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قوانين إيطاليا

Decree of 4 April 2017 on the identification of units for the purpose of issuing licenses for fishing of Aphia minuta and Gymnammodytes cicerelus on the maritime territory of Sicily, Campania and Lazio regions

صدر في 2017-04-04 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

العنوان الأصلي
Decreto Ministeriale del 4 aprile 2017-Individuazione delle unità ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla pesca del rossetto e del cicerello nei compartimenti marittimi delle Regioni Sicilia, Campania e Lazio.
اللغة
Italian
النوع
لائحة
الدولة
إيطاليا
الموضوعات
Fisheries and aquaculture
الكلمات المفتاحية
fishing authorization, fishing vessel, marking/identification, research, fishing gear/fishing method, marine fisheries, marine fishes, maritime zone, fishery management and conservation, authorization/permit, aquatic animals

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  1. DGPEMAC Prot. Uscita del 28/04/2017 Numero: 0010449 Classifica: 11111111111111111 II II II I I II Ill <~~~~ ~e~ DIP ARTIMENTO DELLE POLITI CHE COMPETITIVE, DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA EDELL' ACQUACOLTURA IL DIRETTORE GENERALE VISTO ii D.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, recante la "Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59 e successive modifiche ed integrazioni"; VISTO ii D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 recante le "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"; VISTO ii DPCM n. 105 del 27 febbraio 2013 recante le disposizioni relative all' organizzazione del Ministero delle politfche agricole, alimentari e forestali, a norma dell'articolo 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; VISTO ii DPCM del 1 ° marzo 2017, con il quale e stato conferito al Dr. Riccardo Rigillo l'incarico di funzione dirigenziale generale di Direttore della Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, a decorrere dal 24 gennaio 2017, per la durata di tre anni, registrato alla Corte dei Conti ii 29 marzo 2017, Registro n. 212; VISTO l'art. 117, comma 2, lettera s), della Costituzione, ii quale attribuisce alla potesta legislativa esclusiva dello Stato la tutela dell' ambiente e dell' ecosistema; VISTO il D.P.R. 2 ottobre 1968, n. 1639, recante il "Regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, concemente la disciplina della pesca marittima"; VISTO il D.Lgs. 26 maggio 2004, n. 153, relativo all' "Attuazione della Legge 7 marzo 2003, n. 38, in materia di pesca marittima"; VISTO il D.Lgs. 26 maggio 2004, n. 154, recante la "Modemizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, della L. 7 marzo 2003, n. 38"; VISTO l'articolo 31 rubricato "Misure per lo sviluppo della ricerca applicata alla pesca" della Legge 30 ottobre 2014 n. 161 recante le "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013-bis"; VISTO il Reg. (CE) del Consiglio del 21 dicembre 2006, n. 1967/2006 recante le "Misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo" in modifica del Reg. (CEE) n. 2847/93 e che abroga il Reg. (CE) 1626/94"; VISTO in particolare )'art. 13 del Regolamento n. 1967/2006 che consente agli Stati membri di chiedere una deroga ai divieti sui valori minimi di distanza e di profondita per l'uso degli attrezzi I > ~n,~r~ ~e~ DIP ARTIMENTO DELLE POLITI CHE COMPETITIVE, DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA EDELL' ACQUACOLTURA da trainati, quali la sciabica da natante, a condizione che la stessa sia giustificata da vincoli geografici specifici, qualora le attivita di pesca non abbiano un impatto significativo sull'ambiente marino e interessino un numero limitato di imbarcazioni, e a condizione che esse non possano essere esercitate con altri attrezzi e rientrino in un piano di gestione ai sensi dell' art.19 del Regolamento stesso; VISTO ii Reg. (CE) n. 1224/2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire ii rispetto delle norme della politica comune dell& pesca; VISTO ii Reg. (UE) n. 1380/2013 dell'l 1 dicembre 2013 relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonche la decisione 2004/585/CE del Consiglio; VISTO, in particolare, l'art. 7 paragrafo 1, del Reg. (CE) n. 1224/2009, che consente di autorizzare i pescherecci comunitari allo svolgimento di attivita di pesca specifiche, unicamente se indicate in un'autorizzazione di pesca