Decree of the President of the Region No. 336 implementing article 2, paragraph 1 of Regional Act No. 33 of 1996 in matter of animal reproduction
صدر في 2002-11-05 · النص بتاريخ 2026-10-01
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- European Union
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- Livestock
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- animal reproduction, authorization/permit, access-to-information, inspection, cattle, equine-animals, sheep/goats, swine, animal production
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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 5 novembre 2002, n.336 Regolamento di attuazione dell'Art. 2, comma 1, della legge regionale n. 33/1996 in materia di riproduzione animale. Approvazione. (GU n. 15 del 12-4-2003) (Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 49 del 4 dicembre 2002) IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Vista la legge 15 gennaio 1991, n. 30, concernente "Disciplina della riproduzione animale"; Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge n. 30/1991, emanato con il decreto del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali 13 gennaio 1994, n. 172; Vista la legge 3 agosto 1999, n. 280, recante modifiche e integrazioni alla ripetuta legge n. 30/1991; Visto il decreto del Ministero della sanita', emanato in concerto con il Ministero delle politiche agricole e forestali, del 19 luglio 2000, n. 403, con il quale e' stato approvato il nuovo regolamento di esecuzione della legge n. 30/1991, ed e' stato altresi' abrogato il precedente regolamento di cui al citato decreto ministeriale n. 172/1994; Vista la legge regionale 26 agosto 1996, n. 33, concernente "Norme regionali di applicazione della legge 15 gennaio 1991, n. 30 concernente "Disciplina della riproduzione animale". Abrogazione della legge regionale 4 dicembre 1991, n. 54"; Vista la legge regionale 15 maggio 2002, n. 13, ed in particolare i commi da 17 a 20 dell'Art. 7, con i quali sono state apportate modificazioni e integrazioni agli articoli 1 e 2 della citata legge regionale n. 33/1996; Considerato che, il comma 1 dell'Art. 2 della legge regionale n. 33/1996 prevede che il presidente della Regione emani apposito regolamento regionale al fine della attuazione delle norme statali legislative e regolamentari sopra citate; Visto il proprio decreto 25 ottobre 1996, n. 0389/Pres., registrato alla Corte dei conti il 18 novembre 1996, al registro n. 2, foglio n. 203, con il quale e' stato approvato il regolamento regionale di attuazione del decreto ministeriale n. 172/1994; Considerato che, a seguito dell'emanazione del precitato decreto ministeriale n. 403/2000, nonche' delle modifiche legislative apportate con i gia' citati commi da 17 a 20 dell'Art. 7 della legge regionale n. 13/2002, si rende necessario sostituire il regolamento approvato con il precitato decreto del Presidente della giunta regionale n. 0389/Pres./1996 con un nuovo regolamento al fine di adeguare la disciplina regionale in materia alle nuove disposizioni; Visto l'Art. 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7; Visto l'Art. 42 dello statuto della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia; Su conforme deliberazione della giunta regionale 18 ottobre 2002, n. 3521; Decreta: E' approvato il "Regolamento di attuazione dell'Art. 2, comma 1, della legge regionale 26 agosto 1996, n. 33, in materia di riproduzione animale", nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservano e di farlo osservare come regolamento della Regione. Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. Trieste, 5 novembre 2002 TONDO Regolamento di attuazione dell'Art. 2, comma 1, della legge regionale 26 agosto 1996, n. 33 in materia di riproduzione animale Art. 1. F i n a l i t a' 1. Il presente regolamento disciplina la riproduzione animale in attuazione della legge regionale 26 agosto 1996, n. 33 (norme regionali di applicazione della legge 15 gennaio 1991, n. 30 concernente "Disciplina della riproduzione animale". Abrogazione della legge regionale 4 dicembre 1991, n. 54), cosi' come modificata dall'Art. 7, commi 17, 18, 19 e 20 della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13 e in conformita' ai principi di cui al decreto ministeriale 19 luglio 2000, n. 403 (approvazione del nuovo regolamento di esecuzione della legge 15 gennaio 1991, n. 30, concernente disciplina della riproduzione animale). Art. 2. Stazioni di monta naturale privata per le specie bovina, bufalina, suina, ovina e caprina 1. L'attivazione di stazioni di monta naturale privata per le specie bovina, bufalina, suina, ovina e caprina deve essere comunicata dai gestori alla direzione regionale dell'agricoltura entro dieci giorni dalla data in cui ha avuto inizio l'attivita'. 2. La comunicazione deve contenere nome, cognome, dati anagrafici del gestore della stazione di monta naturale privata, indicazione del numero, specie e razza dei riproduttori maschi che si utilizzano ed ubicazione dell'allevamento. Deve essere inoltre specificato l'eventuale ricorso alla monta brada. 3. I riproduttori maschi per essere adibiti alla monta naturale privata devono essere in possesso dei requisiti previsti dall'Art. 1 del decreto ministeriale n. 403/2000. I riproduttori utilizzati devono essere in possesso delle certificazioni sanitarie rilasciate dall'azienda per i servizi sanitari competente per territorio che attestino il possesso dei requisiti stabiliti dal Ministero della salute. 