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قوانين إيطاليا

Decree amending the structure and system documentation related to organisms carrying out controls on operators engaged in the production, processing, storage and importation from third countries of the products referred to in article 1 (2) of Regulation (EC) No. 834/2007

صدر في 2013-12-16 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

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عن هذا القانون

العنوان الأصلي
Decreto 16 dicembre 2013 : Modifica della struttura e/o documentazione di sistema da parte degli organismi di controllo che effettuano attivita' di controllo sugli operatori che producono, preparano, immagazzinano o importano da un Paese terzo, prodotti di cui all'art. 1, comma 2 del Reg. (CE) 834/2007.
اللغة
Italian
النوع
لائحة
الدولة
إيطاليا
الموضوعات
Livestock, Food and nutrition, Cultivated plants
الكلمات المفتاحية
ecological production/organic production, animal feed/feedstuffs, animal production, inspection, internal trade, international trade, agricultural commodities, food safety and quality, packaging/labelling, processing/handling, plant protection, seeds/planting material, plant production
الفئات
*, agriculture

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  1. MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI DECRETO 16 dicembre 2013 Modifica della struttura e/o documentazione di sistema da parte degli organismi di controllo che effettuano attivita' di controllo sugli operatori che producono, preparano, immagazzinano o importano da un Paese terzo, prodotti di cui all'art. 1, comma 2 del Reg. (CE) 834/2007. (13A10514) (GU n.3 del 4-1-2014) IL DIRETTORE GENERALE per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore Visto il Regolamento CE n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformita' alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali; Visto il Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il Regolamento (CEE) n. 2092/91; Visto il Regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione del 5 settembre 2008 recante modalita' di applicazione del Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli e successive modifiche ed integrazioni; Visto il regolamento (CE) n. 1235/2008 della Commissione dell'8 dicembre 2008 recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi e successive modifiche ed integrazioni; Visto il Regolamento di esecuzione (UE) n. 392/2013 della Commissione del 29 aprile 2013 che modifica il Regolamento (CE) n. 889/2008 per quanto riguarda il sistema di controllo per la produzione biologica; Visto il Decreto Legislativo del 17 marzo 1995, n. 220 inerente l'attuazione degli articoli 8 e 9 del regolamento CEE n. 2092/91 in materia di produzione agricola ed agroalimentare con metodo biologico; Visto il Decreto Ministeriale del 5 dicembre 2006, relativo agli organismi di controllo, autorizzati ai sensi del decreto legislativo n. 220/95, cui e' imposto l'obbligo di comunicare al MiPAAF le variazioni della propria struttura e documentazione di sistema; Visto il Decreto Ministeriale del 26 febbraio 2007 che modifica il Decreto 5 dicembre 2006; Visto il decreto ministeriale 27 novembre 2009, n. 18354, come modificato dal decreto Ministeriale 28 maggio 2010, recante disposizioni per l'attuazione dei regolamenti (CE) n. 834/2007, n. 889/2008 e n. 1235/2008 e successive modifiche riguardanti la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici; Visto il Decreto 15 aprile 2013 relativo al procedimento per l'autorizzazione degli organismi di controllo per le attivita' di controllo e certificazione ed in particolare l'allegato 2 che stabilisce i requisiti specifici per la valutazione della documentazione da allegare all'istanza di autorizzazione; Visto il Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento; Visto il decreto interministeriale 22 dicembre 2009, «Designazione di Accredia quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attivita' di accreditamento e vigilanza del mercato in conformita' al Regolamento (CE) n. 765/2008, ai sensi dell'art. 4, comma 4, della legge 22 luglio 2009, n. 99», che conferisce all'Ente unico nazionale "ACCREDIA" il potere di eseguire l'accreditamento degli organismi di controllo privati; Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2013, n. 105 Regolamento recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; Considerata la costante evoluzione della normativa comunitaria e nazionale di riferimento che ha richiesto agli Organismi di controllo un aggiornamento continuo della documentazione di sistema ed il conseguente esame della stessa documentazione da parte della Direzione generale per il Riconoscimento degli Organismi di Controllo e Certificazione e tutela del Consumatore; Considerato che in data 15 marzo 2013 e' intervenuto un accordo tra la citata Direzione Generale ed ACCREDIA al fine di snellire le procedure di autorizzazione e, nel contempo, gli oneri a carico degli Organismi di Controllo; Considerato che a partire dal mese di ottobre 2013 e' stata sviluppata e messa a punto una nuova procedura per la gestione informatizzata della documentazione di sistema che gli Organismi di Controllo sono tenuti a trasmettere alla Direzione Generale per il Riconoscimento degli Organismi di Controllo e Certificazione e tutela del Consumatore - Ufficio VICO I - e ad ACCREDIA tramite il caricamento della predetta documentazione su una apposita area riservata del sito di ACCREDIA; Decreta: Art. 1 Gli Organismi di Controllo autorizzati a svolgere attivita' di controllo sugli operatori che producono, preparano, immagazzinano o importano da un Paese terzo prodotti di cui all'art. 1, comma 2 del Reg. (CE) 834/2007, attraverso il caricamento nell'apposita area riservata del sito di ACCREDIA, sono tenuti a trasmettere alla Direzione Generale per il Riconoscimento degli Organismi di Controllo e Certificazione e tutela del Consumatore - Ufficio VICO I - di questo Ministero la documentazione inerente le modifiche alla propria struttura e/o documentazione di sistema di cui all'allegato 1 del Decreto 15 aprile 2013, entro 15 giorni dall'approvazione formale di tali modifiche. Art. 2 Il Ministero valuta la documentazione trasmessa entro 60 giorni dalla ricezione, esprimendo il proprio parere. Art. 3 I Decreti Ministeriali del 5 dicembre 2006 e del 26 febbraio 2007 sono abrogati. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed entra in vigore dalla data della sua emanazione. Roma, 16 dicembre 2013 Il direttore generale: La Torre

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