Decree No. 60 on allowed activities in different zones of the marine protected area Capo Carbonara
صدر في 2012-02-07 · النص بتاريخ 2026-10-01
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- العنوان الأصلي
- Decreto n. 60 : Regolamento recante la disciplina delle attivita' consentite nelle diverse zone dell'area marina protetta «Capo Carbonara».
- اللغة
- Italian
- النوع
- لائحة
- الدولة
- إيطاليا
- الموضوعات
- Sea, Wild species and ecosystems
- الكلمات المفتاحية
- marine protected areas, protected area, ecosystem conservation, zoning
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DECRETO 7 febbraio 2012, n. 60 Regolamento recante la disciplina delle attivita' consentite nelle diverse zone dell'area marina protetta «Capo Carbonara». (GU n. 113 del 16-5-2012 ) testo in vigore dal: 31-5-2012 IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante disposizioni per la difesa del mare; Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente; Vista la legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modifiche ed integrazioni; Visto l'articolo 1, comma 10 della legge 24 dicembre 1993 n. 537, con il quale le funzioni del soppresso Ministero della marina mercantile in materia di tutela e difesa dell'ambiente marino sono trasferite al Ministero dell'ambiente; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 di riforma dell'organizzazione del Governo; Vista la legge 23 marzo 2001, n. 93 e, in particolare, l'articolo 8, comma 8, con il quale e' venuto meno il concerto con il Ministro della marina mercantile previsto dall'articolo 18, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 2009, n. 140, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e, in particolare, l'articolo 5 che, tra l'altro, attribuisce alla Direzione generale per la protezione della natura e del mare le funzioni in materia di istituzione, conservazione e valorizzazione delle aree naturali protette; Vista l'intesa generale in materia di aree marine protette tra il Ministero dell'ambiente e la Regione autonoma della Sardegna, sottoscritta in data 22 aprile 1997; Vista l'intesa stipulata il 14 luglio 2005 fra il Governo, le regioni, le province autonome e le autonomie locali ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in materia di concessioni di beni del demanio marittimo e di zone di mare ricadenti nelle aree marine protette, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 28 luglio 2005; Visto il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il nuovo codice della nautica da diporto; Visto il regolamento CE n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione della pesca nel mar Mediterraneo; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, contenente il regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e in particolare l'articolo 4, commi 1 e 2, con il quale, per l'istruttoria preliminare relativa all'istituzione e all'aggiornamento delle aree protette marine, per il supporto alla gestione, al funzionamento, nonche' alla progettazione degli interventi da realizzare anche con finanziamenti comunitari nelle aree protette marine, e' stata istituita la Segreteria tecnica per la tutela del mare e la navigazione sostenibile; Visto l'articolo 2, comma 339, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con il quale e' stata modificata la composizione della Commissione di riserva di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, e all'articolo 2, comma 16, della legge 9 dicembre 1998, n. 426; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 2009, n. 140, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, pubblicato in data 1° ottobre 2009 nella Gazzetta Ufficiale n. 228; Visto il decreto ministeriale 15 settembre 1998 con il quale e' stata istituita l'area marina protetta «Capo Carbonara»; Visto il decreto ministeriale 3 agosto 1999 con il quale e' stato modificato il citato decreto 15 settembre 1998; Vista la convenzione sottoscritta il 21 dicembre 1998 tra il Comune di Villasimius e il Ministero dell'ambiente per l'affidamento della gestione dell'area marina protetta «Capo Carbonara» al medesimo Comune di Villasimius; Vista la richiesta di modifica dell'area marina protetta «Capo Carbonara», avanzata in data 16 gennaio 2007 dal Comune