Decree of the President of the Regional Council No. 28 implementing Regional Act No. 64 of 21 December 2001 making provision in matter of water discharges and laying down amendments to Regional Act No. 88 of 1 December 1998
صدر في 2002-07-24 · النص بتاريخ 2026-10-01
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- Italian
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- European Union
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- إيطاليا · Toscana
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- Water
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- pollution control, freshwater pollution, effluent waste water/discharge, monitoring, authorization/permit, access-to-information, policy/planning
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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 luglio 2002, n.28 Regolamento di attuazione legge regionale 21 dicembre 2001, n. 64 (Norme sullo scarico di acque reflue e ulteriori modifiche alla legge regionale 1 dicembre 1998, n. 88). (GU n. 16 del 19 4-2003) Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 21 del 30 luglio 2002) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Visto l'Art. 121 della Costituzione, quarto comma, cosi' come modificato dall'Art. 1 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1; Visto l'Art. 125 della Costituzione, cosi' come modificato dall'Art. 9 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; Vista la legge regionale 21 dicembre 2001, n. 64 (norme sullo scarico di acque reflue e ulteriori modifiche alla legge regionale 1 dicembre 1998, n. 88), ed in particolare l'Art. 6 che demanda alla giunta regionale l'adozione di apposito regolamento; Vista la deliberazione della giunta regionale n. 755 del 22 luglio 2002 concernente "Regolamento di attuazione legge regionale 21 dicembre 2001, n. 64 (norme sullo scarico di acque reflue e ulteriori modifiche alla legge regionale 1 dicembre 1998, n. 88)", acquisiti i pareri del comitato tecnico della programmazione di cui all'Art. 26, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2000, n. 26, nonche' dei dipartimenti di cui all'Art. 41, comma 3, della medesima legge regionale n. 26; Emana il seguente regolamento: Regolamento di attuazione della legge regionale 21 dicembre 2001, n. 64 (Norme sullo scarico di acque reflue e ulteriori modifiche alla legge regionale 1 dicembre 1998, n. 88). Capo I Norme generali Art. 1. O g g e t t o 1. Il presente regolamento contiene la disciplina di attuazione della legge regionale 21 dicembre 2001, n. 64 "Norme sullo scarico di acque reflue ed ulteriori modifiche alla legge regionale 1 dicembre 1998, n. 88". Art. 2. Definizioni 1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si intende per: a) gestore: il gestore unico del servizio idrico integrato di cui alla legge 5 gennaio 1994, n. 3 (Disposizioni in materia di risorse idriche) e alla legge regionale 21 luglio 1995, n. 81 (Norme di attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36 "Disposizioni in materia di risorse idriche") e fin alla sua attuazione l'attuale gestore della pubblica fognatura e della depurazione; b) abitante equivalente (AE): l'AE cosi' come definito all'art. 2, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, una richiesta chimica di ossigeno di 130 grammi al giorno od un volume di scarico di 200 litri per abitante per giorno e' da considerare corrispondente ad 1 AE come disposto dall'art. 4, comma 1, della legge regionale 23 gennaio 1986, n. 5 (Disciplina regionale degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature). Nel calcolo degli equivalente si fara' riferimento a quel valore da cui risultera' il valore piu' alto; c) AATO; l'Autorita' di ambito territoriale ottimale di cui alla legge regionale n. 81/1995; d) decreto legislativo: il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, recante "Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole "a seguito delle disposizioni correttive di cui al decreto legislativo l8 agosto 2000, n. 258; e) legge regionale n. 81/1995: legge regionale 27 luglio 1995, n. 81 "Norme di attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36 recante disposizioni in materia di risorse-idriche"; f) legge regionale n. 64/2001: la legge regionale 21 dicembre 2001, n. 64 "Norme