4. Per le specie ovina e caprina le disposizioni di cui al comma 3 si applicano soltanto negli allevamenti iscritti ai libri genealogici o registri anagrafici, ai sensi del comma 1, lettera a), Art. 5 della legge n. 30/1991. 5. Per le specie bovina, bufalina e suina il gestore della stazione di monta naturale privata deve certificare gli interventi fecondativi effettuati sui certificati di intervento fecondativo (C.I.F.). 6. Per le specie ovina e caprina il certificato di intervento fecondativo deve essere compilato soltanto negli allevamenti iscritti ai libri genealogici o registri anagrafici. 7. Il gestore della stazione di monta naturale privata deve comunicare alla direzione regionale dell'agricoltura l'immissione o l'alienazione di riproduttori entro i quindici giorni successivi. 8. La cessazione dall'attivita' deve essere comunicata entro trenta giorni alla direzione regionale dell'agricoltura. Art. 3. Stazioni di monta naturale pubblica per le specie bovina, bufalina, ovina, caprina 1. Chiunque intenda gestire una stazione di monta naturale pubblica per le specie bovina, bufalina, ovina, caprina e suina deve presentare alla direzione regionale dell'agricoltura domanda in carta legale volta ad ottenere il rilascio dell'autorizzazione, secondo il modello di cui all'allegato A). 2. L'autorizzazione, rilasciata con decreto del direttore del servizio delle produzioni animali della direzione regionale dell'agricoltura, ha validita' quinquennale, non e' cedibile ed e' rinnovabile previa richiesta in carta legale da presentarsi prima della scadenza secondo il modello di cui all'allegato B). 3. Ad ogni stazione di monta naturale pubblica al momento del rilascio dell'autorizzazione viene attribuito un numero di codice univoco a livello nazionale. 4. L'autorizzazione puo' essere revocata dalla struttura concedente qualora il gestore si renda inadempiente agli obblighi da essa previsti in conformita' all'Art. 6 del decreto ministeriale n. 403/2000, oppure vengano meno una o piu' condizioni prescritte per il rilascio di cui all'Art. 3 del decreto ministeriale n. 403/2000. 5. I riproduttori maschi per essere adibiti alla monta naturale pubblica devono soddisfare le condizioni previste dall'Art. 4 del decreto ministeriale n. 403/2000. 6. Il gestore deve comunicare alla direzione regionale dell'agricoltura l'immissione di nuovi riproduttori nella stazione entro quindici giorni. A tale comunicazione deve essere allegata copia della certificazione sanitaria riguardante gli stessi e copia della certificazione d'iscrizione al libro genealogico od al registro anagrafico, nonche' indicazione della tariffa di accoppiamento, specificando se l'I.V.A. e' inclusa od esclusa. 7. L'alienazione di un riproduttore deve essere comunicata alla direzione regionale dell'agricoltura entro quindici giorni. 8. Ogni variazione di tariffa di accoppiamento deve essere preventivamente comunicata alla direzione regionale dell'agricoltura. 9. La cessazione dell'attivita' deve essere comunicata dai gestori interessati, alla direzione regionale dell'agricoltura entro trenta giorni. Art. 4. Stazioni di monta naturale pubblica e privata per la specie equina 1. Chiunque intenda gestire una stazione di monta naturale pubblica o privata per la specie equina deve presentare domanda in carta legale alla direzione regionale dell'agricoltura, secondo le indicazioni previste dalla circolare annuale della direzione medesima. 2. Nella domanda devono essere indicati: a) nome, cognome, dati anagrafici, codice fiscale o partita I.V.A. e residenza del richiedente completa di codice di avviamento postale, numero di telefono e prefisso; nel caso di persone giuridiche devono essere indicati: le generalita' complete del legale rappresentante, la denominazione precisa della societa' od ente che rappresenta, la sede legale e la partita I.V.A.; b) localita' ed ubicazione dove si intende istituire la stazione di monta; c) numero e razza dei cavalli e/o asini stalloni che si intendono adibire alla riproduzione. Se tali cavalli e/o asini stalloni vengono utilizzati per la monta pubblica, devono venire comunicate per ognuno le relative tariffe di accoppiamento, specificando se l'I.V.A. e' inclusa o esclusa. 3. Alle domande devono inoltre essere allegati: a) fotocopia del documento d'identita' valido del richiedente o, nel caso di societa' ed associazioni certificato della Camera di commercio con dichiarazione antimafia, ai sensi dell'Art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998; b) dichiarazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, del possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado richiesto dall'Art. 3 del decreto ministeriale n. 403/2000 o copia autentica dello stesso; tale dimostrazione non e' necessaria nel caso di richiesta di rinnovo dell'autoriz-zazione; c) certificato rilasciato dal Servizio veterinario dell'Azienda per i servizi sanitari competente per territorio che attesti: 1) che la stazione di monta dispone di strutture e ricoveri adeguati per gli animali e di un conveniente luogo per l'accoppiamento con presenza di idonea attrezzatura per la monta; 2) che la stazione di monta e' costruita in modo da garantire le necessarie misure di igiene e sanita' contro la diffusione di malattie infettive e parassitarie; d) dichiarazione che il personale impiegato nella stazione e' qualificato per le specifiche mansioni a cui deve essere adibito. 4. L'autorizzazione, rilasciata con decreto del direttore del servizio delle produzioni animali della direzione regionale dell'agricoltura, ha validita' quinquennale, non e' cedibile ed e' rinnovabile previa richiesta in carta legale secondo le modalita' indicate nella circolare di cui al comma l. 5. Ad ogni stazione di monta naturale equina pubblica e privata al momento del rilascio dell'autorizzazione viene attribuito un numero di codice univoco a livello nazionale. 