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قوانين إيطاليا

Act No. 963 regulating sea fishing

صدر في 1965-07-14 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

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عن هذا القانون

اللغة
Italian
النوع
قانون
المنظمة
European Union
الدولة
إيطاليا
الموضوعات
Fisheries and aquaculture, Sea, Environment
الكلمات المفتاحية
marine pollution, pollution control, basic legislation, institution, marine fisheries, fishing gear/fishing method, prohibited fishing area, coral, offences/penalties, fishery management and conservation, aquatic animals, governance, management/conservation

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  1. L 14/07/1965 Num.963 Legge 14 luglio 1965, n. 963 (in Gazz. Uff., 14 agosto, n. 203). - Disciplina della pesca marittima. Preambolo La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;Il Presidente della Repubblica: Promulga la seguente legge: Articolo 1 Art. 1. Oggetto e sfera di applicazione della legge. Le disposizioni della presente legge concernono la pesca esercitata nelle acque rientranti nelle attribuzioni conferite dalle leggi vigenti al Ministero della marina mercantile e, limitatamente ai cittadini italiani, nel mare libero. É considerata pesca marittima ogni attività diretta a catturare esemplari di specie il cui ambiente abituale o naturale di vita siano le acque sopraindicate, indipendentemente dai mezzi adoperati e dal fine perseguito. Articolo 2 Art. 2. Organi di studio e ricerca. Per le ricerche scientifiche, tecnologiche e pratiche applicate alla pesca e per tutti gli studi, le ricerche e le indagini occorrenti per lo sviluppo dell'industria della pesca, della produzione ittica, e per l'adeguamento della sua disciplina giuridica, il Ministero della marina mercantile può avvalersi del Laboratorio centrale di idrobiologia applicata alla pesca, degli Osservatori di pesca marittima, degli Istituti talassografici e di ogni altro organismo o istituto operante a tal fine. L'azione di cui al precedente comma è integrata, per le indagini pratiche, da quella della squadriglia sperimentale di pesca, istituita con regio decreto 10 giugno 1920, n. 913; Articolo 3 Art. 3. Addestramento professionale ed insegnamento di discipline applicate alla pesca. Il Ministero della marina mercantile è chiamato a dare il suo parere sulla compilazione e sull'attuazione dei programmi di materie attinenti a discipline applicate alla pesca, svolti in scuole od in corsi comunque istituiti. Il Ministero della pubblica istruzione, intesa con il Ministero della marina mercantile, curerà che nei programmi di insegnamento delle scuole dell'ordine medio siano inserite nozioni di biologia marina applicata alla pesca. Curerà altresì che nei programmi di insegnamento degli Istituti nautici, o scuole equiparate, siano inseriti lo studio della biologia marina e della tecnologia della pesca marittima, nonchè nozioni di economia e diritto della pesca. Il Ministero della marina mercantile promuove l'istituzione presso le Università e gli Istituti di istruzione superiore di insegnamenti di discipline applicate alla pesca. Articolo 4 Art. 4. Studi e indagini sulla pesca. Il Ministero della marina mercantile può promuovere ed attuare studi ed indagini sulla pesca nonchè curare la compilazione delle carte e dei portolani di pesca. Articolo 5 Art. 5. Commissione consultiva centrale. Presso il Ministero della marina mercantile è istituita la Commissione consultiva centrale per la pesca marittima. La Commissione è chiamata a dare parere nei casi previsti dalla presente legge e dal relativo regolamento, nonchè su qualsiasi materia sulla quale il Ministro per la marina mercantile ritenga opportuno interpellarla. In ogni caso il parere della Commissione deve essere richiesto per i provvedimenti sulla disciplina della pesca. Articolo 6 Art. 6. Composizione della Commissione consultiva centrale. La Commissione consultiva centrale è così composta:a) il Sottosegretario di Stato per la marina mercantile, che la presiede;b) il direttore generale della pesca marittima;c) tre funzionari del Ministero della marina mercantile aventi qualifica non inferiore a quella di direttore di divisione;d) un rappresentante del Ministero del tesoro;e) un rappresentante del Ministero delle finanze;f) un rappresentante del Ministero dell'industria e del