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قوانين إيطاليا

Act No. 36 regulating the use of herbicidals and geodisinfectants in non agricultural sectors and regulating the procedures for using herbicidals and geodisinfectants in agriculture

صدر في 1999-07-01 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
Italian
النوع
قانون
المنظمة
European Union
الدولة
إيطاليا · Toscana
الموضوعات
Cultivated plants, Waste and hazardous substances
الكلمات المفتاحية
authorization/permit, biological control agents, disinfection/disinfestation, pesticides, plant protection, pollution control, hazardous substances, offences/penalties
الفئات
agriculture

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  1. LEGGE REGIONALE 1 luglio 1999, n. 36 Disciplina per l’impiego dei diserbanti e geodisinfestanti nei settori non agricoli e procedure per l’impiego dei diserbanti e geodisinfestanti in agricoltura. 9.7.1999 Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - n. 20 ARTICOLO 1 (Ambito di applicazione e finalita’) 1. La presente legge disciplina l’impiego dei prodotti fitosanitari ad azione diserbante e/o geodisinfestante per scopi non agricoli ai sensi dell’art. 5, comma 22 del Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 194 "Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari". 2. Disciplina altresi’ le procedure per l’impiego dei diserbanti e geodisinfestanti in agricoltura al fine di assicurare il controllo mirato, nell’ambito delle rispettive competenze, da parte delle Aziende USL e dell’ARPAT sul corretto impiego di tali prodotti secondo le indicazioni e prescrizioni contenute nell’etichetta e nel rispetto delle buone pratiche di utilizzo ai sensi dell’art. 3 del DLgs 194/95. ARTICOLO 2 (Definizioni) 1. Ai fini della presente legge vengono definiti come: a) diserbanti i prodotti fitosanitari che combattono le piante indesiderate o impediscono la germinazione dei semi indesiderati, compresi i prodotti ad azione disseccante; b) geodisinfestanti i prodotti fitosanitari che esplicano nel terreno un’azione specifica contro organismi nocivi alle piante coltivate; c) trattamenti gli impieghi agricoli ed extra agricoli dei prodotti fitosanitari elencati ai precedenti punti a) e b); d) impiego in ambito agricolo quello su terreni destinati alla coltivazione e loro pertinenze o direttamente su colture agricole e forestali; ARTICOLO 3 (Requisiti per l’utilizzo) 1. I prodotti fitosanitari di cui all’art. 2 devono essere specificamente autorizzati dal Ministero della Sanita’ e possono essere utilizzati a condizione che siano rispettate tutte le prescrizioni contenute all’art. 3 del DLgs 194/95; 2. L’impiego e’ consentito solo nel rispetto di tutte le indicazioni e prescrizioni riportate sull’etichetta appositamente approvata, con decreto di registrazione del Ministero della Sanita’, per ogni preparato commerciale. ARTICOLO 4 (Comunicazione preventiva) 1. Chiunque per se’ o per conto terzi, impiega prodotti fitosanitari contenenti sostanze ad azione diserbante e geodisinfestante, destinati all’utilizzo in agricoltura, deve darne preventiva comunicazione almeno cinque giorni prima del previsto periodo del/dei trattamenti, al Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda USL competente per territorio, al fine di consentire alle Aziende medesime di effettuare un monitoraggio sul territorio regionale relativo all’uso di tali prodotti. 2. Nel caso di utilizzo ripetuto dei prodotti di cui al comma 1., in periodi successivi del medesimo anno solare, e’ sufficiente una unica comunicazione preventiva annuale comprensiva degli interventi programmati. 3. La comunicazione preventiva viene effettuata con il modulo di cui all’allegato 1 della presente legge. 4. La comunicazione preventiva non e’ necessaria nel caso di interventi di geodisinfestante contro gli attacchi di nottue in considerazione del carattere di urgenza di tali interventi. L’effettuazione dell’intervento deve comunque essere comunicata all’Azienda USL competente per territorio nei successivi tre giorni. 