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Decree 25 January 2016. Measures for small pelagic fisheries in the Mediterranean Sea and specific measures for the Adriatic Sea

صدر في 2016-01-25 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

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عن هذا القانون

العنوان الأصلي
Decreto 25 gennaio 2016 . Misure per la pesca dei piccoli pelagici nel Mar Mediterraneo e misure specifiche per il Mare Adriatico.
اللغة
Italian
النوع
لائحة
الدولة
إيطاليا
الموضوعات
Fisheries and aquaculture
الكلمات المفتاحية
fishery management and conservation, fishing area, fishing authorization, fishing gear/fishing method, fishing vessel, high seas, marine fisheries, prohibited fishing area, procedural matters, total allowable catch, authorization/permit, maritime zone

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  1. — 59 — GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 12226-5-2016 ALLEGATO I (Articolo 2, comma 2) TABELLA A Tariffe per la valutazione e la vigilanza degli Organismi notificati Tariffa Importo Tipo di operazione N1 € 1.265,00 Valutazione e noti-fica organismo V1 € 981,00 (annuo) Attività di vigilanza sugli organismi R1 € 981,00 Rinnovo valutazione e notifica organismo 16A03996 MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI DECRETO 25 gennaio 2016 . Misure per la pesca dei piccoli pelagici nel Mar Mediter raneo e misure specifi che per il Mare Adriatico. IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, re cante misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell’art. 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96; Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, re cante la modernizzazione del settore pesca e dell’acqua coltura, a norma dell’art. 1, comma 2, della legge 07 mar zo 2003, n. 38; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 14 febbraio 2012, n. 41, recante «Riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell’art. 2, commi 8 -bis , 8 -quater e 8 -quinquies , del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modifi cazioni, della legge 26 febbraio 2010, n. 25, e dell’art. 1, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 14 set tembre 2011, n. 148. Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1995, recante la disciplina del rilascio delle licenze di pesca, ed in parti colare l’art. 11; Visto il decreto ministeriale 26 gennaio 2012, recante «Adeguamento alle disposizioni comunitarie in materia di licenze di pesca», che recepisce le disposizioni dell’art. 3, punto 3, allegato II del regolamento di esecuzione (UE) della Commissione dell’8 aprile 2011, n. 404, con riferi mento in particolare alla necessità di indicare in licenza di pesca non più i «sistemi di pesca», ma «gli attrezzi di pesca» classifi cati secondo la statistica internazionale standardizzata (ISSCFGG –FAO del 29.7.1980); Visto il decreto ministeriale 30 maggio 2014, pubbli cato nella Gazzetta Uffi ciale n. 205 del 4 settembre 2014, recante la delega di attribuzioni del Ministro delle poli tiche agricole e forestali, per taluni atti di competenza dell’amministrazione, al Sottosegretario di Stato On. le Giuseppe Castiglione; Visto il decreto ministeriale 16 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Uffi ciale n. 122 del 28 maggio 2015 recan te pesca dei piccoli pelagici nel Mar Adriatico (GSA 17 e GSA 18); Vista la raccomandazione n. 37/2013/1 della Commis sione generale per la pesca nel Mar Mediterraneo (CGPM) relativa ad un Piano di gestione pluriennale per la pesca degli stock di piccoli pelagici nella GSA 17 (Adriatico settentrionale) e sulle misure di conservazione transitorie per la pesca degli stock di piccoli pelagici nella GSA 18 (Adriatico meridionale); Vista la raccomandazione n. 38/2014/1 della Com missione generale per la pesca nel Mar Mediterraneo (CGPM) che modifi ca la raccomandazione n. 37/2013/1 ed individua misure di prevenzione e di emergenza, per il 2015, relative alla pesca degli stock di piccoli pelagici nella GSA 17; Vista la raccomandazione n. 39/2015/1 della Commis sione generale per la pesca nel Mar Mediterraneo (CGPM) che stabilisce misure