di Villasimius, in qualita' di ente gestore e le successive proposte avanzate nel corso dell'istruttoria tecnica; Vista l'istruttoria preliminare per l'aggiornamento dell'area marina protetta «Capo Carbonara», svolta dalla Segreteria tecnica per le aree protette marine e successivamente dalla Segreteria tecnica per la tutela del mare e la navigazione sostenibile, con la quale si e' ravvisata la necessita' di aggiornare l'area marina protetta, nell'ottica di una gestione dinamica della stessa; Considerato che il Collegio della Sezione Centrale di Controllo di legittimita' su atti della Corte dei conti, nell'adunanza del 18 maggio 2006, ha ritenuto che, in sede di istituzione delle aree marine protette, le deroghe ai divieti di cui all'articolo 19, comma 3, della legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394, debbano essere inserite nell'apposito regolamento previsto dal comma 5 del medesimo articolo di legge. Ritenuto opportuno, pertanto, in adeguamento a tale osservazione, procedere all'aggiornamento dell'area marina protetta mediante la predisposizione di uno schema di decreto istitutivo e di uno schema di regolamento di disciplina dell'area marina protetta «Capo Carbonara», da adottarsi contestualmente, al fine di garantire il rispetto degli accordi intercorsi in sede istruttoria con le amministrazioni territoriali interessate; Visti i pareri sugli schemi di decreto istitutivo e di regolamento di disciplina dell'area marina protetta «Capo Carbonara», espressi dal Comune di Villasimius con deliberazione di Consiglio n. 24 del 30 maggio 2008, dalla Provincia di Cagliari con nota dirigenziale del Settore ambiente prot. n. 88921 del 25 giugno 2008, e dalla Regione Autonoma della Sardegna con nota della Presidenza prot. n. 15574 del 25 luglio 2008 e con nota dell'Assessorato all'ambiente prot. n. 20368 del 6 agosto 2008; Visto l'articolo 77, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il quale dispone che l'individuazione, l'istituzione e la disciplina generale dei parchi e delle riserve nazionali, comprese quelle marine, e l'adozione delle relative misure di salvaguardia, siano operati sentita la Conferenza Unificata; Visti il parere favorevole sugli schemi di decreto istitutivo e di regolamento di disciplina dell'area marina protetta «Capo Carbonara», espresso dalla Conferenza Unificata nella seduta del 29 ottobre 2009, rispettivamente Rep. atti n. 41/CU e n. 42/CU, ai sensi del citato articolo 77 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di aggiornamento dell'area marina protetta «Capo Carbonara»; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e in particolare l'articolo 17, commi 3 e 4, che prevedono che i regolamenti adottati con provvedimento ministeriale prima della loro emanazione siano comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri e siano sottoposti al parere del Consiglio di Stato; Visto il parere n. 1439/2010 emesso dal Consiglio di Stato Sezione Consultiva per gli atti normativi - nell'adunanza del 12 aprile 2010, ai sensi dell'articolo 17, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la nota con la quale viene data alla Presidenza del Consiglio dei Ministri la comunicazione prevista dall'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Considerato necessario procedere all'approvazione del regolamento di disciplina e organizzazione dell'area marina protetta «Capo Carbonara»; Decreta: Art. 1 1. E' approvato l'allegato regolamento di disciplina delle attivita' consentite nelle diverse zone dell'area marina protetta «Capo Carbonara». Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 7 febbraio 2012 Il Ministro: Clini Allegato Regolamento recante la disciplina delle attivita' consentite nelle diverse zone dell'Area marina protetta «Capo Carbonara» (ex articolo 19, comma 5, legge 6 dicembre 1991, n. 394) Articolo 1 Oggetto 1. Il presente regolamento definisce la suddivisione in zone di tutela all'interno dell'area marina protetta «Capo Carbonara», come delimitata ai sensi dell'articolo 4 del decreto istitutivo del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e individua le attivita' consentite all'interno di ciascuna zona, anche in deroga ai divieti di cui all'articolo 19, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394. Articolo 2 Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento si intende per: a) «accesso», l'ingresso, da terra e da mare, all'interno dell'area marina protetta delle unita' navali al solo scopo di raggiungere porti, approdi, aree predisposte all'ormeggio o aree individuate dove e' consentito l'ancoraggio; b) «ancoraggio», l'insieme delle operazioni per assicurare la tenuta al fondale delle unita' navali effettuato esclusivamente dando fondo all'ancora; c) «avvistamento cetacei», l'attivita' di osservazione dei cetacei in ambienti liberi, svolta individualmente o in gruppi, da privati, associazioni o imprese; d) «balneazione», l'attivita' esercitata a fine ricreativo che consiste nel fare il bagno e nel nuotare, che puo' essere praticata anche con l'impiego di maschera e boccaglio, pinne, calzari e guanti e che puo' comportare il calpestio dei fondali e dei tratti di costa fino alla massima escursione di marea; e) «campi ormeggio», detti anche campi boe, aree adibite alla sosta delle unita' da diporto, attrezzate con gavitelli ancorati al fondale, disposti in file ordinate e segnalati per la sicurezza della navigazione; f) «centri di immersione», le imprese o associazioni che operano nel settore turistico-ricreativo subacqueo e che offrono servizi di immersioni, visite guidate e addestramento; g) «imbarcazione», qualsiasi unita' da diporto, con scafo di lunghezza da 10 a 24 metri, come definito ai sensi del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171; h) «immersione subacquea», l'insieme delle attivita' effettuate con l'utilizzo di apparecchi ausiliari per la respirazione (autorespiratori), finalizzate all'osservazione dell'ambiente marino e all'addestramento subacqueo; i) «misure di premialita' ambientale», disposizioni differenziate ed incentivi, anche economici, finalizzati alla promozione delle attivita' che implicano un minore impatto ambientale, quali preferenzialita' nelle autorizzazioni, agevolazioni negli accessi, equiparazione ai residenti, tariffe scontate per i servizi e i canoni dell'area marina protetta; j) «monitoraggio», la sorveglianza regolare dell'andamento dei parametri indicatori dello stato e dei processi, finalizzata alla valutazione delle deviazioni da uno standard determinato; l) «natante», qualsiasi unita' da diporto, con scafo di lunghezza pari o inferiore a 10 metri, come definito ai sensi del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171; m) «nave da diporto», qualsiasi unita' da diporto, con scafo di lunghezza superiore a 24 metri, come definito ai sensi del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171; n) «navigazione», il movimento via mare di qualsiasi costruzione destinata al trasporto per acqua; o) «ormeggio», l'insieme delle operazioni per assicurare le unita' navali a un'opera portuale fissa, quale banchina, molo o pontile, ovvero a un'opera mobile, in punti localizzati e predisposti, quale pontile o gavitello; p) «pesca sportiva», l'attivita' di pesca esercitata a scopo ricreativo; q) «pescaturismo», l'attivita' integrativa alla piccola pesca artigianale, come disciplinata dal decreto ministeriale 13 aprile 1999, n. 293, che definisce le modalita' per gli operatori del settore di ospitare a bordo delle proprie imbarcazioni un certo numero di persone, diverse dall'equipaggio, per lo svolgimento di attivita' turistico-ricreative; r) «piccola pesca artigianale», la pesca artigianale esercitata a scopo professionale per mezzo di imbarcazioni aventi lunghezza inferiore a 12 metri tra le perpendicolari e comunque di stazza non superiore alle 10 TSL e 15 GT, esercitata con attrezzi da posta, ferrettara, palangari, lenze e arpioni, come previsto dal decreto ministeriale 14 settembre 1999 e compatibilmente a quanto disposto dal regolamento CE n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione della pesca nel mar Mediterraneo; s) «trasporto passeggeri», l'attivita' professionale svolta da imprese e associazioni abilitate, con l'utilizzo di unita' navali adibite al trasporto passeggeri, lungo itinerari e percorsi prefissati ed in orari stabiliti; t) «unita' navale», qualsiasi costruzione destinata al trasporto per acqua, come definito all'articolo 136 del codice della