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Decree of the President of the Region No. 289 regulating the issue of concessions for bivalve molluscs breeding in the Marano-Grado Lagoon

صدر في 2006-09-27 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

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عن هذا القانون

العنوان الأصلي
Decreto del Presidente della Regione n. 289: Regolamento per il rilascio di concessioni in aree demaniali per l'attivita' di allevamento di molluschi bivalvi nella laguna di Marano-Grado.
اللغة
Italian
النوع
لائحة
المنظمة
European Union
الدولة
إيطاليا · Friuli-Venezia Giulia
الموضوعات
Fisheries and aquaculture
الكلمات المفتاحية
aquaculture, molluscs, concession

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  1. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 27 settembre 2006, n.289 Legge regionale n. 31/2005. Regolamento per il rilascio di concessioni in aree demaniali per l'attivita' di allevamento di molluschi bivalvi nella laguna di Marano-Grado. Approvazione. (Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 42 del 18 ottobre 2006) IL PRESIDENTE Vista la legge regionale 16 dicembre 2005, n. 31 «Disposizioni concernenti l'allevamento di molluschi bivalvi nella laguna di Marano-Grado», con la quale si e', fra l'altro, disposto il conferimento alle amministrazioni comunali territorialmente competenti delle funzioni amministrative concernenti il rilascio delle concessioni per l'allevamento dei molluschi bivalvi nella laguna di Marano-Grado previa adozione, da parte dell'amministrazione regionale, di un regolamento che ne disciplini le modalita' di rilascio in conformita' alle direttive europee in materia ambientale e di protezione della natura, e alle disposizioni vigenti in materia sanitaria; Vista la deliberazione giuntale 29 dicembre 2005, n. 3447 con la quale e' stato approvato in via preliminare e ai fini del successivo inoltro ai comuni interessati e all'assemblea - ora consiglio - delle autonomie locali, il regolamento previsto dalla predetta legge regionale n. 31/2005, alla cui redazione hanno concorso, nella fase istruttoria, le diverse direzioni centrali competenti nei diversi aspetti afferenti la materia di cui trattasi; Vista la deliberazione n. 3 di data 7 febbraio 2006 con la quale l'assemblea - ora consiglio - delle autonomie locali ha espresso parere favorevole al testo del regolamento succitato; Viste le note di data 15 marzo 2006, n. 8284 prot. e n. 2184 prot. di data 24 marzo 2006, con le quali, rispettivamente, i comuni di Grado e Marano hanno espresso i pareri loro richiesti; Vista la relazione, conservata agli atti, a firma del vicedirettore centrale patrimonio e servizi generali di data 20 luglio 2006, e preso atto del suo contenuto, che fra l'altro evidenzia che i pareri anzidetti contengono rilievi privi di fondamento giuridico e risultano inaccoglibili sotto il profilo della legittimita' e del merito; Visto l'Art. 38 della legge regionale 25 agosto 2006, n. 17, con il quale vengono aggiunte, ai criteri gia' previsti al comma 1 dell'Art. 2 della legge regionale n. 31/2005, nuove previsioni procedimentali relative alle procedure dirette alla selezione dei concessionari e alla regolamentazione di aspetti del rapporto concessorio costituitosi a seguito dell'espletamento delle medesime procedure di selezione; Considerato necessario implementare le disposizioni regolamentari, approvate in via provvisoria con atto deliberativo di data 29 dicembre 2005, n. 3447, con quanto previsto dal citato Art. 38 della legge regionale n. 17/2006, mediante l'aggiunta delle previsioni individuate alle lettere da f) a i) del comma 1 dell'Art. 2 del testo del regolamento allegato al presente atto deliberativo a farne parte integrante e sostanziale; Considerato che le modifiche operate secondo quanto specificato nel precedente comma della presente premessa si configurano quale atto dovuto di recepimento delle ulteriori disposizioni contenute nel testo novellato del comma 1 dell'Art. 2 della legge regionale n. 31/2005, e che pertanto non si ravvisa la necessita' procedimentale di richiedere ulteriori pareri oltre a quelli gia' acquisiti e di cui e' stato dato atto precedentemente nella presente premessa; Visto l'Art. 42 dello statuto di autonomia; Su conforme deliberazione della giunta regionale 15 settembre 2006, n. 2139; Decreta: E' approvato il «Regolamento per il rilascio di concessioni in aree demaniali per l'attivita' di allevamento di molluschi bivalvi nella Laguna di Marano-Grado» nel testo allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione. Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. Trieste, 27 settembre 2006 ILLY Regolamento per il rilascio di concessioni in aree demaniali per l'attivita' di allevamento di molluschi bivalvi nella laguna di Marano-Grado. Art. 1. F i n a l i t a' 1. Il presente regolamento, in esecuzione dell'Art. 2 della legge regionale 16 dicembre 2005, n. 31, cosi' come modificato dall'Art. 38 della legge regionale 25 agosto 2006, n. 17, disciplina le modalita' di rilascio delle concessioni per l'allevamento di molluschi bivalvi nella laguna di Marano-Grado con l'obiettivo di consentire una gestione delle risorse alieutiche compatibile con le esigenze di conservazione e tutela dell'ecosistema lagunare e delle altre tipologie di pesca, nel rispetto della direttiva n. 92/43/CEE del consiglio del 21 maggio 1992, attuata con decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche), nonche' della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (norme in materia di parchi e riserve naturali regionali). Art. 2. Oggetto e priorita' 1. Il regolamento si informa ai seguenti principi: a) conservazione e tutela dell'ecosistema lagunare; b) armonizzazione e pianificazione delle azioni sul territorio, perseguendo la finalita' di indirizzare lo sviluppo delle attivita' che insistono sulla laguna, componendo le conflittualita' tra usi concorrenti e promovendo la tutela e il razionale utilizzo della laguna e delle sue risorse; c) rilascio delle concessioni nel rispetto degli usi civici di pesca; d) onerosita' delle concessioni; e) eguaglianza e parita' tra aventi diritto a chiedere il rilascio di concessioni; f) previsione che le amministrazioni comunali competenti debbano provvedere a bandire le procedure dirette alla selezione dei concessionari entro termini certi, decorrenti dal momento in cui l'individuazione delle aree interessate viene effettuata; g) garanzia che le procedure dirette alla selezione dei concessionari siano bandite dalle amministrazioni comunali con modalita' tali da consentire all'eventuale concessionario gia' presente, in tutto o in parte, sullo specchio acqueo interessato, di programmare la propria attivita' di allevamento, concludendo, ove possibile, il naturale ciclo di sviluppo del prodotto seminato; h) garanzia per il concessionario neo-aggiudicatario di un periodo di permanenza nella titolarita' della concessione, salve le ipotesi di rinuncia o decadenza, non inferiore a nove anni; i) garanzia in ogni caso che nell'ipotesi di sostituzione di un concessionario a un altro a seguito di regolare aggiudicazione, il subentrante sia tenuto a rilevare dall'uscente, a prezzo stimato da perito imparziale, il prodotto presente nello specchio acqueo, nonche' le attrezzature a mare, condizionando il rilascio dell'area al regolare adempimento dell'obbligo. 2. Il rilascio delle concessioni di cui all'Art. 1 e' consentito solo nell'ambito della superficie classificata, con deliberazione della giunta regionale, ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 530, tenuto conto dei risultati del monitoraggio e del piano di caratterizzazione nonche' di eventuali interventi di bonifica e ripristino ambientale eseguito ai sensi del decreto ministeriale 24 febbraio 2003 «Perimetrazione del sito di interesse nazionale della laguna di Grado e Marano». 3. Sono fatte salve e assumono priorita' le domande di concessione presentate agli organi competenti al rilascio entro il 31 dicembre 2002. Art. 3. Aree in concessione 1. L'amministrazione regionale, con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della giunta regionale, su proposta dell'assessore alle risorse agricole, naturali, forestali e montagna, di intesa con l'assessore alla salute e alle politiche sociali, individua ogni tre anni, nell'ambito della superficie classificata ai sensi del precedente Art. 2, comma 2 e nel rispetto degli obiettivi e dei limiti fissati dagli articoli 1 e 2, le aree da mettere a bando per il rilascio delle concessioni di cui al presente regolamento. 