di prevenzione e di emergenza, per il 2016, relative alla pesca degli stock di piccoli pelagici nel Mare Adriatico (GSA 17 e GSA 18); Visto il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006 relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo ed in particolare l’allegato III; Visto il reg. (CE) n. 1224/2009 ed in particolare, l’art. 7 paragrafo 1, che consente di autorizzare i pescherecci co munitari allo svolgimento di attività di pesca specifi che unicamente se esse sono indicate in una autorizzazione di pesca in corso di validità, quando il tipo di pesca o le zone di pesca in cui le attività sono autorizzate rientrano: a) in un regime di gestione dello sforzo di pesca; b) in un piano pluriennale; c) in una zona di restrizione della pesca; d) nella pesca a fi ni scientifi ci; e) in altri casi previsti dalla normativa comunitaria; Visto il reg. di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione dell’8 aprile 2011 recante modalità di ap plicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consi glio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme delle politiche comune della pesca; Visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca ed in particolare l’art. 15; Considerato che al punto 22 della predetta raccoman dazione n. 37/2013/1 viene posto a carico delle Parti con traenti l’obbligo di procedere alla redazione di una lista delle imbarcazioni autorizzate alla cattura di piccoli pela gici nelle GSA 17 e 18; Ritenuto pertanto di dover emanare disposizioni che garantiscano l’attuazione delle predette misure tecni che contenute nelle Raccomandazioni della CGPM nn. 37/2013/1, 38/2014/1 e 39/2015/1; — 60 — GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 12226-5-2016 Ritenuto opportuno considerare la proposta della Com missione pesca del Parlamento Europeo dell’8 dicembre 2014, per una modifi ca del reg. (UE) 1343/2011, che pre vede la trasposizione nella normativa comunitaria delle raccomandazioni della CGPM; Visto il rapporto del gruppo di lavoro sulla valutazione degli «stock» dei piccoli pelagici del comitato consultivo scientifi co (SAC) della commissione generale per la pe sca nel Mar Mediterraneo (CGPM), tenutosi a Roma dal 24 al 27 novembre 2014; Vista la valutazione sugli «stock» del Mar Mediterra neo, effettuata dal comitato scientifi co, tecnico ed econo mico per la pesca (CSTEP) della commissione Europea nel corso della 38^ riunione plenaria, tenutasi a Bruxelles dal 7 all’11 novembre 2011; Considerata pertanto la necessità, nel descritto qua dro di obblighi e procedure scaturenti dalla normativa dell’Unione Europea ed internazionale ed alla luce dei prossimi ulteriori sviluppi in tale ambito, di adottare entro il corrente anno adeguate misure per la razionalizzazione dell’attività di pesca avente ad oggetto la cattura dei pic coli pelagici nel Mar Mediterraneo, con misure specifi che per il Mare Adriatico (GSA 17 e 18). Decreta: Art. 1. Defi nizioni 1. «Pescherecci che effettuano la pesca attiva di stock di piccoli pelagici»: unità da pesca munite di reti trainate, da circuizione e/o altri tipi di reti circuitanti, le cui catture di acciughe e/o sardine costituiscono almeno il 50% in peso vivo del totale delle catture effettuate; 2. «Pescherecci che effettuano la pesca attiva di stock di piccoli pelagici in Adriatico»: unità da pesca munite di reti trainate, da circuizione e/o altri tipi di reti circuitanti, operanti nella GSA 17 e/o GSA 18 ed incluse nell’elenco di cui al successivo art. 5, le cui catture di acciughe e/o sardine costituiscono almeno il 50% in peso vivo del to tale delle catture effettuate; 3. «Giornata di pesca»: periodo continuativo di 24 ore, o parte di esso, durante il quale una unità da pesca è dedita alla «attività connessa alla ricerca del pesce, alla cala, alla posa, al traino e al recupero di un attrezzo da pesca, al trasferimento a bordo delle catture, al trasbor do, alla conservazione a bordo, alla trasformazione a bor do, al trasferimento, alla messa in gabbia, all’ingrasso e allo sbarco di pesci e prodotti della pesca», come defi nita all’art. 4, comma 28, del Reg. (UE) n. 1380/2013 citato in premessa; 