6. L'autorizzazione puo' essere revocata dalla struttura concedente qualora il gestore si renda inadempiente agli obblighi previsti dall'Art. 6 del decreto ministeriale n. 403/2000, oppure vengano meno una o piu' condizioni prescritte per il rilascio. 7. L'autorizzazione a gestire la stazione di monta pubblica puo' essere estesa, su richiesta, anche al prelevamento del materiale seminale degli stalloni presenti nella stessa ed alla successiva utilizzazione di detto materiale fresco sulle fattrici presenti nella stazione. In tal caso il richiedente deve indicare nella domanda, oltre a quanto prescritto al comma 2, nome, cognome, dati anagrafici, codice univoco e indirizzo del veterinario che garantisce la regolarita' del prelevamento e dell'utilizzazione del materiale seminale. 8. In caso di richiesta di poter praticare l'inseminazione artificiale con materiale seminale prelevato dagli stalloni presenti nella stazione, di cui al comma 7, il rilascio dell'autorizzazione e' subordinato anche alla sussistenza dei seguenti requisiti: a) che la stazione disponga di locali e attrezzature adeguati al prelievo, controllo ed alla preparazione del materiale seminale fresco; b) che siano rispettate le prescrizioni emanate dalla competente Azienda per i servizi sanitari in materia di profilassi e di polizia sanitaria; c) che la regolarita' del prelievo e dell'utilizzo del seme fresco sia garantita da un veterinario; d) che la stazione risponda alle vigenti disposizioni sul benessere degli animali; e) che la stazione disponga di personale idoneo a dette mansioni. 9. I requisiti di cui alle lettere a) e d) del comma 8 devono essere attestati da apposita certificazione rilasciata dall'Azienda per i servizi sanitari competente per territorio. 10. Il gestore deve comunicare alla direzione regionale dell'agricoltura l'immissione di nuovi riproduttori nella stazione entro quindici giorni. A tale comunicazione deve essere allegata copia della certificazione sanitaria prevista per gli stessi e copia della certificazione d'iscrizione al libro genealogico o registro anagrafico, nonche' indicazione della tariffa di accoppiamento, specificando se l'I.V.A. e' inclusa od esclusa. 11. L'alienazione di un riproduttore deve essere comunicata alla direzione medesima entro i successivi quindici giorni. 12. Ogni variazione di tariffa di accoppiamento deve essere preventivamente comunicata alla direzione regionale dell'agricoltura. 13. La cessazione dall'attivita' deve essere comunicata dai gestori entro trenta giorni alla direzione regionale dell'agricoltura. Art. 5. Approvazione riproduttori equini o asinini di interesse locale non iscritti ai libri genealogici o Registri anagrafici ufficiali 1. Per l'identificazione, l'autorizzazione e l'approvazione alla fecondazione naturale di cavalli ed asini stalloni non iscritti ai libri genealogici o registri anagrafici ufficiali, e' istituita, ai sensi dell'Art. 2, comma 1-bis della legge regionale n. 33/1996, cosi' come modificato dalla legge regionale 15 maggio 2002, n. 13, Art. 7, comma 19, una commissione regionale denominata "Commissione regionale per l'approvazione dei cavalli e asini stalloni" composta da: a) il direttore del servizio delle produzioni animali della direzione regionale dell'agricoltura o suo sostituto, con funzioni di presidente; b) un tecnico di particolare competenza nel settore della riproduzione equina; c) un rappresentante dell'associazione allevatori del Friuli-Venezia Giulia. 2. La commissione e' costituita con decreto del presidente della Regione, dura in carica cinque anni ed ha sede presso la direzione regionale dell'agricoltura. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente, di categoria non inferiore a D, assegnato alla direzione regionale dell'agricoltura. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applica la legge regionale 23 agosto 1982, n. 63. 3. Chiunque intenda far approvare alla monta, stalloni equini o asinini non iscritti ai libri genealogici o registri anagrafici ufficiali, ai sensi dell'Art. 5, comma 2, lettera b) della legge n. 30/1991, deve presentare domanda in carta legale alla commissione di cui al comma 1 nei termini previsti dalla circolare annuale della direzione regionale dell'agricoltura di cui al comma 6. 4. Nella domanda devono essere indicati: a) nome, cognome, dati anagrafici, codice fiscale o partita I.V.A. e residenza del richiedente, completa di codice di avviamento postale numero di telefono e prefisso, per le persone giuridiche devono essere indicati: le generalita' complete del legale rappresentante, la denominazione precisa della societa' od Ente che rappresenta, la sede legale e la partita I.V.A.; b) nome, genealogia, eta', razza, mantello e segni particolari dei singoli stalloni per i quali viene richiesta l'approvazione; c) tariffa di accoppiamento, specificando se l'I.V.A. e' inclusa o esclusa, di ciascuno stallone e indicazione della stazione di fecondazione presso la quale verra' impiegato il riproduttore. 5. Alla domanda devono essere allegati: a) certificato sanitario rilasciato dal servizio veterinario dell'Azienda per i servizi sanitari competente per territorio attestante l'assenza di sintomi riferibili a malattie infettive e diffusive in atto; b) certificato rilasciato dal Servizio veterinario dell'Azienda per i servizi sanitari competente per territorio, che attesti, per ogni stallone, i requisiti stabiliti dal Ministero della salute; c) copia fotostatica del certificato genealogico o di ascendenza (tradotto se estero), solo per i soggetti di prima presentazione. 