Decree 466 of June 1 2017-Measures for fishing in the Pomo pit
صدر في 2017-06-01 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- العنوان الأصلي
- Decreto 466 dell'1 Giugno 2017-Misure per la pesca nella Fossa di Pomo.
- اللغة
- Italian
- النوع
- لائحة
- الدولة
- إيطاليا
- الموضوعات
- Fisheries and aquaculture
- الكلمات المفتاحية
- fishery management and conservation, fishing authorization, fishing gear/fishing method, marine fisheries, marine fishes, authorization/permit, aquatic animals
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Il Sottosegretario di Stato delle politiche agricole alimentari e forestali 1 Misure per la pesca nella Fossa di Pomo VISTO il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, recante misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell’art. 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96; VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, Regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima ed in particolare l’art. 138; VISTO il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante la modernizzazione del settore pesca e dell’acquacoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 07 marzo 2003, n. 38; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 14 febbraio 2012, n. 41, recante “Riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell’articolo 2, commi 8-bis, 8-quater e 8-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, della legge 26 febbraio 2010, n. 25, e dell’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. VISTO il Decreto Ministeriale 26 luglio 1995, recante la disciplina del rilascio delle licenze di pesca, ed in particolare l’art. 11; VISTO il Decreto Ministeriale 26 gennaio 2012, recante “Adeguamento alle disposizioni comunitarie in materia di licenze di pesca”, che recepisce le disposizioni dell’art. 3, punto 3, allegato II del Regolamento di esecuzione (UE) della Commissione dell’8 aprile 2011, n. 404, con riferimento in particolare alla necessità di indicare in licenza di pesca non più i “sistemi di pesca”, ma “gli attrezzi di pesca” classificati secondo la statistica internazionale standardizzata (ISSCFGG –FAO del 29.7.1980); VISTO il decreto Ministeriale 17 gennaio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2017, recante la delega di attribuzioni, per taluni atti di competenza del Ministro delle politiche agricole e forestali, al Sottosegretario di Stato On.le Giuseppe Castiglione; VISTO il decreto Ministeriale 19 ottobre 2016, recante misure per la pesca nella Fossa di Pomo; VISTO il decreto Direttoriale 7 dicembre 2016, recante modalità attuative per la pesca nella Fossa di Pomo, nonché i requisiti e le modalità per l’ottenimento dell’autorizzazione speciale alla pesca nella Fossa di Pomo” con gli attrezzi “reti a strascico a divergenti”, “sfogliare rapidi” e “reti gemelle a divergenti”; VISTO il decreto 16 giugno 1998 di istituzione di alcune zone di tutela biologica, tra le quali quella sita nella Fossa di Pomo, finalizzate principalmente alla protezione delle specie Merluccius merluccius e il Nephrops norvegicus; TENUTO CONTO della rilevanza dal punto di vista biologico ed ai fini della ripopolazione ittica, della zona denominata Fossa di Pomo, che richiede ulteriori urgenti misure di gestione; VISTO il Regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006 relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo ed in particolare l’allegato III; VISTO il Reg. (CE) n. 1224/2009 ed in particolare, l’art. 7 paragrafo 1, che consente di autorizzare i pescherecci comunitari allo svolgimento di attività di pesca specifiche unicamente se esse sono indicate in una autorizzazione di pesca in corso di validità, quando il tipo di pesca o le zone di pesca Il Sottosegretario di Stato delle politiche agricole alimentari e forestali 2 in cui le attività sono autorizzate rientrano: a) in un regime di gestione dello sforzo di pesca; b) in un piano pluriennale; c) in una zona di restrizione della pesca; d) nella pesca a fini scientifici; e) in altri casi previsti dalla normativa comunitaria; VISTO il Reg. di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione dell’8 aprile 2011 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n.1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme delle politiche comune della pesca; VISTO il Regolamento (UE) n.1380/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca ed in particolare l’articolo 15; VISTO il Report del “GFCM SAC Subregional Committee for the Adriatic Sea” (SRC-AS) tenutosi a Roma il 24 e 25 Febbraio 2017; VISTO il “Mediterranean assessments 2016 - part 2 (STECF-17-06)” del Comitato Scientifico, Tecnico ed Economico per la Pesca della Commissione Europea. DECRETA Articolo 1 (Definizioni) 1. “Fossa di Pomo”: Area marittima individuata dai punti 1), 2), 3), 4), 5) 6), 7), 8), 9) e 10) dell’allegato 1 al presente decreto; 2. “Fondale”: Area marittima individuata dai punti 1), 2), 3), 7), 8), 9) e 10) dell’allegato 1 al presente decreto; 3. “Fondaletto”: Area marittima individuata dai punti 3), 4), 5), 6) e 7) dell’allegato 1 al presente decreto; 4. “Giornata di pesca”: periodo continuativo di 24 ore, o parte di esso, durante il quale una unità da pesca è dedita alla “attività connessa alla ricerca del pesce, alla cala, alla posa, al traino e al recupero di un attrezzo da pesca, al trasferimento a bordo delle catture, al trasbordo, alla conservazione a bordo, alla trasformazione a bordo, al trasferimento, alla messa in gabbia, all'ingrasso e allo sbarco di pesci e prodotti della pesca”, come definita all’art. 4, comma 28, del Reg. (UE) n.1380/2013 citato in premessa; Articolo 2 (Misure di gestione) 1. Nell’area marittima denominata “Fondale” è vietata la pesca professionale esercitata con gli attrezzi “rete a strascico a divergenti”, “sfogliara rapido”, “reti gemelle a divergenti”, “palangaro fisso” ed “attrezzi da posta”. Nella stessa area marittima è vietata la pesca sportiva e/o ricreativa con qualsiasi attrezzo; 2. Il divieto di pesca professionale con gli attrezzi “rete a strascico a divergenti”, “sfogliara rapido”, “reti gemelle a divergenti”, “palangaro fisso” ed “attrezzi da posta” è esteso all’area marittima circoscritta dai punti 9), 10), 11), 12), 13), 14) e 15) dell’allegato 1 al presente decreto; 3. Fermo restando quanto stabilito ai precedenti comma, le unità autorizzate all’esercizio dell’attività di pesca con gli attrezzi “reti a strascico a divergenti”, “sfogliare rapidi”, “reti gemelle a divergenti”, “palangaro fisso”ed “attrezzi da posta”, che intendono operare la pesca con tali attrezzi nell’area marittima denominata “Fondaletto”, dovranno essere munite di una Il Sottosegretario di Stato delle politiche agricole alimentari e forestali 3 “autorizzazione speciale alla pesca nella Fossa di Pomo”, nonché di sistema VMS ed AIS funzionante; 4. Gli attrezzi indicati al precedente comma 3, impiegati per la pesca nel “Fondaletto” devono essere preventivamente identificati, numerati e marcati sotto la supervisione della competente Autorità marittima; 5. In caso di perdita o usura della marcatura di cui al precedente comma 4 ovvero di cambio dell’attrezzo da pesca marcato, il comandante dell’unità deve darne immediata comunicazione all’Autorità marittima competente nonché procedere nuovamente alla marcatura prima della successiva uscita in mare per attività di pesca nel “Fondaletto”; 6. Fermo restando eventuali ed ulteriori provvedimenti di restrizione dell’attività di pesca, i pescherecci autorizzati di cui al comma 3, non possono effettuare più di 2 (due) giornate di pesca a settimana nel “Fondaletto”. Nel caso l’attrezzo impiegato sia le “reti gemelle a divergenti” le giornate di pesca settimanali consentite sono ridotte a 1 (una); 7. Le unità da pesca, non autorizzate ai sensi del comma 3, non possono pescare nel “Fondaletto” con gli attrezzi “reti a strascico a divergenti”, “sfogliare rapidi”, “reti gemelle a divergenti”, “palangaro fisso” ed “attrezzi da posta”; 8. Dal 1 settembre al 31 ottobre è vietata la pesca nel “Fondaletto” con gli attrezzi “reti a strascico a divergenti”, “sfogliare rapidi”, “reti gemelle a divergenti”, “palangaro fisso” ed “attrezzi da posta” anche alle unità munite della “autorizzazione speciale alla pesca nella Fossa di Pomo”; 9. Fermo restando quanto stabilito ai precedenti paragrafi, il transito nella “Fossa di Pomo” e nell’area marittima individuata al comma 2) è consentito esclusivamente con rotte dirette ed a velocità costante non inferiore a 7 nodi. E’ comunque sempre vietata la pesca ed il transito a qualsiasi unità da pesca, incluse quelle autorizzate ai sensi del precedente comma 3, qualora sprovviste di sistema VMS ed AIS funzionante. Articolo 3 (disposizioni finali) 1. L’allegato 1 costituisce parte integrante del presente decreto; 2. Con successivo Decreto direttoriale sono stabiliti i requisiti e le modalità per l’ottenimento dell’autorizzazione speciale alla pesca nella Fossa di Pomo” con gli attrezzi “palangaro fisso”ed “attrezzi da posta” nonché le ulteriori eventuali misure di gestione della pesca nella Fossa di Pomo; 3. La zona di riposo biologico individuata, come “zona D”, al comma 1 dell’art. 9 è soppressa; altresì è abrogato il comma 2 del medesimo articolo del Decreto 16 giugno 1998, citato in premessa; 4. Il presente Decreto entra in vigore il 1 settembre 2017. A partire da tale data, il decreto Ministeriale 19 ottobre 2016 citato in premessa è abrogato; Il presente decreto è divulgato attraverso il sito internet del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e l'affissione nell'albo delle Capitanerie di porto. Roma, On.le Giuseppe Castiglione Firmato digitalmente ai sensi del CAD Il Sottosegretario di Stato delle politiche agricole alimentari e forestali 4 Allegato 1