4. GSA 17: «Mare Adriatico settentrionale», situato a nord della linea retta che collega il punto di coordinate 41°55’N – 015°08’E sulla costa italiana ed il confi ne ter restre tra la Croazia e Montenegro, come defi nito nella Raccomandazione CGPM/33/2009/2; 5. GSA 18: «Mare Adriatico meridionale», situato tra la linea retta che collega il punto di coordinate 41°55’N – 015°08’E sulla costa italiana ed il confi ne terrestre tra la Croazia e Montenegro e la linea retta che collega il pun to di coordinate 40°04’N – 018°29’E sulla costa italiana ed il confi ne terrestre tra Albania e Grecia, come defi nito nella Raccomandazione CGPM/33/2009/2. Art. 2. Misure di gestione 1. Tutti i pescherecci che effettuano la pesca attiva di stock di piccoli pelagici nel Mediterraneo, indipendente mente dalla loro lunghezza fuori tutto e da dove esercita no l’attività di pesca, non possono pescare per più di 20 giornate al mese e non possono eccedere le 180 giornate di pesca nell’anno solare; 2. Per l’anno 2016, a parziale modifi ca di quanto stabi lito al precedente comma 1, i pescherecci che effettuano la pesca attiva di stock di piccoli pelagici in Adriatico, operanti nella GSA 17 e/o nella GSA 18, la cui specie ber saglio è costituita prevalentemente da acciughe, non pos sono eccedere le 144 giornate di pesca nell’anno solare; 3. Dalla data del 1 luglio 2016 e fi no al 30 luglio 2016 compresi, è vietata la pesca di stock di piccoli pelagici nelle acque del Mare Adriatico, nell’areale compreso tra il Compartimento marittimo di Monfalcone ed il Compar timento marittimo di Brindisi inclusi, entro una distanza dalla costa inferiore alle 6 miglia. 4. Dalla data del 1 luglio 2016 e fi no al 30 luglio 2016 compresi, in deroga al divieto di cui al precedente com ma 3, i pescherecci che effettuano la pesca attiva di stock di piccoli pelagici iscritti in IV categoria abilitati alla pe sca costiera locale entro le sei miglia dalla costa ovvero aventi lunghezza fuori tutto fi no a 15 metri, sono autoriz zati a pescare oltre le 4 miglia dalla costa; 5. Fatti salvi i casi di dichiarata e comprovata causa di forza maggiore, il transito nella fascia costiera preclusa all’attività di pesca, di cui ai precedenti comma 3 e 4, deve avvenire con rotte dirette ed a velocità costante non inferiore a 7 nodi. Art. 3. Istanza e requisiti per l’autorizzazione alla pesca dei piccoli pelagici nella GSA 17 e GSA 18 1. Al fi ne di ottenere l’autorizzazione alla pesca dei piccoli pelagici (sardine e acciughe) nell’ambito del la GSA 17 e GSA 18, gli interessati devono, a pena di inammissibilità, farne apposita richiesta al Ministero del le politiche agricole alimentari e forestali – Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca – Direzione generale della pesca marittima e dell’acquacoltura, Viale dell’Arte, 16 - 00144 Roma, di seguito indicata come «Direzione Generale», entro e non oltre il quarantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Uffi ciale della Repubblica italiana, in conformità al mo dello in allegato 1, corredato della copia della licenza di pesca o dell’attestazione provvisoria recante l’abilitazio ne all’impiego dei sistemi «circuizione» e/o «volante», di cui all’abrogato art. 11 del decreto ministeriale 26 luglio 1995, ovvero degli attrezzi «reti a circuizione a chiusura meccanica (PS) reti da traino pelagiche a coppia (PTM)», così come identifi cati ai sensi dell’art. 2 del decreto mini steriale 26 gennaio 2012; 2. Gli interessati devono, a pena d’inammissibilità, al legare all’istanza copia delle pertinenti pagine del giorna — 61 — GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 12226-5-2016 le di pesca (log-book), ovvero copia delle dichiarazioni di cui all’allegato 3, o anche qualsiasi altro documento fi scale, commerciale o di trasporto, comprovanti l’effettua zione della pesca dei piccoli pelagici (sardine e acciughe) nella GSA 17 e/o GSA 18 per un totale di 140 giorni nel corso di 2 anni solari consecutivi, nel quinquennio com preso tra il 2011 ed il 2015; 3. Alla richiesta di cui al precedente comma 1, gli in teressati devono altresì allegare una dichiarazione, con la quale viene esplicitata