6. La direzione regionale dell'agricoltura emana annualmente una circolare riportante le indicazioni per la presentazione delle domande, nonche' il termine di presentazione delle stesse. 7. Per ogni stallone autorizzato la commissione emette un attestato di approvazione alla fecondazione, firmato dal Presidente, con validita' per la sola campagna indicata. Nello stesso attestato vengono precisate le eventuali limitazioni all'uso dello stallone stesso in merito alle razze per le quali ne e' autorizzato l' impiego. 8. La commissione provvede annualmente alla stesura dell'elenco dei cavalli ed asini stalloni autorizzati. Copia di tale elenco viene trasmessa al Ministero delle politiche agricole e forestali, alla direzione regionale della sanita', alle aziende per i servizi sanitari ed all'associazione allevatori del Friuli-Venezia Giulia. Art. 6. Stazioni di inseminazione artificiale pubblica per la specie equina 1. Chiunque intenda gestire una stazione di inseminazione artificiale equina pubblica con materiale seminale refrigerato o congelato prodotto dai Centri autorizzati, deve presentare domanda in carta legale alla direzione regionale dell'agricoltura secondo il modello di cui all'allegato C. 2. L'autorizzazione, rilasciata con decreto del Direttore del Servizio delle produzioni animali della direzione regionale dell'agricoltura, ha validita' quinquennale, non e' cedibile ed e' rinnovabile previa richiesta in carta legale da presentarsi prima della scadenza secondo il modello di cui all'allegato D. 3. Ad ogni stazione di inseminazione artificiale equina al momento del rilascio dell'autorizzazione viene attribuito un numero di codice univoco a livello nazionale. 4. L'autorizzazione puo' essere revocata dalla struttura concedente qualora il gestore si renda inadempiente agli obblighi da essa previsti in conformita' all'Art. 9 del decreto ministeriale n. 403/2000 oppure vengano meno una o piu' condizioni prescritte per il rilascio di cui all'Art. 8 del decreto ministeriale n. 403/2000. 5. E' possibile rilasciare al medesimo richiedente sia l'autorizzazione alla gestione di una stazione di monta naturale sia l'autorizzazione alla gestione di una stazione di inseminazione artificiale con materiale refrigerato o congelato prodotto dai centri autorizzati, purche' i locali adibiti all'inseminazione artificiale siano nettamente separati da quelli utilizzati per la monta naturale. 6. La cessazione dell'attivita' dev'essere comunicata dai gestori interessati alla direzione regionale dell'agricoltura entro trenta giorni. Art. 7. Centri di produzione dello sperma 1. I centri di produzione dello sperma, possono essere istituiti ed operare esclusivamente previa autorizzazione rilasciata con decreto del Direttore del Servizio delle produzioni animali della direzione regionale dell'agricoltura. 2. Le domande di richiesta di autorizzazione, in carta legale, devono essere indirizzate alla direzione regionale dell'agricoltura e nelle stesse devono essere indicati: a) nome e cognome, dati anagrafici, partita I.V.A. e residenza del richiedente completa di codice di avviamento postale, numero di telefono e prefisso; per le persone giuridiche devono essere indicati: le generalita' complete del legale rappresentante, la denominazione della societa' od Ente che rappresenta, la sede legale e la partita I.V.A.; b) nome e cognome, dati anagrafici, codice univoco ed indirizzo completo del veterinario responsabile della gestione sanitaria del centro; c) ubicazione dei fabbricati ed impianti, corredati da un prospetto con la descrizione dei locali e delle attrezzature, con allegata pianta planimetrica e relativi estremi catastali; d) elenco dei recapiti con i quali il centro si colleghera'; e) specie e razze dei riproduttori da utilizzare per la produzione del seme; f) informazioni sull'organizzazione tecnica e commerciale per la produzione e la distribuzione del materiale seminale; g) eventuale richiesta di autorizzazione all'inseminazione di fattrici equine con materiale seminale fresco prodotto nel centro medesimo. 3. Alle domande devono inoltre essere allegati: a) fotocopia del documento d'identita' valido del richiedente o, nel caso di societa' ed enti, certificato della Camera di commercio con dichiarazione antimafia, ai sensi dell'Art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998; b) certificato rilasciato dal Servizio veterinario dell'Azienda per i servizi sanitari competente per territorio dal quale risulti che sono garantite le necessarie misure di igiene e sanita' e che l'impianto e' in possesso di tutti i requisiti sanitari e in materia di benessere animale stabiliti dal comma 7; c) nel caso sia richiesta l'autorizzazione all'inseminazione di fattrici equine con materiale seminale fresco, certificato rilasciato dal servizio veterinario dell'azienda per i servizi sanitari competente per territorio dal quale risulti che siano garantiti i requisiti previsti dalla lettera l) del comma 7. 4. Ad ogni centro di produzione dello sperma al momento del rilascio dell'autorizzazione viene attribuito un numero di codice univoco a livello nazionale. 5. L'eventuale autorizzazione all'inseminazione di fattrici equine con materiale seminale fresco prodotto nel centro, e' rilasciata con decreto del direttore del servizio delle produzioni animali della direzione regionale dell'agricoltura. 