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قوانين إيطاليا

Decree No. 339 concerning the controls by the State Agency for the Interventions in the Agricultural Market (AIMA) on the observance of the quality standards set out for fruits and vegetables and citrus fruits

صدر في 1992-06-02 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
Italian
النوع
لائحة
المنظمة
European Union
الدولة
إيطاليا
الموضوعات
Food and nutrition
الكلمات المفتاحية
food safety and quality, fruits/edible nuts, standards, institution, registration, vegetables/legumes, governance

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  1. D.M. 2 giugno 1992, n. 339 (1). Regolamento recante disposizioni in materia di controlli dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo, sull'applicazione delle norme di qualità dei prodotti ortofrutticoli ed agrumari (2). (1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 17 luglio 1992, n. 167. (2) Si ritiene opportuno riportare anche la premessa del presente decreto. IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE Visto il regolamento CEE n. 2638/69 della Commissione del 24 dicembre 1969 relativo a disposizioni complementari per il controllo di qualità degli ortofrutticoli commercializzati all'interno della Comunità; Visto il regolamento CEE n. 1035/72 del Consiglio del 18 maggio 1972 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli; Visto il regolamento CEE n. 1450/85 della Commissione del 31 maggio 1985, concernente l'elenco degli organismi incaricati da ciascuno Stato membro dell'esecuzione del controllo di qualità nel settore degli ortofrutticoli; Ritenuta la necessità di dettare norme regolamentari per stabilire le modalità di esercizio dei controlli previsti dai regolamenti comunitari sopra citati; Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale dell'11 maggio 1992; Vista la comunicazione effettuata al Presidente del Consiglio dei Ministri con nota n. 23466 del 1° giugno 1992. Adotta il presente regolamento: 1. Organismi responsabili dei controlli. 1. Gli organismi responsabili dell'esecuzione dei controlli di qualità dei prodotti ortofrutticoli, in base alle disposizioni dettate al primo comma dell'art. 5 del regolamento CEE n. 2251/92, sono l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - AIMA, con compiti prevalentemente amministrativi-gestionali, e l'Istituto per il commercio con l'Estero - ICE, con il compito dell'attività di controllo, per i prodotti commercializzati nel mercato interno; l'Istituto per il commercio con l'Estero - ICE per i prodotti destinati e di provenienza dai Paesi extracomunitari (3). (3) Articolo così sostituito dall'art. 1, D.M. 9 febbraio 1993, n. 72 (Gazz. Uff. 22 marzo 1993, n. 67). 2. Soggetti ai quali è consentito l'esercizio dell'attività di commercializzazione. 1. Possono svolgere attività di commercializzazione tutti i soggetti che rispondono alle caratteristiche di operatore o importatore definiti rispettivamente nei punti h) e i) dell'art. 2 del già citato regolamento CEE n. 2251/92, purché abilitati a tale attività dalle leggi vigenti. 2. I soggetti di cui al precedente comma 1 possono anche essere autorizzati a gestire impianti di condizionamento (classificazione, imballaggio con le indicazioni esterne e presentazione) se risultano proprietari degli impianti necessari alla preparazione, per la commercializzazione, degli ortofrutticoli freschi, ovvero averne la disponibilità, in particolare sulla base di un contratto di locazione anche finanziaria, od a seguito di conferimento in proprietà o in godimento da parte di soci o di associati (4) (4/a). 3. L'operatore produttore agricolo può condizionare il proprio prodotto in azienda, se è iscritto nel registro degli operatori (4/b). (4) Articolo così sostituito dall'art. 2, D.M. 9 febbraio 1993, n. 72 (Gazz. Uff. 22 marzo 1993, n. 67). (4/a) Comma così modificato dall'art. 1, D.M. 11 luglio 1995, n. 393 (Gazz. Uff. 21 settembre 1995, n. 221), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. (4/b) Comma aggiunto dall'art. 1, D.M. 11 luglio 1995, n. 393 (Gazz. Uff. 21 settembre 1995, n. 221), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. 3. Requisiti per la gestione di impianti di condizionamento (4/c). 1. I soggetti che intendono essere autorizzati alla gestione di impianti di condizionamento devono dimostrare nei modi indicati negli articoli seguenti la propria idoneità morale, tecnica e finanziaria (4/d). (4/c) Rubrica così modificata dall'art. 2, D.M. 11 luglio 1995, n. 393 (Gazz. Uff. 21 settembre 1995, n. 221), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. (4/d) Comma così modificato dall'art. 2, D.M. 11 luglio 1995, n. 393 (Gazz. Uff. 21 settembre 1995, n. 221), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. 