commercio;g un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;h) un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero;i) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;l)due rappresentanti del Ministero della sanità, rispettivamente per le discipline medica e veterinaria;m) il direttore del Laboratorio centrale di idrobiologia applicata alla pesca;n)) un rappresentante del Consiglio superiore della marina mercantile;o) un rappresentante dell'Istituto italiano della nutrizione;p) quattro esperti scelti tra docenti universitari e cultori di discipline scientifiche, giuridiche, economiche applicate alla pesca, designati, due, dal Consiglio nazionale delle ricerche e, due, dal Consiglio superiore della pubblica istruzione;q) tre rappresentanti della cooperazione peschereccia scelti tra terne designate da ciascuna delle associazioni cooperativistiche a base nazionale;r) un rappresentante dell'Unione italiana delle Camere di commercio, industria ed agricoltura;s) un rappresentante dei commercianti in prodotti ittici;t) quattro rappresentanti dei lavoratori della pesca, scelti tra terne designate da ciascuna delle associazioni sindacali a base nazionale;u) tre rappresentanti dei datori di lavoro della pesca, scelti tra terne designate da ciascuna delle associazioni sindacali a base nazionale;v) un rappresentante della pesca sportiva, designato dalla organizzazione nazionale della pesca sportiva. I componenti della Commissione sono nominati con decreto del Ministro per la marina mercantile, durano in carica un triennio e possono essere riconfermati una sola volta. Possono essere chiamati a partecipare ai lavori della Commissione, senza diritto di voto, persone particolarmente esperte in materia di pesca, nonchè i rappresentanti di enti interessati ai problemi posti all'ordine del giorno. Le funzioni di segretario della Commissione sono affidate ad un funzionario del Ministero della marina mercantile con qualifica non inferiore a quella di consigliere di prima classe. Articolo 7 Art. 7. Commissioni consultive locali. Presso ogni Capitaneria di porto è istituita la Commissione consultiva locale per la pesca marittima. La Commissione è chiamata a dare pareri sulle questioni interessanti la pesca nell'ambito del Compartimento marittimo. Articolo 8 Art. 8. Composizione delle Commissioni consultive locali. La Commissione consultiva locale è così composta:a) il capo del Compartimento marittimo;b) l'addetto alla pesca della Capitaneria di porto;c) un rappresentante dell'Assessorato regionale competente in materia di pesca marittima;d) un rappresentante di ogni Amministrazione provinciale competente per territorio;e) un rappresentante degli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione competenti per territorio;f) tre rappresentanti delle organizzazioni cooperativistiche operanti nel territorio, scelti tra terne designate da ciascuna delle associazioni cooperativistiche a base nazionale;g) due docenti universitari o cultori o insegnanti degli Istituti nautici di discipline applicate alla pesca, designati dal provveditore agli studi della sede del Compartimento marittimo;h) un rappresentante delle Camere di commercio, industria ed agricoltura competenti per territorio;i) quattro rappresentanti dei lavoratori della pesca, scelti tra terne designate ciascuna dalle associazioni sindacali a base provinciale;l) tre rappresentanti dei datori di lavoro della pesca scelti tra terne designate da ciascuna delle associazioni sindacali;m) un rappresentante della pesca sportiva, designato dalla organizzazione nazionale della pesca sportiva;n) il direttore del mercato ittico locale, ove esistente;o) un rappresentante degli Uffici dei medici provinciali competenti per territorio;p) un rappresentante degli Uffici dei veterinari provinciali competenti per territorio;q) due rappresentanti dei commercianti di prodotti ittici, scelti tra terne designate da ciascuna associazione sindacale a base provinciale. La Commissione è presieduta dal capo del Compartimento; il segretario è scelto tra il personale della Capitaneria di porto. I membri della Commissione sono nominati dal capo del Compartimento marittimo, durano in carica un triennio e possono essere riconfermati. Possono essere chiamate a partecipare ai lavori della Commissione, senza diritto di voto, persone particolarmente esperte in materia