6. L'autorizzazione puo' essere revocata dalla struttura concedente qualora il gestore si renda inadempiente agli obblighi previsti per i centri di produzione sperma dall'Art. 13 del decreto ministeriale n. 403/2000, oppure vengano meno una o piu' condizioni prescritte per il rilascio. 7. Il rilascio dell'autorizzazione e' subordinato alla sussistenza dei seguenti requisiti: a) essere posti, in permanenza sotto la direzione sanitaria di un veterinario responsabile; b) essere in possesso di un certificato dell'azienda per i servizi sanitari dal quale risulti che sono garantite le necessarie misure di igiene e sanita'; c) disporre di: 1) adeguati locali o strutture di stabulazione rispondenti alle disposizioni per benessere degli animali con possibilita' di isolamento degli stessi; 2) un ambiente per il prelievo del materiale seminale comprendente un locale separato per la pulizia, disinfezione e la sterilizzazione delle attrezzature; 3) un locale per il trattamento e la confezione del materiale seminale; 4) un locale per la conservazione del materiale seminale; 5) servizi igienici per il personale ed un locale ad uso spogliatoio; d) essere recintati in modo da prevenire qualsiasi contatto con animali che si trovano al di fuori del centro; e) essere strutturati in modo che i locali di stabulazione siano materialmente separati dai locali di trattamento del materiale seminale e che entrambi siano separati dal locale di conservazione del materiale seminale; f) disporre di sorveglianza che impedisca l'accesso alle persone non autorizzate. Eventuali visite al centro dovranno avvenire nel rispetto delle condizioni stabilite dal veterinario responsabile della gestione sanitaria del centro medesimo; g) disporre di personale tecnicamente competente, adeguatamente addestrato ai procedimenti di disinfezione ed alle tecniche igieniche per il controllo della propagazione delle malattie; h) essere costruiti in modo che i locali di stabulazione degli animali e quelli di raccolta, di trattamento e di immagazzinamento dello sperma possano essere agevolmente puliti e disinfettati; i) disporre di locali o ambienti di isolamento privi di comunicazione diretta con quelli destinati alla normale stabulazione dei riproduttori; l) disporre, qualora si provveda all'inseminazione di fattrici con materiale seminale equino fresco, di un locale situato in prossimita' degli altri ambienti, ma non comunicante con essi, destinato agli accertamenti relativi allo stato sanitario dell'apparato genitale delle fattrici, ed eventualmente alla terapia, nonche' di locali idonei all'inseminazione. 8. La direzione regionale dell'agricoltura comunica al Ministero per le risorse agricole, alimentari e forestali ed al Ministero della salute l'elenco dei centri autorizzati e di quelli revocati. 9. La cessazione di attivita' del centro di produzione dello sperma deve essere comunicata alla direzione regionale dell'agricoltura entro trenta giorni. Art. 8. Recapiti 1. I recapiti possono essere istituiti ed operare, esclusivamente previa autorizzazione rilasciata con decreto del direttore del servizio delle produzioni animali della direzione regionale dell'agricoltura. 2. Le domande di richiesta di autorizzazione, in carta legale, devono essere indirizzate alla direzione regionale dell'agricoltura e nelle stesse devono essere indicati: a) nome e cognome, dati anagrafici, partita I.V.A. e residenza del richiedente, completa di codice di avviamento postale, numero di telefono e prefisso; per le persone giuridiche devono essere indicate le generalita' complete del legale rappresentante, le indicazioni della societa' od ente che rappresenta, la sede legale e la partita I.V.A.; b) ubicazione e descrizione dei fabbricati e relativi estremi catastali; c) elenco dei centri nazionali di produzione dello sperma, dei centri di produzione degli embrioni e dei gruppi di raccolta degli embrioni dai quali proverra' il materiale seminale e gli embrioni da distribuire; d) indicazioni specifiche sulla organizzazione della distribuzione; e) nome, cognome, dati anagrafici, indirizzo completo del direttore del recapito ed indicazione da parte dello stesso, mediante autocertificazione del titolo di studio richiesto, diploma di scuola media superiore o diploma di laurea ad indirizzo agrario o zootecnico. L'autocertificazione potra' essere sostituita da copia autentica del titolo di studio. 3. Alla domanda deve essere allegato: a) fotocopia del documento d'identita' valido del richiedente o, nel caso di societa' ed enti, certificato della camera di commercio con dichiarazione antimafia, ai sensi dell'Art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998; b) certificato dell'azienda per i servizi sanitari attestante la presenza di appositi locali dotati di aspiratori dei fumi di azoto, pareti lavabili e servizi igienici, nonche' di contenitori idonei alla conservazione del materiale seminale ed embrioni confezionati. 4. Ad ogni recapito al momento del rilascio dell'autorizzazione viene attribuito un numero di codice univoco a livello nazionale. 5. L'autorizzazione concessa puo' essere revocata dalla struttura concedente qualora il gestore si renda inadempiente agli obblighi previsti per i recapiti dall'Art. 16 del decreto ministeriale n. 403/2000, oppure vengano meno una o piu' condizioni previste per il rilascio dell'autorizzazione. 6. La direzione regionale dell'agricoltura comunica al Ministero delle politiche agricole e forestali ed al Ministero della salute l'elenco dei recapiti autorizzati e di quelli revocati. 7. L'eventuale cessazione di attivita' di un recapito deve essere comunicata alla direzione regionale dell'agricoltura entro trenta giorni. 