l’opzione irrevocabile, per tutto l’anno di riferimento, ad utilizzare il solo sistema «volan te» o «circuizione» - ovvero gli attrezzi «reti a circuizione a chiusura meccanica (PS)» o «reti da traino pelagiche a coppia (PTM)» - fra tutti quelli autorizzati in licenza; 4. Gli interessati, le cui imbarcazioni sono registrate presso gli Uffi ci marittimi ricompresi in GSA diverse dalla 17 e 18, qualora in possesso dei requisiti richiesti possono altresì presentare domanda conformemente a quanto stabilito ai precedenti comma, purché dichiarino, nella stessa autocertifi cazione, di rispettare le misure di gestione previste nelle GSA 17 e GSA 18. Art. 4. Rilascio, validità e rinnovo dell’autorizzazione alla pesca dei piccoli pelagici nella GSA 17 e GSA 18 1. La direzione generale constatato il rispetto di quanto stabilito al precedente art. 3, nonché verifi cati i presup posti e le condizioni richiesti, provvederà al rilascio della prevista autorizzazione speciale di pesca (allegato 2) , ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’art. 7 del regolamento (CE) del Consiglio del 20 novembre 2009, n. 1224 e al punto 22 della raccomandazione GFCM n. 37/2013/1; 2. La Predetta autorizzazione ha validità annuale, con decorrenza dalla data di rilascio. Il rinnovo dovrà essere richiesto dagli interessati compilando il modello riporta to all’allegato 1, entro il termine perentorio di 60 giorni antecedenti la scadenza della suddetta autorizzazione. L’impresa di pesca titolare dell’autorizzazione dovrà di chiarare di aver pescato, nella campagna di pesca prece dente, per almeno 70 giorni nella GSA 17 e/o GSA 18. Il possesso di tale requisito dovrà essere dimostrato attra verso idonea documentazione (giornale di pesca cartaceo o elettronico ovvero dichiarazione di cui all’allegato 3). La mancata dimostrazione dell’attività di pesca, nella campagna di pesca precedente, per almeno 70 giorni nelle GSA 17 e 18, comporta il mancato rinnovo dell’autoriz zazione di pesca; 3. Le unità autorizzate alla pesca dei piccoli pelagici nella GSA 17 e GSA 18 non possono esercitare l’attivi tà di pesca con attrezzi diversi dalle «reti a circuizione a chiusura meccanica (PS)» o «reti da traino pelagiche a coppia (PTM)». Art. 5. Elenco delle unità autorizzate alla pesca dei piccoli pelagici nella GSA 17 e GSA 18 1. A decorrere dal 30 maggio 2016, è istituito, presso la direzione generale, l’elenco delle unità autorizzate alla pesca dei piccoli pelagici nella GSA 17 e GSA 18; 2. Entro il 30 maggio di ogni anno, la direzione genera le procede alla revisione formale dell’elenco; 3. Gli interessati possono richiedere alla direzione ge nerale, utilizzando il modello riportato nell’allegato 4, la cancellazione defi nitiva dall’elenco, ovvero la sostituzio ne, debitamente motivata e comprovata, dell’imbarcazio ne originariamente iscritta nel medesimo elenco, con altra unità avente analoghe caratteristiche. Art. 6. Disposizioni fi nali 1. I comandanti dei pescherecci che effettuano la pe sca attiva di stock di piccoli pelagici, fermo restando le prescrizioni vigenti, hanno l’obbligo di comunicare men silmente, all’Uffi cio marittimo di iscrizione, direttamente o attraverso la cooperativa di appartenenza, il numero di giornate di pesca effettuate; 2. I comandanti dei pescherecci di cui al precedente comma 1, soggetti agli obblighi europei in materia di re gistrazione e comunicazione delle catture e delle conse guenti operazioni di sbarco (log-book cartaceo ed elettro nico), sono tenuti a registrare e comunicare le catture di acciughe e/o sardine secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente; 3. I comandanti dei pescherecci di cui al precedente comma 1 che, in virtù delle vigenti normative naziona li ed europee sono esentati dagli obblighi in materia di registrazione e comunicazione delle catture nonché delle conseguenti operazioni di sbarco, in caso di cattura di ac ciughe e/o sardine devono compilare, per ogni uscita in mare, il modello riportato nell’allegato 3. I suddetti mo delli compilati dovranno essere consegnati alla Autorità marittima competente, entro i primi 5 giorni lavorativi del mese successivo a