di pesca, nonchè i rappresentanti di enti interessati ai problemi posti all'ordine del giorno. Articolo 9 Art. 9. Registro dei pescatori marittimi. Presso le Capitanerie di porto è istituito il registro dei pescatori marittimi, nel quale debbono iscriversi coloro che intendano esercitare la pesca marittima. Il regolamento determina le condizioni, i requisiti e le modalità dell'iscrizione, il modello del registro e le norme per la sua tenuta. Articolo 10 Art. 10. Iscrizione dei pescatori. L'esercizio della pesca marittima a scopo professionale è subordinato all'iscrizione degli interessati nel registro dei pescatori marittimi. L'iscrizione in tale registro e il rilascio dei certificati d'iscrizione sono gratuiti. L'iscrizione non è richiesta per coloro che esercitano la pesca scientifica, ed appartengono a organizzazioni o istituti di ricerche riconosciuti dal Ministero della marina mercantile, o siano espressamente autorizzati dal Ministero stesso. Articolo 11 Art. 11. Registro delle imprese di pesca. Presso ogni Capitaneria di porto è istituito un registro delle imprese di pesca. Sono soggetti all'obbligo della iscrizione nel registro coloro che intendano esercitare un'impresa di pesca. Il regolamento determina le condizioni, i requisiti e le modalità di iscrizione, il modello del registro e le norme per la sua tenuta. Articolo 12 Art. 12. Permesso di pesca. Le navi e i galleggianti abilitati alla navigazione ai sensi dell'art. 149 del Codice della navigazione, per esercitare la pesca, devono essere muniti di apposito permesso. Il permesso di pesca è rilasciato dall'autorità marittima indicata dal regolamento, alle condizioni e con le modalità ivi previste, all'imprenditore di pesca che abbia reso la dichiarazione indicata dal precedente art. 11. Il permesso ha un periodo di validità di quattro anni ed è rinnovato con le modalità stabilite dal regolamento. Articolo 13 Art. 13. Personale marittimo. In deroga alle vigenti disposizioni di legge è consentita l'iscrizione nelle matricole della gente di mare del personale addetto ai servizi tecnici o complementari di bordo occorrenti per l'attività di pesca, di conservazione o di trasformazione del pescato. Il regolamento determina le qualifiche ed i titoli professionali del personale suddetto, i limiti di età e gli altri requisiti necessari per ottenere l'iscrizione nelle matricole. Articolo 14 Art. 14. Limiti e modalità dell'esercizio della pesca. Il regolamento determina i limiti e le modalità idonee a garantire la tutela ed il miglior rendimento costante delle risorse biologiche del mare ed a tal fine stabilisce:a) le norme particolari per la pesca, il trasporto e il commercio del novellame;b) le zone, i tempi, gli strumenti, gli attrezzi, gli apparecchi, i tipi di navi o galleggianti vietati nell'esercizio della pesca, anche in funzione della piscicoltura;c) i limiti e le modalità dell'impiego di corrente elettrica o di altri sistemi speciali di pesca;d) i limiti e le modalità per la concessione delle autorizzazioni alla immissione di rifiuti nelle acque marittime;e) i limiti e le modalità per la collocazione di reti o apparecchi fissi o mobili da pesca. Articolo 15 Art. 15. Tutela delle risorse biologiche e dell'attività di pesca. Al fine di tutelare le risorse biologiche delle acque marine ed assicurare il disciplinato esercizio della pesca, è fatto divieto di:a) pescare in zone e tempi vietati dai regolamenti nonchè detenere, trasportare o commerciare il prodotto di tale pesca;b) pescare con navi o galleggianti, attrezzi o strumenti, vietati dai regolamenti o non espressamente permessi, o collocare apparecchi fissi o mobili ai fini di pesca senza o in difformità della necessaria autorizzazione, nonchè detenere, trasportare o commerciare il prodotto di tale pesca;c) pescare, detenere, trasportare o commerciare il novellame di qualunque specie vivente marina, senza la preventiva autorizzazione del Ministero della marina mercantile;d) danneggiare le risorse biologiche delle acque marine con l'uso di materie esplodenti, dell'energia elettrica o di sostanze tossiche atte ad intorpidire, stordire o uccidere i pesci e gli altri organismi acquatici, nonchè raccogliere, trasportare o mettere in commercio pesci ed altri organismi acquatici così intorpiditi, storditi o uccisi;e) immettere, direttamente o indirettamente, o diffondere nelle