Decree 13 January 1999 making provisions for the granting of deep-sea fishing permit
صدر في 1999-01-13 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- Italian
- النوع
- لائحة
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- إيطاليا
- الموضوعات
- Fisheries and aquaculture
- الكلمات المفتاحية
- marine fisheries, high seas, fishing authorization, fishery management and conservation, authorization/permit, maritime zone
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DECRETO 13 gennaio 1999. Modalità tecniche per il rilascio di nulla osta finalizzato all'esercizio della pesca oceanica IL DIRETTORE GENERALE DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale; Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modifiche, concernente la disciplina della pesca marittima; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modifiche, con il quale è stato approvato il regolamento di esecuzione della predetta legge; Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modifiche, concernente il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca; Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1995 concernente la disciplina del rilascio delle licenze di pesca; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti per la semplificazione dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo; Considerata la accertata disponibilità nell'ambito del plafond per la pesca oceanica, di cui all'art. 21, punto 1, n. 4 del succitato decreto ministeriale 26 luglio 1995; Sentito il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare, che nella seduta del 14 dicembre 1998 ha espresso parere favorevole; Decreta: Art. 1. 1. Al fine di poter continuare ad esercitare la medesima attività, i titolari di imprese esercenti la pesca oceanica possono ottenere il preventivo nulla osta per la costruzione o l'acquisto di nuova unità, nel limite massimo del 200% della capacità di pesca attualmente posseduta e direttamente armata. 2. Per il rilascio del preventivo nulla osta di cui al punto 1, è utilizzato l'elenco già agli atti dell'Amministrazione, formato a seguito delle domande presentate in applicazione dell'art. 21, punto 1, n. 4 citato nelle premesse e per le quali gli istanti sono tenuti a far pervenire conferma dell'interesse entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 3. Esaurito l'elenco di cui al precedente punto 2, e perdurando la disponibilità del plafond, sono esaminate, in ordine cronologico di arrivo, le nuove istanze in bollo che, indirizzate al Ministero per le politiche agricole - Direzione generale della pesca e dell'acquacoltura - viale dell'Arte, 16 - 00144 Roma, pervengano entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. In caso di raccomandata con ricevuta di ritorno, fa fede il timbro postale di spedizione. Art. 2. Il nulla osta è ritirato ove l'interessato: a) non presenti al Ministero per le politiche agricole - Direzione generale della pesca e dell'acquicoltura viale dell'Arte, 16 - 00144 Roma, copia del contratto di costruzione entro due mesi dalla data del rilascio del nulla osta; b) non provveda all'impostazione della chiglia della nuova unità entro cinque mesi dalla scadenza del termine di cui al punto a); c) non abbia realizzato almeno il 50% della nuova costruzione entro dodici mesi dalla data di impostazione della chiglia ovvero, in caso di acquisto di nave già esistente, non abbia provveduto alla stipula del contratto entro dodici mesi dalla data del rilascio del nulla osta. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 13 gennaio 1999 Il direttore generale: Ambrosio Registrato alla Corte dei conti il 18 febbraio 1999 Registro n. 1 Politiche agricole, foglio n. 24