sullo scarico di acque reflue ed ulteriori modifiche alla legge regionale 1 dicembre 1998, n. 88"; g) SIRA: Sistema informativo regionale ambientale della Toscana: il sistema di archivi e di applicazioni relativo alla gestione delle informazioni ambientali di monitoraggio e di pressione, sulla base di un modello organizzativo basato sulla cooperazione in rete telematica tra i diversi Enti coinvolti nei processi di pianificazione, di tutela e di controllo dell'ambiente e del territorio. Art. 3. Attivita' di controllo degli scarichi 1. Le province, i comuni e le AATO, nella sede del comitato provinciale di cui all'Art. 1 della legge regionale 18 aprile 1995, n. 66 (Istituzione dell'agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana), definiscono, d'intesa con l'A.R.P.A.T, il programma di monitoraggio, degli scarichi di propria competenza che l'A.R.P.A.T. e' tenuta ad attuare ai sensi dell'art. 9 della legge regionale n. 64/2001. 2. Il programma di monitoraggio di cui al comma 1 assicura in via prioritaria il controllo degli scarichi in relazione all'impatto, diretto o indiretto, degli stessi rispetto al raggiungimento o mantenimento degli obiettivi di qualita' ambientale o per specifica destinazione dei corpi idrici. 3. La provincia, per gli scarichi di acque reflue urbane, definisce le condizioni, le modalita', i criteri che ritiene necessario inserire nei protocolli di autocontrollo di cui all'allegato 3 della deliberazione della giunta regionale 30 luglio 2001, n. 858. L'A.R.P.A.T. recepisce le determinazioni dalla provincia nel protocollo di monitoraggio che definisce con il soggetto gestore. 4. L'A.R.P.A.T. annualmente elabora un rapporto sul risultato dei programmi di controllo e lo invia agli enti competenti al controllo e alla giunta regionale. Art. 4. Collaborazione tra amministrazioni e sistema informativo 1. I comuni sono tenuti a: a) fornire, a richiesta delle amministrazioni provinciali e delle AATO, la collaborazione necessaria, anche con la trasmissione di copia della documentazione in loro possesso, per la definizione tempestiva ed efficace per il rinnovo delle autorizzazioni; b) provvedere, entro trenta giorni dall'emanazione del presente regolamento, a comunicare alle province ed all'AATO gli elenchi relativi alle autorizzazioni di competenza di quest'ultime, ivi comprese quelle rilasciate anche in forma tacita. Detti elenchi devono essere redatti su supporto informatico ed essere compatibili con le prescrizioni definite dall'AR.P.A.T. nell'ambito del progetto del SIRA. 2. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, l'A.R.P.A.T. rende disponibile un servizio telematico per la registrazione dei dati essenziali, anagrafici ed amministrativi, relativi alle autorizzazioni agli scarichi idrici. Il servizio sara' accessibile, in condizioni di sicurezza, tramite il sito WEB dell'A.R.P.A.T., utilizzando gli appositi moduli informatici che verranno messi a disposizione unitamente a funzionalita' elaborative di base. 3. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, presso le amministrazioni provinciali sono rese disponibili, a cura dell'A.R.P.A.T., le procedure informatiche prodotte nell'ambito della costituzione del SIRA della Toscana, necessarie alla gestione dei procedimenti autorizzativi di competenza, le relative attivita' di installazione, avviamento, supporto tecnico e manutenzione sono concordate tra amministrazioni provinciali ed A.R.PA.T. e coordinate dall'A.R.P.A.T. su mandato della Regione Toscana. 4. Entro duecentosettanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, presso le AATO sono rese disponibili, a cura dell'A.R.P.A.T., le procedure informatiche prodotte nell'ambito della costituzione del SIRA della Toscana, necessarie alla gestione dei procedimenti autorizzativi di competenza. Le relative attivita' di installazione, avviamento, supporto tecnico e manutenzione sono concordate tra relative attivita' di installazione, avviamento, supporto tecnico e manutenzione sono concordate tra AATO ed A.R.P.A.T. e coordinate dall'A.R.P.A.T, su mandato della Regione Toscana. 