acque sostanze inquinanti: sono considerate inquinanti le sostanze estranee o facenti parte della normale composizione delle acque naturali, che costituiscano un diritto nocumento per la fauna ittica o che determinino alterazioni chimiche o fisiche dell'ambiente, tali da influenzare sfavorevolmente la vita degli organismi acquatici;f) sottrarre od asportare, senza il consenso dell'avente diritto gli organismi acquatici oggetto della altrui attività di pesca, esercitata mediante attrezzi e strumenti fissi o mobili, sia quando il fatto si commetta con azione diretta su tali attrezzi o strumenti, sia esercitando la pesca con violazione delle distanze di rispetto stabilite dai regolamenti; nonchè sottrarre od asportare, senza l'anzidetto consenso, gli organismi acquatici che si trovano in spazi acquei sottratti al libero uso e riservati agli stabilimenti di pesca e, comunque detenere, trasportare e fare commercio dei detti organismi, senza il consenso dell'avente diritto. Gli anzidetti divieti non riguardano la pesca scientifica e le altre attività espressamente autorizzate. Articolo 16 Art. 16. Scoperta di banco di corallo. Lo scopritore di un banco di corallo nelle acque di cui all'art. 1, primo comma, ha il diritto esclusivo di sfruttarlo per tutta la durata delle due stagioni di pesca successive a quella della scoperta, purchè faccia denuncia della scoperta stessa nei modi indicati dal regolamento. Articolo 17 Art. 17. Disciplina della pesca sportiva. Il regolamento stabilisce le norme da osservarsi nell'esercizio della pesca sportiva e determina i casi nei quali è consentito l'uso di attrezzi non individuali. Articolo 18 Art. 18. Pesca subacquea. La pesca con il fucile subacqueo o con attrezzi simili è consentita soltanto ai maggiori di anni sedici. Il regolamento stabilisce le cautele e le modalità da osservarsi nella detenzione ed uso del fucile subacqueo o attrezzi similari. Articolo 19 Art. 19. Organi preposti alla disciplina della pesca ed alla vigilanza. La disciplina della pesca e la vigilanza su di essa sono esercitate dal Ministero della marina mercantile, dalle autorità marittime locali e dagli enti locali, regionali e provinciali. Articolo 20 Art. 20. Organi di polizia. Il Ministero della marina mercantile coordina l'attività degli organi di polizia e di vigilanza sulla pesca ivi comprese le guardie particolari. Articolo 21 Art. 21. Persone incaricate della vigilanza. Salvo il disposto dell'art. 4 della legge 25 marzo 1959, n. 125, la sorveglianza sulla pesca e sul commercio dei prodotti di essa e l'accertamento delle infrazioni alle leggi ed ai regolamenti che li riguardano sono affidati, sotto la direzione dei comandanti delle Capitanerie di porto, al personale civile e militare della Amministrazione centrale e periferica della marina mercantile, alle guardie di finanza, ai carabinieri, agli agenti di pubblica sicurezza ed agli agenti giurati di cui all'articolo seguente. Alle persone di cui al precedente comma è riconosciuta, qualora già ad esse non competa, la qualifica di ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, secondo le rispettive attribuzioni, ai fini della vigilanza sulla pesca ai sensi dell'art. 221, ultimo comma, del Codice di procedura penale. Articolo 22 Art. 22. Nomina di agenti giurati per la vigilanza. Le Amministrazioni regionali e provinciali e chiunque vi ha interesse possono nominare, mantenendoli a proprie spese, agenti giurati da adibire alla vigilanza sulla pesca. Gli agenti debbono possedere i requisiti previsti dalle leggi di pubblica sicurezza e prestare giuramento davanti al pretore. La loro nomina è approvata dal prefetto, previo parere favorevole del capo del Compartimento marittimo. Articolo 23 Art. 23. Ispezioni alle navi ed ai luoghi di deposito. Gli incaricati della vigilanza sulla pesca marittima possono in ogni momento visitare le navi, i galleggianti, gli stabilimenti di pesca, i luoghi di deposito e di vendita ed i mezzi di trasporto dei prodotti della pesca, al fine di accertare l'osservanza delle norme sulla disciplina della pesca. Articolo 24 Art. 24. Pene per le contravvenzioni. Chiunque contravvenga ai divieti posti dal precedente art. 15, lettere a), b), c) è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a lire 300.000. É punito con l'ammenda fino a lire 50 mila chiunque eserciti la pesca marittima senza la