4. Requisito dell'idoneità morale. 1. Il requisito dell'idoneità morale si considera insussistente quando ricorra uno dei seguenti casi: a) condanna definitiva per delitti non colposi per i quali la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni, ovvero per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 640 e 640-bis del codice penale, ovvero condanna che importi l'interdizione dai pubblici uffici di durata superiore a tre anni; b) assoggettamento ad una delle misure di prevenzione personale ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (5), come modificati dagli articoli 4 e 5 della legge 3 agosto 1988, n. 327 (5), con gli effetti di cui all'art. 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (5), come modificato dall'art. 20 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 (6), convertito dalla legge 12 luglio 1991, n. 203; c) intervenuta dichiarazione di fallimento. 2. Il requisito dell'idoneità morale deve essere riferito al titolare dell'impresa individuale o, quando si tratti di società, a quest'ultima, a tutti i soci per le società semplici o in nome collettivo, ai soci accomandatari per le società in accomandita semplice e per azioni, agli amministratori per ogni altro tipo di società. Nel caso di organismi associativi dei produttori iscritti nell'elenco nazionale di cui all'art. 5 della legge 27 luglio 1967, n. 622 (7), il requisito in parola è riferito ai legali rappresentanti degli organismi medesimi ed agli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione. Quando all'esercizio dell'impresa, o di un ramo di essa, ovvero alla direzione dell'impianto, sia preposto un institore o un direttore tecnico, il requisito dell'idoneità morale è riferito anche a questi ultimi. 3. Il requisito dell'idoneità morale è comprovato: a) dal certificato del casellario giudiziale, di data non anteriore a tre mesi; b) dalla certificazione prevista dall'art. 10-sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575 (7/a), introdotto dall'art. 7 della legge 19 marzo 1990, n. 55, come da ultimo sostituito dall'art. 20 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152 (8), convertito dalla legge 12 luglio 1991, n. 203; c) dal certificato del casellario giudiziale presso la cancelleria commerciale del competente tribunale per quanto riguarda il fallimento della società o dei singoli soci. 4. Il requisito dell'idoneità morale si intende soddisfatto quando per le condanne penali o per la dichiarazione di fallimento sia intervenuta la riabilitazione a norma delle vigenti disposizioni di legge. (5) Riportata alla voce Sicurezza pubblica. (5) Riportata alla voce Sicurezza pubblica. (5) Riportata alla voce Sicurezza pubblica. (6) Riportato alla voce Sicurezza pubblica. (7) Riportata alla voce Sviluppo dell'agricoltura. (7/a) Riportata alla voce Sicurezza pubblica. (8) Riportato alla voce Sicurezza pubblica. 5. Requisito dell'idoneità tecnica. 1. Ai fini del requisito dell'idoneità tecnica, gli impianti di condizionamento devono rispondere alle seguenti caratteristiche: a) per gli agrumi e la frutta fresca: 1) magazzini di condizionamento con superficie minima di base coperta di mq 1.200, di cui mq 400 riservati alla lavorazione, selezione e confezionamento, con dotazione di attrezzature meccaniche idonee per consentire il condizionamento di almeno 170 quintali di frutta al giorno; 2) capacità frigorifera di almeno 800 quintali; b) per gli ortaggi: 1) magazzini con superficie minima di base coperta di mq 1.200, con dotazione di attrezzature meccaniche idonee, a seconda dei singoli prodotti, per assicurare la lavorazione ed il condizionamento di almeno 170 quintali di ortaggi al giorno. 2. Il requisito dell'idoneità tecnica è comprovato mediante apposita relazione giurata di uno o più esperti, iscritti negli albi professionali degli ingegneri, degli architetti, dei dottori agronomi e forestali, dei periti agrari o dei geometri, dalla quale risulti l'analitica descrizione delle strutture e delle attrezzature di cui al comma 1, lettere a) e b) (8/a). (8/a) L'art. 3, D.M. 11 luglio 1995, n. 393 (Gazz. Uff. 21 settembre 1995, n. 221) ha così disposto: «Art. 3. Gli agrotecnici, iscritti nel rispettivo albo professionale sono abilitati a redigere la relazione giurata prevista all'art. 5, comma 2, del decreto ministeriale n. 339 del 1992». 6. Requisito dell'idoneità finanziaria. 1. La idoneità finanziaria consiste nella disponibilità di risorse finanziarie sufficienti ad assicurare il corretto avviamento e la buona gestione delle attività di condizionamento. 