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Decree amending and supplementing the Ministerial Decree concerning the national plan for the control of the Aujeszky disease in the swine species

صدر في 2010-12-30 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

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عن هذا القانون

العنوان الأصلي
Decreto 30 dicembre 2010: Modifiche ed integrazioni al decreto 1º aprile 1997 recante il Piano nazionale di controllo della malattia di Aujeszky nella specie suina.
اللغة
Italian
النوع
لائحة
الدولة
إيطاليا
الموضوعات
Livestock
الكلمات المفتاحية
swine, animal health, pests/diseases, vaccination

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  1. DECRETO 30 dicembre 2010 Modifiche ed integrazioni al decreto 1º aprile 1997 recante il Piano nazionale di controllo della malattia di Aujeszky nella specie suina. (GU n. 35 del 12-2-2011 ) IL MINISTRO DELLA SALUTE Visto il Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche ed integrazioni; Visto il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320; Vista la legge 23 dicembre 1978 n. 833 concernente "Funzioni di igiene e sanita' pubblica e di polizia veterinaria"; Visto l'articolo 117 del decreto legislativo 31 Marzo 1998, n. 112 e successive modificazioni ed integrazioni, recante "interventi d'urgenza"; Visto il decreto del Ministro della Sanita' 1° aprile 1997 recante "Piano nazionale di controllo della malattia di Aujeszky nella specie suina" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 103 del 6 maggio 1997; Vista l'ordinanza del Ministero della Sanita' del 29 luglio 1982 Norme per la profilassi della malattia di Aujeszky (Pseudorabbia) negli animali della specie suina, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 10 agosto 1982, n. 218; Visto il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 117 recante "Attuazione della direttiva 2002/99/CE che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano", in particolare l'articolo 3, comma 3; Visto il decreto legislativo 22 maggio 1999 n. 196 concernente l'Attuazione della direttiva 97/12/CE che modifica e aggiorna la direttiva 64/432/CEE relativa ai problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina; Visto il decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 200 concernente "Attuazione della direttiva 2008/71/CE relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 282 del 2 dicembre 2010; Visto il decreto del Ministero della Salute 16 maggio 2007, recante: "Modifica dell'allegato IV del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n.317." pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del. 28 giugno 2007, n. 148; Visto il decreto del Ministro della Salute 7 marzo 2008 recante "Organizzazione e funzioni del Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali e dell'Unita' centrale di crisi", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 1 luglio 2008, n. 152; Vista la decisione 2008/185/CE che stabilisce garanzie supplementari per la malattia di Aujeszky negli scambi intracomunitari di suini, e fissa i criteri relativi alle informazioni da fornire su tale malattia" e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193 e successive modificazioni ed integrazioni concernente l'Attuazione della direttiva 2004/28/CE recante codice comunitario dei medicinali veterinari; Rilevato che il Piano di controllo di cui al D.M. 1° aprile 1997 ha determinato, inizialmente, una riduzione della sieroprevalenza e che, a partire dal 2007, si e' registrata una preoccupante inversione di tendenza, certificata con percentuale del 46,6 % nel 2009; Rilevato che la maggior parte dei Paesi europei ha raggiunto lo status sanitario di indennita' per malattia di Aujeszky e che in caso di difficolta' da parte dell'Italia nell'ottenere analoga qualifica, il comparto produttivo suinicolo potrebbe subire significative penalizzazioni; Ravvisata pertanto la necessita' di adottare un piano straordinario di controllo volto ad ottenere sieroprevalenze in grado di avviare un piano di eradicazione conforme alla Decisione 2008/185/CE, anche in considerazione delle peculiarita' produttive dell'allevamento suino italiano; Ritenuto che, in osservanza del principio di salvaguardia e in conformita' alla normativa comunitaria che non consente la movimentazione di suini da territori con status sanitario inferiore verso territori indenni, e' necessario definire un periodo di tempo minimo affinche', dall'attuazione delle misure di profilassi diretta ed indiretta contenute nel presente decreto, le aziende suinicole possano diventare indenni dalla malattia di Aujeszky, consentendo al territorio provinciale di riferimento di ottenere il riconoscimento comunitario; Rilevato altresi' che le Associazioni di categoria del settore suinicolo denunciano da tempo il peggioramento della situazione epidemiologica nelle principali aree produttive e chiedono un intervento