Decision of the Committee for protected nature areas approving the updating, for the year 1996, of the three-year programme for protected nature areas 1994-1996
صدر في 1996-12-02 · النص بتاريخ 2026-10-01
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- European Union
- الدولة
- إيطاليا
- الموضوعات
- Wild species and ecosystems
- الكلمات المفتاحية
- protected area, subsidy/incentive
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13-9-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generate - n. 214 ' DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITA COMITATO PER LE AREE NATURAL! PROTETIE DELIBERAZIONE 2 dicembre 1996. Approvazione dell'aggiornamento, per l'anno 1996, de) programma triennale per le aree naturali protette 1994-1996. IL COMITATO PER LE AREE NATURAL! PROTETTE Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, concernente: «Istituzione de! Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale»; Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante: «Legge quadro in materia di aree protette»; Visto l'art. 3, comma 1, della citata legge 6 dicembre 1991, n. 394, che prevede l'istituzione de! Comitato per le aree naturali protette presieduto dal Ministro dell'ambiente; Visti, in particolare, gli articoli 3 e 4 della predetta legge 6 dicembre 1991, n. 394, riguardanti le modalita d1 deliberazione e formazione de! programma triennale per le aree naturali protette; Visto ii programma triennale per la tutela ambientale 1994-1996, di cui all'art. I della legge 28 agosto 1989, n. 305, approvato dal CIPE in data 21 dicembre 1993 e sue successive modifiche ed integrazioni; Visto ii programma triennale per le aree protette 1994-1996, approvato dal Comitato in data 18 dicembre 1995; Viste le disponibilita finanziarie iscritte alla rubrica 2 cap. 7410 dello stato di previsione del bilancio del Ministero dell 'ambiente per l'esercizio finanziario 1996; Vista l'istruttoria compiuta dalla segreteria tecnica per le arce naturali protette, a norma dell'art. 3, comma 9, della legge 6 dicembre 1991, n. 394; Acquisito ii parere favorevole della Consulta tecnica per le aree naturali protette, (n. 31 del 13 novembre 1996), espresso ai sensi dell'art. 3, comma 4, lettera b), della legge 6 dicembre 1991, n. 394; Considerata la relazione del Ministro dell'ambiente in data 2 dicembre 1996, illustrativa dell'aggiornamento I 996 de! programma triennale per le aree naturali protette 1994-1996; Visto ii verbale della riunione de! Comitato in data 2 dicembre 1996; Delibera: Art. 1. E approvato l'aggiornamento per l'anno 1996 del programma triennale per le aree naturali protette 1994-1996 deliberato dal Comitato in data 18 dicembre I 995. L'aggiornamento 1996 riportato in allegato alla presente delibe razione ne costituisce parte integrante. Art. 2. II direttore de! Servizio conservazione natura provvedera all'impegno ed al trasferimento agli enti parco ed alle regioni e province autonome delle somme stanziate per l'attuazione dell'aggiornamento 1996 de! programma triennale per le aree naturali protette 1994-1996 secondo le tabelle di ripartizione definite dall'aggiornamento di cui all'art. I della presente deliberazione. Art. 3. La presente deliberazione sara trasmessa ai competenti orgam di controllo e successivamente pubblicata nella Gazzetta Ufflciale della Repubblica italiana. Roma, 2 dicembre 1996 Registrata a/la Corte dei conti ii 3 giugno 1997 Registro n 1 Amhirnte, J<Jg/io n 172 fl Presidente: RONCHI 3 13-9-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETfA UFFICIALE Serie generale - n. 214 PROGRAMMA TRIENNALE PER LE AREE NATURAL! PROTETTE 1994-1996 AGGIORNAMENTO 1996 11 presente programma, come previsto dalla iegge 6 dicembre 1991, n. 394, art. 4, comma 6, costituisce l'ag giornamento per l'anno 1996 de! Programma triennale per le aree naturali protette 1994-1996, di seguito denomi nato P.T.A.P. 1994-1996, deliberato dal Comitato per le aree naturali protette nella seduta de! 18 dicembre 1995. Tale aggiornamento, oltre a costituire puntuale adempimento alla disposizione legislativa sovrarichiamata, si propone in particolare: di operare la ripartizione delle risorse messe a disposizione dallo Stato successivamente alla data di appro vazione de! P.T.A.P. 1994-1996. Tali risorse, pari a L. 28.000.000.000, sono state assegnate dal bilancio di previ sione per l'anno finanziario 1996 ad investimenti nelle aree protette terrestri statali e regionali; di dare attuazione ai punti a) e b) dell'art. 4, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, considerata la disponibilita di dati provenienti dalle prime risultanze della Carta della Natura. 1. Sistema delle aree naturali protette (art. 4, comma 1, lettera a), della legge n. 394/1991). Ai sensi dell'art. 4, comma I, lettera a), della legge 6 dicembre 1991, n. 394, fanno parte de! sistema delle aree naturali protette, oltre alle aree di reperimento, terrestri e marine, di cui agli articoli 34 e 36 della legge n. 394/ 1991 e all'art. 31 della legge n. 979/1982: a) le aree iscritte nell'Elenco ufficiale delle aree naturali protette, cosi come approvato dal Comitato per le aree naturali protette in data 2 dicembre 1996; b) i territori che presentano caratteristiche naturalistiche ed ambientali tali da essere individuati quali zone umide di importanza internazionale ai sensi della convenzione di Ramsar, come da elenco allegato (allegato A); c) i territori che presentano caratteristiche naturalistiche ed ambientali tali da essere individuati quali Zone di protezione speciale (ZPS) ai sensi della direttiva n. 