8. Qualora un recapito instauri nuovi rapporti commerciali con un centro di produzione dello sperma, con un centro di produzione degli embrioni o con un gruppo di raccolta degli embrioni dopo aver ottenuto l'autorizzazione regionale ad operare, deve comunicare tale nuova situazione alla direzione regionale dell'agricoltura entro dieci giorni. Art. 9. Inseminazione artificiale suina in ambito aziendale 1. Le aziende che intendono effettuare l'inseminazione artificiale delle scrofe con materiale seminale prelevato dai verri presenti nell'azienda medesima devono presentare comunicazione a firma del titolare o legale rappresentante, alla direzione regionale dell'agricoltura. 2. Nella comunicazione devono essere indicati: a) l'ubicazione dell'azienda ed eventuale dislocazione in piu' corpi degli allevamenti; b) la consistenza dell'allevamento; c) le generalita' del veterinario o dell'operatore pratico di inseminazione artificiale, con indicazione del relativo codice identificativo, impiegato dall'azienda per lo svolgimento dell'attivita' stessa. 3. Alla comunicazione deve essere allegato certificato del servizio veterinario dell'azienda per i servizi sanitari che attesti che l'azienda dispone di locali ed attrezzature adeguate per il prelievo, la preparazione, il controllo e la conservazione del materiale seminale fresco o refrigerato e che sono quindi garantite le necessarie misure igienico-sanitarie. 4. La comunicazione deve contenere indicazioni sui verri che vengono utilizzati per il prelievo del seme. Gli stessi devono risultare idonei alla monta naturale in conformita' all'Art. 1 del decreto ministeriale n. 403/2000. 5. La Regione prende atto di detta comunicazione e puo' richiedere, se necessario, che la responsabilita' sanitaria sia assicurata da un medico veterinario. 6. Le aziende devono, entro i trenta giorni successivi a ciascun semestre dell'anno, trasmettere all'associazione allevatori del Friuli-Venezia Giulia, ai fini dell'elaborazione dei dati statistici sulla riproduzione animale, il numero delle scrofe fecondate e la consistenza dei verri presenti in allevamento. Art. 10. Pratica dell'inseminazione artificiale 1. I veterinari e gli operatori pratici che intendono esercitare l'attivita' di inseminazione artificiale devono iscriversi in appositi elenchi tenuti dalla direzione regionale dell'agricoltura che assegna e comunica loro uno specifico codice univoco identificativo a livello nazionale. 2. A tal fine i richiedenti devono presentare domanda di iscrizione, in carta legale, alla direzione regionale dell'agricoltura. 3. Nella domanda devono essere indicati: a) per i medici veterinari: 1) nome, cognome, dati anagrafici, partita I.V.A., codice fiscale e residenza del richiedente completa di codice di avviamento postale, numero di telefono e prefisso; 2) numero di iscrizione all'albo professionale; 3) ambito territoriale in cui il richiedente intende praticare l'inseminazione artificiale; 4) impianti presso i quali il richiedente ricorre per la fornitura del materiale seminale; b) per gli operatori pratici: 1) nome, cognome, dati anagrafici, partita I.V.A. o codice fiscale e residenza del richiedente completa di codice di avviamento postale, numero di telefono e prefisso; 2) l'intenzione di voler svolgere l'attivita' di inseminazione artificiale nel proprio e/o altrui allevamento (nell'ultimo caso deve indicare l'ambito territoriale in cui intende operare); 3) le specie interessate all'inseminazione artificiale. 4. Alla domanda degli operatori pratici devono essere allegate: a) autocertificazione relativa al possesso dell'attestato di idoneita' rilasciato ai sensi dell'Art. 2 della legge 11 marzo 1974, n. 74, ed alla sottoscrizione di convenzioni con i centri di produzione o con recapiti. Eventualmente l'autocertificazione puo' essere sostituita allegando alla domanda copia autentica dell'attestato e delle convenzioni; b) copia di un documento d'identita' valido. 5. La Regione puo' sospendere o revocare l'iscrizione nei suddetti elenchi qualora i veterinari o gli operatori pratici si rendano inadempienti agli obblighi previsti dall'Art. 21 del decreto ministeriale n. 403/2000, previo parere della commissione regionale consultiva sulla inseminazione artificiale e impianto embrionale istituita ai sensi dell'Art. 2, comma 1-bis della legge regionale n. 33/1996, cosi' come modificata dalla legge regionale 15 maggio 2002, n. 13. 6. La commissione regionale di cui al comma 5 del presente articolo e' composta da: a) il direttore del servizio delle produzioni animali della direzione regionale dell'agricoltura o suo sostituto, con funzioni di presidente; b) il direttore del servizio veterinario della direzione regionale della sanita' o suo sostituto; c) un rappresentante dell'associazione allevatori del Friuli-Venezia Giulia; d) un rappresentante nominato dagli ordini provinciali dei medici veterinari della Regione; e) un rappresentante dell'organismo maggiormente rappresentativo in Regione degli operatori pratici di inseminazione artificiale. 7. La commissione e' costituita con decreto del Presidente della Regione, dura in carica cinque anni ed ha sede presso la direzione regionale dell'agricoltura. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente, di categoria non inferiore a D, assegnato alla direzione regionale dell'agricoltura. Si applica la legge regionale 23 agosto 1982, n. 63. Art. 11. Gruppi di raccolta embrioni 1. I gruppi di raccolta degli embrioni possono operare esclusivamente previo ottenimento di un'autorizzazione rilasciata con decreto del direttore del servizio delle produzioni animali della direzione regionale dell'agricoltura. 