in corso di validita, quando ii tipo di pesca o le zone di pesca in cui le attivita sono autorizzate rientrano: a) in un regime di gestione dello sforzo di pesca; b) in un piano pluriennale; c) in una zona di restrizione della pesca; d) nella pesca a fini scientifici; e) in altri casi previsti dalla normativa comunitaria; VISTO ii Reg. di esecuzione (UE) n. 404/20.11 della Commissione dell'8 aprile 2011 recante modalita di applicazione del regolamento (CE) n.1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire ii rispetto delle norme della politica comune della pesca; VISTO in particolare l'art. 5 del suddetto Regolamento, inerente l'elenco delle autorizzazioni di pesca, che stabilisce che gli Stati membri rendono disponibile nella zona protetta <lei loro siti web ufficiali l'elenco <lei pescherecci che hanno ricevuto l'autorizzazione di pesca prima che le medesime acquistino validita; CONSIDERATE le reiterate richieste dell'UNCI Agroalimentare - Unione Nazionale Cooperative Italiane che ha trasmesso la proposta per la successiva presentazione ai competenti Uffici della Commissione Europea, del Piano di gestione per la deroga alla dimensione minima della maglia della rete e della distanza dalla costa artt. 9 e 13 del Reg. (CE) n. 1967/2006, per l'utilizzo della sciabica da natante e della circuizione per la pesca del rossetto (Aphia minuta) e del cicerello (Gymnammodites cicerelus) nelle acque <lei Compartimenti marittimi delle Regioni Lazio, Campania e Sicilia; 2 ,~MY!u~~~ ~e~ DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA EDELL' ACQUACOLTURA CONSIDERATE altresi le richieste della Regione Sicilia formulate con le note prot nn. 1091 e 3304 rispettivamente in data 29 gennaio e 16 marzo 2016 intese ad ottenere l'autorizzazione alla pesca sperimentale recependo le istanze dei CO.GE.PA. - Consorzi di indirizzo, coordinamento e gestione tra imprese - localmente riconosciuti; CONSIDERATO l'impegno assunto dall'Unione Europea ad applicare una strategia precauzionale nell'adozione di misure volte a proteggere e conservare le risorse acquatiche vive e gli ecosistemi marini e a garandme uno sfruttame11to sostenibile; CONSIDERATO che l'art. 14 del Reg. (CE) n.1967/2006 ha fissato, alla data del 31 maggio 2010, la scadenza della deroga all'uso degli attrezzi per la pesca speciale del rossetto (Aphia minuta) e del cicerello (Gymnammodites cicerelus), e che pertanto da tale data non e stato piu possibile pescare tali specie ittiche; CONSIDERATO, inoltre, che al punto 8 delle premesse del suddetto Reg. (CE) n. 1967/2006 si da atto della necessita di creare un contesto efficace di gestione, tramite un'adeguata ripartizione delle responsabilita tra la Comunita e gli Stati membri; CONSIDERATO, altresi, che l'art. 13 del predetto Reg. (CE) n.1967/2006, pur vietando l'attivita di pesca entro una distanza di 3 miglia nautiche dalla costa, al paragrafo 5 prevede la facolta per la Commissione Europea, su istanza di uno Stato membro, di autorizzare una deroga al predetto divieto, alle condizioni ivi espressamente indicl:lte; CONS ID ERA TA la necessita, alla luce di quanto indicato dalla Commissione Europea per fattispecie analoghe, di definire, per l'attivita di pesca in questione, precise e dettagliate informazioni scientifiche, con particolare riferimento anche ai vincoli geografici che impediscono di svolgere la richiesta attivita, oltre ii limite delle 3 miglia nautiche; CONSIDERATO che l'attivita di pesca in questione puo essere prevalentemente svolta a una distanza ridotta dalla costa e, pertanto, non interferisce con le attivita di altre imbarcazioni; CONSIQERATO che la pesca del rossetto (Aphia minuta) e del cicerello (Gymnammodites cicerelus), in quanto altamente selettiva, non puo essere praticata con attrezzi diversi dalla sciabica e dalla rete a circuizione senza chiusura i quali non comportano un impatto significativo sugli habitat protetti poiche non entrano in contatto col fondo marino; CONSIDERA TA la necessita di individuare i livelli delle catture minime di specie sottoposte a taglia minima, nonche quella di dare prova di un'elevata selettivita della flotta, fomendo inf?rmazioni quantitative sulla composizione delle catture accessorie; 3 ~~~~ ~e~ DIP ARTIMENTO DELLE POLITI CHE COMPETITIVE, DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA EDELL' ACQUACOLTURA CONSIDERA TO che l'attivita di pesca