تخطَّ إلى المحتوى
Nelum
قوانين إيطاليا

Decree of the President of the Region No. 323 on criteria for granting subsidies to fisheries and aquaculture associations operating within the Region

صدر في 2008-12-04 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

العنوان الأصلي
Decreto del Presidente della Regione n. 323: Regolamento recante criteri e modalita' per la concessione di contributi alle associazioni del settore della pesca professionale e dell'acquacoltura operanti in Regione, in attuazione dell'art. 5, comma 1, della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 (Legge strumentale alla manovra di bilancio 2008).
اللغة
Italian
النوع
لائحة
الدولة
إيطاليا · Friuli-Venezia Giulia
الموضوعات
Fisheries and aquaculture
الكلمات المفتاحية
agricultural development, subsidy/incentive, non-governmental entity

أين تقرؤه

    لا يوجد رابط مصدر مسجل لهذا القانون.

النص

نص القانون نفسه، مادةً مادة، كما هو محفوظ. لكل مادة رابطها.

  1. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 4 dicembre 2008, n. 323 Regolamento recante criteri e modalita' per la concessione di contributi alle associazioni del settore della pesca professionale e dell'acquacoltura operanti in Regione, in attuazione dell'art. 5, comma 1, della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 (Legge strumentale alla manovra di bilancio 2008). Art. 1. F i n a l i t a' 1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalita' per la concessione di contributi in conto capitale alle associazioni del settore della pesca professionale e dell'acquacoltura regionale per l'attuazione di programmi di attivita', in esecuzione dell'art. 5, comma 1, della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30, «Legge strumentale alla manovra di bilancio 2008» ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21». Art. 2. Interventi finanziabili 1. Gli interventi di cui all'art. 1 perseguono le finalita' di cui art. 16, comma 1, lettere b) e c), e dell'art. 17 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 (Modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38). 2. I programmi di attivita' sono concordati con l'Amministrazione regionale attraverso intese di programma. Le intese di programma sono finalizzate a definire linee guida di promozione della salvaguardia e dello sviluppo per una gestione sostenibile delle risorse ittiche e biologiche, mediante la razionalizzazione della struttura produttiva ed il potenziamento della produzione in un contesto di sostenibilita' ambientale e, in particolare, rivolte all'incremento della produzione, alla valorizzazione dei prodotti ittici, alla difesa e allo sviluppo dell'occupazione, alla gestione della fascia costiera da realizzare in ambiti territoriali omogenei, comprendente anche l'autoregolamentazione delle attivita' e una positiva ricaduta economica e ambientale. Art. 3. B e n e f i c i a r i 1. Sono beneficiarie dei contributi di cui all'art. 1 le associazioni del settore della pesca professionale e dell'acquacoltura operanti in regione e aventi rilevanza nazionale. Art. 4. Iniziative ammissibili a contributo 1. Sono ammissibili a contributo le iniziative, compatibili con le norme comunitarie in materia di aiuti di Stato e con gli Orientamenti per l'esame degli aiuti di stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura della Commissione Europea, pubblicati sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del serie C n. 84 del 3 aprile 2008. 2. Le iniziative medesime sono finalizzate a perseguire gli obiettivi definiti nel quadro della politica comune della pesca e previsti dal regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio del 27 luglio 2006. Le iniziative finanziabili sono le seguenti: a) programmi articolati in vari progetti, anche di natura strutturale, per la gestione della fascia costiera, che definiscono modelli di riferimento ai fini della gestione della produzione di tratti omogenei di costa e del territorio regionale, disciplinando i mestieri di pesca e le colture in acque marine, salmastre e dolci; b) programmi per uno sviluppo sostenibile delle zone di pesca che si caratterizzano per un approccio integrato tra operatori pubblici e privati e tra diversi settori economici; c) programmi finalizzati all'incremento delle produzioni locali di specie attualmente economicamente secondarie; d) programmi per la valorizzazione della produzione locale e di sviluppo commerciale delle imprese di pesca e acquacoltura, finalizzati al controllo di quote di produzione gestite direttamente dalle strutture organizzate quali le cooperative, le organizzazioni di produttori, i consorzi di gestione della piccola pesca costiera in parallelo con la rete commerciale esistente, favorendo, in particolare, le iniziative che promuovono la cucina marinara di qualita' e che permettono lo sviluppo delle attivita' imprenditoriali collaterali; e) programmi di qualificazione della produzione attraverso l'elaborazione di disciplinari funzionali alla richiesta di un marchio di qualita' del prodotto, di certificazione del processo produttivo ovvero di un sistema di ecogestione e audit; f) programmi di assistenza tecnica, aggiornamento e azioni di divulgazione di carattere tecnico-economico per lo sviluppo dell'attivita' imprenditoriale degli operatori. Art. 5. Intese di programma tra l'Amministrazione regionale e le associazioni 1. I programmi di attivita' di cui all'art. 4, corredati dal preventivo finanziario per ogni singola voce di spesa, sono presentati congiuntamente dalle associazioni interessate alla Direzione centrale risorse agricole, naturali e forestali - Servizio pesca e acquacoltura, via Sabbadini, 31 - 33100 Udine, entro quindici giorni decorrenti dall'entrata in vigore del presente regolamento. 