2. Ai fini di cui al comma 1 deve essere presentata domanda, in carta legale, alla direzione regionale dell'agricoltura'. 3. Nella domanda devono essere indicati: a) il nome, cognome, dati anagrafici, partita I.V.A. e residenza del richiedente, completa di codice di avviamento postale, numero di telefono e prefisso; per le persone giuridiche devono essere indicate le generalita' complete del legale rappresentante, la denominazione della societa' o ente che rappresenta, la sede legale e la partita I.V.A.; b) il nome e cognome, dati anagrafici, codice univoco ed indirizzo completo del veterinario responsabile della gestione sanitaria della raccolta, del trattamento e della conservazione degli embrioni; c) le specie trattate; d) la descrizione del laboratorio mobile eventualmente utilizzato e delle attrezzature impiegate; e) l'ubicazione e descrizione dei locali del laboratorio stabile con il quale si collega il gruppo di raccolta. 4. Alla domanda devono inoltre essere allegati: a) fotocopia del documento d'identita' valido del richiedente o, nel caso di societa' ed enti, certificato della camera di commercio con dichiarazione antimafia, ai sensi dell'Art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998; b) certificato rilasciato dall'azienda per i servizi sanitari competenti per territorio dal quale risulti che sono garantite le necessarie misure di igiene e sanita' cosi' come previsto dall'allegato "A" della direttiva del 25 settembre 1989, n. 89/556/CEE. 5. Ad ogni gruppo di raccolta, al momento del rilascio dell'autorizzazione viene attribuito un numero di codice univoco a livello nazionale. 6. L'autorizzazione concessa puo' essere revocata dalla struttura concedente per inadempienza agli obblighi previsti per i gruppi di raccolta embrioni dall'Art. 28 del decreto ministeriale n. 403/2000, oppure qualora vengano meno una o piu' condizioni previste per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'Art. 26 del decreto ministeriale n. 403/2000. 7. La Regione comunica al Ministero delle politiche agricole e forestali ed al Ministero della salute l'elenco dei gruppi di raccolta autorizzati e di quelli revocati. 8. La cessazione dell'attivita' da parte del gruppo di raccolta deve essere comunicata, entro i successivi trenta giorni, alla direzione regionale dell'agricoltura. Art. 12. Centri di produzione di embrioni 1. I centri di produzione di embrioni possono operare esclusivamente previo ottenimento di un'autorizzazione rilasciata con decreto del direttore del servizio delle produzioni animali della direzione regionale dell'agricoltura. 2. Ai fini di cui al comma 1 deve essere presentata domanda, in carta legale, alla direzione regionale dell'agricoltura. 3. Nella domanda devono essere indicati: a) nome, cognome, dati anagrafici, partita I.V.A. e residenza del richiedente, completa di codice di avviamento postale, numero di telefono e prefisso; per le persone giuridiche devono essere indicate le generalita' complete del legale rappresentante, la denominazione della societa' ed ente che rappresenta, la sede legale e la partita I.V.A.; b) nome e cognome, dati anagrafici, codice univoco ed indirizzo completo del veterinario responsabile della gestione sanitaria del centro; c) le specie trattate; d) informazioni specifiche sull'organizzazione tecnica e commerciale; e) le modalita' di certificazione degli embrioni prodotti; f) l'ubicazione e descrizione dei fabbricati, degli impianti, locali ed attrezzature con allegata pianta planimetrica. 4. Alla domanda devono inoltre essere allegati: a) fotocopia del documento d'identita' valido del richiedente o, nel caso di societa' ed enti, certificato della camera di commercio con dichiarazione antimafia, ai sensi dell'Art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998; b) certificato rilasciato dall'Azienda per i servizi sanitari competente per territorio dal quale risulti che sono garantite le necessarie misure di igiene e sanita' cosi' come previsto dall'allegato "A" della direttiva del 25 settembre 1989, n. 89/556/CEE. 5. Ad ogni centro di produzione embrioni al momento del rilascio dell'autorizzazione viene attribuito un numero di codice univoco a livello nazionale. 6. I centri di produzione che intendono commercializzare direttamente gli embrioni prodotti devono sottostare agli obblighi e soddisfare i requisiti previsti per i recapiti nonche' disporre della relativa autorizzazione. A tal fine si rimanda a quanto prescritto all'Art. 8 del presente regolamento. 7. L'autorizzazione concessa puo' essere revocata dalla struttura concedente per inadempienza agli obblighi previsti per i centri di produzione embrioni dall'Art. 29 del decreto ministeriale n. 403/2000, oppure vengano meno una o piu' condizioni previste per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'Art. 27 del decreto ministeriale n. 403/2000. 8. La cessazione dell'attivita' deve essere comunicata, entro i successivi trenta giorni, alla direzione regionale dell'agricoltura. Art. 13. Pratica dell'impianto degli embrioni 1. I veterinari che intendono praticare l'impianto embrionale, devono iscriversi in appositi elenchi tenuti dalla direzione regionale dell'agricoltura che assegna e comunica loro uno specifico codice univoco identificativo a livello nazionale. 2. Ai fini del comma 1 i richiedenti devono presentare domanda di iscrizione, in carta legale, alla direzione regionale dell'agricoltura. 