5. Entro duecentosettanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, presso i comuni sono rese operative applicazioni software unificate e compatibili con i requisiti informativi del SIRA Toscana, dedicate alla gestione dei procedimenti autorizzativi allo scarico di competenza (scarichi domestici). A tale scopo, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, l'A.R.P.A.T. fornisce ai comuni le specifiche relative ai requisiti informativi minimi (modello dei dati) che tali applicazioni dovranno rispettare e le modalita' di trasferimento delle informazioni al SIRA medesimo. 6. Entro duecentosettanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, l'A.R.P.A.T. realizza e rende disponibile sul proprio sito WEB ai comuni che opteranno per tale soluzione un'apposita applicazione telematica unificata e compatibile con i requisiti informativi del SIRA Toscana, dedicata alla gestione dei procedimenti autorizzativi allo scarico di competenza in alternativa a quanto richiesto nel precedente capoverso. 7. I comuni provvedono a registrare, utilizzando il servizio telematico di cui al comma 2, i dati relativi alle autorizzazioni agli scarichi idrici di propria competenza gia' rilasciate anche in forma tacita; Regione, province ed AATO, tramite lo stesso servizio telematico, saranno abilitate alla consultazione dei dati di propria competenza registrati dai comuni. 8. Fino a quando le applicazioni software di cui ai commi 4 e 5 sono rese operative, le AATO e i comuni continuano ad utilizzare il servizio telematico di cui al comma 2 per registrare gli esiti dei procedimenti autorizzativi di propria competenza, garantendo in questo modo l'aggiornamento del catasto degli scarichi della Toscana facente parte del SIRA. Art. 5. Oneri di autorizzazione 1. La somma dovuta all'atto della presentazione della domanda di autorizzazione di cui agli articoli 2, 3, 4, della legge regionale n. 64/2001, a titolo di deposito quale condizione di procedibilita' della domanda, non puo' eccedere i 50,00 euro per l'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche ed i 100,00 euro per l'autorizzazione allo scarico di acque reflue urbane ed industriali. All'aggiornamento triennale di dette somme provvedono le autorita' che autorizzano lo scarico sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo. 2. Ulteriore somma prevista a copertura delle spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti, i controlli ed i sopralluoghi necessario al rilascio dell'autorizzazione e' stabilita "sulla base delle tariffe per le prestazioni A.R.P.A.T. fissate dalla giunta regionale toscana in relazione al tipo di recettore e di acque reflue rispettivamente ai sensi degli articoli 8, comma 2, lettera a), 9, comma 2 lettera b) e 10, comma 1, lettera d). 3. Il rilascio dell'autorizzazione e' subordinato al pagamento di quanto dovuto ai sensi del presente regolamento; l'ente autorizzante verifica l'effettuazione dei pagamenti prima del rilascio dell'autorizzazione. 4. La rinuncia alla domanda di autorizzazione prima della conclusione del procedimento non da' diritto al rimborso delle somme versate a titolo di procedibilita'. I costi sostenuti per l'istruttoria della domanda sono comunque dovuti anche nel caso di mancata autorizzazione o rinuncia al procedimento da parte del richiedente. 5. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda, l'ente competente al rilascio dell'autorizzazione comunica al richiedente il costo complessivo degli accertamenti eventualmente necessari al rilascio dell'autorizzazione a conguaglio ed integrazione delle somme indicate al comma 2. Capo II Rilascio nuove autorizzazioni Art. 6. Ricezione e trasmissione delle domande 1. Le domande di autorizzazione sono presentate: a) per gli scarichi non in pubblica fognatura all'ente competente al rilascio ai sensi della legge regionale n. 64/2001; b) per gli scarichi in pubblica fognatura secondo le procedure definite dall'AATO ai sensi dell'art. 10. 2. Nel caso di attivita' commerciali e di produzione di beni o di servizi la domanda di autorizzazione allo scarico viene presentata, se esistente, allo "Sportello unico" di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, che fa pervenire, entro sette giorni, all'ente competente. Art. 7. Modalita' di presentazione delle domande 1. La domanda e' presentata utilizzando la modulistica predisposta a cura delle Autorita' competenti al rilascio delle autorizzazioni e resa disponibile presso i loro uffici e sui siti internet, gli uffici comunali, gli sportelli unici di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 447/1998 e quelli dei gestori. Detta modulistica dovra' soddisfare le necessita' informative connesse all'utilizzo delle procedure di gestione messe a disposizione dal SIRA e con le sue banche dati. 2. Alla domanda deve essere allegata la ricevuta del pagamento previsto dal comma 1, dell'art. 5. 