sperimentale connessa alla richiesta di deroga non dovra manifestare carenze di natura scientifica; CONS ID ERA TA la tradizione storica legata a tale tipo di attivita di pesca nelle aree interessate; RITENUTO opportune autorizzare, ai sensi del suddetto art. 7, paragrafo 1, lettera d), del Reg. '. (CE) n. 1224/2009, i pescherecci operanti nei Compartimenti marittimi delle Regioni Lazio Campania e Sicilia ricadenti nelle GSA 10, 16 e 19, al fine di rilevare i dati scientifici necessari a supportare la redazione del Piano di gestione da adottare ai sensi dell'art. 13 del Regolamento n. 1967/2006; RITENUTO opportuno individuare le navi aventi cinque anni di attivita di pesca comprovata da autorizzare in deroga, da inserire ufficialmente nel Piano di gestione; RA VVISA TA la necessita di utilizzare la flotta peschereccia, che negli ultimi anni ha svolto l'attivita di pesca in questione; DECRETA Art. 1 1. Al fine di acqmsire elementi ed informazioni di carattere scientifico e di individuare le imbarcazioni da inserire nel Piano di gestione di cui alle premesse, in conformita a quanto previsto dall'art. 7 paragrafo 1, lettera d), del Reg. (CE) n. 1224/2009, gli interessati (armatori o proprietari) le cui navi sono iscritte nei pertinenti RR.NN.MM.GG. degli Uffici facenti capo ai Compartimenti marittimi delle Regioni Lazio, Campania e della Sicilia ricadenti nelle GSA 10, 16 e 19, possono presentare apposita istanza per essere autorizzati alla pesca del rossetto (Aphia minuta) e del cicerello (Gymnammodites cicerelus) con la sciabica da natante e la rete a circuizione senza chiusura anche entro .la distanza di 3 miglia nautiche dalla costa. 2. L'istan~a dovra essere presentata, in bollo e con firma autenticata (vale per autentica anche la fotocopfa di un· documento di riconoscimento in corso di validita), tramite raccomandata con avviso di ricevimento ovvero tramite PEC (pemac3@pec.politicheagricole.gov.it), presso la sede de! Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Direzione generale della pesca marittima e dell' Acquacoltura - Via XX Settembre n. 20, 00187 Roma - entro trenta giomi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ltaliana, allegando copia del relativo documento abilitativo all'attivita di pesca (licenza/attestazione provvisoria) in corso di validita. 4 .~~~~ ~e~ DIP ARTIMENTO DELLE POLITI CHE COMPETITIVE, DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA EDELL' ACQUACOLTURA 3. Ai sensi dell'articolo 13, comma 9 del Regolamento (CE) n.1967/006, saranno prese in considerazione esclusivamente le istanze presentate dalle imprese titolari di imbarcazioni che possano dimostrare il requisito di una attivita comprovata nella pesca del rossetto (Aphia minuta) e del cicerello (Gymnammodites cicerelus), per piu di cinque anni. 4. Per le navi iscritte negli Uffici dei Compartimenti marittimi ricadenti nella Regione Sicilia, che abbiano presentato istanza, la sussistenza del requisito sara soddisfatta dalla loro individuazione all'intemo di apposito elenco che dov;a essere fomito Jalla medesima Regione entro 20 giomi dalla pubblicazione del presente decreto atto ad accertare la presenza del requisito. 5. I requisiti si intendono utilmente posseduti anche in caso di trasferimento della licenza di pesca, successivamente alla data del 31.05.2010, ad una nuova imbarcazione in sostituzione di una precedente unita che abbia effettuato la pesca del rossetto (Aphia minuta) e del cicerello · (Gymnammodites cicerelus). Di tale circostanza l'istante dovra fame menzione nella propria domanda. Art. 2 Con successivo decreto verranno individuate le imbarcazioni e definite le modalita spaziali e temporali per le unita che potranno esercitare la pesca del rossetto (Aphia minuta) e del cicerello (Gymnammodites cicerelus) con la sciabica da natante e la rete a circuizione senza chiusura, in deroga alla dimensione minima della maglia deJla rete e della distanza minima dalla costa nonche l'organismo scientifico responsabile del monitoraggio. Il presente decreto e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e divulgato attraverso il sito internet del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, nonche affisso presso l'albo delle Capitanerie di Porto della Regione Siciliana, della Regione Lazio e della Regione Campania. Roma, li E ·r APR. 2017 F.R:Vic.Dirigente: W.Graziani w.graz.iani@politichegaricole.it 5