Decree of the President of the Regional Executive No. 42 on fishing for red coral
صدر في 2012-07-23 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- العنوان الأصلي
- Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 42: Regolamento di attuazione della legge regionale 7 dicembre 2005, n. 66 (Disciplina delle attivita' di pesca marittima e degli interventi a sostegno della pesca professionale e dell'acquacoltura) - Pesca del corallo rosso.
- اللغة
- Italian
- النوع
- لائحة
- الدولة
- إيطاليا · Toscana
- الموضوعات
- Fisheries and aquaculture
- الكلمات المفتاحية
- marine fisheries, coral, size, fishing gear/fishing method, protected fishing area, fishery management and conservation, aquatic animals
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REGIONE TOSCANA DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 luglio 2012 , n. 42 Regolamento di attuazione della legge regionale 7 dicembre 2005, n. 66 (Disciplina delle attivita' di pesca marittima e degli interventi a sostegno della pesca professionale e dell'acquacoltura) - Pesca del corallo rosso. (Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 41 del 1° agosto 2012) LA GIUNTA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga il seguente decreto: (Omissis). Art. 1 Limitazione temporanea (art. 12, comma 5-ter, lettera a) della legge regionale n. 66/2005) 1. Dall'entrata in vigore del presente regolamento e fino al 31 dicembre 2013, nei compartimenti marittimi della Toscana, e' disposta la sospensione della raccolta del corallo rosso (Corallium rubnon). 2. Dal 1° gennaio 2014 la raccolta del corallo avviene con le modalita' dell'art. 2. Art. 2 Modalita' di raccolta del corallo rosso (art. 14, comma 1, lettera b), punto 3) della legge regionale n. 66/2005) 1. La raccolta del corallo rosso da parte dei soggetti autorizzati puo' essere esercitata nel rispetto delle seguenti modalita': a) l'attivita' di pesca del corallo rosso nel mare antistante la Regione Toscana e' vietata entro il limite di 60 metri di profondita'; b) e' vietato il prelievo di rami di corallo rosso che abbiano un diametro alla base inferiore di 8 millimetri. E' consentita la presenza, nel pescato complessivo, del solo 5 per cento (in peso) di rami inferiori a tale diametro; c) il prelievo puo' essere effettuato solo manualmente per mezzo di piccozze o malepeggio; d) sulle imbarcazioni in appoggio ai pescatori professionali e' sempre vietato detenere a bordo qualsiasi strumento destinato all'ispezione a distanza dei fondali come il remotely operated vehicle (ROV). Art. 3 Vigilanza e sanzioni 1. La vigilanza sull'applicazione del presente regolamento e' effettuata tenendo conto di quanto disposto all'art. 20 della legge regionale 7 dicembre 2005, n. 66 (Disciplina delle attivita' di pesca marittima e degli interventi a sostegno della pesca professionale e dell'acquacoltura). 2. Le sanzioni sono applicate secondo le modalita' previste all'art. 21 della legge regionale n. 66/2005. Art. 4 Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (BURT). Il presente regolamento e' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana. Firenze, 23 luglio 2012 ROSSI