risolutivo; Ritenuto quindi di modificare e rafforzare le misure previste dal D.M. 1° aprile 1997 con un aggiornamento dei programmi vaccinali, dell'iter sanitario per l'ottenimento della qualifica di allevamento indenne, del piano di monitoraggio, dell' introduzione della limitazione di movimentazioni di riproduttori sieropositivi e della possibilita' di qualificare aree indenni su base provinciale; Considerato che il Piano e' stato modificato d'intesa con le Regioni e Province Autonome e con le Associazioni di categoria del settore suinicolo nel corso della seduta dell'Unita' di Crisi del 15 luglio 2010; Sentito il Centro di Referenza Nazionale per la malattia di Aujeszky, di seguito denominato Centro di Referenza Nazionale, presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna che ha espresso parere favorevole con nota del 1 ottobre 2010; Acquisito il parere della Direzione Strategica del centro Nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali e dell'Unita' Centrale di crisi espresso nella seduta 9 giugno 2010; Decreta: Art. 1 1. L'articolo 1 del decreto 1° aprile 1997, e' modificato come segue: a) il comma 3 e' cosi' sostituito: «Per l'attuazione del piano di cui al comma 1, negli animali da ingrasso e da riproduzione possono essere utilizzati vaccini inattivati deleti regolarmente autorizzati all'immissione in commercio. I vaccini attenuati deleti, regolarmente autorizzati all'immissione in commercio, possono essere utilizzati negli animali da ingrasso e, in via sperimentale per la durata di anni due, anche nei riproduttori, in deroga all'articolo 3 dell'ordinanza ministeriale 29 luglio 1982.»; b) al comma 4, le parole «decreto legislativo del 27 gennaio 1992, n.119, e successive modifiche ed integrazioni», sono sostituite dalle seguenti «decreto legislativo 6 aprile 2006, n.193 e successive modifiche e integrazioni»; c) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti commi: «4-bis. I Servizi veterinari delle ASL competenti per territorio, nell'ambito delle attivita' di farmaco-sorveglianza sulla base dei dati acquisiti in azienda e dei modelli 12 di cui all'articolo 65 del d.P.R. n. 320 del 8 febbraio 1954, verificano la corretta attuazione del piano vaccinale di cui al comma 1 del presente articolo. 4-ter. Il veterinario aziendale, di cui al comma 2, articolo 3 del d.m. 1 aprile 1997, e' responsabile dell'applicazione dei piani vaccinali. 4-quater. I risultati dell'impiego dei vaccini attenuati deleti negli animali da riproduzione sono sottoposti, alla fine del periodo consentito, a valutazione, con particolare riguardo alla percentuale di aziende positive e alla situazione epidemiologica. 4-quinquies. Fatte salve le disposizioni di cui alla Decisione della Commissione europea del 21 febbraio 2008 n. 2008/185/CE e successive modifiche, le disposizione del presente decreto non si applicano alla Provincia di Bolzano, ad eccezione delle previsioni di cui all'articolo 8-bis.». 2. L'articolo 3 del decreto 1° aprile 1997, e' modificato come segue: a) dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente comma: «4-bis. Per la movimentazione degli animali da ingrasso e da riproduzione devono essere riportati sul Modello IV, di cui all'articolo 10 del d.P.R. n. 320 del 8 febbraio 1954 cosi' come modificato dal d.m. 16 maggio 2007, la data e il numero degli interventi immunizzanti effettuati nei confronti della Malattia di Aujeszky.» 3. L'articolo 8 del decreto 1° aprile 1997, e' modificato come segue: a) il comma 2 e' cosi' sostituito: «2. A decorrere dal 1° gennaio del 2013 e' obbligatorio destinare alla riproduzione solo animali provenienti da allevamenti indenni.» b) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti commi: «2-bis. il Ministero della Salute, sentiti il Centro di Referenza Nazionale e la Regione competente per territorio, sulla base dei dati epidemiologici, dichiara l'indennita' su base provinciale nel caso in cui tutte le aziende abbiano ottenuto e mantenuto la qualifica conformemente all'Allegato VIII del presente decreto e secondo quanto stabilito dalla Decisione 2008/185/CE. 2-ter. Il Ministero della Salute, decorsi 3 anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, valutata la situazione epidemiologica in collaborazione con il Centro di Referenza Nazionale, adotta se necessario, in accordo con le regioni e province autonome di Trento e Bolzano in sede di Direzione strategica del "Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali" di cui al decreto ministeriale 7 marzo 2008, ulteriori misure sanitarie al fine di non pregiudicare la qualifica sanitaria raggiunta da alcuni territori e di incentivare l'applicazione delle misure di cui al presente decreto. 2-quater. La Direzione Generale della Sanita' animale e del Farmaco veterinario presso il Ministero della salute, con proprio atto dirigenziale emana, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. le misure di cui al comma 4 del presente articolo.». 