5. Il Consiglio regionale, entro 3 anni dall’entrata in vigore della presente legge adotta, su proposta della Giunta regionale, un atto di individuazione delle aree dove, in base al monitoraggio effettuato ai sensi del comma 1, l’uso dei prodotti fitosanitari ad azione diserbante e geodisinfestante, e’ tale da comportare rischi di natura sanitaria e/o ambientale. 6. In seguito all’adozione dell’atto di cui al comma 5, sono tenuti alla presentazione della comunicazione preventiva esclusivamente i soggetti che effettuano trattamenti nelle aree individuate dalla deliberazione del Consiglio regionale. ARTICOLO 5 (Tutela della risorsa idrica) 1. Possono essere interessate dai trattamenti esclusivamente le aree site a non meno di 10 metri dalla sponda di fiumi, stagni e lagune, salvo nel caso di utilizzo di prodotti specificamente autorizzati per i quali in etichetta e’ espressamente consentito l’impiego nelle aree di cui sopra e distribuiti con macchine irroratrici dotate di dispositivi per caduta, per contatto o altri con effetto deriva della stessa grandezza. 2. Al fine della tutela della risorsa idrica si rinvia a quanto disciplinato dal Decreto Presidente della Repubblica 24 maggio 1988 n. 236 "Attuazione della direttiva CEE n. 80/778 concernente la qualita’ delle acque destinate al consumo umano ai sensi dell’art. 15 della L. 16 aprile 1987 n. 183, dalla LR 9 novembre 1994, n. 86. ARTICOLO 6 (Impieghi in ambito non agricolo di prodotti fitosanitari ad azione diserbante e geodisinfestante) 1. Per scopi non agricoli e’ consentito il solo impiego di prodotti non appartenenti alle classi "molto tossici", "tossici" e "nocivi" di cui al Decreto Presidente della Repubblica 24 maggio 1988 n.223 "Attuazione delle direttive CEE numeri 78/631, 81/187 e 84/291 concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura dei preparati pericolosi (antiparassitari), ai sensi dell’art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183" e che non rientrino fra le sostanze di cui all’allegato 2 della presente legge. 2. I prodotti impiegati devono avere caratteristiche di minima persistenza ambientale accertata con la registrazione del prodotto e non devono riportate in etichetta indicazioni di tossicita’ per la fauna terrestre e acquatica, nonche’ per la microflora e la microfauna. 3. Chiunque per se’ o per conto terzi, impiega prodotti fitosani contenenti sostanze ad azione diserbante e geodisinfestante, destinati all’utilizzo per scopi non agricoli deve richiedere ed ottenere il nulla-osta di carattere sanitario del Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda USL competente per territorio. La richiesta di nulla-osta di carattere sanitario deve essere effettuata con apposito modulo approvato come allegato 3 della presente legge. L’Azienda USL deve rilasciare tale nulla-osta nel termine perentorio di 20 giorni. 4. L’area trattata deve essere delimitata e segnalata da parte dell’operatore addetto al trattamento con cartelli di pericolo e di divieto di accesso alle persone non autorizzate, che abbiano le caratteristiche di cui all’allegato 4, sia durante il trattamento che per tutto l’intervallo di agibilita’, stabilito in almeno 48 ore, salvo diversa indicazione approvata con Decreto del Ministero della Sanita’ e precisata in etichetta. 5. Il Sindaco, qualora sussistano motivi di pericolo per la salute pubblica, vieta con propria Ordinanza, anche su indicazione dell’Azienda USL competente per territorio, l’accesso nelle aree interessate dal trattamento per un intervallo di agibilita’ correlato al prodotto impiegato. 6. Le aree interessate dai trattamenti devono trovarsi a non meno di 10 metri dalle abitazioni e dai ricoveri degli animali. 7. Le aree interessate dai trattamenti devono altresi’ trovarsi a non meno di 10 metri dalle strade di pubblico passaggio. 