2. Il piano di cui al comma 1 ricomprende le indicazioni di utilizzo di dette aree secondo le prescrizioni di cui all'allegato G del decreto del Presidente della Repubblica n. 357/1997 al fine della valutazione di incidenza. Art. 4. Conferimento ai comuni 1. Ai sensi dell'Art. 1 della legge regionale n. 31/2005 sono conferite ai comuni le funzioni amministrative relative al rilascio delle concessioni di cui al presente regolamento. 2. I comuni competenti sono quelli titolari dell'uso civico sulle superfici lagunari individuate con decreto del Presidente della Regione di cui all'Art. 3. 3. Per le superfici lagunari non soggette ad uso civico di pesca l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 e' attribuito ai comuni territorialmente competenti. Art. 5. Procedure concorsuali 1. L'assegnazione in concessione viene effettuata previo esperimento di procedure concorsuali. 2. L'amministrazione comunale approva il relativo bando di gara, nel quale siano inseriti almeno i seguenti criteri: a) qualita' del progetto sotto il profilo tecnico; b) qualita' del progetto sotto il profilo della gestione economica dello specchio acqueo; c) precedente titolarita' della concessione relativa allo stesso specchio acqueo. Art. 6. Requisiti soggettivi dei richiedenti 1. Possono richiedere la concessione di aree demaniali nella laguna di Marano-Grado per l'allevamento di molluschi bivalvi i pescatori e allevatori singoli o associati e imprese ittiche che risultino iscritte negli appositi registri della capitaneria di porto o al registro delle imprese presso le camere di commercio con codice di attivita' della pesca, piscicoltura e acquicoltura. 2. Le concessioni di cui al presente regolamento non possono essere rilasciate, a titolo individuale, a coloro i quali facciano parte di societa' di persone o cooperative gia' titolari di superfici in concessione o richiedenti le medesime. Art. 7. Disposizioni ulteriori 1. Il richiedente che risulti, all'esito di gara, aggiudicatario provvisorio di concessione, e' soggetto alle vigenti disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di valutazione di incidenza ai sensi della legge regionale 7 settembre 1990, n. 43 (ordinamento nella Regione Friuli-Venezia Giulia della valutazione di impatto ambientale), nonche' del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357. Alla conclusione favorevole dei relativi procedimenti amministrativi, l'aggiudicazione della concessione diventa definitiva ed efficace. 2. Gli aggiudicatari di concessione possono presentare congiuntamente la relazione di incidenza e lo studio di impatto ambientale relativi ai singoli progetti di allevamento di molluschi bivalvi. Art. 8. Durata della concessione 1. L'atto di concessione ha una durata variabile, da un minimo di tre ad un massimo di nove anni, in conformita' alla tipologia dell'attivita' da esercitarsi, alla localizzazione dello specchio acqueo, avuto riguardo alle finalita' di cui all'Art. 1. 2. Nell'ipotesi in cui si accerti che il richiedente ha attivato oppure ha in via di attivazione programmi di finanziamento o di cofinanziamento dell'Unione europea, nazionali o regionali, la durata della concessione - fermo il limite massimo di cui al comma 1 - e' determinata in modo idoneo alla piena realizzazione della iniziativa finanziata o cofinanziata. 3. Si applicano, in quanto qui non diversamente disposto, le norme di cui agli articoli 36 e seguenti del Codice della navigazione. Art. 9. Canone di concessione 1. Il canone di concessione e' stabilito con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale alla programmazione e controllo, alle risorse economiche e finanziarie, al patrimonio e servizi generali e alle pari opportunita', sentiti previamente i comuni territorialmente competenti, secondo quanto previsto dall'Art. 57 della legge regionale 3 luglio 2002, n. 16 (disposizioni relative al riassetto organizzativo e funzionale in materia di difesa del suolo e di demanio idrico) ed e' aggiornato ogni