nei seguenti casi: a) morte del concessionario; b) cessione d'azienda o trasferimento dell'attivita' in relazione alle quali e' stata concessa l'area; c) trasferimento di proprieta' o di altro diritto reale, qualora la concessione demaniale abbia come oggetto l'uso e l'occupazione strumentale e strettamente connessa al godimento del diritto di proprieta' o di altro diritto reale. 3. Salvo il caso di cui al comma 2 lettera a), in cui l'adempimento e' posto a carico degli eredi, la richiesta di subentro e' presentata congiuntamente dal concessionario e dall'interessato al subentro entro centottanta giorni dall'evento che ne e' causa. 4. Il subentrante e' obbligato nei modi e nei termini del concessionario a cui subentra. 5. Il concessionario rimane obbligato con l'amministrazione concedente fino al rilascio del provvedimento di concessione nei confronti del subentrante. 6. Il settore competente autorizza il subentro dopo aver accertato l'adempimento degli obblighi di cui all'art. 22, nonche' la corretta corresponsione, con riscontro in via telematica, del canone demaniale unitamente all'imposta regionale sulle concessioni del demanio idrico fino alla data di presentazione della relativa richiesta. Art. 37 Rinuncia 1. Il concessionario puo' rinunciare alla concessione anticipatamente rispetto alla scadenza prevista nell'atto di concessione, previa presentazione di istanza al settore competente. 2. La mancata sottoscrizione del disciplinare ai sensi dell'art. 24 commi 2 e 3 equivale a rinuncia della concessione da parte del richiedente, il quale non e' legittimato ad utilizzare le aree oggetto dell'istanza. 3. Il settore competente autorizza la cessazione anticipata con provvedimento espresso dopo aver accertato l'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 22 e 23 e in particolare la corretta corresponsione, con riscontro in via telematica, del canone demaniale 28/02/2017 *** ATTO COMPLETO *** http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/regioni/originario 20/22 unitamente all'imposta regionale sulle concessioni del demanio idrico fino alla data di presentazione della relativa richiesta. Art. 38 Revoca e decadenza 1. Il settore competente puo', con provvedimento motivato, revocare, sospendere o modificare anche parzialmente, in qualunque momento e senza obbligo di indennizzo, la concessione, qualora intervengano ragioni di disciplina idraulica del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilita' o di pubblico interesse. 2. Ferme restando le sanzioni penali previste dalla normativa statale di riferimento, la concessione decade nei seguenti casi: a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari o nel disciplinare di concessione; b) mancato pagamento, totale o parziale, di tre annualita' del canone; d) non uso protratto per due anni delle aree e delle relative pertinenze; e) mancata realizzazione dei manufatti, ove previsti, nei tempi e con le modalita' prescritti dalla concessione; f) violazione del divieto di cessione o sub concessione a terzi, compresi gli enti pubblici; g) esecuzione dei lavori in difformita' del progetto autorizzato. Art. 39 Sdemanializzazioni 1. Ai fini del rilascio del provvedimento finale di sdemanializzazione del demanio idrico e delle relative aree ai sensi delle disposizioni vigenti, il settore competente rilascia all'agenzia del demanio competente un parere, tenuto conto degli indirizzi di cui agli atti di pianificazione distrettuale e regionale e nel rispetto dell'art. 5 comma 2 della legge n. 37/94. 2. Per le opere e le aree di cui al presente regolamento appartenenti al demanio regionale, ai fini del provvedimento di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui al D.P.G.R. 23 novembre 2005, n. 61/R «Regolamento di attuazione della legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77 (Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 «Legge forestale della Toscana»)». Titolo V SANZIONI Art. 40 Sanzione per utilizzazione senza titolo 1. Fatte salve le sanzioni penali, gli utilizzatori delle aree di cui al presente regolamento senza titolo concessorio sono tenuti al pagamento di una sanzione, nel rispetto del limite massimo previsto dall'art. 9 della legge regionale n. 80/2015, pari al doppio del canone per ogni anno di occupazione, comprensive degli interessi legali maturati fino alla data di ripristino dello stato dei luoghi accertato con provvedimento del dirigente responsabile. Titolo VI DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 28/02/2017 *** ATTO COMPLETO *** http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/regioni/originario 21/22 Art. 41 Disposizioni transitorie per occupazione e utilizzazione senza titolo 1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, il settore competente provvede ad inviare ai soggetti occupanti le aree del demanio senza titolo alla data del 1° gennaio 2016, per le quali sia stata presentata domanda alla provincia competente per territorio, una comunicazione al fine di confermare i dati acquisiti agli atti. La comunicazione deve essere rinviata al settore competente nel termine perentorio di trenta giorni, decorsi i quali si applica quanto disposto al comma 8. 2. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento i soggetti che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, anche indipendentemente dal ricevimento della comunicazione di cui al medesimo comma 1, possono confermare al settore competente i dati acquisiti agli atti. I dati oggetto di comunicazione di cui al presente comma, compresa l'attestazione dei versamenti di cui al comma 6, sono individuati in un avviso pubblicato sul sito istituzionale della Regione. 3. Il settore competente procede al rilascio della concessione mediante la procedura di cui all'art. 13. 4. Il procedimento si conclude entro sessanta giorni dalla data di ricevimento delle comunicazioni di cui ai commi 1 e 2. 5. La concessione rilasciata ai sensi del comma 3 ha una durata massima di 24 mesi con decorrenza dal 1° gennaio 2016. Alla scadenza della stessa la concessione decade. 6. Per il 2016 il concessionario e' tenuto al pagamento del canone senza interessi e per il periodo antecedente il 1° gennaio 2016 e' tenuto al pagamento di un indennizzo dovuto per l'occupazione senza titolo fino alla decorrenza della concessione comprensivo degli interessi legali maturati. 7. I soggetti che dalla data di presentazione dell'istanza di concessione di cui al comma 1, hanno sempre regolarmente effettuato i versamenti richiesti dalla provincia, a decorrere dall'anno 2016 sono tenuti al pagamento del canone di concessione senza corrispondere l'indennizzo di cui al comma 6, previa presentazione della documentazione attestante i versamenti effettuati alla provincia. 8. Qualora il soggetto non provveda ad inviare la comunicazione nei termini di cui ai commi l e 2 e' tenuto al pagamento di un indennizzo dovuto per l'occupazione senza titolo fino alla decorrenza della concessione, comprensivo degli interessi legali maturati, maggiorato del cinquanta per cento, oltre alla sanzione di cui all'art. 40. 9. L'indennizzo e' determinato con gli stessi criteri adottati per la determinazione del canone di cui all'art. 35. 10. In caso di mancato rilascio del provvedimento di concessione in quanto incompatibile con il regime idraulico del corso d'acqua e con i vincoli normativi stabiliti per l'area interessata, il soggetto occupante deve liberare l'area e i beni utilizzati senza titolo e ripristinare a proprie spese lo stato dei luoghi entro e non oltre centoottanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 4. In caso di mancato rispetto degli obblighi di cui al presente comma il settore competente procede ai sensi dell'art. 23. 11. Qualora la tipologia di uso del demanio e delle relative aree rientri nei casi di cui all'art. 13, la durata della concessione e' stabilita ai sensi dell'art. 5. Art. 42 Rideterminazione dei canoni per l'anno 2016 1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento ed entro quindici giorni dal rilascio delle concessioni di cui all'art. 41, i settori competenti provvedono a fornire al settore regionale competente in materia di tributi gli importi relativi alla rideterminazione del canone per l'anno 2016 delle concessioni in atto, nel rispetto di quanto disposto dal presente regolamento e dalla deliberazione di cui all'art. 6 della legge regionale n. 80/2015. 28/02/2017 *** ATTO COMPLETO *** http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/regioni/originario 22/22 2. Per le concessioni in atto rilasciate anteriormente al 1° gennaio 2016, la Giunta regionale con la deliberazione di cui al comma 1, puo' rideterminare la scadenza dei canoni al fine di riallineare gli stessi all'anno solare. Art. 43 Norma di rinvio 1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente regolamento si applica la vigente normativa di settore e le disposizioni statali e regionali in materia di procedimento amministrativo. 2. Per le opere idrauliche, di bonifica e le relative aree appartenenti al demanio regionale per quanto compatibile con il presente regolamento e non diversamente disposto si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77 (Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 «Legge forestale della Toscana») e al relativo regolamento di attuazione D.P.G.R. 23 novembre 2005, n. 61/R. Art. 44 Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana. Il presente regolamento e' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana. Firenze, 12 agosto 2016 La Vicepresidente: Barni

Decree of the President of the Regional Executive No. 60: Regulation implementing article 5 of Regional Act No. 80 of 2015 laying down provisions for the protection of soil, water resources and coastal waters · Nelum