8. E’ possibile derogare dalle distanze di cui ai commi 6 e 7 del presente articolo quando sulle stesse aree vengano effettuati trattamenti con prodotti fitosanitari appositamenti registrati presso il Ministero della Sanita’ per tali scopi e distribuiti con macchine irroratrici dotate di dispositivi per caduta, per contatto o altri con effetto deriva della stessa grandezza. ARTICOLO 7 (Macchine irroratrici) 1. Le macchine irroratrici per la distribuzione dei diserbanti (barre) devono essere perio-dicamente sottoposte a controllo diagnostico e taratura, tali da garantire il contenimento dell’effetto deriva, la minima dispersione dei prodotti impiegati e la corretta distribuzione dei principi attivi. 2. Il controllo diagnostico e la taratura devono essere effettuate da officine o da altri soggetti idonei dotati di specifica attrezzatura. 3. La Regione, nell’ambito degli stanziamenti previsti dalle leggi di bilancio regionale, promuove e sostiene i progetti atti a favorire il controllo diagnostico e la taratura delle macchine irroratrici di cui al comma 1. 4. Per l’attuazione di quanto disposto ai commi 1, 2 e 3, la Giunta regionale, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, propone per l’approvazione al Consiglio regionale un programma per la definizione di tempi e modalita’ di effettuazione delle verifiche di cui al comma 1, di modalita’ per la verifica dell’idoneita’ delle officine di cui al comma 2, nonche’ delle modalita’ per il finanziamento dei progetti di cui al comma 3. 5. Le macchine irroratrici dovranno comunque essere sottoposte ad un primo controllo diagnostico da effettuarsi entro la data di approvazione del programma di cui al comma 4. Tale controllo dovra’ avvenire presso officine specializzate o in proprio. La verifica effettuata dovra’ essere comprovata da autocertificazione redatta secondo lo schema di cui all’allegato 5. 6. Le attestazioni di cui al comma 5 devono essere conservate in azienda e tenute a disposizione degli organismi di vigilanza. ARTICOLO 8 (Corretto uso dei prodotti fitosanitari ad azione diserbante e geodisinfestante) 1. La Giunta regionale con apposito atto, entro 180 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, formula criteri per il corretto uso dei prodotti fitosanitari con particolare riguardo alla tutela della risorsa idrica e dell’operatore nelle fasi di preparazione e distribuzione delle miscele. ARTICOLO 9 (Divieti di impiego) 1. Fatta salva l’applicazione delle norme a tutela della salute dei lavoratori, e’ vietato far distribuire diserbanti e geodisinfestanti a minori di anni 18, ai sensi della Legge 17 ottobre 1967, n. 977 "Tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti", alle donne in stato di gravidanza e di allattamento, ai sensi del Decreto Legislativo 25 novembre 1996, n. 645 "Recepimento della Direttiva 92/85/CEE concernente il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento". ARTICOLO 10 (Vigilanza) 1. I competenti servizi dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende USL, dell’ARPAT e gli altri organi istituzionalmente preposti sono incaricati di vigilare sul rispetto della presente legge. 2. I Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende USL e l’ARPAT concordano l’effettuazione dei prelievi nelle zone interessate dai trattamenti ed in prossimita’ delle risorse da tutelare di cui all’art. 5 comma 1, su campioni di acque destinate al consumo umano da inviare ai laboratori per accertare la rispondenza ai parametri previsti dal DPR 236/88. 3. I risultati analitici dovranno essere inviati ai Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende USL ai quali spetta la valutazione e l’eventuale proposta al Sindaco di adozione di provvedimenti a tutela della salute pubblica. ARTICOLO 11 (Sanzioni amministrative) 1. I trasgressori alle disposizioni di cui all’art. 4 sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 100.000 a 600.000. 2. I trasgressori alle disposizioni di cui all’art. 5 comma 1 e all’art. 6 comma 1, 2, 3, 4, 6 e 7 sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.000.000 a 6.000.000. 3. I trasgressori alle disposizioni di cui all’art. 7 sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 100.000 a 600.000; 4. E’ in ogni caso fatta salva l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 21 del DPR 236/88, del DLgs 194/95 e della LR 84/94. ARTICOLO 12 (Norma finanziaria) 1. Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge, decorrenti dall’anno 2000, si provvede con legge annuale di bilancio. ALLEGATO 1 Comunicazione preventiva ex art. 4 comma 1 della L.R. n. 36 del 1.7.99 "Impiego di diserbanti, disseccanti e geodisinfestanti in agricoltura" - Trattamenti AGRICOLI ALLEGATO 2 1. Non possono essere utilizzati i prodotti fitosanitari classificati come sostanze cancerogene di categoria 1, 2 e 3 ai sensi della Direttiva Comunitaria 67-548, a cui sono state attribuite le frasi di rischio R40 Possibilita’ di effetti irreversibili R45 Puo’ provocare il cancro R49 Puo’ provocare il cancro per inalazione 2. Non possono essere utilizzati i prodotti fitosanitari classificati come sostanze mutagene di categoria 1, 2 e 3 ai sensi della Direttiva Comunitaria 67-548 a cui sono state attribuite le frasi di rischio R40 Possibilita’ di effetti irreversibili R46 Puo’ provocare alterazioni genetiche 3. Non possono essere utilizzati i prodotti fitosanitari classificati come sostanze tossiche per la riproduzione di categoria 1, 2 e 3 ai sensi della Direttiva Comunitaria 67-548, a cui sono state attribuite le frasi di rischio R60 Puo’ diminuire la fertilita’ R61 Puo’ danneggiare i bambini non ancora nati R62 Possibile rischio di riduzione della fertilita’ R63 Possibile rischio di danno ai bambini non ancora nati R64 Possibile rischio per i bambini allattati al seno 4. Non possono essere utilizzati i prodotti fitosanitari classificati dalla Commissione Consultiva Tossicologica Nazionale (CCTN) come sostanze cancerogene di categoria 1, 2, 3 (3a, 3b) o mutagene di categoria 1, 2, 3 o tossico riproduttive di categoria 1, 2, 3 5. Non possono essere utilizzati i prodotti fitosanitari classificati dall’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC) di Lione dell’Organizzazione Mondiale della Sanita’ (WHO) come sostanze cancerogene nel gruppo 1, 2 (2a, 2b). ALLEGATO 3 Richiesta nulla-osta di carattere sanitario ex art. 6 comma 3 della L.R. n. 36 del 1.7.99 "Impiego di diserbanti e geodisinfestanti nei settori extragricoli" - Trattamenti extragricoli ALLEGATO 4 CARTELLI SEGNALETICI - Caratteristiche intrinseche I pittogrammi devono essere il piu’ possibile semplici, con omissione dei particolari di difficile comprensione. I cartelli devono essere costituiti di materiale il piu’ possibile resistente agli urti, alle intemperie ed alle aggressioni dei fattori ambientali. Le dimensioni e le proprieta’ colorimetriche e fotometriche dei cartelli devono esser tali da garantirne una buona visibilita’ e comprensione. Per le dimensioni si raccomanda di osservare la seguente formula: A>L2-2000 Ove A rappresenta la superficie del cartello espressa in m2 ed L e’ la distanza, misurata in metri, alla quale il cartello deve essere ancora riconoscibile. La formula e’ applicabile fino ad una distanza di circa 50 metri. Per le caratteristiche cromatiche e fotometriche dei materiali si rinvia alla normativa di buona tecnica dell’UNI. Condizioni d’impiego I cartelli vanno sistemati tenendo conto di eventuali ostacoli, ad un’altezza e in una posizione appropriata rispetto all’angolo di visuale, all’ingresso della zona interessata. Il cartello va rimosso quanto non sussiste piu’ la situazione che ne giustifica la presenza Cartelli da utilizzare Cartello di divieto Caratteristiche intrinseche: forma rotonda pittogramma nero sul fondo bianco; bordo e banda (verso il basso da sinistra a destra lungo il simbolo, con una inclinazione di 45) rossi (il rosso deve coprire almeno il 35% della superficie del cartello). Cartello di avvertimento Caratteristiche intrinseche: forma triangolare pittogramma nero su fondo giallo, bordo nero (il giallo deve coprire almeno il 50% della superficie del cartello) ALLEGATO 5 DICHIARAZIONE DI EFFETTUATO CONTROLLO DELLE BARRE IRRORATRICI (art. 9 Legge Regionale n. 36/1.71999

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