2. Ai fini dell'accertamento del requisito dell'idoneità finanziaria dei soggetti di cui all'art. 2, comma 2, l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - AIMA prende in considerazione i bilanci o i conti annuali; i documenti relativi ai fondi disponibili, comprese le liquidità bancarie e le possibilità di scoperti e prestiti; quelli concernenti gli attivi, comprese le proprietà disponibili come garanzia; la documentazione relativa ai costi, compreso il prezzo di acquisto dei beni e delle attrezzature necessarie al funzionamento dell'impianto; ogni altro utile elemento documentale riguardante la situazione economica e patrimoniale dei soggetti stessi (8/b). (8/b) Comma così modificato dall'art. 4, D.M. 11 luglio 1995, n. 393 (Gazz. Uff. 21 settembre 1995, n. 221), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. 7. Attività di condizionamento da parte di impianti collegati. 1. I soggetti di cui all'art. 2, comma 2, che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, siano proprietari o abbiano la disponibilità, nell'ambito territoriale di una stessa regione, ovvero di regioni contigue quando il territorio di una di queste risulti di ridotte dimensioni, di impianti di condizionamento sprovvisti delle caratteristiche tecniche prescritte dall'art. 5, comma 1, possono presentare all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - AIMA, entro e non oltre il 31 dicembre 1995, domanda di autorizzazione all'esercizio delle attività di condizionamento in forma collegata, qualora gli impianti cumulativamente considerati raggiungano le caratteristiche tecniche prescritte dal citato art. 5, comma 1. I soggetti non operanti al 31 dicembre 1995 possono presentare domanda di autorizzazione all'esercizio dell'attività di condizionamento in forma collegata entro sei mesi dalla data di inizio dell'attività (8/c). 2. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione, sottoscritta da ciascuno dei soggetti interessati e redatta secondo le modalità previste dal successivo art. 8 del presente regolamento, è corredata oltre che dalla documentazione di cui agli articoli 4, 5 e 6, riferita a tutti i soggetti, e da quella prevista dallo stesso art. 8, anche dall'impegno, in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata, ad esercitare le attività di condizionamento in forma collegata secondo le norme contenute in apposito disciplinare. Ferme l'autonomia e la responsabilità gestionale dei singoli soggetti, il disciplinare può prevedere, in particolare, l'esercizio delle attività di condizionamento in modo frazionato nei diversi impianti, le modalità di tale esercizio, le forme di collaborazione in ordine alle tecniche di lavorazione, ai servizi di trasporto, alle ricerche di mercato, alla consulenza aziendale, alla pubblicità ed alle relazioni con le pubbliche amministrazioni. 3. L'autorizzazione, rilasciata a nome di tutti i richiedenti, prescrive esplicitamente l'obbligo di esercitare le attività di condizionamento in forma collegata. 4. I soggetti autorizzati all'esercizio delle attività in forma collegata nominano un rappresentante comune, dandone comunicazione all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - AIMA, entro trenta giorni dal rilascio dell'autorizzazione. 5. Gli impianti in forma collegata sono operativi solo fino al 31 dicembre 1996 (8/d). (8/c) Comma così modificato dall'art. 5, D.M. 11 luglio 1995, n. 393 (Gazz. Uff. 21 settembre 1995, n. 221), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. (8/d) Comma aggiunto dall'art. 5, D.M. 11 luglio 1995, n. 393 (Gazz. Uff. 21 settembre 1995, n. 221), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. 8. Rilascio dell'autorizzazione. 1. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione, redatta in carta da bollo con firma autenticata, è indirizzata all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - AIMA e può essere inviata anche a mezzo del servizio postale con plico raccomandato. 2. La domanda deve contenere le seguenti indicazioni: a) se trattasi di impresa individuale: 1) nome, cognome, luogo e data di nascita del titolare dell'impresa, dell'institore e del direttore tecnico; 2) residenza e domicilio; 3) numero di codice fiscale e partita IVA; 4) numero di recapito telefonico e numero del telex e del telefax; b) se trattasi di società e di organismo associativo: 1) denominazione o ragione sociale; 2) sede e domicilio legale; 3) nome, cognome, luogo e data di nascita del legale rappresentante, dei componenti l'organo di amministrazione e del direttore tecnico; 4) numero di codice fiscale e partita IVA; 5) numero di recapito telefonico e numero del telex e del telefax. 