quello cui si riferiscono; 4. Raggiunti i limiti delle giornate di pesca stabiliti al precedente art. 2 comma 1 e 2, i pescherecci che effet tuano la pesca attiva di stock di piccoli pelagici hanno l’obbligo di interrompere tale tipologia di pesca; 5. Le unità da pesca operanti nella GSA 17 e/o GSA 18, non incluse nell’elenco di cui al precedente art. 5, non sono autorizzate a pescare, detenere a bordo o sbarcare, quantitativi di acciughe e/o sardine superiori al 20%, in peso vivo, del totale delle catture effettuate; 6. Le violazioni delle disposizioni di cui al presente de creto, sono punite ai sensi delle leggi vigenti. Gli allegati 1, 2, 3 e 4 costituiscono parte integrante del presente decreto. Il decreto ministeriale 16 marzo 2015, citato in premes sa, è abrogato. Il presente decreto è sottoposto alla registrazione dei competenti organi di controllo, nonché pubblicato nella Gazzetta Uffi ciale della Repubblica italiana. Roma, 25 gennaio 2016 Il Sottosegretario di Stato: CASTIGLIONE Registrato alla Corte dei conti il 16 marzo 2016 Uffi cio controllo atti Mise e Mipaaf, reg.ne prev. n. 621 — 62 — GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 12226-5-2016 ALLEGATO 1: Modulo d’iscrizione e/o rinnovo dell’iscrizione nell’elenco delle imbarcazioni autorizzate alla pesca professionale dei piccoli pelagici nella GSA 17 e GSA 18 (art. 3, comma 1, del D.M. 25 GEN. 2016) Al Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali Dipartimento delle Politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca Direzione Generale della pesca marittima e dell’acquacoltura V. le dell’Arte, 16 00144 – Roma La/Il sottoscritto/a , nato/a , il , e residente in , alla via/piazza n. , legale rappresentante/amministratore unico della , con sede in , alla via/piazza n. , armatore/armatrice dell’imbarcazione da pesca denominata , iscritta al n. dei RR.NN.MM.GG o della Matricole di N° UE , ed avente le seguenti caratteristiche tecniche: LFT (Reg. CEE 2930/86) , GT (Reg. CEE 2930/86) , Kw (Reg. CEE 2930/86) . consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000: C H I E D E [ ] l’iscrizione della predetta imbarcazione nell’elenco in epigrafe. [ ] il rinnovo dell’iscrizione della predetta imbarcazione nell’elenco in epigrafe. A tal fine, allega: o copia della licenza di pesca n. rilasciata da il ; o copia della documentazione di cui all’art. 3, comma 2, del D.M. , così come elencata nell’Annesso alla presente istanza. DICHIARA, altresì, di rispettare le misure di gestione previste nelle GSA 17 e GSA 18 e di essere a conoscenza di tutte le disposizioni di cui al D.M. . , lì FIRMA Allegare fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità Nota: I dati devono essere dattiloscritti o indicati in carattere stampatello — 63 — GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 12226-5-2016 Annesso al Modulo d’iscrizione e/o rinnovo dell’iscrizione nell’elenco delle imbarcazioni autorizzate alla pesca professionale dei piccoli pelagici nella GSA 17 e GSA 18 (art. 3, comma 2, del D.M. 25 GEN. 2016 ) N. prog. Tipo di documento Data del documento Giornate di pesca dei piccoli pelagici nella GSA 17 e GSA 18 N. allegato — 64 — GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 12226-5-2016 Dichiarazione annessa al Modulo d’iscrizione e/o rinnovo dell’iscrizione nell’elenco delle imbarcazioni autorizzate alla pesca professionale dei piccoli pelagici nella GSA 17 e GSA 18 (art. 3, comma 3, del D.M. 25 GEN. 2016) La/Il sottoscritto/a , nato/a , il , e residente in , alla via/piazza n. , legale rappresentante/amministratore unico della , con sede in , alla via/piazza n. , armatore/armatrice dell’imbarcazione da pesca denominata , iscritta al n. dei RR.NN.MM.GG o della Matricole di N° UE , ed avente le seguenti caratteristiche tecniche: LFT (Reg. CEE 2930/86) , GT (Reg. CEE 2930/86) , Kw (Reg. CEE 2930/86) . consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000: D I C H I A R A di voler utilizzare, per tutto l’anno , coincidente con il periodo di validità dell’autorizzazione speciale alla pesca dei piccoli pelagici nella GSA 17 e GSA 18 il solo sistema: o VOLANTE; o CIRCUIZIONE. ovvero il