navigazione; u) «visite guidate», le attivita' professionali svolte, a fronte del pagamento di un corrispettivo, da guide turistiche iscritte a imprese e associazioni, a terra e a mare, con l'utilizzo di unita' navali adibite allo scopo, finalizzate all'osservazione dell'ambiente marino emerso e costiero; v) «zonazione», la suddivisione dell'area marina protetta in zone sottoposte a diverso regime di tutela ambientale. Titolo II Disciplina delle attivita' consentite Articolo 3 Finalita', delimitazione dell'area marina protetta e attivita' non consentite 1. Sono fatte salve le finalita', la delimitazione dell'area marina protetta «Capo Carbonara» e le attivita' non consentite, come previste dagli articoli 3, 4 e 5 del decreto istitutivo. Articolo 4 Zonazione dell'area marina protetta 1. L'area marina protetta e' suddivisa in zone sottoposte a diverso regime di tutela ambientale, tenuto conto delle caratteristiche ambientali e della situazione socio-economica ivi presenti, riportate, a titolo indicativo, nella rielaborazione grafica allegata al presente regolamento, del quale costituisce parte integrante. 2. La zona A, di tutela integrale, comprende i seguenti i tratti di mare, riportati nella rielaborazione grafica allegata al presente regolamento: Articolo 5 Attivita' consentite 1. Nel rispetto delle caratteristiche dell'ambiente dell'area marina protetta «Capo Carbonara» e delle sue finalita' istitutive, in deroga a quanto disposto all'articolo 5 del decreto istitutivo, sono consentite: 2. Ai fini del presente decreto e della previsione di misure di premialita' ambientale nel regolamento di cui al successivo articolo 6, sono individuate le unita' da diporto in linea con uno dei seguenti requisiti di eco-compatibilita': a) unita' dotate di casse per la raccolta dei liquami di scolo; b) natanti e imbarcazioni equipaggiati con motore in linea con la direttiva 2003/44/CE; c) navi da diporto in linea con gli Annessi IV e VI della MARPOL 73/78. 3. Per le attivita' di osservazione cetacei e, in generale, in presenza di mammiferi marini, e' individuata una fascia di osservazione, entro la distanza di 100 metri dai cetacei avvistati, ed una fascia di avvicinamento entro 300 metri dai cetacei avvistati. In tali fasce vige per le attivita' di avvistamento cetacei e per l'osservazione dei cetacei il seguente codice di condotta: a) non e' consentito avvicinarsi a meno di 50 metri dagli animali; b) nella fascia di osservazione non e' consentita la balneazione e puo' essere presente una sola unita' navale o un solo velivolo, esclusivamente ad una quota superiore ai 150 metri sul livello del mare; c) non e' consentito il sorvolo con elicotteri, salvo che per attivita' di soccorso, sorveglianza e servizio; d) non e' consentito rimanere piu' di 30 minuti nella fascia di osservazione; e) nelle fasce di osservazione e avvicinamento la navigazione e' consentita alla velocita' massima di 5 nodi; f) non e' consentito stazionare con l'unita' navale all'interno di un gruppo di cetacei, separando anche involontariamente individui o gruppi di individui dal gruppo principale, g) non e' consentito fornire cibo agli animali e gettare in acqua altro materiale; h) non e' consentito l'avvicinamento frontale agli animali; i) non e' consentito interferire con il normale comportamento degli animali, in particolare in presenza di femmine con cuccioli; l) non sono consentiti improvvisi cambiamenti di rotta e di velocita' delle unita' navali; m) nel caso di volontario avvicinamento dei cetacei all'unita' navale, e' fatto obbligo di mantenere una velocita' costante, inferiore a 5 nodi, senza effettuare cambi di direzione; n) nella fascia di avvicinamento non possono essere presenti contemporaneamente piu' di tre unita' navali, in attesa di accedere alla fascia di osservazione, seguendo l'ordine cronologico di arrivo nella zona di avvicinamento; o) nel caso che gli animali mostrino segni di intolleranza, e' fatto obbligo di allontanarsi con rotta costante dalle fasce di osservazione e avvicinamento. Articolo 6 Regolamento di esecuzione e organizzazione dell'area marina protetta 1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento di disciplina delle attivita' consentite, su proposta dell'ente gestore, previo parere della Commissione di riserva, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adotta il regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'area marina protetta, ai sensi dell'articolo 28 della legge 31 dicembre 982, n. 979; 2. Il regolamento di esecuzione ed organizzazione di cui al presente articolo ha ad oggetto la disciplina di organizzazione dell'area marina protetta, nonche' la normativa di dettaglio e le eventuali condizioni di esercizio delle attivita' consentite nell'area marina protetta. 