3. Alla domanda deve essere allegata, oltre alla documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui agli articoli 4, 5 e 6, la seguente ulteriore documentazione: a) per le imprese individuali: 1) certificato di nascita e di residenza del titolare dell'impresa, dell'institore e del direttore tecnico, di data non anteriore a tre mesi; 2) certificato di iscrizione alla competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, con l'indicazione dell'attività specifica dell'impresa (rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella della presentazione della domanda); b) per le società: 1) copia autenticata dell'atto costitutivo e dello statuto; 2) certificato di iscrizione alla competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, con l'indicazione dell'attività specifica della società (rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella della presentazione della domanda); 3) certificato della cancelleria del competente tribunale, contenente l'indicazione dei legali rappresentanti e degli amministratori la società, dal quale risulti che la stessa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di concordato preventivo o di cessazione di attività, rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella della presentazione della domanda; limitatamente alle società cooperative agricole, inoltre, il certificato di iscrizione all'albo tenuto presso la prefettura territorialmente competente; 4) certificato di nascita, residenza e del casellario giudiziale del legale rappresentante, dei componenti l'organo di amministrazione e del direttore tecnico, di data non anteriore a tre mesi; c) per gli organismi associativi dei produttori iscritti all'elenco nazionale di cui all'art. 5 della legge 27 luglio 1967, n. 622 (9): 1) copia del decreto di riconoscimento del Ministro dell'agricoltura e delle foreste; 2) certificato di nascita e di residenza del legale rappresentante e dei componenti l'organo di amministrazione, di data non anteriore a tre mesi; d) per tutti i soggetti di cui alle lettere a), b) e c), copia autenticata dell'atto di proprietà o da cui risulti la disponibilità dell'impianto, ai sensi dell'art. 2, comma 2. 4. È istituita presso l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - AIMA una commissione di valutazione con il compito di esaminare le domande relative al rilascio delle autorizzazioni nel termine di novanta giorni dal ricevimento della domanda. Ove la domanda fosse ritenuta irregolare od incompleta ne è data comunicazione all'interessato entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda stessa, indicando la causa dell'irregolarità o della incompletezza. In questi casi il termine iniziale decorre dal ricevimento della domanda regolarizzata o incompleta (9/a). 5. La predetta commissione è composta da: a) un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste con funzioni di presidente; b) un rappresentante dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - AIMA; c) un rappresentante dell'Istituto per il commercio con l'estero - ICE; d) un rappresentante del Ministero dell'industria e del commercio; e) un rappresentante delle associazioni più rappresentative delle categorie della produzione; f) un rappresentante delle associazioni più rappresentative delle categorie del commercio. 6. In caso di assenza o di impedimento, il presidente e gli altri componenti sono sostituiti da membri supplenti, contestualmente designati dai rispettivi Ministeri, enti e associazioni di categoria. 7. I membri della commissione durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati (10). (9) Riportata alla voce Sviluppo dell'agricoltura. (9/a) Comma così modificato dall'art. 6, D.M. 11 luglio 1995, n. 393 (Gazz. Uff. 21 settembre 1995, n. 221), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. (10) Gli attuali commi dal quarto al settimo così sostituiscono l'originario quarto comma per effetto dell'art. 3, D.M. 9 febbraio 1993, n. 72 (Gazz. Uff. 22 marzo 1993, n. 67), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. 9. Revoca dell'autorizzazione. 1. L'autorizzazione è revocata: a) nel caso del venir meno del requisito della idoneità morale di cui all'art. 4, comma 1. La revoca non è disposta quando le persone indicate nel comma 2 dello stesso art. 4, siano sostituite entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione prevista dal comma 3 del presente articolo. Nel caso di svolgimento dell'attività di condizionamento in forma collegata la revoca dovrà essere disposta quando intervenga il fallimento di uno dei soggetti autorizzati e nel predetto termine non sia possibile operare le necessarie sostituzioni; b) nel caso di perdita di una delle caratteristiche tecniche di cui all'art. 5, comma 1, lettere a) e b), nonché di perdita del requisito dell'idoneità finanziaria di cui all'art. 6; c) nel caso di accertate violazioni dei doveri previsti nell'esercizio delle attività di condizionamento e di etichettatura (allegato 1 - modello di etichetta) (10/a). 