3. Le modalita' e le istruzioni di compilazione dei moduli di domanda sono obbligatorie per il richiedente pena di irricevibilita' della stessa. Art. 8. Procedura istruttoria e rilascio delle nuove autorizzazioni allo scarico non in pubblica fognatura di acque reflue ed industriali 1. La provincia definisce, nel rispetto dei principi di cui all'art. 6, comma 1, lettera a) della legge regionale n. 64/2001, con proprio atto, criteri, modalita' e procedure relative alle competenze di cui al comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 64/2001. 2. Ai fini di cui al comma 1 la provincia in ogni caso provvede: a) alla costituzione presso ogni provincia di un comitato tecnico consultivo per le autorizzazioni con la funzione di individuare gli accertamenti tecnici e documentali propedeutici al rilascio dell'autorizzazione, alla valutazione dei loro esiti ed alla determinazione della somma di cui all'art. 5, comma 3; b) ad avvalersi della consulenza tecnica dell'A.R.P.A.T. ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 66/1995, anche garantendone la presenza nel comitato di cui alla lettera a); c) a trasmettere all'A.R.P.A.T. copia delle autorizzazioni rilasciate. Art. 9. Procedura istruttoria e rilascio delle nuove autorizzazioni allo scarico non in pubblica fognatura di acque reflue domestiche 1. Il comune definisce, nel rispetto dei principi di cui all'art. 6, comma l, lettera a) della legge regionale n. 64/2001, con proprio atto criteri, modalita' e procedure relative alle competenze di cui all'Art. 2, comma 2, della legge regionale n. 64/2001. 2. Ai fini di cui al comma 1 il comune in ogni caso provvede: a) ad avvalersi della consulenza tecnica dell'A.R.P.A.T. ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 66/1995, per gli scarichi con potenzialita' superiore ai 100 AE; b) a comunicare al richiedente, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda, eventuali ulteriori costi autorizzativi connessi ad accertamenti tecnici necessari al rilascio dell'autorizzazione, da applicarsi solo nel caso di scarichi con potenzialita' superiore a 100AE; c) a trasmettere all'A.R.P.A.T. copia delle autorizzazioni rilasciate. Art. 10. Procedura istruttoria e rilascio delle nuove autorizzazioni in pubblica fognatura di acque reflue urbane ed industriali 1. L'AATO con riferimento al rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 3, comma 2, della legge regionale n. 64/2001 e' tenuta: a) ad avvalersi, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge regionale n. 64/2001, della collaborazione del gestore di cui all'art. 2, comma 1, lettera a) e degli altri gestori se presenti e, per le prime autorizzazioni allo scarico, anche dell'A.R.P.A.T. ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 66/1995; b) a trasmettere all'A.R.P.A.T. copia delle autorizzazioni rilasciate; c) a definire le modalita' relative al periodico controllo a campione sugli allacci alla pubblica fognatura di scarichi di acque reflue domestiche anche al fine di verificare il permanere della sussistenza delle condizioni per l'allaccio nei termini previsti dall'art. 12; d) a comunicare al richiedente, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda, eventuali ulteriori costi autorizzativi connessi ad accertamenti tecnici necessari al rilascio dell'autorizzazione. Art. 11. Prescrizioni regionali 1. Le province, i comuni e le AATO in tutte le autorizzazioni di cui alla legge regionale n. 64/2001 inseriscono le seguenti prescrizioni: a) obbligo di notificare le eventuali variazioni delle caratteristiche quali-quantitative dello scarico; b) obbligo, negli scarichi di acque reflue industriali al di sopra dei 100 AE, di installazione di uno strumento di registrazione delle portate dello scarico e di conservazione biennale delle registrazioni o in alternativa di una autocertificazione annuale dei prelievi, mensili e medi giornalieri, delle acque utilizzate e