3. Nella domanda devono essere indicati: a) nome cognome, dati anagrafici, partita I.V.A., codice fiscale e residenza del richiedente completa di codice di avviamento postale, n. di telefono e prefisso; b) numero di iscrizione all'albo professionale; c) recapiti presso i quali il richiedente ricorre per la fornitura del materiale embrionale; 4. Alla domanda deve essere allegata copia di un documento d'identita' valido. 5. La Regione puo' sospendere o revocare l'iscrizione nei suddetti elenchi qualora i veterinari che praticano l'impianto embrionale si rendano inadempienti agli obblighi previsti dall'Art. 31 del decreto ministeriale n. 403/2000 previo parere della commissione regionale prevista all'Art. 10. Art. 14. Modulistica 1. I moduli di certificazione d'intervento fecondativo (C.I.F.) e di certificazione di impianto embrionale (C.I.E.) previsti dall'Art. 33 del decreto ministeriale n. 403/2000, per la Regione Friuli-Venezia Giulia, ai sensi dell'Art. 2, comma 1-ter della legge regionale n. 33/1996, cosi' come modificata dall'Art. 7, comma 19 della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13, sono stampati e distribuiti dall'associazione allevatori del Friuli-Venezia Giulia al prezzo unitario stabilito con decreto del direttore regionale dell'agricoltura tenuto conto dei costi di predisposizione, stampa, distribuzione ed elaborazione dei dati, cosi' come previsto dell'Art. 2, comma 1-quater della legge regionale n. 33/1996, cosi' come modificata dall'Art. 7, comma 19 della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13. 2. I moduli di cui al comma 1 possono essere predisposti con prestampa di alcune parti degli stessi, al fine di rendere agevole la loro compilazione e la lettura delle informazioni. Il costo di dette integrazioni prestampate, sara' aggiuntivo a quello determinato con il decreto sopracitato e a carico del richiedente. 3. I moduli di certificazione d'intervento fecondativo (C.I.F.) possono essere distribuiti, cosi' come previsto dell'Art. 2, comma 1-ter della legge regionale n. 33/1996, cosi' come modificata dall'Art. 7, comma 19 della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13, ai tenutari interessati, per le sole stazioni di monta naturale bovina, dall'associazione friulana tenutari stazioni taurine ed operatori fecondazione animale. 4. I certificati d'intervento fecondativo (C.I.F.) nell'ambito degli allevamenti sottoposti al controllo ufficiale della produttivita' e iscritti nei libri genealogici possono venire sostituiti con certificazione cumulativa riepilogativa, rilasciata dall'associazione allevatori del Friuli-Venezia Giulia che effettua, in base alle vigenti normative, le registrazioni per i libri genealogici delle diverse specie e razze ed i connessi controlli funzionali. 5. L'associazione allevatori del Friuli-Venezia Giulia deve detenere apposito registro, anche su supporto magnetico, dal quale deve risultare, per ogni consegnatario (tenutario stazione di monta, veterinario o operatore pratico, allevamento), il numero di certificati distribuiti e relativo numero di serie. Su tale registro deve inoltre venire evidenziato lo scarico dei certificati secondo il loro flusso di rientro. 6. I centri di produzione dello sperma, i recapiti, i gruppi di raccolta di embrioni, i centri di produzione di embrioni, stampano a loro cura e spese, per quanto di pertinenza, i registri di carico e scarico previsti dagli articoli 7, 8, 11, 12 del presente regolamento. I registri devono contenere le indicazioni minime previste dall'allegato 3 del decreto 12 febbraio 2001 "Approvazione dei moduli tipo previsti all'Art. 42, comma 1 del decreto ministeriale 19 luglio 2000, n. 403 "Nuovo regolamento di esecuzione della legge 15 gennaio 1991, n. 30, concernente disciplina della riproduzione animale" del Ministero delle politiche agricole e forestali. Art. 15. Raccolta ed elaborazione dei dati degli interventi fecondativi e di impianto embrionale 1. I responsabili della certificazione di fecondazione naturale, di inseminazione artificiale e di impianto embrionale devono far pervenire, entro sessanta giorni dall'emissione della certificazione, per la successiva elaborazione dei dati, copia della medesima, all'associazione allevatori del Friuli-Venezia Giulia che provvede alla successiva elaborazione degli stessi distinta per allevamento, riproduttore, responsabile della certificazione. 2. I dati elaborati dovranno essere trasmessi trimestralmente alla Regione, all'associazione italiana allevatori ed all'associazione nazionale allevatori che detiene il libro genealogico o il registro anagrafico di specie o razza. Art. 16. Vigilanza e controlli 1. La vigilanza e i controlli sulle materie trattate dal presente regolamento vengono effettuate ai sensi dei commi 2 e 3 dell'Art. 1 della legge regionale 26 agosto 1996, n. 33. 2. Le aziende per i servizi sanitari competenti per territorio provvedono, unitamente alla comunicazione alla direzione regionale dell'agricoltura delle sanzioni applicate, a inviare a quest'ultima e alla direzione regionale della sanita' un'apposita relazione sui controlli effettuati. Art. 17. Norme transitorie 1. Le commissioni in carica alla data di entrata in vigore del presente regolamento, nominate ai sensi degli articoli 4 e 8 del decreto del presidente della giunta regionale n. 0389/Pres./1996, operano fino alle rispettive scadenze. Art. 18. R i n v i o 1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui alla legge n. 30/1991 e decreto ministeriale n. 403/2000. Art. 19. Abrogazione 1. E' abrogato il decreto del presidente della giunta regionale del 25 ottobre 1996, n. 0389/Pres. Art. 20. Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. (Omissis).