2. Qualora la revoca dell'autorizzazione nei confronti di uno dei soggetti autorizzati allo svolgimento delle attività di condizionamento in forma collegata determini il venir meno delle caratteristiche tecniche, di cui all'art. 5, comma 1, degli impianti cumulativamente considerati, l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - AIMA assegna agli altri soggetti nominativamente indicati nell'autorizzazione un termine per l'adeguamento degli impianti cumulati alle caratteristiche tecniche prescritte. Il termine può essere prorogato per non più di due volte. Ai fini di cui sopra gli interessati trasmettono all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - AIMA, nei quindici giorni successivi alla scadenza del termine loro assegnato, la relazione giurata prevista dall'art. 5, comma 2. Le disposizioni del presente comma si applicano altresì in ogni caso in cui il venir meno delle caratteristiche tecniche, di cui al citato art. 5, degli impianti cumulati sia da collegare alla volontà di alcuno dei soggetti di recedere dall'accordo per l'esercizio delle attività in forma collegata ovvero alla oggettiva impossibilità di alcuno dei soggetti medesimi di proseguire in tale esercizio. 3. La commissione di valutazione, di cui al precedente comma 4 dell'art. 8, comunica agli interessati le ragioni per le quali intende procedere alla revoca dell'autorizzazione, invitandoli a fornire le proprie controdeduzioni entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della comunicazione (11). (10/a) Lettera così sostituita dall'art. 7, D.M. 11 luglio 1995, n. 393 (Gazz. Uff. 21 settembre 1995, n. 221), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Si omette il modello di etichetta cui fa riferimento la presente lettera. (11) Comma così sostituito dall'art. 4, D.M. 9 febbraio 1993, n. 72 (Gazz. Uff. 22 marzo 1993, n. 67), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. 10. [Etichettatura dei prodotti condizionati. 1. Le indicazioni esterne da apporre sui prodotti condizionati ai sensi dell'art. 1 devono figurare in apposite etichette conformi al modello predisposto dall'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo AIMA. 2. L'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - AIMA provvede a stampare le etichette di cui al comma 1 che, a richiesta, sono distribuite ai soggetti autorizzati all'esercizio delle attività di condizionamento. Per la distribuzione delle etichette l'Azienda può avvalersi, mediante apposite convenzioni, degli organismi associativi di produttori iscritti nell'elenco nazionale di cui all'art. 5 della legge 27 luglio 1967, n. 622 e delle loro unioni. 3. Il prezzo di vendita delle etichette è annualmente stabilito dall'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - AIMA, in relazione ai costi previsti per la stampa e per la distribuzione] (12). (12) Abrogato dall'art. 5, D.M. 9 febbraio 1993, n. 72 (Gazz. Uff. 22 marzo 1993, n. 67). 11. Controlli sulla commercializzazione dei prodotti. 1. Gli ortofrutticoli prodotti sul territorio nazionale e destinati al consumo allo stato fresco sono soggetti a controlli di qualità secondo le disposizioni dell'art. 4 del regolamento CEE n. 2251/92 e dell'art. 1 del presente regolamento. 2. Tuttavia gli operatori possono essere esentati dal controllo se dimostrino di possedere i requisiti di cui all'art. 6 del regolamento CEE n. 2251/92. A tal fine gli organismi ufficiali di controllo costituiscono un gruppo misto di valutazione. 3. Ai fini dell'esecuzione dei controlli di qualità, di cui all'art. 1 del presente decreto, e, allo scopo di fissare modalità amministrative-finanziarie, l'AIMA stipula una apposita convenzione con l'Istituto nazionale per il commercio con l'estero (ICE). 4. A tal fine è istituita una commissione, i cui membri saranno nominati dalle singole amministrazioni di appartenenza, composta da: a) direttori generali del MAF - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli, AIMA e ICE; b) dirigenti, uno per amministrazione, del MAF - D.G. tutela, AIMA e ICE; c) da un rappresentante per ognuna delle tre organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative (Coldiretti, Confagricoltura e CIA). 5. La predetta commissione, sarà in carica per quattro anni, avrà anche il compito di esaminare le problematiche e la verifica costante della costituzione e dell'attività di programmazione dei controlli (13). (13) Così sostituito dall'art. 6, D.M. 9 febbraio 1993, n. 72 (Gazz. Uff. 22 marzo 1993, n. 67), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. 11-bis. Esenzioni dall'applicazione delle norme di qualità. 