Decree amending Annex VII to Legislative Decree No. 214 of 2005 on protective measures against the introduction into the Community of organisms harmful to plants or plant products and against their spread within the Community
صدر في 2007-05-17 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- العنوان الأصلي
- Decreto 17 Maggio 2007: Modifica dell'allegato VII del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, relativo all'attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali.
- اللغة
- Italian
- النوع
- لائحة
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- إيطاليا
- الموضوعات
- Cultivated plants
- الكلمات المفتاحية
- plant protection, pests/diseases, seeds/planting material, certification, international trade, plant production
- الفئات
- *, agriculture
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DECRETO 17 Maggio 2007 Modifica dell'allegato VII del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, relativo all'attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali. (GU n. 164 del 17-7-2007 ) IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI Vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunita', e successive modificazioni; Vista la direttiva 2002/89/CE del Consiglio, del 28 novembre 2002, che modifica la direttiva 2000/29/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunita'; Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, relativo all'attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali; Considerato che a seguito degli accordi intercorsi tra l'Unione europea e la Federazione russa e' stato necessario predisporre dei nuovi modelli di certificato fitosanitario di esportazione e di riesportazione utilizzando carta filigranata e numerazione prestampata, al fine di garantire una utilizzazione dei certificati piu' sicura relativamente alle eventuali contraffazioni; Considerato che diversi paesi terzi richiedono la conferma delle informazioni contenute nei certificati fitosanitari in quanto si sospetta di possibili contraffazioni degli stessi; Ritenuto, necessario utilizzare certificati fitosanitari piu' sicuri contro le contraffazioni per le esportazioni verso tutti i paesi terzi; Acquisito il parere del Comitato fitosanitario nazionale espresso nella seduta del 3 e 4 aprile 2007; Decreta: Articolo unico 1. L'allegato VII del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, e' sostituito dall'allegato al presente decreto. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 17 maggio 2007 Il Ministro: De Castro Allegato Allegato VII MODELLI DI CERTIFICATI I seguenti modelli di certificati sono determinati per quanto riguarda: il testo, il formato, la disposizione e le dimensioni delle caselle, la carta filigranata a catenelle da gr/m2 90, la numerazione progressiva prestampata, il fondino di sicurezza con inchiostro fluorescente riproducente la dicitura "Servizio fitosanitario nazionale", verde per il certificato fitosanitario ed ocra per il certificato fitosanitario di riesportazione, il colore delle scritte, verde per il certificato fitosanitario ed ocra per il certificato fitosanitario di riesportazione. A. Modello di certificato fitosanitario (Segue modello) B. Modello di certificato fitosanitario di riesportazione (Segue modello) C. Note esplicative 1. Casella 2 Il numero del certificato e' cosi' composto: iniziale o iniziali dello Stato membro codice di identificazione del singolo certificato, consistente in una serie di cifre o una combinazione di lettere e cifre in cui le lettere rappresentano la provincia, la regione, ecc., dello Stato membro interessato in cui e' rilasciato il certificato. 2. Casella 8 "Natura dei colli" significa indicazione del tipo di colli. 3. Casella 9 La quantita' deve essere espressa in numero o in peso. 4. Casella 11 Se lo spazio riservato alla dichiarazione supplementare non e' sufficiente, essa puo' essere redatta su un foglio allegato.