2. I programmi medesimi sono concordati con l'Amministrazione regionale attraverso apposite intese di programma sottoscritte con il Servizio pesca e acquacoltura. 3. I programmi si articolano in azioni che concorrono al perseguimento delle finalita' del presente regolamento e assicurano una ricaduta territoriale delle iniziative consentendo la misurabilita' degli impatti e dei risultati delle specifiche iniziative mediante idonei indicatori. 4. La durata massima dei programmi e' di dodici mesi dalla data di sottoscrizione delle intese di cui al comma 1. 5. I programmi di attivita' sono realizzati con la responsabilita' e con l'autonomia operativa e finanziaria dalle singole associazioni. 6. L'attivita' svolta dalle associazioni e' a favore di tutti gli operatori e le imprese del settore ittico, indipendentemente dalla loro appartenenza o meno ad una associazione, gruppo o organismo, ed e' totalmente gratuita. Art. 6. Valutazione dei programmi 1. La valutazione dei programmi e' effettuata dal Servizio sulla base dei criteri di seguito indicati: a) compatibilita' del programma con il campo di applicazione di cui all'art. 1; b) coerenza dell'iniziativa in relazione alle finalita' e agli obiettivi fissati dall'art. 4 e concorrenti alle iniziative finanziate in attuazione del decreto ministeriale 3 agosto 2007 (1 Programma triennale nazionale della pesca e dell'acquacoltura); c) rispondenza ai requisiti individuati all'art. 5; d) congruita' delle voci di spesa previste. Art. 7. Spese ammissibili 1. Le spese previste dai programmi di cui all'art. 4 e ammissibili a contributo sono: a) costi del personale proprio dell'associazione, subordinato e parasubordinato, in proporzione all'impegno temporale dedicato dal medesimo all'esecuzione dell'incarico assegnato nell'ambito dell'attivita' prevista dai programmi, ovvero costi sostenuti per l'acquisizione di servizi presso soggetti terzi finalizzati esclusivamente alla realizzazione dei programmi; b) costi di informazione e comunicazione relativi alle finalita' dei programmi, elaborati grafici e audiovisivi di interesse generale per gli addetti del settore; c) costi per la realizzazione di conferenze, convegni e seminari direttamente connessi all'esecuzione dei programmi; d) spese generali. 2. Le spese generali di cui alla lettera d) del comma 1 sono ammesse fino a un massimo del 12 per cento del costo complessivo dei programmi presentati, sono direttamente connesse all'esecuzione dei programmi medesimi e riguardano: a) affitto degli uffici; b) spese di telefonia, elettricita' e riscaldamento; c) noleggio e ammortamento di mobili ed attrezzature degli uffici; d) oneri finanziari; e) spese per la progettazione e il coordinamento dei programmi. 3. Sono ammissibili a contributo le spese sostenute a decorrere dalla data di sottoscrizione delle intese di cui all'art. 5. Ai fini dell'ammissibilita' delle spese si applicano le disposizioni previste dalle linee guida per la determinazione delle spese ammissibili del Programma FEP 2007-2013 di cui al decreto direttorio n. 593 del 24 ottobre 2008 del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche europee e internazionali Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura. Art. 8. Modalita' di erogazione del contributo 1. Il contributo concedibile e' pari al 100 per cento delle spese ammissibili previste dai programmi di attivita' ed e' erogabile dopo l'approvazione delle intese di programma di cui al comma 1 dell'art. 5. 2. L'erogazione in via anticipata del contributo e' disposta, a richiesta delle associazioni beneficiarie, nel limite massimo del 70 per cento dell'ammontare complessivo del contributo medesimo, previa presentazione di apposita fideiussione bancaria o polizza assicurativa di importo almeno pari al 110% della somma da erogare. La garanzia fidejussoria e' svincolata successivamente all'erogazione del saldo finale del contributo. 3. Le associazioni beneficiarie presentano al Servizio pesca e acquacoltura della Direzione centrale risorse agricole naturali e forestali una relazione tecnica semestrale attestante l'attivita' svolta e, al fine dell'erogazione del saldo del contributo, una relazione finale con allegata la rendicontazione tecnico-contabile delle spese sostenute e debitamente documentate entro sessanta giorni dalla conclusione delle attivita' previste dai programmi. Art. 9. Divieto di cumulo 1. I contributi concessi ai sensi del presente regolamento non sono cumulabili con altri incentivi pubblici concessi a sostegno delle medesime spese. Art. 10. Regime di aiuti 1. I contributi di cui al presente regolamento sono erogati alle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 736/2008 della Commissione, del 22 luglio 2008, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L, n. 201, del 30 luglio 2008. 2. Ai sensi del paragrafo 5 dell'art. 3 del regolamento (CE) n. 736/2008, i beneficiari dei contributi di cui al presente regolamento rispettano, durante il periodo della concessione dell'aiuto, le norme della politica comune della pesca e nel caso tali norme non siano rispettate, l'aiuto percepito dovra' essere rimborsato in proporzione alla gravita' dell'infrazione. Art. 11. R i n v i o 1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni previste dalla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 «Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso» e successive modificazioni ed integrazioni. Art. 12. Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. Visto, il Presidente: TONDO

Decree of the President of the Region No. 323 on criteria for granting subsidies to fisheries and aquaculture associations operating within the Region · Nelum