1. Non sono soggetti all'obbligo di conformità con le norme comuni di qualità, ai sensi dell'art. 3, commi 2 e 3, del regolamento CEE n. 1035/1972, gli ortofrutticoli che sono: a) prodotti e venduti direttamente dal produttore agricolo al consumatore finale; b) avviati dal produttore agricolo a centri di condizionamento riconosciuti o di deposito; c) venduti dal produttore agricolo ad operatori commerciali iscritti nell'apposito registro ed avviati a centri di condizionamento riconosciuti o a centri di deposito. Dai centri di deposito il prodotto deve essere avviato unicamente a centri di condizionamento riconosciuti (13/a). (13/a) Aggiunto dall'art. 8, D.M. 11 luglio 1995, n. 393 (Gazz. Uff. 21 settembre 1995, n. 221), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. 12. Divieto di commercializzazione. 1. È vietata la commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli sprovvisti dei documenti comprovanti l'avvenuta notifica di spedizione, di cui all'allegato 1 facente parte integrante del presente regolamento, della merce all'Istituto per il commercio con l'estero - ICE o dell'apposita etichetta, di cui all'allegato III del regolamento CEE n. 2251/92, comprovante l'esenzione dell'operatore in possesso dell'apposito registro delle operazioni effettuate, di cui all'allegato 2 facente parte integrante del presente regolamento (14). 2. Qualora gli organi di cui all'art. 11, preposti ai controlli, accertino la violazione del divieto di cui al comma, 1, trasmettono il verbale all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - AIMA che, ove si tratti di prodotti condizionati presso impianti appartenenti a soggetti autorizzati a norma del presente regolamento, avvia le procedure per la revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera c). 3. [In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, par. 2, del regolamento CEE n. 2638/69 della Commissione del 24 dicembre 1969, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste può stabilire annualmente, con proprio decreto, l'esonero dagli obblighi previsti dall'art. 1, paragrafo 1, del citato regolamento per le spedizioni di peso inferiore a quattro tonnellate] (15). 4. In attuazione di quanto previsto dall'art. 3, paragrafi 1 e 3, del regolamento CEE n. 1035/72 del Consiglio del 18 maggio 1972, come modificato dal regolamento CEE n. 1332/84 del Consiglio del 7 maggio 1984, non sono soggetti all'obbligo di conformità alle norme comunitarie di qualità ed agli obblighi previsti dal presente regolamento i prodotti venduti direttamente dal produttore agricolo ai sensi della legge 9 febbraio 1963, n. 59, e successive modificazioni. 5. Le merci di peso pari o inferiore a cinquecento chilogrammi per prodotto sono esentate dalle notificazioni, di cui all'art. 4, comma 3, del regolamento CEE n. 2251/92; tali merci devono tuttavia essere conformi alle norme di qualità (15/a). (14) Comma così sostituito dall'art. 7, D.M. 9 febbraio 1993, n. 72 (Gazz. Uff. 22 marzo 1993, n. 67). (15) Comma abrogato dall'art. 7, D.M. 9 febbraio 1993, n. 72 (Gazz. Uff. 22 marzo 1993, n. 67), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. (15/a) Comma aggiunto dall'art. 9, D.M. 11 luglio 1995, n. 393 (Gazz. Uff. 21 settembre 1995, n. 221), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. 12-bis. Registri operatori ed importatori. 1. Presso l'Ente per gli interventi nel mercato agricolo - EIMA, vengono istituiti registri degli operatori e degli importatori, tenuti in forma di anagrafe informatizzata. 2. Il registro degli operatori, comma 1, è diviso in: a) registro degli operatori che commercializzano in fase di spedizione e all'ingrosso; b) registro degli operatori autorizzati a gestire impianti di condizionamento. 3. Le domande per l'iscrizione nei registri sono presentate dagli interessati già operanti entro il 31 dicembre 1995. 4. I soggetti non ancora operanti presentano analoga domanda entro sei mesi dalla data di inizio dell'attività. 5. Le domande, di cui ai commi 3 e 4 devono pervenire all'Ente per gli interventi nel mercato agricolo EIMA, via Palestro n. 81 - 00185 Roma, utilizzando apposito modello, reperibile presso l'EIMA e gli uffici periferici dell'Istituto per il commercio estero - ICE (allegato 2), il cui fac-simile è allegato al presente decreto (allegato 3) (16). (16) Articolo aggiunto dall'art. 8, D.M. 9 febbraio 1993, n. 72 (Gazz. Uff. 22 marzo 1993, n. 67) e poi sostituito dall'art. 10, D.M. 11 luglio 1995, n. 393 (Gazz. Uff. 21 settembre 1995, n. 221), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Vengono omessi gli allegati 2 e 3 contenenti, rispettivamente, gli indirizzi degli Uffici I.C.E. in Italia ed il fac-simile del modello di domanda di iscrizione al registro. 13. 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

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