comunque prelevate; c) obbligo, negli scarichi di acque reflue urbane non in pubblica fognatura con una potenzialita' di progetto superiore ai 2.000 AE, di installazione di uno strumento di registrazione delle portate dello scarico e di conservazione biennale delle registrazioni; d) obbligo, negli scarichi di acque reflue urbane non in pubblica fognatura con una potenzialita' di progetto superiore ai 15.000 AE, di installazione di uno strumento di registrazione delle portate dello scarico con conservazione biennale delle registrazioni e di uno strumento di campionamento automatico delle acque reflue in ingresso ed in uscita all'impianto di depurazione in grado di prelevare campioni con le modalita' idonee alla verifica delle disposizioni del decreto legislativo n. 152/1999. 2. Le prescrizioni di cui al comma 1 devono adattarsi ai casi specifichi tenendo conto: a) della necessita' di definire congrui tempi di installazione degli strumenti di cui al comma 1 in relazione alle caratteristiche dello scarico ed alla complessita' dell'installazione; b) della necessita' che le condotte di adduzione allo strumento di registrazione e/o campionamento siano chiaramente identificabili e che lo stesso sia facilmente accessibile, leggibile e correttamente mantenuto. Capo III Rinnovo delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue Art. 12. Rinnovo di autorizzazione allo scarico di acque reflue 1. Le autorizzazioni allo scarico di acque reflue devono essere rinnovate nei termini previsti dal decreto legislativo n. 152/1999, con provvedimento espresso a seguito di esplicita richiesta di rinnovo. 2. La domanda di rinnovo dell'autorizzazione e' presentata nelle forme e con le modalita' definite dagli articoli 6 e 7. 3. Fatto salvo quanto disposto al comma 4, alle domande di rinnovo di autorizzazione si applicano, in relazione al tipo di scarico ed alla sua destinazione, le stesse procedure istruttorie di cui al capo II. 4. Gli enti competenti al rilascio delle autorizzazioni possono definire, fermo restando quanto disposto dal comma 1, procedure semplificate di rinnovo delle autorizzazioni per gli scarichi di cui sia documentata, da parte del richiedente: a) il permanere delle caratteristiche quali-quantitative precedentemente dichiarate; b) il rispetto del contenuto dell'autorizzazione in rinnovo; c) il possesso, per lo stabilimento da cui si origina lo scarico, della certificazione ISO 14001 o della registrazione EMAS di cui ai regolamenti CE 1836/1993 e/o CE 761/2001 e successive modificazioni. Art. 13. Rinnovo di autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche non in pubblica fognatura 1. Ai sensi dell'art. 45, comma 7, del decreto legislativo n. 152/1999, le autorizzazioni allo scarico di acque reflue domestiche non in pubblica fognatura, derivanti da insediamenti e rilasciate o in forma esplicita ai sensi della normativa previgente al decreto legislativo o rilasciate in base a quanto disposto dall'art. 9 del presente provvedimento, sono da intendersi tacitamente rinnovate qualora non risultino modificate rispetto a quelle autorizzate le caratteristiche quali-quantitative dello scarico. 2. Il comune provvede al periodico controllo a campione del permanere, negli scarichi di cui al comma 1, dei requisiti previsti per il tacito rinnovo. In caso di accertata violazione ne da' notizia all'A.R.P.A.T. che provvede per quanto di competenza. Capo IV Norme relative all'autorizzazione provvisoria degli impianti di depurazione Art. 14. Autorizzazione provvisoria allo scarico connessa alla fase di avvio degli impianti di depurazione e di acque reflue con scarico fuori dalla pubblica fognatura 1. L'autorizzazione provvisoria allo scarico e' rilasciata dall'ente competente nel cui territorio viene attuato lo scarico dell'impianto. 2. Qualora le caratteristiche tecnologiche dell'impianto di depurazione determinino la necessita' di definire le modalita' per il graduale raggiungimento della piena efficienza depurativa, l'ente competente, d'intesa con l'A.R.P.A.T, all'atto della prima autorizzazione provvisoria, determina: a) i tempi delle fasi di attivazione delle diverse sezioni dell'impianto coinvolte in ciascuna fase; b) il carico massimo accettabile nelle diverse fasi della procedura di avvio; c) i limiti allo scarico che comunque devono essere rispettati per ogni fase dell'avvio; d) le procedure di sicurezza e di emergenza. 