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici; d) i territori che presentano caratteristiche naturalistiche ed ambientali tali da essere individuati quali Zone speciali di conservazione ai sensi della direttiva n. 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, ossia Siti di importanza comunitaria (SIC) designati dallo Sta to mediante un atto regolamentare, amministrativo e/ o contrattuale, nei quali siano applicate le misure di conservazione necessarie al mantenimento o al ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e/o delle popolazioni delle specie per cui !'area naturale e designata. Per la delimitazione <lei confini <lei territori che formano oggetto de! sistema delle aree naturali protette si fa riferimento rispettivamente: per le aree iscritte nell'elenco ufficiale delle aree naturali protette, ai perimetri riportati nei provvedimenti istitutivi; per i territori di cui all a lettera b), ai perimetri riportati nei decreti di individuazione delle zone umide di importanza internazionale ai sensi della convenzione di Ramsar; per i territori di cui alla lettera c), ai territori individuati come Zona di protezione speciale in attuazione della direttiva n. 79/409/CEE; per i territori di cui alla lettera d), ai perimetri comunicati dal Ministero dell'ambiente all'Unione europea quali Siti di importanza comunitaria (SIC) in attuazione della direttiva n. 92/43/CEE. 2. Termine per l'istituzione di nuove aree naturali protette o per l'ampliamento e la modifica di quelle esistenti e indi viduazione della delimitazione di massima del/e aree stesse (art. 4, comma 1, lettera b). 2.1. Istituzione Riserve naturali dello Stato. Entro tre mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta Uffi.ciale de! presente documento ii Ministro dell'ambiente istituisce con le procedure previste dall'art. 8, comma 2, della legge n. 394/1991, e secondo la delimitazione di massima allegata alla presente deliberazione (allegato B), di cui costituisce parte integrante, le seguenti riserve naturali statali: Riserva naturale statale di Torre Guaceto; Riserva naturale statale di Valle Millecampi; Riserva naturale statale dell'isola d'Ischia; Riserva naturale statale dell'isola di Capri; Riserva naturale statale dell'isola di Vivara; Riserva naturale statale delle isole di Ventote,1e e S. Stefano; Riserva naturale statale delle isole di Ponza c Palmarola . . 4 13-9-1997 Supplemento ordinario alla GAZZEITA UFFICIALE Serie generate - n. 214 2.2. Istituzione Riserve marine. Entro tre mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente documento ii Ministro dell'ambiente istituisce, con le procedure previste dall'art. 18, comma 1, della legge n. 394/1991, e secondo la delimitazione di massima allegata alla presente deliberazione (allegato CJ, di cui costituisce parte integrante, le seguenti riserve manne: Riserva marina di Tavolara - Punta Coda Cavallo; Riserva marina del Golfo di Portofino; Riserva marina di Punta Campanella; Riserva marina di Porto Cesareo; Riserva marina della Penisola de! Sinis - Mal di Ventre; Riserva marina delle Cinqueterre; Riserva marina di Ventotene e S. Stefano. 2.3. Modifica perimetri aree naturali protette. Entro tre mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufjiciale de! presente aggiornamento 1996 del P.T.A.P. 1994-1996 si procede, ai sensi dell'art. 8, e secondo la delimitazione di massima allegata alla presente delibera zione (allegato D), di cui costituisce parte integrante, alla modifica della perimetrazione de! Parco nazionale della Val Grande. 3. Ripartizione delle risorsefinanziarie (art. 4, comma 1, lettera c), della legge n. 394/1991). L'aggiornamento 1996, utilizzando gli stessi criteri di ripartizione delle risorse finanziarie definiti per ii P.T.A.P. 1994-1996 per la suddivisione delle somme fra le aree protette terrestri regionali e nazionali, fa riferi mento alle superfici delle aree naturali protette iscritte nell'Elenco ufficiale delle aree naturali protette cosi come aggiornato nella seduta odierna. Le azioni nazionali saranno individuate nell'ambito dell'attivita di programmazione del Servizio conserva zione della natura di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni. E pertanto approvata la ripartizione delle risorse disponibili riportata nelle tabelle 1, 2 e 3 allegate alla pre sente deliberazione, della quale costituiscono parte integrante. 4. Procedure di attuazione. Per l'utilizzazione delle risorse comunque assegnate nell'ambito del PRONAC 1989-1991, del P.T.A.P. 1991-1993 e de! P.T.A.P. 1994-1996 si adottano le procedure di cui al punto 2.3 de] P.T.A.P. 1994-1996. I fondi di cui ai programmi PRONAC 1989-1991, P.T.A.P. 1991-1993 e P.T.A.P. 1994-1996 impegnati e non ancora utilizzati, possono essere revocati e riassegnati con decreto de! Ministro dell'ambiente, sentite le regioni interessate, per interventi nei parchi nazionali o regionali. 5