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قوانين إيطاليا

Decree Law No. 83 on urgent measures connected with the expiry of the COVID-19 epidemiological emergency declaration approved on January 31, 2020

صدر في 2020-07-30 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

العنوان الأصلي
Decreto Legge 30 luglio 2020, No. 83, Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020.
اللغة
Italian
النوع
قانون
الدولة
إيطاليا
الموضوعات
Food and nutrition, General
الكلمات المفتاحية
public health, hygiene/sanitary procedures, hazards, pests/diseases, early warning system, authorization/permit, food security, offences/penalties, coronavirus disease (COVID-19), risk assessment/management, vending, labour, internal trade

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  1. 1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole «31 luglio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «15 ottobre 2020»; b) le parole «dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020» sono soppresse. ((1-bis. All'articolo 1, comma 2, lettera l), del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 https://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario 1/3 10/27/2020 *** ATTO COMPLETO *** maggio 2020, n. 35, dopo le parole: «sospensione dei congressi,» sono inserite le seguenti: « ad eccezione di quelli inerenti alle attivita' medico-scientifiche e di educazione continua in medicina (ECM),».))

  2. 2. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, le parole «31 luglio 2020» sono sostituite dalle seguenti «15 ottobre 2020».

  3. 3. I termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all'allegato 1 sono prorogati al 15 ottobre 2020, ((salvo quanto previsto ai numeri 3 e 32 dell'allegato medesimo)), e le relative disposizioni vengono attuate nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente.

  4. 4. I termini previsti da disposizioni legislative diverse da quelle individuate nell'allegato 1, connessi o correlati alla cessazione dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, non sono modificati a seguito della proroga del predetto stato di emergenza, deliberata dal Consiglio dei ministri il 29 luglio 2020, e la loro scadenza resta riferita al 31 luglio 2020.

  5. 5. Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020, i quali saranno adottati sentiti i presidenti delle regioni interessate nel caso in cui le misure ivi previste riguardino esclusivamente una Regione o alcune regioni, ovvero il presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale, e comunque per non oltre dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, continua ad applicarsi il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 luglio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 luglio 2020, n. 176.

  6. 6. Al fine di garantire, anche nell'ambito dell'attuale stato di emergenza epidemiologica ((da COVID-19)), la piena continuita' nella gestione operativa del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica, alla legge 3 agosto 2007, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 4, comma 5, secondo periodo, le parole: «per una sola volta» sono sostituite dalle seguenti: «con successivi provvedimenti per una durata complessiva massima di ulteriori quattro anni»; b) all'articolo 6, comma 7, secondo periodo, le parole: «per una sola volta» sono sostituite dalle seguenti: «con successivi provvedimenti per una durata complessiva massima di ulteriori quattro anni»; c) all'articolo 7, comma 7, secondo periodo, le parole: «per una sola volta» sono sostituite dalle seguenti: «con successivi provvedimenti per una durata complessiva massima di ulteriori quattro anni». ((Art. 1-bis Coordinamento tra le disposizioni dei decreti-legge 25 marzo 2020, n. 19, e 16 maggio 2020, n. 33

  7. 1. Le disposizioni del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, si applicano nei limiti della loro compatibilita' con quanto stabilito dal decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.)) ((Art. 2 Clausola di invarianza finanziaria

  8. 1. All'attuazione del presente decreto si provvede nei limiti delle https://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario 2/3 10/27/2020 *** ATTO COMPLETO *** risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.)) Art. 3 Entrata in vigore

  9. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. Allegato 1 (articolo 1, comma 3) Parte di provvedimento in formato grafico https://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario 3/3

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