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قوانين إيطاليا

Decree implementing Regulation (EC) No. 1744/2006 on detailed rules for aid in respect of silkworms

صدر في 2010-12-29 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

العنوان الأصلي
Decreto 29 dicembre 2010: Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (CE) n. 1744/2006 della Commissione del 24 novembre 2006, che stabilisce le modalita' relative all'aiuto per i bachi da seta.
اللغة
Italian
النوع
لائحة
الدولة
إيطاليا
الموضوعات
Livestock
الكلمات المفتاحية
apiculture/sericulture, subsidy/incentive, animal production

أين تقرؤه

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النص

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  1. Art. 1 Finalita' 1. Il presente decreto disciplina l'aiuto previsto per l'allevamento dei bachi da seta di cui ai regolamenti (CE) n. 1234/2007 e (CEE) n. 922/1972 del Consiglio, nonche' le norme di applicazione di cui al regolamento (CE) n. 1744/2006 della Commissione.

  2. Art. 2 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) «Regolamento della Commissione», il regolamento (CE) n. 1744/2006 della Commissione, del 24 novembre 2006; b) «Regolamento unico OCM», il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli; c) «AGEA Coordinamento», l'Organismo di coordinamento - AGEA deputato alla gestione del regime di aiuto a favore degli allevatori di bachi da seta; d) «Organismo pagatore», - Organismo pagatore - AGEA, nonche' gli organismi pagatori regionali riconosciuti ai sensi delle vigenti norme; e) «Organismi riconosciuti», gli organismi, pubblici o privati, riconosciuti, ai sensi dell'art. 5 del regolamento della Commissione, ai fini della produzione e della consegna dei telaini di seme di bachi da seta, nonche' del ritiro dei bozzoli ottenuti dagli allevamenti dei bachi da seta.

  3. Art. 3 Campagna di commercializzazione 1. La campagna di commercializzazione inizia il 1° aprile e termina il 31 marzo dell'anno successivo, come stabilito all'art. 3, lettera b), punto ii), del regolamento unico OCM.

  4. Art. 4 Concessione dell'aiuto 1. L'aiuto e' accordato agli allevatori di bachi da seta alle condizioni previste all'art. 2 del regolamento (CEE) n. 922/1972 del Consiglio e all'art. 2 del regolamento della Commissione. 2. L'ammontare dell'aiuto e' fissato all'art. 111, paragrafo 3. del regolamento unico OCM.

  5. Art. 5 Domanda di aiuto 1. L'aiuto e' concesso agli allevatoti di bachi da seta che presentano domanda all'Organismo pagatore entro i termini previsti dall'art. 3, paragrafo 1. del regolamento della Commissione. 2. AGEA Coordinamento fissa le modalita' di presentazione della domanda d'aiuto sulla base di quanto disposto all'art. 4 del regolamento della Commissione.

  6. Art. 6 Organismi riconosciuti 1. Gli Organismi di cui all'art. 6, primo e secondo trattino del regolamento della Commissione e dell'art. 2, paragrafo 2. del regolamento (CEE) n. 922/72, sono riconosciuti dalle regioni. 2. Il riconoscimento di cui al comma 1. concerne: a) Organismi autorizzati alla consegna dei telaini; b) Organismi autorizzati al ritiro dei bozzoli maturi. Gli Organismi di cui alla lettera a) devono soddisfare le condizioni ed i requisiti minimi di seguito elencati: 1) impiego di uova debitamente certificate esenti da malattie ereditarie e dotate di vitalita'; 2) utilizzo di camere di incubazione idonee per l'allevamento; 3) disporre di attrezzatura idonea al mantenimento di adeguate condizioni igienico-sanitarie. Gli Organismi di cui alla lettera b) devono soddisfare le condizioni ed i requisiti minimi di seguito elencati: 1) impiego di strumentazione idonea per la pesatura dei bozzoli maturi cerniti aventi caratteristiche previste all'art. 2, lettera b) del regolamento della Commissione; 2) utilizzo di locali idonei per il ricovero dei bozzoli; 3) disporre di strutture idonee per il trattamento dei bozzoli ai fini della conservazione o, in alternativa, assumere l'impegno a commercializzare gli stessi bozzoli entro 10 giorni dall'imbozzolamento o a destinarli alla riproduzione mediante conferimento al centro di produzione seme-bachi dell'unita' di ricerca di apicoltura e bachicoltura presso il Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (C.R.A.) o ad altro organismo riconosciuto dallo stesso C.R.A. 3. Gli Organismi di cui ai commi 1 e 2 devono tenere una contabilita', conformemente all'art. 5, paragrafo 1. primo e secondo trattino del regolamento della Commissione e devono rilasciare agli allevatori gli attestati previsti all'art. 6, primo e secondo trattino del regolamento della Commissione. 4. Per il mantenimento del riconoscimento gli organismi di cui ai commi 1 e 2 devono presentare alle regioni, prima dell'inizio di ogni campagna di commercializzazione, una dichiarazione attestante il mantenimento dei requisiti di riconoscimento, nonche' l'impegno ad assoggettarsi ai controlli previsti dalle norme comunitarie e nazionali che disciplinano il settore in causa.

  7. Art. 7 Erogazione dell'aiuto 1. L'Organismo pagatore provvede alla erogazione dell'aiuto previsto dal regolamento della Commissione.

  8. Art. 8 Controlli 1. AGEA Coordinamento assicura la realizzazione di un programma di controlli conformemente alle disposizioni comunitarie e nazionali, al fine di garantire la regolare erogazione dell'aiuto in causa.

  9. Art. 9 Comunicazioni 1. AGEA Coordinamento provvede alle comunicazioni previste dal regolamento (CEE) n. 1496/77 della Commissione del 4 luglio 1977.

  10. Art. 10 Disposizioni finali 1. Il presente decreto ministeriale si applica a decorrere dalla campagna di commercializzazione 2011/2012. 2. Il decreto ministeriale 21 giugno 1982 e' abrogato. Roma, 29 dicembre 2010 Il Ministro: Galan Registrato alla Corte dei conti il 28 gennaio 2011 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 1, foglio n. 95

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