4. Dopo l'articolo 8 del decreto 1° aprile 1997, e' aggiunto il seguente articolo: «Articolo 8-bis. - 1. Le movimentazioni di animali devono essere certificate secondo le modalita' di cui al Modello IV, di cui all'articolo 10 del d.P.R. n. 320 del 8 febbraio 1954 cosi' come modificato dal d.m.16 maggio 2007; detto modello dovra' essere compilato in quadruplice copia, cosi' come specificato nelle note allegate al modello stesso. Nell'ipotesi in cui le informazioni previste dal modello ivi compresa la dicitura della qualifica sanitaria ("azienda indenne da malattia da Aujeszky" o "azienda non indenne da malattia di Aujeszky"), siano gia' presenti in Banca Dati Nazionale, il modello puo' essere stampato direttamente dall'applicativo disponibile in Banca dati nazionale. 2. Il veterinario ufficiale della ASL territorialmente competente sottopone a visita clinica gli animali, nei casi di movimentazioni da e verso centri di raccolta riconosciuti, centri genetici, mercati, fiere ed esposizioni su tutto il territorio nazionale, entro le 48 ore dalle movimentazioni. L'esito di tale visita deve essere riportato nell'apposita sezione del modello, di cui al comma 1 del presente articolo. 3. La visita di cui al precedente comma 2, deve essere effettuata anche nel caso di movimentazioni da aziende accreditate di regioni non accreditate. Non e' consentito movimentare animali in partenza da aziende non accreditate permalattia vescicolare del suino ne' movimentare verso il restante territorio nazionale animali da stalle di sosta o da centri di raccolta siti in regioni non accreditate per malattia vescicolare del suino. 4. Fatte salve le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, la visita clinica non deve essere effettuata in caso di movimentazioni dirette ai macelli situati su tutto il territorio nazionale di suini provenienti da aziende accreditate, situate in regioni accreditate per malattia vescicolare del suino. Lo stato di accreditamento relativo alla qualifica sanitaria dell'azienda dovra' essere registrato nella Banca dati nazionale di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n.196 secondo le modalita' di cui all'articolo 3 del decreto legislativo del 26 ottobre 2010, n. 200, insieme ad eventuali aggiornamenti. 5. Fatte salve le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo,la visita clinica e la compilazione della dichiarazione, previste dai commi 1 e 2 del presente articolo, non devono essere effettuate nel caso di animali provenienti da un'azienda, situata in una regione accreditata per malattia vescicolare del suino e attestata indenne per malattia di Aujezsky. Lo stato di accreditamento relativo alla qualifica sanitaria dell'azienda deve essere registrato in Banca dati nazionale insieme ad eventuali aggiornamenti. 6. Il detentore o il proprietario degli animali attesta le movimentazioni di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo secondo le modalita' dell'autodichiarazione resa in conformita' alle prescrizioni dell'allegato di cui al comma 1 del presente articolo. I Servizi veterinari della ASL competenti per territorio verificano le dichiarazioni rese ai sensi del presente comma. 7. Le movimentazioni degli animali da e verso aziende indenni devono essere effettuate mediante l'utilizzo di mezzi opportunamente disinfettati, secondo quanto previsto dall'articolo 64 del d.P.R. 8 febbraio 1954 n. 320 e con modalita' atte ad evitare la promiscuita' di differente stato sanitario. 8. I servizi veterinari delle ASL competenti per territorio, in conformita' alle previsioni di cui all'Allegato V del presente decreto, verificano, preventivamente, anche ai fini della corretta compilazione delle schede di accompagnamento campioni, la corrispondenza dell'indirizzo produttivo dell'azienda destinataria dei controlli e quanto riportato nella Banca dati nazionale. I Servizi veterinari, in caso di non corrispondenza, provvedono all'aggiornamento degli stessi dati.». Art. 2 1. L'allegato I del presente decreto sostituisce l'allegato V relativo al «monitoraggio sierologico» del decreto 1° aprile 1997. 2. L'allegato II del presente decreto sostituisce l'allegato VIII, relativo al «Piano di controllo della malattia di Aujeszky» del decreto 1° aprile 1997. Art. 3 Il presente decreto entra in vigore 15 giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Il presente decreto e' trasmesso alla Corte dei Conti per la sua registrazione. Roma, 30 dicembre 2010 Il Ministro: Fazio Registrato alla Corte dei conti il 2 febbraio 2011 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 396 Allegato L'allegato V, relativo al monitoraggio sierologico, del decreto 1° aprile 1997 e' cosi' sostituito: ALLEGATO V (Monitoraggio sierologico) 1. Gli allevamenti da riproduzione e da ingrasso devono essere sottoposti a controllo sierologico secondo lo schema di seguito specificato: Numero capi in azienda Numero capi da controllare 7-27 sino a 25 28-37 sino a 29 38-55 35 56-100 45 101-600 56 > 600 57 2. I risultati del monitoraggio verranno inseriti nel sistema informativo predisposto per la malattia vescicolare del suino. 3. Gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali provvedono ad eseguire le prove sierologiche per la malattia di Aujeszky anche nei campioni ricevuti nell'ambito del piano di sorveglianza della malattia vescicolare del suino, specificandolo sul modello di cui all'allegato IV. Allegato II L'allegato VII, relativo al Piano di controllo della malattia di Aujeszky, del decreto 1° aprile 1997 e' cosi' sostituito: ALLEGATO VII (Piano di controllo della malattia di Aujeszky) 1. Ottenimento della qualifica di allevamento indenne da malattia di Aujeszky per un allevamento da riproduzione o riproduzione ed ingrasso Un allevamento di suini da riproduzione o riproduzione ed ingrasso puo' ottenere la qualifica di indenne da malattia di Aujeszky quando: 1-a) viene attuato un programma di vaccinazione conformemente al programma di controllo di cui al presente decreto; 1-b) non sono stati riscontrati sintomi o lesioni della malattia nei precedenti dodici mesi; 1-c) a distanza di non meno di 28 giorni l'uno dall'altro sono stati eseguiti due controlli sierologici per anticorpi verso la glicoproteina E con esito favorevole su un campione statisticamente significativo di riproduttori o suini di eta' uguale o superiore ai cinque mesi (prevalenza attesa 5% - IC 95%) secondo quanto indicato dalla seguente tabella: n. riproduttori presenti n. campioni da prelevare 7-27 sino a 25 28-37 sino a 29 38-55 35 56-100 45 101-600 56 > 600 57 1-d) gli animali sottoposti a controllo sierologico devono essere identificati singolarmente. 1-e) e' stata verificata la corretta esecuzione del programma vaccinale come previsto dall'art. 1 comma 5 di cui al presente decreto. 2. Mantenimento della qualifica di allevamento indenne da malattia di Aujeszky per un allevamento di cui alle lettere h) (ciclo aperto) e i) (ciclo chiuso) dell'art. 2, comma 1: Il mantenimento della qualifica di allevamento indenne da malattia di Aujeszky e' subordinato: 2-a) alla sussistenza delle condizioni di cui ai punti 1-a), 1-b) e 1-e) del presente allegato; 2-b) all'esito favorevole di controlli sierologici per anticorpi verso la glicoproteina E effettuati con cadenza quadrimestrale su 30 campioni; 2-c) all'introduzione di suini provenienti da allevamenti di pari qualifica sanitaria. 2-d) al divieto di introduzione di animali provenienti da stalle di sosta, fiere e mercati. 3. Ottenimento e mantenimento della qualifica di allevamento indenne da malattia di Aujeszky per un allevamento da svezzamento: Un allevamento di suini da svezzamento puo' ottenere e mantenere la qualifica di indenne da malattia di Aujeszky quando: 3-a) viene attuato un programma di vaccinazione conformemente al piano di controllo di cui al presente decreto; 3-b) non sono stati riscontrati sintomi o lesioni della malattia nei precedenti dodici mesi; 3-c) sono introdotti suini provenienti da allevamenti da riproduzione indenni; 3-d) e' stata verificata la corretta esecuzione del programma vaccinale come previsto dall'art. 1 comma 5 di cui al presente decreto; 3-e) e' fatto vietato di introdurre animali provenienti da stalle di sosta, fiere e mercati. 4. Ottenimento e mantenimento della qualifica di allevamento indenne da malattia di Aujeszky per un allevamento da ingrasso di cui alla lettera j) dell'art. 2, comma 1: Un allevamento di suini da ingrasso puo' ottenere e mantenere la qualifica di indenne da malattia di Aujeszky quando: 4-a) viene attuato un programma di vaccinazione conformemente al piano di controllo di cui al presente decreto; 4-b) non sono stati riscontrati sintomi o lesioni della malattia nei precedenti dodici mesi; 4-c) sono introdotti suini provenienti da allevamenti da riproduzione o da svezzamento indenni; 4-d) si e' avuto un esito favorevole di controlli sierologici per anticorpi verso la glicoproteina E effettuati con cadenza quadrimestrale su 30 campioni di cui 15 magroni ( verifica svezzamento e trasporto) e 15 suini fine ciclo ( verifica ingrasso); 4-e) e' stata verificata la corretta esecuzione del programma vaccinale come previsto dall'art. 1 comma 5 di cui al presente decreto; 4-f) e' fatto vietato di introdurre animali provenienti da stalle di sosta, fiere e mercati. Negli allevamenti che applicano un ciclo "tutto pieno tutto vuoto", in deroga al precedente punto 4-d), il controllo sierologico e' effettuato una volta sola su 30 campioni prelevati dopo la terza vaccinazione. In caso di sieropositivita' in diversi cicli produttivi di queste aziende, il Servizio veterinario della AUSL competente per territorio puo' non concedere la deroga e il controllo e' svolto con cadenza quadrimestrale con le modalita' di cui al precedente punto 4-d).

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