preventiva iscrizione nel registro dei pescatori marittimi. É punito con l'ammenda fino a lire 100 mila chiunque cede un fucile subacqueo o altro attrezzo similare a persona minore degli anni sedici; alla stessa pena soggiace chi affida un fucile subacqueo o altro attrezzo similare a persona minore degli anni sedici, qualora questa ne faccia uso. Con la stessa pena è punito altresì chi viola le norme stabilite dal regolamento per l'esercizio della pesca subacquea. É punito con l'arresto e con l'ammenda fino a lire 100 mila, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque non consente o impedisce l'ispezione, da parte degli addetti alla vigilanza sulla pesca, prevista dal precedente art. 23. Articolo 25 Art. 25. Pene per i delitti. Chiunque violi le disposizioni del precedente art. 15, lettere d), e), f) è punito con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a lire un milione, salvo che il fatto costituisca più grave reato. Articolo 26 Art. 26. Pene accessorie. La condanna per i delitti e le contravvenzioni previsti e puniti dalla presente legge, comporta l'applicazione delle seguenti pene accessorie:a) la confisca del pescato, salvo che esso sia richiesto dagli aventi diritto nell'ipotesi prevista dalla lettera f) dell'art. 15;b) la confisca degli attrezzi, degli strumenti e degli apparecchi usati in contrasto con le norme stabilite negli articoli 15 e seguenti della presente legge;c) la sospensione della validità del permesso di pesca per un periodo non superiore a mesi due, aumentabile fino ad un anno in caso di recidiva. La sospensione del permesso inibisce l'uso per la pesca della nave o del galleggiante, e dei relativi arredi ed attrezzi, con il quale è stato commesso il reato; qualora la recidiva ricorra mediante l'uso di nave o galleggiante diverso da quello con il quale fu commesso il precedente reato, la sospensione si applica in egual misura ad entrambi;d) l'interdizione di esercitare la pesca marittima in qualunque forma, anche alle dipendenze altrui, da un minimo di quindici giorni ad un massimo di due mesi, ovvero fino ad un anno in caso di recidiva. L'interdizione all'esercizio della pesca è annotata nel registro dei pescatori marittimi di cui al precedente art. 9;e) l'obbligo di rimettere in pristino entro un termine prestabilito le zone in cui sono stati costruiti opere o impianti non autorizzati. Articolo 27 Art. 27. Contravvenzioni all'art. 17. Chiunque contravvenga alle norme di cui all'art. 17 è punito con l'ammenda fino a lire un milione. Articolo 28 Art. 28. Sfruttameto abusivo di banco di corallo. Chiunque sfrutta un banco di corallo soggetto al diritto esclusivo di sfruttamento previsto dall'art. 16, senza il consenso del titolare del diritto, è punito con la reclusione fino a 4 anni e con la multa fino a lire un milione. Articolo 29 Art. 29. Risarcimento del danno. Per i reati previsti dalla presente legge lo Stato, in persona del Ministro per la marina mercantile, può costituirsi parte civile nel relativo giudizio penale. Articolo 30 Art. 30. Responsabilità civile. L'armatore e l'imprenditore di pesca sono solidamente e civilmente responsabili per le multe e le ammende inflitte ai loro ausiliari e dipendenti per reati commessi nell'esercizio della pesca marittima. Articolo 31 Art. 31. Sanzioni disciplinari. Le infrazioni alla presente legge commesse da appartenenti a personale marittimo sono punite, anche con pene disciplinari, ai sensi degli articoli 1249 e seguenti del Codice della navigazione. Articolo 32 Art. 32. Potere del Ministro per la marina mercantile. Il Ministro per la marina mercantile può, con suo decreto, sentita la Commissione consultiva centrale per la pesca marittima, emanare norme per la disciplina della pesca anche in deroga alle discipline regolamentari, al fine di adeguarla al progresso delle conoscenze scientifiche e delle applicazioni tecnologiche, e favorirne lo sviluppo in determinate zone o per determinate classi di essa. Articolo 33 Art. 33. Disposizioni transitorie. I regolamenti di cui alla presente legge dovranno essere emanati entro sei mesi dalla sua pubblicazione. Le disposizioni della presente legge, che richiedono per la loro applicazione l'emanazione di particolari norme regolamentari, non entrano in vigore fino a quando dette norme non saranno emanate.

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