3. La fase di autorizzazione provvisoria deve avere la minima durata tecnicamente necessaria in relazione alle dimensioni ed alla tecnologia adottata dall'impianto e comunque non superare i limiti previsti all'art. 6, comma 1, lettera e) della legge regionale n. 64/2001. 4. La procedura di cui al presente articolo puo' essere attivata solo per gli impianti la cui realizzazione sia stata completata relativamente a tutte le opere previste nel progetto e risulti attestata: a) dal certificato di fine lavori del direttore dei lavori in caso di opere rientranti nella disciplina dei cui agli articoli 3 e 4 della legge regionale 14 ottobre 1999, n. 52 (Norme sulle concessioni, le autorizzazioni e le denuncie di inizio attivita); b) dalla dichiarazione del titolare dello scarico per i casi diversi da quelli di cui alla lettera a). 5. Per gli impianti al servizio di pubbliche fognature, l'autorizzazione provvisoria puo' riguardare lotti funzionali di un unico impianto, come individuati da apposita attestazione del direttore dei lavori o dal gestore dello stesso. 6. Fatte salve le disposizioni di cui ai commi 4 e 5, la Provincia, qualora lo ritenga opportuno, puo' prevedere forme semplificate di gestione della fase di avvio, limitatamente agli impianti di depurazione: a) di acque reflue urbane con potenzialita' inferiore a 2000 AE; b) di acque reflue industriali con potenzialita' inferiore a 100 AE; 7. Fatte salve le disposizioni di cui ai commi 4 e 5, il comune, qualora lo ritenga opportuno, puo' prevedere forme semplificate di gestione della fase di avvio, limitatamente agli impianti di depurazione di acque reflue domestiche con potenzialita' inferiore a 2000 AE incluso il rilascio dell'autorizzazione definitiva. Art. 15. Autorizzazione provvisoria allo scarico connessa alla fase di avvio degli impianti di depurazione di acque reflue con scarico in pubblica fognatura 1. L'autorizzazione provvisoria allo scarico e' rilasciata dall'AATO, sentiti i gestori di cui all'art. 2, comma 1, lettera a) e gli altri gestori se presenti, qualora le caratteristiche tecnologiche dell'impianto di depurazione determinino la necessita' di definire le modalita' per il graduale raggiungimento della piena efficienza depurativa. 2. L'autorizzazione provvisoria definisce: a) il carico massimo accettabile nelle diverse fasi della procedura di avvio; b) i limiti allo scarico che comunque devono essere rispettati per ogni fase dell'avvio; c) le procedure di sicurezza e di emergenza. 3. La fase di autorizzazione provvisoria deve avere la minima durata tecnicamente necessaria in relazione alle dimensioni ed alla tecnologia adottata dall'impianto e comunque non superare i limiti previsti all'Art. 6, comma 1, lettera e) della legge regionale n. 64/2001. 4. I depuratori di acque reflue domestiche recapitanti in pubblica fognatura non sono soggetti alle prescrizioni del presente articolo. Art. 16. Presentazione della domanda e procedura di autorizzazione 1. La domanda di autorizzazione provvisoria e' presentata con le modalita' previste dagli articoli 6 e 7. Inoltre deve essere allegata alla domanda una relazione tecnica descrittiva dell'impianto e della prevista fase di avvio. Capo V Disposizioni finali Art. 17. Modalita' di versamento al bilancio regionale 1. Gli enti competenti all'applicazione delle sanzioni amministrative incassano i relativi proventi e li riversano al bilancio regionale ai fini della successiva ripartizione per il finanziamento di interventi di prevenzione e risanamento dei corpi idrici ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 64/2001 tramite versamenti al tesoriere regionale con cadenza semestrale a decorrere dall'entrata invigore del presente regolamento. 2. Ai fini dell'esercizio delle funzioni di indirizzo riservate alla giunta regionale dall'art. 7 della legge regionale n. 64/2001, gli enti competenti procederanno ad inviare alla Regione Toscana l'elenco delle ordinanze ingiuntive adottate nel periodo di riferimento, anche nel caso in cui non sia stata introitata alcuna somma, e copia dei provvedimenti di archiviazione. Il presente regolamento e' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Toscana. Firenze, 24 luglio 2002 MARTINI