3. Fino all'entrata in vigore del regolamento di esecuzione e organizzazione di cui al presente articolo, non sono consentite le attivita' di cui all'articolo 5 per le quali e' previsto il rilascio di autorizzazione da parte dell'ente gestore. 4. Al sopravvenire di norme di legge che impediscano la coerente applicazione del regolamento di esecuzione e organizzazione ed ogni qual volta le condizioni di tutela degli ecosistemi lo impongano, l'ente gestore provvedera' a proporre un nuovo regolamento che sara' adottato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare al termine della procedura di cui al precedente comma 1. 5. Al fine di ridurre e contenere l'impatto ambientale delle attivita' consentite, la proposta di regolamento di esecuzione e organizzazione elaborata dall'ente gestore dovra' prevedere misure di premialita' ambientale, conformemente alle direttive del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Titolo III Disposizioni finali Articolo 7 Sorveglianza 1. La sorveglianza nell'area marina protetta, coerentemente con l'articolo 13 del decreto istitutivo, e' effettuata dalla Capitaneria di Porto competente, dal Corpo Forestale di vigilanza ambientale della Regione autonoma della Sardegna, nonche' dalle polizie degli enti locali delegati nella gestione dell'area, in coordinamento con il personale dell'ente gestore che svolge attivita' di servizio, controllo e informazione a terra e a mare. Articolo 8 Sanzioni 1. Per la violazione delle disposizioni contenute nel presente decreto e nel regolamento di esecuzione e organizzazione di cui all'articolo 6, salvo che il fatto sia disciplinato diversamente o costituisca reato, si applica l'articolo 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni e integrazioni. 2. Nel caso in cui l'accertata violazione delle disposizioni di cui al comma 1 comporti una modificazione dello stato dell'ambiente e dei luoghi, l'ente gestore dispone l'immediata sospensione dell'attivita' lesiva ed ordina, in ogni caso, la riduzione in pristino o la ricostituzione di specie vegetali o animali a spese del trasgressore, con la responsabilita' solidale del committente, del titolare dell'impresa e del direttore dei lavori in caso di costruzione e trasformazione di opere. In caso di inottemperanza al suddetto ordine, l'ente gestore provvede all'esecuzione in danno degli obbligati, secondo la procedura prevista dall'articolo 29 della legge 6 dicembre 1991, n. 394. 3. In caso di accertamento della violazione delle disposizioni previste dal presente decreto e dal regolamento di esecuzione e organizzazione di cui all'articolo 6, compreso l'eventuale utilizzo improprio della documentazione autorizzativa, sono sospese o revocate le autorizzazioni rilasciate dall'ente gestore secondo i criteri e le procedure previste nello stesso regolamento di esecuzione e organizzazione, indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalle norme vigenti. 4. Il verbale attestante la violazione delle disposizioni di cui al comma 1, redatto dalle autorita' preposte alla sorveglianza dell'area marina protetta, e' immediatamente trasmesso all'ente gestore che irroga la relativa sanzione. 5. Gli introiti derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo saranno imputati al bilancio dell'ente gestore e destinati al finanziamento delle attivita' di gestione, coerentemente con le finalita' istituzionali dell'Area marina protetta. Articolo 9 Pubblicita' 1. Il responsabile di ogni esercizio a carattere commerciale munito di concessione demaniale marittima dovra' assicurare e mantenere l'esposizione del presente decreto e del regolamento di esecuzione e organizzazione di cui al precedente articolo 6 in un luogo ben visibile agli utenti.