due anni. 2. Il concessionario e' tenuto a versare al comune un deposito cauzionale pari ad una annualita' del canone o a stipulare una polizza fidejussoria a favore dell'amministrazione comunale a titolo di cauzione, a garanzia degli obblighi assunti con la concessione. Art. 10. Obblighi del concessionario 1. Il rilascio della concessione comporta per il concessionario il rispetto dei seguenti obblighi: a) immettere nelle aree di allevamento molluschi bivalvi autoctoni o naturalizzati; b) introdurre nelle aree di allevamento seme o materiale da reimmersione preventivamente sottoposto al controllo sanitario dell'autorita' competente o proveniente da centri riconosciuti o da stabilimenti di produzione autorizzati; c) ottemperare alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 395, in materia di misure minime di lotta contro talune malattie dei molluschi bivalvi; d) non erigere recinzioni o altri impedimenti che non consentano la libera espansione della marea; e) non alterare lo stato naturale dei fondali; f) non utilizzare coperture con pannelli, teli o altro materiale, restando consentito l'uso di reti a protezione del seme solo durante il primo periodo di insediamento dei molluschi nel substrato; g) utilizzare per l'allevamento dei molluschi esclusivamente le risorse trofiche disponibili naturalmente nella laguna; h) comunicare tempestivamente all'amministrazione comunale l'eventuale rinuncia alla concessione, che non da' luogo ad alcuna indennita'; i) consentire l'accesso ai fondali in dotazione per l'espletamento dei monitoraggi ambientali e sanitari, da parte degli uffici competenti. Art. 11. Con terminazione e distanza fra le concessioni 1. Le aree date in concessione sono delimitate ai vertici e a distanza massima di 50 metri lungo il perimetro, mediante l'infissione di pali di segnalazione in legno. I pali di segnalazione sono dotati di tabella indicante: a) l'amministrazione concedente; b) la data e il numero di concessione; c) la denominazione del concessionario; d) l'indicazione dell'attivita' di allevamento; e) la scadenza della concessione. 2. Tra una concessione e l'altra e' mantenuto un corridoio di servizio largo 15 metri. Art. 12. Attivita' escluse 1. La titolarita' della concessione d'uso esclude ogni altra forma di sfruttamento dello specchio acqueo da parte di terzi incompatibile con l'attivita' di allevamento di molluschi bivalvi. 2. La pesca libera di molluschi bivalvi nella laguna di Marano-Grado e' consentita, purche' questa sia condotta fuori dagli specchi acquei in concessione, e con il solo metodo manuale. Art. 13. Revoca del provvedimento di concessione 1. L'amministrazione comunale si riserva la facolta' di rettificare la delimitazione delle aree e di revocare l'atto concessorio per ragioni di pubblico interesse, ogni qualvolta cio' si renda necessario a suo esclusivo giudizio, senza che il concessionario possa vantare diritti ad indennizzi, compensi, risarcimenti o rimborsi, con la sola eccezione dell'esonero dal pagamento futuro del canone di concessione corrispondente al mancato utilizzo della superficie e del relativo rimborso della porzione di canone anticipatamente versata. Art. 14. D e c a d e n z a 1. Il concessionario decade dalla titolarita' della concessione per il venir meno dei requisiti di cui all'Art. 6. 2. Il concessionario decade altresi' dalla titolarita' della concessione nell'ipotesi in cui, entro sessanta giorni dall'aggiudicazione, non abbia dato avvio ai procedimenti amministrativi di cui all'Art. 7 oppure nell'ipotesi in cui i relativi procedimenti abbiano avuto esito non favorevole. 3. Comportano inoltre la decadenza della concessione: a) l'accertata commissione di violazioni di carattere sanitario e ambientale; b) l'inosservanza degli obblighi e divieti previsti dal presente regolamento; c) mancato inizio dell'attivita' entro un anno dall'efficaci della concessione. Art. 15. V i g i l a n z a 1. La vigilanza per l'accertamento delle violazioni alle disposizioni di cui al presente regolamento e' svolta dalle autorita' di cui all'Art. 4, comma 3, della legge regionale n. 31/2005. Art. 16. Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. Visto, il Presidente: Illy