Decree Law No. 342 establishing urgent measures for the interruption of fishing activities in 2001
صدر في 2001-09-04 · النص بتاريخ 2026-10-01
القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.
البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.
عن هذا القانون
- اللغة
- Italian
- النوع
- قانون
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- إيطاليا
- الموضوعات
- Fisheries and aquaculture
- الكلمات المفتاحية
- fishery management and conservation, subsidy/incentive, marine fisheries, seasons
أين تقرؤه
لا يوجد رابط مصدر مسجل لهذا القانون.
النص
نص القانون نفسه، مادةً مادة، كما هو محفوظ. لكل مادة رابطها.
Decreto-legge 4 settembre 2001, n. 342, recante misure urgenti per l’interruzione tecnica dell’attività di pesca nel 2001. Art. 1. 1. Per l'anno 2001, ai fini della tutela dell'incremento delle risorse alieutiche, è istituita la misura sociale consistente nella copertura, fino ad un massimo di trenta giorni di interruzione tecnica, del minimo monetario garantito agli imbarcati e dei relativi oneri previdenziali ed assistenziali. 2. Le modalità di attuazione e di erogazione dell'intervento sono determinate con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentiti la Commissione consultiva centrale per la pesca marittima ed il Comitato nazionale per la gestione e la conservazione delle risorse biologiche del mare. 3. All'onere derivante dal presente articolo, pari a lire 27 miliardi per l'anno 2001, si provvede con le disponibilità finanziarie del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183. A tale fine, le predette risorse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali per l'anno finanziario 2001. 4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Art. 2. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alla Camere per la conversione in legge.