solo attrezzo: o RETI A CIRCUIZIONE A CHIUSURA MECCANICA (PS) o RETI DA TRAINO PELAGICHE A COPPIA (PTM) e di rinunciare, nello stesso periodo, a qualsiasi altro sistema/attrezzo da pesca autorizzato in licenza. DICHIARA, altresì, di essere a conoscenza che la presente decisione è irrevocabile per tutto il periodo di validità dell’autorizzazione speciale alla pesca dei piccoli pelagici nella GSA 17 e GSA 18. , lì FIRMA — 65 — GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 12226-5-2016 — 66 — GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 12226-5-2016 ALLEGATO 3: Modulo di dichiarazione delle catture, sbarco (art. 6, comma 3, del D.M. 25 GEN. 2016) N. UE NOME UNITA’ MATR LICENZA DI PESCA N. LICENZA DI PESCA SPECIALE N. Attrezzo: (1) Lunghezza F.T: mt Partenza: gg mese anno ora da Ritorno: gg mese anno ora a Sbarco: gg mese anno ora a Data di cattura Acciughe ANE Sardine PIL Rigetti ANE Rigetti PIL AREA DI CATTURA (2) Kg Tot Kg Tot Kg Tot Kg Tot Totale Sbarco Kg Tot Kg Tot Kg Tot (3) Kg Tot (3) , lì (4) Comandante: NOTE: (1): utilizzare i seguenti codici : PS = Rete a circuizione PTM = rete a traino pelagico (2): utilizzare i seguenti codici : GSA 17 = Adriatico Settentrionale GSA 18 = Adriatico Meridionale (3): indicare quantitativo di prodotto di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, sbarcato ai sensi dell’art. 15 Reg. (UE) 1380/2013 (4): compilare stampatello N.B. 1) In conformità a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di registrazione e comunicazione delle catture e delle conseguenti operazioni di sbarco, è fatto obbligo indicare i quantitativi di catture di acciughe e/o sardine, solo se superiori 50 kg in peso vivo. Premesso quanto sopra, è comunque sempre obbligatorio compilare, per ogni uscita in mare ed indipendentemente dal quantitativo catturato, ognuno degli altri campi della presente dichiarazione, inclusa la data di cattura, l’area di cattura ed il totale sbarcato in kg di acciughe e/o sardine. 2) il prodotto di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, sbarcato ai sensi dell’art. 15 Reg. (UE) 1380/2013, può essere destinato unicamente a fini diversi dal consumo umano diretto, compresi la farina di pesce, l'olio di pesce, gli alimenti per animali, gli additivi alimentari, i prodotti farmaceutici e cosmetici. FIRMA — 67 — GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 12226-5-2016 ALLEGATO 4: Modulo di cancellazione definitiva e/o sostituzione dall’elenco delle imbarcazioni autorizzate alla pesca professionale dei piccoli pelagici nella GSA 17 e GSA 18 (art. 5, comma 3, del D.M. 25 GEN. 2016) Al Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali Dipartimento delle Politiche competitive della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca Direzione Generale della pesca marittima e dell’acquacoltura V.le dell’Arte, 16 00144 – Roma La/Il sottoscritto/a , nato/a , il e residente in , alla via/piazza n. , legale rappresentante/amministratore unico della , con sede in , alla via/piazza n. , armatore/armatrice dell’imbarcazione da pesca denominata , iscritta al n. dei RR.NN.MM.GG o della Matricole di N° UE , nonché iscritta al n. dell’elenco in epigrafe. consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000: C H I E D E [ ] la cancellazione definitiva della predetta imbarcazione dall’elenco in epigrafe. A tale fine, restituisce, in allegato, l’originale dell’autorizzazione di pesca n. rilasciata da codesta Direzione Generale il . [ ] la sostituzione delle predetta imbarcazione con altra denominata iscritta al n. dei RR.NN.MM.GG o della Matricole di N° UE , avente le seguenti caratteristiche: LFT (Reg. CEE 2930/86) , GT (Reg. CEE 2930/86) , Kw (Reg. CEE 2930/86) . Per le seguenti motivazioni: A tal fine, allega: o copia della licenza di pesca e/o attestazione provvisoria n. rilasciata da il ; o copia della documentazione comprovante le motivazioni di cui sopra; o originale dell’autorizzazione di pesca n. rilasciata da codesta Direzione Generale il . DICHIARA, altresì, di essere a conoscenza di tutte le disposizioni di cui al D.M. . , lì FIRMA 16A04011

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